RELAZIONE sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

26.7.2010 - (2010/2072(INI))

Commissione per i bilanci
Relatore: Miguel Portas
Relatore per parere(*):
Elisabeth Morin-Chartier, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Procedura : 2010/2072(INI)
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A7-0236/2010
Testi presentati :
A7-0236/2010
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2010/2072(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)[1], in particolare il punto 28,

–   visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2] (regolamento FEG),

–   visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[3],

–   viste le sue risoluzioni sulle proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'intervento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, approvate dal 23 ottobre 2007 ad oggi[4],

–   viste le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2008 (COM(2008)0421) e del 28 luglio 2009 (COM(2009)0394), relative alle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2007 e 2008,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0236/2010),

A. considerando che al fine di rimediare alle conseguenze negative della globalizzazione per i lavoratori vittime di licenziamenti collettivi e di manifestare loro solidarietà, oltre che per favorirne il ricollocamento professionale, l'Unione europea ha istituito un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) per sostenere finanziariamente programmi personalizzati di reinserimento professionale dei lavoratori in esubero; che il FEG è dotato di un importo massimo di 500 milioni di EUR annui, prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente o da stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b del quadro finanziario; che il FEG è stato istituito quale strumento di sostegno flessibile e specifico, inteso a fornire una risposta più rapida ed efficace in termini di reinserimento dei lavoratori in esubero a seguito delle trasformazioni intervenute nella struttura del commercio mondiale,

B.  considerando che, per rispondere all'aumento della disoccupazione risultante dalla crisi economica e finanziaria e per trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita nel 2007 e 2008, l'Unione europea ha modificato, nel giugno 2009, le norme che disciplinano l'utilizzo del FEG; considerando che tali modifiche riguardano tutte le domande da presentare entro il 31 dicembre 2011 e hanno comportato l'ampliamento del campo di applicazione del FEG nonché una flessibilizzazione e una puntualizzazione dei suoi criteri di intervento, l'aumento del suo tasso di cofinanziamento e l'estensione del periodo durante il quale gli Stati membri possono utilizzare i contributi finanziari erogati,

C. considerando che l'analisi degli stanziamenti mobilitati a titolo del FEG tra il 2007 e la fine del primo semestre 2009 rivela un modesto tasso di esecuzione delle risorse assegnate, visto che degli 1,5 miliardi di EUR che erano teoricamente disponibili sono stati mobilitati solo 80 milioni di EUR per 18 domande, a beneficio di 24 431 lavoratori e di 8 Stati membri, e relativamente a un numero molto limitato di settori (segnatamente il settore tessile e quello dell'industria automobilistica); che tali carenze sono altresì evidenziate dalle differenze tra il livello degli importi inizialmente assegnati e quelli realmente eseguiti, dal momento che nel caso delle prime 11 domande sono stati successivamente rimborsati 24,8 milioni di EUR, ossia il 39,4% degli importi mobilitati,

D. considerando che, sebbene non sia ancora possibile valutare il funzionamento del FEG a norma del regolamento rivisto, poiché le domande presentate a partire dal maggio 2009 sono in attesa di decisione o in corso di esecuzione, si constata sin d'ora una netta accelerazione del ricorso al FEG, il che conferma la pertinenza delle modifiche introdotte; considerando che tra il maggio 2009 e l'aprile 2010 il numero di domande presentate è passato da 18 a 46, i contributi richiesti sono saliti da 80 a 197 milioni di euro, il numero di Stati richiedenti è passato da 8 a 18, il numero di lavoratori da assistere è quasi raddoppiato (36.712 lavoratori in più) e i settori economici interessati si sono ampiamente diversificati,

E.  considerando nondimeno che 9 Stati membri non hanno ancora fatto ricorso al FEG, che gli importi mobilitati restano ben al di sotto dell'importo massimo annuo disponibile - che è di 500 milioni di EUR - e che la maggior parte delle domande riguarda regioni il cui PIL per abitante è superiore alla media dell'Unione europea e il cui tasso di disoccupazione resta moderato; che da ciò si può concludere che, sebbene al regolamento iniziale siano stati apportati notevoli miglioramenti, questi restano modesti rispetto all'aumento del numero di licenziamenti collettivi osservati in questi ultimi anni,

F.  considerando che l'innalzamento della soglia di cofinanziamento dal 50% al 65% in occasione della revisione del giugno 2009 sembrerebbe essere uno dei fattori che spiegano l'aumento del numero di domande,

G. considerando che l'esiguo ricorso al FEG nelle regioni più povere dell'Unione europea è imputabile sia a strategie nazionali differenziate, sia alle difficoltà di far progredire la concretizzazione delle candidature prima che sia presa una decisione a livello europeo,

H. considerando che, sebbene la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 17 luglio 2008 chiedesse che il sostegno finanziario del FEG fosse il più rapido ed efficace possibile, intercorrono ancora circa 12-17 mesi tra il momento in cui si verificano gli esuberi e la data in cui i finanziamenti a titolo del FEG sono messi a disposizione dello Stato membro richiedente, e che ciò spiega in parte la differenza constatata tra il numero di lavoratori per i quali è richiesto l'intervento del FEG e il numero di lavoratori assistiti,

I.   considerando che il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio[5] modifica solo marginalmente la procedura di attivazione del FEG, rendendo facoltativa la procedura della consultazione a tre, conformemente alla prassi, e che tale modifica non è di natura tale da rimediare alla pesantezza e alla lentezza della procedura,

J.   considerando che, secondo la relazione di valutazione intermedia della Commissione sul funzionamento dell'AII[6], la necessità che i due rami dell'Autorità di bilancio adottino una decisione specifica per l'attivazione del FEG è uno dei fattori che rallentano la procedura; considerando altresì che ciò non dovrebbe impedire di accelerare e semplificare le decisioni sulla mobilitazione del Fondo,

