RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0065),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0068/2010),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0217/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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7 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE in relazione a determinate modalità di attuazione della direttiva 2009/42/CE. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si propone una serie di emendamenti al fine di adeguare le disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo alle nuove norme sugli atti delegati introdotte dal Trattato di Lisbona. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 3 – paragrafo 4 – secondo comma | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 4 – paragrafo 1 – secondo comma | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 5 - comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 10 - paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento orale si propone di adeguare il testo alle consultazioni in corso tra il Consiglio e il Parlamento europeo su fascicoli analoghi. Ciò dovrebbe facilitare il raggiungimento in tempi brevi di un accordo in prima lettura. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo) Direttiva 2009/42/CE Articolo 10 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Obiettivi della proposta
La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è finalizzata a modificare la direttiva 2009/42/CE in modo che la raccolta di dati per tipo di merci sia resa obbligatoria anche per le statistiche dei trasporti marittimi. Tali dati sono attualmente raccolti su base volontaria da 18 Stati membri. Cinque Stati membri non dispongono di litorale marittimo e non forniscono dati in conformità della direttiva. Per la maggior parte, la raccolta dei dati pertinenti non imporrà alcun onere ulteriore ai rispondenti in quanto gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di compilare i dati utilizzando fonti di dati già esistenti (ad esempio documenti doganali).
La raccolta di dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.
È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano raccolte in base a concetti e norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto. Più in particolare, la disponibilità per tutti i modi di trasporto di statistiche esaurienti e omogenee per tipo di merci consentirebbe di definire un quadro generale utile a sostenere e monitorare la politica di promozione della co-modalità, ovvero la possibilità di combinare in maniera ottimale vari modi di trasporto nell'ambito della stessa catena di trasporti, e l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci.
La proposta andrebbe applicata per la prima volta a dati del 2011.
Valutazione e raccomandazioni del relatore
Il relatore appoggia la proposta della Commissione e non propone alcun emendamento in merito al suo oggetto.
Tuttavia, visto che la direttiva modificata 2009/42/CE contiene disposizioni sulla procedura di regolamentazione con controllo, egli desidera richiamare l'attenzione sulla possibilità di adeguare tali disposizioni alle nuove norme sugli atti delegati introdotte dal Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare i poteri del Parlamento europeo in questo settore. In considerazione di questi elementi e tenendo conto del fatto che la Commissione non intende presentare una proposta "omnibus" che affronti la questione degli atti delegati a un livello più orizzontale, il relatore propone una serie di emendamenti riguardanti gli atti delegati.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare |
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Riferimenti |
COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.3.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 11.3.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Brian Simpson 22.3.2010 |
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Esame in commissione |
21.6.2010 |
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Approvazione |
22.6.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu |
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Deposito |
29.6.2010 |
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