RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
27.1.2011 - (06077/2010 – C7‑0141/2010 – 2006/0251(NLE)) - ***
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progettl di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(06077/2010 – C7‑0141/2010 – 2006/0251(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (06077/2010),
– visto il progetto di protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16462/2006),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell’articolo 16, dell’articolo 74, dell’articolo 77, paragrafo 2, dell’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e c), dell’articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 89, dell’articolo 114 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0141/2010),
– vista la sua posizione dell'8 luglio 2008[1] sulla proposta della Commissione (COM(2006)0752),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0008/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.
- [1] GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 99.
MOTIVAZIONE
Schengen
L’accordo di Schengen è stato firmato il 14 giugno 1985 da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. L’accordo e la successiva convenzione di attuazione approvata nel 1990 hanno abolito i controlli sistematici alle frontiere fra tali paesi e dunque permesso la libera circolazione delle persone. La Convenzione di Schengen ha abolito i controlli alle frontiere interne dei paesi firmatari e ha creato un’unica frontiera esterna con regole comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, una politica comune dei visti, cooperazione giudiziaria e di polizia e l’introduzione del sistema d’informazione Schengen (SIS). Con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, la cooperazione Schengen è stata integrata nel quadro giuridico e istituzionale dell'Unione europea.
Attualmente l’area Schengen comprende 25 Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia – Stati membri dell’Unione europea – nonché Norvegia, Islanda e Svizzera, paesi terzi associati. Bulgaria, Romania e Cipro applicano attualmente solo in parte l’acquis di Schengen, per cui i controlli sono ancora effettuati alle frontiere con questi tre Stati membri.
Prima di poter dare piena attuazione alle norme di Schengen, il grado di preparazione di ciascuno Stato deve essere valutato in quattro settori: frontiere aeree, visti, cooperazione di polizia e protezione dei dati. Tale processo di valutazione comporta un questionario e visite di esperti dell’Unione europea in luoghi selezionati del paese all’esame (consolati, posti di frontiera, ecc.).
Al momento attuale la libera circolazione è garantita su un territorio che comprende 42.673 km di frontiere marittime e 7.721 km di frontiere terrestri, che abbraccia 25 paesi e conta 400 milioni di cittadini.
Relazioni con i paesi terzi
La graduale espansione della zona Schengen ha indotto i paesi terzi che intrattengono relazioni particolari con l’UE, a partecipare alla cooperazione Schengen. I paesi terzi desiderosi di associarsi all’acquis di Schengen devono firmare un accordo con l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone. Per tali paesi detta partecipazione comporta:
- l’inclusione in uno spazio privo di controlli alle frontiere interne;
- l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen e di tutti i testi relativi a Schengen adottati in virtù di quest’ultimo;
- la partecipazione alle decisioni relative ai testi attinenti a Schengen;
Nella pratica questa partecipazione assume la forma di comitati misti che si incontrano parallelamente ai gruppi di lavoro del Consiglio UE. Ne fanno parte rappresentanti dei governi degli Stati membri, della Commissione e dei governi dei paesi terzi interessati. I paesi associati partecipano pertanto alle discussioni sullo sviluppo dell’acquis di Schengen ma non prendono parte alla votazione. Esistono apposite procedure per la notifica e l’accettazione di misure o atti futuri.
Adesione del Liechtenstein a Schengen
Il Liechtenstein è un microstato alpino nell’Europa occidentale racchiuso fra la Svizzera ad ovest e a sud e l’Austria a est. Ha una superficie di 160 km2, una popolazione di circa 35.000 abitanti e il più alto prodotto interno lordo procapite al mondo. Da quando ha aderito allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1995, il Liechtenstein si è integrato progressivamente nell’area commerciale europea. Il paese ha già trasposto il 98,4% delle direttive dell’Unione europea nel proprio diritto interno. Il Liechtenstein fa anche parte del mercato unico, in cui le stesse regole di base si applicano a tutti i paesi aderenti.
Il 28 febbraio 2008 è stato firmato il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
L’accordo sull’adesione della Confederazione svizzera all'acquis di Schengen (in vigore dal 1° marzo 2008) prevede in modo esplicito la possibile associazione del Liechtenstein all’acquis di Schengen tramite un protocollo che stabilisce i diritti e i doveri di ciascuna delle parti contraenti. In considerazione della politica delle frontiere aperte che permettono da decenni la libera circolazione delle persone, tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, ci si aspettava che questi due paesi avrebbero aderito a Schengen allo stesso tempo.
Tuttavia la Svizzera ha aderito allo spazio Schengen da sola, il 12 dicembre 2008, abolendo i controlli alle frontiere interne e poi negli aeroporti per i voli all’interno dello spazio Schengen il 29 marzo 2009. Per la prima volta è stato necessario mettere in atto dei controlli in luoghi dove non esisteva più una vera e propria frontiera da circa cent’anni. I 41 km che separano i due paesi sono divenuti una frontiere esterna dell’area Schengen.
Posizione del relatore
Al Parlamento europeo è stato chiesto di esprimersi in merito alla conclusione del presente protocollo per la prima volta nel 2007. A seguito di una richiesta della relatrice di allora - Ewa Klamt - la commissione giuridica ha espresso il proprio parere all’unanimità, l’11 giugno 2007, raccomandando che la base giuridica fosse cambiata in maniera tale da fare riferimento all’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (proposte di decisione del Consiglio volte a modificare il "quadro istituzionale specifico" previsto nell'accordo principale, di cui il protocollo proposto forma parte integrante), che richiede il parere conforme e non la semplice consultazione del Parlamento europeo. Per questo motivo, e con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la relazione è stata rinviata alla commissione LIBE.
Il relatore accoglie con favore le nuove norme introdotte dal trattato di Lisbona, che consentono al Parlamento europeo di essere meglio informato sugli accordi internazionali, e dà la propria approvazione alla conclusione del protocollo.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
26.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
48 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat |
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