RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

6.12.2010 - (COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: József Szájer


Procedura : 2010/0051(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0355/2010
Testi presentati :
A7-0355/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0083),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑073/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A7‑0355/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Spetta al legislatore, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di conferire, in ogni atto di base, competenze di esecuzione alla Commissione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Se del caso, il meccanismo di controllo deve includere l'adizione di un comitato di ricorso che deve riunirsi al livello adeguato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza, le modalità procedurali devono essere proporzionate alla natura e all'impatto degli atti di esecuzione da adottare.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame si deve applicare in particolare all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di atti non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare gli atti per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di atti, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(Nota: la totalità del testo deve essere adattata in modo che vi siano impiegati i termini "atti di esecuzione").

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Purché l'atto di base conferisca competenze di esecuzione alla Commissione relativamente a programmi con implicazioni di bilancio considerevoli o destinati a paesi terzi, occorre applicare la procedura d'esame.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Il presidente del comitato competente deve trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di ricorso e spiegare in quale modo le discussioni e le proposte di modifiche siano state prese in considerazione. A tal fine, la Commissione deve prestare particolare attenzione alle opinioni espresse in seno al comitato o al comitato di ricorso sul progetto di misure definitive antidumping o compensative.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, agisce nella misura del possibile in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di ricorso contro l'adeguatezza di un atto di esecuzione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

(10) Conviene, come regola generale, seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati tempestivamente dei lavori dei comitati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il Parlamento europeo o il Consiglio devono poter indicare in qualsiasi momento alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, tenendo presenti i loro diritti di controllo delle legittimità degli atti dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Deve essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati.

(13) Deve essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1.

 

_______________________

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) La Commissione deve tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Pertanto, si applicano all'uso del registro le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla Commissione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti provvisoriamente ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità applicabili nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") ravvisi la necessità di condizioni uniformi di attuazione e, pertanto, sottoponga al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura d'esame o della procedura consultiva, a seconda del tipo di misura di esecuzione in questione.

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura consultiva o della procedura d'esame tenendo presente la natura o l'impatto degli atti di esecuzione richiesti.

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica, in particolare, per l'adozione di:

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

(a) atti di esecuzione di portata generale;

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

(b) altri atti di esecuzione riguardanti:

 

-i) programmi con implicazioni sostanziali;

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

iii) la politica commerciale comune.

iii) la politica commerciale comune;

 

iii bis) la tassazione.

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

3. La procedura consultiva si applica, come regola generale, all'adozione di atti di esecuzione che non siano inclusi nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, ma può anche applicarsi, in casi debitamente giustificati, all'adozione di atti di esecuzione previsti in detto paragrafo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un atto di base prevede l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

1. Se un atto di base prevede l'applicazione delle procedure di cui agli articoli da 4 a 6, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti di Stati membri. Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato.

3. Il presidente sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

3. Il presidente sottopone al comitato un progetto di atti che la Commissione dovrà adottare.

 

Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a 14 giorni dalla presentazione al comitato del progetto di atti da adottare e del progetto di ordine del giorno. Il comitato formula il suo parere su detto progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione. I termini sono proporzionati e forniscono ai rappresentanti degli Stati membri effettive opportunità di esaminare, a uno stadio precoce, i progetti di atti ed esprimere le loro posizioni.

4. Il comitato esamina il progetto di misure. Fino a quando il parere non sarà espresso, il presidente può presentare versioni modificate del progetto di misure per tenere conto dei dibattiti svolti in seno al comitato. A tal fine, il presidente può convocare diverse riunioni del comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

4. Fino a quando il comitato non avrà espresso un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atti.

 

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente informa il comitato sul modo in cui sono state prese in considerazione le discussioni e le proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato.

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

5. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto di atti e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro la scadenza del termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di atti.

Entro il termine fissato conformemente al precedente comma, qualsiasi membro del comitato può chiedere che la procedura scritta venga chiusa e che il progetto di misure sia esaminato nel corso di una riunione del comitato. Il presidente può decidere di mantenere la procedura scritta o di chiuderla senza esito, nel qual caso una riunione del comitato è convocata nel più breve termine.

Salvo disposizioni contrarie nell'atto di base, la procedura scritta è chiusa senza esito quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascun membro del comitato ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione invia senza indugio il processo verbale ai membri del comitato.

 

6 bis. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede l'adizione di un comitato di ricorso.

 

Il comitato di ricorso adotta il suo regolamento a maggioranza semplice, in base ad una proposta della Commissione.

 

Qualora una questione sia sottoposta al comitato di ricorso, esso si riunisce non prima di 14 giorni, salvo in casi debitamente giustificati, e al più tardi sei settimane dopo la data dell'adizione. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato di ricorso formula il suo parere entro due mesi dalla data dell'adizione.

 

Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni del comitato di ricorso.

 

Il presidente fissa la data della riunione del comitato di ricorso in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato. La Commissione convoca la prima riunione del comitato di ricorso entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al fine di adottare il suo regolamento interno.

(La nota figurante nella versione inglese non concerne la versione italiana).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato formula il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 238, paragrafo 1, del trattato.

1. Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato formula il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è formulato a maggioranza semplice dei suoi membri.

2. La Commissione decide le misure da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere formulato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere.

2. La Commissione decide gli atti da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere formulato.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato formula il proprio parere a maggioranza qualificata, come previsto all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull'Unione europea.

1. Nei casi in cui si applica la procedura d'esame il comitato formula il proprio parere in base alla maggioranza prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull'Unione europea e, ove applicabile, all'articolo 238, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito negli articoli predetti.

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

2. Se il comitato formula un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atti.

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.

3. Fatto salvo l’articolo 5 ter, se il comitato formula un parere negativo, la Commissione non adotta questi atti. Se si ritiene che questi atti di esecuzione siano necessari, il presidente può sottoporre entro un mese al comitato di ricorso per una nuova delibera il progetto di atti o presentare al comitato entro due mesi una versione modificata del progetto di atti.

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di atti, tranne nel caso di cui al comma successivo. Se la Commissione non adotta il progetto di atti, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto di atti.

 

Fatto salvo l'articolo 5 ter, la Commissione non adotta il progetto di atti nel caso in cui:

 

 le misure riguardano la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia, oppure

 

 l'atto di base lo prevede, oppure

 

 la maggioranza semplice dei componenti del comitato è contraria.

 

In uno qualsiasi dei casi di cui al secondo comma, qualora si ritenga che siano necessari atti di esecuzione, il presidente può presentare entro un mese al comitato di ricorso il progetto di atti per una nuova delibera o presentare entro due mesi al comitato una versione modificata del progetto di atti.

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

5. In deroga al paragrafo 4, la seguente procedura si applica per l'adozione delle misure definitive antidumping o compensative, nel caso in cui non sia formulato alcun parere all'interno del comitato d'esame e la maggioranza semplice dei suoi membri si opponga al progetto di atto.

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato o se non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere, tali misure rimangono in vigore.

La Commissione svolge consultazioni con gli Stati membri. Entro 14 giorni al minimo e un mese al massimo dalla riunione del comitato, la Commissione informa i membri del comitato dei risultati di tali consultazioni e sottopone al comitato di ricorso un progetto di atto. In deroga all'articolo 3, paragrafo 6 bis, il comitato di ricorso si riunisce entro 14 giorni al minimo e un mese al massimo dalla presentazione del progetto di atto. Il comitato di ricorso formula il suo parere conformemente all'articolo 5 bis. Le scadenze fissate nel presente paragrafo non pregiudicano l'esigenza di garantire che le scadenze fissate negli atti di base pertinenti siano rispettate.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Adizione del comitato di ricorso

 

1. Il comitato di ricorso formula il proprio parere con la maggioranza prevista dall'articolo 5, paragrafo 1.

 

2. Fino a quando il parere non sarà espresso, ogni membro del comitato di ricorso può proporre modifiche al progetto di atti. La Commissione può adattare il progetto di atti.

 

Il presidente cerca di trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile.

 

Il presidente informa il comitato di ricorso del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono ampiamente sostenute all'interno del comitato di ricorso.

 

3. Se il comitato di ricorso formula un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atti.

 

Se non è formulato alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atti.

 

Se il comitato di ricorso formula un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atti.

 

4. In deroga al paragrafo 3, per l'adozione di misure definitive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere positivo votato da una maggioranza qualificata, la Commissione non adotta il progetto di atti.

