RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
6.12.2010 - (COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS)) - *
Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione – cooperazione rafforzata)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0105),
– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0315/2010),
– vista la sua posizione del 16 giugno 2010[1], con la quale ha approvato il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale,
– vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010 , che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale[2],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010,
– visti l'articolo 55 e l'articolo 74 octies, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7‑0360/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita la Commissione a presentare con estrema urgenza una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003, limitata all'aggiunta di una clausola sulla competenza giurisdizionale, prima della revisione generale di tale regolamento, già promessa;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
vista la decisione […] del Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale1, |
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale1, |
____________________ 1 GU L […], […], p. […]. |
____________________ 1 GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. |
(1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio stabilisce misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. |
(2) A norma dell'articolo 81 (…) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure in questione includono quelle intese ad assicurare la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. |
(6) Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la sua richiesta. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il […] il Consiglio ha adottato la decisione […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(7) Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. |
(8) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata dovrebbero adoperarsi per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Il campo d'applicazione materiale e il dispositivo della presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all'annullamento del matrimonio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all’allentamento del vincolo matrimoniale. La legge designata dalle norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale. Questioni preliminari su argomenti quali la capacità giuridica e la validità di un matrimonio, e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri provvedimenti accessori ed eventuali dovrebbero essere determinate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. |
(10) Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi di conflitto di leggi possono designare indifferentemente la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell'Unione europea. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. |
(11) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. Se del caso, un'autorità giurisdizionale dovrebbe essere adita ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. |
(12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si possa applicare una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione 568/2009/CE del 18 giugno 20091, potrebbe fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. |
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____________________ 1 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 35. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Non è invece opportuno che tale possibilità sia estesa all’annullamento del matrimonio, che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l’autonomia delle parti è inappropriata. |
(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore. |
(14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio. |
(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 568/2009/CE. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Se i coniugi non sono in grado di giungere a un accordo sulla legge applicabile, essi devono seguire una procedura di mediazione che preveda almeno una consulenza con un mediatore autorizzato. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. |
(17) Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo che la scelta illuminata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato nell'obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui l'accordo è concluso, i coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma diversi, sarà sufficiente il rispetto dei requisiti di forma di uno di questi Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) L'accordo che designa la legge applicabile dovrebbe poter essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, e anche nel corso del procedimento se la legge del foro lo prevede. In tal caso, dovrebbe essere sufficiente che l'autorità giurisdizionale metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto, e sono fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi. |
(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Ove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la questione del modo in cui trattare i casi di cittadinanza plurima è determinata in conformità della legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 ter) Nell'ipotesi di una richiesta di una procedura volta a convertire una separazione personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, la legge applicata alla separazione personale dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità promuove la prevedibilità per le parti e aumenta la certezza giuridica. Se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, in mancanza di scelta il divorzio dovrebbe essere disciplinato dalle norme di conflitto. Ciò non dovrebbe ostare a che i coniugi possano chiedere il divorzio in forza di altre norme stabilite dal presente regolamento. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. |
(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. Questo non dovrebbe tuttavia pregiudicare la clausola relativa all'ordine pubblico (ordre public). |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora la sua applicazione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. |
(21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora l'applicazione di una sua disposizione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Laddove il regolamento si riferisca alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l'istituto del divorzio. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento. Laddove il regolamento si riferisca alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, fra l'altro, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali. |
(22) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali o la misura in cui il presente regolamento si applica a categorie diverse di persone di tali Stati e Stati membri partecipanti. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) In mancanza di norme che designino la legge applicabile, i coniugi che scelgono la legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza dovrebbero al tempo stesso indicare la legge di quale unità territoriale hanno convenuto di applicare ove lo Stato di cui si è scelta la legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di divorzio. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi, |
(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi, |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Campo di applicazione materiale |
Ambito |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come una questione preliminare nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: |
