RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
29.10.2010 - (COM(2009)0399 – C7‑0157/2009 – 2009/0112(COD)) - *
Commissione per la pesca
Relatrice: Izaskun Bilbao Barandica
PR COD_1amCom
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
(COM(2009)0399 – C7‑0157/2009 – 2009/0112(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0399),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0157/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0299/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1º luglio al 31 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del TAC per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). A tal fine è necessario applicare una procedura diversa da quella prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. |
(4) La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1º luglio al 31 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del TAC per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, compete al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. In considerazione delle specificità della pesca di acciughe nel golfo di Biscaglia, è opportuno che il Consiglio istituisca tali misure in modo tale da consentire che la TAC e le quote siano applicate per stagione di pesca. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7) Qualora dalla valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. Considerando che la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rivestono un'importanza capitale nell'ambito della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, è opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche. |
(7) Qualora dalla valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le modifiche al livello precauzionale di biomassa o ai livelli di TAC indicati nell'allegato I e corrispondenti ai rispettivi livelli della biomassa. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La norma di sfruttamento proposta nel piano per definire il TAC si basa sulle stime della biomassa riproduttiva di acciuga realizzate a maggio e a giugno di ogni anno, immediatamente prima del periodo di gestione della campagna di pesca che va dal 1° luglio al 30 giugno. Qualora al monitoraggio scientifico dello stock siano apportati miglioramenti tali da consentire di prevedere con sufficiente affidabilità il reclutamento all'inizio di ogni anno, sarà forse possibile migliorare la strategia di sfruttamento della pesca, il che giustificherebbe un adeguamento di tale piano a lungo termine per l'acciuga. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite. |
(8) È opportuno introdurre misure di controllo per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006. Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dall'articolo 9 di detto regolamento e dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e) "biomassa attuale": il valore medio della biomassa dello stock di acciuga nel corso di una campagna di pesca. |
(e) "biomassa attuale": il valore medio della biomassa dello stock di acciuga riferita al periodo maggio-giugno immediatamente precedente l'inizio della campagna di pesca per la quale si deve stabilire il TAC. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e bis (nuova) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) "sistema di monitoraggio dello stock di acciuga": i procedimenti di valutazione diretta dello stock di acciuga che consentono allo CSTEP di stabilire il livello della biomassa attuale. Tali procedimenti consistono attualmente nelle campagne di monitoraggio acustico di maggio e giugno e nel metodo della produzione giornaliera di uova.
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b) assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock. |
(b) assicurare, per quanto possibile, la stabilità a lungo termine del settore, presupposto indispensabile per garantirne la sostenibilità economica ed ecologica, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 –alinea | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente precise e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere sulla biomassa attuale, il TAC e i contingenti sono fissati come segue: |
2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di formulare una valutazione della biomassa attuale, a causa di un difetto nel sistema di monitoraggio oppure di stime del livello della biomassa attuale non sufficientemente precise o incoerenti, il TAC e i contingenti sono fissati come segue: |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1º luglio dello stesso, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione. |
3. Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1º luglio dello stesso, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione. Se del caso, la Commissione comunica prima del 1° luglio un TAC indicativo, in attesa di stabilire il TAC definitivo entro un termine massimo di quindici giorni a partire dall'inizio della campagna. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 6 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Adeguamento delle misure |
Delega di poteri |
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Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori secondo la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 6 bis e alle condizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, nuovi valori per tali livelli. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Esercizio della delega |
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1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 sono conferiti alla Commissione per un periodo di 3 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione riguardante i poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di 3 anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 6 ter. |
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2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 6 ter e 6 quater. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 6 ter (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 ter |
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Revoca della delega |
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1. La delega di poteri di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
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2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca. |
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3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 6 quater (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quater |
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Obiezioni agli atti delegati |
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1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi. |
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2. Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. |
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3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 |
soppresso |
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Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96 |
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L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, si applica al TAC e ai contingenti applicabili per ogni campagna di pesca in conformità del presente capo. |
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 8 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93 |
Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009 |
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Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dalle relative modalità di applicazione. |
Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dalle relative modalità di applicazione. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 10 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Oltre alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi di cui all'articolo 9 aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano, a decorrere dal 1º luglio 2010, gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. |
Oltre alle disposizioni dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009, alle navi di cui all'articolo 10 del presente regolamento aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Con riguardo all'acciuga, gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Viene prestata particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa. |
