RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

4.10.2010 - (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD)) - ***I

Commissione per i bilanciCommissione per il controllo dei bilanci
Relatori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Articolo 51 – riunioni congiunte delle commissioni)


Procedura : 2010/0054(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0263/2010
Testi presentati :
A7-0263/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0085),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0086/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7‑0263/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, ai sensi della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna1, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

 

1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione.

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato a un'istituzione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione.

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In tale contesto, al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la novità di questa struttura, occorre applicare norme particolarmente rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria e di bilancio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) In seno al SEAE un direttore generale per il bilancio e l'amministrazione dovrebbe rispondere all'Alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Il direttore generale opera all'interno del quadro esistente e si attiene alle stesse disposizioni amministrative applicabili alla parte della sezione III del bilancio UE che rientra nella rubrica V del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)Il servizio ispezioni del SEAE dovrebbe esaminare il funzionamento delle delegazioni dell'Unione e riferire direttamente al Segretario generale esecutivo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) L'istituzione del SEAE dovrebbe essere guidata, come definito negli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009, dal principio dell'efficienza in termini di costi ai fini della neutralità di bilancio.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno.

(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. La delega deve poter essere revocata conformemente alle disposizioni applicabili alla Commissione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione. Al fine di evitare qualunque sovrapposizione di responsabilità, è pertanto necessario chiarire che le responsabilità del contabile del SEAE devono concernere esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE.

(8) Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione nonché della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Al fine di garantire il controllo democratico sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, la dichiarazione resa dai capi delle delegazioni dell'Unione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo delle rispettive delegazioni dovrebbe essere allegata alle loro relazioni annuali di attività e trasmessa anche al Parlamento europeo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) Il Fondo europeo di sviluppo, che costituisce il più importante strumento finanziario dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, deve rientrare nel bilancio generale dell'Unione europea e nel campo di applicazione del regolamento finanziario.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) All'articolo 1, secondo comma, davanti alle parole "Il Comitato economico e sociale" sono inserite le parole "Il servizio europeo per l’azione esterna,".

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, in seguito denominato "il bilancio", e alla presentazione e alla revisione dei conti.

 

2. Ai fini del presente regolamento sono istituzioni dell'Unione il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte dei conti europea. Il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono assimilati alle istituzioni dell'Unione.

 

Ai fini del presente regolamento, la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione.

 

3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle "Comunità" o alla "Unione" sono intesi come riferiti all'Unione europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata conformemente all'articolo 53 bis, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione."

"La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata ed espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite dalle entità cui sono stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione."

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) All'articolo 31, primo comma, davanti alle parole "il Comitato economico e sociale" sono inserite le parole "il servizio europeo per l’azione esterna,".

(4) All'articolo 31, primo comma, le parole "il Consiglio europeo e" sono

inserite davanti alle parole "il Consiglio" e le parole "e il servizio europeo per l’azione esterna" sono inserite davanti alle parole "redigono".

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All'articolo 31, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

"Il SEAE redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno. L'Alto rappresentante consulta il commissario responsabile della politica di sviluppo, il commissario responsabile della politica di vicinato e il commissario responsabile della cooperazione internazionale, degli aiuti umanitari e della risposta alle crisi relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza."

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 33 – paragrafo 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) All’articolo 33 è inserito il seguente paragrafo 3:

 

3. "In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nel campo dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

 

a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, incluse le spese degli Stati membri per missioni PSDC e quelle previste dal meccanismo Athena e dal fondo iniziale, nonché tutte le spese a titolo dell'esercizio precedente per le attività di ogni rappresentante speciale, inviato speciale, capo missione o altra figura analoga;

 

b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, per ciascuna delegazione e per l'amministrazione centrale del SEAE e le spese operative per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione e missione.

 

Inoltre, l'allegato:

 

a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;

 

b) indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e per categoria, in seno all'amministrazione centrale del SEAE e presso l'insieme delle delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente

 

c) indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione;

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione europea al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti."

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) All’articolo 41 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. "Tutte le entrate e le spese dei corrispondenti Fondi europei di sviluppo sono iscritte in una linea di bilancio ad hoc della sezione relativa alla Commissione."

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) All’articolo 46, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

 

“(5 bis) l'importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (in appresso "PESC"), che è iscritto integralmente in un capitolo di bilancio dal titolo "PESC". Il totale delle spese PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo di bilancio relativo alla PESC. Detti articoli contengono voci intese a coprire le spese PESC relative quanto meno alle missioni più importanti."

