RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile
28.10.2010 - (06645/2010 – C7‑0100/2010 – 2009/0156(NLE)) - ***
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile
(06645/2010 – C7‑0100/2010 – 2009/0156(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (06645/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile (15561/2008),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0100/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0000/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.
MOTIVAZIONE
Introduzione
La presente raccomandazione riguarda l'accordo sulla sicurezza firmato il 6 maggio 2009 per conto dell'allora Comunità europea. L'accordo sul trasporto aereo tra Unione europea e Canada, firmato il 17-18 dicembre 2009 e inteso infine a realizzare pienamente uno spazio aereo senza frontiere tra l'Unione europea e il Canada, sarà oggetto di una raccomandazione distinta.
Soltanto sei Stati membri hanno attualmente in essere accordi bilaterali con il Canada in materia di certificazione dei prodotti, che sono destinati a decadere con l'entrata in vigore dell'accordo UE-Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile (l'«accordo»). Poiché l'eliminazione delle barriere tecniche agli scambi rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, l'accordo può essere concluso mediante decisione del Consiglio. A differenza dell'accordo sul trasporto aereo, esso non è soggetto ad applicazione provvisoria e non richiede la ratifica degli Stati membri.
Il Canada è stato correttamente individuato quale paese prioritario con cui stipulare un accordo di sicurezza dell'aviazione a integrazione dell'accordo sul trasporto aereo, in quanto sia l'Europa che il Canada vantano aziende produttrici di aeromobili, motori e avionica che sono all'avanguardia a livello mondiale. La somma delle esportazioni di tecnologia per l'aviazione civile supera i 50 miliardi di euro, mentre il volume globale degli scambi tra Europa e Canada in aeromobili, veicoli spaziali e componenti ha totalizzato nel 2008 oltre 49 miliardi di euro.
Il trattato di Lisbona
Nel quadro del trattato di Nizza, in vigore all'epoca dei negoziati, il Parlamento veniva consultato in merito agli accordi aerei internazionali. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha ampliato il novero dei casi in cui è richiesta l'approvazione del Parlamento per la conclusione di un accordo internazionale. Gli accordi aerei rientrano ora in questa categoria, poiché riguardano un settore al quale si applica la procedura legislativa ordinaria[1]. Le proposte pendenti interessate da tali sviluppi sono state formalmente modificate dalla Commissione in una comunicazione pubblicata il 2 dicembre 2009, dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso"[2].
Il rafforzamento del ruolo del Parlamento nel quadro del nuovo trattato comporta la corrispondente responsabilità di esercitare un controllo più rigoroso sullo svolgimento dei negoziati, avvalendosi pienamente delle possibilità previste dall'articolo 90 del proprio regolamento. È chiaramente auspicabile, per tutte le parti interessate, che tutti i problemi sufficientemente importanti da mettere in discussione la disponibilità del Parlamento a dare l'approvazione siano individuati e trattati in una fase iniziale, anziché a negoziati già conclusi. Parimenti, se è vero che la flessibilità di poter modificare l'accordo tramite la modifica dei suoi allegati va valutata positivamente, è opportuno riflettere su come poter tenere il Parlamento informato delle modifiche più significative.
Obiettivi dell'accordo
Come nel caso dell'analogo accordo in materia di sicurezza aerea stipulato con gli Stati Uniti, gli obiettivi chiave fissati nelle direttive di negoziato erano quelli di ridurre al minimo la duplicazione di valutazioni, test e controlli (tranne se giustificati da significative discrepanze normative) e di consentire a UE e Canada di fare reciprocamente affidamento sui sistemi di certificazione della controparte. Tale risultato sarà raggiunto mediante un progressivo ravvicinamento delle due serie di requisiti e processi normativi, consultazioni sistematiche tra le parti per verificare le costanti idoneità e capacità degli organi normativi interessati dall'applicazione dell'accordo e l'istituzione di un comitato misto con il compito di proporre soluzioni per i problemi eventualmente derivanti dalla sua applicazione.
