RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
28.1.2011 - (16446/1/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD)) - ***II
Commissione per gli affari esteri
Co-relatori: Kinga Gál e Barbara Lochbihler
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
(16446/1/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16446/1/2010 – C7‑0427/2010),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri (A7‑0014/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
IN SECONDA LETTURA[2]*
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)[4], il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato[5], il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito[6], il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità[7], il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare[8], il regolamento (CE) n. 1889/2006[9] e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[10].
(2) Dall'attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearlo con gli altri strumenti.
(3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
(3 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1889/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:
(1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I documenti di strategia, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.";
(2) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I programmi di azione annuali, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.";
(3) all'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.";
(4) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate.";
(5) all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.";
(6) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati.";
(7) L'articolo 17 è sostituito dai seguenti:
"Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater.
Articolo 17 bis
Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17 ter
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.";
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
- [4] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
- [5] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
- [6] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.
- [7] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.
- [8] GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.
- [9] GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
- [10] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
PROCEDURA
Titolo |
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (modifica regolamento (CE) n. 1889/2006) |
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Riferimenti |
16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
21.10.2010 T7-0380/2010 |
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Proposta della Commissione |
COM(2009)0194 - C7-0158/2009 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura |
16.12.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AFET 16.12.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Barbara Lochbihler 13.1.2011 |
Kinga Gál 13.1.2011 |
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Approvazione |
26.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
56 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Renate Weber |
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Deposito |
28.1.2011 |
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