RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

30.9.2010 - (COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Carmen Fraga Estévez


Procedura : 2009/0051(COD)
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A7-0260/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

(COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0151),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0009/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7‑0260/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA[2]*

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alla proposta della Commissione concernente un

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

(1)    La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, in appresso denominata "Convenzione NEAFC", è stata approvata con la decisione 81/608/CEE[5] ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.

(2)    La Convenzione NEAFC costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona definita dalla Convenzione.

(3)    Nel corso della sua riunione annuale del 15 novembre 2006, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato una raccomandazione che istituisce un regime di controllo e di coercizione (in appresso denominato "il regime") applicabile ai pescherecci che operano in zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti all'interno della zona della Convenzione. Il regime è stato modificato da varie raccomandazioni nel corso delle riunioni annuali del novembre 2007 e 2008.

(4)    A norma degli articoli 12 e 15 della Convenzione NEAFC, tali raccomandazioni sono entrate in vigore rispettivamente in data 1° maggio 2007, 9 febbraio 2008, 6 e 8 gennaio 2009.

(5)    Il regime prevede misure di controllo applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona NEAFC e un regime di ispezione in mare che comprende le procedure di ispezione e sorveglianza e le procedure di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti.

(6)    Il regime introduce un nuovo sistema di controllo dello Stato di approdo che consente di chiudere i porti europei agli sbarchi e ai trasbordi di pesce congelato la cui legalità non sia stata verificata dallo Stato di bandiera dei pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente.

(7)    Alcune disposizioni adottate dalla NEAFC sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento annuale sui TAC e i contingenti e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[6]. Per motivi di chiarezza del diritto, le disposizioni di questo genere che non hanno carattere temporaneo devono essere trasferite in un nuovo regolamento distinto.

(8)    Il regime comprende altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti, delle misure di conservazione ed esecuzione, al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC. La NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(9)    A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[7], gli Stati membri controllano l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci battenti la loro rispettiva bandiera; occorre pertanto prevedere che gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC designino ispettori da assegnare al regime per l'esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza e mettano a disposizione mezzi di ispezione adeguati.

(10)  Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona della Convenzione NEAFC, è necessario che gli Stati membri collaborino tra loro, con la Commissione e con l'organismo da essa designato nell'applicazione del regime.

(11)  Spetta agli Stati membri vigilare affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NEAFC.

(12)  La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modalità di applicazione relative agli elenchi delle risorse della pesca da notificare, alle procedure di notifica e annullamento della notifica preliminare di entrata in porto nonché all'autorizzazione di sbarco o di trasbordo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(13)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato. Ai sensi di detto articolo, le norme e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato in conformità della procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8], ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(13 bis)      La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'UE delle future modifiche di quelle misure del regime di controllo e di coercizione della NEAFC che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione europea ai sensi della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (Convenzione NEAFC). È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(14)  Poiché il presente regolamento stabilisce nuove norme in materia di controllo ed esecuzione nella zona della Convenzione NEAFC, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2791/1999, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte dell'Unione, del regime di controllo e di coercizione (in appresso denominato "il regime") adottato dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Articolo 2

Campo di applicazione

Salvo indicazione contraria, il presente regolamento si applica a tutte le navi dell'UE adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)     "Convenzione", la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, nella versione modificata;

2)     "zona della Convenzione", le acque della zona della Convenzione quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione;

3)     "zona di regolamentazione", le acque della zona della Convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle parti contraenti;

4)     "parti contraenti", le parti contraenti della Convenzione;

5)     "NEAFC", la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale;

6)     "attività di pesca", la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di pesce o di prodotti della pesca e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca;

7)     "risorse della pesca", le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione;

8)     "risorse regolamentate", le risorse della pesca che sono soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della Convenzione e che sono enumerate nell'allegato;

9)     "peschereccio", qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse della pesca, incluse le navi officina e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;

10)   "nave di una parte non contraente", qualsiasi peschereccio non battente bandiera di una parte contraente della NEAFC, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;

11)   "operazione di pesca congiunta", qualsiasi operazione, effettuata da due o più navi, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di una nave per essere trasferite in un'altra imbarcazione;

12)   "operazione di trasbordo": lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

13)   "porto", qualsiasi luogo di sbarco o luogo in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca.

Articolo 4

Punti di contatto

1.      Gli Stati membri designano l'autorità competente che funge da punto di contatto per la ricezione dei rapporti di sorveglianza e di ispezione in conformità degli articoli 12, 19, 20 e 27, per la ricezione delle notifiche e per il rilascio delle autorizzazioni in conformità degli articoli 24 e 25.

2.      I punti di contatto per la ricezione delle notifiche e il rilascio delle autorizzazioni in conformità degli articoli 24 e 25 sono accessibili 24 ore su 24.

3.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione o a un organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il numero di fax del punto di contratto designato.

4.      Eventuali modifiche successive delle informazioni riguardanti i punti di contatto di cui ai paragrafi 1 e 3 sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

5       Il formato per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO II

Misure di controllo

Articolo 5

Partecipazione dell'Unione

1.      Gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nell'Unione che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione, con particolare riguardo alle navi autorizzate a praticare la pesca diretta di una o più specie regolamentate, nonché le modifiche apportate all'elenco. Tale notifica è effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno o almeno cinque giorni prima dell'entrata della nave nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato della NEAFC.

2.      Il formato per la trasmissione dell'elenco di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 6

Marcatura degli attrezzi da pesca

1.      Gli Stati membri provvedono affinché gli attrezzi utilizzati dai loro pescherecci nella zona di regolamentazione siano marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare[9].

