RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia
17.3.2011 - (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS)) - *I
Commissione per la pesca
Relatore: Carmen Fraga Estévez
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia
(COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))
(Procedura legislativa speciale: consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0176),
– visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0136/2010),
– visti l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta[1],
– visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0057/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia |
Motivazione | |
Dal momento che l'atto proposto stabilisce misure di applicazione generale destinate ad essere totalmente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, è più opportuno che l'atto assuma la forma di un regolamento piuttosto che di una semplice decisione. Di conseguenza, il titolo della proposta in esame deve essere modificato da "decisione del Consiglio" in "regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio". | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Visto 1 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204, |
Motivazione | |
Sulla base del parere chiesto alla commissione giuridica a norma dell'articolo 37 del regolamento del Parlamento europeo, il relatore ritiene che la base giuridica adeguata sia costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dall'articolo unico del protocollo n. 34. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
Motivazione | |
Sulla base del parere chiesto alla commissione giuridica a norma dell'articolo 37 del regolamento del Parlamento europeo, il relatore ritiene che la base giuridica adeguata sia costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dall'articolo unico del protocollo n. 34. |
- [1] Parere approvato all'unanimità il 28 ottobre 2010.
MOTIVAZIONE
Nel 2007 i prodotti della pesca esportati dalla Groenlandia, circa l'82% delle sue esportazioni totali, ammontavano a 1,9 miliardi di corone danesi (255 milioni di euro) ed erano per la maggior parte (87%) destinati all’UE, soprattutto alla Danimarca (97%). Tra i principali prodotti della pesca esportati dalla Groenlandia figurano i gamberi (59%), l’ippoglosso nero (23%), il merluzzo (9,5%), i granchi (1,9%), le capesante (1,4%) e le uova di pesce (1,3%).
Il 26 aprile 2010 il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio in merito alla proposta in esame conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La commissione per la pesca e il servizio giuridico del Parlamento europeo hanno espresso seri dubbi in merito alla base giuridica scelta dalla Commissione, ovvero l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, suggerendo invece come base giuridica corretta l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo unico dell'allegato protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.
Di conseguenza, la commissione per la pesca ha chiesto alla commissione giuridica di elaborare un parere sulla base giuridica proposta. Nella riunione del 28 ottobre 2010 la commissione giuridica ha approvato all'unanimità un parere interamente favorevole alla richiesta che l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo unico dell'allegato protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia costituiscano la base giuridica dell'atto legislativo proposto.
Il presente progetto di risoluzione legislativa modifica di conseguenza la proposta della Commissione e ne propone l'adozione da parte del Parlamento in prima lettura conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Carmen Fraga Estévez
Presidente
Commissione per la pesca
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7‑0136/2010 – 2010/0097(CNS))
Signora Presidente,
Il 26 aprile 2010 il Parlamento è stato consultato sulla proposta di cui sopra da parte del Consiglio nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 203 del TFUE. La proposta è attualmente all'esame della commissione per la pesca dove, ín qualità di presidente sono stato nominato relatore.
Il 6 ottobre 2010 la commissione giuridica è stata invitata ad elaborare un parere sul fondamento giuridico della proposta conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo. La Sua commissione sostiene che l'atto in questione deve essere adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, suggerendo come base giuridica gli articoli 43, paragrafo 2, e 204 del TFUE e l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare per la Groenlandia.
I. Introduzione
La Groenlandia, ex colonia danese, divenne parte della Comunità economica europea quando nel 1973 la Danimarca aderì alla CEE. A seguito della rapida e crescente modernizzazione della società groenlandese e dalle richieste di maggiore indipendenza economica e politica, la Groenlandia si è formalmente staccata dalla CEE nel 1985.
La Groenlandia ha continuato tuttavia ad essere associata all'Unione europea come uno dei paesi e territori d'oltremare ed era quindi soggetta agli ex articoli da 131 a 136 del trattato che istituisce la CEE (adesso articoli da 198 a 203 del TFUE). Il trattato sul ritiro della Groenlandia dalla Comunità istituì un regime speciale che prevede un accordo di pesca con cui l'Unione europea mantiene i suoi diritti di pesca e la Groenlandia mantiene il suo sostegno finanziario. Il protocollo n. 34 concernente il regime particolare per la Groenlandia è stato quindi allegato al trattato CEE per contemplare l'importazione nell'Unione di prodotti originari dalla Groenlandia per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.
II. Base giuridica proposta:
Articolo 203 del trattato FUE[1]
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, e basandosi sui principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 204 del TFUE
Gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato ai trattati.
PROTOCOLLO (n. 34)
CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA
Articolo unico
1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tutte le misure relative al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.
Articolo 43 del TFUE
1. ...
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
4. ...
5. ...
III. Giurisprudenza sulla base giuridica
In base alla giurisprudenza consolidata la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto[2]. La scelta di un fondamento giuridico non corretto può quindi comportare l'annullamento dell'atto in questione.
IV. Obiettivo e contenuto della proposta
I considerando 2, 3 e 7 della proposta di decisione così recitano:
(2) La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che le relazioni commerciali tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini e i loro sottoprodotti originari della Groenlandia conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, siano autorizzate conformemente alle norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.
(3) Occorre che in tali relazioni commerciali sia garantito il rispetto, oltre che delle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, anche delle norme in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.
(7) L'importazione nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia in conformità alle disposizioni della normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione è autorizzata unicamente se la Danimarca e la Groenlandia si impegnano a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti in Groenlandia, prima della data d'adozione della presente decisione.
