RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore per parere: Jörg Leichtfried


Procedura : 2008/0249(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

(COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0854),

–   visto l'articolo 133 del trattato CE,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0062/2010),

–   visto l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione), ai sensi del quale il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0028/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti e tecnologie a duplice uso (rifusione)

Motivazione

This amendment clarifies that the three institutions agree to amend the latest version of the Regulation. On 17 December 2008, the Commission submitted a proposal to amend Regulation No. 1334/2000 to the Council. Regulation No. 1334/2000 was replaced by a new Dual-Use-Regulation (Recast) No 428/2009 and entered into force on 27 August 2009. The European Parliament received the formal referral on the proposal for the Regulation to amend Regulation No 1334/2000 via the so-called Omnibus Communication of 2 December 2009, through a letter of the Commission's Secretary General of 1 March 2010. The Rapporteur therefore suggests to apply subsequent amendments to the most recent and valid legal act in order not to delay the addition of the proposed new export authorisations.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o quando transitano nella stessa o sono consegnati in un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione forniti da un intermediario residente o stabilito nell'Unione.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le tre istituzioni convengono di modificare la versione più recente del regolamento che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'UE per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori europei e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nella Comunità.

(2) È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori europei, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione e le condizioni relative al loro utilizzo e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione.

Motivazione

L'emendamento mira a collocare lo strumento generale in una chiara prospettiva di commercio internazionale in quanto competenza esclusiva dell'Unione. La "finalità politica" dello strumento dovrebbe consistere nella piena armonizzazione della portata delle AGE e delle condizioni relative al loro utilizzo.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori comunitari che esportano determinati prodotti verso destinazioni specifiche.

(3) Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell'Unione che esportano determinati prodotti verso paesi di destinazione specifici.

Motivazione

Allineamento della formulazione al trattato di Lisbona.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il 5 maggio 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 428/2009. Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato di conseguenza abrogato con effetto dal 27 agosto 2009. Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi soltanto per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 27 agosto 2009.

Motivazione

Emendamento volto a stabilire un chiaro riferimento all'effetto abrogativo del regolamento n. 428/2009 nei confronti del regolamento n. 1334/2000.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità per taluni prodotti a duplice uso non sensibili destinati a paesi non sensibili, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1334/2000 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

(4) Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per taluni prodotti specifici a duplice uso destinati a paesi specifici, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore devono avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

(5) Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore devono avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

Motivazione

Allineamento al testo del trattato di Lisbona.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Ai fini della trasparenza, della democrazia e di un'efficace attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009, il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo che offra ai soggetti interessati, come le organizzazioni dei diritti umani, le organizzazioni di monitoraggio della pace e i sindacati, voce in capitolo nel processo decisionale che conduce all'aggiornamento dei paesi di destinazione, come pure all'aggiornamento dei prodotti identificati come prodotti a duplice uso.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2000,

(6) Occorre pertanto modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

Motivazione

Chiarimento sul regolamento, cui il presente regolamento di modifica si riferisce.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che è istituito in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4."

Motivazione

L'emendamento si riferisce all'obbligo della Commissione di istituire un sistema sicuro per la raccolta, il trasporto e la conservazione delle notifiche.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, è istituito da quest'ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l'istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete."

Motivazione

L'emendamento è inteso a introdurre l'obbligo della Commissione di istituire un sistema sicuro per la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle notifiche. Inoltre, il relatore suggerisce di includere un paragrafo che obblighi la Commissione a informare il Parlamento europeo circa la creazione e il funzionamento del sistema. Fino ad ora questo sistema ha rappresentato soltanto una possibilità, introdotta nel regolamento del 2009. Il sistema è finalizzato all'accesso in linea a una banca dati contenente, tra l'altro, i dinieghi delle autorizzazioni all'esportazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 23

 

1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro.

 

Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

 

2. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta lo si ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e gli altri soggetti interessati dal presente regolamento.

 

3. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e dei soggetti interessati che sono stati consultati."

Motivazione

L'emendamento è volto a stabilire l'obbligo del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo affinché quest'ultimo assolva alla sua funzione di controllo nei confronti della Commissione europea.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 25

 

Riesame e relazioni

 

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 

2. Ogni tre anni la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

 

3. Speciali sezioni della relazione riguardano:

 

(a) il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e coprono le sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e dei soggetti interessati che sono stati consultati;

 

(b) l'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, con informazioni sullo stato di avanzamento della creazione del sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

 

(c) l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1, che prevede l'aggiornamento dell'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro dei regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), le intese di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche (CWC);

 

(d) l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, che prevede che l'allegato IV, quale sottoinsieme dell'allegato I, sia aggiornato in relazione all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

Un'ulteriore sezione speciale della relazione fornisce informazioni esaurienti sulle sanzioni, comprese le sanzioni penali, per gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento, come le esportazioni intenzionalmente destinate all'utilizzo in programmi di sviluppo o produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari oppure di missili che possano fungere da vettori dei medesimi senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento, o la falsificazione o l'omissione di informazioni al fine di ottenere un'autorizzazione che altrimenti sarebbe negata.

 

4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento."

