RELAZIONE sulla Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT
27.10.2010 - (2010/2086(INI))
Commissione per le petizioni
Relatore: Chrysoula Paliadeli
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT
Il Parlamento europeo,
– vista la Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo in data 24 febbraio 2010,
– visto l'articolo 228, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 195 TCE),
– visti gli articoli 41, paragrafo 1, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore[1], modificata dalla decisione 2008/587/CE del Parlamento europeo del 18 giugno 2008[2],
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141)[3];
– visto l'articolo 205, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0293/2010),
A. considerando che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dà facoltà al Mediatore europeo di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell’Unione,
B. considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto dell’UE,
C. considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, "Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione",
D. considerando che, il 1° marzo 2007, un'organizzazione non governativa attiva nell’ambito della protezione ambientale ha chiesto alla Commissione l’accesso a informazioni e documenti in possesso della Direzione generale per l’impresa e l’industria e dell’ex vicepresidente della commissione competente per l’impresa e l’industria, per quanto attiene alle riunioni tra la Commissione e i rappresentanti di costruttori di automobili durante le quali è stato discusso l’approccio della Commissione alle emissioni di biossido di carbonio prodotte dalle automobili,
E. considerando che la Commissione ha autorizzato l’accesso a 15 su 18 lettere inviate all’allora Commissario Günter Verheugen, ma che ha rifiutato l’accesso a tre lettere inviate dal fabbricante di automobili tedesco Porsche sostenendo che la loro divulgazione avrebbe compromesso la tutela degli interessi commerciali dell’impresa,
F. considerando che l’articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[4] prevede che l’obiettivo di tale regolamento sia quello di garantire l’accesso più ampio possibile ai documenti in possesso del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, e che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualsiasi eccezione a tale principio deve essere interpretata con rigore,
G. considerando che la Commissione ha rifiutato di accordare al denunciante l'accesso alle lettere in questione inviate dalla Porsche AG, in base al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 che stabilisce che “le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale …",
H. considerando che le lettere in questione sono state inviate dalla Porsche AG contestualmente alla consultazione da parte della Commissione delle principali parte interessate per quanto riguarda la revisione della strategia comunitaria che si prefigge di ridurre le emissioni di biossido di carbonio prodotte dai veicoli passeggeri; considerando che, pertanto, era probabile che le tre lettere contenessero informazioni sulle relazioni commerciali della Porsche AG e che la Commissione avrebbe potuto, per tal ragione, considerare che rientrassero nell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001,
I. considerando che i servizi del Mediatore hanno analizzato le tre lettere della Porsche AG nonché uno scambio di messaggi elettronici tra la Commissione e detta impresa, in cui la Commissione informava la Porsche della sua intenzione di non divulgare le succitate lettere, e che il Mediatore, in base all’analisi effettuata, ha concluso che la Commissione ha ingiustamente rifiutato il pieno accesso alle lettere inviate dalla Porsche AG basandosi sull'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l'accesso parziale basandosi sull'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001[5], il che costituisce un caso di cattiva amministrazione,
J. considerando che, il 27 ottobre 2008, il Mediatore europeo ha presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione esponendo i dettagli della sua analisi fattuale e giuridica, in cui ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto accordare l’accesso alle tre lettere inviate dalla Porsche AG all’ex vicepresidente Günter Verheugen, nella loro interezza o considerare la possibilità di divulgarle in parte,
K. considerando che il Mediatore europeo, in base all’articolo 195 CE (ora articolo 228 TFUE), ha chiesto alla Commissione di fornire un parere circostanziato entro tre mesi, ossia entro il 31 gennaio 2009,
