RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

2.9.2010 - (COM(2010)0054 – C7‑0042/2010 – 2010/0036(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira


Procedura : 2010/0036(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0243/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

(COM(2010)0054 – C7‑0042/2010 – 2010/0036(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0054),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0243/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adottare:

 

a) misure adeguate se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori,

 

b) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, e gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'articolo 1.

È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Motivazione

Il presente considerando introduce un riferimento all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 7 del regolamento 1215/2009. In entrambi tali articoli si fa riferimento agli atti delegati, le cui procedure sono stabilite agli articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il presente regolamento è stato sottoposto all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio prima che fosse avviato il riesame degli strumenti relativi alle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il processo decisionale previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009 sarà automaticamente adeguato alle disposizioni del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)).

Motivazione

Il considerando introduce un riferimento alla necessità di adeguare le procedure decisionali a seguito dell'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) All’articolo 2, paragrafo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In caso di inadempienza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare le misure opportune secondo la procedura legislativa ordinaria."

Motivazione

All'articolo 2, paragrafo 2, comma secondo, sono fornite le misure per modificare o interrompere il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali introdotti dall'articolo 1 del regolamento 1215/2009. Queste misure sono di ampia portata, possono condurre a una sospensione parziale dei regimi preferenziali e, pertanto, non avrebbero solo la conseguenza di modificare l'atto di base in questione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Il regolamento modificativo propone di modificare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1215/2009 in cui si stabilisce che le autorità competenti del paese esportatore rilasciano un certificato di autenticità nei casi di domande d'importazione nei limiti dei contingenti tariffari. "Il certificato è redatto dalla Commissione". Secondo l'interpretazione del relatore, resa necessaria dalla mancanza di chiarezza del regolamento, la Commissione prepara modelli di certificato. Dato che il modello costituisce uno strumento di esecuzione, piuttosto che una misura di portata generale che integra o modifica l'atto di base, si raccomanda di considerare i modelli quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare atti delegati per essere in grado di adottare le opportune misure in conformità dell'articolo 7 bis e alle condizioni fissate agli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies."

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 1215/2009 riguarda le misure che la Commissione può adottare se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'UE e nei relativi meccanismi regolatori. L'articolo prevede un ampio potere discrezionale per la Commissione e le misure potrebbero portare a una reale "modifica" del regolamento 1215/2009. Gli atti delegati rappresentano il giusto provvedimento, dato che coinciderebbero con i criteri richiesti all'articolo 290 del trattato FUE (misure di "portata generale" e "modifica" di un atto di base).

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef" sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef" sono definite dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Per quanto concerne il "baby-beef", l'allegato II del regolamento modificativo fornisce una definizione dei "prodotti di baby-beef" mentre l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento principale definisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di detti prodotti e il volume dei contingenti tariffari annui. Conseguentemente la Commissione fornisce gli strumenti di esecuzione/le condizioni uniformi affinché gli Stati membri siano in una posizione tale da poter adeguatamente applicare i contingenti/dazi doganali. Le norme dettagliate mirano a garantire un sistema di esecuzione che la Commissione dovrebbe adottare secondo la procedura consultiva.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 7

 

Attribuzione di competenze

 

La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 7 bis e alle condizioni di cui agli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, diverse da quelli di cui all'articolo 4, in particolare:

 

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento."

Motivazione

A norma dell'articolo 7, la Commissione introduce "le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC" e "gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'articolo 1". Il relatore presume che, in pratica, detta disposizione intenda dire che la Commissione può modificare sia gli allegati, sia gli articoli stessi del regolamento. Dato che il risultato di dette misure è la produzione di "modifiche" al regolamento di base, in particolare agli allegati, dovrebbero essere applicati gli "atti delegati".

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter) È inserito un nuovo articolo 7 bis:

 

“Articolo 7 bis

 

Esercizio della delega

 

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 7 è conferito alla Commissione sino al 31 dicembre 2015. La Commissione riferisce in merito ai poteri delegati entro e non oltre sei mesi prima della fine del predetto periodo.

 

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 7 ter e 7 quater.

4.  Qualora dettata da situazioni di urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 7 quinquies."

Motivazione

Il presente articolo fissa le norme per l'esercizio della delega.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater) È inserito un nuovo articolo 7 ter:

 

"Articolo 7 ter

 

Revoca della delega

 

1.  La delega di poteri di cui all’articolo 7 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.

3.  La decisione di una revoca pone fine alla delega dei poteri specificati in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Motivazione

Il presente articolo stabilisce una procedura per la revoca della delega.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies) È inserito un nuovo articolo 7 quater:

 

"Articolo 7 quater

 

Obiezione agli atti delegati

 

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

 

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

 

2.   Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Motivazione

Il presente articolo stabilisce le norme per sollevare obiezioni agli atti delegati.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 sexies) È inserito un nuovo articolo 7 quinquies:

 

"Articolo 7 quinquies

 

Procedura d'urgenza

 

1.  Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione finché non venga sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio può opporsi a un atto delegato adottato a norma del presente articolo in conformità della procedura di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1. In tal caso, l'atto cessa di essere applicato. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Motivazione

Il presente articolo stabilisce le norme per gli atti delegati adottati nel quadro di una procedura d'urgenza.

MOTIVAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 2007/2000[1], l'Unione europea ha accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'UE in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Scopo principale di tali misure è dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all'accesso privilegiato al mercato dell'UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell'intera regione. Dato che il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale, esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009[2].