K. considerando che non sono ancora disponibili dati affidabili e coerenti sull'esecuzione del FEG successivamente alla sua modifica nel 2009 e che è assolutamente necessario introdurre obblighi in materia di trasparenza e di presentazione di relazioni periodiche,

L.  constatando che le 27 decisioni prese tra il 2007 e l'aprile 2010 sono state tutte positive e conformi, nel loro importo, alle proposte della Commissione,

M. considerando che il fenomeno della globalizzazione e gli effetti della crisi economica sull'occupazione persisteranno anche dopo il 2013 e che, di conseguenza, è probabile che nei prossimi anni si intensificherà la tendenza all'aumento del numero di domande; considerando tuttavia che la finalità del Fondo non è quella di ovviare alla mancanza di innovazione,

1.  ritiene che il valore aggiunto del FEG, in quanto strumento della politica sociale dell'Unione europea, risieda nella natura specifica, puntuale, temporanea e visibile del sostegno finanziario fornito a programmi personalizzati di riqualificazione e di reinserimento professionale dei lavoratori vittime di esuberi in settori o regioni che subiscono gravi perturbazioni economiche e sociali;

2.  considera che l'aumento del numero di domande d'intervento del FEG e le difficoltà nell'applicazione della sua procedura d'attivazione ed esecuzione richiedano una rapida modifica delle sue disposizioni procedurali e di bilancio; sottolinea che la Commissione dovrebbe migliorare le informazioni sul FEG e la visibilità del Fondo a livello degli Stati membri e dei suoi potenziali beneficiari; chiede pertanto alla Commissione di anticipare al 30 giugno 2011 la presentazione della sua valutazione intermedia e di corredarla di una proposta di revisione del regolamento FEG al fine di rimediare alle carenze più flagranti del Fondo prima dello scadere dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP);

3.  invita la Commissione, per quanto riguarda la sua relazione intermedia, a valutare i contributi concessi rapportandoli ai seguenti aspetti qualitativi:

a) tasso di reinserimento e valutazione del miglioramento delle competenze dei beneficiari;

b) analisi comparativa delle misure finanziate per rispondere ad ogni domanda di intervento del FEG e analisi dei risultati in termini di reinserimento;

c) rispetto del requisito della non discriminazione relativamente alla situazione contrattuale dei lavoratori in esubero e ai lavoratori che si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE;

d) modalità di concertazione sociale utilizzate o meno in sede di preparazione delle candidature e controllo della loro applicazione;

e) impatto del FEG sul tessuto dei suoi beneficiari e sulle piccole e medie imprese potenzialmente toccate dal piano di licenziamenti e i cui dipendenti potrebbero beneficiare del Fondo;

f) analisi delle implicazioni delle varie domande di attivazione del FEG sotto il profilo degli enti nazionali responsabili della loro gestione;

     g) impatto dei contributi del FEG per gruppo d'età negli Stati membri e nei settori beneficiari;

4.  invita la Commissione a valutare dal punto di vista finanziario, nella sua relazione intermedia, i contributi concessi e ad esporre le proprie conclusioni in particolare per quanto riguarda:

a) le ragioni della grande disparità esistente tra le risorse richieste al FEG e gli importi rimborsati dagli Stati membri beneficiari una volta conclusa l'assistenza;

b) nel caso degli Stati membri che hanno effettuato rimborsi, l'indicazione delle misure e dei programmi finanziati cui non è stata data esecuzione;

c) le ragioni delle grandi disparità esistenti tra gli Stati membri in termini di sforzo finanziario per lavoratore nelle varie domande di attivazione del FEG;

d) un'analisi del coordinamento tra i vari programmi finanziati a livello europeo (inclusi gli aiuti a titolo del FSE) che riguardano la regione per la quale è in corso ovvero è stato ultimato l'esame di domande di attivazione del FEG;

     e) un'analisi della percentuale del finanziamento complessivo da parte della Commissione rispetto ad altre misure di sostegno nazionali e aziendali;

5.  ritiene che la revisione del regolamento debba tener debitamente conto dei risultati della valutazione del funzionamento del FEG nonché dell'esperienza acquisita e integrare misure che permettano di ridurre sostanzialmente la durata della procedura di attivazione del Fondo;

6.  invita la Commissione a proporre l'inserimento, nel regolamento FEG, dell'obbligo per gli Stati membri di sostenere la partecipazione di un'associazione di lavoratori nella fase di attuazione; invita la Commissione ad organizzare scambi di esperienze e buone prassi concernenti la partecipazione dei lavoratori all'attuazione del FEG, di modo che, attualmente o in futuro, i lavoratori possano usufruire dell'esperienza acquisita in casi precedenti;

7.  sottolinea che il tempo necessario per attivare il FEG potrebbe essere dimezzato qualora venissero definite e adottate le misure indicate in appresso:

a) le domande di intervento del FEG dovrebbero essere preparate dagli Stati membri non appena venga annunciata l'intenzione di procedere a licenziamenti collettivi e non dopo che essi sono avvenuti;

b) la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri che è possibile presentare domanda a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni d'intervento;

c) si dovrebbero mettere a disposizione tutti i mezzi possibili per garantire una comunicazione migliore e rapida con lo Stato membro interessato dalla procedura;

d) gli Stati membri dovrebbero trasmettere le domande nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni europee per agevolare il loro sollecito esame da parte del servizio della Commissione incaricato di valutarle;

e) la Commissione dovrebbe disporre della capacità tecnica e delle risorse umane necessarie, nel rispetto dei principi della neutralità di bilancio, per esaminare efficacemente e rapidamente le domande trasmesse dagli Stati membri;

f) la Commissione dovrebbe pronunciarsi in merito alla mobilitazione del FEG entro 3-4 mesi dal ricevimento della domanda dello Stato membro e di tutte le informazioni necessarie; qualora la valutazione di una domanda rischi di richiedere più di 4 mesi, la Commissione ne dovrebbe informare quanto prima il Parlamento europeo indicando le ragioni di questo allungamento dei tempi;

