RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *
(Nuova consultazione)
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatrice: Danuta Maria Hübner
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (09109/2010),
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0370),
– vista la sua posizione del 20 gennaio 2010[1],
– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7‑0106/2010),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7‑0232/2010),
1. approva il progetto del Consiglio, quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un altro testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Progetto del Consiglio Articolo 6 bis – paragrafo 2 | |
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Progetto del Consiglio |
Emendamenti del Parlamento |
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2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio. |
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 2 Progetto del Consiglio Articolo 6 ter – paragrafo 2 | |
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Progetto del Consiglio |
Emendamenti del Parlamento |
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2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. |
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. |
Emendamento 3 Progetto del Consiglio Articolo 6 quater – paragrafo 1 | |
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Progetto del Consiglio |
Emendamenti del Parlamento |
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1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. |
1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni. |
- [1] Testi approvati, P7_TA(2010)0002.
MOTIVAZIONE
Nella propria relazione la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento che le autorità regionali di Madera e delle Azzorre hanno chiesto la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al fine di migliorare la competitività degli operatori economici locali e consolidare l'occupazione nelle citate regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le merci importate, siano esse materie prime, pezzi di ricambio o prodotti finiti, saranno soggette ad appositi controlli volti a verificare l'utilizzo delle merci stesse nelle isole da parte di imprese locali per almeno due anni prima di poter essere vendute liberamente a imprese in altre regioni dell'Unione.
Non è possibile valutare l'impatto delle misure descritte, in quanto si tratta di iniziative che rientrano in un pacchetto ad hoc per i problemi delle isole in questione. In ogni caso queste misure avranno un impatto sulle risorse proprie/entrate dell'Unione, che la Commissione stima in un -0,12 milioni di euro all'anno per il periodo 2010-2019.
È chiaro che la sospensione proposta produrrà effetti limitatamente alle regioni coinvolte e aiuterà le PMI e gli agricoltori locali a investire e a creare posti di lavoro in questa regione ultraperiferica dell'Unione. Nel quadro dell'attuale recessione economica, si può affermare che la necessità di adottare misure specifiche per incentivare le attività economiche e consolidare l'occupazione nel medio termine si sposa perfettamente con il piano europeo di ripresa economica e le misure necessarie per risolvere determinati problemi delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Il quinto emendamento proposto nella relazione iniziale del Parlamento, adottata il 20 gennaio 2010, non è stato recepito dalla Commissione in quanto intendeva ampliare l'elenco delle merci che rientrano in questa sospensione temporanea, alterando così sia la proposta iniziale sia la richiesta originaria formulata dal governo portoghese. Pertanto, la Commissione ha consultato il Consiglio sulla sua proposta originale e non modificata a gennaio 2010.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Di conseguenza, il Consiglio è stato obbligato a modificare la proposta sostituendo le disposizioni relative alla procedura di comitatologia con nuove disposizioni sui poteri delegati.
Su consiglio di molti servizi del Parlamento e al fine di definire la situazione giuridica in materia di concessione e revoca dei poteri delegati nel quadro di una procedura legislativa speciale, come in questo caso, il Presidente ha chiesto il parere del Servizio giuridico del Parlamento. Il parere è pervenuto ed è ormai chiaro che occorre modificare le disposizioni pertinenti inserite nel testo dal Consiglio per garantire che il Parlamento sia al corrente di ogni modifica apportata allo status degli atti delegati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il vostro relatore propone di approvare la proposta della Commissione come modificata.
PROCEDURA
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Titolo |
Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali a Madera e nelle Azzorre |
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Riferimenti |
09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS) |
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Consultazione del PE |
14.10.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
REGI 19.5.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 19.5.2010 |
IMCO 19.5.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 10.5.2010 |
IMCO 24.6.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Danuta Maria Hübner 3.6.2010 |
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Approvazione |
13.7.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter |
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Deposito |
16.7.2010 |
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