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a) la capacità giuridica delle persone fisiche; |
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b) l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio; |
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c) l'annullamento di un matrimonio; |
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d) il nome dei coniugi; |
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e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; |
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f) potestà dei genitori; |
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g) le obbligazioni alimentari; |
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h) le amministrazioni fiduciarie e le successioni. |
Motivazione | |
E' necessario chiarire l'ambito di applicazione del regolamento, sia in un considerando che nel dispositivo, almeno in termini di ciò che è escluso. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del presente regolamento, per “Stato membro partecipante” si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione […] del [Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale]. |
2. Ai fini del presente regolamento, per “Stato membro partecipante” si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003 |
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Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 ter Definizione |
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Ai fini del presente regolamento per "autorità giurisdizionale" si intendono tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Carattere universale |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: |
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; |
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; |
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) la legge del foro. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. |
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
soppresso |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis Consenso e validità sostanziale |
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1. L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi. |
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2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo coniuge secondo la legge prevista nel paragrafo 1. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 ter Validità formale |
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1. L'accordo di cui al paragrafo 3, paragrafi 1 e 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
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2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti. |
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3. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi nel momento in cui l'accordo è concluso e la legge di tali Stati stabilisce requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
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4. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis Conversione della separazione personale in divorzio |
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1. In caso di conversione di una separazione personale in un divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3. |
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2. Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 4, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Applicazione della legge del foro |
L'applicazione della legge del foro |
Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro. |
Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Divergenze fra legislazioni nazionali |
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Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non prevede il divorzio o non giudica il matrimonio in questione valido ai fini della procedura di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Stati con più sistemi giuridici |
Stati con due o più ordinamenti giuridici – unità territoriali |
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. |
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. |
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1 bis. In relazione a tale Stato: |
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a) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato si intende come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale; |
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b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dai coniugi, o in mancanza di tale scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis Stati con due o più sistemi giuridici – conflitti interpersonali |
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In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato si intende come riferimento al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 ter Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni |
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Uno Stato membro partecipante in cui diversi sistemi giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi sistemi giuridici o complessi di norme. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, nonché |
a) ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, conformemente all'articolo 3 ter, paragrafi da 2 a 4; nonché |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 3 conclusi posteriormente alla data di applicazione conformemente all'articolo 13. |
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 3 conclusi a decorrere dalla data di applicazione conformemente all'articolo 13. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante prima della data di applicazione del presente regolamento, sempre che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.
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Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia conforme agli articoli 3 bis e 3 ter. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti. |
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica. |
1. Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di adeguamento del presente regolamento. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione gli elementi pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Per gli Stati membri partecipanti in virtù di una decisione adottata in conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione. |
- [1] Testi approvati, P7_TA(2010)0216.
- [2] GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.
MOTIVAZIONE
Il relatore concorda sul carattere necessario del regolamento in oggetto, anche se prevede una forte delusione tra i cittadini e gli operatori del diritto per il limitato ambito di applicazione dello stesso. Tale situazione è in parte dovuta ai vincoli imposti dal ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata. Il relatore confida nel fatto che, a seguito all'adozione del regolamento, altri Stati membri vi aderiranno.
In linea di massima il relatore ritiene che le modifiche alla proposta della Commissione discusse dal Consiglio siano ragionevoli, e ne ha quindi approvata la maggior parte, seppur con alcuni cambiamenti. Il relatore ha altresì presentato alcuni emendamenti di propria iniziativa.
Innanzitutto l'idea di lasciare l'ambito di applicazione virtualmente indefinito non appare auspicabile; il relatore ha pertanto inserito un elenco degli aspetti che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento sia in un considerando che in un articolo.
In secondo luogo, il relatore è del parere che il tribunale adito debba accertarsi che le parti abbiano beneficiato di un'adeguata consulenza legale prima della scelta della legge applicabile o della decisione di rinunciare a tale scelta.