1. Nell'effettuare la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 con riguardo all'acciuga, le autorità degli Stati membri responsabili per il monitoraggio della pesca prestano particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. |
soppresso |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco. |
soppresso |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 12 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 |
soppresso |
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Pesatura dell'acciuga |
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I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo di acciuga pescato nella zona di cui all'articolo 2 e detenuto a bordo o sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura va utilizzata per la dichiarazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
soppresso |
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Divieto di trasbordo |
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Nella zona indicata all'articolo 2 è vietato il trasbordo in mare di acciughe. |
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre una tonnellata di acciughe a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dell'entrata: |
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine per la notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera è fissato a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. |
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(a) il nome del porto o del luogo di sbarco; |
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(b) l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco; |
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(c) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie delle quali sono detenuti a bordo più di 50 kg. |
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. |
2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tuttavia, tali operazioni di sbarco non devono essere in nessun caso rinviate o ritardate oltre il momento in cui si deteriora la qualità del pesce o si riduce il suo valore commerciale. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intenda trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo. |
soppresso |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare più di una tonnellata di acciughe nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati. |
soppresso |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata. |
2. Le autorità statali e regionali di ogni Stato membro designano i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata. |
Motivazione | |
È necessario collaborare con le amministrazioni regionali competenti in ordine alle attività di controllo, ispezione e sorveglianza, dato che di fatto se ne occupano già. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le procedure di ispezione e di sorveglianza relative a tali porti, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di acciughe di ciascuno sbarco. |
soppresso |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 16 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 5 % del dato registrato nel giornale di bordo. |
In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1224/2009, il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 10 % del dato registrato nel giornale di bordo. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 18 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 |
soppresso |
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Trasporto dell'acciuga |
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1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di acciuga pescati in una delle zone di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per le acciughe sbarcate per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 15, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20% degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare. |
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2. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di acciughe superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di acciuga. Non si applica l'esenzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento. |
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento definiscono un programma nazionale di controllo in conformità dell'allegato II e provvedono affinché nei piani di campionamento di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2847/93 venga prestata particolare attenzione alla sorveglianza delle attività svolte da tali navi. |
soppresso |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Anteriormente al 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione, nonché i piani di campionamento di cui al paragrafo 1. |
soppresso |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione comunica al Consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali (SWWRAC) le informazioni concernenti l'applicazione dei programmi nazionali di controllo nonché i risultati conseguiti. |
Motivazione | |
Dato che per il settore in questione è competente il Consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali, ciò consentirà una migliore gestione del nuovo piano. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 |
soppresso |
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Parametri in materia di ispezione |
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I programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 21 fissano parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'allegato III.
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 21 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 21 |
soppresso |
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Programmi specifici di controllo e di ispezione |
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In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e di ispezione per lo stock di acciuga può avere una durata superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore. |
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 21 bis Programmi specifici di controllo e di ispezione |
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La Commissione può decidere in merito a un programma specifico di controllo e di ispezione in conformità dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – equazione – riga 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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{g SŜBγ, TAC max} se SŜBγ ≥ Bpa |
MIN {g SŜBγ, TAC max} se SŜBγ ≥ Bpa |
Motivazione | |
Occorre inserire il termine MIN per mostrare che si tratta del valore minimo dei due valori, SŜB o TAC max. | |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
I. Premessa
La pesca all'acciuga nel Golfo di Biscaglia, nella zona VIII, riveste una notevole importanza sociale ed economica. Tale pesca è chiusa dal 2005 e la flotta è passata da 391 pescherecci in quell'anno a 239 nel 2009 (ovvero 198 pescherecci con reti a circuizione con in media 12 membri di equipaggio, e 41 pescherecci da traino con in media 6 membri di equipaggio), il che ha avuto ripercussioni dirette su oltre 2500 famiglie. Tale chiusura ha provocato gravi danni alle categorie interessate (pescatori, persone che riparano le reti da pesca, industria conserviera ecc.). La perdita di reddito non è stata coperta dagli aiuti compensativi concessi dagli Stati membri.
È opportuno inoltre precisare che la chiusura della pesca dell'acciuga ha determinato il trasferimento dello sforzo di pesca della flotta verso altre specie, principalmente le specie pelagiche (57%) e i tonnidi (29%).
2. Elaborazione della proposta
I professionisti del settore interessato, le associazioni di pescatori, le corrispondenti federazioni e il Consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali, nonché gli scienziati dell'AZTI, dell'IEO e dell'IFREMER, con il loro rigoroso lavoro, hanno collaborato intensamente all'elaborazione della proposta.
Il processo di elaborazione del piano di gestione a lungo termine è stato lanciato dalla Commissione nel 2007, due anni dopo il crollo della pesca e dello stock (che non si è ancora ricostituito). Il piano risponde all'esigenza fondamentale di razionalizzare lo sfruttamento di tale risorsa, poiché anteriormente esisteva soltanto un TAC fisso che non teneva conto dello stato dello stock.
