RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
3.2.2011 - (COM(2009)0477 – C7‑0204/2009 – 2009/0129(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Crescenzio Rivellini
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
(COM(2009)0477 – C7‑0204/2009 – 2009/0129(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0477),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0204/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7‑0023/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) |
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Visto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Visto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il parere del Parlamento europeo, |
soppresso |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Visto 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Visto 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) La Comunità europea, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti della CGPM. |
(3) L'UE, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti della CGPM. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché la Comunità è parte contraente della CGPM, le raccomandazioni di quest'ultima sono vincolanti per la Comunità e dovrebbero pertanto essere recepite nel diritto comunitario se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso. |
(4) Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l'UE è parte contraente della CGPM, le raccomandazioni di quest'ultima sono vincolanti per l'UE e dovrebbero pertanto essere recepite nel diritto dell'UE se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente recepite nel diritto comunitario mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dagli articoli 4, paragrafo 3 e 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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(5) Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente recepite nel diritto dell'UE mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dagli articoli 4, paragrafo 3 e 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per il loro recepimento nel diritto comunitario, è opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un singolo atto legislativo, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso. |
(6) Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per il loro recepimento nel diritto dell'UE, è opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un singolo atto legislativo, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, e, pertanto, per motivi di chiarezza del diritto comunitario dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo. |
(7) Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, e, pertanto, per motivi di chiarezza del diritto dell'UE dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Nella sessione annuale del 2008 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se da un lato il regolamento sulle attività di pesca INN, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, comprende in termini generali il contenuto della raccomandazione in parola, vi sono dall'altro alcuni aspetti quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di applicare la misura alle caratteristiche specifiche della zona CGPM. |
(13) Nella sessione annuale del 2008 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se da un lato il regolamento UE sulle attività di pesca INN, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010, comprende in termini generali il contenuto della raccomandazione in parola, vi sono dall'altro alcuni aspetti quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di applicare la misura alle caratteristiche specifiche della zona CGPM. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno adottare le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Al fine di garantire che le ulteriori misure adottate dalla CGPM e divenute obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei limiti temporali fissati dall'accordo CGPM, è opportuno che le modifiche necessarie a recepire le raccomandazioni in materia di conservazione, controllo o esecuzione possano essere adottate seguendo la stessa procedura. |
(14) Occorre che le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento siano adottate mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di detto articolo, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, permane in applicazione la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione, che non è applicabile, |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'UE di future modifiche a tali misure CGPM per la conservazione, il controllo o l'esecuzione, già trasposte nel diritto UE, che sono oggetto di alcuni elementi esplicitamente definiti non essenziali del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità con le disposizioni della Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte della Comunità delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito CGPM). |
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell'UE delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito CGPM). |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi comunitarie e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM. |
1. Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi dell'UE e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 30 settembre 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell'allegato I. L'elenco in parola deve riportare il nome della nave, il numero di registro della flotta comunitaria, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 4. |
Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell'allegato I. L'elenco in parola deve riportare il nome della nave, il numero di registro della flotta UE, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 4. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il 30 settembre 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente: |
3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente: |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui all'articolo 10 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat. |
Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui all'articolo 10, in particolare, dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 12 – punto 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il nome della nave e il numero di registro della flotta comunitaria. |
(b) il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta comunitaria. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un permesso di pesca speciale. |
Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un permesso di pesca speciale. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le reti con maglie a losanga utilizzate nel Mare Mediterraneo conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, del regolamento (CE) No 1967/2006 per attività di pesca a strascico degli stock demersali devono avere una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco. |
soppresso |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2010 gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera a utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm nel sacco per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi. |
soppresso |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il paragrafo 2 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1° gennaio 2007 e che non comportano un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006. |
soppresso |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro il 15 gennaio 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 2 e le seguenti informazioni: |
soppresso |
(a) il nome della nave e il suo numero di registro della flotta comunitaria; |
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(b) le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato I e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato; |
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(c) il periodo di pesca autorizzato. |
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 4 al segretario esecutivo della CGPM. |
soppresso |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 1° ottobre 2009, e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi e la loro percentuale sull'insieme della flotta nazionale di sfogliare equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm. |
3. Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 1° ottobre 2011, e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi e la loro percentuale sull'insieme della flotta nazionale di sfogliare equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Anteriormente al 1° dicembre 2009, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM tramite il rilascio di una licenza di pesca. |
1. Anteriormente al 1° dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM tramite il rilascio di una autorizzazione di pesca. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio; |
(a) il numero di registro della flotta UE e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio; |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretariato esecutivo della CGPM anteriormente al 1° gennaio 2010, affinché queste navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall'accordo CGPM (di seguito denominato "registro CGPM"). |
3. La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretariato esecutivo della CGPM anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, affinché queste navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall'accordo CGPM (di seguito denominato "registro CGPM"). |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona CGPM. |
5. Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona CGPM. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) solo le navi battenti la loro bandiera che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un permesso di pesca da essi rilasciato siano autorizzate, alle condizioni indicate nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM; |
(a) solo le navi battenti la loro bandiera che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un'autorizzazione di pesca da essi rilasciato siano autorizzate, alle condizioni indicate nella stessa, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 18 – punto 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) nessun permesso di pesca venga concesso alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nella zona CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN; |
(b) nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nella zona CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 [e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. XX/XXXX [regolamento di attuazione in materia di pesca INN]], la notifica preliminare deve pervenire almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto. |
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 la notifica preliminare deve pervenire almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona CGPM, e le rifiutano l'accesso ai servizi portuali, quali tra l'altro i servizi di rifornimento carburante e di approvvigionamento, tranne nei casi di forza maggiore o pericolo di cui all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e limitatamente ai servizi necessari per porre rimedio a tali situazioni, se: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a) la nave non batte bandiera di una parte contraente della CGPM; o |
(a) la nave non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. o |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure previste dalla presente sezione. |
3. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure previste dal capo II del titolo III. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La prima trasmissione dei dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, e 1.4 deve avvenire entro il 1° febbraio 2010. |
soppresso |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
Ove occorrano requisiti uniformi per l’attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta le necessarie disposizioni secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
soppresso |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le disposizioni del presente regolamento possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, al fine di recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni della CGPM in materia di conservazione o controllo, o gli adeguamenti tecnici di precedenti raccomandazioni CGPM, divenuti obbligatori per la Comunità. |
Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'UE le modifiche alle vigenti disposizioni del regime che diventano obbligatorie per l'Unione, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 28 bis e alle condizioni di cui agli articoli 28 ter e 28 quater, le disposizioni del presente regolamento concernenti: |
Gli allegati possono essere modificati allo scopo di recepire le raccomandazioni della CGPM seguendo la stessa procedura. |
- zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca nel Golfo del leone a norma degli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
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- zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al titolo II, capitolo I, sezione II, articoli 10 e 11; |
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- l’istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), di cui al titolo II, capitolo I, sezione II, articoli 12, 13 e 14; |
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- la trasmissione di informazioni al segretario esecutivo della CGPM a norma dell'articolo 16, paragrafo 4; |
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- il registro delle navi autorizzate a norma dell'articolo 18; |
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- la cooperazione, informazione e rendicontazione a norma degli articoli 24 e 25; |
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- la tabella, mappa e coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM (GSA) di cui all'allegato I; |
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- la matrice statistica CGPM figurante nell'allegato III. |
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Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente al presente regolamento. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 28 ter. |
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2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 28 ter e 28 quater. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 28 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 ter |
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Revoca della delega |
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1. La delega di poteri di cui all'articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
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2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca. |
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3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 28 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 quater |
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Obiezioni agli atti delegati |
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1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. |
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Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi. |
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2. Se, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. |
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L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. |
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3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(aa) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
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"per reti da traino diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima di maglia è pari a: |
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(a) maglia quadrata da 40 mm nel sacco, o |
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(b) a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera (a). |
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Le navi da pesca sono autorizzate ad usare e a tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete. |
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La Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente paragrafo al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2012, in base alla quale e alle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011, essa propone, eventualmente, le opportune modifiche". |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 30 |
soppresso |
Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009 |
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Gli articoli da 28 a 31 e gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 43/2009 sono soppressi. |
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- [1] GU C 354 del 28.12.2010, pag. 71.