 

5. In deroga al paragrafo 1, per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il comitato di ricorso formula il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Adozione di atti in casi eccezionali

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione può adottare il progetto di atti, nel caso in cui essi debbano essere adottati prontamente per evitare di creare turbolenze significative dei mercati nel settore dell'agricoltura o di mettere a rischio gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

In questo caso la Commissione presenta immediatamente gli atti adottati al comitato di ricorso. Qualora quest'ultimo formuli un parere negativo sugli atti adottati, la Commissione li abroga immediatamente. Qualora il comitato di ricorso formuli un parere positivo o non formuli alcun parere, gli atti in questione rimangono in vigore.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza, l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

2. La Commissione adotta atti che sono immediatamente applicabili e rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, a meno che l'atto di base preveda altrimenti.

3. Il presidente sottopone senza indugio le misure di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, conformemente alla procedura prevista nell'atto di base.

3. Al massimo 14 giorni dopo la loro adozione, il presidente sottopone al comitato competente gli atti di cui al paragrafo 2 al fine di ottenerne il parere.

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2.

4. Nel caso della procedura d'esame, se il comitato formula un parere negativo, la Commissione abroga immediatamente gli atti adottati in conformità del paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può mantenere in vigore le misure per motivi riguardanti la protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, la conservazione delle risorse marine, per motivi di sicurezza o per evitare perturbazioni o minacce di perturbazione dei mercati. In detti casi il presidente ripresenta senza indugio al comitato le stesse misure per una seconda delibera o propone una versione modificata delle misure.

5. Nei casi in cui la Commissione adotti misure provvisorie antidumping o compensative, si applica la procedura prevista nel presente articolo. La Commissione prende misure provvisorie dopo aver consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli Stati membri. In tal caso le consultazioni si svolgono al più tardi dieci giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure prese dalla Commissione.

Le misure di cui al paragrafo 2 restano in vigore fino a quando non vengono abrogate o sostituite da un altro atto di esecuzione.

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni comitato adotta a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. Ogni comitato adotta a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà redatto dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. La Commissione pubblica tale regolamento di procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati applicabili alla Commissione.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti e alle norme sulla protezione dei dati applicabili alla Commissione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

 

-a) un elenco dei comitati,

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

c) i progetti di misure su cui i comitati sono invitati a formulare un parere,

c) i progetti di atti su cui i comitati sono invitati a formulare un parere;

d) i risultati delle votazioni,

d) i risultati delle votazioni,

e) i progetti di misure definitivi che fanno seguito ai pareri dei comitati,

e) i progetti definitivi di atti che fanno seguito ai pareri dei comitati;

f) le informazioni riguardanti l'adozione definitiva delle misure da parte della Commissione, nonché

f) le informazioni riguardanti l'adozione definitiva degli atti da parte della Commissione, nonché

g) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

g) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

 

1 bis. La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.

 

2 bis. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui alle lettere a), c) ed e) del paragrafo 1, informandoli anche della disponibilità di detti documenti.

3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), sono resi pubblici nel registro.

3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), sono resi pubblici nel registro.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio

Nel caso in cui l'atto di base sia adottato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo o il Consiglio possono in qualsiasi momento comunicare alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso la Commissione riesamina il progetto di misure in questione, tenendo conto delle posizioni espresse e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Adattamento degli atti di base esistenti

Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

a) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

b) qualora l'atto di base faccia riferimento agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

 

b bis) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE non si applica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma;

 

b ter) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, esso è considerato un atto di base ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino;

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

c) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 6 del presente regolamento;

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

d) qualora l'atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, si applicano gli articoli 8 e 8 bis del presente regolamento.

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1.

 

2 bis. L'articolo 5 ter del presente regolamento si applica solo alle procedure vigenti che fanno riferimento all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

 

2 ter. 2 ter. Le disposizioni transitorie previste al presente articolo non pregiudicano la natura degli atti pertinenti.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Clausola di riesame

 

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua attuazione, accompagnata, se necessario, da adeguate proposte legislative.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2010.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011.

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1°dicembre 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PARERE della commissione per gli affari esteri (23.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Gabriele Albertini

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del TFUE sancisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione, l'esercizio di tali competenze di esecuzione è sottoposto al controllo esclusivo degli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri. L'articolo 291 del TFUE è chiaro: solo gli Stati membri hanno la facoltà di controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Ciò non toglie che il Parlamento non possa intervenire qualora l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione contrasti con l'intenzione del legislatore. Il Parlamento si riserva infatti la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione in qualsiasi momento durante o dopo il processo finalizzato all'adozione di misure di esecuzione. Allo stesso modo, il Parlamento può, in qualsiasi momento, adottare una risoluzione per segnalare alla Commissione eventuali problemi legati al progetto di misure di esecuzione, indipendentemente dal fatto che il testo della proposta della Commissione contenga o meno un riferimento esplicito. Parallelamente, come dimostrato dalla causa C-403/05 dinanzi alla Corte di giustizia[1], nei casi in cui la Commissione non tenga in debita considerazione le osservazioni e le preoccupazioni del Parlamento, quest'ultimo ha la facoltà di presentare un ricorso di annullamento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora ritenga che la Commissione abbia esulato dalle proprie competenze di esecuzione. In tal modo è garantita l'integrità delle prerogative di colegislatore del Parlamento. Ciononostante, affinché il Parlamento possa esercitare in modo efficace e tempestivo le proprie prerogative, è essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare, conformemente all'articolo 291 del TFUE. Successivamente, una volta che tali progetti di misure, progetti di misure modificati o progetti di misure definitivi diventano disponibili, la Commissione dovrebbe trasmetterli formalmente al Parlamento europeo, integrando l'obbligo, già imposto alla Commissione, di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia". Infine, alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di contribuire al processo volto a definire il contenuto dei progetti di atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) La Commissione dovrebbe trasmettere formalmente al Parlamento europeo, non appena sono disponibili, il progetto di misure, le eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché il progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente.

Motivazione

È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna, il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato dalla Commissione durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione o di eventuali versioni modificate dei medesimi.

Motivazione

Alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo democratico di controllo,la Commissione dovrebbe consultare il parlamento durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per proprio conto, possono trasmettere alla Commissione, in qualunque fase della procedura, le osservazioni che ritengano opportune sul progetto di misure, sulle eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché sul progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente.

Motivazione

A fini di chiarezza, occorrerebbe ribadire che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, conservano sempre la possibilità, ciascuno per proprio conto, di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione in qualsiasi fase del processo che porta all'adozione di misure di esecuzione, se lo ritengono opportuno.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per proprio conto, possono trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni sulle misure di esecuzione in qualsiasi momento dopo l'adozione delle medesime.

Motivazione

A fini di chiarezza, occorrerebbe ribadire che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, conservano sempre la possibilità, ciascuno per proprio conto, di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione anche dopo l'adozione delle misure di esecuzione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

Atti di esecuzione nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna

Quando la Commissione adotta atti di esecuzione nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna, essa consulta il Parlamento europeo durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione o di eventuali versioni modificate dei medesimi in vista della loro trasmissione al comitato competente affinché esso esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5.

Motivazione

Alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di contribuire al processo volto a definire il contenuto dei progetti di atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La Commissione trasmette formalmente al Parlamento europeo, non appena sono disponibili, il progetto di misure, le eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché il progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5.

Motivazione

È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione si aggiunge a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

1. Oltre a rispettare gli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo -1 bis, la Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

Motivazione

È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione dovrebbe assolutamente aggiungersi a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) la posizione dei rappresentanti degli Stati membri e le ragioni alla base delle stesse,

Motivazione

Il Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche) deve poter avere accesso alla posizione dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e i parlamenti nazionali hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

In conseguenza degli emendamenti 6 e 7. È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione dovrebbe assolutamente aggiungersi a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Gabriele Albertini

14.4.2010

 

 

Esame in commissione

22.6.2010

 

 

 

Approvazione

22.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Evgeni Kirilov, Doris Pack, Teresa Riera Madurell, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Luis Yáñez-Barnuevo García

  • [1]  GU C 315 del 22.12.2007, pag. 8.

PARERE della commissione per lo sviluppo (3.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Gay Mitchell

BREVE MOTIVAZIONE

Il settore della cooperazione allo sviluppo è disciplinato da un numero considerevole di atti dell'Unione europea (decisioni di finanziamento) adottati in conformità delle disposizioni della decisione di comitatologia: in base alle relazioni annuali del Segretariato generale della Commissione, negli ultimi tre anni (2006/2008) la Commissione ha adottato 795 misure di esecuzione sulla materia.

