RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi
30.6.2010 - (COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Othmar Karas
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi
(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0053),
– visto l'articolo 126, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0064/2010),
– visto il parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2010[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0220/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Purtroppo, né l'avvertimento lanciato dalla Commissione (Eurostat) sin dal 2004, né le iniziative della Commissione in tale settore, descritte nella sua comunicazione del 22 dicembre 2004 dal titolo "Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio"1, hanno portato, da parte del Consiglio, a riforme del quadro della governance per le statistiche di bilancio già allora necessarie. Un intervento tempestivo avrebbe consentito di riconoscere molto prima gli errori nella notifica dei dati relativi al deficit pubblico e almeno di attenuare la crisi che ne è derivata. È pertanto essenziale che la Commissione (Eurostat) disponga di un ambito di competenze appropriato, di personale sufficiente e della massima indipendenza possibile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) COM (2004) 0832. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) È opportuno che la Commissione appuri e tragga conclusioni dal modo in cui sono state finora raccolte e valutate le statistiche finanziarie degli Stati membri. Tali conclusioni dovrebbero essere trasmesse al Parlamento europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici. In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità. |
(3) Benché il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio sia nel complesso efficace e abbia prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici, e benché gli Stati membri abbiano perlopiù dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità, sarebbe stato necessario sfruttare opportunità precedenti per accrescere la qualità e lo spettro dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Tuttavia, eventi recenti hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti. |
(4) Tuttavia, eventi recenti nell'Unione hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) L'affidabilità delle statistiche messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat) a livello di Unione dipende direttamente dall'affidabilità dei dati statistici raccolti dagli Stati membri a livello nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) È essenziale garantire l'indipendenza istituzionale di tutti gli istituti ufficiali di statistica nazionali per evitare che subiscano pressioni indebite da parte dei rispettivi governi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati. |
(5) È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati. È essenziale che i dati ricevuti dagli Stati membri siano comunicati in tempo utile alla direzione generale di statistica della Banca centrale europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Banca centrale europea è la principale istituzione responsabile della stabilità monetaria, non soltanto nella zona euro, ma in tutta l'Unione europea. La sua direzione generale di statistica ha la competenza di richiedere agli Stati membri dati statistici nazionali sui mercati monetari, bancari e finanziari. Dal momento che essa condivide la responsabilità relativa alla raccolta dei dati europei, è possibile prevenire nuove falsificazioni delle statistiche soltanto rafforzando il potere di vigilanza della BCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) La comparabilità dei dati contabili presuppone l'utilizzo di un metodo uniforme. La Commissione deve pertanto promuovere l'armonizzazione della raccolta dei dati statistici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico. |
(6) Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, comprese le transazioni fuori bilancio, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Per consentire alla Commissione (Eurostat) di esercitare in modo responsabile le sue funzioni di controllo ampliate, occorre potenziare il personale qualificato dei settori interessati. L'aumento del personale e dei costi deve essere coperto da trasferimenti di bilancio e di posti all'interno della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico. |
(7) Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico. A supporto della valutazione di bilancio occorre utilizzare analisi intermedie e quadri pluriennali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Gli Stati membri devono fornire alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche e di bilancio sulla base di un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) È opportuno che la Commissione esamini la possibilità di definire, nel quadro del patto di stabilità e crescita, sanzioni relative alla presentazione di statistiche macroeconomiche distorte da parte degli Stati membri e di applicare tali sanzioni nei confronti degli Stati membri che falsifichino le statistiche macroeconomiche relative al proprio disavanzo di bilancio e debito pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre mettere in atto una regolamentazione più rigorosa (compresa la possibilità di applicare sanzioni) nei confronti degli Stati membri che ingannano l'UE e gli investitori divulgando statistiche macroeconomiche falsificate. Tale disposizione deve garantire che in futuro non possa ripresentarsi un caso analogo a quello della Grecia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre mettere in atto una regolamentazione più rigorosa nei confronti degli Stati membri che ingannano l'UE e gli investitori divulgando statistiche macroeconomiche falsificate. Tale disposizione deve garantire che in futuro non possa ripresentarsi un caso analogo a quello della Grecia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.
MOTIVAZIONE
La presente proposta costituisce la prima reazione ai problemi della Grecia, i quali hanno messo in difficoltà l’intera zona euro e l’Unione europea nel suo insieme. I relatori raccomandano pertanto vivamente di rafforzare Eurostat quanto più possibile al fine di evitare altri “casi greci” in futuro. Il fatto che per anni siano state presentate statistiche non corrette senza alcuna conseguenza deve essere abbastanza preoccupante da indurre a conferire a Eurostat il potere d’indagine necessario.
Il relatore concorda con la proposta della Commissione, ma sottolinea che gli emendamenti proposti al regolamento in vigore rappresentano l’intervento minimo cui si dovrebbe procedere alla luce delle esperienze recenti. Egli non sosterrebbe quindi alcuna limitazione aggiuntiva ai proposti poteri di revisione contabile della Commissione (Eurostat). Il Consiglio non dovrebbe ripetere l’errore commesso quanto alla precedente proposta della Commissione del 2005. Il relatore concorda inoltre pienamente con le modifiche contenute nel parere della Banca centrale europea al 31 marzo 2010. In particolare, un esplicito riferimento nell'articolo 11 ad aggiustamenti degli stock/flussi ingiustificati quali motivo per prevedere visite metodologiche rafforzerebbe e chiarirebbe il ruolo di tale tipo di indagini. Il relatore appoggia inoltre una stretta collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e la BCE nella pianificazione e nell'esecuzione di tali indagini, nel rispetto dei ruoli e dell'indipendenza di entrambe le istituzioni.
Come espresso nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche adottata il 12 maggio 2010 e nella lettera congiunta della Cancelliera Angela Merkel e del Presidente Nicolas Sarkozy ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, la mancanza di affidabilità delle statistiche spiega in buona misura la sfiducia dei mercati nelle politiche economiche della Grecia, e le proposte sul rafforzamento dei poteri d’indagine di Eurostat devono entrare in vigore quanto prima. Il relatore si aspetta che gli impegni politici trovino al più presto riscontro concreto in atti legislativi giuridicamente vincolanti senza annacquare la proposta della Commissione.
Egli desidera sottolineare il fatto basilare che qualsiasi miglioramento futuro nel quadro della sorveglianza e della governance economiche deve poggiare su statistiche accurate, eque e confrontabili delle politiche economiche rilevanti e delle posizioni degli Stati membri interessati. Al riguardo saranno necessari ulteriori sforzi nell’attuazione delle norme minime per l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità degli istituti statistici nazionali. Come già richiesto dalla Commissione nel 2004, norme minime a livello europeo nel campo della statistica sono indispensabili per garantire la compatibilità di tutti i dati presentati.
Il relatore ritiene che la base giuridica proposta dalla Commissione sia troppo limitata e che l’articolo 338 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sarebbe più appropriato a questo riguardo.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
28.6.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller |
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