MOTIVAZIONE
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale. La sua zona di competenza abbraccia il Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti. Le principali funzioni della CGPM sono: la promozione dello sviluppo, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine; la formulazione e raccomandazione di misure di conservazione; la promozione di progetti cooperativi di formazione. Le parti aderenti alla CGPM sono: Comunità Europea, Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Monaco, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia.
La presente proposta di regolamento tende semplicemente a trasporre talune raccomandazioni adottate dalla CGPM e già operative nei paesi aderenti alla CGPM in un singolo atto legislativo comunitario, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso. Ciò costituirebbe un passo importante verso la semplificazione dato che fino ad oggi la Comunità Europea ha solamente adottato regolamenti annuali ai fini dell´adeguamento normativo.
Per quanto riguarda il contenuto delle raccomandazioni adottate dalla CGPM, all´interno del Titolo II (misure tecniche) della proposta di regolamento vengono poste alcune restrizioni alla pesca all´interno del Golfo del Leone (un'insenatura localizzata tra il confine spagnolo e la città di Tolone in Francia) relativamente alle reti da pesca utilizzabili (articolo 5), relativamente al rilascio di autorizzazioni per le attività di pesca praticabili ed alla protezione degli habitat naturali.
Inoltre, le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale e vengono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro (articolo 13).
Per quanto riguarda gli attrezzi di pesca, la proposta di regolamento descrive dettagliamente la dimensione minima di maglia delle reti nel Mediterraneo (articolo 15) e nel Mar Nero (articolo 16) e proibisce l'uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1000 metri di profondità (articolo 17).
Il Titolo III è stato intitolato alle misure di controllo. Tra di esse è stato previsto che ogni Stato membro trasmetta alla Commissione europea, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM (articolo 18).
Nel secondo capo sono disciplinate le misure riguardanti lo stato di approdo. L´ambito di applicazione riguarda le navi dei paesi terzi che potranno subire dei controlli ed ispezioni per le operazioni di sbarco e trasbordo (articolo 21). Inoltre gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti se la nave non batte bandiera di una parte contraente della CGPM, se la nave ha svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) o se la nave non dispone di un'autorizzazione valida a praticare la pesca (articolo 23).
Il titolo IV (cooperazione, informazione e rendicontazione) della proposta di regolamento prevede una cooperazione e uno scambio di informazioni della Commissione europea e degli Stati membri con il segretario esecutivo della CGPM (articolo 24) e la trasmissione da parte degli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM delle matrici statistiche (numero di registro della nave, capacità, tonnellata bruta, cavalli di forza, etc.) entro le scadenze previste.
Per quanto riguarda le disposizioni del Titolo V (disposizioni finali), l'articolo 28 in particolare permette alla Commissione di modificare, mediante atti delegati, disposizioni che riguardano elementi non essenziali dell'atto legislativo in questione conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Questo ragionamento è in linea con:
- la relazione dell'On. Bairbre de Brún sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
- la relazione dell'On. Romeva sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus).
PROCEDURA
Titolo |
Pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) |
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Riferimenti |
COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
16.9.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 7.10.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 7.10.2009 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 30.9.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Crescenzio Rivellini 30.9.2009 |
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Esame in commissione |
4.11.2009 |
30.11.2009 |
27.1.2010 |
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Approvazione |
25.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Luis Manuel Capoulas Santos, Ioannis A. Tsoukalas |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Maurice Ponga, Jutta Steinruck |
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