RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich

3.9.2010 - (2009/2147(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Bernhard Rapkay

Procedura : 2009/2147(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0244/2010
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A7-0244/2010
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich, trasmessa dalle autorità giudiziarie lituane in data 14 luglio 2010 e comunicata in seduta plenaria il 7 ottobre 2009,

–   avendo ascoltato Viktor Uspaskich, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai Trattati,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e 10 luglio 1986[1],

–   visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7‑0244/2010),

A. considerando che è stato intentato un procedimento penale contro Viktor Uspaskich, membro del Parlamento europeo, il quale nel procedimento pendente di fronte al tribunale regionale di Vilnius è accusato di reati penali a norma dei seguenti articoli del codice penale lituano: articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 222, paragrafo 1, articolo 220, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 1, articolo 205, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 205, paragrafo 1,

B.  considerando che secondo l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata qualora un deputato sia colto in flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità a uno dei suoi membri,

C. considerando che i capi d'accusa formulati contro l'on. Uspaskich non si riferiscono a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo,

D. considerando che, secondo l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, un membro del parlamento nazionale (il Seimas) non può essere perseguito penalmente né arrestato o altrimenti sottoposto a restrizione della libertà personale senza il consenso del Seimas,

E.  considerando che l'articolo 62 dispone inoltre che un membro del Seimas non può essere perseguito per i voti o le dichiarazioni espressi al Seimas, ma può essere perseguito secondo l'ordinamento ordinario per ingiurie personali o per diffamazione,

F.  considerando che l'on. Uspaskich in essenza è imputato di reati di falso in bilancio in relazione al finanziamento di un partito politico durante un periodo precedente alla sua elezione al Parlamento europeo,

G. considerando che non sono state addotte prove cogenti quanto all'esistenza di un fumus persecutionis e che i reati di cui è imputato l'on. Uspaskich non attengono in nessun modo alle sue attività in quanto membro del Parlamento europeo,

H. considerando che è pertanto appropriato revocare la sua immunità,

1.  decide di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica di Lituania.

  • [1]  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964 pag. 195, e causa 149/85 Wybote/Faure e altri, Raccolta 1986 pag. 2391.

MOTIVAZIONE

I. I FATTI

Nella seduta del 7 ottobre 2009 il Presidente ha comunicato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto una lettera inviata dalle autorità giudiziarie lituane in data 14 luglio 2009 nella quale si chiedeva la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Uspaskich.

Il Presidente ha deferito la suddetta richiesta alla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

Il Procuratore generale della Repubblica di Lituania è stato incaricato, con decisione del tribunale regionale di Vilnius del 29 giugno 2009, di chiedere al Parlamento europeo di revocare l'immunità del deputato Viktor Uspaskich, contro il quale è stata intentato un procedimento penale con la causa n. 1-38/2009, affinché l'azione penale avviata nei suoi confronti possa procedere e si possa applicare l'ordinanza di cauzione emessa a suo carico dal tribunale come misura cautelare.

Nel procedimento pendente di fronte al tribunale regionale di Vilnius, Viktor Uspaskich è accusato di reati penali a norma dei seguenti articoli del codice penale lituano: articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 222, paragrafo 1, articolo 220, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 1, articolo 205, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 205, paragrafo 1.

Secondo le imputazioni, Viktor Uspaskich, quale presidente del partito laburista, tra il 13 luglio 2004 e il 17 maggio 2006 a Vilnius, agendo di concerto con altri al fine (a) di cercare di finanziare illegalmente un partito politico – precisamente il partito laburista – e (b) di evadere i pertinenti controlli sui finanziamenti del partito e delle sue campagne politiche, ha diretto un gruppo organizzato, creato dagli stessi partecipanti, per commettere vari reati. A tal fine, dal 2004 al 2006 a Vilnius, ha dato istruzioni al suo personale perché fosse tenuta una falsa contabilità illegale del partito laburista, con il risultato che non è possibile accertare pienamente quali siano stati i passivi e gli attivi del partito, né capire quale ne fosse la struttura negli anni 2004, 2005 e 2006.