Motivazione

L'emendamento introduce l'obbligo per la Commissione di riferire in merito all'attuazione e applicazione nonché di fornire una valutazione globale dell'impatto del regolamento. La relazione deve contenere informazioni relative al gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, all'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, e dell'articolo 15 del regolamento, e alle sanzioni previste dagli Stati membri per gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) E' inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 25 bis

 

Cooperazione internazionale

 

Fatte salve le disposizioni relative agli accordi di mutua assistenza amministrativa o ai protocolli in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione può negoziare con i paesi terzi accordi che prevedono il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso oggetto del presente regolamento, in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

 

Se del caso, e quando trattasi di progetti finanziati dall'Unione, la Commissione può avanzare proposte, nell'ambito dei quadri normativi pertinenti dell'Unione o degli accordi con i paesi terzi, per l'istituzione di un comitato ad hoc che coinvolga tutte le autorità competenti degli Stati membri e che abbia competenza a decidere in merito alla concessione delle autorizzazioni di esportazione necessarie per garantire il corretto svolgimento dei progetti che contemplano prodotti e tecnologie a duplice uso."

Motivazione

This amendment seeks to establish a legal basis on international cooperation to contribute to solving current situations such as e.g. where exporters in third countries and in the EU are obliged to apply controls to transfers of dual-use items in the single market (when third countries' laws impose re-export rules within the single market of dual-use items imported), to allow for mutual recognition of export authorisations and therefore to greatly facilitate joint industrial projects or research projects in particular with third countries members of international export control regimes or listed in the current GEA, and to allow for the adoption of EU-wide specific export control rules that would be applicable to the technologies developed in the EU in the context of EU-financed international programmes involving third countries and would also cover access through intangible means to those technologies.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II ter

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini della presente autorizzazione, per "spedizione di basso valore" si intendono i prodotti che costituiscono un ordine di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera € 5 000. Per "valore" s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico.

5. Ai fini della presente autorizzazione, per "spedizione di basso valore" si intendono i prodotti che sono compresi in un contratto di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera € 3000. Qualora sia dimostrato che una transazione o un atto fanno parte di un'unica operazione economica, il valore dell'intera operazione deve essere considerato come base per l'applicazione dei limiti di valore della presente autorizzazione. Per "valore" s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico. Per il calcolo del valore statistico si applica il titolo II, capitolo 3, articoli 28 - 36 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Se il valore non può essere determinato, l'autorizzazione non è concessa.

 

I costi addizionali, come i costi di imballaggio e di trasporto, possono essere esclusi dal calcolo del valore unicamente se:

 

(a) sono riportati separatamente sulla fattura; e

 

(b) non comprendono ulteriori fattori che influiscano sul valore del prodotto.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II ter

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'importo in euro di cui all'articolo 5 è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicati dalla Commissione europea (Eurostat). Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2010 e la data di revisione.

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame e dell'adeguamento dell'importo di cui al primo comma.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 1 – Prodotti

 

Testo della Commissione

Emendamento

1-1) La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti:

1-1) La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

a. qualora i prodotti siano importati nel territorio della Comunità europea a fini di manutenzione o riparazione ed esportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali;

a. qualora i prodotti siano re-importati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, o

b. qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio comunitario a fini di riparazione o sostituzione in garanzia.

b. qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale.

Motivazione

Emendamento editoriale volto ad allineare la parte I al trattato di Lisbona e al regolamento n. 428/2009.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Comore, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana francese, Guyana, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini britanniche, Israele, Marocco, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, San Vincenzo, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Argentina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Territori francesi d'oltremare, Islanda, India, Israele, Kazakistan, Repubblica di Corea, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti.

Motivazione

I prodotti EU007 devono essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente autorizzazione generale può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale comunitario a scopo di riparazione o sostituzione in garanzia, come indicato in appresso.

1. La presente autorizzazione può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione, come indicato in appresso. La presente autorizzazione generale è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale iniziale.

Motivazione

Emendamento editoriale volto ad allineare la parte I al trattato di Lisbona e al regolamento n. 428/2009.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) per un'operazione sostanzialmente identica nel caso in cui l'autorizzazione precedente sia stata revocata.

(4) se l'autorizzazione precedente è stata annullata, sospesa, modificata o revocata.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato al completamento delle condizioni di cui alla parte 3 - paragrafo 2.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) se l'utilizzo finale dei beni in questione è diverso da quello precisato nell'autorizzazione di esportazione originale.

Motivazione

La formulazione proposta è volta a limitare maggiormente l'autorizzazione proposta.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 3 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea, delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione alla persona e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea.

(2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nell'Unione, delle riparazioni effettuate nell'Unione e della loro restituzione all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importate nell'Unione.