Nella maggior parte dei casi, dette misure sono adottate conformemente alla "procedura di gestione" di cui all'articolo 4 della decisione CE/1999/468 (comitatologia).

La commissione per lo sviluppo ritiene tale procedura insoddisfacente, e per questo motivo già con il vecchio trattato erano state proposte modifiche per applicare la procedura di regolamentazione con controllo alle decisioni relative agli strumenti per le relazioni esterne.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni di comitatologia dovranno essere sostituite da atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono in corso difficili negoziati con la Commissione e il Consiglio, nell'ambito dei quali la commissione per lo sviluppo persegue l'obiettivo dichiarato di applicare agli strumenti finanziari relativi alle relazioni esterne le disposizioni del trattato concernenti gli atti delegati (articolo 290).

Pertanto, la nostra commissione non può accettare il passaggio automatico dall'attuale "procedura di gestione" alla "procedura d'esame".

È fondamentale ricordare che alla politica di cooperazione si applica la procedura legislativa ordinaria, il che significa che Parlamento europeo e Consiglio sono su un piano di parità in veste di legislatori. Il Parlamento dovrebbe pertanto esercitare tutti poteri di controllo che ne conseguono sugli atti delegati e gli atti di esecuzione. In particolare, dovrebbe mantenere i diritti di cui dispone attualmente (diritto di controllo, controllo democratico, accesso all'informazione), che dovrebbero possibilmente essere rafforzati a seguito del trattato di Lisbona.

Una delle misure possibili per assicurare che il Parlamento europeo sia trattato su un piede di parità consiste nel garantire ai suoi rappresentanti l'accesso alle riunioni dei "comitati composti dai rappresentanti degli Stati membri".

Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio dovrebbero potersi opporre a un progetto di misura di esecuzione qualora esso contrasti con un atto dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Motivazione

La proposta di regolamento coprirà tutti gli aspetti dell'esercizio delle competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non soltanto il controllo. Inoltre, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, dovrebbe essere posto su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure di controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano le disposizioni istituzionali del trattato, la parità tra il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda tutti gli atti adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Senza pregiudizio della procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, che è stabilita nell'atto di base, per l'adozione delle misure generali d'esecuzione deve essere utilizzata in linea di principio la procedura d'esame, allorché sono necessarie condizioni uniformi.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame deve prevedere un controllo tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") richiede condizioni di esecuzione uniformi e prevede che l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia sottoposta al controllo degli Stati membri.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in linea di principio per l'adozione di misure generali di esecuzione, qualora siano necessarie condizioni uniformi.

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

 

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

 

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

 

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

 

iii) la politica commerciale comune.

 

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

 

Obiezioni a progetti di misure di esecuzione

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva un'obiezione in merito a un progetto di misure di esecuzione di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e tale obiezione è motivata dal fatto che le misure in questione non rispetterebbero l'atto di base, la Commissione riesamina il progetto di misure.

 

La Commissione può ritirare il progetto di misure di esecuzione rispetto alle quali il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezione o presentare un nuovo progetto di misure che tiene conto delle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

È opportuno mantenere l'attuale diritto di controllo del Parlamento. Occorre pertanto includere nel regolamento il contenuto dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CEE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri e le ragioni di tali posizioni,

Motivazione

Il Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche) deve poter avere accesso alle posizioni dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri hanno pari accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. A tale scopo il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni riprendendo le disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2a. I rappresentanti del Parlamento europeo hanno accesso alle riunioni dei comitati in veste di osservatori.

Motivazione

Gli osservatori del Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche) devono avere accesso alle riunioni dei comitati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Abrogazione della decisione 1999/468/CE

soppresso

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

 

Motivazione

In attesa che venga presa una decisione in merito all'applicazione dell'articolo 290 (atti delegati) agli strumenti finanziari relativi alle relazioni esterne, a questa materia continuerà ad applicarsi in modo limitato la decisione di comitatologia.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

soppresso

(a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

 

(b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

 

(c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

 

(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

 

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

 

Motivazione

L'allineamento automatico suggerito dalla Commissione pregiudicherebbe le prerogative del Parlamento europeo. Tale allineamento potrebbe essere consentito una volta che sarà stato raggiunto un accordo sull'applicazione dell'articolo 290 (atti delegati) agli strumenti relativi alle relazioni esterne.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

 

Adeguamento di atti esistenti

 

La Commissione si impegna a esaminare la legislazione vigente dell'Unione e a presentare le necessarie proposte legislative per allinearla alle disposizioni del trattato di Lisbona, e in particolare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prima del 31 dicembre 2010.

Motivazione

L'allineamento automatico suggerito dalla Commissione pregiudicherebbe le prerogative del Parlamento europeo. Tale allineamento potrebbe essere consentito una volta che sarà stato raggiunto un accordo sull'applicazione dell'articolo 290 (atti delegati) agli strumenti relativi alle relazioni esterne.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

 

Limitazione dell'allineamento

 

L'articolo 10 del presente regolamento non si applica agli atti seguenti:

 

regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo1;

 

regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato2;

 

regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità3;

 

regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo4;

 

regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare5;

 

regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito6;

 

regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)7;

 

regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo8;

 

decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro9;

 

regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario10.

 

_____________________

1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

2 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

3 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

4 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

5 GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

6 GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.

7 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

8 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.

9 GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28.

10 GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

Motivazione

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1°dicembre 2010.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 10.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Gay Mitchell

4.5.2010

 

 

Approvazione

2.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

PARERE della commissione per il commercio internazionale (1.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Vital Moreira

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni di "comitatologia" dovranno essere sostituite dagli atti delegati e dagli atti di esecuzione conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE.

L'adeguamento della legislazione esistente alle disposizioni del trattato di Lisbona è di grande importanza soprattutto per quelle politiche (come la politica commerciale comune) che non erano trattate con la procedura di codecisione e che perciò non sono state adeguate al rafforzamento del controllo parlamentare attraverso la procedura di regolamentazione con controllo (PRC) a partire dal 2006.

A causa del considerevole numero di atti interessati e della complessità che spesso presenta il processo di distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione, la commissione per il commercio internazionale prevede negoziati difficili con la Commissione e con il colegislatore, che si terranno caso per caso.

Applicando alla politica commerciale comune la procedura legislativa ordinaria, il TFUE pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità quali colegislatori. Il Parlamento deve pertanto adoperarsi per essere trattato su base paritaria anche per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione. In particolare, deve almeno mantenere i diritti che aveva riguardo agli atti di "comitatologia" relativi ad atti di base adottati con la procedura di codecisione (diritto di controllo, diritto di veto, accesso alle informazioni, ecc.). Inoltre, è opportuno che rappresentanti del Parlamento europeo abbiano accesso alle riunioni della Commissione con i "rappresentanti degli Stati membri".

Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio devono avere la facoltà di opporsi a un progetto di misura di esecuzione che andrebbe contro l'intenzione del colegislatore.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Motivazione

La proposta di regolamento coprirà tutto il funzionamento delle competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, non soltanto il controllo della Commissione da parte degli Stati membri. Inoltre, il PE in veste di colegislatore dev'essere posto su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure relative al controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia il fatto che il Parlamento europeo e il Consiglio sono su un piano di parità per quanto riguarda tutti gli atti adottati con la procedura legislativa ordinaria, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Chiarimento alla luce dell'articolo 291 del TFUE.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Senza pregiudizio della procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, la quale è stabilita nell'atto di base, in linea di principio la procedura d'esame deve essere utilizzata per l'adozione di misure generali d'esecuzione, allorché sono necessarie condizioni uniformi.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, nella quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame deve prevedere un controllo tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, nella quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all'attuazione delle regole di concorrenza, previste dal trattato,

(15) Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione, previste dal trattato, relative all'attuazione delle regole di concorrenza, e neanche le specifiche procedure create per l'esecuzione della politica commerciale comune che non sono attualmente basate sulla Decisione 1999/468/CE. Il Consiglio e il Parlamento devono determinare caso per caso le disposizioni per detti aspetti della politica commerciale comune, sulla base di una proposta legislativa della Commissione al fine di determinare le adeguate disposizioni decisionali.

Motivazione

Le procedure create per l'esecuzione della Politica Commerciale Comune, attualmente esenti dalla decisione 1999/468/CE, devono continuare ad esserlo fintantoché il Consiglio e il Parlamento non abbiano svolto una discussione caso per caso sulle opportune disposizioni, quale parte del prossimo Trade Omnibus Act che deve essere adottato dalla Commissione. La conseguente modifica degli atti di base deve essere lasciata al colegislatore.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") richiede condizioni uniformi di esecuzione e prevede che l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione sia sottoposta al controllo degli Stati membri.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in linea di principio per l'adozione di misure d'esecuzione generali allorché siano necessarie condizioni uniformi.