8.  invita la Commissione a fornire agli Stati membri una serie di linee guida per la concezione e l'attuazione delle domande di finanziamento a titolo del FEG per conseguire una procedura di candidatura rapida e un ampio consenso tra le parti interessate sulla strategia da attuare e le misure da porre in essere ai fini di un'effettiva reintegrazione dei lavoratori nel mercato del lavoro; chiede agli Stati membri di accelerare la procedura prefinanziando le misure che dovrebbero essere avviate dal giorno della presentazione della domanda, in modo da sfruttare al massimo il periodo di esecuzione del FEG a vantaggio dei lavoratori interessati;

9.  ricorda agli Stati membri che sono tenuti sia ad associare le parti sociali sin dall'inizio della preparazione delle domande conformemente all'articolo 5 del regolamento FEG, sia a rispettare l'articolo 9 di detto regolamento, che impone loro di fornire informazioni e pubblicizzare le azioni finanziate, prevedendo che le informazioni siano destinate anche ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali e alle parti sociali, nonché di standardizzare le procedure; invita gli Stati membri ad assicurarsi della partecipazione dei comitati aziendali prima dell'avvio di qualsiasi programma per garantire che le parti sociali siano realmente coinvolte nella definizione di programmi di riconversione che rispondano alle esigenze dei dipendenti e non delle imprese;

10. chiede agli Stati membri di porre in essere una struttura di comunicazione e di amministrazione del FEG a livello nazionale, in sinergia con tutte le parti in causa e in particolare con le parti sociali, e di scambiare le migliori prassi a livello europeo, consentendo un rapido ed efficace intervento del Fondo in caso di licenziamenti di massa;

11. ricorda che il regolamento (CE) n. 1927/2006 consente a più paesi di presentare congiuntamente domande di assistenza al Fondo allorché i lavoratori colpiti in una data regione geografica o in un dato settore non siano concentrati in un unico Stato membro;

12. ritiene che, per accelerare e semplificare le procedure, occorra garantire un coordinamento più efficace tra la Commissione e il Parlamento europeo, in modo da ridurre il termine massimo per le decisioni senza che ciò vada a scapito della valutazione delle domande da parte delle pertinenti commissioni parlamentari e a tale fine reputa necessario che:

a) nel presentare le sue proposte, la Commissione tenga debito conto del calendario del Parlamento, per quanto riguarda sia le riunioni di commissione sia le tornate, al fine di accelerare la procedura decisionale;

b) la Commissione informi in tempo utile il Parlamento europeo in merito a difficoltà e/o ostacoli incontrati in sede di valutazione delle domande degli Stati membri;

c) la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per i bilanci facciano da parte loro tutto il possibile per garantire che le decisioni siano prese nella tornata successiva all'approvazione in commissione;

13. considera che tali misure immediate di semplificazione e di flessibilizzazione della procedura di attivazione del FEG potrebbero essere introdotte nel regolamento in occasione della sua revisione ove l'esperienza acquisita fino a quel momento lo giustifichi; osserva che nessuna di tali misure dovrebbe in alcun modo limitare o ridurre le competenze del Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nel decidere in merito alla mobilitazione del Fondo;

14. giudica che, al di là del miglioramento della procedura, sia necessario prorogare fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale la deroga introdotta nel giugno 2009 per assistere i lavoratori in esubero a motivo della crisi economica e finanziaria e che, di conseguenza, occorra mantenere il tasso di cofinanziamento al 65%, dal momento che le cause che hanno ne giustificato l'approvazione sono tutt'altro che rimosse;

15. rileva che nel progetto di bilancio 2011 della Commissione sono previsti per la prima volta stanziamenti di pagamento per il FEG e ritiene che tale evoluzione rappresenti un elemento importante nella riflessione globale sulla gestione e la visibilità del Fondo; reputa tuttavia che tali stanziamenti di pagamento potrebbero non essere sufficienti per coprire gli importi necessari per le domande di intervento del FEG nel 2011; ribadisce quindi la sua richiesta di non finanziare gli interventi del FEG esclusivamente attraverso storni dalle linee del Fondo sociale europeo e invita la Commissione a individuare e a utilizzare a tal fine, senza ulteriori ritardi, diverse linee di bilancio;

16. sottolinea che il futuro del FEG sarà determinato nel quadro dei negoziati sul prossimo QFP; ritiene che al riguardo si potrebbero valutare varie opzioni; reputa che occorra esaminare con particolare attenzione la possibilità di creare un Fondo indipendente, dotato di propri stanziamenti d'impegno e di pagamento, e invita la Commissione a presentare proposte per alimentare tale Fondo; ritiene che qualsiasi futura riforma del FEG dovrà salvaguardare la flessibilità del Fondo, che rappresenta attualmente un vantaggio comparativo rispetto ai Fondi strutturali dell'UE;

17. sottolinea che la trasformazione delle attuali misure del FEG in strumento permanente di sostegno a misure attive di ricerca di occupazione segnalerebbe la volontà politica di costruire un pilastro sociale europeo complementare alle politiche sociali degli Stati membri e capace di rinnovare l'approccio europeo in materia di formazione professionale; sottolinea, in tale contesto, che gli obiettivi del FEG dovrebbero rimanere distinti da quelli del FSE e dei programmi europei di formazione lungo tutto l'arco della vita, dato che il FEG s'incentra sulla valorizzazione delle capacità di ogni lavoratore assistito e non già sulla risposta alle preoccupazioni delle imprese o sulla fornitura di servizi orizzontali agli istituti di formazione;