Motivazione

La formulazione proposta è volta a limitare maggiormente l'autorizzazione proposta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quater

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e la Commissione della prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data in cui ha luogo la prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro a partire dal quale si effettua l'esportazione richiede per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente al primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata immediatamente dalle autorità competenti, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

 

Gli esportatori che utilizzano tali autorizzazioni generali devono informare ogni sei mesi le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e la Commissione della quantità, del valore e del paese di destinazione di ciascun bene esportato. Le informazioni comprendono una descrizione dei beni esportati e il riferimento dell'elenco di controllo pertinente, come stabilito all'allegato I del presente regolamento.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce una notifica ex ante e un obbligo di registrazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione, migliorando così la trasparenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasile, Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Egitto, Hong Kong regione amministrativa speciale, Islanda, Giordania, Kuwait, Malaysia, Maurizio, Messico, Marocco, Oman, Filippine, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Argentina, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Territori francesi d'oltremare, Repubblica di Corea, Islanda, India, Israele, Kazakistan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti.

Motivazione

I prodotti devono essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente autorizzazione generale consente l'esportazione di beni che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente, nel quadro di esposizioni o fiere, e che siano in seguito reimportati entro 120 giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento definisce una nuova condizione per la reimportazione dei beni in questione entro un certo periodo di tempo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) se l'esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con la presentazione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) se i beni in questione sono destinati ad essere esportati per una presentazione o esposizione privata (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) se i beni in questione devono essere integrati in un processo di produzione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) se i beni in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne nella misura minima necessaria per una dimostrazione efficace, e se i risultati dei test specifici non sono messi a disposizione di terzi;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) se l'esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) se i beni in questione devono essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 octies) se l'esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e la Commissione della prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data in cui ha luogo la prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro a partire dal quale si effettua l'esportazione richiede per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente al primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è immediatamente comunicata dalle autorità competenti, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

 

Gli esportatori che utilizzano tali autorizzazioni generali devono informare ogni sei mesi le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e la Commissione della quantità, del valore e del paese di destinazione di ciascun bene esportato. Le informazioni comprendono una descrizione dei beni esportati e il riferimento dell'elenco di controllo pertinente, come stabilito all'allegato I del presente regolamento.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce una notifica ex ante e un obbligo di registrazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione, migliorando così la trasparenza.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II quinquies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra" si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

4. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra o fiera" si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale.

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II sexies

Regolamento (CE) n. 428/2009

 

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II sexies

soppresso

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU005

 

Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate

 

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

 

Parte 1

 

La presente autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti di cui all'allegato I:

 

1. Calcolatori numerici classificati alle voci 4A003a o 4A003b aventi una "Prestazione di picco adattata" ("APP") non superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

 

2. Assiemi elettronici di cui alla voce 4A003c, appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi il limite di 0,8 teraflop ponderati (WT).

 

3. Pezzi di ricambio, compresi i microprocessori per la suddetta apparecchiatura, figuranti esclusivamente alle voci 4A003a, 4A003b o 4A003c, non destinati a migliorare le prestazioni dell'apparecchiatura oltre una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

 

4. Prodotti descritti alle voci 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

 

Parte 2 — Paesi di destinazione

 

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

 

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Arabia Saudita, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Comore, Corea del Sud, Costarica, Croazia, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini britanniche, Isole vergini statunitensi, Israele, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, Sant'Elena, San Vincenzo, São Tomé e isole del Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Stati Uniti, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Parte 3 - Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

 

1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:

 

(1) se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

 

(a) ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

 

(b) a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

 

(c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

 

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

 

(3) se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione.

 

2. Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:

 

(1) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

 

(2) informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.

 

Motivazione

Il relatore per parere reputa che i calcolatori elettronici e le apparecchiature collegate siano beni sensibili e non possano pertanto essere coperti dalle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – Parte 1 – punti 3 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alla categoria 5, parte 2 A - D (Sicurezza dell'informazione), ossia:

soppresso

(a) prodotti specificati alle seguenti voci a meno che le loro funzioni crittografiche non siano state progettate o modificate ad uso degli utilizzatori finali istituzionali degli Stati membri dell'UE:

 

– 5A002a1;

– software alla voce 5D002c1 avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002;

 

(b) apparecchiature specificate in 5B002 per prodotti di cui alla lettera a);

 

(c) software facente parte di apparecchiature le cui caratteristiche o funzioni sono specificate alla lettera b).

 

4. Tecnologia per l'utilizzo di merci di cui ai punto 3, lettere a) - c).

 

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina, Croazia, Russia, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Ucraina

Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, Islanda, India, Israele, Repubblica di Corea, Russia, Sudafrica, Turchia, Ucraina.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) al lancio di attacchi informatici, o qualsiasi altro mezzo di hacking a sfondo politico finalizzato al sabotaggio o allo spionaggio, alla cancellazione di pagine web, o al ricorso ad attacchi tramite il diniego di servizi per la rimozione di pagine web,

Motivazione

Il presente emendamento è volto a proibire il rilascio di autorizzazioni all'esportazione per prodotti che potrebbero essere utilizzati per il lancio di attacchi informatici, o per qualsiasi altro mezzo di hacking a sfondo politico finalizzato al sabotaggio o spionaggio, alla cancellazione di pagine web, o al ricorso ad attacchi tramite il diniego di servizi per la rimozione di pagine web.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) ad essere utilizzati in relazione con una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui fa riferimento l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tramite l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la sorveglianza mirata sull'uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e dispositivi di intercettazione legale).