La Danimarca e la Groenlandia devono impegnarsi a che le importazioni in Groenlandia da paesi terzi dei prodotti in questione siano conformi alla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti. [...]
Inoltre, gli articoli 1 e 3 della proposta recitano:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti ("i prodotti"), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente introdotti nell'Unione europea.
Articolo 3
Norme generali applicabili agli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Groenlandia di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione.
2. L'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute animale, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, relative ai prodotti in questione;
(b) ...
(c) la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea alle norme applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;
(d) la corretta applicazione delle norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca all'introduzione dei prodotti in Groenlandia.
Scopo della proposta è quindi estendere l'applicazione delle norme sul commercio all'interno dell'Unione alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia o introdotti in Groenlandia nell'Unione europea. Tale estensione è tuttavia subordinata al rispetto delle norme UE in materia di salute animale e di sicurezza alimentare e delle norme sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.
L'articolo 2 della proposta contiene definizioni; l'articolo 4 riguarda i piani di monitoraggio; l'articolo 5 disciplina i controlli richiesti per i prodotti importati in Groenlandia da paesi terzi; gli articoli 6 e 7 trattano i sistemi informativi e i marchi di identificazione nel commercio dei prodotti e l'articolo 8 la conferma del rispetto dei requisiti contenuti nella decisione; l'articolo 9 riguarda le misure di attuazione; l'articolo 10 stabilisce una procedura di comitato; e l'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore e l'applicabilità.
V. Determinazione dell'appropriata base giuridica
Conformemente all'articolo 204 del TFUE le disposizioni generali relative ai paesi e ai territori d'oltremare di cui agli articoli da 198 a 203 del trattato non si applicano alla Groenlandia laddove il protocollo (n. 34) contiene disposizioni specifiche a tal fine. In effetti, dacché la Groenlandia si è ritirata dalla CEE, disposizioni e procedure specifiche che figurano al protocollo n. 34 prevedono un regime di importazione per i prodotti sottoposti all'organizzazione comune di mercato per la pesca. Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[3] specifica quali siano tali prodotti, così come i prodotti che sono soggetti alla proposta di decisione sono elencati.
L'articolo 203 del TFUE non può quindi costituire la base giuridica di una decisione che stabilisce le norme applicabili alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia. Una semplice applicazione del principio lex specialis derogat generali (la norma particolare prevale sulla norma generale) porta alla conclusione che le disposizioni più specifiche del protocollo n. 34 sono applicabili in caso di adozione di una tale decisione, piuttosto che l'articolo 203 del TFUE, più generale, che riguarda semplicemente l'associazione, in generale, di paesi e territori con l'Unione.
Il secondo paragrafo dell'articolo unico di questo protocollo dispone che tutte le misure relative al regime di importazione dei prodotti della pesca siano adottate secondo la procedura prevista all'articolo 43 del TFUE.
Essendo previste due procedure distinte ai punti 2 e 3 dell'articolo 43 del TFUE, occorre circoscrivere la base giuridica appropriata a uno di questi paragrafi. Il punto 2 stabilisce la procedura di adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca mentre il punto 3 stabilisce la procedura di adozione delle misure di fissazione dei prezzi, dei prelievi e degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché delle ripartizione delle possibilità di pesca.
La decisione proposta si prefigge di rendere obbligatorio per la Groenlandia il recepimento delle norme sanitarie dell'Unione europea, questa trasposizione è un requisito per l'applicazione delle norme del mercato interno dell'Unione europea nel settore della pesca alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia, in particolare vegliando a che queste norme dell'accordo siano conformi a quelle applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di sanità animale, di sicurezza sanitaria degli alimenti e di organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti della pesca, come è precisato all'articolo 3 della proposta.
La proposta persegue quindi gli obiettivi della politica comune della pesca, piuttosto che l'adozione di una delle misure enumerate al punto 3 dell'articolo 43 del TFUE, il che significa che il punto 2 di questo articolo deve essere utilizzato come base giuridica della proposta.
VI. Conclusione e raccomandazione
Nella riunione del 28 ottobre 2010, la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[4] di raccomandare quanto segue: l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del TFUE nonché l'articolo unico del protocollo n. 34 sul regime particolare applicabile alla Groenlandia devono costituire la base giuridica della decisione proposta.
Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.
Klaus-Heiner Lehne
- [1] Sottolineature aggiunte al testo.
- [2] Causa C-45/86, Commissione contro Consiglio, ("Preferenze tariffarie generalizzate"), Racc. 1987, pag. 1439, par. 5; Causa C-440/05 Commissione contro Consiglio [2007] Racc. I-9097; Causa C-411/06 Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio (8 settembre 2009) (GU C 267, 7.11.2009, pag. 8). .
- [3] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22
- [4] Alla votazione finale erano presenti i seguenti deputati: Raffaele Baldassarre (Presidente), Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Eva Lichtenberger (relatore), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka .
PROCEDURA
Titolo |
Importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini originari della Groenlandia |
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Riferimenti |
COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS) |
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Consultazione del PE |
28.5.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 15.6.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 15.6.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 3.6.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Carmen Fraga Estévez 18.5.2010 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 28.10.2010 |
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Esame in commissione |
14.7.2010 |
1.2.2011 |
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Approvazione |
15.3.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Esther Herranz García |
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Deposito |
17.3.2011 |
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