2.      Gli Stati membri possono rimuovere ed eliminare gli attrezzi fissi che non siano marcati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 356/2005 o che violino in qualsiasi altro modo le raccomandazioni adottate dalla NEAFC; essi possono altresì rimuovere ed eliminare le catture presenti negli attrezzi in questione.

Articolo 7

Recupero degli attrezzi perduti

4.      L'autorità competente dello Stato membro di bandiera invia immediatamente le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché l'indicativo di chiamata della nave al segretariato della NEAFC.

5.      Gli Stati membri procedono periodicamente al recupero degli attrezzi perduti da navi battenti la loro bandiera. ▌

Articolo 8

Registrazione delle catture ▌

1.      Oltre alle informazioni specificate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci dell'UE registrano, in un giornale di pesca rilegato e impaginato o con mezzi elettronici, i dati seguenti:

         a)      ogni entrata e uscita dalla zona di regolamentazione;

         b)     ogni giorno e/o per ciascuna cala, la stima delle catture complessive detenute a bordo dall'ultima entrata nella zona di regolamentazione;

         c)      ogni giorno e/o per ciascuna cala, il quantitativo di pesce rigettato in mare;

         c bis) dopo ciascuna dichiarazione a norma dell'articolo 9, le seguenti informazioni devono essere immediatamente registrate nel giornale di pesca:

                  -       la data e l'ora (UTC) della trasmissione della dichiarazione, a meno che questa sia registrata con mezzi elettronici;

                  -       in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;

         c ter) la profondità di pesca (se del caso).

2.      I comandanti dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca di specie regolamentate, che trasformano e/o congelano le loro catture:

         a)      annotano la loro produzione complessiva, ripartita per specie e tipo di prodotto, nel registro di produzione e

         b)     immagazzinano nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.

3.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di tenere un giornale di pesca le navi impegnate in operazioni di trasbordo che caricano a bordo quantitativi di pesce. Le navi esonerate da tale obbligo specificano in un piano di stivaggio la posizione nella stiva del pesce congelato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e annotano in un registro di produzione:

         a)      la data e l'ora, in tempo universale coordinato (UTC), della trasmissione di una dichiarazione di cui all'articolo 9;

         b)     in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;

         c)      la data e l'ora (UTC) dell'operazione di trasbordo;

         d)     la posizione (latitudine/longitudine) in cui è effettuata l'operazione di trasbordo;

         e)      i quantitativi caricati per ogni specie;

         f)      il nome e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui le catture sono state scaricate.

4.      Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 9

Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate

1.      I comandanti dei pescherecci dell'UE impegnati in attività di pesca di specie regolamentate trasmettono dichiarazioni di cattura per via elettronica ai rispettivi centri di controllo della pesca. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. Le dichiarazioni di cattura comprendono:

         a)      rapporti sui quantitativi presenti a bordo al momento dell'entrata nella zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi al massimo dodici ore e almeno due ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

         b)     rapporti sulle catture settimanali. Tali rapporti sono trasmessi per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se la bordata di pesca dura più di sette giorni, entro il mezzogiorno di lunedì per le catture prelevate nella zona di regolamentazione nella settimana conclusasi alle ore 24 della domenica precedente; essi indicano il numero di giorni di pesca dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultima dichiarazione di cattura;

         c)      rapporti sulle catture presenti a bordo al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno due ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture prelevate nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultima dichiarazione di cattura;

         d)     rapporti sui quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce ▌durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione. Le navi cedenti trasmettono tale rapporto con un preavviso di almeno 24 ore e, per quanto riguarda le navi riceventi, detto rapporto è trasmesso entro un'ora dal trasbordo. Il rapporto indica la data, l’ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale vivo suddiviso per specie del pesce da scaricare o che è stato caricato, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo quali riceventi o cedenti. Fatto salvo il capo IV, la nave ricevente dchiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e la data e l'ora di sbarco con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

2.      Le dichiarazioni delle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi (arrotondate a 100 kg) di peso totale vivo suddiviso per specie utilizzando i codici FAO. La quantità totale delle specie il cui peso totale vivo suddiviso per specie è inferiore a una tonnellata può essere dichiarato con il codice alpha-3 MZZ (pesci marittimi non specificati).

3.      Gli Stati membri registrano i dati contenuti nelle dichiarazioni di cattura nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.      Le modalità di attuazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione delle dichiarazioni, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 10

Dichiarazione globale delle catture e dello sforzo di pesca

1.      Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse di pesca prelevate nella zona di regolamentazione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.

2.      Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse regolamentate prelevate in zone soggette alla giurisdizione nazionale in materia di pesca di paesi terzi e nelle acque dell'UE della zona della Convenzione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.

3.      ▌Il formato per la trasmissione dei dati in conformità dei paragrafi 1 e 2 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

         L'elenco delle risorse di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura stabilita agli articoli da 46 a 46 quater.

4.      La Commissione riunisce i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NEAFC nei trenta giorni successivi al mese civile in cui le catture sono state sbarcate o trasbordate.

Articolo 11

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM) in relazione alle navi battenti la loro bandiera operanti nella zona di regolamentazione siano trasmesse per via automatica ed elettronica al segretariato della NEAFC nel formato e in base alle specifiche adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni

1.      Gli Stati membri trasmettono senza indugio i rapporti e i dati di cui agli articoli 9 e 11 al segretariato della NEAFC. In caso di guasto tecnico, tuttavia, tali rapporti e dati sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi da essi trasmessi siano numerati in modo sequenziale.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati e ai protocolli di scambio definiti secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 13

Trasbordo e operazioni di pesca congiunta

1.      I pescherecci dell'UE procedono ad attività di trasbordo nell'area di regolamentazione soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera.