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) All'articolo 50, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

(5) All'articolo 50, primo comma, sono aggiunte le seguenti frasi:

"Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio."

Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione.

 

Tali modalità non possono contemplare deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

"Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti di funzionamento figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Ne informa contemporaneamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

 

La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione."

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione."

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 59 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, e quando i loro compiti di ordinatori lo richiedono, essi fanno riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza."

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati." La Commissione ne informa contemporaneamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza."

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 60 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) All'articolo 60, paragrafo 7, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:

 

"Anche le relazioni annuali di attività sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio."

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 60 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 60 bis

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

"Articolo 60 bis

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità suscettibile di influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i Direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Essi adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, presentano due volte all'anno una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7. La relazione presentata due volte all'anno dai capi delle delegazioni dell'Unione contiene informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, presentano ogni anno al loro ordinatore delegato una relazione di attività, in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 60, paragrafo 7, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività. Le relazioni annuali di attività dei capi delle delegazioni sono allegate, unitamente alla dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 66, paragrafo 3 bis, alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato, che è trasmessa al Parlamento europeo in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7.

 

Su richiesta, i capi delle delegazioni riferiscono alla commissione competente del Parlamento europeo in merito all'esecuzione delle loro funzioni di bilancio.

 

La relazione annuale intermedia presentata all'anno dai capi delle delegazioni dell'Unione contiene informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione."

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione e dalla commissione competente del Parlamento europeo."

 

5. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico al Parlamento europeo, nell'ambito della quale la Commissione è interamente responsabile del bilancio di funzionamento del SEAE."

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 61 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) All'articolo 61, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE."

soppresso

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 66 – paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3 bis. In caso di sottodelegazione ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili.

"3 bis. In caso di sottodelegazione ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 60 bis, paragrafo 3.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 60 bis, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione una dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità."

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione una dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione nonché della gestione delle operazioni ad essi sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità. Tale dichiarazione di affidabilità è allegata, unitamente alla relazione annuale di attività del capo delegazione, alla relazione annuale d'attività dell'ordinatore delegato, che è trasmessa al Parlamento europeo."

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 66 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo.

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo.

Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'ordinatore delegato della Commissione, se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'ordinatore delegato della Commissione, se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sulla base del parere di quest'istanza, la Commissione può chiedere all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'Alto rappresentante procede come più opportuno conformemente allo Statuto."

Sulla base del parere di quest'istanza, la Commissione chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'Alto rappresentante applica le misure disciplinari e/o pecuniarie raccomandate dalla Commissione

 

Nel caso del personale distaccato e degli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici di uno Stato membro, tale disposizione si applica, per analogia, alle sue autorità. Lo Stato membro d'origine risponde di tutti gli importi non recuperati entro tre anni dalla decisione che accerta le responsabilità.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) All’articolo 85 sono aggiunti i seguenti commi:

(12) All'articolo 85 è inserito il seguente paragrafo:

"Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma,sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

"Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti del SEAE di cui all'articolo 1 le stesse responsabilità attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione."

Al fine di garantire coerenza, efficienza e buon rapporto costo-efficacia, il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione riguardante il SEAE."

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) All’articolo 126, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera c bis):

 

"c bis) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni intervenuti, nel corso dell'esercizio, in ogni regime pensionistico menzionato nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e nel regime applicabile agli altri agenti."

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12 ter

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 146 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Nell’articolo 146, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “

 

"3. Le istituzioni dell'Unione quali definite all'articolo 1, secondo comma, presentano al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 147 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) È inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 147 bis

 

Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti."

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 165

 

Testo della Commissione

Emendamento

"L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione conformemente all'articolo 53 bis."

"L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione."

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 185 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) All'articolo 185, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione o delle delegazioni dell'Unione."

soppresso

PARERE della commissione per gli affari esteri (21.9.2010)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Relatore per parere: Göran Färm

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a includere nella loro relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, ai sensi della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

 

________________

1 GU L 201 del 3.8.2010, pag.30.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione.

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 20101 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione.

 

______________

1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione.

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In proposito il SEAE dovrebbe essere pienamente disciplinato dalle procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la complessità di questa struttura, occorre applicare norme particolarmente rigorose in materia di tracciabilità e responsabilità finanziaria e di bilancio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno.