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

 

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

 

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

 

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

 

iii) la politica commerciale comune.

 

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, nella quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base. Inoltre è assai discutibile se possa applicarsi la procedura d'esame a politiche che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, nella quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Obiezione a progetti di misure di esecuzione

 

Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio sollevino un'obiezione a un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato ai sensi dell'articolo 294 del trattato, per il motivo che dette misure sarebbero contrarie all'intenzione del legislatore quale espressa nell'atto di base, la Commissione riesamina il progetto.

 

La Commissione, tenuto conto dei motivi dell'obiezione, può, rispettando i termini del procedimento in corso, sottoporre al comitato un nuovo progetto di misure o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità del trattato.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato del seguito che intende dare all'obiezione sollevata e delle sue motivazioni.

Motivazione

L'attuale potere di controllo del PE dev'essere mantenuto. Occorre pertanto includere nel regolamento il contenuto dell'articolo 8 della decisione 99/468.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri e le loro motivazioni,

Motivazione

Le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri devono essere accessibili al Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri hanno pari accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. A tale scopo il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni riprendendo le pertinenti disposizioni dell'accordo (2008/C 143/01), del 3 giugno 2008, fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del 3 giugno 2008.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione garantisce che i rappresentanti del Parlamento europeo possano partecipare alle riunioni dei comitati come osservatori. Qualora la Commissione decida di escludere da riunioni di comitato i rappresentanti del Parlamento europeo in veste di osservatori, deve giustificare per iscritto la propria decisione.

Motivazione

Le riunioni dei comitati devono essere accessibili agli osservatori del Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche).

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Termine per il riesame

 

La Commissione esamina la vigente legislazione dell'Unione e presenta entro il 31 dicembre 2010 le proposte legislative necessarie per il suo adeguamento alle disposizioni del trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

L'allineamento dell'acquis alle attuali disposizioni sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione riveste un'importanza essenziale per le politiche per le quali gli atti non sono stati adottati con la procedura di codecisione prima dell'entrata in vigore. È urgente intraprendere una valutazione caso per caso di tali disposizioni.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Vital Moreira

28.4.2010

 

 

Esame in commissione

28.4.2010

 

 

 

Approvazione

1.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (15.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Antolín Sánchez Presedo

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Le competenze di esecuzione possono adeguare o aggiornare determinati elementi non essenziali di un atto di base, ma non possono essere ampliate in modo da integrare o modificare detti elementi, poiché in tali casi si applica l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

(2) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Tale soluzione dovrebbe essere abbandonata al fine di soddisfare i requisiti stabiliti a seguito dell'ultima riforma dei trattati.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tale controllo non preclude né limita il controllo democratico derivante dalle disposizioni concernenti i principi democratici, le condizioni che disciplinano il funzionamento delle istituzioni e l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui, inter alia, agli articoli 5, 10, 11 e 13 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato ai trattati.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure di controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia il piano di parità su cui si trovano il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda tutti gli atti adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nonché l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

(5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri nonché da osservatori del Consiglio e del Parlamento europeo e presieduti dalla Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Al fine di garantire il pieno adempimento delle competenze conferite al Parlamento europeo e al Consiglio dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essi devono essere tempestivamente ed esaustivamente informati dei lavori dei comitati con un anticipo sufficiente rispetto all'adozione di ciascuna misura.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

soppresso

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") richiede condizioni di applicazione uniformi e sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei casi in cui sono necessari atti non legislativi di portata generale al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto di base, si applica l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica per l'adozione di:

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

3. La procedura consultiva può applicarsi a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri nonché da osservatori del Consiglio e del Parlamento europeo e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri e agli osservatori il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

Obiezione a progetti di misure di esecuzione

 

1. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio sollevino un'obiezione a progetti di misure di esecuzione di cui è prevista l'adozione e che sono state sottoposte a un comitato in virtù di un atto di base adottato conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e tale obiezione sia motivata dal fatto che dette misure esulerebbero dalle competenze di esecuzione conferite nell'atto di base, la Commissione riesamina i progetti di misure.

 

2. La Commissione, tenendo presenti i motivi dell'obiezione e nel rispetto dei termini della procedura in corso, sottopone all'esame del comitato nuovi progetti di misure ovvero presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

3. La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato il seguito che intende dare all'obiezione e le proprie motivazioni.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) le posizioni dei membri dei comitati e le relative motivazioni dichiarate,

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pari accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Relazione annuale sull'esercizio delle competenze di esecuzione

 

La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri una relazione sull'esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri possono altresì formulare le loro osservazioni, da allegare a detta relazione.

 

La relazione annuale, unitamente all'allegato, viene trasmessa al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

Allineamento dell'acquis

 

Entro e non oltre il [data], la Commissione riesamina gli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di adeguare tali atti alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di detto riesame. Se del caso, tali relazioni sono accompagnate da proposte legislative.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Abrogazione della decisione 1999/468/CE

 

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

 

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Adattamento degli atti di base esistenti

 

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

 

(a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

 

(b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

 

(c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

 

(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

 

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Riesame

 

La Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e tenendo presente il contributo fornito dagli Stati membri, elabora una relazione generale sulle procedure istituite dal presente regolamento e, se del caso, presenta una nuova proposta legislativa.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Antolín Sánchez Presedo

27.4.2010

 

 

Esame in commissione

20.5.2010

14.6.2010

 

 

Approvazione

14.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (2.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Jo Leinen

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il quadro per l'adozione di atti di esecuzione. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 291 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Nella sua proposta di regolamento (COM(2010)0083), la Commissione cerca di attuare tale requisito introducendo una procedura consultiva e una procedura d'esame per disciplinare l'adozione di atti di esecuzione.

Il regolamento in esame dovrebbe assicurare chiaramente parità di condizioni per il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle informazioni concernenti le riunioni di comitato svolte in base alle nuove procedure. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento in esame andrebbe pertanto rafforzato, prevedendo specificamente parità di condizioni per l'accesso a tali informazioni da parte del Parlamento e del Consiglio non appena esse si rendano disponibili.

L'allineamento automatico delle attuali procedure consultiva, di gestione e regolamentare di cui agli articoli 3, 4 e 5 della vigente decisione sulla comitatologia[1] non è opportuno senza un preventivo esame dell'acquis esistente. Quest'ultimo va riesaminato attentamente per stabilire le misure che rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti gli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE e quelle rientranti fra gli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE. L'articolo 10 del regolamento proposto andrebbe pertanto rafforzato per chiedere alla Commissione di effettuare tale riesame e di presentare un'adeguata proposta legislativa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) L'atto legislativo di base dovrebbe indicare a quali misure si deve applicare la procedura d'esame e a quali la procedura consultiva. La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere tempestivamente e pienamente informati, in ugual misura, dei lavori dei comitati, non appena i pertinenti documenti siano disponibili, e devono avere pari accesso alle informazioni concernenti tali lavori.

Motivazione

Non è sufficiente informare il Parlamento e il Consiglio "periodicamente". Entrambi dovrebbero essere informati in tempo reale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato o in assenza di parere da parte di quest'ultimo, e sottopone senza indugi al Consiglio la proposta relativa alle misure da adottare o una versione modificata del progetto di misure in vista di una nuova delibera, informandone il Parlamento europeo.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini dell'atto di base adottato conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo o il Consiglio possono esprimere un'obiezione al progetto di misure, indipendentemente dal parere del comitato, con la motivazione che detto progetto di misure contraddice l'intenzione del legislatore espressa nell'atto di base.

 

In questo caso, le misure proposte non sono adottate. Tenendo conto dei motivi dell'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione può presentare al comitato un progetto di misure rivisto.

 

La Commissione informa quindi il Parlamento europeo e il Consiglio delle azioni che intende intraprendere.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato o se non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere, tali misure rimangono in vigore.

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato, il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato, o se non è stato formulato parere ma una maggioranza quale quella definita all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE si oppone alle misure, o se queste ultime non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere e di una maggioranza quale quella di cui all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE che si opponga alle misure, queste ultime rimangono in vigore.