Le preferenze commerciali sono state concesse per un periodo che scade il 31 dicembre 2010 e si applicano attualmente alla Bosnia-Erzegovina, alla Serbia e al Kosovo, quale definito dalla UNSCR 1244/99, per tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o del Montenegro continuano a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1215/2009, laddove ciò sia indicato, o di qualsiasi misura contemplata dal regolamento (CE) n. 1215/2009 che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e questi paesi.

Poiché specifici accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali/gli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) conferiscono alla Bosnia-Erzegovina e alla Serbia concessioni commerciali relative agli stessi prodotti identificati nei contingenti d'importazione preferenziali, tali concessioni devono essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1215/2009. Si tratta dei contingenti tariffari preferenziali per i prodotti di "baby-beef", per lo zucchero e i prodotti dello zucchero, nonché per certi vini e prodotti della pesca.

Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 novembre 2009 "Strategia di allargamento 2009 concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia" ha invitato la Commissione a compiere ogni possibile sforzo per attenuare gli effetti della crisi economica nei Balcani occidentali.

Con la fine delle preferenze commerciali, i beneficiari sarebbero privati di un oggettivo vantaggio economico negli scambi con l'UE. Ciò potrebbe avere conseguenze gravi per i risultati economici complessivi dei Balcani occidentali e comportare ripercussioni negative sui processi di riforma interna e di transizione. Inoltre potrebbe essere gravemente compromessa la ripresa economica di tali paesi.

Per questo motivo il relatore è fortemente favorevole alla modifica di alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1215/2009 per consentire di prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2015 e di apportare determinati adeguamenti in seguito all'entrata in vigore di accordi bilaterali con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia.

Atti delegati e atti di esecuzione

All'articolo 2, paragrafo 2, comma secondo, del regolamento di base sono fornite le misure per modificare o interrompere il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali introdotti dall'articolo 1 del regolamento 1215/2009. Queste misure sono di ampia portata, possono condurre a una sospensione parziale dei regimi preferenziali e, pertanto, non avrebbero solo la conseguenza di modificare l'atto di base in questione. Nella versione originale dell'atto di base (articolo 2, paragrafo 2, comma secondo) è previsto che il Consiglio possa prendere "misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". Si tratta di una disposizione di ampia portata che è comprensibile soltanto nel contesto storico in cui l'atto di base è stato negoziato ed adottato. Conseguentemente, fino al 1° dicembre 2009, il Consiglio, sulla base dell'ex articolo 133 del trattato CE, ha proceduto all'adozione di misure conformemente a detta norma senza consultare il Parlamento europeo. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio agiscono congiuntamente, secondo la procedura legislativa ordinaria, per adottare le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. L'articolo 2, paragrafo 2, comma secondo, dovrebbe pertanto essere adeguato a questo nuovo contesto.

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede anche, agli articoli 3 e 7, alcune competenze di esecuzione basate sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Il regolamento modificativo propone di modificare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1215/2009 in cui si stabilisce che le autorità competenti del paese esportatore rilasciano un certificato di autenticità nei casi di domande d'importazione nei limiti dei contingenti tariffari. "Il certificato è redatto dalla Commissione". Secondo l'interpretazione del relatore, dovuta alla mancanza di chiarezza del regolamento, la Commissione prepara modelli di certificato. Dato che il modello costituisce uno strumento di esecuzione piuttosto che una misura di portata generale che integra o modifica l'atto di base, sarebbe inopportuno spostare detta misura verso un atto delegato ai sensi dell'articolo 290 del tratto FUE; essa andrebbe invece considerata come atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 291.

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 1215/2009 riguarda le misure che la Commissione può adottare se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'UE e nei relativi meccanismi regolatori. L'articolo prevede un ampio potere discrezionale per la Commissione e le misure potrebbero portare a una reale "modifica" del regolamento 1215/2009. Per esempio: la Commissione potrebbe ridurre i contingenti tariffari fissati nei paragrafi precedenti dell'articolo 3. Gli atti delegati rappresentano pertanto il giusto provvedimento, dato che coinciderebbero ai criteri richiesti di cui all'articolo 290 del trattato FUE (misure di "portata generale" e "modifica" di un atto di base).

Il regolamento modificativo propone altresì di modificare l'articolo 4. Per quanto concerne la "baby-beef", l'allegato II del regolamento modificativo fornisce una definizione dei "prodotti di baby-beef" mentre l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento principale definisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di detti prodotti e il volume dei contingenti tariffari annui. Conseguentemente la Commissione fornisce gli strumenti di esecuzione/le condizioni uniformi affinché gli Stati membri siano in una posizione tale da poter adeguatamente applicare i contingenti/dazi doganali. Le norme dettagliate mirano a garantire un sistema di esecuzione che la Commissione dovrebbe adottare secondo la procedura consultiva.

A norma dell'articolo 7, la Commissione introduce "le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC" e "gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'articolo 1". In pratica, secondo il relatore, da detta disposizione consegue che la Commissione può modificare sia gli allegati che gli articoli stessi del regolamento. Dato che il risultato di dette misure sono "modifiche" al regolamento di base, in particolare agli allegati, dovrebbero essere applicati gli "atti delegati".

Sono stati inseriti gli articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies al fine di stabilire norme in materia di esecuzione, controllo ed eventuale revoca degli atti delegati.

  • [1]               GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
  • [2]               GU L 328 del 5.12.2009, pag. 1.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

Riferimenti

COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.2.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

11.3.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

11.3.2010

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

17.3.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

19.4.2010

 

 

Esame in commissione

28.4.2010

1.6.2010

22.6.2010

 

Approvazione

30.8.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer

Deposito

2.9.2010