L. considerando che la Commissione non ha fornito il suo parere entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 228 del TFUE chiedendo, invece, sei proroghe del termine di presentazione del suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore e che, nel luglio e nuovamente nel settembre 2009, il Mediatore ha informato il Segretariato della Commissione sulla sua intenzione di presentare una Relazione speciale al Parlamento qualora non avesse ricevuto una risposta al suo progetto di raccomandazione,
M. considerando che la nuova Commissione, una volta insediata, ha effettivamente accordato l’accesso alle lettere, ma che ciò ha avuto luogo più di 15 mesi dopo la pubblicazione del progetto di raccomandazione anziché i tre mesi stabiliti nello Statuto del Mediatore e all’articolo 228 del TFUE,
N. considerando che la Commissione, rinviando la sua risposta al progetto di raccomandazione per 15 mesi, ha violato l’obbligo assunto di cooperare con il Mediatore con sincerità e in buona fede durante la sua indagine sul caso 676/2008/RT, e che ciò è pregiudizievole non soltanto per il dialogo interistituzionale bensì anche per l’immagine pubblica dell’UE,
O. considerando che il Mediatore ha rilevato ritardi da parte della Commissione in un altro caso riguardante l’accesso a documenti (355/2007(TN)FOR), in cui la Commissione avrebbe dovuto presentare il proprio parere circostanziato al progetto di raccomandazione del Mediatore entro il 31 ottobre 2009, ma finora non vi ha ancora proceduto,
P. considerando che la Commissione ha rispettato i termini inizialmente previsti per rispondere alle denunce solamente in quattro su 22 casi relativi all'accesso a documenti, trattati dal Mediatore nel 2009; considerando che in 14 di questi 22 casi ha presentato la propria risposta con più di 30 giorni di ritardo, e in sei casi ha presentato la propria risposta con almeno 80 giorni di ritardo,
Q. considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la responsabilità di salvaguardare e proteggere l'indipendenza del Mediatore europeo nello svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare sull'attuazione delle sue raccomandazioni,
1. approva le osservazioni critiche del Mediatore europeo e la sua raccomandazione alla Commissione relative alla denuncia 676/2008/RT;
2. riconosce che i ritardi eccessivi nel rispondere al Mediatore in questo caso costituiscono una violazione del dovere di leale cooperazione della Commissione quale previsto nel trattato;
3. manifesta viva preoccupazione per la pratica generalizzata della Commissione di ritardare e ostruire le indagini del Mediatore nei casi relativi all’accesso a documenti;
4. ricorda che, nel contesto delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione deve stabilire un termine di risposta per il terzo autore di un documento, e sottolinea che la Commissione dovrebbe esercitare tale potere in modo da permetterle di rispettare i suoi propri termini[6],
5. ricorda la giurisprudenza pertinente relativa al principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3 del TUE) secondo cui le istituzioni dell’Unione hanno il dovere di cooperare in buona fede nelle reciproche relazioni, e osserva che tale obbligo è chiaramente stabilito all’articolo 13, paragrafo 2 del TUE;
6. ritiene che l’atteggiamento non cooperativo della Commissione in questo ed altri casi rischi di intaccare la fiducia dei cittadini nella Commissione e di compromettere la capacità del Mediatore europeo e del Parlamento europeo di controllare la Commissione in modo adeguato e efficace e che, in quanto tale, è contrario allo stesso principio dello Stato di diritto sul quale l’Unione europea è fondata;
7. chiede che la Commissione si assuma l’impegno nei confronti del Parlamento europeo di adempiere al suo dovere di leale cooperazione con il Mediatore europeo in futuro;
8. ritiene che, nel caso in cui la Commissione non assuma detto impegno e/o persista nelle sue pratiche di non cooperazione nei confronti del Mediatore europeo, il Parlamento può sanzionare la Commissione e che tali sanzioni possono includere, tra l'altro, l’iscrizione in riserva di una parte del bilancio della Commissione per spese amministrative;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.
- [1] GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
- [2] GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.
- [3] GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.
- [4] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
- [5] L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 recita: “Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una qualsiasi delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.”