(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. La Commissione dovrebbe avere il diritto di revocare sottodeleghe specifiche in conformità delle proprie disposizioni.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Ai fini del presente regolamento, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"Il servizio europeo per l’azione esterna redige uno stato di previsione delle sue spese e delle sue entrate, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno. L'alto rappresentante consulta il commissario responsabile della politica di sviluppo, il commissario responsabile della politica di vicinato e il commissario responsabile della cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi per quanto riguarda le rispettive competenze."

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Nell'articolo 33, paragrafo 2 si inserisce il seguente punto:

 

(d bis) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, congiuntamente al progetto di bilancio dell'UE, un documento di lavoro che presenta, in maniera globale, tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell'Unione, comprese le spese degli Stati membri per le missioni relative alla PESC e quelle previste attraverso il meccanismo ATHENA e il fondo di avviamento.

 

Il presente documento di lavoro contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

 

(i) un quadro dettagliato delle spese operative e amministrative per area geografica (regioni, paesi), per aree tematiche e per missione,

 

(ii) un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione europea al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui:

una ripartizione per area geografica, singolo paese e missione, distinguendo:

- posti della tabella dell’organico,

- agenti contrattuali.

- agenti locali,

- esperti nazionali distaccati,

il numero di posti, sia nella tabella dell'organico SEAE presso le sedi centrali che nelle delegazioni, occupati da dipendenti dei servizi diplomatici degli Stati membri;

(iii) il numero totale dei posti richiesti nel progetto di bilancio per le tabelle dell'organico delle delegazioni dell'Unione europea, suddiviso per gruppo di funzioni e grado, a fronte del numero di posti di cui al bilancio autorizzato,

(iv) gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altri tipi di personale con stime corrispondenti in termini di organico a tempo pieno equivalente che sia possibile utilizzare entro i limiti degli stanziamenti richiesti, suddivisi per tipo di personale (agenti contrattuali, agenti locali, esperti nazionali distaccati), unitamente al raffronto con il bilancio autorizzato;

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) All’articolo 46, paragrafo 1 è inserito il seguente punto:

 

(5 bis) L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo di bilancio, denominato PESC. L'importo totale delle spese della PESC sarà ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio. Tali articoli contengono voci destinate a coprire le spese PESC almeno delle missioni principali.

 

 

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 50 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) All'articolo 50, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

(5) All'articolo 50, primo comma, sono aggiunti la seguente frase e il seguente comma:

"Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio."

"Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE.

 

In ambito SEAE, un direttore generale risponde all'alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione di bilancio interna del SEAE. Egli lavora nel contesto del formato esistente e si attiene alle stesse disposizioni amministrative applicabili alla parte della sezione III del bilancio UE che rientra nella rubrica V del quadro finanziario pluriennale."

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione ha il diritto di revocare sottodeleghe specifiche in conformità delle proprie disposizioni.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 59 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, e quando i loro compiti di ordinatori lo richiedono, essi fanno riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza."

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati."

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non recherà pregiudizio alla procedura di discarico al Parlamento europeo, nell'ambito della quale la Commissione è interamente responsabile del bilancio di funzionamento del SEAE.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illegale, di frode o di corruzione, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso degli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri e degli esperti nazionali distaccati, tale disposizione si applica, per analogia, alle autorità degli Stati membri. Lo Stato membro d'origine risponde di tutti gli importi non recuperati entro tre anni dalla decisione che accerta le responsabilità.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

Riferimenti

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

21.4.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Göran Färm

3.5.2010

 

 

Esame in commissione

2.9.2010

20.9.2010

 

 

Approvazione

20.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie

PARERE della commissione per lo sviluppo (1.9.2010)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Relatore per parere: Thijs Berman

BREVE MOTIVAZIONE

Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestirà autonomamente il proprio bilancio amministrativo e sarà responsabile anche di quelle parti del bilancio operativo che rientrano nel suo mandato.

Tutte le categorie di personale del SEAE - incluso il personale proveniente dalla Commissione, dal Segretariato generale del Consiglio e dai servizi diplomatici degli Stati membri - presteranno servizio presso le delegazioni dell'Unione europea così come presso la sede centrale. La diversità del contesto di origine del suo personale farà del SEAE un crogiolo di molteplici culture d'impresa che dovrà gradualmente definire la propria cultura d'impresa.

Nel creare il nuovo servizio, e in particolare nello stabilire le disposizioni finanziarie ad esso applicabili, è necessario prevedere sin dall'inizio tutto le garanzie possibili in termini di integrità finanziaria, affinché quest'ultima divenga parte integrante della cultura d'impresa del SEAE.