Infine, il relatore concorda sul fatto che uno Stato membro non può essere obbligato a riconoscere come matrimonio, anche ai soli fini della separazione, un'unione non riconosciuta come tale nello Stato stesso e che, analogamente, sarebbe contrario al principio di sussidiarietà imporre a un giudice di uno Stato membro che non riconosce il matrimonio in questione l'obbligo di emettere una decisione di divorzio. Si raccomanda pertanto l'aggiunta dell'articolo 7 bis da parte del Consiglio.
Tuttavia, in assenza di una disposizione sul forum necessitatis (che sarebbe impossibile includere nel regolamento in esame, adottato secondo la procedura della cooperazione rafforzata), l'articolo 7 bis, secondo cui nessuna disposizione del regolamento è intesa a obbligare le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la cui legge non prevede il divorzio o non riconosce il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, di emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso, sarebbe di difficile applicazione. La difficoltà è legata al fatto che la competenza in materia di divorzio e separazione personale è stabilita in maniera vincolante dal regolamento (CE) n. 2201/2003, negli articoli di seguito riportati.
SEZIONE 1
Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
Articolo 3
Competenza generale
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
Articolo 4
Domanda riconvenzionale
….
Articolo 5
Conversione della separazione personale in divorzio
…
Articolo 6
Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5
Il coniuge che:
a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri
può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 7
Competenza residua
….
Per illustrare il problema, la soluzione migliore è fare riferimento a un esempio. Supponiamo che il nuovo regolamento sulla legge applicabile entri in vigore e che A e B, cittadini di due diversi Stati membri, contraggano un matrimonio omosessuale in uno degli Stati membri il cui ordinamento ammette tale tipo di unione matrimoniale. I due coniugi risiedono abitualmente per tre anni in uno Stato membro che non riconosce i matrimoni omosessuali ma che ha partecipato all'adozione del regolamento sulla legge applicabile nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata. Se A e B intendono separarsi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, gli unici tribunali competenti nel caso di specie sarebbero quelli dello Stato membro in cui i coniugi risiedono abitualmente. Tuttavia, qualora A e B si rivolgessero a un tribunale locale per ottenere il divorzio, esso sarebbe sì costretto a riconoscere la propria competenza, ma poi, in virtù dell'articolo 7 bis, non emetterebbe alcuna sentenza di divorzio. Va osservato che, in caso di divorzio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 non prevede la proroga della competenza né il trasferimento della causa presso un tribunale maggiormente legittimato a conoscere del procedimento.
Quella descritta è una palese ingiustizia nei confronti della coppia in questione, che sarebbe esposta a difficoltà e perdite di tempo considerevoli per poter trasferire la propria causa di divorzio presso un altro tribunale competente ai sensi dell'articolo 3.
La soluzione migliore per risolvere il problema sarebbe quella di prevedere un forum necessitatis, anche se, alla luce delle restrizioni imposte dalla procedura di cooperazione rafforzata e del fatto che la proposta di regolamento in esame si riferisce unicamente alla determinazione della legge applicabile, un simile provvedimento renderebbe necessaria una modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003.
La risoluzione legislativa del Parlamento del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))[1] contiene una proposta di articolo sul forum necessitatis di seguito riportata.
Articolo 7 bis
Forum necessitatis
Quando la giurisdizione competente ai sensi del presente regolamento si trovi in uno Stato membro in cui la legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, l'autorità giurisdizionale è attribuita:
a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure
b) allo Stato membro in cui il matrimonio è stato celebrato.
Considerando che la Commissione non ha l'obbligo di procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 2201/2003 prima del 2012, e che certamente non lo farà in tempi brevi, il relatore propone di esercitare pressioni sulla Commissione, senza interferire con il diritto d'iniziativa di quest'ultima, affinché presenti con estrema urgenza una proposta di modifica del regolamento volta unicamente a introdurre una clausola sul forum necessitatis.
- [1] A6 - 0361/2008.