2.      I pescherecci dell'UE possono effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca congiunte unicamente con navi battenti bandiera di una parte contraente e con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante.

3.      I pescherecci dell'UE impegnati in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non possono praticare altre attività di pesca, comprese operazioni di pesca congiunte, nel corso della stessa bordata, ad eccezione delle operazioni di trasformazione del pesce e degli sbarchi.

Articolo 14

Stivaggio separato

1.      I pescherecci dell'UE aventi a bordo risorse della pesca congelate che sono state catturate da più di un peschereccio nella zona della Convenzione possono stivare il pesce proveniente da ciascun peschereccio in più parti della stiva, mantenendo tuttavia una netta separazione (mediante plastica, compensato o reti) tra le catture dei vari pescherecci.

2.      Tutte le catture effettuate nella zona della Convenzione devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

Articolo 15

Etichettatura del pesce congelato

Tutto il pesce catturato nella zona della Convenzione e successivamente congelato deve essere identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, che vanno apposti al momento dello stivaggio su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha praticato la cattura.

CAPO III

Ispezioni in mare

Articolo 16

Ispettori NEAFC

1.      Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per l'esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza.

2.      Gli Stati membri rilasciano ad ogni ispettore una carta di identità speciale il cui formato è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3.      Ogni ispettore deve esserne munito ed esibirla al momento dell'imbarco a bordo di un peschereccio.

Articolo 17

Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza

1. La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione ed elabora ogni anno, di concerto con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per la partecipazione dell'Unione al regime nell'anno successivo. Tale piano di intervento definisce, in particolare, il numero di ispezioni da effettuare.

         Se più di dieci pescherecci dell'UE praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, la Commissione o un organismo da essa designato provvede affinché in tale zona sia presente una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni eseguite dai loro ispettori siano effettuate in modo non discriminatorio e in conformità del regime. Il numero di ispezioni dipende dalle dimensioni della flotta ▌, tenendo conto del tempo trascorso dai pescherecci ▌nella zona di regolamentazione.

3.      La Commissione o un organismo da essa designato provvede a garantire, mediante un'equa distribuzione delle ispezioni, parità di trattamento a tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.

5.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC originari di un'altra parte contraente possano eseguire ispezioni a bordo delle navi battenti la loro bandiera.

6.      Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco. Queste misure lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali relative al divieto dell'uso della forza.

7.      Gli ispettori evitano di arrecare danno al peschereccio o alle catture conservate a bordo e di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 18

Mezzi di ispezione

1.      Gli Stati membri mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi e aeromobili di ispezione.

2.      Anteriormente al 1º gennaio di ogni anno la Commissione o un organismo da essa designato trasmette al segretariato della NEAFC il piano particolareggiato, i nomi degli ispettori NEAFC e delle navi speciali da ispezione, il tipo di aeromobili e i relativi dati di identificazione (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata) che gli Stati membri intendono assegnare al regime per l'anno in questione. Laddove opportuno, tali informazioni sono ricavate dall'elenco di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri comunicano le eventuali modifiche dell'elenco alla Commissione o a un organismo da essa designato, che trasmette tali informazioni al segretariato della NEAFC e agli altri Stati membri un mese prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

3.      Ogni nave assegnata al regime e avente a bordo ispettori NEAFC, nonché il relativo canotto di attracco, reca lo speciale segnale di ispezione NEAFC per indicare la presenza a bordo di ispettori incaricati dell'esecuzione di attività ispettive nell'ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile l'indicativo internazionale di chiamata. Il formato del segnale speciale è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

4.      La Commissione o un organismo da essa designato registra la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione dell'Unione nell'ambito del regime; tale registrazione è effettuata secondo il modello definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2. ▌

Articolo 19

Procedura di sorveglianza

1.      La sorveglianza è basata su avvistamenti dei pescherecci da parte di ispettori NEAFC a partire da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Gli ispettori NEAFC trasmettono copia di ogni rapporto di avvistamento di una nave allo Stato di bandiera della nave stessa, alla Commissione o a un organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC; tale trasmissione è effettuata per via elettronica secondo il modello definito in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2. Una copia cartacea di ciascun rapporto di avvistamento e delle eventuali fotografie è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave considerata.

2.      Gli ispettori NEAFC registrano i loro avvistamenti in un rapporto di avvistamento redatto secondo il modello definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di ispezione

1.      Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso al peschereccio o senza che il peschereccio abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità della nave di ispezione, a prescindere dal fatto che la ricezione del segnale sia stata confermata.

2.      Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure stabilite dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da esso designata.

3.      Al peschereccio su cui devono imbarcarsi gli ispettori non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori possono disporre che venga interrotto o ritardato il salpamento dell'attrezzo sino a quando non siano saliti a bordo del peschereccio, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo la ricezione del segnale di cui al paragrafo 1.

4.      I comandanti delle navi di ispezione provvedono ad effettuare le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.

5.      Gli ispettori possono chiedere a un peschereccio di ritardare la propria entrata o uscita dalla zona di regolamentazione di un massimo di sei ore decorrenti dall'ora in cui il peschereccio ha trasmesso i rapporti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c).

6.      La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un'infrazione gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per l'attuazione delle misure previste all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

7.      In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo la durata dell'ispezione può superare i limiti fissati al paragrafo 6. In tal caso la permanenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti fissati al paragrafo 6 sono indicati nel rapporto di ispezione di cui al paragrafo 9.