Motivazione

Le autorizzazioni generali di esportazione non devono essere accordate ai beni che possono essere utilizzati dai governi o dalle imprese per violare i diritti umani fondamentali, quali definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, cui si riferisce l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1;

Motivazione

L'emendamento estende le condizioni per l'autorizzazione di esportazione, rispetto a quelle stabilite all'articolo 4 (paragrafi 1 e 2).

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU 001 o dagli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II septies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 3 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

1. notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e alla Commissione la prima utilizzazione della presente autorizzazione anteriormente alla data della prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro a partire dal quale si effettua l'esportazione richiede per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente al primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è immediatamente comunicata dalle autorità competenti, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

 

Gli esportatori che utilizzano tali autorizzazioni generali devono informare ogni sei mesi le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e la Commissione della quantità, del valore e del paese di destinazione di ciascun bene esportato. Le informazioni comprendono una descrizione dei beni esportati e il riferimento dell'elenco di controllo pertinente, come stabilito all'allegato I del presente regolamento.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce una notifica ex ante e un obbligo di registrazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione, migliorando così la trasparenza.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – Parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Costarica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Figi, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Isola di Cook, Lesotho, Maldive, Maurizio, Messico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Russia, Santa Lucia, Seicelle, Sri Lanka, Sudafrica, Swaziland, Turchia, Ucraina, Uruguay.

Argentina,

Croazia,

Islanda,

Corea del Sud,

Turchia,

Ucraina.

Motivazione

I prodotti EU007 devono essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(2) se i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II octies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU 001 o dagli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II octies

Regolamento (CE) n. 428/2009

Parte 3 – paragrafo 4 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(1) notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e alla Commissione la prima utilizzazione della presente autorizzazione anteriormente alla data della prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro a partire dal quale si effettua l'esportazione richiede per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente al primo utilizzo della presente autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è immediatamente comunicata dalle autorità competenti, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui ai commi secondo e terzo del presente paragrafo sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

 

Gli esportatori che utilizzano tali autorizzazioni generali devono informare ogni sei mesi le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e la Commissione della quantità, del valore e del paese di destinazione di ciascun bene esportato. Le informazioni comprendono una descrizione dei beni esportati e il riferimento dell'elenco di controllo pertinente, come stabilito all'allegato I del presente regolamento.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce una notifica ex ante e un obbligo di registrazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione, migliorando così la trasparenza.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, ossia beni che possono essere utilizzati a scopi sia civili che militari, costituisce l'oggetto di azioni intraprese a livello di UE da circa 15 anni. Tale controllo è fondamentale ai fini della non proliferazione degli armamenti, comprese le armi di distruzione di massa. Dato il notevole volume degli scambi commerciali attraverso le frontiere dell'Unione europea, l'attuazione dei controlli sulle esportazioni UE di prodotti a duplice uso si basa su misure preventive quali l'imposizione dell'obbligo di autorizzazione all'esportazione e di procedure di registrazione doganale. Il controllo delle esportazioni incide notevolmente sulla politica commerciale dell'UE, dato che può riguardare più del 10% di tutte le esportazioni dell'UE. Il principale strumento di controllo delle esportazioni è il regolamento (CE) n. 428/2009 relativo al duplice uso, del 5 maggio 2009, entrato in vigore il 27 agosto 2009. Questo nuovo regolamento ha apportato una serie di cambiamenti significativi riguardo all'ambito di applicazione dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nell'Unione europea, quale l'introduzione di controlli sulle attività di intermediazione e sul transito dei prodotti a duplice uso. Il regolamento in questione comprende elenchi regolarmente aggiornati di beni a duplice uso soggetti a controllo, che si ispirano a quelli dei principali regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Al fine di garantire la massima efficacia dei controlli e la loro rispondenza agli impegni assunti dagli Stati membri a livello multilaterale, l'esportazione dei prodotti a duplice uso figuranti nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. Vi sono quattro tipi di autorizzazione all'esportazione:

· Autorizzazioni generali di esportazione della Comunità (AGEC),

· Autorizzazioni generali di esportazione nazionali (definite dagli Stati membri),

· Autorizzazioni globali di esportazione (emesse nei confronti di un esportatore specifico per un tipo o categoria di beni a duplice uso idonei all'esportazione verso utilizzatori finali specifici in uno o più paesi),

· Autorizzazioni individuali di esportazione (emesse nei confronti di un esportatore specifico verso un utilizzatore finale e concernenti uno o più prodotti)

Tutte le autorizzazioni di esportazione e di intermediazione sono valide nell'intero territorio dell'UE.

Natura e caratteristiche del regolamento proposto

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta iniziale di modifica del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'obiettivo principale di tale proposta era quello di aggiungere al succitato regolamento sei nuovi allegati relativi alle cosiddette autorizzazioni generali di esportazione della Comunità per taluni prodotti a duplice uso non sensibili destinati a paesi non sensibili, nonché modificare conseguentemente gli articoli 6 e 7. Al momento della trasmissione della proposta il trattato di Lisbona non era in vigore. La base giuridica del progetto di regolamento era all'epoca l'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea; la proposta non è stata pertanto trasmessa al Parlamento europeo e il Consiglio si è attivato in vista di una decisione in solitaria.

Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato sostituito dal nuovo regolamento (CE) n. 428/2009 relativo al duplice uso (rifusione), che è entrato in vigore il 27 agosto 2009. Tale regolamento si basa su una proposta della Commissione del 18 dicembre 2006 ((COM(2006)0829 def. – 2006/0266 (ACC)). Si tratta di una rifusione del regolamento n. 1334/2000. Taluni emendamenti apportati al regolamento esulano chiaramente da una revisione e da un aggiornamento puramente tecnici: l'ampliamento dell'ambito di applicazione del controllo delle esportazioni per includervi il controllo del transito e dell'intermediazione e il sanzionamento dell'intermediazione illecita di beni a duplice uso collegata a un programma relativo ad armi di distruzione di massa; la sostituzione dell'obbligo di autorizzazione per il trasferimento nel quadro del mercato interno dei prodotti elencati all'allegato V rifuso con una procedura di "notifica preventiva", al fine di facilitare il commercio nel quadro del mercato interno dell'UE senza ledere gli interessi legati alla sicurezza; l'introduzione di una disposizione secondo cui gli Stati membri dovrebbero comminare sanzioni penali almeno per le violazioni del regolamento e un considerando volto a chiarire che il regolamento prevede un quadro giuridico completo per l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dei relativi servizi.

Allorché il Parlamento europeo è stato formalmente consultato in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000, tramite la cosiddetta comunicazione "omnibus" del 2 dicembre 2009, per mezzo di una lettera formale del Segretario generale della Commissione in data 1° marzo 2010, il Consiglio – tramite il suo gruppo di lavoro sul duplice uso – ha pertanto esaminato le proposte relative all'aggiunta di nuove autorizzazioni generali di esportazione sulla base del regolamento (CE) n. 428/2009; la Presidenza del Consiglio, il 6 luglio 2010, ha informato il relatore circa l'"esito informale della riunione del gruppo di lavoro sul duplice uso svoltasi il 6 luglio 2010 in merito al progetto di regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso", presupponendo così un accordo fra le Istituzioni per consentire tacitamente a che il regolamento (CE) n. 428/2009 fungesse da base per negoziare le modifiche proposte dalla Commissione il 17 dicembre 2008 con riferimento al regolamento (CE) n. 1334/2000.

Il relatore suggerisce di seguire il metodo adottato dal Consiglio per apportare le modifiche al regolamento relativo al duplice uso utilizzando l'atto giuridico più recente in vigore, onde evitare di ritardare l'aggiunta delle nuove autorizzazioni generali di esportazione proposte. Gli emendamenti 1, 2, 5, 6 e 8 sono pertanto volti a precisare che le tre Istituzioni stabiliscono di modificare la versione più recente del regolamento che istituisce un regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Rafforzare il controllo democratico e la trasparenza

In cambio, il Consiglio e la Commissione dovrebbero accettare taluni emendamenti supplementari al regolamento (CE) n. 428/2009 che contribuiscono a rendere il regime UE del duplice uso più democratico e più trasparente.

Lo scopo degli emendamenti 11 e 12 è pertanto introdurre l'obbligo per la Commissione e gli Stati membri di istituire un sistema sicuro per la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle notifiche, come pure l'obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo in merito al funzionamento di tale sistema, sistema che per il momento è soltanto un'opzione prevista dal regolamento del 2009 e che dovrebbe avvalersi dell'accesso a una banca dati online contenente, ad esempio, tutte le domande di autorizzazione di esportazione respinte.

L'emendamento 13 istituisce l'obbligo per il gruppo di coordinamento sul duplice uso di presentare al Parlamento europeo una relazione annuale onde consentire a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di controllo nei confronti della Commissione europea.

L'emendamento 14 introduce l'obbligo per la Commissione di riferire in merito all'attuazione e all'applicazione del regolamento, nonché di fornirne un'esaustiva valutazione d'impatto. La relazione della Commissione deve comprendere informazioni relative al gruppo di coordinamento sul duplice uso, all'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, e dell'articolo 15 del regolamento, e alle sanzioni degli Stati membri per violazioni gravi delle disposizioni del regolamento. Quest'ultima parte della relazione dovrebbe aiutare il legislatore e la Commissione a decidere in merito all'introduzione o meno di una chiara disposizione secondo cui gli Stati membri debbano applicare sanzioni penali almeno per le violazioni del regolamento.