- [6] L’articolo 5, paragrafo 5, delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, allegato alla decisione 2001/937/CE della Commissione, stabilisce che: “Il terzo autore consultato dispone di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi ma che deve permettere alla Commissione di rispettare i suoi termini di risposta …”.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Le relazioni speciali sono l’arma non plus ultra del Mediatore europeo. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti e pertanto egli fa affidamento sulla persuasione, sull’abilità di convincere in base ad argomentazioni ragionate e, talvolta, sulla pubblicità e la forza dell’opinione pubblica. Il numero decisamente esiguo di relazioni speciali presentate dal Mediatore europeo al Parlamento europeo (17 dal 1995) dimostra l'approccio cooperativo adottato dalle istituzioni dell’UE nella stragrande maggioranza dei casi.
Parte del contesto che fa da sfondo a tale cooperazione, tuttavia, è l’esistenza del potere di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo. In particolare, quando viene presentato un progetto di raccomandazione, il fatto di sapere che il prossimo passo potrebbe essere una relazione speciale è spesso d’aiuto per persuadere l’istituzione o l’organo interessati a modificare la loro posizione. Di conseguenza, le relazioni speciali dovrebbero essere presentate soltanto quando siano in causa questioni importanti, riguardo alle quali il Parlamento potrebbe contribuire a persuadere l’istituzione o l'organo interessati a modificare la loro posizione.
In quanto organo politico, il Parlamento europeo è sovrano nel trattamento delle relazioni speciali del Mediatore, per quanto attiene alle sue procedure e alla sostanza del suo approccio e delle sue azioni. Nell’esaminare una relazione speciale, il Parlamento tiene sempre presente che il diritto di rivolgersi al Mediatore, oltre al diritto di petizione al Parlamento europeo, costituisce un diritto fondamentale della cittadinanza fermamente sancito nella Carta dei diritti fondamentali, che attualmente, nel quadro del trattato di Lisbona, ha acquisito un valore giuridico.
La denuncia
Nel marzo 2007, un’organizzazione non governativa attiva nell’ambito della protezione ambientale ha chiesto l’accesso ad alcuni documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
I documenti riguardavano riunioni tra la Commissione europea e costruttori di automobili, durante le quali è stata discussa la questione dell’approccio della Commissione alle emissioni di biossido di carbonio prodotte dalle automobili.
Nel novembre 2007, la Commissione ha autorizzato l'accesso a 15 su 18 lettere inviate all’allora Commissario Günter Verheugen. Tuttavia, nel caso di tre lettere inviate dal costruttore di automobili tedesco Porsche, ha rifiutato l’accesso adducendo che la loro divulgazione avrebbe compromesso la tutela degli interessi commerciali dell’impresa. Il denunciante si è allora rivolto al Mediatore europeo. Nel settembre 2008, i servizi del Mediatore hanno analizzato le lettere presso i locali della Commissione. In base all’analisi effettuata, il Mediatore ha concluso il 27 ottobre 2008 che la Commissione aveva ingiustamente rifiutato l’accesso alle tre lettere. Egli ha pertanto presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione nel quale l’ha invitata a permettere l’accesso alle tre lettere nella loro interezza o a considerare la possibilità di divulgarle in parte.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo stabilito dal Parlamento europeo, la Commissione europea disponeva di tre mesi per presentare un parere circostanziato sul suo progetto di raccomandazione. Il termine di risposta per la Commissione era, pertanto, il 31 gennaio 2009. La Commissione non ha risposto ed ha chiesto una proroga del termine il 30 gennaio 2009. Essa ha successivamente chiesto ulteriori proroghe a detto termine il 23 febbraio 2009, il 26 marzo 2009, il 29 aprile 2009, il 29 maggio 2009 e il 26 giugno 2009.