8.      Possono salire a bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente al massimo due ispettori designati dagli Stati membri. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Essi non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.

9.      Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il formato definito in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2. Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori al termine dell'ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio. Una copia di ogni rapporto di ispezione è immediatamente trasmessa allo Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio ▌al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

Articolo 21

Obblighi del comandante della nave durante la procedura di ispezione

Il comandante di un peschereccio:

a)      agevola l'imbarco e lo sbarco rapido e sicuro degli ispettori secondo le modalità adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2;

b)     collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio realizzata in conformità del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e ne garantisce la sicurezza;

c)      consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione;

d)     consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle attrezzature e ad ogni documento o informazione che l'ispettore ritenga necessari, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2;

e)      fornisce copie dei documenti richiesti dall'ispettore; nonché

f)      offre agli ispettori una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo della nave in conformità dell'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO IV

Controllo, da parte dello Stato di approdo, di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

Articolo 22

Campo di applicazione

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[10] ("regolamento INN"), le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di risorse della pesca catturate nella zona della Convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e successivamente congelate.

Articolo 23

Porti designati

Gli Stati membri designano i porti e i luoghi in prossimità della costa in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della Convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e successivamente congelate, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l'elenco dei luoghi e dei porti designati nonché le sue eventuali modifiche almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della Convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e successivamente congelato sono autorizzati unicamente nei porti designati.

Articolo 24

Notifica preliminare di entrata in porto

1.      A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i comandanti dei pescherecci recanti a bordo pesci di cui all'articolo 22 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

         Tuttavia uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o un organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.

2.      I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preliminare informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto.

         Tuttavia uno Stato membro può stabilire un altro termine per la notifica dell'annullamento. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o un organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC. La notifica è accompagnata da una copia della notifica originale recante la dicitura "ANNULLATO" apposta in diagonale.

3.      Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 allo Stato di bandiera del peschereccio e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti. Una copia della notifica di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa al segretariato della NEAFC.

5.      ▌Il formato e le specifiche per la notifica sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

         Per quanto necessario, ulteriori modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento ai sensi del presente articolo, compresi i termini di tempo, sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 46 quater.

Articolo 25

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

1.      Lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell'Unione, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, confermano, trasmettendo copia della notifica preliminare di cui all'articolo 24 alle autorità competenti dello Stato membro di approdo, che:

         a)      i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;

         b)     i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

         c)      i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione;

         d)     la presenza delle navi nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

2.      Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.

3.      In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce in conformità della normativa nazionale.

4.      Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio al comandante la loro decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo e ne informano ▌il segretariato della NEAFC.

5.      Le modalità di applicazione relative all'autorizzazione di sbarco o trasbordo ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 46 quater.

Articolo 26

Ispezioni in porto

1.      Gli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15% degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti.

2.      Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l'ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo.

3.      Gli ispettori nazionali si adoperano per non cagionare alla nave ritardi ingiustificati, per limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad essa arrecati e per evitare che sia compromessa la qualità del pesce.

4.      Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l'ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo di risorse della pesca catturate da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente.

Articolo 27

Rapporti di ispezione

1.      Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il modello definito in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2.      Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante ed è firmato dall'ispettore e dal comandante al termine dell'ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio.

3.      Una copia di ogni rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, alla Commissione o a un organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

CAPO V

Infrazioni

Articolo 28

Campo di applicazione

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pescherecci dell'Unione e ai pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

Articolo 29

Procedure di infrazione

1.      Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure adottate dalla NEAFC,

         a)      registra l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 27;

         b)     adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione può essere fissato solidamente su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritiene sia stato utilizzato in contravvenzione alle misure applicabili;

         c)      cerca immediatamente di entrare in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato;

         d)     trasmette senza indugio il rapporto di ispezione alla Commissione o a un organismo da essa designato.

2.      Lo Stato membro che esegue l'ispezione comunica per iscritto informazioni circostanziate sull'infrazione alle autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione o a un organismo da essa designato ▌entro il giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione, ove possibile.

3.      Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette senza indugio l'originale del rapporto di sorveglianza o di ispezione ed eventuali documenti giustificativi alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e ne invia una copia alla Commissione o a un organismo da esso designato, che a sua volta la trasmette al segretariato della NEAFC.

Articolo 30

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione

1.      Lo Stato membro cui venga notificata da un'altra parte contraente o da un altro Stato membro un'infrazione commessa da un peschereccio battente la sua bandiera adotta tempestivi provvedimenti in conformità della legislazione nazionale per ottenere ed esaminare le prove dell'infrazione e condurre qualsiasi altra indagine eventualmente necessaria per stabilire il seguito da dare all'infrazione nonché, ove possibile, ispezionare il peschereccio considerato.

2.      Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, l'indirizzo di tali autorità nonché eventuali modifiche di tali informazioni. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette successivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.

Articolo 31

Infrazioni gravi

Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

a)      la pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;

b)     la pesca praticata in assenza di un contingente o dopo l'esaurimento dello stesso;

c)      l'utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

d)     gravi inesattezze nella dichiarazione delle catture;

e)      la ripetuta inosservanza delle disposizioni degli articoli 9 e 11;

f)      lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell'articolo 23;

g)      l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 24;

h)      lo sbarco o il trasbordo in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 25;

i)       l'impedimento posto a un ispettore a svolgere le proprie funzioni;

j)      la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

k)     la falsificazione o l'occultamento delle marcature, dell'identità o della registrazione del peschereccio;

l)       l'occultamento, la falsificazione o l'eliminazione di prove attinenti l'indagine;

m)     la commissione di più violazioni che, nel loro insieme, configurano una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;

n)      la partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante;

o)     la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a navi figuranti negli elenchi di cui all'articolo 44.