Rafforzare l'immagine e la rappresentanza dell'UE nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni

È necessario rafforzare l'immagine e la rappresentanza dell'UE nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, che forniscono un modello importante per l'elaborazione e l'attuazione pratica della legislazione UE sul controllo delle esportazioni. Il funzionamento del sistema di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso dell'UE, istituito dal regolamento (CE) n. 428/2009 è notevolmente influenzato dagli impegni assunti in seno ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni:

· il gruppo Australia (per i prodotti biologici e chimici) del quale la Commissione è membro a pieno titolo e che comprende i 27 Stati membri unitamente a diversi altri Stati, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e Australia

· il gruppo dei fornitori nucleari (per beni nucleari di uso civile) del quale la Commissione è osservatore e che comprende i 27 Stati membri in qualità di membri a pieno titolo, unitamente a diversi altri paesi tra cui Stati Uniti e Russia

· l'intesa di Wassenaar (per articoli militari e high-tech a duplice uso) nella quale la Commissione non gode di alcuno status ma che comprende 26 Stati membri dell'UE (tutti, eccetto Cipro) in qualità di membri a pieno titolo, unitamente a diversi altri paesi tra cui Stati Uniti, Russia e Turchia

· il regime di non proliferazione nel settore missilistico (per beni a duplice uso utilizzabili nell'ambito di programmi di sviluppo di sistemi missilistici) nel quale la Commissione non gode di alcuno status ma che comprende 19 Stati membri dell'UE in qualità di membri a pieno titolo, unitamente a diversi altri paesi tra cui Stati Uniti e Russia.

Il compito principale di questi regimi internazionali di controllo delle esportazioni è aggiornare gli elenchi di beni soggetti a controllo: attualmente tali elenchi sono trasposti quasi automaticamente nella legislazione UE con un coinvolgimento minimo o nullo del Parlamento europeo. Allo scopo di agevolare il ruolo di controllo e di co-legislazione del Parlamento in quest'ambito, l'emendamento 15 mira a istituire una base giuridica in materia di cooperazione internazionale che faciliti la risoluzione di taluni problemi che si verificano attualmente, quali ad esempio quello per cui gli esportatori dei paesi terzi e dell'UE sono obbligati a controllare i trasferimenti di prodotti a duplice uso nel mercato unico (quando le leggi dei paesi terzi prevedono norme di riesportazione all'interno del mercato unico per quanto riguarda i beni a duplice uso importati); per consentire il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni all'esportazione e quindi agevolare notevolmente i progetti industriali o di ricerca comuni, in particolare con i paesi terzi aderenti ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni o elencati nell'attuale autorizzazione generale di esportazione; e per consentire l'adozione di norme specifiche di controllo delle esportazioni valide per tutta l'UE che si dovrebbero applicare alle tecnologie sviluppate nell'UE nel quadro di programmi internazionali con finanziamenti UE e che coinvolgono paesi terzi, e che riguarderebbero anche l'accesso a tali tecnologie con mezzi immateriali.

Modifiche degli allegati

Gli emendamenti da 16 a 45 mirano a contribuire alla formulazione delle nuove autorizzazioni generali di esportazione proposte. L'obiettivo di tali emendamenti è aumentare la protezione offerta dalla definizione di spedizioni di basso valore e di ovviare alla diminuzione artificiale del prezzo di vendita al fine di soddisfare le condizioni dell'autorizzazione di esportazione per "spedizioni di basso valore" (em. 17), introdurre una notifica ex ante e un obbligo di registrazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione, migliorando così la trasparenza (emm. 24, 34, 42 e 45), introdurre garanzie supplementari per l'autorizzazione di esportazione (emm. da 26 a 33, 41 e 44) in relazione all'allegato II, lettera d) (Esportazione temporanea per mostre o fiere), lettera f) (Telecomunicazioni) e lettera g) (Sostanze chimiche), vietare le autorizzazioni di esportazione di beni che potrebbero essere utilizzati per lanciare attacchi informatici o altri atti di pirateria informatica a sfondo politico finalizzati al sabotaggio o allo spionaggio, alla cancellazione di pagine web, o a condurre attacchi tramite il diniego di servizi per eliminare pagine web (em. 38), nonché vietare le autorizzazioni generali di esportazione ai beni che possono essere utilizzati da governi o imprese per violare i diritti umani fondamentali, quali definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, cui fa riferimento l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (em. 39).

Conclusioni

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la relativa precisazione delle competenze dell'UE nel settore del commercio internazionale forniscono una buona occasione per riaffermare il ruolo dell'Unione nei vari consessi e il ruolo, il potere e la responsabilità del Parlamento europeo nel quadro istituzionale dell'UE in merito all'assunzione di decisioni. Il regime dell'UE relativo al duplice uso dovrebbe essere organizzato in modo più trasparente e più democratico; a tale scopo, sarebbe decisiva la piena partecipazione del Parlamento europeo tramite l'attuazione degli obblighi previsti dal trattato di Lisbona e tramite l'adozione di una sua interpretazione congiunta da parte di Parlamento e Commissione nell'ambito del nuovo accordo quadro.

PARERE della commissione per gli affari esteri (16.7.2010)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
(COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

Relatore per parere: Reinhard Bütikofer

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di modifica del regime europeo di controllo delle esportazioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. Secondo la Commissione, il progetto di proposta include sei nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità (AGEC) di determinati prodotti a duplice uso non sensibili verso determinati paesi non sensibili.

I prodotti a duplice uso (inclusi software e tecnologie) sono prodotti civili che possono essere impiegati a scopi militari e sono sottoposti a controlli quando devono essere esportati dall'UE. Tali controlli sono volti a impedire, in particolar modo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Al fine di garantire la massima efficacia dei controlli e la loro rispondenza agli impegni assunti dagli Stati membri a livello multilaterale, l'esportazione dei prodotti a duplice uso figuranti nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1334/2000.