Motivazione

Se al momento della seconda delibera una maggioranza semplice di Stati membri si oppone ancora alle misure, la Commissione non dovrebbe avere il potere di adottarle.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i risultati delle votazioni,

d) i risultati delle votazioni, compresa la posizione di ciascuno Stato membro,

Motivazione

È importante sapere non solo quali sono i risultati finali delle votazioni, ma anche come ciascuno Stato membro ha votato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pari accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 e le ricevono nello stesso momento e alle stesse condizioni non appena disponibili.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I rappresentanti del Parlamento europeo hanno accesso alle riunioni dei comitati in veste di osservatori.

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe essere autorizzato ad assistere alle riunioni dei comitati.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione procede a un esame della legislazione dell'Unione europea in vigore e presenta, entro il 31 dicembre 2011, una proposta legislativa che allinei la vigente legislazione dell'Unione europea agli articoli 290 e 291 del TFUE e, in particolare, stabilisca quali misure rientrano nell'ambito delle disposizioni relative agli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE e quali sono soggette alle disposizioni relative agli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jo Leinen

7.4.2010

 

 

Esame in commissione

3.5.2010

 

 

 

Approvazione

2.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb, Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vicky Ford, Norbert Glante, Jan Kozłowski, Emma McClarkin

  • [1]  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (3.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Louis Grech

BREVE MOTIVAZIONE

La possibilità di adottare atti di esecuzione è contemplata dall’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,il quale prevede che allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, il legislatore può conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

Il trattato di Lisbona mette sullo stesso piano il Parlamento e il Consiglio quando la procedura legislativa ordinaria si applica inter alia con riguardo al conferimento di poteri di esecuzione alla Commissione. Pertanto è particolarmente importante mantenere il diritto di controllo attualmente garantito al Parlamento ai sensi dell’articolo 8 della decisione del Consiglio 1999/468/CE e assicurare la possibilità ai colegislatori di obiettare a misure proposte. Inoltre al Parlamento dovrebbe essere dato l’accesso alle riunioni di comitato ed inoltre dovrebbero essere garantiti taluni miglioramenti per quanto riguarda l’informazione fornita al Parlamento e al Consiglio (ad esempio tempestivo inoltro degli ordini del giorno, dei processi verbali delle riunioni, degli elenchi di voto dettagliati).

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano in anticipo le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Per allinearlo alla redazione dell’articolo 291 TFUE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Emendamento

 

(4 bis) Laddove si applica la procedura legislativa ordinaria, soprattutto relativamente al conferimento di poteri di esecuzione alla Commissione, è importante garantire che il Parlamento europeo sia posto sullo stesso piano del Consiglio.

Motivazione

Conformemente al trattato di Lisbona è della massima importanza garantire che il Parlamento sia posto sullo stesso piano del Consiglio per quanto riguarda il conferimento di poteri di esecuzione, nei casi in cui l’atto di base è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere pienamente e periodicamente informati dei lavori dei comitati. Se necessario per l'esercizio del suo potere di controllo, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di partecipare alle riunioni dei comitati, senza prendere parte alla votazione sui progetti di misure di esecuzione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. I riferimenti alle procedure previste in tale decisione, contenuti in atti di base esistenti, dovrebbero essere adattati nel più breve tempo possibile, e comunque entro il ...*, alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In attesa di tale adattamento, per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, le procedure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in via provvisoria quando la legislazione vigente fa riferimento alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, che dovrebbe continuare ad essere applicata provvisoriamente.

 

_____________

* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo (PRC), devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di tali atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Motivazione

Per allinearlo alla redazione dell’articolo 291 TFUE.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione, fatto salvo l’articolo 6 bis, adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

Motivazione

Per allinearlo all’introduzione di un nuovo articolo 6 bis.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

4. Se non è formulato un parere, la Commissione, fatto salvo l’articolo 6 bis, può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

Motivazione

Per allinearlo all’introduzione di un nuovo articolo 6 bis.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione, fatto salvo l’articolo 6 bis, può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

 

Motivazione

Per allinearlo all’introduzione di un nuovo articolo 6 bis.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2.

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2 dell’articolo in questione.

Motivazione

Per migliorare la redazione del testo ed evitare confusioni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

 

Controllo del Parlamento europeo e del Consiglio dell’esercizio da parte della Commissione dei poteri di esecuzione

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio ritiene che le misure proposte, la cui adozione è contemplata e che sono state presentate ad un comitato conformemente all’atto di base adottato ai sensi dell’articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non concordino con l’atto di base, esprimeranno la propria obiezione a tale riguardo e la Commissione riconsidera le misure proposte. Tenendo conto dei motivi dell’obiezione ed entro le scadenze applicabili alla procedura in corso, la Commissione può o presentare una nuova proposta di misura al comitato o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato dell’iniziativa che intende prendere a riguardo e dei suoi motivi per farlo.

Motivazione

Il Parlamento deve mantenere il diritto di controllo attualmente ad esso garantito dall’articolo 8 della decisione di comitatologia (decisione 1999/468/CE).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati da trasmettere con ragionevole anticipo rispetto alle riunioni,

Motivazione

È necessario garantire che gli ordini del giorno siano disponibili con un certo anticipo perché il Parlamento sia consapevole il prima possibile delle misure proposte che saranno discusse nella riunione e possa prepararsi per le sue attività future.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli nonché qualsiasi processo verbale disponibile,

Motivazione

Dovrebbe essere possibile avere accesso non solo alle sintesi, ma anche ai processi verbali (la possibilità di chiedere l’accesso ai processi verbali è garantita nell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione (2008/C 143/01)).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i risultati delle votazioni,

d) i risultati dettagliati delle votazioni incluse le motivazioni di voto dei singoli Stati membri,

Motivazione

È importante conoscere i motivi dei voti contrari o delle astensioni in quanto essi potrebbero dare una buona indicazione di eventuali problemi relativi alla misura proposta.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il Parlamento europeo deve avere il diritto di partecipare alle riunioni dei comitati.

 

A tal fine il Parlamento nomina rappresentanti che partecipano alle riunioni e riferiscono in merito ai risultati alla commissione parlamentare pertinente il prima possibile. I rappresentanti del Parlamento europeo non partecipano alla votazione sui progetti di misure di esecuzione.

Motivazione

È importante che il Parlamento conosca le ragioni alla base dei pareri presentati dai comitati. A tal fine, è preferibile che il Parlamento europeo ottenga le informazioni direttamente, attraverso i propri rappresentanti. Questi ultimi sono semplici rappresentanti e non sono membri del comitato e pertanto non prendono parte a eventuali votazioni.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

La decisione 1999/468/CE è abrogata con effetto dal …*.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

 

 

_____________

* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Adattamento di atti esistenti

 

9 bis. Entro il ...*, la Commissione riesamina gli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di adattare gli atti alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 TFUE. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di tale riesame. Se del caso, tali relazioni sono accompagnate da adeguate proposte legislative.

 

_____________

* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Adattamento degli atti di base esistenti

Misure transitorie

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In attesa dell'adattamento, in conformità dell'articolo 9 bis, degli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che prevedono l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

a) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

b) qualora l'atto di base faccia riferimento agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

c) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 6 del presente regolamento;

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

d) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 8 del presente regolamento;

 

d bis) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 6 bis del presente regolamento;

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1.

Motivazione

Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Louis Grech

7.4.2010

 

 

Esame in commissione

10.5.2010

 

 

 

Approvazione

3.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (1.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Saïd El Khadraoui

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il quadro per l'adozione di atti di esecuzione. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 291 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

L'allineamento automatico delle attuali procedure consultiva, di gestione e regolamentare di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'attuale decisione sulla comitatologia non è opportuno. Occorre riesaminare attentamente l'acquis esistente per stabilire quali misure rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti gli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative adeguate. Fino a quando non si procederà ad una revisione approfondita, le prerogative dei legislatori dovrebbero essere salvaguardate da disposizioni transitorie.

Va sfruttata l’opportunità di limitare le carenze delle prassi esistenti. In particolare si dovrebbe migliorare l’accesso del Parlamento alle informazioni sulle procedure di esecuzione. L'articolo 8 del regolamento proposto andrebbe quindi rafforzato.

Attualmente le procedure di esecuzione non riguardano solo l’elaborazione di atti di esecuzione. Infatti, esistono casi in cui il legislatore dovrebbe essere a conoscenza proprio delle circostanze relative all’assenza di un atto di esecuzione (ad esempio nella procedura di controllo di conformità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002, in cui si valuta la necessità di trasporre le disposizioni dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in normativa dell’Unione europea).