Articolo 32

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione grave

1.      Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 31, esso notifica senza indugio l'infrazione alla Commissione o a un organismo da essa designato, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ispezionata ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, trasmettendo copia della notifica al segretariato della NEAFC.

2.      Ai fini della salvaguardia delle prove l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi probatori, evitando quanto più possibile di intralciare le attività della nave o di interferire con esse.

3.      L'ispettore è autorizzato a restare a bordo del peschereccio il tempo necessario per comunicare le informazioni concernenti l'infrazione all'ispettore debitamente autorizzato di cui all'articolo 33 o fino al ricevimento della risposta con cui lo Stato di bandiera gli chiede di lasciare il peschereccio.

Articolo 33

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione grave commessa da un peschereccio dell'UE

1.      Gli Stati membri di bandiera rispondono senza indugio alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e provvedono affinché, entro le 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio interessato con riguardo all'infrazione. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall'ispettore NEAFC e trasmette quanto prima i risultati del suo esame all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione o a un organismo da essa designato.

2.      Se, a seguito della notifica dei risultati, le prove lo giustificano, lo Stato membro di bandiera chiede al peschereccio di dirigersi immediatamente e in ogni caso entro le 24 ore in un porto da esso designato per essere sottoposto a un'ispezione approfondita effettuata sotto la sua autorità.

3.      Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato che esegue l'ispezione a condurre senza indugio il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.

4.      Se il peschereccio non è invitato a dirigersi in un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione o a un organismo da essa designato e allo Stato che effettua l'ispezione. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tale giustificazione al segretariato della NEAFC.

5.      Se un peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita in conformità dei paragrafi 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può, previo consenso dello Stato membro di bandiera del peschereccio, salire e rimanere a bordo del medesimo durante il suo trasferimento in porto ed assistere alla sua ispezione in porto.

6.      Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione o a un organismo da essa designato l'esito dell'ispezione approfondita nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.

7.      Le modalità di attuazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 34

Relazioni e provvedimenti in caso di infrazioni

1.      Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione, o a un organismo da essa designato, in merito ai procedimenti riguardanti le infrazioni alle misure della NEAFC commesse nel corso del precedente anno civile. Tali infrazioni sono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette le relazioni al segretariato della NEAFC prima del 1° marzo.

2.      La relazione prevista al paragrafo 1 indica lo stato attuale dei procedimenti, precisando in particolare se il caso è pendente, in appello oppure oggetto di indagine. La relazione comprende una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato ed eventuali avvertimenti scritti, e fornisce una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 35

Trattamento dei rapporti di ispezione

Oltre all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri collaborano tra loro e con le altre parti contraenti ▌al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime, fatte salve le norme che disciplinano la ricevibilità delle prove nei sistemi nazionali, giudiziari o di altro tipo.

Articolo 36

Rapporti sulle attività di sorveglianza e di ispezione

1.      Entro il 15 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o a un organismo da essa designato, per l'anno civile precedente:

         a)      il numero di ispezioni da esso effettuate ai sensi degli articoli 19, 20 e 26, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata commessa un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura dell'infrazione;

         b)     il numero di ore di volo degli aeromobili e il numero di giorni in mare delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti sia di navi di parti contraenti che di navi di parti non contraenti e l'elenco delle navi per le quali è stato compilato un rapporto di sorveglianza.

2.      Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione o un organismo da essa designato redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NEAFC entro il 1° marzo di ogni anno.

CAPO VI

Misure intese a promuovere il rispetto delle misure da parte dei pescherecci di parti non contraenti

Articolo 37

Campo di applicazione

1.      Il presente capo si applica ai pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona della Convenzione.

2.      Il presente capo lascia impregiudicati il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 38

Avvistamento e identificazione di navi di parti non contraenti

1.      Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato qualsiasi informazione riguardante le navi di parti non contraenti avvistate o in altro modo identificate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione. La Commissione o un organismo da essa designato informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli Stati membri della ricezione di ciascun rapporto di avvistamento.

2.      Se uno Stato membro avvista la nave di una parte non contraente, esso tenta immediatamente di informare la nave stessa del fatto che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona della Convenzione e che è pertanto sospettata di aver violato le raccomandazioni adottate dalla NEAFC nell'ambito della Convenzione, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante al suo Stato di bandiera.

3.      Se una nave di una parte non contraente è avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di trasbordo, la presunzione che siano state violate le misure di conservazione e di esecuzione si applica a ogni altra nave di una parte non contraente che sia stata identificata mentre era impegnata in tali attività con la nave in questione.

Articolo 39

Ispezioni in mare

1.      Gli ispettori NEAFC chiedono di essere autorizzati a salire a bordo e a ispezionare le navi di parti non contraenti avvistate o in altro modo identificate da una parte contraente mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione. Se la nave autorizza l'accesso a bordo, l'ispezione forma oggetto di un rapporto compilato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 9.

2.      Gli ispettori NEAFC trasmettono senza indugio copia del rapporto di ispezione alla Commissione o a un organismo da essa designato, al segretariato della NEAFC e al comandante della nave della parte non contraente. Se le prove lo giustificano, uno Stato può prendere opportuni provvedimenti in conformità del diritto internazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare l'accuratezza delle misure interne per l'esercizio della giurisdizione su tali navi.

3.      Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione della propria nave o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4, si presume che la nave abbia praticato attività INN. L'ispettore NEAFC ne informa immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC.