Esistono quattro diversi tipi di autorizzazione secondo quanto dispone l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2000.

L'autorizzazione generale di esportazione n. EU001, secondo quanto dispone l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2000, interessa la maggior parte delle esportazioni di prodotti soggetti a controllo verso sette paesi (Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia).

Per tutte le altre esportazioni soggette ad obbligo di autorizzazione in forza del regolamento, spetta alle autorità nazionali decidere se rilasciare una licenza di esportazione a livello nazionale, generale, globale o specifica (articolo 6, paragrafo 2).

Il presente parere si concentra unicamente sulla proposta della Commissione del 2008 e lascia alla commissione principale il compito di valutare la correlazione tra la posizione finale del Parlamento europeo e la rifusione del regolamento del 2009.[1]

In generale, il parere appoggia la proposta della Commissione di migliorare la trasparenza, la verifica dell'applicazione delle norme vigenti nonché l'impiego comune degli stessi standard.

Tuttavia, la commissione per gli affari esteri non concorda con la valutazione della Commissione la quale afferma che i trattamenti regolamentari diversi di certe esportazioni negli Stati membri dell'UE non rappresentano il migliore interesse dell'Unione europea nel suo insieme.

Di fatto, alcuni Stati membri applicano controlli più rigidi delle esportazioni di prodotti a duplice uso rispetto ad altri. Al fine di migliorare la sicurezza internazionale, conformemente alla strategia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché allo strumento di stabilità e della posizione comune sul controllo delle esportazioni di armi, l'UE dovrebbe mirare all'applicazione di regimi di esportazione più rigorosi su ogni prodotto, da applicare a ciascuno dei suoi Stati membri.

La commissione per gli affari esteri condivide le gravi preoccupazioni del Consiglio dell'UE riguardo ad un possibile impatto negativo della proposta sugli obiettivi di sicurezza interni ed esterni dell'Unione. Pertanto, la commissione per gli affari esteri adotta un approccio rigoroso almeno quanto quello degli Stati membri dell'UE che applicano il regime di controllo delle esportazioni più rigoroso.

La commissione per gli affari esteri ritiene che, in assenza di dati credibili riguardo all'impiego finale dei prodotti a duplice uso esportati dall'Unione, l'approccio dell'UE debba essere ragionato e cauto.

A tale proposito, la commissione per gli affari esteri invita la Commissione e il Consiglio a raccogliere i dati rilevanti provenienti dalle autorità doganali e da altre autorità.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

"ALLEGATO II ter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU002

Spedizioni di basso valore

L'allegato II ter è soppresso

Motivazione

La commissione per gli affari esteri reputa che la categorizzazione di tali prodotti come non sensibili non sia corretta e che essi non siano pertanto coperti dalle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Comore, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana francese, Guyana, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini britanniche, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, San Vincenzo, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Emirati arabi uniti, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Hong Kong, regione amministrativa speciale, Islanda, Kazakistan, Macao, regione amministrativa speciale, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Sudafrica, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Motivazione

I prodotti EU003 dovrebbero essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 3 – paragrafo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) per un'operazione sostanzialmente identica nel caso in cui l'autorizzazione precedente sia stata revocata.

(4) se l'autorizzazione precedente è stata annullata, sospesa, modificata o revocata;

Motivazione

La formulazione proposta è più ampia.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 3 – paragrafo 2 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) se l'utilizzazione finale dei prodotti in questione è diversa da quella precisata nell'autorizzazione di esportazione iniziale.

Motivazione

La formulazione proposta è volta a limitare maggiormente l'autorizzazione proposta.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 3 – paragrafo 3 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea, delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione alla persona e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea.

(2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea, delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea.

Motivazione

La proposta della commissione per gli affari esteri è più specifica.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

4. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e la Commissione della prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data in cui ha luogo la prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzazione della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari richieste dallo Stato membro esportatore per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente alla prima utilizzazione della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all'esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo si basano su quelli definiti per l'utilizzazione delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

 

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni sul livello di utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce un requisito di notifica ex ante e di registrazione presso gli Stati membri e la Commissione ed aumenta così la trasparenza.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quater – parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasile, Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Egitto, Hong Kong, regione amministrativa speciale, Islanda, Giordania, Kuwait, Malaysia, Maurizio, Messico, Marocco, Oman, Filippine, Qatar, Russia, Arabia, Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Cina, Croazia, Emirati arabi uniti, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Hong Kong, regione amministrativa speciale, Islanda, Kazakistan, Macao, regione amministrativa speciale, Messico, Marocco, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina,

Motivazione

I prodotti EU004 dovrebbero essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La presente autorizzazione generale consente l'esportazione dei prodotti elencati nella parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente, ai fini di una mostra o di una fiera, e che siano in seguito reimportati entro 120 giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento definisce una nuova condizione per la reimportazione dei prodotti in questione entro un certo periodo di tempo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) se l'esportatore non può garantire la loro restituzione nello stato iniziale, senza rimozione, copia o diffusione di componenti o software o se un trasferimento di tecnologia è connesso con la presentazione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) se i prodotti in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne la quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia mettere i risultati specifici dei test a disposizione di terzi;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) se l'esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) se l'esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i prodotti in questione durante l'intero periodo di esposizione temporanea.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

3. Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e la Commissione della prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data in cui ha luogo la prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzazione della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari richieste dallo Stato membro esportatore per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente alla prima utilizzazione della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all'esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo si basano su quelli definiti per l'utilizzazione delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

 

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni sul livello di utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione.

