RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

27.1.2011 - (16447/1/2010 – C7‑0424/2010 – 2010/0059(COD)) - ***II

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Charles Goerens


Procedura : 2010/0059(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0009/2011
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A7-0009/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

(16447/1/2010 – C7‑0424/2010 – 2010/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16447/1/2010 – C7‑0424/2010),

–   visti i contibuti dei parlamenti nazionali relativamente al progetto di atto legislativo,

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A7‑0009/2011),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN SECONDA LETTURA[2]*

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

(1)         La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.

(2)         L’Unione, quale membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, a lungo termine eliminandola, in tutto il mondo.

(3)         L’Unione sostiene il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l’importanza dei suoi settori dei prodotti di base.

(4)         L’Unione si è impegnata a sostenere l’integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall’evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell’OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. È pertanto opportuno aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP ("il programma") al regolamento (CE) n. 1905/2006[4].

(5)         È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell’ambito del programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi. Tali misure dovrebbero pertanto facilitare l’adeguamento e includere, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, ove ciò risulti attuabile, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, e la disciplina speciale per l’assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999[5] del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1609/1999[6] della Commissione. L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.

(6)         Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane[7] o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Il programma si fonda sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’OMC, persegue un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata di quattro anni (2010-2013).

(7)         Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata "Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane", i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.

(8)         La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana.

(9)         La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.

(10)       Circa il 2% del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei "costi sostenibili di produzione", determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività,

(11)       Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.

(12)       La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia geografici, programmi indicativi pluriennali e documenti di strategia per i programmi tematici nonché misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti,

(13)       È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

(1)         l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4Attuazione dell'assistenza dell'Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.";

(2)         è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bisPrincipali paesi ACP fornitori di banane

1.     I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’Unione nel quadro dell’OMC. L'assistenza dell'Unione è utilizzata in particolare per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:

a)      aumento della competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena;

b)     promozione della diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;

c)      risoluzione delle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all’occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori.

2.     Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:

a)      il commercio di banane con l’Unione;

b)     l’importanza delle esportazioni di banane per l’economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese.

La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane.

3.     La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:

a)      un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;

b)     informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;

c)      indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;

d)     i risultati attesi grazie all'aiuto;

e)      un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;

f)      la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

Entro diciotto mesi dalla scadenza il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.";

(3)         l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35bis e 35ter”;

(4)       all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.";

(5)       all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.    Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Consiglio e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione.

4.      Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.";

(6)         all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    L'assistenza dell'Unione di regola non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.";

(7)         all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.     Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 26, paragrafo 1.";

(8)         all’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.";

(9)       all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.";

(10)     l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Articolo 35

Esercizio della delega

1.      Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.      Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.

Articolo 35 bis

Revoca della delega

1.      La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.      L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3.      La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 35 ter

Obiezioni agli atti delegati

1.      Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.      Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.      Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato."

(11)       all’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.    L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.

2.     Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.";

(12)       è inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento;

(13)       l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

ALLEGATO I

"ALLEGATO III bisPrincipali paesi ACP fornitori di banane

1. Belize

2. Camerun

3. Costa d’Avorio

4. Dominica

5. Repubblica dominicana

6. Ghana

7. Giamaica

8. Santa Lucia

9. Saint Vincent e Grenadine

10. Suriname".

ALLEGATO II

"ALLEGATO IVDotazioni finanziarie indicative per il periodo 2007-2013 (milioni di EUR)

Totale

17 087

Programmi geografici:

10 057

America latina

2 690

Asia

5 187

Asia centrale

719

Medio Oriente

481

Sudafrica

980

Programmi tematici:

5 596

Investimento nelle persone

1 060

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali

804

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

1 639

Sicurezza alimentare

1 709

Migrazione e asilo

384

Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero

1 244

Principali paesi ACP fornitori di banane

190

  • [1]  Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
  • [2] *          Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]           Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
  • [4]           GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
  • [5]           GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1.
  • [6]           GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.
  • [7]           GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.

MOTIVAZIONE

Questioni sostanziali sulle misure di accompagnamento nel settore bananiero

Il progetto di regolamento che modifica lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è inteso a sostenere i principali paesi esportatori di banane dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) mediante misure di accompagnamento nel settore bananiero (MAB), per un periodo di 4 anni (2010–2013).

Nella fase iniziale della procedura, il Parlamento, tramite la commissione per lo sviluppo, ha sollevato una serie di questioni che suscitano la sua preoccupazione in merito alla proposta della Commissione. La commissione DEVE ha sottolineato in particolare la necessità di garantire che le misure di accompagnamento nel settore bananiero siano mirate al conseguimento di obiettivi fondamentali quali lo sviluppo e l'eliminazione della povertà, che si tenga conto delle norme in materia di ambiente, sanità e lavoro e che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione delle risorse.