Articolo 40

Entrata in porto

1.      Il comandante di un peschereccio di una parte non contraente può fare scalo unicamente in un porto designato in conformità dell'articolo 23. Il comandante che intende fare scalo nel porto di uno Stato membro ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo in conformità delle disposizioni dell'articolo 24. Lo Stato membro di approdo comunica senza indugio tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette successivamente al segretariato della NEAFC.

2.      Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di entrata in porto di cui all'articolo 24.

Articolo 41

Ispezioni in porto

1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi di parti non contraenti che accedono ai propri porti siano sottoposte ad ispezione. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione non sia stata completata. Ciascuna ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui all'articolo 27. Se il comandante della nave non si è conformato ad uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4, si presume che la nave abbia praticato attività INN.

2.      L'esito di tutte le ispezioni effettuate nei porti degli Stati membri su navi di parti non contraenti e i conseguenti provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Commissione o a un organismo da essa designato, che trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.

Articolo 42

Trasbordi e sbarchi ▌

1.      Le operazioni di sbarco e di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate delle autorità competenti dello Stato di approdo.

2.      Nei porti e nelle acque degli Stati membri è vietato sbarcare o trasbordare prodotti della pesca di una nave di una parte non contraente sottoposta ad ispezione in conformità dell'articolo 41 se l'ispezione rivela che a bordo della nave sono presenti specie soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della Convenzione, salvo se il comandante della nave è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le pertinenti raccomandazioni previste dalla Convenzione.

3.      La nave non è autorizzata a procedere allo sbarco o a partecipare a un'operazione di trasbordo se lo Stato di bandiera della nave o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, non forniscono la conferma di cui all'articolo 25.

4.      Le operazioni di sbarco e di trasbordo sono inoltre vietate se il comandante della nave non si è conformato ad uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4.

Articolo 43

Rapporti sulle attività di parti non contraenti

1.      Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione o a un organismo da essa designato, per l'anno civile precedente:

         a)      il numero di ispezioni realizzate nell'ambito del regime su navi di parti non contraenti in mare o nei propri porti, i nomi delle navi ispezionate e il relativo Stato di bandiera, la data e, se del caso, il porto in cui ha avuto luogo l'ispezione nonché l'esito della medesima; nonché

         b)     in caso di sbarco o di trasbordo effettuato a seguito di un'ispezione nell'ambito del regime, gli elementi di prova presentati ai sensi dell'articolo 42.

2.      Oltre ai rapporti di sorveglianza e alle informazioni sulle ispezioni, gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione o a un organismo da essa designato qualsiasi ulteriore informazione atta a consentire l'identificazione delle navi di parti non contraenti che potrebbero aver praticato attività di pesca INN nella zona della Convenzione.

3.      Sulla base di tali informazioni, la Commissione o un organismo da essa designato trasmette entro il 1º marzo di ogni anno al segretariato della NEAFC una relazione generale sulle attività delle parti non contraenti.

Articolo 44

Pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1.      Gli Stati membri provvedono affinché le navi figuranti nell'elenco provvisorio delle navi INN compilato dalla NEAFC (elenco "A"):

         a)      siano sottoposte ad ispezione in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 quando entrano nei loro porti;

         b)     non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o nelle acque soggette alla loro giurisdizione;

         c)      non ricevano assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi da rifornimento, navi madri o navi cargo battenti la loro bandiera e non siano autorizzate a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi;

         d)     non siano rifornite di provviste, carburante o altri servizi.

2.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), non si applicano a una nave figurante nell'elenco "A" qualora sia stato raccomandato alla NEAFC di depennare la nave in questione dall'elenco "A".

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 45

Riservatezza

1.      Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della NEAFC e ricevuti dal medesimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, dell'articolo 12 e dell'articolo 19, paragrafo 1.

2.      Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 46

Delega di poteri

1.      La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46 bis e alle condizioni di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, le modalità di applicazione dell'articolo 25 nonché l'elenco delle risorse di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento, compresi i termini di tempo, di cui all'articolo 24, paragrafo 5, secondo comma.

2.      Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 46 bis

Esercizio della delega

1.      I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 46 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione riferisce riguardo ai poteri delegati al più tardi sei mesi prima della conclusione del periodo di tre anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 46 ter.

2.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.      I poteri per l'adozione di atti delegati conferiti alla Commissione sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 46 ter e 46 quater.

Articolo 46 ter

Revoca della delega

1.      La delega di poteri di cui all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.      L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.

3.      La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 46 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.      Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

         Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2.      Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

         L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.

3.      Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 47

Attuazione

1.      La Commissione è assistita da un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso denominato "il comitato").

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 48

Procedure di modifica

Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'UE le modifiche alle vigenti disposizioni del regime che diventano obbligatorie per l'Unione, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46 bis e alle condizioni di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, le disposizioni del presente regolamento concernenti:

       la partecipazione delle parti contraenti alla pesca nella zona di regolamentazione di cui all'articolo 5;

       la rimozione e l'eliminazione degli attrezzi fissi nonché il recupero degli attrezzi perduti di cui agli articoli 6 e 7;

       l'uso del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) di cui all'articolo 11;

       la cooperazione e la comunicazione delle informazioni al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 12;

       i requisiti relativi allo stivaggio separato e all'etichettatura delle risorse della pesca congelate di cui agli articoli 14 e 15;

       l'assegnazione degli ispettori NEAFC di cui all'articolo 16;

       le misure intese a promuovere il rispetto delle misure da parte dei pescherecci di parti non contraenti di cui al capo VI;

       l'elenco delle risorse regolamentate di cui all'allegato.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 49

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è abrogato.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […], il