Per promuovere l'integrità finanziaria è importante garantire che i vari servizi responsabili della supervisione degli aspetti finanziari, soprattutto a livello delle delegazioni, possano interagire agevolmente fra loro. Tali servizi devono anche cooperare con gli organi responsabili di indagare sui casi di irregolarità finanziarie e di trattarli.

Il relatore per parere propone pertanto emendamenti volti a far sì che il servizio competente per le ispezioni, situato presso l'amministrazione centrale del SEAE (secondo l'articolo 3 della decisione del Consiglio che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna), cooperi strettamente con il revisore interno della commissione, che fungerà anche da revisore interno del SEAE. Gli emendamenti prevedono inoltre che il personale del servizio ispezioni sia tenuto a segnalare immediatamente le eventuali irregolarità, non appena ne venga a conoscenza, al revisore interno della Commissione e agli organi responsabili di investigare e trattare tali casi.

Rafforzando queste garanzie, il relatore per parere auspica di accrescere la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni dell'Unione. I miglioramenti strutturali proposti nel presente parere, di per sé minori, sono tesi ad affermare, a tutti i livelli del nuovo servizio, quella cultura di integrità finanziaria necessaria affinché si possa confidare che il SEAE opererà in modo corretto e inappuntabile.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1605/2002

Articolo 56 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) È aggiunto un nuovo articolo 56 bis:

 

"Articolo 56 bis

 

Il funzionamento delle delegazioni dell'Unione viene verificato dal servizio ispezioni del SEAE, che riferisce direttamente all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

 

Il servizio ispezioni collabora con il servizio di audit interno della Commissione, in virtù di accordi a livello di servizio. Tali accordi definiscono in particolare il reciproco scambio delle informazioni raccolte nel corso delle verifiche.

 

La relazione annuale del servizio ispezioni è comunicata all'autorità di bilancio in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 60, paragrafo 7."

Motivazione

L'obbligo di giustificare l'integrità delle operazioni finanziarie effettuate in seno alle delegazioni dell'Unione risulta rafforzato se il servizio ispezioni del SEAE è direttamente responsabile dinanzi all'Alto rappresentante/Vicepresidente. Il requisito stando al quale il servizio ispezioni è tenuto a collaborare con il servizio di audit interno della Commissione punta a migliorare l'efficienza dei due servizi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE, nonché, ove opportuno, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Motivazione

Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti; tale responsabilità dovrebbe essere condivisa da tutto il personale delle delegazioni dell'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

2. Qualora il capo di una delegazione dell'Unione o qualsiasi membro del personale di una delegazione si trovino in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, ovvero qualora il servizio ispezioni dell'amministrazione centrale del SEAE constati situazioni che potrebbero rientrare nell'articolo 60, paragrafo 6, essi si rivolgono all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il capo della delegazione o qualsiasi altro membro del personale di una delegazione dell'Unione e/o il servizio ispezioni informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

Motivazione

Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti; tale responsabilità dovrebbe essere condivisa da tutto il personale delle delegazioni dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1605/2002

Articolo 85 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Rispetto al SEAE, il revisore interno della Commissione ha le stesse responsabilità, enunciate al primo comma, che rispetto agli altri servizi della Commissione.

Al fine di garantire coerenza, efficienza e buon rapporto costo-efficacia, il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione riguardante il SEAE.

Il revisore interno della Commissione coopera strettamente con il servizio ispezioni dell'amministrazione centrale del SEAE. Il servizio ispezioni del SEAE trasmette immediatamente al revisione interno della Commissione nonché, se del caso, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, o all'OLAF tutte le informazioni relative a situazioni che potrebbero rientrare nell'articolo 60, paragrafo 6.

Motivazione

Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1605/2002

Articolo 95 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis) All'articolo 95 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. La Commissione procede regolarmente a scambi di informazione con le organizzazioni internazionali preposte all'esecuzione dei fondi dell'Unione, in modo da individuare congiuntamente gli attori che, data la loro carente integrità finanziaria, non sono partner adeguati per la gestione dei suddetti fondi. Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, al SEAE, che è responsabile del proprio bilancio amministrativo."

