RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo

17.11.2010 - (COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson


Procedura : 2010/0063(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0329/2010
Testi presentati :
A7-0329/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo

(COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0117),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0085/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0329/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Qualsiasi valutazione della competitività dell'industria del turismo dell'Unione europea, la quale occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione, richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica.

(2) Qualsiasi valutazione della competitività dell'industria del turismo dell'Unione europea, la quale occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri, per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione, richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica nonché dei benefici per le economie nazionali degli Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'esigenza, al fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie europee sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, di migliorare la disponibilità, la completezza e l'esaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.

(6) Al fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie europee sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, mostrando gli effetti di quest'ultimo sull'economia e sull'occupazione, l'esigenza di migliorare la disponibilità, la completezza e l'esaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.

Motivazione

È importante assicurare che l'elaborazione di statistiche sul turismo contribuisca a una migliore comprensione delle implicazioni socioeconomiche del settore.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Al fine di determinare la partecipazione degli anziani e degli altri pensionati, dei giovani, delle persone disabili e delle famiglie in difficoltà ai programmi sviluppati dall'Unione nel campo del turismo sociale, è opportuno che la Commissione raccolga dati statistici su tale tipo di turismo; in questo modo la Commissione e gli Stati membri potranno adottare, sulla base delle fluttuazioni di tali dati, le misure necessarie per migliorare la partecipazione al turismo delle categorie sopra citate.

Motivazione

Le statistiche sociali sul turismo dovrebbero far parte delle statistiche europee sul turismo; esse sono necessarie al fine di valutare e sviluppare i programmi turistici per le categorie interessate al turismo sociale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Nel produrre statistiche europee a norma del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e di Unione devono fornire statistiche sui fondi utilizzati da ciascuno Stato membro in relazione al settore del turismo, evidenziando in particolare l'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Motivazione

Il turismo svolge un ruolo importante nella coesione economica e sociale. Sebbene gli Stati membri utilizzino in modi diversi i fondi dell'UE per il turismo, i dati statistici faciliteranno il confronto tra i risultati nei vari Stati membri e quelli corrispondenti alle migliori pratiche.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione e i termini di trasmissione dei dati,

(15) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, gli allegati e i termini di trasmissione dei dati. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti,

Motivazione

La delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati dovrebbe essere limitata a elementi non essenziali del regolamento. Le tematiche considerate, le informazioni richieste e il campo di osservazione dovrebbero essere soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis) "visite in giornata": le visite effettuate dai viaggiatori al di fuori del loro ambiente abituale nell'arco di una singola giornata per scopi turistici e/o ricreativi.

Motivazione

Ai fini dell’analisi delle diverse dinamiche dei flussi, necessaria alla corretta formulazione delle politiche di settore e delle strategie aziendali, è necessario distinguere nella raccolta dei dati statistici il movimento dei turisti veri e propri da quello di chi si sposta in giornata da un luogo all'altro per ragioni diverse, soprattutto nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche alle definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di garantirne la conformità con le raccomandazioni internazionali. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

La possibilità di modificare le definizioni mediante atti delegati dovrebbe essere soggetta a restrizioni.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni da stabilire a cura della Commissione mediante atti delegati. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 9.

(d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni definite nell'allegato II, sezione 3.

Motivazione

Il tipo di dati sulle visite in giornata che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbe, come per tutte le altre categorie, essere definito nell'allegato del regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste nonché il contenuto degli allegati.

2. Per tener conto degli sviluppi economici e sociali la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche agli allegati del presente regolamento. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

La delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati dovrebbe essere limitata a elementi non essenziali del regolamento. Le tematiche considerate e le informazioni richieste dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di definire il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche delle visite in giornata.

5. Il campo di osservazione per i dati richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) relativi alle caratteristiche delle visite in giornata è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente, salvo diversa indicazione nella sezione 3 dell'allegato II.

Motivazione

Il campo di osservazione per le visite in giornata dovrebbe essere definito dal regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia. Si propone quale emendamento a parte una nuova sezione 3 dell'allegato II.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare il campo di osservazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il campo di osservazione dovrebbe essere definito dal regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Studi pilota

 

1. La Commissione elabora un programma in virtù del quale gli Stati membri realizzano studi pilota relativi allo sviluppo di conti satellite del turismo che mostrino gli effetti del turismo sull'economia e l'occupazione.

 

2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, che pondera attentamente i benefici della disponibilità dei dati rispetto ai costi della rilevazione e all'onere di risposta che essa comporta.

 

3. Ove tali risultati evidenzino la necessità di compilare tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo, la Commissione adotterà gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la presentazione di una proposta legislativa, per affrontare adeguatamente la questione.