18. invita gli Stati membri che fanno ricorso al FEG a creare sinergie fra FEG, FSE e microfinanziamento, in modo da trovare le misure più adeguate ai singoli casi;

19. invita gli Stati membri a utilizzare il FEG per realizzare gli obiettivi europei, promuovere nuove competenze per nuovi posti di lavoro duraturi, "verdi" e di qualità in una determinata regione e incoraggiare lo spirito imprenditoriale e la formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di permettere ai lavoratori di sviluppare la propria carriera personale e contribuire al miglioramento della competitività dell'Unione nel contesto della globalizzazione;

20. chiede alla Commissione di migliorare la rendicontazione sul ricorso al FEG, arricchendo sostanzialmente le sue comunicazioni annuali e trasmettendo regolarmente al Parlamento europeo informazioni sull'utilizzazione dei contributi finanziari da parte degli Stati membri;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente relazione d'iniziativa interviene dopo oltre tre anni di esecuzione del FEG, vigente il regolamento del 20 dicembre 2006[1], modificato in modo sostanziale dal regolamento del 18 giugno 2009[2]. Basandosi sull'esperienza acquisita nel corso di questo periodo e sul parere di esperti nazionali auditi il 28 aprile 2010, essa stende un bilancio del finanziamento e del funzionamento del Fondo prima e dopo la revisione della sua base legale. Prendendo atto dell'aumento strutturale della disoccupazione e della moltiplicazione dei casi di licenziamenti collettivi nell'Unione europea, essa preconizza una sua trasformazione in strumento perenne di solidarietà verso i lavoratori vittime di licenziamenti collettivi sin dalle prossime prospettive finanziarie. Essa propone a più breve termine modifiche di minore portata intese a rimediare alle carenze più vistose. Alcune di tali proposte di modifica sono immediatamente applicabili. Altre dovranno essere inserite in una revisione del regolamento relativo al FEG, successivamente alla sua valutazione di metà percorso. A tal fine si chiede alla Commissione di anticipare la data della valutazione al 31 luglio 2011.

           L'approccio qui sopra riassunto si fonda su un'analisi dettagliata delle condizioni regolamentari di intervento del FEG (1) e dei suoi interventi effettivi tra il 2007 e l'aprile 2010 (2).

I. CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FEG

·   Condizioni di merito

           Inizialmente l'obiettivo unico del FEG era quello di rimediare alle conseguenze negative della globalizzazione per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati di taluni settori che perdono il loro posto di lavoro a causa dei mutamenti sostanziali intervenuti nel commercio mondiale con conseguenti gravi perturbazioni economiche. Dal giugno 2009 il suo campo d'intervento è stato ampliato ai lavoratori in esubero proprio in conseguenza della crisi economica e finanziaria, per le domande presentate tra il 1° maggio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Occorre rivedere l'oggetto del FEG tenendo conto dell'aumento strutturale della disoccupazione e della moltiplicazione dei casi di licenziamenti collettivi nell'Unione europea? La deroga introdotta nel giugno 2009 è sufficiente a far fronte alla crisi ?

Gli Stati membri possono chiedere un contributo del FEG a condizione che sia soddisfatto uno dei tre criteri d'intervento seguenti:

Il licenziamento di almeno 500 dipendenti (1.000 prima del 2009) di un'impresa di uno Stato membro in un periodo di 4 mesi, il numero di dipendenti interessati può includere anche i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle (articolo 2 a)[3]);

– l'esubero di almeno 500 dipendenti (1.000 prima del 2009), nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II (articolo 2 b)4);

– esuberi che abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale anche se non ricorrono i criteri precedenti, in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali debitamente motivate (articolo 2 c)4).

L'abbassamento della soglia da 1.000 a 500 dipendenti è sufficiente? I termini e i perimetri geografici di contabilizzazione degli esuberi sono pertinenti?

           Il FEG contribuisce al finanziamento di misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti al reinserimento professionale dei lavoratori in esubero. Tali misure attive consistono, ad esempio, in un aiuto alla ricerca di un posto di lavoro, una formazione, un'indennità di mobilità o ancora misure che incoraggino i lavoratori svantaggiati o anziani a restare o a ritornare sul mercato del lavoro. Le misure passive di protezione sociale non sono per contro finanziate dal FEG.

Come preservare l'approccio innovativo del FEG incentrato sulla valorizzazione delle capacità e delle aspirazioni di ogni lavoratore assistito, pur continuando a favorire la sua trasmissione ad altri dispositivi?

           Il contributo del FEG deve completare le azioni condotte dagli Stati membri e non sostituirsi ad esse. Tale requisito di complementarità presume la fissazione di un tasso di co-finanziamento massimo al 50% del costo delle misure previste, tasso portato nel 2009 al 65% per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011.

L'aumento temporaneo del tasso di co-finanziamento del FEG è sufficiente?

           L'azione del FEG deve inoltre essere coordinata con quella delle altre politiche dell'Unione europea. Tale requisito di coordinamento si traduce in un divieto di qualsiasi co-finanziamento del costo delle misure previste da altri strumenti finanziari comunitari. A tale riguardo, è importante che gli Stati membri provvedano in modo particolare a che le misure sostenute dal FEG non beneficino anche di un finanziamento del FSE, dato che uno degli orientamenti del FSE consiste nel “migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro”[4].

Il requisito di coordinamento è pienamente rispettato ?

·   Condizioni procedurali

           Il FEG è dotato di un importo massimo di 500 milioni di euro, provenienti sia dal margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'esercizio precedente sia da stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, ad eccezione di quelli connessi con la rubrica 1B del quadro finanziario.

           Gli stanziamenti d'impegno sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di riserva (linea 40 02 43) mediante la procedura di bilancio normale dopo che la Commissione abbia determinato che i margini e/o gli impegni annullati sono sufficienti. Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti possono essere iscritti in riserva, provenire da voci di bilancio oggetto di sottoutilizzazione o essere iscritte nella linea del FEG (04 05 01).