In alcuni casi previsti dalla decisione sulla comitatologia, l’accesso del Parlamento alle informazioni veniva assicurato mediante la cooperazione interistituzionale nell’ambito della quale svolgeva una funzione il periodo di un mese stabilito per il “diritto di controllo” (ad esempio nelle procedura confidenziali come quella relativa all’elaborazione di “liste nere” di vettori aerei nel caso in cui si applichi la procedura d’urgenza consensuale). L’abolizione di tale periodo può essere accettabile solo se al Parlamento viene garantito un accesso tempestivo e completo alle informazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)     Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere pienamente informati dei lavori dei comitati allo stesso tempo dei membri dei comitati.

Motivazione

Occorre migliorare l’informazione del Parlamento.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Fino all’adeguamento dell’acquis dell’Unione europea al trattato di Lisbona sotto tale profilo, disposizioni transitorie devono consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare, di volta in volta, un adeguato controllo sulle competenze conferite alla Commissione ai sensi dell’articolo 202 del trattato CE, che rientrano ora nell’ambito della delega di poteri di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I rappresentanti del Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori.

Motivazione

Occorre migliorare l’informazione del Parlamento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso, allo stesso tempo del comitato, alle informazioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le altre informazioni relative ai lavori dei comitati. Le successive modifiche a documenti presentati al Parlamento europeo e al Consiglio sono chiaramente segnalate, ma non devono in alcun caso ridurre la trasparenza interistituzionale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bisQuestioni oggetto dei lavori dei comitati

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono analizzare, discutere e commentare qualsiasi questione oggetto dei lavori dei comitati.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

2. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata, con l’eccezione dei paragrafi 3 e 4, sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento. Si applica altresì l'articolo 10, comma 2 bis, del presente regolamento.

Motivazione

Si dovrebbe applicare il periodo minimo previsto per le obiezioni agli atti delegati, come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sul potere di delega legislativa.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Adattamento degli atti di base esistenti

Disposizioni transitorie

Motivazione

Occorre sottolineare che tali disposizioni hanno carattere transitorio e si applicano solo fino a quando l’intero acquis sarà adeguato al trattato di Lisbona per quanto concerne gli atti delegati e di esecuzione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alle misure di portata generale si applica la seguente procedura:

 

a) prima di adottare una misura, la Commissione presenta un progetto definitivo al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

b) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi alla misura entro due mesi dalla data della sua presentazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine può essere prorogato di due mesi.

 

c) Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti alla misura, la Commissione procede alla sua adozione. La misura può essere adottata ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio informano entrambi la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

d) Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono alla misura, quest’ultima non viene adottata. L'istituzione che vi si oppone indica i motivi della sua opposizione alla misura.

Motivazione

Questo meccanismo garantisce le prerogative dei legislatori ed è previsto per i casi in cui la procedura regolamentare o di gestione per l’adozione di misure di portata generale andrebbe sostituita con una procedura per gli atti delegati. Il periodo di obiezione è il minimo previsto per gli atti delegati in base alla risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sul potere di delega legislativa.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Saïd El Khadraoui

27.4.2010

 

 

Esame in commissione

31.5.2010

 

 

 

Approvazione

1.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Tanja Fajon, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Oldřich Vlasák, Sabine Wils

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (23.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatrice per parere: Danuta Maria Hübner

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, trasparenti, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano debitamente sia il nuovo quadro e le nuove disposizioni istituzionali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Chiarimento circa il nuovo quadro istituzionale introdotto dal trattato di Lisbona.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Il nuovo quadro istituzionale rafforza il ruolo del Parlamento europeo in quanto co-legislatore, ponendolo in condizioni di parità con il Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. A tale proposito, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano la possibilità di far valere le loro opinioni su un piano di parità laddove uno di essi ritenga che un progetto di misura presentato ad un comitato ecceda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'atto di base.

Motivazione

Riferimento al potenziamento del ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nel nuovo quadro istituzionale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea subordina il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al requisito di un'applicazione uniforme degli atti di esecuzione, mentre i meccanismi di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione devono obbedire a criteri di efficienza e coerenza.

Motivazione

La necessità di un'applicazione uniforme degli atti di esecuzione è il fondamento del conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione. Gli Stati membri devono eseguire il controllo in modo efficiente per produrre risultati effettivi ed esercitarlo in modo coerente per garantirne la prevedibilità.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

(5) Per quegli atti di base che richiedono l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini del controllo da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

Motivazione

Il requisito del controllo da parte degli Stati membri deriva in generale dal trattato e non dagli stessi atti di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, per conseguire maggiore coerenza e prevedibilità per quanto riguarda la natura degli atti di esecuzione da adottare. Tali criteri dovrebbero tuttavia essere di natura non vincolante e la procedura da utilizzare dovrebbe essere stabilita in ciascun atto di base.

Motivazione

La scelta della procedura andrebbe operata dal legislatore caso per caso, in modo da permettere a quest’ultimo di valutare le possibili implicazioni dovute alla natura della procedura scelta per quanto riguarda ogni singolo atto legislativo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame dovrebbe, se del caso, essere applicata per le misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e per misure specifiche con implicazioni sostanziali, anche di natura finanziaria. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

Chiarimento in merito alla natura non vincolante delle procedure, e alla necessità di riservare la procedura d’esame (che conferisce maggiori poteri agli Stati membri) a misure più importanti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati di tutti i lavori dei comitati e della relativa documentazione nello stesso momento e alle stesse condizioni dei comitati.

Motivazione

Il diritto del Parlamento di ricevere informazioni in tempo utile e in forma debita deve essere mantenuto.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, andrebbe applicato un regime di transizione in virtù del quale tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alla procedura corrispondente del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo. Tale regime transitorio dovrebbe fare salva la discrezionalità del legislatore quanto alla procedura da scegliere per eventuali futuri atti legislativi.

Motivazione

Qualsiasi allineamento dovrebbe essere considerato come transitorio e non dovrebbe ledere i diritti del legislatore di decidere il tipo di atti e di procedure da prevedere in futuro.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle procedure e alle modalità di controllo da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") conferisce competenze di esecuzione alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione.

Motivazione

Adeguamento al testo dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la procedura d’esame può, se del caso, applicarsi per l'adozione di misure d'esecuzione di portata generale nonché di misure specifiche con implicazioni sostanziali, anche di carattere finanziario.

(a)       misure d'esecuzione di portata generale;

 

(b)       altre misure di esecuzione riguardanti:

 

i)         la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

 

ii)       l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

 

iii)      la politica commerciale comune.

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la procedura consultiva si applica in ogni caso laddove sia ritenuta appropriata.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. In caso di votazione in seno al comitato, il presidente non partecipa al voto.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.        Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2.        Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati di tutti i lavori dei comitati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 nello stesso momento e alle stesse condizioni dei comitati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Diritti di monitoraggio del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio ritengono che un progetto di misura sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato ai sensi dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, la Commissione ne viene informata e riesamina il progetto di misura. La Commissione, tenendo conto dell’obiezione e nel rispetto dei limiti temporali della procedura in corso, può presentare al comitato nuove proposte di misure, portare avanti la procedura, o presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta in base al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato il seguito che intende dare all'obiezione e le proprie motivazioni.

Motivazione

Il legislatore deve poter mantenere il diritto di opporsi a eventuali misure adottate in forza di un atto legislativo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Adattamento degli atti di base esistenti

Disposizioni transitorie

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti rispettivamente agli articoli 8 e 8 ter del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il regime di transizione di cui alle lettere da (a) a (c) del paragrafo 1 non pregiudica la discrezionalità del legislatore in merito alla procedura da applicare in eventuali futuri atti di base.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Danuta Maria Hübner

27.4.2010

 

 

Esame in commissione

2.6.2010

 

 

 

Approvazione

21.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jens Geier, Catherine Grèze, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Dimitar Stoyanov

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marian Harkin, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (5.5.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Paolo De Castro

BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro dell'attuale sistema di comitatologia, la PAC è il settore di intervento che copre la stragrande maggioranza degli atti di comitatologia: nel 2006, la Commissione ha adottato 1576 misure di esecuzione (2007: 963 misure / 2008: 439 misure).

In quasi tutti i casi, dette misure sono adottate conformemente alla "procedura di gestione" di cui all'articolo 4 della Decisione CE/1999/468.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni in materia di comitatologia dovranno essere sostituite dagli atti delegati e dagli atti di esecuzione conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE.

L'adeguamento della legislazione esistente alle disposizioni del trattato di Lisbona riveste un'importanza notevole, in particolare per i settori d'intervento che (come la politica agricola) non erano trattati con la procedura di codecisione e che, pertanto, non sono stati allineati al controllo parlamentare rafforzato nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo (PRC) a partire dal 2006.

