RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson


Procedura : 2010/0041(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0217/2010
Testi presentati :
A7-0217/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0065),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0068/2010),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0217/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE in relazione a determinate modalità di attuazione della direttiva 2009/42/CE. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Motivazione

Si propone una serie di emendamenti al fine di adeguare le disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo alle nuove norme sugli atti delegati introdotte dal Trattato di Lisbona.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – secondo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater."

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – secondo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater."

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 5 - comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter) All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater."

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 10 - paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater) All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies) Sono inseriti gli articoli seguenti:

 

“Articolo 10 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal .....*. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni.

La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 ter e 10 quater.

 

_____________________

* GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento (COD 2010/0041)

Motivazione

L'emendamento orale si propone di adeguare il testo alle consultazioni in corso tra il Consiglio e il Parlamento europeo su fascicoli analoghi. Ciò dovrebbe facilitare il raggiungimento in tempi brevi di un accordo in prima lettura.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, terzo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione in tempi ragionevoli prima di prendere una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e i possibili motivi di quest'ultima.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/42/CE

Articolo 10 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

 

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all’atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi fissata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

MOTIVAZIONE

Obiettivi della proposta

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è finalizzata a modificare la direttiva 2009/42/CE in modo che la raccolta di dati per tipo di merci sia resa obbligatoria anche per le statistiche dei trasporti marittimi. Tali dati sono attualmente raccolti su base volontaria da 18 Stati membri. Cinque Stati membri non dispongono di litorale marittimo e non forniscono dati in conformità della direttiva. Per la maggior parte, la raccolta dei dati pertinenti non imporrà alcun onere ulteriore ai rispondenti in quanto gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di compilare i dati utilizzando fonti di dati già esistenti (ad esempio documenti doganali).

La raccolta di dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.

È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano raccolte in base a concetti e norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto. Più in particolare, la disponibilità per tutti i modi di trasporto di statistiche esaurienti e omogenee per tipo di merci consentirebbe di definire un quadro generale utile a sostenere e monitorare la politica di promozione della co-modalità, ovvero la possibilità di combinare in maniera ottimale vari modi di trasporto nell'ambito della stessa catena di trasporti, e l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci.

La proposta andrebbe applicata per la prima volta a dati del 2011.

Valutazione e raccomandazioni del relatore

Il relatore appoggia la proposta della Commissione e non propone alcun emendamento in merito al suo oggetto.

Tuttavia, visto che la direttiva modificata 2009/42/CE contiene disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo, egli desidera richiamare l'attenzione sulla possibilità di adeguare tali disposizioni alle nuove norme sugli atti delegati introdotte dal Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare i poteri del Parlamento europeo in questo settore. In considerazione di questi elementi e tenendo conto del fatto che la Commissione non intende presentare una proposta "omnibus" che affronti la questione degli atti delegati a un livello più orizzontale, il relatore propone una serie di emendamenti riguardanti gli atti delegati.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

Riferimenti

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Presentazione della proposta al PE

8.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

11.3.2010

Relatore(i)

       Nomina

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Esame in commissione

21.6.2010

 

 

 

Approvazione

22.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Deposito

29.6.2010