Il Parlamento ha avviato con rapidità negoziati costruttivi con il Consiglio su tutte le questioni sostanziali, nei quali la Commissione ha svolto il ruolo di facilitatore, il che ha permesso di conseguire velocemente un accordo tra i due colegislatori.

La posizione comune del Consiglio in prima lettura, in linea con l'accordo politico raggiunto, accetta tutti e quindici gli emendamenti sostanziali contenuti nella posizione del Parlamento in prima lettura: ossia gli emendamenti 1, 2, 3, 4 (con un adeguamento tecnico), 25, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 26 e 17. Il relatore ritiene che il Parlamento può considerarsi soddisfatto in merito al contenuto del progetto di regolamento proposto dal Consiglio per quanto riguarda le questioni sostanziali.

Raccomanda soltanto una modifica di piccola entità al considerando 5 della versione del Consiglio (basato sull'emendamento n. 4 del Parlamento in prima lettura) al fine di migliorare l'adeguamento tecnico introdotto dal Consiglio e riavvicinarlo alla formulazione iniziale concordata.

Non è stato, tuttavia, trovato un accordo tra i colegislatori sulla questione orizzontale dell'applicazione della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) al DCI, che si estenderebbe anche ai documenti di programmazione strategica relativi alle MAB. È soltanto in considerazione di questa questione controversa, ma tuttavia fondamentale, e che sarà ulteriormente illustrata in seguito, che non è stato possibile concludere la procedura legislativa sulle BAM in prima lettura.

Questioni finanziarie

Il relatore osserva che il Parlamento e il Consiglio hanno trovato un accordo in merito al finanziamento delle misure di accompagnamento nel settore bananiero (MAB) per il 2010 e il 2011.

Tuttavia, gli preme sottolineare che persistono le preoccupazioni sulle modalità di finanziamento delle MAB espresse in prima lettura e che per il 2012-2013 non è stato raggiunto alcun accordo di finanziamento.

La proposta di regolamento riduce drammaticamente il margine a titolo del massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2007-2013, impedendo un margine di manovra sufficiente per far fronte e reagire adeguatamente a un'eventuale crisi futura. In linea di principio, qualsiasi strumento nuovo non dovrebbe essere finanziato tramite la ridistribuzione delle risorse, in quando ne risulterebbero pregiudicate le priorità esistenti, ma piuttosto tramite la mobilitazione di fondi aggiuntivi.

Il Parlamento ha pertanto chiesto la revisione del QFP con tutte le modalità previste ai punti 21 e 23 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, o con altre modalità quali quelle contenute ai punti 25 e 27.

Si tratta di preoccupazioni che dovrebbero essere tenute in considerazione in fase di adozione di una decisione sul finanziamento delle misure di accompagnamento nel settore bananiero per i prossimi anni.

Questione in sospeso per la seconda lettura: procedure per il controllo democratico

Contesto: la posta in gioco

La raccomandazione legislativa proposta dal relatore per la seconda lettura mira essenzialmente a proteggere le prerogative democratiche del Parlamento previste dal trattato di Lisbona. In qualità di colegislatore, il Parlamento deve essere in grado di controllare, in condizioni di parità con il Consiglio, l'adozione di decisioni strategiche relative ai paesi e al modo in cui gli aiuti allo sviluppo sono spesi.

A livello tecnico, alcune decisioni, normalmente adottate dalla Commissione per dare esecuzione all'atto di base, soddisfano i criteri degli "atti delegati" (articolo 290 del TFUE). L'introduzione della procedura degli atti delegati darebbe ai due rami dell'autorità legislativa la possibilità di sollevare efficacemente obiezioni a taluni progetti di decisione proposti dalla Commissione, o persino di revocare la delega. Il relatore ritiene che tale procedura rappresenterebbe un forte incentivo per la Commissione a tenere in debita considerazione i suggerimenti del Parlamento in fase di programmazione degli aiuti dell'UE, in termini di assegnazione di risorse e priorità settoriali. Il conferimento al Parlamento europeo di competenze concrete di controllo e sorveglianza, chiaro obiettivo del trattato di Lisbona, contribuirebbe notevolmente a ridurre il deficit democratico nel processo decisionale dell'Unione europea.

Per questo motivo, in prima lettura sono stati presentanti vari emendamenti procedurali che mirano a garantire l'adeguata inclusione della procedura degli atti delegati nel regolamento DCI, in linea con la lettera e lo spirito del trattato di Lisbona. I medesimi emendamenti sono stati anche presentati nella relazione del deputato Gay Mitchell sulla revisione intermedia del DCI (A7-0078/2009).

Dal momento che la procedura degli atti delegati si applica altresì alla programmazione di altri strumenti di finanziamento nel settore dell'azione esterna, che attualmente sono in fase di revisione (strumento per la stabilità, strumento per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo, strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati), le commissioni parlamentari competenti per tali strumenti, ossia AFET e INTA, hanno presentato in prima lettura emendamenti identici.