Contenuto dell’accordo
L'accordo ricalca a grandi linee l'impianto degli accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea BASA (Bilateral Aviation Safety Agreements) vigenti tra gli Stati membri e il Canada. Al pari di tali accordi, esso si basa sulla fiducia di ciascuna delle parti nel sistema vigente presso la controparte e sulla comparazione delle differenze regolamentari. Tale accordo pertanto stabilisce obblighi e prevede modalità di cooperazione tali da consentire all'autorità di importazione di emettere un proprio certificato su prodotti, parti o pertinenze aeronautici senza dover ripetere tutti i controlli effettuati dall'autorità di esportazione.
Le modalità per la cooperazione e la reciproca accettazione dei risultati delle certificazioni emesse nel settore dell'aeronavigabilità e della manutenzione sono enunciate negli allegati dell'accordo. A tale riguardo l'accordo differisce dall'accordo BASA vigente. Il contenuto degli allegati dell'accordo in esame forma generalmente l'oggetto di accordi separati, concordati a livello delle autorità dell'aviazione civile e che non hanno il carattere vincolante di un trattato. L'accordo prevede inoltre la possibilità di aggiungere allegati, al fine di migliorarne ulteriormente il funzionamento.
Per quanto concerne la manutenzione, il Canada ha dimostrato disponibilità a raggiungere il pieno riconoscimento reciproco. In base all'accordo, la conformità alla normativa applicabile di una delle due parti, in linea con i requisiti indicati nel pertinente allegato, equivale pertanto a conformità alla legislazione dell'altra parte e le pratiche e procedure di certificazione di ciascuna parte costituiscono un'analoga prova di conformità. Le licenze del personale addetto alla manutenzione sono considerate anch'esse equivalenti.
L'accordo prevede, al fine di mantenere la fiducia reciproca nei sistemi, ispezioni congiunte, indagini, scambio di dati relativi alla sicurezza (informazioni relative a ispezioni e incidenti degli aeromobili) nonché una maggiore cooperazione in ambito normativo e consultazioni a livello tecnico volte a risolvere le questioni prima che si trasformino in "controversie". Esso prevede la creazione di un comitato misto e di comitati settoriali in ambiti quali la certificazione di aeronavigabilità e la manutenzione. Non mancano inoltre rigorose misure di salvaguardia che consentirebbero in definitiva a ciascuna parte di sospendere l'accettazione dei risultati dell'autorità competente dell'altra parte o di risolvere, integralmente o in parte, l'accordo. L'intero sistema di consultazioni, comitati e comitati settoriali è tuttavia inteso a garantire che le eventuali divergenze siano risolte ben prima di arrivare a questo punto.
Conclusioni
Le aziende europee e canadesi risparmieranno milioni di euro all'anno grazie a procedure di approvazione dei prodotti più brevi e semplificate, e pertanto meno onerose, e grazie alla reciproca accettazione dei risultati della certificazione. L'accordo rappresenta inoltre un evidente vantaggio per l'Unione europea, in quanto stabilisce il riconoscimento reciproco dei risultati della certificazione in tutti i settori dell'aeronavigabilità per tutti gli Stati membri.
Anche le compagnie aeree trarranno beneficio dall'accordo, in quanto esso prevede la possibilità di ricorrere ai servizi di riparazione e manutenzione dell'altra parte. Esso non aumenterà soltanto la competitività dei mercati canadese ed europeo, ma ne aumenterà anche la sicurezza, nell'ambito di un ravvicinamento delle autorità normative e preposte all'applicazione che potranno così cooperare in tutti gli ambiti della certificazione, delle ispezioni e dell'applicazione delle norme in modo da garantire il più elevato livello di sicurezza per i voli passeggeri e merci. L'accordo rappresenta un importante passo avanti per quanto concerne l'instaurazione di norme internazionali in materia di sicurezza dell'aviazione civile e dovrebbe fungere da punto di partenza per i futuri negoziati con altri importanti produttori di aeromobili e attrezzature.
Alla luce delle osservazioni che precedono, il relatore propone che il Parlamento dia l'approvazione alla conclusione dell'accordo. Poiché l'entrata in vigore è subordinata alla sua conclusione, sarebbe inoltre estremamente auspicabile che, una volta assunta la decisione da parte del Parlamento, il Consiglio procedesse celermente a completare l'iter.
- [1] Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- [2] COM(2009)0665.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
27.10.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Erminia Mazzoni, Jan Mulder, Ioan Mircea Paşcu, Dominique Riquet |
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