L'applicazione del piano consentirà di sottrarre la gestione dell'acciuga ai negoziati politici che hanno luogo ogni anno in dicembre, e le permetterà di conseguire gli obiettivi a lungo termine in materia di gestione delle risorse europee, garantendone la sostenibilità e la massima redditività, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Il processo di elaborazione della proposta relativa al piano di gestione è stato positivo: trasparente e partecipativo, esso ha consentito l'interazione dei pescatori e delle parti interessate (attraverso il Consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali - CCR-S) con gli scienziati e i rappresentanti della Commissione nel quadro della discussione sul miglior modo di sfruttare la risorsa. Tutti i partecipanti sono stati ascoltati e le diverse concezioni e posizioni sono state chiaramente esposte. Grazie a tale processo interattivo, la definizione delle norme di cattura che dovevano essere valutate si è variamente arricchita.
3. Contenuto della proposta e relazione
La proposta si fonda su ampi studi condotti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca della Commissione (CSTEP) in merito ai modi di sfruttamento della risorsa in relazione agli obiettivi di gestione e conformemente al monitoraggio scientifico attuale della stessa. Nel 2008 si sono tenute due riunioni al fine di valutare diverse opzioni per lo sfruttamento della risorsa, coronate da studi supplementari nel 2009.
La norma di cattura definisce il TAC (o totale ammissibile di catture) per ogni anno di pesca (da luglio a giugno dell'anno seguente) immediatamente dopo la valutazione dello stock conformemente alle campagne di maggio di ogni anno, il che consente di trarre immediatamente il miglior partito da tali informazioni.
Essa integra elementi delle restrizioni del TAC in un contingente massimo (33.000 t) o minimo (7.000 t), che in parte sono stati proposti dai pescatori stessi e di cui sono stati dimostrati i vantaggi sul piano della resa economica di tale pesca.
Il progetto di relazione introduce una norma di cattura che ottimizza le catture adottando il principio di precauzione, conformemente alla proposta sostenuta dal CCR-S, con un rischio leggermente superiore al 10% (contrariamente alla proposta della Commissione, che stabilisce una riduzione del 25% rispetto al TAC e ai contingenti applicabili durante la precedente campagna di pesca). L'efficacia economica della norma di cattura proposta nella relazione si avvicina ai massimi economici che ci si possono aspettare per questa pesca.
4. Partecipazione del settore
Le federazioni di pescatori interessati alla pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia, zona VIII, nonché il CCR e i rappresentanti degli istituti oceanografici che hanno partecipato all'elaborazione della proposta sono stati invitati alla riunione della commissione per la pesca svoltasi il 1º ottobre 2009. I vari gruppi politici del Parlamento europeo hanno così potuto ascoltare i loro punti di vista e le loro osservazioni sulla proposta della Commissione.
Il progetto di relazione riprende le posizioni sostenute dal settore.
5. Articoli del capo IV su controllo, ispezione e sorveglianza (articoli 8-22)
Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga alla fine di luglio 2009. Conformemente alle procedure parlamentari, il documento sarà esaminato durante la tornata di dicembre 2009. Tale documento comprende 25 articoli. Il capo dedicato al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza comprende gli articoli 8-22.
Esaminando il piano, la relatrice ha appreso che il Consiglio stava lavorando alla redazione del nuovo regolamento di controllo (su cui il Parlamento aveva espresso il proprio parere durante la precedente legislatura), che esso intendeva adottare a metà ottobre e che avrebbe avuto un'incidenza diretta sugli articoli 8-22 del piano per la pesca dell'acciuga. Durante la tornata di novembre, la commissione per la pesca discuterà il piano per lo stock di acciuga, i cui articoli con ogni probabilità saranno già stati modificati dal nuovo regolamento del Consiglio.
Al fine di chiarire la situazione, evitare contraddizioni, fornire informazioni complete ai deputati e inserire per quanto possibile nella presente relazione le posizioni del settore, la relatrice ha tenuto una riunione con i responsabili della Commissione. Da tale riunione è emerso soltanto che saranno interessati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18. Alcuni saranno mantenuti, altri saranno inseriti nel regolamento di controllo generale che il Consiglio intende adottare questo stesso mese, mentre altri saranno modificati. La relatrice desidera informare i deputati di questa singolare situazione, che ha cercato di chiarire senza tuttavia poter fornire ulteriori precisazioni, non potendo disporre di alcun documento del Consiglio sulla materia. Tale modo di procedere non sembra certo il più adeguato, ma è così che la situazione si presenta. Nonostante tutto, nel progetto di relazione la relatrice presenta gli emendamenti alla proposta di regolamento che gli sembrano opportuni. Tuttavia, tenendo conto delle circostanze, una volta aperto il termine per la presentazione di emendamenti è possibile che la relatrice debba presentarne di nuovi al fine di armonizzare i due testi.
PROCEDURA
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Titolo |
Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock |
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Riferimenti |
COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.7.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.9.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 17.9.2009 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 2.9.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Izaskun Bilbao Barandica 1.9.2009 |
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Esame in commissione |
2.9.2009 |
1.10.2009 |
3.11.2009 |
1.12.2009 |
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14.7.2010 |
30.8.2010 |
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Approvazione |
26.10.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 9 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda |
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Deposito |
29.10.2010 |
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