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (29.11.2010)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS))
Relatrice per parere: Evelyne Gebhardt
BREVE MOTIVAZIONE
Scopo della presente proposta di regolamento è di istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, introducendo una certa autonomia per le parti. Oggi, una coppia "internazionale" che desidera divorziare è soggetta alle norme di competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 2201/2003[1] del Consiglio (detto "Bruxelles II bis") che permettono ai coniugi di scegliere fra vari criteri di competenza alternativi. Una volta instaurato il procedimento di divorzio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato. Le norme di conflitto nazionali, tuttavia, risultano essere estremamente varie. Il carattere disparato di tali norme può dare adito ad una serie di problemi nel caso dei divorzi "internazionali". Oltre all'incertezza giuridica risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applicherà al loro caso, si rileva anche il rischio, considerato reale dalla Commissione, della "corsa in tribunale", espressione che designa una situazione nella quale il coniuge più informato tenterà di adire la giurisdizione la cui legge tutela meglio i suoi interessi. La proposta della Commissione intende limitare tali rischi ed ovviare a tali carenze, in particolare introducendo per le parti la possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile, e tenendo conto della risoluzione legislativa del Parlamento del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale[2].
L'articolo 3 bis costituisce un'innovazione, in quanto, per la prima volta, introduce la possibilità per i coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile al procedimento di divorzio. A giudizio della relatrice, sembra logico prevedere la possibilità di scegliere la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui viene concluso l'accordo, così come la legge dello Stato in cui si è celebrato il matrimonio.
La norma relativa all'applicazione della legge del foro, allorché la legge applicabile non prevede il divorzio o la separazione personale, dovrebbe essere integrata da una norma relativa al forum necessitatis, che attribuisca l'autorità giurisdizionale, nei casi transfrontalieri e a determinate condizioni, a un tribunale di un altro Stato membro.
Occorre inoltre assicurare che la scelta operata dalle parti sia informata, vale a dire che entrambi i coniugi siano stati debitamente informati riguardo alle conseguenze pratiche della loro scelta. A tale proposito è opportuno interrogarsi su quale sia il sistema migliore per garantire che i firmatari dell'accordo attributivo della competenza ricevano informazioni complete e affidabili prima della sottoscrizione del relativo atto. L'accesso alle informazioni deve essere garantito indipendentemente dalla situazione finanziaria di ciascun coniuge. Occorre assicurare un'informazione precisa e completa dei coniugi riguardo alle conseguenze delle loro scelte in ordine alla legge applicabile in caso di divorzio, in particolare dato che la legislazione degli Stati membri differisce enormemente in vari punti, quali ad esempio le motivazioni e le forme di divorzio, le condizioni per l'ottenimento dello stesso, il periodo di separazione richiesto e altri aspetti determinanti ai fini del procedimento. Inoltre, poiché il diritto non è immutabile, un accordo di designazione della legge applicabile firmato in un dato momento potrebbe non corrispondere più alle aspettative legittime delle parti nel momento in cui deve produrre i suoi effetti, per via del fatto che la legislazione dello Stato in questione è stata nel frattempo modificata. La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione al riguardo.
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che egli ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. |
(9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge o un partner registrato domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che egli ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. |
(12) Affinché i coniugi o i partner registrati possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale o alla dissoluzione della loro unione registrata si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Non è invece opportuno che tale possibilità sia estesa all’annullamento del matrimonio, che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l’autonomia delle parti è inappropriata. |
(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. È opportuno che tale possibilità sia estesa anche all’annullamento del matrimonio e alle unioni registrate, al fine di evitare le discriminazioni contro le varie forme in cui si esercita il diritto al rispetto per la vita privata e familiare. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore. |
(14) I coniugi o i partner registrati dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o alla dissoluzione di un'unione registrata, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi o dai partner registrati deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o alla dissoluzione di un'unione registrata non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore. In particolare, qualora il divorzio o la separazione coinvolgano figli minori dei coniugi, la scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale deve tenere conto dei principi stabiliti nell’articolo 24 della Carta, ponendo in primo piano l'interesse superiore del minore, il dovere di sentire la sua opinione nelle decisioni che lo riguardano ed il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio. |
(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi o i partner registrati abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio, separazione personale e dissoluzione delle unioni registrate, inclusa l'opzione di una mediazione. I coniugi dovrebbero essere informati in merito alle diverse forme di divorzio e alle condizioni per ottenere un divorzio esistenti nelle legislazioni degli Stati membri interessati. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio, mentre lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento di divorzio dovrebbe mettere a disposizione dei coniugi tutte le informazioni di cui hanno bisogno. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi o partner registrati è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge/partner registrato dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi o partner registrati. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi/partner registrati riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. |
(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi o i partner registrati siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi/partner registrati hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto, e sono fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi. |
(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi/partner registrati e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge o un partner registrato domanda il divorzio, la separazione personale o la dissoluzione dell'unione registrata prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale o di dissoluzione delle unioni registrate siano disciplinati da una legge con cui i coniugi/partner registrati hanno un legame stretto, e siano fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi/partner registrati. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. |
(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio, la separazione personale o la dissoluzione delle unioni registrate, o non concede a uno dei coniugi/partner registrati pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale o alla dissoluzione di un'unione registrata per i motivi vietati ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(22 bis) L'espressione "residenza abituale" dovrebbe essere interpretata in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Il suo significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia a un concetto di diritto nazionale, bensì a una nozione autonoma propria del diritto dell'Unione. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. |
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze internazionali che comportino un conflitto di leggi, al divorzio, alla separazione personale, all'annullamento del matrimonio e alla dissoluzione delle unioni registrate. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: |
1. I coniugi o i partner registrati possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o alla dissoluzione delle unioni registrate, purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; |
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi/partner registrati se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo, a condizione che l'applicazione di detta legge non sia sfavorevole al coniuge o al partner più debole; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) la legge del foro. |
d) la legge dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione; |
Motivazione | |
Appare razionale aggiungere questo criterio agli altri già previsti per la determinazione della legge applicabile ed eliminare il criterio della legge del foro per proteggere meglio la parte più debole. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Per "residenza abituale" si intende il luogo di ordinaria dimora di una persona. |
Motivazione | |
Occorre dare una definizione dell'espressione "residenza abituale", in modo da evitare per quanto possibile interpretazioni arbitrarie. Naturalmente, prima di applicare la definizione, il giudice deve esaminare tutti i fatti pertinenti. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. |
2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nell'accordo si deve considerare la possibilità di ricorrere all’istituto della mediazione per dirimere eventuali divergenze relative al divorzio o alla separazione. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi/partner registrati hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi/partner registrati si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se l'accordo fa parte di un contratto di matrimonio, devono essere soddisfatti i requisiti di forma di tale contratto. |