Dopo che la Commissione europea aveva concesso tutte le richieste di proroga al termine stabilito inizialmente, il Mediatore ha scritto alla Commissione il 3 luglio 2009 affermando che non era chiaro perché la stesura di un parere circostanziato prendesse così tanto tempo tanto da richiedere sei proroghe rispetto a un termine già generoso. La Commissione ha risposto il 17 luglio affermando di non essere in grado di dare un’effettiva risposta perché stava ancora consultando i terzi (Porsche).
Il 30 settembre 2009, dieci mesi dopo il progetto di raccomandazione, la Commissione ha informato il Mediatore che aveva deciso di concedere l’accesso parziale alle lettere e aveva creato, a tal fine, versioni emendate. Ha altresì espresso l’intenzione di informare la Porsche sulla sua decisione. Il 27 ottobre 2009, la Commissione ha spiegato che la decisione di informare la Porsche era stata inviata per la sua traduzione in tedesco e sarebbe stata trasmessa alla compagnia all’inizio di novembre. Il 9 novembre 2009, il Mediatore europeo ha inviato un’altra lettera alla Commissione in cui richiedeva una copia della lettera di notifica inviata alla Porsche e chiedeva di essere informato sulla conclusione della procedura di concessione dell’accesso a tali lettere. Il 4 dicembre 2009, i servizi della Commissione hanno informato l'ufficio del Mediatore per telefono che la lettera di notifica sarebbe stata inviata a breve alla Porsche.
Fino alla data di presentazione della Relazione speciale al Parlamento europeo il 24 febbraio 2010, il Mediatore europeo non era stato informato né della lettera di notifica né della concessione dell'accesso alle lettere. Una volta insediata la nuova Commissione, e dopo che il Mediatore ha presentato la sua Relazione speciale, la Commissione ha in effetti concesso l’accesso alle lettere. Tuttavia, ciò è avvenuto 15 mesi dopo la stesura del progetto di raccomandazione anziché entro i tre mesi prescritti dal Parlamento europeo nello Statuto del Mediatore e all'articolo 228 del TFUE.
Nelle sue varie comunicazioni sulla questione, la Commissione europea ha spiegato che non poteva rispettare l'obbligo di risposta al progetto di raccomandazione a causa delle consultazioni in corso con la Porsche riguardo alla proposta di divulgazione dei documenti in questione. La Commissione ha giustificato la durata di dette consultazioni adducendo due argomentazioni. In primo luogo, si prospettava di pervenire a un esito positivo nelle negoziazioni con la Porsche per quanto riguarda la divulgazione proposta e, in secondo luogo, era necessario concedere alla Porsche un periodo ragionevole di tempo per intraprendere un'azione legale contro la decisione della Commissione di divulgare i documenti succitati.
Per quanto riguarda la prima argomentazione della Commissione europea, occorre ricordare che, nel quadro delle consultazioni previste al regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione deve stabilire un termine di risposta per il terzo autore di un documento. La Commissione dovrebbe certamente esercitare tale potere in modo da permetterle di rispettare i suoi propri termini. Per quanto riguarda la seconda argomentazione della Commissione, occorre rilevare che la necessità di consentire alla Porsche di esercitare i suoi diritti legali non può giustificare l'eccezionale ritardo della Commissione, innanzitutto nel rispondere al progetto di raccomandazione e in seguito, nell’eseguire la sua decisione di informare la Porsche della sua intenzione di divulgare i documenti.
A tale riguardo, occorre ricordare la pertinente giurisprudenza relativa al principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, trattato sull’Unione europea) secondo cui le istituzioni dell’Unione hanno il dovere di cooperare in buona fede nelle loro relazioni reciproche. Tale obbligo è chiaramente stabilito dal nuovo articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.
Ulteriori informazioni
Stando all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, "Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione",
Purtroppo, in base all'esperienza del Mediatore, la Commissione troppo spesso ha omesso di rispettare i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 per trattare le richieste di accesso del pubblico. La performance della Commissione si aggrava ancora quando i cittadini presentano denuncia al Mediatore nei casi di accesso ai documenti.
