RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jean-Paul Gauzès


Procedura : 2010/0160(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0340/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0289),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0143/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7‑0340/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee, l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di migliorare la qualità e l'uniformità della vigilanza a livello nazionale, rafforzare il controllo sui gruppi transnazionali attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e istituire un corpus europeo unico di norme applicabili a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio sottolineava che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alle regole di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

(3) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), al fine di migliorare la qualità e l'uniformità della vigilanza a livello nazionale, rafforzare il controllo sui gruppi transnazionali attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e istituire un corpus europeo unico di norme applicabili a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio sottolineava che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alle regole di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) è stata istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

 

1 GU L ...

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre definire chiaramente l'ambito d'azione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l'autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si assumerà la competenza generale negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.

(4) Occorre definire chiaramente l'ambito delle competenze dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l'autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sarà l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di rafforzare la competitività tra le agenzie di rating del credito, evitare possibili conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito derivanti dall'applicazione del modello “issuer-pays” (pagamento da parte dell'emittente), che possono risultare particolarmente virulenti nel caso di rating di strumenti finanziari strutturati, e, infine, onde migliorare la trasparenza e la qualità dei rating degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito registrate o certificate devono avere il diritto di accedere a un elenco di strumenti finanziari strutturati in corso di valutazione da parte delle agenzie concorrenti. Le informazioni utilizzate per emettere tali rating devono essere fornite dall'emittente o da terzi collegati, in modo da consentire l'emissione di rating non sollecitati e in competizione con quelli emessi riguardo strumenti finanziari strutturati. L'emissione di detti rating non sollecitati deve promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario strutturato. L'accesso ai siti internet va concesso solo se l'agenzia di rating del credito è in grado di assicurare riservatezza riguardo le informazioni richieste.

(5) Al fine di rafforzare la competitività tra le agenzie di rating del credito, evitare possibili conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito derivanti dall'applicazione del modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente), che possono risultare particolarmente virulenti nel caso di rating di strumenti finanziari strutturati, e, infine, onde migliorare la trasparenza e la qualità dei rating degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito registrate o certificate devono poter accedere a informazioni sugli strumenti finanziari strutturati in corso di valutazione da parte delle agenzie concorrenti incaricate, onde essere in grado di emettere rating non sollecitati. L'emissione di detti rating non sollecitati deve promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario. L'accesso ai siti internet va concesso solo se l'agenzia di rating del credito è in grado di assicurare riservatezza riguardo le informazioni richieste.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nel far rispettare queste richieste dirette.

(11) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel far rispettare queste richieste dirette e a garantire che le informazioni richieste siano messe a disposizione immediatamente.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista onde rispettare i loro diritti di difesa.

(12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) abbia il diritto di svolgere indagini senza preavviso e ispezioni in loco. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista onde rispettare i loro diritti di difesa.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le autorità competenti dovrebbero assistere e cooperare con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Quest'ultima può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco, la valutazione di una domanda di registrazione ma anche compiti specifici relativi alla vigilanza corrente. I dettagli pertinenti a tale tipo di delega, comprese le procedure ed eventuali indennizzi da erogare alle autorità nazionali competenti, dovrebbero essere indicati in appositi orientamenti.

(13) Le autorità competenti dovrebbero comunicare le informazioni richieste in virtù del presente regolamento e cooperare con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Quest'ultima può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco, la valutazione di una domanda di registrazione ma anche compiti specifici relativi alla vigilanza corrente. I dettagli pertinenti a tale tipo di delega, comprese le procedure ed eventuali indennizzi da erogare alle autorità nazionali competenti, dovrebbero essere indicati in appositi orientamenti. Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito il cui fatturato è inferiore a […], l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbe altresì poter delegare parte delle sue funzioni di vigilanza alle autorità competenti. Le funzioni che attengono alla registrazione non dovrebbero essere oggetto di questo tipo di delega.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sia in grado di proporre alla Commissione di infliggere delle penalità di mora. La finalità di tali penalità di mora dovrebbe essere di far sì che venga posta fine a una violazione constatata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che vengano fornite in maniera completa ed esatta le informazioni richieste da tale Autorità e che le agenzie di rating del credito e altri individui si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il presente regolamento, occorre che la Commissione abbia la facoltà di imporre ammende, a seguito di una richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del presente regolamento siano state violate. Le ammende sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti dalla Commissione in un atto delegato. Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte delle società finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito registrate in conformità del presente regolamento.