A motivo della quantità considerevole di atti in questione e del processo di distinzione, che si rivela di frequenza complesso, tra atti delegati e atti di esecuzione, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale prevede negoziati difficili con la Commissione e il colegislatore, che si terranno caso per caso.

Di conseguenza, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale non può accettare a questo stadio di procedere a una trasformazione automatica delle attuali "procedure di gestione" in atti di esecuzione ("esame"), senza esaminare caso per caso se la misura soddisfa i criteri di un atto delegato.

S'invita pertanto la Commissione a presentare senza indugio le proposte legislative necessarie per l'adeguamento dell'acquis.

Con l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alla politica agricola comune, il TFUE pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità in veste di colegislatori. Il Parlamento dovrebbe pertanto adoperarsi per essere trattato su base paritetica anche per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione. In particolare, dovrebbe almeno mantenere i suoi diritti vigenti per quanto riguarda gli atti di "comitatologia" relativi ad atti di base adottati nel quadro della procedura di codecisione (diritto di controllo, accesso alle informazioni, ecc). Inoltre, i rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero avere accesso alle riunioni dei "comitati di rappresentanti degli Stati membri".

Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio dovrebbero essere in grado di opporsi a un progetto di misura di esecuzione che sia in contrasto con l'intenzione dei colegislatori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Motivazione

La proposta di regolamento coprirà tutto il funzionamento delle competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e non soltanto il controllo. Inoltre, il PE in veste di colegislatore va posto su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure di controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del TFUE sia il piano di parità su cui si trovano il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda tutti gli atti adottati con la procedura legislativa ordinaria, nonché l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Chiarimenti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Senza pregiudizio della procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, la quale è stabilita nell'atto di base, deve in linea di principio essere utilizzata la procedura d'esame per l'adozione di misure generali d'esecuzione, allorché sono necessarie condizioni uniformi.

 

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, in virtù della quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame deve prevedere un controllo tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, in virtù della quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") richiede condizioni uniformi di esecuzione e prevede che l'adozione di tali atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione sia sottoposta al controllo degli Stati membri.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in linea di massima per l'adozione di misure di esecuzione generali allorché sono necessarie condizioni uniformi.

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

 

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

 

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

 

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

 

iii) la politica commerciale comune.

 

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, in virtù della quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce più potere alla Commissione, o la procedura d'esame, in virtù della quale gli Stati membri hanno maggiori poteri, deve spettare al colegislatore che adotta l'atto di base.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

 

Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio sollevino un'obiezione a un progetto di misure d'esecuzione di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura stabilita all'articolo 294 del TFUE, e tale obiezione sia motivata dal fatto che dette misure sarebbero contrarie all'intenzione del legislatore quale espressa nell'atto di base, la Commissione riesamina il progetto.

 

La Commissione, tenuto conto dei motivi dell'obiezione, può, rispettando i termini del procedimento in corso, sottoporre al comitato un nuovo progetto di misure o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base del TFUE.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare all'obiezione sollevata.

Motivazione

L'attuale potere di controllo del PE dev'essere mantenuto. Occorre pertanto includere nel regolamento il contenuto dell'articolo 8 della decisione 99/468, riformulato in modo da consentire al PE e al Consiglio di sollevare obiezioni a misure che sarebbero contrarie all'intenzione del legislatore quale espressa nell'atto di base.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri e le loro motivazioni,

Motivazione

Le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri devono essere accessibili al Parlamento europeo (che tiene tutte le sedute e le riunioni di commissione in pubblico).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri hanno pari accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni facendo proprie le disposizioni pertinenti dell'Accordo interistituzionale del 3 giugno 2008.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alle riunioni dei comitati hanno accesso, in veste di osservatori, rappresentanti del Parlamento europeo.

Motivazione

Le riunioni dei comitati devono essere accessibili a osservatori del Parlamento europeo (che tiene tutte le sedute e le riunioni di commissione in pubblico).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Abrogazione della decisione 1999/468/CE

soppresso

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

 

Gli effetti dell'articolo 5 bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

 

Motivazione

Conseguenza tecnica e giuridica della soppressione dell'articolo 10.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Adattamento degli atti di base esistenti

 

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

soppresso

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

 

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

 

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

 

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

 

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

 

Motivazione

L'allineamento dell'acquis alle attuali disposizioni sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione riveste un'importanza essenziale per i settori di intervento in cui gli atti non erano adottati con la procedura COD prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Una valutazione caso per caso di dette disposizioni dovrebbe essere effettuata con urgenza. Un allineamento automatico, quale suggerito dalla Commissione, pregiudicherebbe le prerogative del Parlamento europeo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

 

Adeguamento di atti esistenti

 

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina la legislazione vigente dell'Unione e presenta le proposte legislative necessarie per adeguarla alle disposizioni del trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del TFUE.

Motivazione

L'allineamento dell'acquis alle attuali disposizioni sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione riveste un'importanza essenziale per i settori di intervento in cui gli atti non erano adottati con la procedura COD prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Una valutazione caso per caso di dette disposizioni dovrebbe essere effettuata con urgenza.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1°dicembre 2010.

soppresso

Motivazione

Conseguenza della soppressione dell’articolo 10.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Paolo De Castro

17.3.2010

 

 

Esame in commissione

12.4.2010

 

 

 

Approvazione

4.5.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Liam Aylward, Christophe Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Milan Zver

PARERE della commissione per la pesca (15.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Werner Kuhn

BREVE MOTIVAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni di comitatologia dovranno essere sostituite da atti delegati e atti esecutivi, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Tale adeguamento della normativa alle disposizioni del trattato di Lisbona è di grande importanza sopratutto per quelle aree politiche che (come la politica della pesca) non sono state adottate nel quadro della procedura di codecisione e che non sono state quindi adeguate al maggiore controllo parlamentare attraverso la procedura di regolamentazione con controllo (PRC) a partire dal 2006.

A motivo della quantità considerevole di atti in questione e del processo di distinzione, che si rivela di frequente complesso, tra atti delegati e atti di esecuzione, la commissione per la pesca prevede negoziati difficili con la Commissione e il co-legislatore, che si terranno caso per caso.

Con l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alla politica comune della pesca, il TFUE pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità in veste di co-legislatori. Il Parlamento dovrebbe pertanto adoperarsi per essere trattato su base paritetica quando si tratti di atti delegati e di esecuzione. In particolare, dovrebbe almeno mantenere i suoi diritti vigenti per quanto riguarda gli atti di "comitatologia" relativi agli atti di base adottati nel quadro della procedura di codecisione (diritto di controllo, accesso all'informazione, ecc.). Inoltre, i rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero avere accesso alle riunioni dei "comitati di rappresentanti degli Stati membri".

Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio dovrebbero essere in grado di fare opposizione a un progetto di misura di esecuzione che contrasti l'intenzione dei co-legislatori.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Motivazione

Il regolamento proposto riguarderà tutti gli aspetti relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, non solo il controllo. Inoltre, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, deve essere posto su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure relative al controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia il fatto che il Parlamento europeo e il Consiglio si trovano su un piano di parità per quanto riguarda l'insieme degli atti adottati applicando la procedura legislativa ordinaria, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.

(8) Fatta salva la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, stabilita nell'atto di base, la procedura d'esame deve in linea di principio essere utilizzata per l'adozione di misure generali di esecuzione, laddove siano necessarie condizioni uniformi.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura di consultazione, che conferisce maggiori poteri alla Commissione, o la procedura d'esame, che conferisce poteri maggiori agli Stati membri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame deve prevedere un controllo tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

La decisione se utilizzare la procedura di consultazione, che conferisce maggiori poteri alla Commissione, o la procedura d'esame, ai cui sensi gli Stati membri hanno poteri maggiori, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") richiede condizioni di applicazione uniformi e sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in via di principio per l'adozione di misure d'esecuzione generali, laddove siano necessarie condizioni uniformi.

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

 

(b) altre misure di esecuzione riguardanti:

 

i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;

 

ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;

 

iii) la politica commerciale comune.

 

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura di consultazione, che conferisce maggiori poteri alla Commissione, o la procedura d'esame, che conferisce poteri maggiori agli Stati membri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura di consultazione, che conferisce maggiori poteri alla Commissione, o la procedura d'esame, che conferisce maggiori poteri agli Stati membri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Obiezione a un progetto di misure di esecuzione

 

Quando il Parlamento europeo o il Consiglio esprime obiezione a un progetto di misure di esecuzione la cui adozione è prevista e che è stato sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato ai sensi dell'articolo 294 del trattato, sulla base del fatto che tali misure sarebbero contrarie all'intenzione espressa dal legislatore nell'atto di base, la Commissione riesamina il progetto.