 

4. La Commissione elabora un programma in virtù del quale gli Stati membri possono realizzare studi pilota su base volontaria, al fine di sviluppare un sistema per la compilazione di dati che mostri gli effetti del turismo sull'ambiente.

Motivazione

L'articolo introduce disposizioni riguardanti la futura compilazione di conti satellite del turismo, che consentiranno comparazioni accurate del settore del turismo con gli altri settori in termini di effetti sull'economia e l'occupazione. Inoltre, esso prevede studi pilota relativi alla misurazione dell'impatto ambientale del turismo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Relazione di valutazione

 

Entro cinque anni dall'entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle statistiche elaborate in base al presente regolamento e della relativa pertinenza.

Motivazione

L'attuazione del regolamento dovrebbe essere oggetto di relazioni periodiche.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare i termini di trasmissione di cui al paragrafo 4.

5. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e sociali, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Ove si proceda a una revisione della procedura legislativa, essa deve essere completata entro il 30 settembre dell'anno di entrata in vigore.. Qualora la revisione del regolamento sia completata dopo il 30 settembre, il primo periodo di riferimento è rinviato di un anno.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.

9. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da...* La Commissione elabora una relazione sul potere delegato almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 10.

 

___________

* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni. Inoltre, la delega dovrebbe essere limitata nel tempo (con una proroga automatica in caso di mancata revoca).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del citato termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Allegato II – Sezione 2 – punto 5 – lettere a-d

Testo della Commissione

Emendamento

a) Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo

 

b) Motivo personale/privato:

visita ad amici e parenti

a) Motivo personale/privato

c) Motivo personale/privato: altro (ad esempio, pellegrinaggio, cure mediche, ecc.)

 

d) Motivo di lavoro o professionale

b) Motivo di lavoro o professionale

Motivazione

Sono giustificate solo le categorie motivo personale/privato e motivo di lavoro o professionale, altrimenti non è possibile classificare con certezza i vari tipi di turismo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Allegato II – Sezione 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Mezzo di trasporto

8. Mezzo di trasporto per il viaggio da e verso la destinazione turistica e per la mobilità durante il soggiorno nella stessa

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Allegato II – Sezione 2 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) Aereo (volo o altri servizi aerei)

 

a) Aereo (servizi di volo, di linea o charter, o altri servizi aerei)

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – punto 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) Bicicletta (combinata o no con un altro mezzo di trasporto; privata o a noleggio)

Motivazione

È opportuno che i dati che gli Stati membri devono fornire tengano conto della crescente diffusione del turismo in bicicletta e siano anche idonei a consentire confronti intra-UE dell'impatto ambientale di questo settore del turismo e dei suoi effetti economici per le piccole e medie imprese (PMI ).

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Allegato II – Sezione 2 – punto 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) Accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PMR), compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Allegato II – Sezione 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

17 bis. Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il vitto

 

Annuale

Motivazione

Durante le vacanze le spese nelle strutture di ristorazione sono molto più comuni che nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un dato che rappresenta una voce di spesa importante per i turisti e che dovrebbe essere incluso nell'elenco delle variabili da raccogliere, così come avviene nell'allegato sulle visite in giornata.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione 3 bis

 

Visite in giornata

 

A. Variabili da trasmettere

 

1) Numero di visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente di 15 anni o più.

 

2) Spese sostenute nel corso di visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente di 15 anni o più, rilevando separatamente: trasporti, acquisti, ristoranti, altro.

 

B. Disaggregazione

 

1). La variabile di cui alla lettera A(1) è ripartita nel modo seguente (classificazione incrociata):

 

- paese di destinazione delle visite in giornata: domestico, outbound (riferendo separatamente almeno tutti i paesi limitrofi e i paesi di destinazione che coprono il 90% del numero totale di visite outbound in giornata);

 

- finalità delle visite in giornata: privata, professionale;

 

- solo per le visite in giornata a finalità privata, sesso del visitatore: uomo, donna;

 

- solo per le visite in giornata a finalità privata, fascia d'età del visitatore: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più.

 

2) Le variabili di cui alla lettera A(2) sono ripartite nel modo seguente:

 

- paese di destinazione delle visite in giornata: destinazione domestica, outbound (riferendo separatamente almeno tutti i paesi limitrofi e i paesi di destinazione che coprono il 90% del numero totale di visite outbound in giornata);

 

- finalità delle visite in giornata: privata, professionale.

 

C. Periodicità

 

1) Le variabili e disagreggazioni di cui alle lettere A(1) e B(1) sono trasmesse annualmente, indicando separatamente i quattro trimestri dell'anno civile precedente.