Viktor Uspaskich, che ai sensi dell'articolo 21 della legge sulla contabilità della Repubblica di Lituania era responsabile della gestione della tenuta del bilancio del partito e agiva quale rappresentante legale a vantaggio e nell'interesse del partito laburista quale persona giuridica, è accusato dalle autorità lituane di avere nella primavera del 2004 incaricato una persona di tenere una "doppia contabilità" del partito affinché le transazioni e le attività commerciali, che avrebbero dovuto obbligatoriamente essere registrate nella contabilità, nonché l'entrata e l'uscita ufficiose di fondi e attivi relativi ad attività del partito laburista, fossero iscritte in libri mastri segreti. È inoltre accusato di aver impartito istruzioni specifiche perché talune operazioni commerciali e finanziarie fossero effettuate senza essere registrate nella contabilità del partito.

Il 9 dicembre 2008 il parlamento lituano (Seimas) ha deciso di revocare l'immunità dell'on. Uspaskich per lo stesso procedimento penale. Va rilevato inoltre che, nel periodo in cui i reati contestati sono stati commessi, l'on. Uspaskich non era membro del Parlamento europeo.

II. IL QUADRO NORMATIVO

a) Diritto dell'Unione

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)       sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)       sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

La pertinente procedura del Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento, che dispongono:

"Articolo 6 - Revoca dell'immunità:

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

(...)

Articolo 7 - Procedure in materia di immunità:

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

(...)

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

(...)"

b) Diritto nazionale

La Costituzione della Repubblica di Lituania

(Adottata dai cittadini della Repubblica di Lituania con il referendum del 25 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 2 novembre 1992)

"Articolo 62

I membri del Seimas sono inviolabili.

Un membro del Seimas non può essere perseguito né arrestato o altrimenti sottoposto a restrizione della libertà personale senza il consenso del Seimas.

Un membro del Seimas non può essere perseguito per i voti o le dichiarazioni espressi al Seimas. Può essere tuttavia perseguito secondo l'ordinamento ordinario per ingiurie personali o diffamazione."

Statuto del Seimas della Repubblica di Lituania

(17 febbraio 1994 n. I-399)

(Ultima versione modificata il 23 aprile 2009 n. XI-228) (traduzione della versione inglese del documento giuridico aggiornato al 23.4.2009)

Articolo 22. Immunità di un membro del Seimas

1. I membri del Seimas sono inviolabili.

2. Un membro del Seimas non può essere perseguito per i voti o le dichiarazioni espresse al Seimas, segnatamente durante le sedute del Seimas, dei comitati, delle commissioni e dei gruppi parlamentari del Seimas. Può essere tuttavia perseguito secondo l'ordinamento ordinario per ingiurie personali o diffamazione.

3. Non possono essere istituiti procedimenti penali contro un membro del Seimas, che inoltre non può essere arrestato né altrimenti sottoposto a restrizione della libertà personale senza il consenso del Seimas, tranne nei casi in cui sia colto nell'atto di commettere un reato (in flagranza di reato). In tali casi il Procuratore generale ne dà immediata notifica al Seimas ."

Codice penale lituano:

Articolo 24. Concorso in reato e tipologia dei concorrenti

1. Il concorso in reato è la partecipazione congiunta e intenzionale alla commissione di un reato da parte di due o più persone concorrenti giuridicamente capaci che abbiano compiuto l'età specificata all'articolo 13 del presente codice.

2. I concorrenti nel reato comprendono un autore, un organizzatore, un istigatore e un favoreggiatore.

3. Autore è la persona che ha commesso un reato sia da sola sia coinvolgendo persone giuridicamente incapaci o persone che non abbiano compiuto l'età specificata all'articolo 13 del presente codice ovvero altre persone che non sono colpevoli del reato in questione. Se il reato è stato commesso da più persone che hanno agito di concerto, ognuna di esse è considerata autore/coautore.

4. Organizzatore è la persona che ha formato un gruppo organizzato o un'associazione criminale, che li ha diretti o che ha coordinato le attività dei loro membri, che ha preparato un reato o è stato responsabile della sua commissione.