Il FEG deve restare un fondo senza fondi ?

La procedura di intervento del FEG comporta 4 fasi:

– la presentazione, da parte dello Stato membro, di una domanda di assistenza a titolo del FEG alla Commissione entro un termine di 10 settimane a decorrere dalla data in cui ricorrono le condizioni d'intervento del FEG, domanda che può essere completata in un secondo tempo;

– l'esame della domanda da parte della Commissione in consultazione con lo Stato membro seguita, se del caso, dall'avvio della procedura di bilancio mediante una proposta di decisione di intervento del FEG che fissi l'importo del contributo finanziario da concedere nonché una domanda di trasferimento dell'importo di tale contributo;

– l'esame della proposta di decisione di intervento del FEG e della domanda di trasferimento da parte dei due rami dell'autorità di bilancio seguita, se del caso, dalla loro approvazione con o senza emendamenti;

– il versamento, in linea di principio nei 15 giorni successivi all'adozione della decisione di intervento del FEG da parte dell'autorità di bilancio, del contributo finanziario concesso allo Stato membro una tantum.

Una decisione di intervento caso per caso da parte dell'autorità di bilancio è sempre indispensabile ? I termini previsti sono necessari e/o rispettati ? Come si può rendere l'esame delle domande da parte della Commissione più preventivabile per gli Stati membri ?

La procedura di esecuzione del FEG può, da parte sua, essere suddivisa in 3 fasi:

– l'utilizzo, da parte dello Stato membro, del contributo finanziario nei 24 mesi successivi alla data della domanda o alla data dell'inizio delle misure prese a carico, a condizione che queste siano state avviate nei 3 mesi successivi alla data della domanda (nei 12 mesi successivi alla data della domanda prima del 2009);

– la presentazione, da parte dello Stato membro, di una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario nei 6 mesi successivi alla data limite di utilizzo;

– la chiusura, da parte della Commissione, del contributo finanziario nei 6 mesi successivi alla ricezione della relazione sull'esecuzione.

Il raddoppio del termine di utilizzo del contributo finanziario da parte dello Stato membro è sufficiente? La procedura di controllo dell'utilizzo del contributo finanziario da parte della Commissione è ottimale?

II. INTERVENTI DEL FEG TRA IL 2007 E L'APRILE 2010

·   Analisi delle decisioni e delle domande di intervento del FEG

Il numero di domande e i contributi richiesti si concentrano in un numero limitato di Stati membri, senza alcun rapporto con i divari di ricchezza e di tassi di disoccupazione:

           Tra l'aprile 2007 e l'aprile 2010 sono state adottate 27 decisioni di intervento del FEG e sono state presentate e mantenute 58 domande. Tali decisioni e tali domande riguardano rispettivamente 13 e 17 Stati membri. Pertanto, 10 Stati membri non hanno ancora desiderato o potuto ricorrere al Fondo.

           I 5 Stati membri che hanno presentato il più alto numero di domande di contributi (Francia, Italia, Spagna, Irlanda, Germania) hanno richiesto circa il 70% del totale degli stanziamenti richiesti mentre i 5 Stati membri che hanno presentato le più modeste domande di contributi (Repubblica ceca, Polonia, Malta, Finlandia, Lituania) hanno richiesto circa il 2% del totale.

           Le decisioni di intervento del FEG hanno riguardato le regioni del livello NUTS 2 la cui media di RNL per abitante ammonta al 109,3% della media dell'Unione europea e la cui media dei tassi di disoccupazione è solo del 5,9%[5].

Perché del FEG beneficiano principalmente regioni il cui PIL per abitante è superiore alla media dell'Unione europea e la cui disoccupazione resta moderata e come rimediare a tale disparità?

Il numero di domande e i contributi richiesti formano oggetto di un intervento crescente ma che resta limitato a fronte degli stanziamenti disponibili:

           Solo 16 decisioni sono state adottate prima della revisione del giugno 2009 a favore di 8 Stati membri e per un importo totale mobilitato di 80 milioni di euro.

La comparazione dei vari esercizi rivela nondimeno un aumento del tasso di utilizzo, imputabile in particolare allo snellimento delle modalità di ricorso al FEG intervenuto nel 2009 e alla crisi economica e finanziaria. Il tasso di utilizzo degli stanziamenti passa dal 3,7% nel 2007 (EUR 18,6 milioni) al 9,8% nel 2008 (EUR 49milioni ) e al 10,5% nel 2009 (EUR 52 milioni). Tale tendenza sembra dover perdurare nel 2010. Tra il giugno 2009 e l'aprile 2010 sono state adottate, esaminate o depositate 42 domande concernenti 36.712 nuovi lavoratori e 9 Stati membri supplementari, per un importo totale di 197 milioni di euro.

Il forte aumento delle domande e dei contributi richiesti presenta un carattere permanente e, in caso affermativo, come spiegarlo e affrontarlo efficacemente?

Il contributo richiesto per lavoratore varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro:

Le decisioni adottate riguardano 29.292 lavoratori in esubero e le domande depositate hanno individuato 54.867 lavoratori da assistere.

Il contributo richiesto rappresenta in media 5.253 euro per lavoratore. Vi è un rapporto di circa 1 a 40 tra il contributo più basso richiesto per lavoratore (EUR 511)[6] e il più elevato (EUR 22.031)[7].

Gli scarti esistenti in termini di sforzo finanziario per lavoratore a seconda degli Stati membri sono pienamente giustificati e, in caso negativo, come rimediarvi?