(15) È necessario che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sia in grado di infliggere delle penalità di mora. La finalità di tali penalità di mora dovrebbe essere di far sì che venga posta fine a una violazione constatata dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che vengano fornite in maniera completa ed esatta le informazioni richieste da tale Autorità e che le agenzie di rating del credito e altri individui si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il presente regolamento, occorre che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) abbia la facoltà di imporre ammende, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del presente regolamento siano state violate. Le ammende sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti dalla Commissione in un atto delegato. Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte delle società finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito registrate in conformità del presente regolamento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) La registrazione di un'agenzia di rating del credito concessa da un'autorità competente deve rimanere valida in tutta l'Unione dopo il trasferimento dei poteri di vigilanza dalle autorità competenti all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Motivazione

Per rendere esplicito che non vi sarà alcuna necessità di una nuova registrazione o di una seconda registrazione una volta che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avrà assunto le proprie funzioni nel gennaio 2011.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti necessari al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine deve poter essere prorogato di tre mesi in relazione a settori particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando vi siano scadenze da rispettare, ad esempio nel caso in cui l'atto di base fissi calendari per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater) Nella dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni su strumenti finanziari strutturati

Informazioni su strumenti finanziari

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'emittente di uno strumento finanziario strutturato, o terzi collegati, fornisce all'agenzia di rating del credito da esso nominata, su un sito internet protetto da password e la cui gestione gli compete, tutte le informazioni necessarie affinché l'agenzia possa determinare inizialmente o controllare il rating del credito di uno strumento finanziario strutturato in base alla metodologia di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

1. L'emittente di uno strumento finanziario, o terzi collegati, fornisce all'agenzia di rating del credito da esso nominata, su un sito internet adeguatamente protetto e la cui gestione gli compete, tutte le informazioni necessarie affinché l'agenzia possa determinare inizialmente o controllare il rating del credito di uno strumento finanziario in base alla metodologia di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso altre agenzie di rating del credito registrate o certificate in base al presente regolamento richiedano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, esse vi potranno accedere immediatamente a condizione che soddisfino l'insieme delle condizioni riportate di seguito:

2. In caso altre agenzie di rating del credito registrate o certificate in base al presente regolamento richiedano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, esse vi potranno accedere a condizione che soddisfino l'insieme delle condizioni riportate di seguito:

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) esse devono fornire, su base annua, rating per almeno il 10% degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali hanno chiesto accesso alle informazioni come previsto al paragrafo 1.

b) esse devono aver adottato, implementato ed effettivamente applicato valide e solide politiche e procedure che garantiscano che i loro rating creditizi, compresi quelli non sollecitati, siano affidabili e di elevata qualità;

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le agenzie di rating del credito incaricate e altre agenzie di rating del credito registrate o certificate informano senza indugio l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel caso in cui l'accesso al sito internet adeguatamente protetto non sia fornito in conformità del paragrafo 1 o 2.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) può esaminare e valutare i motivi di eventuali differenze significative tra i rating emessi dalle varie agenzie di rating del credito per gli stessi strumenti finanziari e, se del caso, può trarre conclusioni in termini di provvedimenti da adottare nel quadro del presente regolamento.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Entro il 1° luglio 2012 la Commissione valuta e riferisce sul funzionamento di questo articolo, precisandone i costi e benefici e l'impatto sul livello di concentrazione nel mercato del rating creditizio, sull'affidabilità dei rating nell'Unione, sugli investitori e sugli emittenti. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Entro il 1° luglio 2014, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) verifica il funzionamento del presente articolo e sulla base di tale verifica emette un parere rivolto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Sulla scorta di tale parere la Commissione presenta se opportuno proposte per la modifica dell'articolo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. A un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione europea compete il compito di gestire un sito internet protetto da password che contenga:

1. A un'agenzia di rating del credito o ad un gruppo di agenzie di rating del credito registrati nell'Unione europea compete il compito di gestire un sito internet adeguatamente protetto che contenga:

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) un elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali è in procinto di fornire un rating del credito, che specifichi il tipo di strumento finanziario strutturato, il nome dell'emittente e la data d'inizio del processo di rating;

a) un elenco degli strumenti finanziari sui quali è in procinto di fornire un rating del credito, che specifichi il tipo di strumento finanziario, il nome dell'emittente e la data d'inizio del processo di rating;

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un link al sito internet protetto da password sul quale l'emittente dello strumento finanziario strutturato, o terzi collegati, fornisce le informazioni prescritte all'articolo 8 bis, paragrafo 1, non appena viene a conoscenza del link stesso.

b) un link al sito internet adeguatamente protetto sul quale l'emittente dello strumento finanziario, o terzi collegati, fornisce le informazioni prescritte all'articolo 8 bis, paragrafo 1, non appena viene a conoscenza del link stesso.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'agenzia di rating del credito concede senza indugio l'accesso al sito internet protetto da password di cui al paragrafo 1, alle agenzie di rating del credito registrate o certificate ai sensi del presente regolamento che lo chiedono, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.