La Commissione ha rispettato i termini iniziali fissati per rispondere alle denunce soltanto in 4 su 22 di tali casi trattati dal Mediatore nel 2009, ossia meno di una volta su cinque. Nella maggior parte dei casi (14 su 22), si è registrato un ritardo superiore a 30 giorni. In più di un quarto dei casi (6 su 22), il ritardo è stato superiore o corrispondente a 80 giorni.
Il 4 maggio 2010, il Mediatore ha assistito a una riunione della commissione per le petizioni e ha spiegato la Relazione speciale. Durante il suo discorso, ha menzionato l'esistenza di un altro caso di accesso a documenti (355/2007(TN)FOR) in cui la Commissione aveva ritardato tre volte il suo parere circostanziato su un progetto di raccomandazione. Si tratta di una denuncia presentata da una ONG: l'Ufficio europeo dell'ambiente. Il Mediatore ha presentato un progetto di raccomandazione su tale caso il 29 giugno 2009. La Commissione avrebbe dovuto inviare il suo parere il 31 ottobre 2009. Il 27 maggio 2010, la Commissione ha annunciato che necessitava di un rinvio supplementare fino al 31 luglio 2010 per inviare il suo parere circostanziato dal momento che persisteva una situazione giuridica non chiara.
Conclusioni
Il fatto che la Commissione abbia effettivamente accordato l'accesso alle lettere nel caso 676/2008/RT dopo che il Mediatore aveva presentato la sua Relazione speciale dovrebbe essere considerato un successo per il processo parlamentare di supervisione dei lavori della Commissione mediante le indagini del Mediatore.
Ciononostante, il Parlamento europeo può soltanto concludere che, ritardando la sua risposta al progetto di raccomandazione per 15 mesi e non rispettando il proprio impegno di notificare alla Porsche la sua intenzione di divulgazione, la Commissione europea ha violato l'obbligo di cooperare con il Mediatore europeo con sincerità e in buona fede, e che tale atteggiamento da parte della Commissione è pregiudizievole non soltanto per il dialogo interistituzionale ma anche per l’immagine pubblica dell’UE.
Nel corso della sua indagine, il Mediatore europeo ha stabilito che ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e ha dato alla Commissione europea tutte le possibilità di porvi rimedio. L’atteggiamento non cooperativo della Commissione al riguardo rischia di intaccare la fiducia dei cittadini nei confronti della Commissione e di compromettere la capacità del Mediatore europeo e del Parlamento europeo di controllare la Commissione in modo adeguato ed efficace. Appunto perché tale, è contrario allo stesso principio dello Stato di diritto sul quale l’Unione europea è fondata.
Inoltre, è chiaro che la Commissione accusa troppo spesso ritardi nel rispondere alle richieste di accesso. Essa ritarda effettivamente nel rispondere al Mediatore nella maggior parte dei casi relativi all'accesso ai documenti e, talvolta, i ritardi sono molto lunghi. Questa situazione crea un problema sistematico. Essa priva i cittadini di uno dei principali benefici di cui possono usufruire esercitando il loro diritto fondamentale di presentare una denuncia dinanzi al Mediatore, ossia ottenere un risultato più rapido rispetto a quello di un ricorso dinanzi a un tribunale.
Il Parlamento europeo richiede pertanto che la Commissione europea riconosca che gli eccessivi ritardi accumulati nel rispondere al Mediatore europeo costituiscono in questo caso una violazione del suo obbligo di leale cooperazione, quale previsto dal TUE, e che si impegni a rispettare in futuro l’obbligo di leale cooperazione con il Mediatore europeo. Qualora la Commissione non avesse l’intenzione di assumere questo impegno e/o persistesse nelle sue pratiche non cooperative nei confronti del Mediatore, il Parlamento potrebbe sanzionarla. Tali sanzioni possono includere, tra l'altro, l’iscrizione in riserva di una parte del bilancio della Commissione per spese amministrative.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
25.10.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
10 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Axel Voss |
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