RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
4.10.2010 - (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD)) - ***I
Commissione per i bilanciCommissione per il controllo dei bilanci
Relatori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Articolo 51 – riunioni congiunte delle commissioni)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0085),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0086/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7‑0263/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. |
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, ai sensi della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna1, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione. |
(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato a un'istituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. |
(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In tale contesto, al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la novità di questa struttura, occorre applicare norme particolarmente rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria e di bilancio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) In seno al SEAE un direttore generale per il bilancio e l'amministrazione dovrebbe rispondere all'Alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Il direttore generale opera all'interno del quadro esistente e si attiene alle stesse disposizioni amministrative applicabili alla parte della sezione III del bilancio UE che rientra nella rubrica V del quadro finanziario pluriennale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter)Il servizio ispezioni del SEAE dovrebbe esaminare il funzionamento delle delegazioni dell'Unione e riferire direttamente al Segretario generale esecutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 quater) L'istituzione del SEAE dovrebbe essere guidata, come definito negli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009, dal principio dell'efficienza in termini di costi ai fini della neutralità di bilancio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio. |
(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. |
(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. La delega deve poter essere revocata conformemente alle disposizioni applicabili alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione. Al fine di evitare qualunque sovrapposizione di responsabilità, è pertanto necessario chiarire che le responsabilità del contabile del SEAE devono concernere esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE. |
(8) Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione nonché della sezione del bilancio relativa al SEAE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Al fine di garantire il controllo democratico sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, la dichiarazione resa dai capi delle delegazioni dell'Unione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo delle rispettive delegazioni dovrebbe essere allegata alle loro relazioni annuali di attività e trasmessa anche al Parlamento europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 quater) Il Fondo europeo di sviluppo, che costituisce il più importante strumento finanziario dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, deve rientrare nel bilancio generale dell'Unione europea e nel campo di applicazione del regolamento finanziario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 31 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 33 – paragrafo 3 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 59 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 60 – paragrafo 7 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 60 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 61 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera a Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 66 – paragrafo 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 66 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 ter Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 146 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 147 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 185 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PARERE della commissione per gli affari esteri (21.9.2010)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))
Relatore per parere: Göran Färm
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a includere nella loro relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. |
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, ai sensi della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. | ||||||||||||||||||
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________________ 1 GU L 201 del 3.8.2010, pag.30. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione. |
(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 20101 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione. | ||||||||||||||||||
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______________ 1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. |
(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In proposito il SEAE dovrebbe essere pienamente disciplinato dalle procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la complessità di questa struttura, occorre applicare norme particolarmente rigorose in materia di tracciabilità e responsabilità finanziaria e di bilancio. | ||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio. |
(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE. | ||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. |
(5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. La Commissione dovrebbe avere il diritto di revocare sottodeleghe specifiche in conformità delle proprie disposizioni. | ||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(10 bis) Ai fini del presente regolamento, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea. | ||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 50 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 59 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna |
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Riferimenti |
COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD) |
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Commissione competente per il merito |
BUDG |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 21.4.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Göran Färm 3.5.2010 |
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Esame in commissione |
2.9.2010 |
20.9.2010 |
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Approvazione |
20.9.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie |
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PARERE della commissione per lo sviluppo (1.9.2010)
destinato alla commissione per i bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))
Relatore per parere: Thijs Berman
BREVE MOTIVAZIONE
Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestirà autonomamente il proprio bilancio amministrativo e sarà responsabile anche di quelle parti del bilancio operativo che rientrano nel suo mandato.
Tutte le categorie di personale del SEAE - incluso il personale proveniente dalla Commissione, dal Segretariato generale del Consiglio e dai servizi diplomatici degli Stati membri - presteranno servizio presso le delegazioni dell'Unione europea così come presso la sede centrale. La diversità del contesto di origine del suo personale farà del SEAE un crogiolo di molteplici culture d'impresa che dovrà gradualmente definire la propria cultura d'impresa.
Nel creare il nuovo servizio, e in particolare nello stabilire le disposizioni finanziarie ad esso applicabili, è necessario prevedere sin dall'inizio tutto le garanzie possibili in termini di integrità finanziaria, affinché quest'ultima divenga parte integrante della cultura d'impresa del SEAE.
Per promuovere l'integrità finanziaria è importante garantire che i vari servizi responsabili della supervisione degli aspetti finanziari, soprattutto a livello delle delegazioni, possano interagire agevolmente fra loro. Tali servizi devono anche cooperare con gli organi responsabili di indagare sui casi di irregolarità finanziarie e di trattarli.
Il relatore per parere propone pertanto emendamenti volti a far sì che il servizio competente per le ispezioni, situato presso l'amministrazione centrale del SEAE (secondo l'articolo 3 della decisione del Consiglio che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna), cooperi strettamente con il revisore interno della commissione, che fungerà anche da revisore interno del SEAE. Gli emendamenti prevedono inoltre che il personale del servizio ispezioni sia tenuto a segnalare immediatamente le eventuali irregolarità, non appena ne venga a conoscenza, al revisore interno della Commissione e agli organi responsabili di investigare e trattare tali casi.
