RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
27.1.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(13988/2010– C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13988/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (12922/2009),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0335/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0004/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la propria posizione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione ha la competenza esclusiva in ordine a vari aspetti della politica esterna in materia di trasporto aereo che sono stati tradizionalmente disciplinati da accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi.
Di conseguenza, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni figuranti negli accordi bilaterali esistenti con accordi dell'UE.
La Commissione ha negoziato pertanto un accordo con la Repubblica federativa del Brasile che sostituisce talune disposizioni nei dodici accordi bilaterali esistenti relativi ai servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica federativa del Brasile. L'accordo è stato firmato il 14 luglio 2010.
Trattato di Lisbona
Ai sensi del trattato di Nizza, in vigore all'epoca dei negoziati, il Parlamento veniva consultato in merito agli accordi aerei internazionali. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha ampliato il novero dei casi in cui è richiesta l'approvazione del Parlamento per la conclusione di un accordo internazionale. Gli accordi sui servizi aerei rientrano ora in questa categoria, poiché riguardano un settore al quale si applica la procedura legislativa ordinaria[1]. Le proposte in esame interessate da tali sviluppi sono state formalmente modificate dalla Commissione in una comunicazione pubblicata il 2 dicembre 2009, dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso"[2].
Il rafforzamento del ruolo del Parlamento nel quadro del nuovo trattato comporta la corrispondente responsabilità di esercitare un controllo più rigoroso sullo svolgimento dei negoziati, avvalendosi pienamente delle possibilità previste dall'articolo 90 del proprio regolamento. È chiaramente auspicabile per tutte le parti interessate che tutti i problemi sufficientemente importanti da mettere in discussione la disponibilità del Parlamento a dare l'approvazione siano individuati e trattati in una fase iniziale, anziché a negoziati già conclusi.
Obiettivi dell'accordo
Articolo 2 (Designazione da parte di uno Stato membro)
Onde evitare discriminazioni tra i vettori aerei dell'Unione europea, le clausole di designazione tradizionali riferite ai vettori degli Stati membri firmatari dell'accordo bilaterale, sono sostituite da una clausola di designazione dell'UE, riferita a tutti i vettori aerei dell'UE.
Articolo 3 (Sicurezza)
Le presenti disposizioni garantiscono che le disposizioni in materia di sicurezza previste dagli accordi bilaterali siano applicabili alle situazioni in cui il controllo regolamentare su un vettore aereo è esercitato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha designato tale vettore aereo.
Articolo 4 (Tassazione del carburante per aerei)
Mentre gli accordi bilaterali tradizionali tendono ad esentare dalla tassazione il carburante per gli aeromobili in generale, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, consente siffatta tassazione per operazioni sul territorio dell'Unione europea.
Articolo 5 (Compatibilità con le regole della concorrenza)
L'articolo vieta qualsivoglia pratica anticoncorrenziale
Conclusioni
L'accordo orizzontale con il Brasile ristabilirà una sana base giuridica per le relazioni dell'UE con il Brasile nel settore del trasporto aereo. L'accordo ha rappresentato un primo importante passo nel rafforzamento delle relazioni UE-Brasile in materia di trasporto aereo, consentendo a entrambe le parti di potenziare ulteriormente la cooperazione nel settore del trasporto aereo e di favorire la negoziazione di un accordo generale sui servizi aerei tra il Brasile e l'UE.
In seguito a una richiesta della Commissione europea, il 15 ottobre 2010 il Consiglio "Trasporti" dell'UE ha garantito a quest'ultima un mandato per negoziare con il Brasile un accordo generale sui servizi aerei basato sulla combinazione tra l'apertura graduale del mercato e la cooperazione e convergenza normativa.
Un siffatto accordo dovrebbe essere in grado di generare benefici per i consumatori (vantaggi in termini di tariffe inferiori) pari a 460 milioni di EUR. L'accordo avrà un effetto positivo sull'occupazione e dovrebbe offrire nuove interessanti opportunità commerciali alle compagnie aeree dell'Unione europea nonché alcuni vantaggi ai viaggiatori.
Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore propone che il Parlamento approvi la conclusione dell'accordo. Poiché l'entrata in vigore dello stesso è subordinata alla sua conclusione, sarebbe inoltre estremamente auspicabile che, non appena il Parlamento avrà preso la sua decisione, il Consiglio proceda a completare l'iter senza ritardi indebiti.
- [1] Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- [2] COM(2009)0665
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
25.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke |
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