RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

27.1.2011 - (16440/1/2010 – C7‑0425/2010 – 2009/0059(COD)) - ***II

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Helmut Scholz


Procedura : 2009/0059(COD)
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A7-0005/2011
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A7-0005/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

(16440/1/2010 – C7‑0425/2010 – 2009/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16440/1/2010 – C7‑0425/2010),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0197),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7‑0005/2011),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN SECONDA LETTURA[2]*

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

(1)       Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'Asia centrale e dell'America latina, nonché con l'Iraq, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[4].

(2)       L'obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l'eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma di tale regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo ("criteri APS") stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).

(3)       È nell'interesse dell'Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale. L'Unione ha un interesse strategico a promuovere contatti diversificati con tali paesi, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare le misure che, in linea di principio, non possono beneficiare dell'aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS, pur rivestendo un'importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati.

(4)       A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[5]. Tali quattro azioni preparatorie sono: scambi aziendali e scientifici con l'India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia; e cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.

(5)       Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006[6] permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.

(6)       In conseguenza dell'estensione dell'ambito geografico di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due strumenti di finanziamento diversi a titolo della politica estera. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l'uno dall'altro. Nel quadro del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre il regolamento (CE) n. 1934/2006 si applicherà solo alle misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l'estensione dell'ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.

(7)       Poiché la crisi economica ha creato in tutta l'Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l'estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell'Unione ed un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(8)       Il riesame dell'attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.

(8 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di programmi di cooperazione pluriennali, in quanto tali programmi integrano il regolamento (CE) n. 1934/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(9)       Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

1)        il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006";

2)        gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

Obiettivo

1.        Ai fini del presente regolamento, l'espressione "paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito" comprende i paesi e territori elencati nell'allegato I del presente regolamento e l'espressione "paesi in via di sviluppo" comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo*, ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo "paesi partner".

I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sovvenzionano la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all'articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo ("criteri APS") stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).

2.        Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l'azione esterna dell'Unione quali stabiliti nel trattato. Ciò riguarda tra l'altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, il lavoro dignitoso, il buongoverno e la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.        La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L'Unione mira altresì ad intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell'ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l'Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dal trattato.

2.        In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure previste dal presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5.

3.        La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell'elenco di paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.        Ai fini dei finanziamenti dell'Unione nel quadro del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5.        In relazione ai paesi elencati nell'allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza politica con le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo**.

Articolo 3

Principi generali

1.        L'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l'impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.        Nell'attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell'Unione.

3.        Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati, segnatamente, negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell'Unione.

4.        Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l'Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5.        Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell'Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.

6.        La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

Articolo 4

Settori di cooperazione

Il finanziamento dell'Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell'Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:

1)        la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner;

2)        l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

3)        la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner;

4)        la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell'Unione al programma Erasmus Mundus e la partecipazione a simposi europei in materia di istruzione;

5)        la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l'energia (in particolare l'energia rinnovabile), i trasporti, le questioni ambientali (compresi i cambiamenti climatici), il settore doganale, le questioni finanziarie, giuridiche e relative ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l'Unione e i paesi partner;

6)        il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;

7)        il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.

_______________

*         GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

**       GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.";

3)        all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.       I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati previsti che l'Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi mirano ad una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell'Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione, con l'indicazione, ove opportuno, di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti ad una revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc.

3.        I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14 bis e fatte salve le condizioni previste agli articoli 14 ter e 14 quater.";

4)        ▌l'articolo 6 è così modificato:

a)        il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.       La Commissione adotta annualmente programmi d'azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.";

b)        il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.      I programmi d'azione pluriennali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario avvalersi di questa procedura per le modifiche ai programmi d'azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, purché dette modifiche siano conformi con gli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.";

5)        l'articolo 7 è così modificato:

a)        il primo comma diventa paragrafo 1;

b)        al paragrafo 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e)       organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall'Unione;

f)         istituzioni e organismi dell'Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;";

c)        sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"2.       Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario*, nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità**, o nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

3.        Il finanziamento dell'Unione a titolo del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.

_______________

*         GU L 163 del 2.7.1996. pag. 1.

**       GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.";

6)        all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.       In linea di massima, i finanziamenti dell'Unione non sono usati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.";

7)        l'articolo 9 è così modificato:

a)        il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.       Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.";

b)        il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.       La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione e le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.";

8)        l'articolo 12 è così modificato:

a)        il titolo è sostituito dal seguente:

"Tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

b)        i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.       Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità*, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità**, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)***.