Le domande di intervento del FEG sono riferibili all'insieme dei criteri di intervento ma in proporzioni squilibrate:

Gli Stati membri invocano il criterio d'intervento dell'articolo 2 b) del regolamento sul FEG nel 57,7% dei casi, il criterio dell'articolo 2 a) nel 36,5% dei casi e il criterio dell'articolo 2 c) nel 5,8% dei casi. Solo uno Stato membro (Lituania) ha fatto ricorso a ciascuno dei tre il criteri di intervento in almeno una delle sue domande.

Dal giugno 2009 il criterio di intervento dell'articolo 2 b) è maggiormente invocato che non nel periodo precedente (a concorrenza del 60% delle domande istruite a fronte del 50%).

Come si spiegano gli scarti rilevati tra Stati membri nel ricorso ai criteri ?

Il contributo del FEG non riguarda che pochi settori economici anche se questi tendono a diversificarsi :

Mentre le 16 decisioni prese durante la vigenza del regolamento d'origine riguardavano esclusivamente i settori tessile (50%), automobilistico (31%) e della telefonia mobile (19%), le domande presentate a titolo del regolamento modificato si sono aperte a nuovi settori quali il settore meccanico, elettronico, della stampa e dell'edilizia.

Le tendenze settoriali osservate sono sempre giustificate da considerazioni connesse alla globalizzazione o alla crisi ?

·   Analisi della procedura d'intervento e dell'esecuzione del FEG

Se finora il FEG non ha disposto di stanziamenti di pagamento propri, la situazione potrebbe evolvere a partire dal 2011:

La totalità degli stanziamenti di pagamento mobilitati per far fronte agli impegni sono stati prelevati da voci di bilancio per le quali era prevedibile una sottoutilizzazione. I bisogni sono stati coperti a concorrenza del 97,6% dalle linee di bilancio relative al FEG, mentre gli stanziamenti restanti erano prelevati sulla linea di bilancio Giustizia penale e giustizia civile. Se la possibilità di iscrivere stanziamenti di pagamento in riserva accanto a stanziamenti per impegno non è stata ancora utilizzata, il progetto di bilancio per l'esercizio 2011 prevede, per la prima volta, di dotare la linea del FEG di un importo fino a 50 milioni di euro in stanziamenti di pagamento.

Quali conseguenze avrà l'iscrizione degli stanziamenti di pagamento sulla linea del FEG per quanto riguarda i termini di intervento?

La durata della procedura di intervento del FEG è eccessivamente lunga, cosa che nuoce alla sua efficacia e alla sua attrattiva per gli Stati membri:

Il termine che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e il versamento del contributo finanziario concesso supera in media i 9 mesi.

Questo termine può essere scomposto come segue:

– 6 mesi tra le presentazione della domanda da parte dello Stato membro e l'approvazione della proposta di decisione d'intervento del FEG da parte della Commissione ;

– 2 mesi tra l'approvazione della proposta di decisione di intervento del FEG da parte della Commissione e la sua approvazione da parte dell'autorità di bilancio;

– 1 mese e una settimana tra l'approvazione della decisione d'intervento del FEG da parte dell'autorità di bilancio e il versamento del contributo finanziario da parte della Commissione[8].

Questo termine nuoce all'attrattiva del FEG per gli Stati membri, dato che questi ultimi prefinanziano le misure attive del mercato del lavoro senza conoscere l'esito della procedura. Ciò spiega in parte le differenze osservate tra il numero di lavoratori per i quali è richiesto un contributo del FEG e il numero di lavoratori assistiti, di lavoratori in esubero che possono decidere di ritirarsi dal mercato del lavoro o ritrovare un'occupazione in questo lasso di tempo. In casi estremi tali differenze possono obbligare gli Stati membri a rimborsare integralmente i contributi concessi ove a posteriori non ricorra più il criterio del numero di lavoratori.

Come ridurre la durata della procedura di intervento del FEG per renderla più attrattiva per gli Stati membri ?

25.6.2010

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i bilanci

sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2010/2072(INI))

Relatrice per parere (*): Elisabeth Morin-Chartier

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.     considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) non impone ad uno Stato membro misure attive relative al mercato del lavoro da attuare nel quadro di una richiesta di contributo al Fondo, ma richiede l'adozione di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire i lavoratori nel mercato del lavoro, a norma dell'articolo 3 del regolamento FEG[9], che preserva appieno la flessibilità degli Stati membri nell'adattare le misure destinate ai lavoratori in esubero alle esigenze locali e individuali di ogni richiesta,

1.      ricorda che le politiche sociali e occupazionali sono di competenza nazionale e coordinate attraverso il metodo aperto di coordinamento, utilizzando tutte le possibili sinergie volte ad assicurare uno sviluppo positivo dell'Unione di fronte alla globalizzazione e raccogliere la sfida della reintegrazione sociale e professionale negli Stati membri e fra gli Stati membri; ricorda anche che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento istituito per sostenere tale obiettivo e assistere i lavoratori in caso di licenziamento in massa;

2.      chiede la continuazione del FEG e un suo chiaro coordinamento, nella versione rivista del 2009, con la revisione del FSE oltre il prossimo quadro finanziario a medio termine, affinché possa rispondere, come strumento d'emergenza, a situazioni di crisi;

3.      chiede alla Commissione europea di proporre modifiche al regolamento FEG per accelerare quanto più possibile la procedura di richiesta a breve termine, al fine di rendere i contributi disponibili entro 6 mesi dal licenziamento , anche studiando i possibili modi per avviare la procedura di richiesta al momento in cui sono annunciati i licenziamenti invece di aspettare quando sono già effettivi, e razionalizzando al massimo il processo decisionale della Commissione europea, nonché per normalizzare le procedure; invita inoltre la Commissione europea a sviluppare idee per il prossimo quadro finanziario per raggiungere sia l'obiettivo di cooperare con gli Stati membri per facilitare le modifiche fondamentali orientate al futuro verso un mercato del lavoro e un'economia sostenibile, sia quello di agevolare l'assistenza rapida e flessibile per i lavoratori licenziati a seguito di impreviste crisi economiche;