2. Un'agenzia di rating del credito concede senza indugio l'accesso al sito internet adeguatamente protetto di cui al paragrafo 1, alle agenzie di rating del credito registrate o certificate ai sensi del presente regolamento che lo chiedono, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) è consentito, su richiesta, l'accesso ai siti internet adeguatamente protetti di cui all'articolo 8 bis.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Le agenzie di rating del credito registrate o certificate informano senza indugio l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel caso in cui l'accesso al sito web adeguatamente protetto non sia fornito in conformità del paragrafo 2.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

b bis) Al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

 

"L'autorità competente di cui all'articolo 22 è informata di ogni apertura o chiusura di succursali o filiali nel suo territorio."

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un'agenzia di rating del credito può presentare domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3. Un'agenzia di rating del credito presenta domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 30 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati esamina la domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'agenzia di rating del credito.

1. Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) esamina la domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'agenzia di rating del credito.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 55 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata.

3. Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati esamina le domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.

1. Entro 55 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) esamina la domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento parte delle agenzie di rating del credito interessate.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro 50 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 65 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito.

3. Entro 55 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 70 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati notifica l'esito all'agenzia di rating del credito interessata. In caso di rifiuto o di revoca della registrazione a un'agenzia di rating del credito, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati fornisce motivazioni esaustive in merito.

1. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) notifica all'agenzia di rating del credito interessata se è stata registrata o meno. In caso di rifiuto o di revoca della registrazione a un'agenzia di rating del credito, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) fornisce motivazioni esaustive in merito.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati comunica alla Commissione e alle autorità competenti eventuali decisioni di cui all'articolo 16, 17 o 20.

2. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) comunica alla Commissione, all'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e alle autorità competenti eventuali decisioni di cui all'articolo 16, 17 o 20.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20.

3. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) pubblica sul suo sito internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20. La Commissione pubblica mensilmente l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 38 bis. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito è proporzionato alla sua dimensione e alle sue capacità economiche.

2. La Commissione adotta provvedimenti relativi alle commissioni mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater. Tali provvedimenti stabiliscono segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito è proporzionato alla sua dimensione, alle sue capacità economiche e alla complessità delle attività svolte.

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Titolo III – capo II – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Al titolo III, capo II, il titolo è sostituito da “Vigilanza svolta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.

10. Al titolo III, capo II, il titolo è sostituito da "Vigilanza svolta dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)"

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emana e aggiorna orientamenti riguardanti:

2. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) emana e aggiorna standard tecnici riguardanti:

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 21 – paragrafo (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], entro il 7 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), in cooperazione con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n…/2010 [EBA] e con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. … 2010 [EIOPA] emette e aggiorna linee guida sull'applicazione della norma in materia di avallo di all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati propone progetti di standard tecnici da sottoporre all'approvazione della Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) …/… [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati] riguardo:

3. Entro il ...*, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) propone progetti di standard tecnici di regolamentazione da sottoporre all'approvazione della Commissione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati] riguardo:

 

*GU inserire la data: nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis) E' inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 22 bis

 

Verifica corrente dei rating del credito

 

1. Nel corso dell'attività corrente delle agenzie di rating del credito, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) procede a verifiche a campione, senza preavviso, dei rating emessi dalle agenzie di rating registrate ai termini del presente regolamento. A tal fine l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) chiede formalmente all'agenzia di rating del credito interessata di trasmetterle tutte le informazioni utilizzate per la formulazione di un rating e una relazione dettagliata sulla metodologia utilizzata. L'agenzia di rating trasmette le informazioni e la relazione nei tre giorni lavorativi dalla richiesta.

 

2. Le verifiche di cui al paragrafo 1 servono ad accertare se i rating sono stati formulati in maniera responsabile, secondo criteri obiettivamente validi, e in modo conforme al presente regolamento.

 

3. Se nel corso della verifica dei rating l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) riscontra violazioni del presente regolamento, può a seconda della gravità della violazione:

 

a) invitare l'agenzia di rating a spiegarne le circostanze;

 

b) chiedere all'agenzia ulteriori informazioni;

 

c) verificare altri rating creditizi emessi dall'agenzia; oppure

 

d) adottare misure di più ampia portata, ad esempio un'ispezione generale dell'agenzia di rating.

Motivazione

Con Basilea II/Basilea III le agenzie di rating del credito assumono funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche. Questo regolamento le sottopone a un certo grado di vigilanza, ma i rating in quanto tali non sono verificati per accertarne validità e fondatezza. La crisi finanziaria ha però dimostrato che ciò è urgentemente necessario.