2.        Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell'Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

_______________

*         GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

**       GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

***     GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.";

9)        gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 13

Valutazione

1.        La Commissione procede regolarmente ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2.        La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.        La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell'Unione prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Relazione annuale

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.";

9 bis)  sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.        Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.        Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.        Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 14 ter e 14 quater.

Articolo 14 ter

Revoca della delega

1.        La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.        L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si impegna a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali relative motivazioni.

3.        La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato in detta decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.        Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.

           Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.        Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

           L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.        Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.";

9 ter)  l'articolo 15 è soppresso;

10)      l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato II. Gli stanziamenti annuali per il periodo 2010-2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale. La Commissione fornisce all'autorità di bilancio informazioni dettagliate su tutte le linee di bilancio e gli stanziamenti annuali da utilizzare per il finanziamento delle misure ai sensi del presente regolamento. Tali stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Occorre altresì fare in modo che i paesi e territori industrializzati nonché gli altri paesi e territori ad alto reddito elencati nell'allegato I non siano penalizzati dall'applicazione del presente regolamento ai paesi partner elencati nell'allegato II.

Gli stanziamenti programmati per essere utilizzati nel quadro del regolamento (CE) n. 1905/2006 non sono utilizzati per tale fine.";

11)      il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I – Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento";

12)      è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo                                     Per il Consiglio

Il presidente                                                          Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1. Argentina

2. Bolivia

3. Brasile

4. Cile

5. Colombia

6. Costa Rica

7. Cuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Messico

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Perù

17. Uruguay

18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan

20. Bangladesh

21. Bhutan

22. Myanmar/ex Birmania

23. Cambogia

24. Cina

25. India

26. Indonesia

27. Repubblica democratica popolare di Corea

28. Laos

29. Malaysia

30. Maldive

31. Mongolia

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filippine

35. Sri Lanka

36. Thailandia

37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakistan

39. Repubblica del Kirghizistan

40. Tagikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran

44. Iraq

45. Yemen

Sudafrica

46. Sudafrica"

  • [1]  Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.
  • [2] *          Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]           Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
  • [4]           GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
  • [5]           GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [6]           GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

MOTIVAZIONE

Prima lettura del Parlamento

La posizione del Parlamento in prima lettura riguardante lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI) è stata adottata il 21 ottobre 2010 a larghissima maggioranza (586-27-10), il che conferma pienamente la linea comune di applicare l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona le disposizioni in materia di comitatologia sono abolite e l'esecuzione degli atti legislativi di base (in questo caso gli strumenti finanziari) deve essere intrapresa mediante "atti delegati" (articolo 290 del TFUE) e "atti di esecuzione" (articolo 291 del TFUE). I criteri dell'articolo 290 sono vincolanti, il che significa che, se sono rispettati (come nel caso degli strumenti finanziari dell'azione esterna), non possono essere oggetto di trattative politiche o di "accordi speciali" poiché ciò sarebbe contrario al trattato.

In quanto colegislatori, il Parlamento e il Consiglio decidono congiuntamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere che conferiscono alla Commissione nel quadro dell'articolo 290, delega in virtù della quale la Commissione avrebbe la responsabilità di adottare atti delegati sotto il diretto controllo del Parlamento e del Consiglio, dando a ciascuno di essi la possibilità di opporre una misura o di revocare la delega.

Seconda lettura del Parlamento

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2010, ma gli emendamenti più significativi del Parlamento non sono stati accolti. In particolare, sebbene avesse accettato l'accordo sostanziale raggiunto sotto la Presidenza spagnola, il Consiglio ha respinto gli emendamenti del Parlamento riguardanti le procedure applicabili per l'adozione di documenti di programmazione e riguardanti il finanziamento.

Pertanto, gli emendamenti contenuti nella raccomandazione all'esame sono intesi a ripristinare la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura, onde garantire che detta Istituzione sia messa su un piede di parità con il Consiglio/gli Stati membri e che la struttura di programmazione dell'ICI riconosca i cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona.

PROCEDURA

Titolo

Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006)

Riferimenti

16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

21.10.2010

T7-0381/2010

Proposta della Commissione

COM(2009)0197 – C7-0101/2009

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

16.12.2010

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

INTA

16.12.2010

Relatore

  Nomina

Helmut Scholz

17.1.2011

 

Approvazione

26.1.2011

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

24

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Patrice Tirolien