5. Istigatore è la persona che ha incitato un'altra persona a commettere un reato.

6. Favoreggiatore è la persona che ha aiutato a commettere il reato con consigli, dando istruzioni, fornendo mezzi o rimuovendo ostacoli, proteggendo o nascondendo altri complici, che ha promesso in anticipo di nascondere l'autore del reato, di nascondere gli strumenti o i mezzi usati per commettere il reato, le tracce dello stesso o gli articoli acquisiti con mezzi illeciti, ed anche la persona che ha promesso in anticipo di occuparsi degli articoli acquisiti o prodotti nel corso del reato.

Articolo 222. Gestione fraudolenta della contabilità

1. Chiunque gestisca fraudolentemente la contabilità richiesta per legge o nasconda, distrugga o danneggi documenti contabili, impedendo così, in tutto o in parte, di determinare le sue attività, l'importo o la struttura dei suoi attivi, delle sue azioni o dei suoi passivi, è punito con una pena pecuniaria o con l'arresto o con la reclusione fino a quattro anni.

2. Anche le persone giuridiche sono ritenute responsabili degli atti di cui al presente articolo.

Articolo 220. Fornitura di dati inesatti relativamente al reddito, ai profitti o agli attivi

1. Chiunque, cercando di evadere il pagamento delle imposte, fornisca relativamente al proprio reddito, ai propri profitti, ai propri attivi o all'uso che ne fa, dati di cui conosca l'inesattezza in una dichiarazione dei redditi o in una relazione conforme alla procedura regolamentare o in un altro documento e trasmetta quest'informazione a un'istituzione autorizzata dallo Stato è punito con l'interdizione da alcuni impieghi o da alcune attività o con la reclusione fino a tre anni.

2. L'atto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se commesso al fine di evadere il pagamento delle imposte per un importo non superiore a 10 volte il reddito minimo vitale, è considerato un illecito e chi lo ha commesso è punito con servizi da rendere alla comunità o con una pena pecuniaria o con la restrizione della libertà.

3. Anche le persone giuridiche sono ritenute responsabili degli atti di cui al presente articolo.

Articolo 205. Dichiarazione ingannevole sulle attività di una persona giuridica

1. Chiunque, a nome di una persona giuridica, presenti in una relazione ufficiale o in una richiesta dati ingannevoli relativamente alle attività o agli attivi della persona giuridica e così facendo inganni un'istituzione governativa, un'organizzazione pubblica internazionale, un creditore, un membro della persona giuridica o un'altra persona, che come risultato sostiene un grave danno patrimoniale, è punito con l'interdizione da alcuni impieghi o da alcune attività o con la restrizione della libertà o con l'arresto o con la reclusione fino a due anni.

2. Anche le persone giuridiche sono ritenute responsabili degli atti di cui al presente articolo.

III. Considerazioni GENERALI E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, va rilevato che le imputazioni contro l'on. Uspaskich non si riferiscono a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, visto che le imputazioni contro l'on. Uspaskich si riferiscono a fatti avvenuti in Lituania, di cui all'epoca dei fatti egli aveva la cittadinanza, l'unica parte applicabile della disposizione è la seguente: Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese.”

L'ambito dell'immunità parlamentare in Lituania è molto simile a quello dell'immunità di cui i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio di uno Stato membro diverso dal proprio in virtù dell'articolo 9 del Protocollo, come si evince dall'articolo 62, paragrafo 1, della Costituzione lituana (riprodotto sopra).

Seguendo una prassi consolidata, il Parlamento europeo può decidere di non revocare l'immunità di uno dei suoi membri se esiste il sospetto che il procedimento si basi sull'intento di recare pregiudizio alle sue attività politiche. Nel caso in esame tuttavia non sono state addotte prove di fumus persecutionis tali da raccomandare al Parlamento di rifiutare la revoca dell'immunità dell'on. Uspaskich.

Va rilevato che le autorità lituane hanno cooperato pienamente nella procedura dinanzi alla commissione giuridica, fornendo risposte e garanzie soddisfacenti.

Sulla base di quanto esposto sopra e della documentazione disponibile, si deve concludere che non vi è motivo di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Uspaskich.

IV. CONCLUSIONI

Sulla base delle suddette considerazioni e conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni che militano a favore e contro la revoca dell'immunità del deputato, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich.

ESITO DELLA VOTAZIONE IN COMMISSIONE

Approvazione

2.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

10

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Derek Vaughan