Rafforzando queste garanzie, il relatore per parere auspica di accrescere la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni dell'Unione. I miglioramenti strutturali proposti nel presente parere, di per sé minori, sono tesi ad affermare, a tutti i livelli del nuovo servizio, quella cultura di integrità finanziaria necessaria affinché si possa confidare che il SEAE opererà in modo corretto e inappuntabile.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1605/2002 Articolo 56 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'obbligo di giustificare l'integrità delle operazioni finanziarie effettuate in seno alle delegazioni dell'Unione risulta rafforzato se il servizio ispezioni del SEAE è direttamente responsabile dinanzi all'Alto rappresentante/Vicepresidente. Il requisito stando al quale il servizio ispezioni è tenuto a collaborare con il servizio di audit interno della Commissione punta a migliorare l'efficienza dei due servizi. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti; tale responsabilità dovrebbe essere condivisa da tutto il personale delle delegazioni dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti; tale responsabilità dovrebbe essere condivisa da tutto il personale delle delegazioni dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 1605/2002 Articolo 85 – commi 2 e 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Spesso il servizio ispezioni è il primo a constatare un'irregolarità finanziaria. Non appena vi siano indizi che potrebbe verificarsi una situazione di questo tipo, l'informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità competenti. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1605/2002 Articolo 95 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
La Banca mondiale ha concluso un accordo di interdizione reciproca con varie banche multilaterali di sviluppo al fine di individuare congiuntamente gli attori che, data la loro carente integrità finanziaria, non sono partner adeguati per la gestione dei fondi. Il SEAE dovrebbe unirsi a tale iniziativa o creare un sistema analogo. | |||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna |
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Riferimenti |
COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD) |
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Commissione competente per il merito |
BUDG |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 21.4.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Thijs Berman 4.5.2010 |
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Esame in commissione |
12.7.2010 |
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Approvazione |
30.8.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Derek Vaughan |
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PARERE della commissione per il commercio internazionale (31.8.2010)
destinato alla commissione per i bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))
Relatore per parere: Kader Arif
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Dall’adozione del trattato di Lisbona, la politica commerciale comune (PCC) è di esclusiva competenza dell’Unione europea. Pertanto è importante assicurare che, in caso di conflitto tra il Commissario per il commercio e il VP/AR sul modo in cui il capo della delegazione o il suo personale svolgono le loro funzioni nel settore della PCC, sia la Commissione a prendere la decisione finale. | |||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna |
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Riferimenti |
COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD) |
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Commissione competente per il merito |
BUDG |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 21.4.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Kader Arif 28.4.2010 |
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Esame in commissione |
14.7.2010 |
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Approvazione |
30.8.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer |
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PARERE della commissione per gli affari costituzionali (7.9.2010)
destinato alla commissione per i bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))
Relatore per parere: Guy Verhofstadt
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. |
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "il regolamento finanziario", fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione. |
(2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Conformemente alla decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna1, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, deve essere assimilato a un'istituzione. | ||||||||||||||||||||||||
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_______________________ 1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30 | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. |
(3) Dal momento che, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, il SEAE deve essere assimilato ad un'istituzione, il Parlamento europeo deve concedere il discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione del bilancio relativa al SEAE. In proposito il SEAE deve rispettare integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il Parlamento europeo dovrà inoltre continuare a concedere il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione della sua sezione del bilancio relativa alla Commissione, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Data la complessità di questa struttura, occorre applicare norme rigorose in materia di tracciabilità e responsabilità finanziaria e di bilancio. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario deve prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nelle sezioni del bilancio relative al SEAE e al Consiglio. |
(4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni dell'Unione iscritti nella sezione del bilancio relativa al SEAE. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(10) Al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e un buon rapporto costo-efficacia del controllo finanziario, il revisore interno della Commissione deve svolgere anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. |
(10) Al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e un buon rapporto costo-efficacia del controllo finanziario, il revisore interno della Commissione deve svolgere anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. Il Parlamento europeo esprime pieno sostegno al riguardo e invita l’Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a presentare una proposta in tal senso. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" deve essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – commi da 1 bis a 1 quinquies (nuovi) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 50 - paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 60 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. | |||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna |
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Riferimenti |
COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD) |
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Commissione competente per il merito |
BUDG |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 21.4.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Guy Verhofstadt 3.5.2010 |
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Esame in commissione |
17.5.2010 |
2.6.2010 |
14.6.2010 |
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Approvazione |
6.9.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz |
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PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna |
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Riferimenti |
COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD) |
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|
Presentazione della proposta al PE |
11.3.2010 |
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|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 21.4.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 21.4.2010 |
DEVE 21.4.2010 |
INTA 21.4.2010 |
CONT 21.4.2010 |
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ENVI 21.4.2010 |
JURI 21.4.2010 |
AFCO 21.4.2010 |
FEMM 21.4.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 27.4.2010 |
JURI 19.4.2010 |
FEMM 29.9.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Crescenzio Rivellini 23.3.2010 |
Ingeborg Gräßle 23.3.2010 |
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Approvazione |
28.9.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
59 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller |
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Deposito |
4.10.2010 |
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