Per il Parlamento europeo                                                 Per il Consiglio

Il Presidente […]                                                                          Il Presidente […]

ALLEGATO

RISORSE REGOLAMENTATE

A)     Specie pelagiche e oceaniche

Stock (nome comune)

Codice FAO

Nome scientifico

Sottozone e divisioni CIEM

Scorfano

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Fregolo di primavera dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava)

HER

Clupea harengus

I, II

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Specie di acque profonde

Stock (nome comune)

Codice FAO

Nome scientifico

Sottozone CIEM

Alepocefalo

ALC

Alepocehalus bairdii

da I a XIV

Alepocefalo

PHO

Alepocephalus rostratus

da I a XIV

Antimora blu

ANT

Antimora rostrata

da I a XIV

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

da I a XIV

Gattucci

API

Apristuris spp

da I a XIV

Argentina

ARG

Argentina silus

da I a XIV

Berici

ALF

Beryx spp.

da I a XIV

Brosmio

USK

Brosme brosme

da I a XIV

Sagrì

GUP

Centrophorus granulosus

da I a XIV

Sagrì atlantico

GUQ

Centrophorus squamosus

da I a XIV

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

da I a XIV

Pailona

CYO

Centroscymnus coelolepis

da I a XIV

Pailona nasuta

CYP

Centroscymnus crepidater

da I a XIV

Granchio rosso di fondale

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

da I a XIV

Chimera

CMO

Chimaera monstrosa

da I a XIV

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

da I a XIV

Grongo

COE

Conger conger

da I a XIV

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

da I a XIV

Zigrino

SCK

Dalatias licha

da I a XIV

Deania

DCA

Deania calceus

da I a XIV

Re di triglie nero

EPI

Epigonus telescopus

da I a XIV

Pesce diavolo maggiore

SHL

Etmopterus princeps

da I a XIV

Sagrì nero

SHL

Etmopterus spinax

da I a XIV

Boccanera

SHO

Galeus melastomus

da I a XIV

Stock (nome comune)

Codice FAO

Nome scientifico

Sottozone CIEM

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

da I a XIV

Scorfano di fondale

BRF

Helicolenus dactylopterus

da I a XIV

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

da I a XIV

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

da I a XIV

Pesce specchio

HPR

Hoplostethus mediterraneus

da I a XIV

Chimera

CYH

Hydrolagus mirabilis

da I a XIV

Pesce sciabola

SFS

Lepidopus caudatus

da I a XIV

Licode

ELP

Lycodes esmarkii

da I a XIV

Granatiere

RHG

Marcrourus berglax

da I a XIV

Molva azzurra

BLI

Molva dypterigia

da I a XIV

Molva

LIN

Molva molva

da I a XIV

Mora

RIB

Mora moro

da I a XIV

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

da I a XIV

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

da I a XIV

Musdee

GFB

Phycis spp.

da I a XIV

Cernia di fondale

WRF

Polyprion americanus

da I a XIV

Razza rotonda

RJY

Raja fyllae

da I a XIV

Razza

RJG

Raja hyperborea

da I a XIV

Razza

JAD

Raja nidarosiensus

da I a XIV

Ippoglosso nero

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

da I a XIV

Chimera atlantica

RCT

Rhinochimaera atlantica

da I a XIV

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

da I a XIV

Scorfano atlantico

SFV

Sebastes viviparus

da I a XIV

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

da I a XIV

Scorfano di acque profonde

TJX

Trachyscorpia cristulata

da I a XIV

Appendice

Dichiarazioni relative all'articolo 48

" Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che ognuna delle disposizioni di carattere non essenziale dell'atto legislativo di base, ora elencate all'articolo 48 del regolamento (delega di poteri), può diventare in futuro, in qualunque momento, un elemento politicamente significativo del vigente regime di controllo nella zona della NEAFC, nel qual caso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che entrambi i legislatori – il Consiglio o il Parlamento europeo – possono immediatamente esercitare il diritto di muovere obiezioni a un progetto di atto delegato della Commissione o il diritto di revocare i poteri delegati, ai sensi degli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento." 

"Il Consiglio e il Parlamento convengono che l'inserimento di una disposizione del regolamento sul regime di controllo nella zona della NEAFC tra gli elementi non essenziali, ora elencati all'articolo 48, non implica di per sé che tale disposizione sarà automaticamente considerata dai legislatori come avente carattere non essenziale in eventuali futuri regolamenti diversi dal presente regolamento."

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o singoli atti legislativi contenenti disposizioni siffatte."

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]        Parere del 17 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
  • [4]        Posizione del Parlamento europeo del … ottobre 2010.
  • [5]        GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.
  • [6]        GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
  • [7]        GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
  • [8]        GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
  • [9]        GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.
  • [10]        GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

MOTIVAZIONE

1.        Contesto della proposta

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di cui l'UE è parte contraente, è stata approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.

Al fine di vigilare sull'applicazione della convenzione in parola e delle raccomandazioni approvate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in appresso Convenzione NEAFC) possono adottarsi misure di controllo e di coercizione applicabili a tutte le navi adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nelle zone definite nella Convenzione.

La presente proposta è volta ad aggiornare le norme dell'UE che recepiscono il regime di controllo e di coercizione adottato dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NEAFC). Al fine di consentire l'applicazione al nuovo regime adottato dalla NEAFC, la presente proposta prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che ha dato attuazione al primo regime adottato dalla NEAFC nel 1998.

