RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

2.3.2011 - (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082/NLE)) - ***

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Dominique Riquet

Procedura : 2007/0082(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0044/2011
Testi presentati :
A7-0044/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (14876/2010),

–   visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (07170/2009),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0366/2010),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0044/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei. Nel 2002, la Corte di giustizia dell'UE ha deciso che le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'UE. Esse, infatti, consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. tale situazione Tale situazione è stata considerata discriminatoria nei confronti dei vettori dell'UE stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà o sono controllati da cittadini di altri Stati membri. Si configura una violazione dell'articolo 49 TFUE, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono anche altri aspetti, come la concorrenza, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

Di conseguenza, la Commissione ha negoziato l'Accordo che sostituisce alcune disposizioni degli attuali 17 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell'UE e il Vietnam.

Aspetti principali dell'accordo:

Articolo 2 (clausola di designazione): Onde evitare discriminazioni tra i vettori aerei dell'Unione europea, le clausole di designazione tradizionali, riferite ai vettori degli Stati membri firmatari dell'accordo bilaterale, sono sostituite da una clausola di designazione dell'UE, riferita a tutti i vettori aerei dell'UE. L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori dell'UE un accesso senza discriminazione alle rotte tra l'Unione europea e il Vietnam.

Articolo 3 (Sicurezza) La presente disposizione garantisce che le disposizioni in materia di sicurezza previste dagli accordi bilaterali siano applicabili alle situazioni in cui il controllo regolamentare su un vettore aereo è esercitato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha designato tale vettore aereo.

Articolo 4 (Compatibilità con le regole della concorrenza) L'articolo vieta qualsivoglia pratica anticoncorrenziale.

L'accordo è stato firmato il 4 ottobre 2010. Per poterlo concludere, il Consiglio necessita dell'approvazione del Parlamento europeo. In base all'articolo 81 del regolamento, il Parlamento si pronuncia con una sola votazione, e non può essere presentato alcun emendamento all'accordo stesso.

Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere favorevole alla conclusione dell'accordo in esame.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.2.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Ádám Kósa, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach