RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

9.12.2010 - (COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Yannick Jadot


Procedura : 2006/0167(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0456),

–   visto l’articolo 133 del trattato CE,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0050/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0364/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'accordo ha contribuito a ridurre l'impatto dell'attuale crisi economica e finanziaria, mediante la creazione di posti di lavoro sostenendo il commercio e gli investimenti di imprese che non avrebbero altrimenti beneficiato di crediti nel settore privato.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero tenere in considerazione e rispettare gli obiettivi e le politiche dell'Unione. Nel sostenere le imprese dell'Unione, tali agenzie dovrebbero rispettare e promuovere i principi e le norme dell'Unione in settori quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

 

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri dovrebbero tuttavia esaminare con attenzione le domande ricevute, tenendo conto del fatto che il sostegno pubblico fornito come credito all'esportazione potrebbe contribuire, nel medio e lungo termine, al disavanzo pubblico del loro Stato membro, in particolare considerando il maggiore rischio di inadempimento a seguito della crisi finanziaria.

 

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) È opportuno che le agenzie di credito all'esportazione esaminino attentamente le domande ricevute al fine di massimizzare i vantaggi del sostegno pubblico accordato, tenendo conto del fatto che crediti all'esportazione mirati contribuiranno ad offrire nuove opportunità di accesso al mercato alle imprese dell'Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), favorendo nel contempo un commercio aperto ed equo e una crescita reciprocamente vantaggiosa all'indomani della crisi.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) L'OCSE fa obbligo ai suoi membri di divulgare informazioni sui crediti all'esportazione per evitare comportamenti protezionistici o tali da provocare distorsioni di mercato. All'interno dell'Unione europea, occorre garantire la trasparenza per assicurare condizioni di parità fra gli Stati membri.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) Le agenzie di credito all'esportazione sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per i paesi in via di sviluppo. Il debito correlato ai crediti all'esportazione costituisce quindi la principale componente del debito ufficiale di tali paesi. Una parte significativa del finanziamento dei progetti di crediti all'esportazione nei paesi in via di sviluppo si concentra in settori come i trasporti, il petrolio, il gas e l'estrazione e in infrastrutture su larga scala, come le grandi dighe.

Motivazione

Le agenzie di credito all'esportazione sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per lo sviluppo, benché i loro prestiti siano erogati con tassi di interesse superiori a quelli della Banca mondiale o del Fondo monetario internazionale. Tali agenzie sono diventate, così, i maggiori creditori ufficiali dei paesi in via di sviluppo, in quanto il debito correlato ai crediti all'esportazione costituisce la principale componente del debito ufficiale di tali paesi: secondo alcuni studi, tra il 30 e il 40% del totale del debito ufficiale del settore pubblico.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 octies) I partecipanti all'accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato ed a creare condizioni di parità, in cui i premi applicati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE siano basati sul rischio e coprano i costi e le perdite di esercizio a lungo termine di tali agenzie. Per conseguire tale obiettivo, è necessario che le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico siano tenute alla trasparenza ed a fornire informazioni.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 nonies) A sostegno del processo in corso in seno all'OCSE per un rafforzamento degli standard in materia di trasparenza e informazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE e al di fuori di essi, l'Unione dovrebbe applicare misure supplementari in materia di trasparenza e informazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede sul suo territorio, come previsto all'allegato 1 bis della presente decisione.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 decies) Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia ed il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come stabilito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e menzionato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i principi ambientali ed i principi generali della responsabilità sociale delle imprese, completati da altri esempi di buone prassi internazionali, dovrebbero essere utilizzati quali principi guida per tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione, ed includere una valutazione di impatto sociale ed ambientale, comprendente i diritti umani e le norme incluse nel corpus della legislazione ambientale e sociale dell'Unione che interessa i settori ed i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione. Nella loro formulazione attuale, gli "approcci comuni" dell'OCSE prevedono già la possibilità esplicita di utilizzare le norme europee in materia di corruzione, prestiti sostenibili ed ambiente come parametri di riferimento nell'esame dei progetti. L'uso di tale disposizione andrebbe ulteriormente incoraggiato, tenendo conto del fatto che i promotori dei progetti, gli esportatori, gli istituti finanziari e le agenzie di credito all'esportazione si differenziano per quanto riguarda il ruolo svolto, la responsabilità e l'effetto leva esercitato in relazione ai progetti che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 undecies) Gli obiettivi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di clima, derivanti da impegni presi a livello europeo ed internazionale, devono costituire i criteri guida di tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione. Essi includono: la dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo al vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 sull'eliminazione progressiva dei sussidi ai combustibili fossili; gli obiettivi dell'Unione intesi a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra del 30% rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare l'efficienza energetica del 20% ed a coprire il 20% del suo consumo di energia mediante energie rinnovabili entro il 2020; nonché l'obiettivo dell'Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra tra l'80 e il 95% entro il 2050. La soppressione dei sussidi per i combustibili fossili dovrebbe essere accompagnata da misure intese a garantire che le condizioni di vita dei lavoratori e dei poveri non ne risentano negativamente.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 duodecies) I principi alla base della responsabilità sociale delle imprese (RSI), pienamente riconosciuti a livello internazionale, all'interno dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, relazioni sociali, diritti umani, ambiente, interesse dei consumatori e corrispondente trasparenza, lotta contro la corruzione e regimi fiscali. Occorre inoltre tener conto della situazione e delle capacità specifiche delle PMI.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 2 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 terdecies) Vista l'accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell'Unione, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri intensifichino gli sforzi nell'ambito dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all'accordo e ricorrano a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme globali per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'esistenza di norme globali in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 2 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quaterdecies) Mentre i paesi OCSE sono vincolati dall'accordo, i paesi che non sono membri dell'OCSE, e in particolare i paesi emergenti, non partecipano all'accordo, e ciò potrebbe comportare un vantaggio iniquo per gli esportatori di tali paesi, che vanno pertanto incoraggiati ad aderire all'OCSE e a partecipare all'accordo.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 2 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quindecies) Vista la strategia dell'Unione europea sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, è opportuno che, nelle future revisioni dell'accordo, la Commissione e gli Stati membri concentrino la loro attenzione sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le agenzie di credito all'esportazione.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 2 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexdecies) Le migliorie apportate all'accordo devono garantire la piena coerenza con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sarebbe pertanto necessario, nel recepimento nel diritto dell'Unione dell'accordo OCSE, applicare ulteriori misure all'interno dell'UE per garantire la compatibilità tra l'accordo OCSE e il diritto dell'Unione.

Motivazione

Il riesame offre l'opportunità di applicare l'articolo 208 del TFUE, il quale afferma che la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà sono gli obiettivi principali della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo. È necessario tenere conto di questi obiettivi nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 2 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septdecies) Una metodologia di valutazione dell'impatto sociale e ambientale che assicuri la conformità con i requisiti del credito all'esportazione dovrebbe essere pienamente coerente con i principi della strategia di sviluppo sostenibile dell'UE, dell'accordo di Cotonou e del Consenso europeo sullo sviluppo e riflettere l'impegno e gli obblighi dell'Unione ai sensi della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, della Convenzione ONU sulla diversità biologica, nonché ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e delle norme in materia sociale, di lavoro e ambientali incorporate negli accordi internazionali.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione nel cui allegato figura il testo dell’accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

(4) È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione nel cui allegato I figura il testo dell’accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nella Comunità.

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nell'Unione.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta di decisione al fine di abrogare e sostituire quanto prima la presente decisione, non appena una nuova versione dell'accordo sarà stata concordata tra i partecipanti dell'OCSE e al più tardi entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 ter

 

Le misure supplementari in materia di trasparenza e contabilità da applicare nell'Unione sono riportate all'allegato 1 bis alla presente decisione.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quater

Il Consiglio riferisce annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione in merito all'attuazione, da parte dei singoli Stati membri, dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quinquies

Il bilancio delle agenzie di credito all'esportazione di qualsiasi Stato membro deve presentare un prospetto completo delle attività e delle passività dell'organismo. L'uso di strumenti fuori bilancio da parte delle agenzie di credito all'esportazione deve essere assolutamente trasparente.

 

Le imprese, diverse dalle PMI, che beneficiano di crediti all'esportazione pubblicano conti finanziari annui paese per paese.

Emendamento           23

Proposta di decisione

Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato 1 bis

 

1) Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all'esportazione, ogni Stato membro trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione annuale d'attività.

La relazione annuale d'attività contiene le informazioni seguenti:

      una revisione contabile di tutti gli strumenti ed i programmi nazionali a cui l'accordo è applicabile e della loro conformità con l'accordo, in particolare con l'obbligo che i premi siano basati sul rischio e coprano i costi operativi a lungo termine;

      una sintesi dei principali sviluppi operativi nel periodo coperto dalla relazione e della loro conformità con l'accordo (elenco di nuovi impegni, esposizione, premi applicati, indennizzi pagati e recuperi e meccanismi per valutare il rischio ambientale);

      una presentazione delle politiche degli Stati membri al fine di garantire che gli obiettivi e le politiche di sviluppo dell'Unione guidino le attività nel settore dei crediti all'esportazione relativi a questioni ambientali e sociali, diritti umani, prestito sostenibile e misure anticorruzione.

2) La Commissione trasmette al Parlamento europeo la sua analisi della relazione annuale d'attività, in cui valuta la coerenza degli Stati membri con le politiche di sviluppo dell'Unione e commenta gli sviluppi generali in ambito politico.

3) La Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sforzi intrapresi nei diversi forum di cooperazione internazionale, inclusi l'OCSE e il G20, e nelle riunioni bilaterali con i paesi terzi, inclusi i vertici ed i negoziati sugli accordi di partenariato e cooperazione e gli accordi di libero scambio, al fine di indurre i paesi terzi, ed in particolare le economie emergenti, ad introdurre linee guida in materia di trasparenza delle loro agenzie di credito all'esportazione ad un livello almeno corrispondente agli approcci comuni dell'OCSE.

MOTIVAZIONE

La maggior parte dei paesi industrializzati, ivi inclusi gli Stati membri dell'UE e gran parte dei paesi emergenti, dispone di almeno un'agenzia di credito all'esportazione (ACE), che di norma costituisce un organo ufficiale o semiufficiale del loro governo. Le agenzie di credito all'esportazione rappresentano, nel loro complesso, la principale fonte mondiale di finanziamento ufficiale a favore di progetti del settore privato. Il sostegno finanziario di progetti industriali e infrastrutturali di notevole entità nei paesi in via di sviluppo da parte delle agenzie di credito all'esportazione è notevolmente superiore al finanziamento annuale combinato di tutte le banche multilaterali di sviluppo. Il valore complessivo delle garanzie di credito all'esportazione concesse nel periodo 2004-2009 dalle ACE degli Stati membri dell'UE si aggirava intorno ai 468 miliardi di euro.

Le agenzie in questione facilitano il commercio legale laddove il mercato dei capitali privati è carente. Non dovendo pagare imposte né realizzare profitti, esse hanno una capacità di assorbire i rischi molto più elevata rispetto agli attori privati e beneficiano quindi di un margine di manovra più ampio rispetto alle banche private, anche sui crediti estesi. Tuttavia, per lo stesso motivo, le agenzie di credito all'esportazione possono creare un'enorme distorsione del commercio se le loro operazioni di finanziamento non sono disciplinate da norme comuni.

L'accordo relativo ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico negoziato in seno al Gruppo per i crediti all'esportazione dell'OCSE ("l'accordo") fissa le principali norme comuni in materia. Ai sensi dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM), ovvero il quadro internazionale giuridicamente vincolante per la regolamentazione delle sovvenzioni governative, il sostegno al credito all'esportazione per le imprese private non è considerato una sovvenzione se esso viene erogato in conformità del citato accordo OCSE. In sostanza i crediti all'esportazione devono essere soggetti a condizioni di rimborso entro un certo termine e all'addebito di un tasso di premio minimo (MPR) per coprire il rischio di mancato rimborso dei crediti all'esportazione (rischio di credito); tale tasso deve essere basato sul rischio ed essere sufficiente a coprire i costi e perdite di esercizio a lungo termine.

Agenzie di credito all'esportazione e mancanza di trasparenza

Il relatore riconosce pienamente l'importanza delle agenzie di credito all'esportazione in quanto strumento atto a sostenere il commercio e gli investimenti delle imprese europee. Tuttavia, considerati i disavanzi pubblici della maggior parte degli Stati membri dell'UE, appare estremamente importante che le operazioni delle agenzie siano corrette sul piano finanziario. Infatti, qualora le agenzie di credito all'esportazione dovessero trovarsi nella necessità di rivolgersi ai contribuenti per rifinanziare le proprie operazioni, si produrrebbe una situazione in grado di mettere a rischio il sostegno pubblico a favore delle agenzie stesse.

È tuttavia impossibile sapere quali finanziamenti le agenzie di credito all'esportazione erogano o hanno erogato in passato, poiché i dati disponibili sono molto scarsi. Alcune agenzie di credito all'esportazione nazionali non redigono neppure un bilancio generale periodico delle loro operazioni annuali, mentre molte altre non forniscono dati disaggregati circa la distribuzione settoriale o geografica dei prestiti erogati. Si tratta di una situazione che permane malgrado gli obblighi in materia di trasparenza stabiliti nell'accordo OCSE del 2005, cui hanno aderito tutti gli Stati membri dell'UE e che dovrà ora essere recepito nel diritto dell'UE.

La mancanza di trasparenza favorisce un enorme sforamento dei costi e dei tempi, in contraddizione con le norme in materia di equilibrio contenute nell'accordo OCSE. Tale situazione facilita inoltre la corruzione attiva e passiva.

Il relatore ritiene che gli obblighi di rendicontazione stabiliti nell'accordo OCSE siano insufficienti per monitorare la correttezza delle operazioni finanziarie delle agenzie di credito all'esportazione europee. È altresì preoccupato per la possibilità, estremamente realistica, di un aumento del numero dei casi di inadempimento in futuro, in particolare all'indomani della crisi economica e finanziaria. Per quanto riguarda il settore del credito in generale, l'attuale crisi finanziaria dovrebbe far prendere coscienza ai legislatori del fatto che sono necessarie norme in materia di rendicontazione più dettagliate di quelle attualmente contenute nell'accordo OCSE.

L'accordo OCSE non contiene le disposizioni necessarie per garantire una corretta determinazione dei premi; esso non prevede infatti alcuna norma in materia di trasparenza né standard minimi nell'applicazione del calcolo dei rischi sociali e ambientali. L'accordo prevede solo una notifica volontaria di tali calcoli. Si tratta di un aspetto che deve essere valutato tenendo conto del fatto che la maggior parte dei progetti sostenuti dalle agenzie di credito all'esportazione sono così rischiosi che il mercato dei capitali privati preferisce non finanziarli. La mancanza di norme minime per il calcolo dei fattori di rischio sociali o ambientali applicabili ai costi dei crediti o delle garanzie genera, persino tra le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri, una corsa ai crediti economicamente più convenienti che di fatto promuove un protezionismo camuffato.

Il relatore propone di fare chiarezza sugli obblighi in materia di trasparenza in relazione al calcolo dei rischi e sulla pubblicazione degli strumenti fuori bilancio nonché di rendere obbligatoria la notifica del calcolo dei rischi sociali e ambientali. In sostanza il relatore suggerisce di istituire l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di riferire su base annua alla Commissione in merito alle attività delle loro agenzie di credito all'esportazione nei citati ambiti.

Agenzie di credito all'esportazione e coerenza politica dell'UE

Le agenzie di credito all'esportazione potrebbero rappresentare strumenti pubblici efficaci per contribuire al finanziamento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'UE, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico e la lotta contro la povertà. Il trattato di Lisbona ha introdotto un obbligo di coerenza rafforzato per quanto concerne l'intero settore dell'azione esterna dell'UE. Le agenzie di credito all'esportazione devono ovviamente essere valutate alla luce di tali obiettivi.

Si stima tuttavia che le agenzie di credito all'esportazione finanzino il doppio dei progetti nei settori del petrolio, del gas e minerario rispetto a tutte le banche multilaterali di sviluppo. La metà dei progetti industriali caratterizzati da elevati livelli di emissioni di anidride carbonica nei paesi in via di sviluppo beneficia di forme di sostegno da parte delle agenzie di credito all'esportazione. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che la maggior parte dei progetti è ad alto rischio in virtù delle conseguenze ambientali, politiche, sociali e culturali, e non potrebbe essere realizzata senza l'aiuto e il sostegno finanziario delle agenzie di credito all'esportazione.

Di conseguenza, le agenzie di credito all'esportazione rappresentano il perno strategico dello sviluppo e svolgono un ruolo estremamente importante in relazione all'impatto ambientale negativo delle attività delle aziende. In quanto istituzioni sostenute dai governi, le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero e potrebbero invece svolgere un ruolo importante nella promozione del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con gli impegni in materia di cambiamento climatico assunti dai rispettivi governi nazionali.

Nonostante la nuova situazione determinatasi in virtù del trattato di Lisbona (TFUE) e malgrado sia dimostrato che la maggior parte dei crediti e delle garanzie offerti dalle agenzie di credito all'esportazione promuove attività petrolifere, minerarie ed estrattive (che secondo la Banca mondiale sono tra quelle che contribuiscono in misura minore alla riduzione della povertà), la Commissione, nella relazione introduttiva che accompagna la sua proposta, non rileva la necessità di procedere a una revisione dell'accordo OCSE che ne garantisca la coerenza con le politiche e gli obiettivi dell'UE (punto 1) né quella di prevedere una valutazione dell'impatto (punto 2).

Il relatore suggerisce di includere requisiti orizzontali in grado di indurre le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri dell'UE a contribuire alle politiche e agli obiettivi dell'UE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (27.10.2010)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Relatore per parere: Bart Staes

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione e il Consiglio stanno attualmente riesaminando il quadro legislativo (definito "Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico" e negoziato nell'ambito del gruppo per il credito all'esportazione dell'OCSE) al fine di recepirlo nella legislazione dell'Unione europea. Lo scopo è quello di assicurare una maggiore certezza giuridica alle agenzie di credito all'esportazione (ACE) degli Stati membri, affinché le loro operazioni non vengano contestate presso il meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC. Il riesame offre l'opportunità di applicare l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale afferma che la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà sono gli obiettivi principali della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo. È necessario tenere conto di questi obiettivi nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. In questo contesto le ACE potrebbero essere degli strumenti efficaci per contribuire agli obiettivi esterni dell'Unione (in particolare il cambiamento climatico e la lotta alla povertà), rispettando al contempo l'obbligo di coerenza per quanto concerne l'intero settore dell'azione esterna dell'UE. Tali attori devono pertanto essere giudicati in base a questi obiettivi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Istituzioni finanziarie multilaterali e la Banca europea per gli investimenti hanno progressivamente sviluppato un pacchetto di valori di riferimento sociali e ambientali che coprono una vasta gamma di settori, dai "principi dell'Equatore" (2006), il principale standard volontario per la gestione dei rischi sociali e ambientali dei progetti, alle politiche di salvaguardia della Banca Mondiale, comprese le attività settoriali come le raccomandazioni dell'analisi del settore estrattivo commissionata dalla Banca mondiale e le raccomandazioni della Commissione mondiale sulle dighe. Tali norme sociali e ambientali, che si riflettono negli "approcci comuni" dell'accordo, sono parte di un continuo processo di revisione e aggiornamento.

Motivazione

L'inclusione di valori di riferimento sociali e ambientali aiuta a promuovere la coerenza tra le politiche in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e le politiche di tutela dell'ambiente, compresi i pertinenti accordi e convenzioni internazionali, contribuendo così allo sviluppo sostenibile.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Le agenzie di credito all'esportazione (ACE) sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per i paesi in via di sviluppo. Il debito nei confronti delle ACE costituisce quindi la principale componente del debito ufficiale dei PVS. Una parte significativa del finanziamento dei progetti ACE nei paesi in via di sviluppo si concentra in settori come i trasporti, il petrolio, il gas e l'estrazione, e in infrastrutture su larga scala, come le grandi dighe.

Motivazione

Le ACE sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per lo sviluppo, ma i loro prestiti vengono erogati con tassi di interesse superiori a quelli della Banca Mondiale o del Fondo monetario internazionale. Le ACE sono diventate, così, i maggiori creditori ufficiali di tali paesi: il debito nei loro confronti costituisce la principale componente del debito ufficiale dei PVS: secondo alcuni studi, tra il 30-40% del totale del debito ufficiale del settore pubblico.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009, i leader del G-20 si sono impegnati a razionalizzare e ad eliminare gradualmente, nel medio termine, le sovvenzioni inefficaci ai combustibili fossili. Tale impegno è stato ribadito dai leader del G-20 in occasione del vertice di Toronto del 26-27 giugno 2010.

Motivazione

La proposta deve garantire che gli orientamenti dell'OCSE riflettano le politiche dell'UE in materia di cambiamento climatico globale adottate nel contesto dei G-20 e dei vertici.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) I miglioramenti dell'accordo devono garantire la piena coerenza con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sarebbe pertanto necessario, nel recepimento nel diritto dell'Unione dell'accordo OCSE, applicare ulteriori misure all'interno dell'UE per garantire la compatibilità tra l'accordo OCSE e il diritto dell'Unione.

Motivazione

Il riesame offre l'opportunità di applicare l'articolo 208 del TFUE, il quale afferma che la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà sono gli obiettivi principali della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo. È necessario tenere conto di questi obiettivi nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) I principi e gli standard dell'UE, derivati dalla politica e dal diritto dell'Unione e completati da altri esempi di buona prassi internazionale, dovrebbero essere la guida per tutti i progetti finanziati da agenzie di credito all'esportazione e comprendere una valutazione dell'impatto sociale e ambientale che includa i diritti dell'uomo e le norme, rientranti nell'arsenale legislativo dell'Unione in campo ambientale e sociale, applicabili ai settori e ai progetti finanziati dalle ACE.

Motivazione

Questi principi riflettono gli obiettivi generali dell'Unione europea sanciti nel TFUE. Essi costituiscono pertanto la base della pratica di prestito della Banca europea per gli investimenti, come stabilito nella Dichiarazione sui principi e gli standard ambientali e sociali (2009) e nel manuale per le pratiche ambientali e sociali (2010) della BEI. E' opportuno, in questo contesto, riaffermare i principi essenziali al fine di assicurare condizioni di parità tra le istituzioni finanziarie europee.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septies) Le ACE dovrebbero applicare una metodologia di valutazione dell'impatto sociale e ambientale durante l'intero ciclo del progetto, per assicurare la sostenibilità di tutti i progetti che finanziano. Nelle valutazioni dovrebbe essere compreso il calcolo del rischio sociale e ambientale.

Motivazione

Gli approcci comuni dovrebbero raccomandare la valutazione dei progetti supportati dalle ACE in base alle norme internazionali in materia di diritti umani, evitando che i progetti possano causare violazioni dei diritti umani o contribuirvi. Ogni ACE dovrebbe disporre di una chiara politica in materia di prevenzione dei danni all'ambiente e ai diritti umani e di esercizio della dovuta diligenza a tal fine.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 octies) Una metodologia di valutazione dell'impatto sociale e ambientale che assicuri la conformità con i requisiti delle ACE dovrebbe essere pienamente coerente con i principi della strategia di sviluppo sostenibile dell'UE, dell'accordo di Cotonou e del Consenso europeo sullo sviluppo e riflettere l'impegno e gli obblighi dell'Unione ai sensi della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, della Convenzione ONU sulla diversità biologica, nonché ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e delle norme in materia sociale, di lavoro e ambientali incorporate negli accordi internazionali.

Motivazione

In full consistency and coherence with the provisions of Article 208 TFEU, Official support shall only be provided:

· when ECAs comply with human and social rights, based on international treaties and conventions, including the European Convention on Human Rights and the ILO Conventions;

· when the officially supported export credits contribute to the financing of international objectives to which the EU is committed to, especially regarding climate change and poverty alleviation;

· when Environmental and Social Impact Assessments are implemented, prior to the project approval, taking dully into account the interests of affected or interested communities;

· the officially supported export credits are consistent with and do not undermine development objectives, as identified through project appraisal;

when ECAs do not contravene obligations under international treaties and agreements related to environmental protection, human rights and sustainable development.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Le misure supplementari che devono essere applicate nell'Unione al fine di contribuire alla piena realizzazione dell'articolo 208 del TFUE figurano nell'allegato I bis della presente decisione.

Motivazione

L'allegato tenta di risolvere il problema dell'ambiguità per quanto riguarda gli impegni delle ACE nei confronti delle norme sociali e ambientali, fornendo un quadro chiaro di ciò che ci si aspetta da tali agenzie al fine di contribuire all'articolo 208 del TFUE.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I bis

 

COERENZA E TRASPARENZA

 

PARTE A) Consultazione, trasparenza e accesso del pubblico all'informazione

 

La Commissione europea si impegna a condividere con il Parlamento europeo le informazioni in merito all'attuazione dell'accordo dell'OCSE relativo ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Essa presenta dunque una "relazione sulla trasparenza" annuale sull'attuazione dell'accordo. La relazione sulla trasparenza fornisce l'elenco di ogni singola transazione approvata, per ogni paese che fornisce il sostegno, nel modo seguente:

 

• nome del paese che fornisce il sostegno ufficiale;

• denominazione dell'agenzia di credito all'esportazione;

• destinazione delle merci;

logistica dei servizi;

• data della transazione approvata dall'agenzia;

• nome dell'esportatore o prestatore di servizi;

• tipo di transazione: fornitura di beni o attrezzature; svolgimento di ricerca o progettazione; svolgimento di lavori; prestazione di servizi;

• nome della banca intermediaria;

• nome del debitore;

• nome del fideiussore;

• tipo di sostegno ufficiale (classificazione accordo OCSE): 1) garanzie e/o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura); 2) sostegno finanziario pubblico: (a) crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti oppure (b) interventi sul tasso d'interesse.

 

Sono fornite ulteriori informazioni sulla coerenza con le politiche dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo. L'Unione offre una solida base giuridica per la cooperazione allo sviluppo nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base all'articolo 208, paragrafi 1 del TFUE, l'Unione "tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo." L'Unione e gli Stati membri, come sancito dall'articolo 208, paragrafo 2 del TFUE "rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti." Ulteriori informazioni su ogni singola transazione comprendono:

 

• nel caso di transazioni in paesi poveri fortemente indebitati: le ACE riferiscono sul numero e il valore dei progetti per i paesi poveri fortemente indebitati e forniscono la metodologia per applicare misure specifiche per paese connesse alla sostenibilità del debito e per garantire che la spesa sia destinata solo a scopi produttivi. Ciò comprende una dichiarazione del cliente in cui si assicura che non è stato effettuato nessun pagamento illecito relativo a un contratto. Ogni violazione del divieto di pagamento illecito dovrebbe comportare la cancellazione dell'obbligo di pagamento dello Stato;

 

• nel caso di crediti di aiuto vincolato: le ACE riferiscono sul numero e il valore dei progetti di aiuti vincolati utilizzando la classificazione dell'accordo OCSE e sulla metodologia utilizzata per assicurare la conformità con gli accordi;

 

• nel caso di attuazione di progetti: le ACE forniscono informazioni sulle misure adottate dal richiedente per l'osservanza della normativa in materia ambientale, sociale e di diritti umani in vigore nel paese ospitante e delle migliori prassi internazionali, compresi i principi e le norme dell'UE, quali derivati dalle politiche e dalla legislazione dell'UE. Ciò comprende una dichiarazione del cliente in cui si impegna a rispettare la legislazione in vigore nel paese ospitante e le migliori prassi internazionali;

 

• le ACE forniscono informazioni sul rispetto da parte dei clienti del diritto internazionale e nazionale in materia penale. Ciò comprende una dichiarazione del cliente in cui si impegna a rispettare il diritto internazionale e nazionale in materia penale;

 

• nel caso di progetti di dighe: le ACE forniscono informazioni sull'osservanza, da parte del cliente, delle linee guida della Commissione mondiale sulle dighe;

 

• nel caso di progetti del settore estrattivo: le ACE forniscono informazioni sull'osservanza, da parte del cliente, delle raccomandazioni contenute nell'analisi del settore estrattivo commissionata dalla Banca mondiale.

 

Le ACE provvedono a rendere le informazioni relative alla valutazione del progetto prontamente disponibili per le comunità interessate, le ONG e altre parti interessate prima che una candidatura venga approvata. Tali informazioni comprendono la valutazione d’impatto ambientale e sociale per tutti i progetti nonché i nomi delle società coinvolte.

 

Inoltre, la divulgazione pubblica delle valutazioni d'impatto sullo sviluppo sostenibile deve essere effettuata prima della concessione del sostegno delle ACE.

 

PARTE B) Cambiamento climatico

 

Le ACE contribuiscono all'impegno e agli obblighi assunti dall'Unione europea ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in conformità con l'articolo 208 del TFUE.

 

L'integrazione delle politiche climatiche europee nelle sue operazioni può, se del caso, comprendere:

 

• relazioni annuali dettagliate sull'impronta del carbonio complessiva dei progetti sostenuti dalle ACE o sugli effetti localizzati e regionali dei singoli progetti;

 

• l'analisi dell'impronta del carbonio da inserire nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica;

 

l'introduzione di un elenco di esclusione di tipologie di progetti/tecnologie che le ACE non sosterranno, tra cui l'eliminazione graduale delle transazioni finanziarie per progetti relativi ai combustibili fossili;

 

• la definizione di chiari obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sia a lungo che a breve termine e tetto annuale delle emissioni;

 

• la definizione di procedure di valutazione per tener conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo in relazione al cambiamento climatico e allo sviluppo, come individuate nei programmi d'azione di adattamento nazionale dell'UNFCCC e nei documenti strategici nazionali e regionali dall'Unione europea;

 

• la definizione degli obiettivi in materia di energia rinnovabile, in linea con i piani strategici nazionali e regionali.

Motivazione

L'allegato include una vasta gamma di temi volti al rispetto dell'articolo 208 del TFUE e a colmare importanti lacune quali l'assenza di qualsiasi riferimento a norme in materia di diritti umani nell'ambito degli approcci comuni. L'allegato mira anche a stabilire un accordo in base al quale l'UE dovrebbe fornire una relazione annuale sulle transazioni effettuate da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi nel campo di applicazione dell'accordo. Inoltre, il campo di applicazione degli approcci comuni deve essere ampliato, per garantire che il sostegno pubblico fornito dalle ACE sia coperto, non limitato a transazioni con un periodo di rimborso di due anni o più. Infine, la parte dedicata al cambiamento climatico mette in evidenza gli impegni internazionali dell'UE sul cambiamento climatico, al fine di eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili nel medio termine e di fornire un sostegno mirato volto a consentire ai paesi più poveri di adeguarsi ai cambiamenti climatici.

PROCEDURA

Titolo

Applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Riferimenti

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Esame in commissione

30.8.2010

 

 

 

Approvazione

26.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (24.11.2010)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Relatore per parere: Arturs Krišjānis Kariņš

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che i crediti all'esportazione siano uno strumento importante per sostenere le imprese dell'Unione europea. A fronte di un aumento della domanda di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, è fondamentale introdurre quanto prima negli Stati membri la recente regolamentazione dell'OCSE relativa a questo strumento.

Il sostegno dei crediti all'esportazione a medio e lungo termine è un valido strumento, che non è ancora pienamente sfruttato in tutti gli Stati membri e che va incoraggiato. I crediti all'esportazione possono contribuire a creare posti di lavoro garantendo il finanziamento di progetti che beneficerebbero altrimenti di un accesso più limitato ai capitali a causa della loro natura non di mercato.

Il relatore osserva che ogni nuova misura legislativa in questo settore deve evitare la creazione di nuovi oneri amministrativi o burocratici che andrebbero ad aggiungersi ai costi già esistenti. Una vigilanza a livello europeo sui crediti all'esportazione dovrebbe essere introdotta in via eccezionale qualora si verifichi una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Occorre rispettare il principio di sussidiarietà.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'accordo ha contribuito a ridurre l'impatto dell'attuale crisi economica e finanziaria, creando posti di lavoro mediante il sostegno al commercio e agli investimenti di imprese che altrimenti non beneficerebbero di credito nel settore privato.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione devono tener conto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione e rispettarli. Nel sostenere le imprese dell'Unione, tali organismi devono osservare e promuovere i principi e le norme dell'Unione in ambiti quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Tuttavia, gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione degli Stati membri dovrebbero esaminare con molta attenzione le domande ricevute, tenendo conto del fatto che il sostegno pubblico fornito come credito all'esportazione potrebbe contribuire, nel medio e lungo termine, al disavanzo pubblico del rispettivo Stato membro, in particolare considerando che il rischio di inadempimento è aumentato a seguito della crisi finanziaria.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) È opportuno che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione esaminino con molta attenzione le domande ricevute, al fine di massimizzare i vantaggi del sostegno pubblico accordato, tenendo conto del fatto che crediti all'esportazione ben mirati contribuiranno a creare nuove opportunità di accesso ai mercati per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, favorendo nel contempo un commercio aperto ed equo e una crescita reciprocamente vantaggiosa all'indomani della crisi.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) L'OCSE fa obbligo ai suoi paesi membri di rendere note le informazioni sui crediti all'esportazione per impedire loro comportamenti protezionistici o tali da provocare distorsioni di mercato. All'interno dell'Unione, la trasparenza dev'essere assicurata per garantire agli Stati membri condizioni di parità.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta di decisione, volta ad abrogare e sostituire la presente decisione, quanto prima possibile una volta che una nuova versione dell'accordo sarà stata concordata tra i partecipanti dell'OCSE e al più tardi entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 ter

 

Il Consiglio riferisce annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione in merito all'attuazione, da parte dei singoli Stati membri, dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quater

 

Lo stato patrimoniale dell'organismo responsabile dei crediti all'esportazione di ogni Stato membro fornisce un quadro completo delle attività e passività dell'organismo. L'utilizzo di strumenti fuori bilancio da parte degli organismi responsabili dei crediti all'esportazione è reso assolutamente trasparente.

Le imprese diverse dalle PMI che beneficiano di crediti all'esportazione pubblicano conti finanziari annuali per paese.

PROCEDURA

Titolo

Applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Riferimenti

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

6.7.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Esame in commissione

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Approvazione

22.11.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

PROCEDURA

Titolo

Applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Riferimenti

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

6.7.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Esame in commissione

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Approvazione

1.12.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Markus Pieper, Giommaria Uggias

Deposito

9.12.2010