Motivazione

L'emendamento introduce un requisito di notifica ex ante e di registrazione presso gli Stati membri e la Commissione ed aumenta così la trasparenza.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II quinquies – parte 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra" si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

4. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra o fiera" si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Motivazione

L'emendamento assicura la coerenza con la formulazione del titolo del progetto di allegato, quale proposto dalla Commissione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'allegato II sexies è soppresso.

Motivazione

La commissione per gli affari esteri reputa che i calcolatori elettronici e le apparecchiature collegate siano prodotti sensibili e non possano pertanto essere coperti dalle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 1 – paragrafi 3 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alla categoria 5, parte 2 A - D (Sicurezza dell'informazione), ossia:

soppresso

a) prodotti specificati alle seguenti voci a meno che le loro funzioni crittografiche non siano state progettate o modificate ad uso degli utilizzatori finali istituzionali degli Stati membri dell'UE:

 

  5A002a1;

 software alla voce 5D002c1 avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002;

 

b) apparecchiature specificate in 5B002 per prodotti di cui alla lettera a);

 

c) software facente parte di apparecchiature le cui caratteristiche o funzioni sono specificate alla lettera b).

 

4. Tecnologia per l'utilizzo di merci di cui ai punto 3, lettere a) - c).

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina

Argentina

 

Cina

Croazia

La Russia

Sudafrica

Corea del Sud

Turchia

Ucraina

Croazia

La Russia

Sudafrica

Corea del Sud

Turchia

Ucraina

Motivazione

I prodotti EU006 dovrebbero essere esportati unicamente nei paesi destinatari convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) al lancio di attacchi informatici;

Motivazione

L'emendamento è volto a vietare le autorizzazioni di esportazione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per lanciare attacchi informatici.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) ad essere utilizzati in relazione ad una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione attraverso l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la vigilanza specifica dell'uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e portali di accesso di intercettazione legale).

Motivazione

Le autorizzazioni generali di esportazione non andrebbero concesse a prodotti che possono essere utilizzati dai governi per violare i diritti umani o la libertà di parola.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1;

Motivazione

L'emendamento estende le condizioni per l'autorizzazione di esportazione, rispetto a quelle stabilite all'articolo 4 (paragrafi 1 e 2).

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) se i prodotti saranno riesportati verso una qualsiasi destinazione diversa da quelle elencate nella parte 2 della presente autorizzazione o nella parte 2 dell'allegato II bis, ovvero verso Stati membri dell'UE.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II septies – parte 3 – paragrafo 3 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(3) notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e alla Commissione la prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data della prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzazione della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari richieste dallo Stato membro esportatore per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente alla prima utilizzazione della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all'esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo si basano su quelli definiti per l'utilizzazione delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

 

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni sul livello di utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce un requisito di notifica ex ante e di registrazione presso gli Stati membri e la Commissione ed aumenta così la trasparenza.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – parte 2 – Paesi di destinazione

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina; Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasile; Camerun, Cile; Costarica; Dominica, Ecuador, El Salvador, Figi, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Isola di Cook, Lesotho, Maldive, Maurizio, Messico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Russia, Santa Lucia, Seicelle, Sri Lanka, Sudafrica; Swaziland, Turchia; Ucraina, Uruguay.

Argentina

Corea del Sud

Croazia

Islanda

Turchia

Ucraina.

Motivazione

I prodotti EU007 dovrebbero essere esportati unicamente nei paesi destinatari che sono stati convenuti tra gli Stati membri.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

(2) se i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) se i prodotti saranno riesportati verso una qualsiasi destinazione diversa da quelle elencate nella parte 2 della presente autorizzazione o nella parte 2 dell'allegato II bis, ovvero verso Stati membri dell'UE.

Motivazione

L'emendamento comporta una garanzia supplementare per l'autorizzazione di esportazione.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1334/2000

Allegato II octies – parte 3 – paragrafo 4 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(3) notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e alla Commissione la prima utilizzazione dell'autorizzazione anteriormente alla data della prima esportazione.

 

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzazione della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari richieste dallo Stato membro esportatore per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

 

Gli Stati membri fanno obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi anteriormente alla prima utilizzazione della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all'esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

 

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo si basano su quelli definiti per l'utilizzazione delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

 

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni sul livello di utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Motivazione

L'emendamento introduce un requisito di notifica ex ante e di registrazione presso gli Stati membri e la Commissione ed aumenta così la trasparenza.

.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Riferimenti

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

20.5.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Esame in commissione

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Approvazione

14.7.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)

PROCEDURA

Titolo

Regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Riferimenti

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.3.2010

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

INTA

11.3.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

AFET

20.5.2010

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Esame in commissione

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Approvazione

26.1.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Patrice Tirolien

Deposito

7.2.2011