Motivazione

La Banca mondiale ha concluso un accordo di interdizione reciproca con varie banche multilaterali di sviluppo al fine di individuare congiuntamente gli attori che, data la loro carente integrità finanziaria, non sono partner adeguati per la gestione dei fondi. Il SEAE dovrebbe unirsi a tale iniziativa o creare un sistema analogo.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

Riferimenti

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

21.4.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Thijs Berman

4.5.2010

 

 

Esame in commissione

12.7.2010

 

 

 

Approvazione

30.8.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Derek Vaughan

PARERE della commissione per il commercio internazionale (31.8.2010)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Relatore per parere: Kader Arif

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Se un siffatto conflitto emerge in relazione all’esecuzione di fondi nel settore della politica commerciale comune, i capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito al Commissario dell’UE per il commercio e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La decisione finale spetta al Presidente della Commissione.

Motivazione

Dall’adozione del trattato di Lisbona, la politica commerciale comune (PCC) è di esclusiva competenza dell’Unione europea. Pertanto è importante assicurare che, in caso di conflitto tra il Commissario per il commercio e il VP/AR sul modo in cui il capo della delegazione o il suo personale svolgono le loro funzioni nel settore della PCC, sia la Commissione a prendere la decisione finale.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

Riferimenti

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

21.4.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Kader Arif

28.4.2010

 

 

Esame in commissione

14.7.2010

 

 

 

Approvazione

30.8.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (7.9.2010)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Relatore per parere: Guy Verhofstadt

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione.

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna1, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione.

 

_______________________

1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione.

(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In proposito il SEAE deve rispettare integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la complessità di questa struttura, occorre applicare norme rigorose in materia di tracciabilità e responsabilità finanziaria e di bilancio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e un buon rapporto costo-efficacia del controllo finanziario, il revisore interno della Commissione deve svolgere anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE.

(10) Al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e un buon rapporto costo-efficacia del controllo finanziario, il revisore interno della Commissione deve svolgere anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. Il Parlamento europeo esprime pieno sostegno al riguardo e invita l’Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a presentare una proposta in tal senso.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All'articolo 31, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

 

"Il servizio europeo per l’azione esterna redige uno stato di previsione delle sue spese e delle sue entrate, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno. L'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione consulta, rispettivamente, il commissario responsabile della politica di sviluppo e il commissario responsabile della politica di vicinato, relativamente alle loro rispettive competenze."

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) All'articolo 41, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"Al fine di garantire la trasparenza di bilancio nel campo dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio dell'UE, un documento di lavoro che presenta in modo completo tutte le spese connesse alle azioni esterne dell'Unione."

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – commi da 1 bis a 1 quinquies (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) All'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera a), sono aggiunti i seguenti commi:

 

"La tabella dell'organico per la sezione del bilancio relativa al SEAE fissa il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

 

La tabella dell'organico indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e per categoria, in seno all'amministrazione centrale del SEAE e presso l'insieme delle delegazioni dell'Unione, rispetto all'anno precedente.

 

La tabella dell'organico indica inoltre, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da diplomatici provenienti dagli Stati membri o da personale del Consiglio e della Commissione.

 

L'autorità di bilancio è informata del numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascuna delegazione dell'Unione nonché presso l'amministrazione centrale del SEAE. Tali informazioni sono presentate sotto forma di allegato alla tabella dell'organico per la sezione del bilancio relativa al SEAE."

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 50 - paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All’articolo 50, dopo il primo paragrafo, è inserito il seguente paragrafo:

 

"In seno al SEAE un direttore generale per il bilancio e l'amministrazione risponde all'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Egli si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse disposizioni amministrative applicabili nella parte della sezione III del bilancio dell'UE che rientra nella rubrica V del quadro finanziario pluriennale.”

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 60 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non ostacoli la procedura di discarico al Parlamento europeo, nell'ambito della quale la Commissione è interamente responsabile del bilancio di funzionamento del SEAE.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso del personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri, ciò si applica mutatis mutandis alle autorità di uno Stato membro. Lo Stato membro d'origine risponde di tutti gli importi non recuperati entro tre anni dalla decisione che accerta le responsabilità.

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

Riferimenti

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissione competente per il merito

BUDG

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

21.4.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Guy Verhofstadt

3.5.2010

 

 

Esame in commissione

17.5.2010

2.6.2010

14.6.2010

 

Approvazione

6.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna

Riferimenti

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.4.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

21.4.2010

DEVE

21.4.2010

INTA

21.4.2010

CONT

21.4.2010

 

ENVI

21.4.2010

JURI

21.4.2010

AFCO

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

27.4.2010

JURI

19.4.2010

FEMM

29.9.2010

 

Relatore(i)

       Nomina

Crescenzio Rivellini

23.3.2010

Ingeborg Gräßle

23.3.2010

 

Approvazione

28.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

59

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Deposito

4.10.2010