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, né l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie.

Nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, né l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), né la Commissione o altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie.

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati fa riferimento al presente articolo quale base giuridica di tale richiesta e dichiara la finalità della richiesta, specificando le informazioni richieste e stabilendo un termine entro il quale devono pervenirle. Essa indica inoltre le sanzioni previste all'articolo 36 ter qualora le informazioni fornite siano incomplete o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

2. In caso di richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica di tale richiesta e dichiara la finalità della richiesta, specificando le informazioni richieste e stabilendo un termine entro il quale devono pervenirle. Essa indica inoltre le sanzioni previste all'articolo 36 ter qualora le informazioni fornite siano incomplete o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti. Se del caso, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) precisa i mezzi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], nonché l'azionabilità del diritto a far riesaminare dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ogni decisione di imporre una penalità di mora.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In assenza di norme dell'Unione applicabili all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), le indagini di cui ai paragrafi 1 e 2 si svolgono secondo le disposizioni di legge dello Stato membro in cui sono effettuate.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 quater – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di svolgere, con o senza preavviso, tutte le necessarie ispezioni presso i locali di persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1.

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha facoltà di svolgere, con preavviso, tutte le necessarie ispezioni presso i locali di persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1.

 

L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) può anche effettuare ispezioni in loco senza preavviso ove il corretto svolgimento e l'efficacia del controllo lo richieda, e ove l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) abbia ragionevoli motivi per

 

a) sospettare che sia stata commessa una violazione al presente regolamento; oppure

 

b) ritenere che la documentazione relativa a tale violazione sia stata distrutta.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 quater – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere svolta.

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine, le persone incaricate del suo svolgimento e la loro posizione in seno all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere svolta.

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 quater – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove un'agenzia di rating del credito commetta una delle violazioni elencate all'allegato III, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una o più delle seguenti decisioni:

Laddove un'agenzia di rating del credito commetta una qualsiasi violazione delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni elencate all'allegato III, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) adotta una o più delle seguenti decisioni:

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) informa al riguardo l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

Di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel comunicare le sue decisioni a norma del primo comma l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) informa le autorità competenti del loro diritto a rivolgersi alla commissione dei ricorsi e alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi rispettivamente degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento.

L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e le autorità competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della pertinente legislazione settoriale.

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

1. Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre e all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla pertinente legislazione settoriale.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) trasmette alle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni che ritiene pertinenti in relazione alle agenzie di rating del credito che svolgono attività nel territorio di detti Stati membri.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti di uno Stato membro. Tali compiti possono includere in particolare le richieste di informazioni di cui all'articolo 23 bis nonché indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quater, paragrafo 6.

L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) può delegare specifici compiti operativi di vigilanza non essenziali alle autorità competenti di uno Stato membro fornendo indicazioni particolareggiate circa la loro attuazione. Tali compiti possono includere in particolare le richieste di informazioni di cui all'articolo 23 bis nonché indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quater, paragrafo 6.

L'eventuale delega di compiti non modifica la responsabilità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'eventuale delega di compiti non modifica la responsabilità dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). La funzione di registrazione e i poteri decisionali, compresa la valutazione finale e le decisioni di follow-up per quanto riguarda le infrazioni non sono delegabili. Ogni delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l'autorità competente notificante. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta le misure opportune per porre fine al problema.

Qualora ritenga ingiustificata tale richiesta, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ne informa per iscritto l'autorità competente notificante esponendone i motivi. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta le misure opportune per porre fine al problema.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere un'ammenda a un'agenzia di rating del credito in caso, intenzionalmente o per negligenza, questa abbia commesso una delle violazioni elencate all'allegato III.

1. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) può infliggere un'ammenda a un'agenzia di rating del credito in caso, intenzionalmente o per negligenza, questa abbia commesso una qualsiasi violazione delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni elencate all'allegato III.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, in caso l'agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari all'importo del beneficio.