4.      ricorda agli Stati membri l'importanza di adottare immediate misure di intervento sul mercato del lavoro contemporaneamente alla loro richiesta al FEG;

5.      chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri un insieme di linee guida per la concezione e l'attuazione delle domande di finanziamento a titolo del FEG nell'ottica di una rapida procedura per l'inoltro delle domande e sulla base di un ampio consenso delle parti interessate sulla strategia da attuare e le misure da porre in atto ai fini di un'efficace reintegrazione dei lavoratori sul mercato del lavoro; chiede agli Stati membri di accelerare la procedura prefinanziando le misure che dovrebbero essere avviate dal giorno della richiesta, in modo da sfruttare al massimo il periodo di esecuzione del FEG a vantaggio dei lavoratori interessati;

6.      ricorda agli Stati membri che sono tenuti sia ad associare le parti sociali sin dall'inizio della preparazione delle domande conformemente all'articolo 5 del regolamento FEG, sia a rispettare l'articolo 9 di questo regolamento che impone agli Stati membri di pubblicizzare le azioni finanziate e fornire informazioni, che devono essere date anche ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali e alle parti sociali, nonché normalizzare le procedure; invita gli Stati membri ad assicurarsi della presenza di comitati aziendali prima dell'inizio di qualsiasi programma per garantire che le parti sociali siano realmente coinvolte nella definizione di programmi di riconversione che rispondano alle esigenze dei dipendenti e non delle imprese;

7.      insiste con la Commissione sulla necessità di vegliare sulla corretta applicazione delle direttive 2002/14/CE sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e 94/45/CE sul comitato aziendale europeo, per consentire alle parti sociali di disporre di tutti gli strumenti di analisi del piano di licenziamento o di ristrutturazione prima che lo stesso sia comunicato, onde poter assolvere appieno al proprio ruolo;

8.      invita la Commissione europea a proporre l'aggiunta nel regolamento FEG di un obbligo per gli Stati membri di sostenere la partecipazione di un'associazione di lavoratori durante la fase di attuazione del regolamento FEG; invita la Commissione europea ad organizzare lo scambio di esperienze e buone prassi concernenti la partecipazione dei lavoratori all'attuazione del FEG, di modo che, attualmente o in futuro, i lavoratori possano usufruire dell'esperienza maturata in casi precedenti;

9.      chiede agli Stati membri di istituire una struttura di comunicazione e di amministrazione di detto Fondo a livello nazionale in sinergia con tutte le parti in causa, in particolare con le parti sociali, e di scambiare le migliori prassi a livello europeo, consentendo un rapido ed efficace intervento del Fondo in caso di licenziamenti di massa;

10.    ricorda che il regolamento (CE) n. 1927/2006 consente a più paesi di presentare congiuntamente domande di assistenza al Fondo allorché i lavoratori colpiti in una data regione geografica o settore non siano concentrati in uno stesso Stato membro;

11.    chiede alla Commissione di presentare una proposta su come il regolamento FEG debba essere emendato in modo da consentire l'inclusione di tutti i lavoratori licenziati a seguito dello stesso fatto, in diversi settori e regioni;

12.    chiede alla Commissione europea di esaminare le possibili soluzioni per superare la segregazione tra i lavoratori licenziati che possono usufruire di una richiesta al FEG e gli altri lavoratori in esubero nella stessa regione;

13.    invita gli Stati membri che beneficiano del FEG a migliorare l'efficacia dell'esecuzione e ad adottare un approccio personalizzato e sociale in materia di aiuti ai lavoratori licenziati e a promuovere l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, in particolare in caso di licenziamenti di massa, per aumentare le possibilità dei lavoratori in un mercato del lavoro in profonda ristrutturazione; chiede di vegliare a che i regolamenti di applicazione nazionale non rendano più restrittivo l'intervento del Fondo; invita gli Stati membri e le autorità locali a fare il possibile per rivitalizzare luoghi che hanno subito le conseguenze della delocalizzazione al fine di mantenere l'attività economica in zona, tenendo presente che il FEG è destinato esclusivamente ai dipendenti; raccomanda agli Stati membri di intensificare a tal fine gli scambi di migliori prassi, approfittando in particolare di Progress e più particolarmente del nuovo strumento di microfinanziamento;

14.    accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sulle nuove competenze per nuovi lavori e sottolinea che il FEG fornisce agli Stati membri un finanziamento aggiuntivo per la formazione dei lavoratori licenziati per futuri posti di lavoro e per rafforzare la mobilità;

15.    invita gli Stati membri a utilizzare detto Fondo per porre in essere gli obiettivi europei, promuovere nuove competenze per reperire nuovi posti di lavoro duraturi, “verdi” e di qualità, promuovere lo spirito imprenditoriale e favorire la formazione lungo tutto il corso della vita, al fine di permettere ai lavoratori di sviluppare la propria carriera personale e contribuire al miglioramento della competitività dell'Unione nel contesto della globalizzazione;

16.    invita gli Stati membri che fanno ricorso al FEG a creare delle sinergie fra FEG, FSE e microfinanziamento, in modo da trovare misure ottimali e adeguate ai casi specifici;

17.    incoraggia gli Stati membri a prendere delle misure in linea con il regolamento FEG per promuovere la mobilità dei lavoratori qualora le prospettive occupazionali nella regione non siano favorevoli;

18.    rileva che la competitività dell'Unione europea dinanzi alla globalizzazione può essere garantita in futuro solo prendendo delle misure mirate all'ottenimento di un livello di qualificazione dei lavoratori in ambito UE quanto più alto possibile; ritiene pertanto che il FEG debba anche contribuire a superare in modo costruttivo le fasi di disoccupazione con azioni intensive di perfezionamento e riqualificazione professionale;