 

La Commissione può, tenuto conto dei motivi dell'obiezione e nel rispetto dei termini della procedura in corso, presentare al comitato un nuovo progetto di misure o presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta in conformità del trattato.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sulle azioni che intende adottare e sui motivi che giustificano il suo agire.

Motivazione

L'attuale diritto di controllo del PE deve essere mantenuto. L'articolo 8 della decisione 99/468 dovrebbe pertanto essere incluso nel regolamento.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) le posizioni e i motivi dei rappresentanti degli Stati membri,

Motivazione

Le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri devono essere accessibili al Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono pubbliche).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri hanno parità di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le modalità di trasmissione dell'informazione riprendendo le disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. i rappresentanti del Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatori.

Motivazione

Le riunioni del comitato sono accessibili agli osservatori del Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di comitato sono pubbliche).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Termine per il riesame

 

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione esamina la legislazione dell'Unione in vigore e presenta le proposte legislative necessarie per il suo adeguamento alle disposizioni del trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

L'allineamento dell'acquis alle vigenti disposizioni sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione riveste un'importanza essenziale per le politiche in relazione alle quali gli atti non sono stati adottati con la procedura di codecisione prima dell'entrata in vigore. È urgente intraprendere una valutazione caso per caso di tali disposizioni.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Werner Kuhn

7.4.2010

 

 

Approvazione

2.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo, Ioannis A. Tsoukalas

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (24.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Juan Fernando López Aguilar

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessuna misura di attuazione può limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta se le limitazioni in questione non sono previste dalla legge e non rispettano il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Motivazione

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'obbligo che le limitazioni ai diritti fondamentali siano possibili soltanto se a norma di legge, già previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è ora confermato dall'articolo 52 della Carta. Il Parlamento europeo ha già richiamato l'attenzione a più riprese sulla questione del mancato rispetto dei diritti fondamentali nelle misure adottate nell'ambito delle cosiddette procedure di "comitatologia" (vedansi i casi relativi ai principi di approdo sicuro, l'accertamento di adeguatezza della Commissione riguardo all'accordo UE-Stati Uniti in materia di PNR e, più recentemente, le misure di attuazione del codice delle frontiere Schengen che definiscono il mandato di Frontex).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Motivazione

La procedura d'esame è per definizione la procedura che riconosce e rafforza il controllo esercitato dagli Stati membri sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Un controllo rafforzato da parte degli Stati membri va assicurato tenendo tuttavia presente l'importanza specifica della relazione tra i diversi ordinamenti giuridici (quello europeo e quelli nazionali), come previsto dall'articolo 67, paragrafo 1, del TFUE e considerando l'importanza e la sensibilità delle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. ("1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.")

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), sono resi pubblici nel registro.

3. Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1 i riferimenti e i testi di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) sono resi pubblici nel registro.

 

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è già applicabile al testo collegato alla procedura decisionale della comitatologia. È soltanto nella misura in cui i testi preparatori sono direttamente disponibili per il mondo esterno che tutti i soggetti interessati possono richiamare l'attenzione delle Istituzioni, segnatamente del Parlamento europeo, ogniqualvolta un progetto di misura possa essere considerato inappropriato. Assicurando un'adeguata trasparenza nella fase preparatoria delle misure di attuazione, l'Unione europea non gioverà soltanto al diritto dei suoi cittadini alla trasparenza, ma anche all'efficienza del proprio processo decisionale.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Juan Fernando López Aguilar

10.5.2010

 

 

Esame in commissione

23.6.2010

 

 

 

Approvazione

23.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Gerard Batten, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Kyriacos Triantaphyllides

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (15.6.2010)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2010)0083 – C7‑0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Ashley Fox

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame prevede un metodo di controllo che consenta agli Stati membri di garantire che non è possibile adottare misure se esse non sono conformi al parere del comitato o se il comitato non formula un parere. La Commissione tuttavia è in grado, in circostanze del tutto eccezionali da precisare nell'atto di base, di adottare e applicare le misure per un periodo limitato durante il quale sottoporre le misure al controllo degli Stati membri. La Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Motivazione

La decisione se utilizzare la procedura di consulenza o di esame è lasciata al legislatore nell'atto di base. In assenza di un parere o nel caso di un parere negativo, la Commissione deve essere autorizzata unicamente ad applicare le misure per un periodo di tempo limitato, dandole il tempo di modificare la sua proposta originale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.

(10) Conviene seguire la procedura consultiva nei casi in cui non sia applicabile la procedura d’esame.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono in qualsiasi momento segnalare alla Commissione che un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell’atto legislativo di base. In tal caso, la Commissione deve riesaminare il progetto di misura in questione e informare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’azione che intende intraprendere, indicandone i motivi.

Motivazione

Un diritto di controllo, precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla comitatologia, è necessario per consentire a ciascun colegislatore di segnalare alla Commissione che a suo parere un progetto di atto esecutivo non rientra nelle competenze di esecuzione di cui all'atto legislativo di base.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") individua la necessità di condizioni uniformi di esecuzione e sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

Motivazione

Deve essere chiaro che l’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea delega al Parlamento e al Consiglio il compito di individuare le situazioni in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e quindi i casi in cui alla Commissione vanno conferite competenze di esecuzione, nonché di stabilire le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura d'esame o della procedura consultiva, a seconda del tipo di misura di esecuzione in questione.

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura d'esame o della procedura consultiva, tenendo conto della natura e dell’impatto della misura di esecuzione in questione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato, o se il comitato non esprime un parere. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.

Motivazione

Un parere negativo o la mancanza di un parere avranno le stesse conseguenze e dovranno portare ad un'ulteriore delibera in sede di comitato prima di un'eventuale adozione delle misure.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

soppresso

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presidente sottopone senza indugio le misure di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, conformemente alla procedura prevista nell'atto di base.

3. Il presidente sottopone immediatamente le misure di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, entro un mese, conformemente alla procedura prevista nell'atto di base.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Obiezione a progetti di misure di esecuzione

 

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono in qualunque momento indicare alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri di esecuzione previsti nell’atto di base.

 

La Commissione, tenendo presenti i motivi di obiezione e rispettando le scadenze applicabili alla procedura in corso, può presentare al comitato nuovi progetti di misure ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al TFUE.

Motivazione

L'attuale potere di controllo del PE dev'essere mantenuto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

(b) i resoconti corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri hanno pari accesso alle informazioni. Essi ricevono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 nello stesso momento e negli stessi termini dei comitati.

Motivazione

Chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni in linea con l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In attesa dell’adeguamento degli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, laddove tali atti prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento;

a) laddove l’atto di base faccia riferimento all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento;

b) laddove l’atto di base faccia riferimento agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 6 del presente regolamento;

c) laddove l’atto di base faccia riferimento all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 6 del presente regolamento;

d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all’articolo 8 del presente regolamento.

d) laddove l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

Motivazione

Deve essere chiarito che la disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della proposta rappresenta una soluzione esclusivamente tecnica che non pregiudica il necessario adeguamento caso per caso dell'acquis.

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

24.3.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Ashley Fox

3.5.2010

 

 

Esame in commissione

17.5.2010

 

 

 

Approvazione

14.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz

PROCEDURA

Titolo

Controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Riferimenti

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

24.3.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

24.3.2010

DEVE

24.3.2010

INTA

24.3.2010

BUDG

24.3.2010

 

CONT

24.3.2010

ECON

24.3.2010

EMPL

24.3.2010

ENVI

24.3.2010

 

ITRE

24.3.2010

IMCO

24.3.2010

TRAN

24.3.2010

REGI

24.3.2010

 

AGRI

24.3.2010

PECH

24.3.2010

CULT

24.3.2010

LIBE

24.3.2010

 

AFCO

24.3.2010

FEMM

24.3.2010

PETI

24.3.2010

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

2.6.2010

CONT

23.3.2010

EMPL

21.4.2010

ITRE

7.4.2010

 

CULT

22.3.2010

FEMM

20.4.2010

PETI

30.3.2010

 

Relatore(i)

       Nomina

József Szájer

23.3.2010

 

 

Esame in commissione

28.4.2010

31.5.2010

23.6.2010

5.7.2010

 

2.9.2010

22.11.2010

 

 

Approvazione

1.12.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, József Szájer

Deposito

6.12.2010