3. In deroga al paragrafo 2, in caso l'agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere più elevato dell'importo del beneficio.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 4 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, adotta norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo che specificano in particolare:

4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis e alle condizioni previste all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater, adotta norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo che specificano in particolare:

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) criteri precisi per stabilire l'importo dell'ammenda;

a) i coefficienti specifici applicabili al calcolo dell'importo dell'ammenda ai sensi del paragrafo 2, per ciascuno dei seguenti criteri:

 

i) la durata e la frequenza della violazione;

 

ii) se tale violazione ha evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia di rating del credito;

 

iii) se il reato finanziario è stato favorito, occasionato o può essere ricondotto alla violazione;

 

iv) le perdite o i rischi di perdita generati per gli investitori;

 

v) il potenziale impatto della violazione sui rating emessi dall'agenzia di rating del credito interessata;

 

vi) se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente e deliberatamente, o per negligenza o inavvertenza;

 

vii) il livello del beneficio ottenuto o della perdita evitata, ovvero che si intendeva ottenere o evitare, direttamente o indirettamente;

 

viii) la capacità economica dell'agenzia di rating del credito, dell'emittente di uno strumento finanziario strutturato o dei terzi collegati interessati;

 

ix) se l'agenzia di rating del credito o l'emittente di uno strumento finanziario strutturato o la dirigenza dei terzi collegati erano a conoscenza della violazione o di una possibile violazione;

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) assiste la Commissione nella stesura degli atti delegati di cui al paragrafo 4.

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis e alle condizioni previste all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater, adotta norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo, che specifichino un elenco di ammende e i relativi massimali, in relazione alle violazioni di cui all'allegato III.

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 ter – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere una penalità di mora alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, al fine di costringerle:

1. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), può infliggere una penalità di mora alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, al fine di costringerle:

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quater – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di adottare qualsiasi decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora come previsto agli articoli 36 bis e 36 ter, la Commissione dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

1. Prima di adottare qualsiasi decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora come previsto agli articoli 36 bis e 36 ter, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quater – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Emendamento  65

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quinquies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte sulla base degli articoli 36 bis e 36 ter.

1. L'autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte sulla base degli articoli 36 bis e 36 ter, a meno che tale pubblicazione non comprometta gravemente il mercato finanziario o non danneggi in modo sproporzionato le parti in causa.

Emendamento  66

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o impone una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) irroga un'ammenda o impone una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Emendamento  67

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire da …*. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.

 

* GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

Emendamento  68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione in tempi ragionevoli prima di prendere una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

Emendamento  69

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 quater – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di tre mesi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 quater – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto delegato entra in vigore alla data ivi fissata.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi fissata.

Emendamento  71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 39 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

27 bis) E' inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 39 bis

 

Relazione dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

 

Entro il 31 dicembre 2011, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e doveri in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."

Emendamento  72

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti degli Stati membri, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai loro collegi, in caso ne siano stati istituiti, cessa a decorrere da [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti degli Stati membri, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai loro collegi, in caso ne siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1° luglio 2011.

Emendamento  73

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, a decorrere da [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, a decorrere dal 1° luglio 2011.

Emendamento  74

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti siano trasferiti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le stesse autorità competenti o i collegi forniscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che, per favorire il corretto svolgimento del processo, eventuali dati o documenti di lavoro esistenti siano trasferiti all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) al più presto possibile e comunque entro il 1° maggio 2011. Le stesse autorità competenti o i collegi forniscono all'Autorità di vigilanza europea (Autorità degli strumenti finanziari e dei mercati) tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

Emendamento  75

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa ai sensi del presente regolamento prima del [un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento].

4. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità degli strumenti finanziari e dei mercati) agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa ai sensi del presente regolamento prima del 1° luglio 2011.

Emendamento  76

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del capo I da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Emendamento  77

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Laddove in data [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sia in corso il controllo giurisdizionale di una decisione presa da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai sensi del presente regolamento, la causa viene trasferita al Tribunale, salvo pronuncia della sentenza da parte del giudice adito nello Stato membro entro due mesi da [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

5. Laddove in data 1° luglio 2011 sia in corso il controllo giurisdizionale di una decisione presa da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai sensi del presente regolamento, la causa viene trasferita al Tribunale, salvo pronuncia della sentenza da parte del giudice adito nello Stato membro entro il 1° settembre 2011.

Emendamento  78

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Entro il 1° luglio 2014 l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nel quadro della sua attività corrente di vigilanza, conduce almeno un'indagine su tutte le agenzie di rating creditizio che rientrano nelle sue competenze di vigilanza.

Emendamento  79

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo I – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione E – titolo II – punto 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) Nella sezione E, al punto 2 del titolo II è inserita la seguente lettera:

 

"b bis) un prospetto dei rating formulati nel corso dell'anno da cui risulti la percentuale di rating non sollecitati."

Motivazione

La regolare presentazione di un prospetto dei rating sollecitati e non sollecitati serve all'ESMA per controllare se è stata raggiunta la percentuale richiesta di rating non sollecitati.

Emendamento  80

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato III – titolo III – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating.

Motivazione

La regolare presentazione di un prospetto dei rating sollecitati e non sollecitati serve all'ESMA per controllare se è stata raggiunta la percentuale richiesta di rating non sollecitati.

MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo di inquadramento e di vigilanza delle agenzie di rating del credito, in parte responsabili della crisi.

A questo scopo era stato adottato nel 2009 il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. Tale regolamento ha permesso la creazione a livello europeo di un sistema di registrazione e di vigilanza delle agenzie di rating del credito che pubblicano i rating in uso nell'Unione europea. Il regolamento stabilisce altresì le condizioni di utilizzo nell'Unione europea dei rating emessi da agenzie di paesi terzi, applicando un duplice sistema di equivalenza e di avallo dei rating.

Nelle discussioni precedenti l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009, il relatore aveva insistito sulla necessità di stabilire una vigilanza integrata delle agenzie di rating del credito nonché un controllo comune dei loro prodotti a livello di Unione europea. Il principio era stato accettato e la Commissione si era impegnata a formulare una proposta legislativa in questo senso.

L'accordo raggiunto sull'architettura europea di vigilanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, permetterà l'effettiva attuazione del sistema di vigilanza delle agenzie di rating. Il regolamento CE n. [...] istituisce l'ESMA e le conferisce poteri di vigilanza autonomi, relativi in particolare alle agenzie di rating del credito.

Il 2 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, intesa essenzialmente a organizzare l'accreditamento e la vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell'ESMA. A quest'ultima saranno conferiti poteri propri in termini di vigilanza come pure poteri di indagine e di sanzione in caso di mancata applicazione del presente regolamento.

Il relatore accoglie alquanto favorevolmente l'approccio della Commissione europea in merito al dossier in esame.

Il relatore propone di concentrare la riflessione sull'introduzione dell'ESMA nel sistema di vigilanza delle agenzie nonché sulla definizione dei suoi nuovi compiti e poteri. È infatti indispensabile che l'ESMA sia in grado di esercitare fin da subito le proprie competenze per garantire una vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito attive nel territorio dell'Unione europea nonché di quelle di paesi terzi autorizzate a emettere rating nell'UE.

Del resto, nel 2011 la Commissione proporrà diverse misure complementari in materia di rating. Parallelamente, il Parlamento approverà una relazione d'iniziativa contenente proposte in materia.

È opportuno sottolineare che anche gli Stati Uniti hanno deciso di dotarsi di norme di vigilanza più rigide in questo campo. La Commissione ne ha tenuto conto in vista di un'ulteriore armonizzazione internazionale.

In questo contesto, gli emendamenti si limitano a precisare o a chiarire il testo, in particolare per quanto riguarda i poteri dell'ESMA nelle sue relazioni con le autorità nazionali competenti.

Infine, il trattato di Lisbona prevede l'introduzione di nuovi strumenti giuridici. La revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 consente quindi di introdurre atti delegati in sostituzione della procedura di comitatologia, conformemente all'articolo 290 del trattato. Questa nuova procedura garantirà al Parlamento europeo un miglior controllo sugli atti che, per evidenti ragioni di efficienza, desidera delegare alla Commissione.

PARERE della commissione giuridica (28.10.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'Unione europea dovrebbe indagare in merito alla possibilità di istituire un'Agenzia europea pubblica di rating, il cui scopo principale sarebbe quello di emettere rating indipendenti e imparziali senza essere influenzata o limitata da considerazioni di natura commerciale; l'Agenzia dovrebbe esaminare il valore e i costi dell'emissione di un secondo rating obbligatorio in risposta a ogni rating prodotto da un'agenzia di rating registrata e operante nell'Unione europea.

Motivazione

Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nel far rispettare queste richieste dirette.

(11) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nel far rispettare queste richieste dirette e a garantire che le informazioni richieste siano messe tempestivamente a disposizione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista onde rispettare i loro diritti di difesa.

(12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe svolgere i procedimenti sulla base del pieno rispetto dei diritti di difesa delle persone e delle agenzie di rating del credito interessate dai procedimenti, garantendo che non vi siano violazioni del segreto professionale quale applicato nel loro Stato membro di residenza.

Motivazione

Professional secrecy and the legally privileged status of the profession of lawyer constitute a principle generally recognised in the Member States. Everyone has the right to consult a lawyer in order to obtain counsel, and this must happen on a strictly confidential basis. The lawyer's obligation related to professional secrecy serves the judicial interest of the administration. The ECJ has in two cases stressed the importance of legal privilege for the continuity of legal procedures. A competent authority invested with the powers proposed in the amendment could seriously undermine legal confidentiality and legal privilege.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sia in grado di proporre alla Commissione di infliggere delle penalità di mora. La finalità di tali penalità di mora dovrebbe essere di far sì che venga posta fine a una violazione constatata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che vengano fornite in maniera completa ed esatta le informazioni richieste da tale Autorità e che le agenzie di rating del credito e altri individui si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il presente regolamento, occorre che la Commissione abbia la facoltà di imporre ammende, a seguito di una richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del presente regolamento siano state violate. Le ammende sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti dalla Commissione in un atto delegato. Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte delle società finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito registrate in conformità del presente regolamento.

È necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sia in grado di infliggere delle penalità di mora. La finalità di tali penalità di mora dovrebbe essere di far sì che venga posta fine a una violazione constatata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che vengano fornite in maniera completa ed esatta le informazioni richieste da tale Autorità e che le agenzie di rating del credito e altri individui si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il presente regolamento, occorre che la Commissione abbia la facoltà di imporre ammende, a seguito di una richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del presente regolamento siano state violate. Le ammende sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti dalla Commissione in un atto delegato. Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte delle società finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito registrate in conformità del presente regolamento.

Motivazione

Se l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrà avere la facoltà di sanzionare le agenzie, tra l'altro revocando la loro registrazione (la massima sanzione possibile), anche l'imposizione di ammende dovrebbe rientrare nelle sue competenze, sulla base del principio secondo cui "chi detiene il potere nelle materie più importanti lo detiene anche in quelle minori". Lasciare nelle mani dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di imporre ammende contribuirebbe inoltre a garantire una maggiore obiettività.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica e la successiva definizione dei criteri per la determinazione dell'equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, dell'adozione di un regolamento sulle commissioni e delle modifiche riguardanti gli allegati.

(18) Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari, dell'adozione di un regolamento sulle commissioni e delle modifiche riguardanti gli allegati, la competenza di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegata alla Commissione, per quanto riguarda la modifica e la successiva definizione dei criteri per la determinazione dell'equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

 

Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) il considerando 8 è sostituito dal seguente:

 

"(8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare il Codice di condotta – Principi basilari per le agenzie di rating del credito emanato dalla International Organisation of Securities Commissions ("codice IOSCO"). Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito [11] invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ("CESR"), istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione [12], a monitorare l'osservanza del codice IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua."

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2, lettera e

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La Commissione precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a), a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, e alle condizioni previste all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater."

"La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati ai sensi del presente articolo che precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a), a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari."

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 – paragrafo 4 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

 

"4. Le agenzie di rating del credito percepiscono introiti dagli utenti del credito. Le agenzie non percepiscono introiti dalle entità valutate o da terzi ad esse collegati."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. La retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating non dipendono dall'entità del fatturato che l'agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati per servizi aggiuntivi al rating."

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Un'agenzia di rating del credito controlla i propri rating e li rivede insieme alle metodologie utilizzate, costantemente ed almeno a cadenza semestrale, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito. Un'agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne finalizzate a sorvegliare l'impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating."

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può esaminare le eventuali differenze significative tra i rating emessi dalle varie agenzie di rating del credito per lo stesso strumento finanziario strutturato e, se del caso, può disporre misure conformemente al presente regolamento.

Motivazione

Le differenze di questo tipo sono pericolose per gli investitori e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe analizzare le ragioni della loro esistenza e adottare opportune misure.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali è in procinto di fornire un rating del credito, che specifichi il tipo di strumento finanziario strutturato, il nome dell'emittente e la data d'inizio del processo di rating;

(a) un elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali è in procinto di fornire un rating del credito, che specifichi il tipo di strumento finanziario strutturato, il nome dell'emittente e la data d'inizio del processo di rating, nonché tutte le informazioni utilizzate dall'agenzia di rating del credito interessata al fine di determinare e/o controllare il rating del credito emesso per un prodotto finanziario strutturato.

Motivazione

Lo scopo è quello di assicurare una sorveglianza efficiente in condizioni di massima trasparenza.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le autorità nazionali competenti dispongono di pari accesso alle stesse condizioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia né la capacità delle autorità competenti di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia né la capacità delle autorità competenti di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento. L'esternalizzazione deve essere comunicata.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Un'agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o di un'autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia di rating del credito."

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 13

Spese per comunicazioni pubbliche

 

Un'agenzia di rating del credito non esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli 8, 9, 10 paragrafi 4 e 6, 11 e 12."

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. È inserito il seguente articolo 13 bis:

 

"Articolo 13 bis

Commissioni di rating

 

Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione presenta una relazione concernente uno studio dei vantaggi e degli svantaggi di un'eventuale armonizzazione delle commissioni di rating o dell'istituzione di un regime tariffario di rating fisso nell'Unione. La Commissione procede, se del caso, a una consultazione pubblica. Alla luce di tale relazione, e ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa."