19.    ricorda alle imprese che è loro responsabilità sociale fare tutto il possibile affinché i lavoratori possano, prima dell'inizio del periodo di disoccupazione, convalidare l'esperienza e la formazione da essi acquisite per far sì che la loro riconversione sia quanto più precisa e rapida possibile e ritrovino una “buona” occupazione, stabile e piena di prospettive in un settore che continuerà ad essere solido;

20.    constata una forte disparità tra i dossier a causa della diversità delle situazioni esistenti in ciascuno Stato membro; chiede pertanto alla Commissione di formulare una proposta volta a rendere più flessibili i criteri di intervento di ogni singolo Stato membro, al fine di un migliore adeguamento alle peculiarità economiche nazionali, valutando la possibilità di prolungare il periodo di riferimento ed estendere il perimetro delle aziende interessate, evitando disparità di accesso a tale strumento fra gli Stati membri;

21.    ritiene che in fase di attuazione del FEG gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure atte a garantire che i cittadini stranieri ammissibili a beneficiare del Fondo abbiano la possibilità di avvalersi di questi finanziamenti;

22.    chiede alla Commissione di fornire assistenza anche agli Stati membri, alle parti sociali e alle associazioni dei lavoratori durante il processo di attuazione delle misure;

23.    chiede alla Commissione di evitare di creare distorsioni di concorrenza, incoraggiando un'omogeneizzazione degli obblighi delle imprese in materia di licenziamento economico in seno all'Unione europea;

24.    ritiene in particolare che la Commissione e gli Stati membri debbano collaborare assiduamente per monitorare con efficacia l'assistenza fornita alle società multinazionali e garantire un solido investimento nella creazione di posti di lavoro con diritti, al fine di scoraggiare il dumping sociale;

25.    chiede alla Commissione di fare in modo che le sue politiche e i suoi strumenti siano coerenti, così da evitare che gli obiettivi di crescita e di competitività siano in contraddizione con gli obiettivi in materia di occupazione, coesione e inclusione sociale;

26.    invita la Commissione a presentare nella sua relazione annuale statistiche sull'efficacia del Fondo e delle strategie di formazione in materia di ritorno all'occupazione, analizzando l'influenza della struttura del mercato del lavoro su tale efficacia;

27.    sottolinea la necessità che, in tempi di esigue risorse finanziarie, la Commissione valuti, di concerto con gli Stati membri, l'efficacia e la sostenibilità delle misure finanziate dal FEG; osserva che, a tal fine, bisogna elaborare criteri di valutazione standardizzati, come l'attuazione di misure per la qualificazione professionale, l'ottenimento di un lavoro e la durata del nuovo contratto di lavoro;

28.    invita la Commissione a presentare con urgenza una relazione su quella che è stata finora l'utilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, indicando in particolare come sono state utilizzate le risorse nel dettaglio e qual è stato il rapporto tra risorse impiegate e altre misure di sostegno nazionali e aziendali; invita la Commissione a trarre le prime conclusioni dalla suddetta relazione e a presentare rapidamente proposte intese a migliorare il funzionamento del Fondo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

24.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

1

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

29.6.2010

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per i bilanci

sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2010/2072(INI))

Relatrice per parere: Sharon Bowles

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  invita la Commissione a presentare con urgenza una relazione su quella che è stata finora l'utilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che indichi in particolare in quale misura sono state utilizzate le risorse nel dettaglio per i licenziamenti causati dalla globalizzazione rispetto a quelli risultanti dalla crisi economica, e qual è stato il rapporto tra risorse impiegate e altre misure di sostegno nazionali e aziendali; invita la Commissione a trarre delle prime conclusioni dalla suddetta relazione e a formulare proposte per il futuro del Fondo;

2.  sottolinea l'importante ruolo svolto dai Fondi strutturali dell'UE congiuntamente con i prestiti e le iniziative della BEI nella concessione di capitali di investimento alle imprese europee, incluse le PMI, contribuendo così in una prima fase, e in concomitanza con il FEG, alla rigenerazione della base industriale nell'Unione;

3.  invita la Commissione a introdurre criteri che subordinino la concessione di assistenza da parte del FEG prioritariamente a misure di ristrutturazione intese a garantire l'occupazione e a creare posti di lavoro, ad appoggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita rendendo così più competitivi i lavoratori e le economie locali, e a incoraggiare la svolta verso uno sviluppo delle regioni interessate che sia sostenibile sotto il profilo ambientale ed equilibrato dal punto di vista sociale; invita altresì la Commissione a rivedere i criteri al fine di tenere conto della dimensione della popolazione in età lavorativa nelle regioni interessate, anziché tenere conto soltanto del numero totale di licenziamenti;

4.  invita la Commissione a rivedere i criteri per la mobilizzazione del FEG, rispettando le condizioni di cui sopra, e a semplificare notevolmente, all'occorrenza, le procedure di presentazione delle domande di contributo;

5.  invita la Commissione a valutare le future esigenze della dotazione finanziaria del FEG.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

14.7.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

9

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Peter Jahr, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucas Hartong

  • [1]     Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
  • [2]     Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
  • [3]     Gli articoli cui si fa riferimento sono quelli del regolamento n. 1927/2006.
  • [4]    Decisione 2006/702/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione.
  • [5]    Fonte: Eurostat, dati 2007 per i RNL per abitante e 2008 per i tassi di disoccupazione.
  • [6]          FEG/2010/010, Unilever (Repubblica ceca)
  • [7]          FEG 2010/007, Stiria-Bassa Austria (Austria).
  • [8]    Il termine globale e il termine di versamento del contributo concesso riguardano solo le prime 15 decisioni di intervento del FEG in assenza di dati riguardanti le decisioni successive. Due altri termini sono calcolati sulla base dell’insieme delle decisioni adottate.
  • [9]  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2009, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione come modificato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.