In occasione della sua 25a riunione annuale del 2006, la NEAFC ha adottato un nuovo regime volto a migliorare il controllo e l'attuazione delle sue raccomandazioni. Il principale elemento di novità consiste nella fusione del precedente regime e del programma inteso a promuovere il rispetto delle norme da parte delle navi di parti non contraenti. Un ulteriore cambiamento è rappresentato dall'introduzione di un nuovo regime di controllo dello Stato di approdo che consente di chiudere i porti europei agli sbarchi di pesce congelato la cui legalità non sia stata verificata dallo Stato di bandiera della nave straniera. Il regime istituisce nuove misure in materia di controllo delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). Il regime è stato successivamente modificato da diverse raccomandazioni NEAFC nelle sue riunioni annuali del 2007, 2008 e 2009.

Tali raccomandazioni sono entrate in vigore rispettivamente in data 1° maggio 2007, 9 febbraio 2008, 6 e 8 gennaio 2009 e 6 febbraio 2010 e impegnano tutte le parti contraenti secondo i termini della NEAFC. In qualità di parte contraente, la Comunità è quindi tenuta ad applicarle.

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento INN") è entrato in vigore il 1º gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'UE al di fuori delle acque dell'UE e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'UE subordina l'esercizio della pesca fuori dalle acque dell'UE da parte di pescherecci dell'UE al possesso di un'autorizzazione di pesca. Inoltre, il 20 novembre 2009 è stato approvato il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Dopo l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il 1° dicembre 2009, la proposta è stata inserita nella procedura legislativa ordinaria. Di conseguenza è stato necessario adattare in modo corrispondente la proposta della Commissione, compreso l'allineamento delle disposizioni di "comitatologia" a quelle degli articoli 290 e291 del TFUE riguardanti rispettivamente i poteri delegati e le competenze di esecuzione.

Alcune disposizioni adottate dalla NEAFC sono state recepite nel diritto dell'UE con il regolamento sui TAC e i contingenti. Per motivi di chiarezza del diritto, le disposizioni di questo genere che non hanno carattere temporaneo devono essere trasferite in un nuovo regolamento distinto.

2.        Posizione del relatore

L'UE ha dato pieno sostegno all'adozione di tali raccomandazioni nell'ambito della NEAFC. Il Parlamento europeo ha sottolineato a più riprese che occorre accordare la massima priorità, da parte delle ORGP, alle misure di lotta alla pesca INN. Il relatore ritiene di conseguenza che il regime di controllo e di coercizione adottato dalla NEAFC debba essere rapidamente trasposto nel diritto dell'UE.

Al riguardo, il relatore deve esprimere il suo disaccordo col metodo, applicato in passato dalla Commissione, di trasporre le raccomandazioni delle ORGP attraverso i regolamenti su TAC e contingenti. Inoltre, in virtù del TFUE, detta tecnica legislativa non può essere applicata in questo settore poiché a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, rientrano nella sfera di competenza dei due colegislatori.

Nel caso in esame, queste misure sono state adottate dalla NEAFC nel 2006 e l'espediente della Commissione di cercare di giustificare questi ritardi con una carenza di risorse umane diviene ormai insostenibile. La trasposizione delle raccomandazioni delle ORGP è uno strumento importantissimo sia per la lotta alla pesca illegale che per evitare alle flotte dell'UE vuoti giuridici, e questi ritardi - malgrado il recepimento provvisorio delle raccomandazioni attraverso altri regolamenti - rendono la normativa confusa e minano la credibilità dell'UE.

La Commissione deve perciò destinare quanto prima risorse sufficienti ai lavori attinenti alle ORGP.

In tal caso un ritardo supplementare è dipeso dalla circostanza che la proposta della Commissione è stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato, ancora nel contesto della procedura di consultazione e pertanto è stato necessario precedere al suo adattamento. I negoziati sono stati ostacolati dal fatto che la proposta in esame contiene numerose disposizioni connesse alla vecchia "comitatologia" nonché una disposizione che prevedeva il recepimento nella legislazione dell'UE con tale procedura tutte le future raccomandazioni adottate nell'ambito della NEAFC.

L'emendamento consolidato sottoposto al voto della commissione per la pesca corrisponde al compromesso globale maturato nel trilogo del 15 settembre 2010 nell'ottica di un accordo in prima lettura.

Il relatore ritiene che il testo convenuto salvaguardi le nuove prerogative del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria e contenga gli adattamenti appropriati derivanti dagli articolo 290 e 291 del TFUE in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, nonché una serie di rettifiche tecniche mirate a aggiornare e chiarire la proposta della Commissione.

In materia di recepimento nella legislazione dell'UE delle future modifiche delle disposizioni del regime di controllo e di misure coercitive adottate dalla NEAFC sarà importante valutare le soluzioni di compromesso ora individuate con i vincoli pratici dell'iter di recepimento e procedere, ove necessario in futuro, a eventuali adeguamenti considerati appropriati e possibili nell'ambito del trattato.

Infine il relatore ribadisce nuovamente la necessità che il Parlamento sia informato in modo pieno e tempestivo, in tutte le fasi della procedura di negoziazione, in merito alle decisioni prese nel cotesto di organizzazioni regionali di pesca (compresa la definizione del mandato negoziale) e quanto sia importante la partecipazione ai negoziati di rappresentanti del Parlamento in veste di osservatori. Si tratta di una premessa inderogabile per assicurare un recepimento rapido ed efficace delle raccomandazioni all'interno della legislazione dell'UE, senza mettere in causa le prerogative dei due colegislatori e l'equilibrio istituzionale sancito nel trattato.

PROCEDURA

Titolo

Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale

Riferimenti

COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.4.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

14.7.2009

Relatore(i)

       Nomina

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Esame in commissione

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Approvazione

29.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Deposito

30.9.2010