Motivazione | |
L'emendamento permette di chiarire le situazioni in cui la legislazione di uno Stato membro o il contratto di matrimonio prevedono un accordo. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi/partner registrati possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 4 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 3, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: |
In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 3, il divorzio e la separazione personale, l'annullamento del matrimonio e la dissoluzione delle unioni registrate sono disciplinati, in ordine decrescente, dalla legge dello Stato: |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, |
a) della residenza abituale dei coniugi/partner registrati nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, |
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi/partner registrati sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, |
c) di cui i due coniugi/partner registrati sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'applicazione di detta legge non sia sfavorevole al coniuge o partner più debole, o, in mancanza, |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione o, in mancanza, |
Motivazione | |
Si deve ragionevolmente presumere che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'eventuale accettazione della competenza giurisdizionale di tale paese. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per "residenza abituale" si intende il luogo di ordinaria dimora di una persona. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Applicazione della legge del foro |
Applicazione dei principi della legge del foro e del forum necessitatis |
Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro. |
1. Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio, la separazione personale o la dissoluzione delle unioni registrate, o qualora l'accesso al divorzio o alla separazione personale o alla dissoluzione delle unioni registrate sia discriminatorio nei confronti di uno dei due coniugi o partner registrati, per i motivi vietati ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica la legge del foro. |
|
2. Qualora il tribunale della giurisdizione competente si trovi in uno Stato membro la cui legislazione non prevede il divorzio o la separazione personale o la dissoluzione di un'unione registrata, la giurisdizione è conferita: |
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a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi o partner ha la cittadinanza, oppure |
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b) allo Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione. |
Motivazione | |
In alcuni casi l'applicazione della legge nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per determinate persone residenti in uno Stato membro che chiedono la separazione o il divorzio. Pertanto, l'interesse dell'individuo a ottenere la separazione o il divorzio, in quanto espressione della sua autonomia personale, dovrebbe prevalere sull'applicazione della legge nazionale sulla base dell'applicazione del principio della legge del foro. Se la legge della giurisdizione competente non ammette il divorzio o la separazione, si potrebbe accordare la giurisdizione al tribunale di un altro Stato membro ove siano soddisfatte determinate condizioni relativamente a casi transfrontalieri. |
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale |
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Riferimenti |
COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
LIBE 7.10.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Evelyne Gebhardt 10.5.2010 |
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Esame in commissione |
23.6.2010 |
15.11.2010 |
25.11.2010 |
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Approvazione |
25.11.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 4 16 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström |
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- [1] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388 del 23.12.2003, pag. 1).
- [2] Testi approvati, P6_TA(2008)0502.
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (30.11.2010)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS))
Relatore per parere: Angelika Niebler
BREVE MOTIVAZIONE
Antefatti:
Uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea è la salvaguardia e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. Nel caso del divorzio o della separazione personale nell'ambito di matrimoni binazionali la base giuridica a livello europeo è attualmente quanto mai fluida per quanto riguarda la questione della legge applicabile. Per questo motivo si assiste spesso a una "corsa ai tribunali", con la quale un coniuge inizia col chiedere la separazione e si assicura in tal modo che la procedura si svolgerà secondo un ordinamento giuridico che tuteli meglio innanzitutto i propri interessi. L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di creare una certezza del diritto per le coppie interessate e garantire nel contempo trasparenza e flessibilità.
Trattandosi, nel caso del diritto di famiglia, di un settore altamente sensibile della legislazione nazionale, la proposta di regolamento della Commissione europea non persegue in via prioritaria un'uniformazione delle leggi sul divorzio o addirittura del diritto di famiglia, quanto piuttosto una disciplina comune in base alla quale determinare il diritto nazionale applicabile in caso di separazione di una coppia di coniugi di diversa nazionalità. Attualmente nell'UE vengono celebrati ogni anno circa 300.000 nuovi matrimoni binazionali, cosa che ha determinato un numero complessivo di 16 milioni di matrimoni internazionali. 140.000 - 170.000 di questi matrimoni vengono sciolti ogni anno nell'UE. Questi numeri, insieme ai regimi di scioglimento dei matrimoni più svariati vigenti nell'Unione europea, illustrano l'urgente necessità di creare una maggiore certezza del diritto per i casi di divorzio e separazione personale.
La Commissione europea propone pertanto di rafforzare l'autonomia delle parti in sede di divorzio e separazione personale, offrendo loro la possibilità, entro un quadro predefinito, di determinare autonomamente la legge applicabile al loro caso. In tal modo i coniugi dovrebbero poter scegliere il diritto del paese col quale intrattengono un legame particolare, a condizione che la scelta sia compatibile con i valori comuni dell'Unione europea.
Posizione del relatore:
Il relatore per parere appoggia in linea di principio il contenuto della regolamentazione del diritto applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Gli emendamenti contenuti nel presente parere mirano a modificare la proposta della Commissione in modo da escludere chiaramente qualsiasi discriminazione basata sul sesso, salvaguardare le pari opportunità tra i coniugi e rendere centrale l'interesse della prole.
Infine, il relatore ritiene tuttavia che non ci si potrà fermare ad una regolamentazione uniforme a livello europeo della legge applicabile in caso di divorzio e separazione personale, bensì che in un secondo tempo occorrerà regolamentare adeguatamente anche le conseguenze del divorzio (diritto patrimoniale, alimenti, prestazioni compensative). Le norme di cui in appresso non riguardano le conseguenze del divorzio.
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) Conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 bis) Se i coniugi non pervengono a un accordo sulla legge applicabile, devono sottoporsi a una procedura di mediazione che comprende almeno una consultazione con un mediatore autorizzato. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. |
(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. In sede di autentificazione della scelta della legge applicabile, ciascun coniuge deve essere informato individualmente circa le conseguenze giuridiche di tale scelta. Si applicano di conseguenza le disposizioni nazionali che permettono a ciascun coniuge di beneficiare di assistenza legale. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. |
(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. L'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti e autenticato da un notaio. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. |
(20) Qualora la legge applicabile non preveda il divorzio o la separazione personale o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso e non garantisca parità di trattamento relativamente al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. |
Motivazione | |
Per tutelare i diritti fondamentali di uomini e donne, è necessario garantire pari condizioni di accesso e di trattamento nel divorzio o nella separazione personale. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, ove si verifichi un concorso di norme contrastanti, di applicare le disposizioni del presente regolamento alla separazione delle coppie che hanno concluso un partenariato civile fintantoché non sarà adottata una regolamentazione specifica che tenga conto dei differenti ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ciò non comporta l'obbligo giuridico di riconoscere i partenariati civili. |
Motivazione | |
Il campo di applicazione del regolamento si limita al divorzio e alla separazione personale, non già allo scioglimento di un partenariato civile. Il campo di applicazione andrebbe ampliato al fine di prevenire una discriminazione di altri partenariati civili. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora la sua applicazione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. |
(21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora la sua applicazione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e all'articolo 23 che assicura la parità tra uomini e donne in tutti i campi. |
Motivazione | |
È importante limitare l'eccezione di ordine pubblico al fine di rispettare i diritti fondamentali dei cittadini europei. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. |
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio, alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio. |
Motivazione | |
Proprio in determinate situazioni per la donna è importante che non sia ancora divorziata. È auspicabile pertanto un ampliamento del campo d'applicazione. (La frase successiva non riguarda la versione italiana) | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e autenticato da un notaio. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro. |
Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o la separazione personale o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso o non garantisca parità di trattamento relativamente al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro. |
Motivazione | |
Per tutelare i diritti fondamentali di uomini e donne, è necessario garantire pari condizioni di accesso e di trattamento nel divorzio o nella separazione personale. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. |
L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e all'articolo 23 che assicura la parità tra uomini e donne in tutti i campi. |
Motivazione | |
È importante limitare l'eccezione di ordine pubblico al fine di rispettare i diritti fondamentali dei cittadini europei. |
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale |
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Riferimenti |
COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
FEMM 7.10.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Angelika Niebler 4.5.2010 |
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Esame in commissione |
28.10.2010 |
30.11.2010 |
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Approvazione |
30.11.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Philippe Juvin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen |
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PROCEDURA
Titolo |
Attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale |
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Riferimenti |
COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS) |
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Consultazione del PE |
28.4.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 7.10.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
LIBE 7.10.2010 |
FEMM 7.10.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Tadeusz Zwiefka 28.4.2010 |
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Esame in commissione |
31.5.2010 |
23.6.2010 |
28.10.2010 |
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Approvazione |
2.12.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Angelika Niebler |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Oreste Rossi |
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Deposito |
7.12.2010 |
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