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 38 bis. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito è proporzionato alla sua dimensione e alle sue capacità economiche.

2. La Commissione ha facoltà di adottare atti legislativi ai sensi del presente articolo su un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito è proporzionato alla sua dimensione e alle sue capacità economiche.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca della registrazione

Cancellazione, annullamento e revoca della registrazione

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati revoca la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima:

(a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati cancella la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti.

(b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati annulla la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

 

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati revoca la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima:

(c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o

(i) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o

(d) ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.

(ii) ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.

2. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall'agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati decide di non revocare la registrazione all'agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.

2. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall'agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la cancellazione, l'annullamento o la revoca della registrazione. Se l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati decide di non cancellare, annullare o revocare la registrazione all'agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.

3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione europea, fatto salvo il periodo transitorio per l'uso dei rating del credito di cui all'articolo 24, paragrafo 2."

3. La decisione di cancellazione, annullamento o revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione europea, fatto salvo il periodo transitorio per l'uso dei rating del credito di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Article 23 b – paragraph 1 – introductory wording

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono abilitati a:

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di svolgere tutte le indagini riguardo a persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono abilitati a:

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In mancanza di norme UE applicabili all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'indagine è condotta in conformità delle regolamentazioni interne dello Stato nel cui territorio si svolge.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 23 quater – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere svolta.

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine, le persone incaricate del suo svolgimento e la loro posizione in seno all'Autorità, nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere svolta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a) bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) stabilisce ammende e penalità di mora ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter;

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dieci giorni lavorativi se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

(a) dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione sul sito Internet dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, a norma del paragrafo 4, se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tre mesi se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

(b) tre mesi dalla pubblicazione della decisione sul sito Internet dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, a norma del paragrafo 4, se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora sia presentato ricorso contro una decisione sanzionatoria, la pubblicazione della decisione è sospesa fino al pronunciamento di una sentenza relativa al ricorso.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere un'ammenda a un'agenzia di rating del credito in caso, intenzionalmente o per negligenza, questa abbia commesso una delle violazioni elencate all'allegato III.

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può infliggere un'ammenda a un'agenzia di rating del credito in caso, intenzionalmente o per negligenza, questa abbia commesso una delle violazioni elencate all'allegato III.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 4 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, adotta norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo che specificano in particolare:

4. La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati concernenti l'adozione di norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo che specificano in particolare:

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 ter – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere una penalità di mora alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, al fine di costringerle:

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può infliggere una penalità di mora alle persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, al fine di costringerle:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quater – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di adottare qualsiasi decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora come previsto agli articoli 36 bis e 36 ter, la Commissione dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

1. Prima di adottare qualsiasi decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora come previsto agli articoli 36 bis e 36 ter, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quater – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione."

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali."

 

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quinquies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte sulla base degli articoli 36 bis e 36 ter.

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte sulla base degli articoli 36 bis e 36 ter.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 quinquies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 quinquies

 

Procedura di consultazione

 

La Commissione pubblica, entro il 1° giugno 2011, una decisione che stabilisce e definisce i termini relativi:

a) al comitato consultivo indipendente che deve essere consultato prima che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prenda una qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 24 e prima che la Commissione prenda una qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter;

b) al funzionario che svolge l'audizione e assicura che l'esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati nei procedimenti che si svolgono dinanzi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e/o alla Commissione sia rispettato conformemente al presente regolamento.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o impone una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata."

 

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati irroga un'ammenda o impone una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata."

 

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può modificare gli allegati mediante atti delegati a norma dell'articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari.

La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati ai sensi del presente articolo in relazione a modifiche degli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari.

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

26. Sono inseriti i seguenti articoli 38 bis, 38 ter e 38 quater:

"Poteri di delega

26. È inserito il seguente articolo 38 bis:

Articolo 38 bis

"Articolo 38 bis

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega ha durata indeterminata.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

3. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi o se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 ter

Revoca della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

soppresso

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 38 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

soppresso

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto delegato entra in vigore alla data ivi fissata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

 

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VI – Parte 3 – punto 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

 

L'allegato VI della direttiva 2006/48/CE è modificato come segue:

 

1. Nella parte 3, il punto 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di posizioni deve utilizzarle in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe. Inoltre l'ente creditizio deve utilizzare almeno una valutazione del merito di credito non sollecitata.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – Sezione B – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nella sezione B, il paragrafo 2 è soppresso.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

23.6.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Esame in commissione

20.9.2010

 

 

 

Approvazione

27.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.6.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

23.6.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

23.6.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Esame in commissione

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Approvazione

22.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

4

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Deposito

25.11.2010