 

2) Le variabili e disagreggazioni di cui alle lettere A(2) e B(2) sono trasmesse ogni tre anni, indicando separatamente i quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il terzo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

 

D. Formato per la trasmissione dei risultati

 

1) Numero di visite in giornata (variabili e disagreggazioni quali definite nelle sezioni A(1) e B(1))

Destinazione

Finalità professionale

Finalità privata

 

Totale

Uomo

Donna

 

 

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o più

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o più

Domestica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outbound da 1 a n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra destinazione outbound

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna cella della tabella si riferisce al numero di visite in giornata svolte da residenti di 15 anni o più durante il periodo di riferimento.

 

La categoria in corsivo, "minori di 15 anni", è facoltativa.

 

La riga "Outbound da 1 a n" deve essere sostituita da "n" righe per contenere il numero di destinazioni outbound da indicare separatamente secondo la definizione di cui alla lettera B.

 

Devono essere trasmesse tabelle separate per ciascun trimestre dell'anno di riferimento.

 

2). Spese sostenute durante le visite in giornata (variabili e disagreggazioni quali definite alle lettere A(2) e B(2))

Destinazione

Finalità professionale

Finalità privata

 

Numero di visite in giornata

Totale spese

Numero di visite in giornata

Totale spese

 

 

Trasporti

Acquisti

Ristoranti

Altro

 

Trasporti

Acquisti

Ristoranti

Altro

Domestica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outbound da 1 a n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra destinazione outbound

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riga "Outbound da 1 a n" deve essere sostituita da "n" righe per contenere il numero di destinazioni outbound da indicare separatamente secondo la definizione di cui alla lettera B.

 

Devono essere trasmesse tabelle separate per ciascun trimestre dell'anno di riferimento.

Motivazione

La sezione precisa i dati che gli Stati membri sono tenuti a fornire in relazione alle visite in giornata. Originariamente era contenuta nel progetto della Commissione, ma poi quest'ultima ha ritenuto preferibile definire gli aspetti in questione mediante atti delegati.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il turismo è un'importante attività economica dell'UE, con un elevato potenziale in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro e di crescita economica; esso svolge altresì un ruolo importante nell'ambito dell'integrazione socio-economica delle aree rurali, periferiche e meno sviluppate, ad esempio quelle caratterizzate da un ricco patrimonio industriale. Nell'ambito in esame le statistiche non sono funzionali soltanto al monitoraggio delle politiche specifiche per il turismo, ma sono altresì utili nel più ampio contesto della politica regionale e dello sviluppo sostenibile. All'interno dell'Unione europea, il sistema delle statistiche sul turismo è regolamentato dalla direttiva 95/57/CE sulla raccolta di dati statistici nel settore del turismo. Le statistiche, raccolte e compilate dalle autorità statistiche nazionali, sono pubblicate da Eurostat.

Negli ultimi decenni, l'importanza del turismo per le aziende e i cittadini d'Europa ha registrato un costante aumento. Con circa 1,8 milioni di imprese, in particolare PMI, che danno lavoro a una percentuale della popolazione attiva totale che si avvicina al 5,2% (approssimativamente 9,7 milioni di posti di lavoro), il contributo stimato dell'industria del turismo europea al PIL dell'UE è superiore al 5%. Il turismo rappresenta pertanto la terza attività socioeconomica dell'UE in termini di importanza. Inoltre l'Unione europea, con 370 milioni di visitatori internazionali nel 2008 (pari al 40% degli arrivi registrati a livello mondiale), rimane la meta turistica n. 1 al mondo[1].

Una recente comunicazione della Commissione (COM(2010)0352) mira a definire un nuovo quadro politico per il turismo in Europa facendo ricorso alle nuove competenze introdotte dal trattato di Lisbona. Il documento tratta delle principali sfide che il settore si trova ad affrontare, ad esempio l'aumento della concorrenza a livello globale, le tendenze demografiche, il cambiamento climatico e i vincoli ambientali, la distribuzione stagionale degli spostamenti turistici e il sempre più frequente ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei clienti. L'obiettivo generale della comunicazione è quello di rafforzare il settore del turismo dell'UE attraverso un'azione coordinata a livello di Unione che integri le iniziative degli Stati membri. Per poter attuare con successo il nuovo quadro strategico è necessario che i responsabili politici, a tutti i livelli di governo, siano in grado di decidere in maniera consapevole basandosi su dati statistici affidabili e raffrontabili.

Proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta di regolamento in esame è quello di aggiornare e ottimizzare il quadro normativo applicabile alle statistiche europee sul turismo. L'attuale sistema delle statistiche sul turismo è stabilito dalla direttiva del Consiglio 65/57/CE, che impone ai governi nazionali degli Stati membri di presentare regolarmente una serie di dati sulla capacità e l'occupazione degli alloggi turistici, sugli arrivi e le partenze negli stessi e sulla domanda turistica.

Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore della direttiva, sia l'industria del turismo sia la domanda turistica sono notevolmente cambiate, ed è per questo motivo che tanto gli attori interessati quanto la Commissione e il Parlamento hanno più volte evidenziato la necessità di attualizzare il quadro normativo. Tenendo conto dei citati cambiamenti, la proposta riesamina una serie di variabili e prende in considerazione fenomeni recenti quali la minor durata dei viaggi o il ricorso a Internet per effettuare prenotazioni. La proposta armonizza inoltre le variabili e i concetti puntando altresì al miglioramento della completezza delle statistiche sul turismo, ad esempio tramite la copertura di tutte le strutture ricettive che offrono alloggio a titolo oneroso e l'inclusione delle statistiche sulle visite in giornata e sulle persone che non viaggiano per motivi turistici.

Per quanto concerne le informazioni da raccogliere presso le famiglie o i turisti, l'efficienza della rilevazione dei dati dovrebbe essere monitorata non solo mediante l'introduzione di domande a rotazione per variabili che si ritiene presentino natura più strutturale, ma anche attraverso la trasmissione di microdati per le statistiche sui viaggi turistici. Lo scopo è quello di consentire ai compilatori nazionali di dati di condividere statistiche speculari sulla base di una compilazione armonizzata e di pervenire a una convergenza sui concetti, sulle definizioni e sui formati di trasmissione dei dati. Nel complesso, la proposta è volta a garantire che le statistiche europee sul turismo continuino a essere pertinenti e forniscano una solida base per i processi decisionali nell'ambito della politica turistica.

Valutazione del relatore

Il relatore riconosce il fondamentale ruolo delle statistiche nell'ambito dell'elaborazione di politiche turistiche più efficaci ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale. Le statistiche rappresentano altresì un valido strumento a supporto dei processi decisionali nelle imprese e nel settore privato. Pertanto, il relatore concorda con l'obiettivo che si prefigge il regolamento, ovvero quello di porre in essere un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul turismo mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sull'offerta e sulla domanda nel settore. A seguito dell'adozione della proposta si potranno migliorare la tempestività, la raffrontabilità e la completezza delle statistiche trasmesse, nonché l'efficienza nel trattamento dei dati, anche dal punto di vista della relativa convalida. È inoltre necessario modificare il quadro normativo per tenere conto delle ultime tendenze nell'ambito dell'industria del turismo, introducendo nuove variabili come ad esempio quelle relative alle visite in giornata.

Tuttavia, pur accogliendo con favore la proposta in generale, il relatore esprime profonda preoccupazione per l'ampia delega di potere prevista. La proposta prevede infatti la possibilità per la Commissione di modificare elementi essenziali della proposta stessa come le definizioni, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste mediante l'adozione di atti delegati. Inoltre, talune disposizioni fondamentali sui dati relativi alle visite in giornata da trasmettere sarebbero determinate, fin dall'inizio, proprio attraverso atti delegati. Il relatore è del parere che elementi essenziali del regolamento come quelli citati debbano essere stabiliti in base alla procedura legislativa ordinaria e propone quindi una serie di emendamenti volti a limitare la delega di poteri alla Commissione.

In secondo luogo, il relatore si rammarica per il fatto che la proposta non prevede l'introduzione dei conti satellite del turismo (CST). Sarebbe invece di estrema importanza sviluppare progressivamente sistemi integrati di statistiche sul turismo e indicatori socio-economici che consentano di ottenere una visione globale dell'industria del turismo e di comprendere meglio l'entità e il valore reali della stessa in rapporto ad altri settori, nonché il relativo impatto sull'occupazione e l'economia. Il relatore suggerisce quindi di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di effettuare studi pilota sui CST da sottoporre al giudizio della Commissione. Qualora dagli studi emergesse la necessità di compilare tabelle armonizzate per i CST, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa in tal senso. Infine, in vista di un rafforzamento della base di conoscenze utili alla promozione del turismo sostenibile, il relatore propone che la Commissione elabori un programma di studi pilota che gli Stati membri dovranno attuare su base volontaria al fine di sviluppare un sistema per la compilazione dei dati che metta in luce l'impatto del turismo sull'ambiente.

Conclusione

Il relatore si attende una notevole convergenza di interessi tra Parlamento e Consiglio per quanto concerne sia la limitazione del ricorso agli atti delegati che la progressiva introduzione dei CST. Ritiene quindi che valga la pena di valutare le possibilità di raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio sull'importante fascicolo in oggetto.

  • [1]               Barometro OMT del turismo mondiale, volume 8, gennaio 2010.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche europee sul turismo

Riferimenti

COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

21.4.2010

Relatore(i)

       Nomina

Brian Simpson

27.4.2010

 

 

Esame in commissione

28.9.2010

8.11.2010

 

 

Approvazione

9.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller

Deposito

17.11.2010