La posizione delle due commissioni sugli atti delegati è coerente con l'analisi effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento e perfettamente in linea con la posizione politica dell'Istituzione espressa dalla Conferenza dei presidenti del 9 settembre 2010: "I negoziatori del Parlamento dovrebbero sempre insistere per ottenere l'inclusione di atti delegati in tutte le decisioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 290 del TFUE - in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, la scelta delle priorità, i risultati sperati e le dotazioni finanziarie in termini generali - al fine di preservare le prerogative del Parlamento in questi settori".

Il relatore osserva che i criteri di cui all'articolo 290 sono vincolanti, il che significa che, nei casi in cui sono soddisfatti (come per gli strumenti di finanziamento per l'azione esterna), non possono essere oggetto di contrattazioni politiche o di "disposizioni speciali" poiché ciò sarebbe contrario al trattato.

Per il Parlamento, i negoziati interistituzionali sugli strumenti di finanziamento per l'azione esterna, non vertono soltanto sulla garanzia di un effettivo controllo parlamentare, e quindi democratico, sull'attuazione della legislazione dell'UE, ma riguardano altresì il rispetto del trattato da parte di tutte le istituzioni. Occorre inoltre tener presente che l'esito dei negoziati sull'uso degli atti delegati per l'attuazione degli strumenti di finanziamento nel settore delle relazioni esterne costituirà un importante precedente per i futuri negoziati legislativi su tutti gli strumenti di finanziamento. Se non vinciamo questa battaglia, potremmo vederci costretti ad attendere un nuovo trattato prima di poter finalmente ottenere le prerogative che il trattato di Lisbona riconosce già adesso al Parlamento.

Procedura

Dopo l'adozione formale della posizione in prima lettura in seno alla commissione DEVE, nel febbraio 2010 sono stati avviati i negoziati interistituzionali sulla questione orizzontale degli atti delegati negli strumenti di finanziamento per l'azione esterna. Non è stato raggiunto alcun compromesso poiché il Consiglio si è nettamente rifiutato di riconoscere al Parlamento il ruolo che gli spetta nella gestione degli strumenti di finanziamento, come previsto all'articolo 290 del TFUE, e non ha presentato proposte alternative per conciliare le legittime aspirazioni del Parlamento verso un opportuno controllo democratico sull'attuazione di detti strumenti.

Il 21 ottobre 2010, il Parlamento ha concluso la prima lettura con l'approvazione di risoluzioni legislative su tutti gli strumenti di finanziamento per l'azione esterna e con una larga maggioranza favorevole all'introduzione della procedura degli atti delegati.

Il 10 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato una posizione formale su tre dei quattro strumenti, tra cui il DCI, in cui respinge tutti gli emendamenti della prima lettura volti ad introdurre gli atti delegati negli strumenti in questione, senza proporre una procedura alternativa.

Il Consiglio ha chiesto al Parlamento di approvare la posizione comune prima della fine del 2010 (ossia senza negoziati), pur sapendo molto bene che tale richiesta non potrà essere soddisfatta se non ignorando completamente le procedure interne del Parlamento. Il Consiglio, inoltre, non ha consultato il Parlamento per stabilire congiuntamente la data di trasmissione più favorevole, come invece avrebbe dovuto fare in conformità dall'articolo 20 dell'accordo sulla buona cooperazione interistituzionale in materia di codecisione.

-o0o-

Dal momento che tutti i tentativi di realizzare progressi su questi fascicoli nelle riunioni di trilogo e nei contatti a livello tecnico sono falliti, il relatore ritiene che il Parlamento dovrebbe approvare e ribadire quanto prima, in seconda lettura, la sua posizione in merito agli atti delegati. Data la mancata presentazione di qualsiasi proposta alternativa da parte del Consiglio, e tenuto conto della necessità di agire rapidamente nell'interesse dei beneficiari, il Parlamento dovrebbe confermare la sua posizione di prima lettura sulla procedura adeguata di controllo democratico e sull'applicazione degli atti delegati senza entrare, in questa fase, in una nuova discussione su singoli emendamenti.

Nel contempo, occorre invitare il Consiglio a reagire con la massima rapidità possibile alla posizione del Parlamento in seconda lettura per garantire che si possa trovare una soluzione e che i fondi possano essere sbloccati quanto prima.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni giuridiche e politiche di cui sopra, il relatore raccomanda di ripristinare tutti gli emendamenti di prima lettura relativi agli atti delegati e al controllo democratico che non sono stati accettati dal Consiglio.

PROCEDURA

Titolo

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Riferimenti

16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

21.10.2010                     T7-0382/2010

Proposta della Commissione

COM(2010)0102 - C7-0079/2010

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

16.12.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

16.12.2010

Relatore(i)

       Nomina

Charles Goerens

25.1.2011

 

 

Esame in commissione

25.1.2011

 

 

 

Approvazione

26.1.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Martin Kastler, Csaba Őry

Deposito

28.1.2011