RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, Polonia)
17.3.2011 - (COM(2011)0062 – C7‑0056/2011 – 2011/2045(BUD))
Commissione per i bilanci
Relatrice: Barbara Matera
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, Polonia) (COM(2011)0062– C7‑0056/2011– 2011/2045(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0062 – C7-0056/2011),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2] (regolamento FEG),
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0059/2011),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato temporaneamente ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
D. considerando che la Polonia ha richiesto assistenza in relazione a 594 esuberi, di cui 200 ammessi all'assistenza del Fondo, in tre imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione NUTS II di Podkarpackie in Polonia,
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'attuazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del Fondo;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; rileva il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro; tuttavia, chiede una valutazione dell'integrazione a lungo termine di tali lavoratori nel mercato del lavoro, quale risultato diretto delle misure finanziate dal FEG;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
5. si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
7. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, Polonia)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea[3],
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
(4) La Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in tre imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione NUTS II, Podkarpackie (PL11), il 27 aprile 2010 e ha fornito ulteriori informazioni fino al 4 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 453.570 EUR.
(5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 453 570 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a [Bruxelles/Strasburgo], il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
MOTIVAZIONE
I. Premessa
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali.
In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006[2], il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR, che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio come accantonamenti non appena siano stati individuati margini e/o impegni cancellati sufficienti.
Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. Parallelamente, si può organizzare una consultazione a tre per trovare un accordo sul ricorso al Fondo e sugli importi necessari. La consultazione a tre può assumere una forma semplificata.
II. Situazione attuale: la proposta della Commissione
Il 15 febbraio 2011 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Polonia al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.
La domanda in esame, la prima nel quadro del bilancio 2011, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 453 570 EUR per la Polonia. La domanda riguarda 594 esuberi (di cui 200 ammessi all'assistenza) in tre imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (confezione di articoli d'abbigliamento) nella regione NUTS II Podkarpackie, durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 1° giugno 2009 al 1° marzo 2010.
La domanda della Polonia, FEG/2010/013 PL/Podcarpackie machinery, è stata presentata alla Commissione il 27 aprile 2010 e integrata con informazioni aggiuntive fino all'4 agosto 2010. Si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di nove mesi, in imprese operanti nella stessa divisione NACE Rev. 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane (articolo 5 del medesimo regolamento).
La valutazione della Commissione si è basata sull'esame del legame tra gli esuberi e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o la crisi finanziaria, la natura imprevista degli esuberi in questione, la dimostrazione del numero degli esuberi e la conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera a), la spiegazione della natura imprevista degli esuberi, l'identificazione delle imprese che hanno operato i licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'aiuto del Fondo, il territorio coinvolto con le rispettive autorità e soggetti interessati, l'impatto degli esuberi in termini di occupazione locale, regionale o nazionale, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la sua compatibilità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, le date in cui sono stati avviati o in cui si prevedeva di avviare i servizi personalizzati per i lavoratori coinvolti, le procedure di consultazione delle parti sociali e i sistemi di gestione e di controllo.
In base alla valutazione della Commissione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG e l'Istituzione raccomanda all'autorità di bilancio di approvare le domande.
Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno (DEC 01/2011) per un importo complessivo di 453 570 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in stanziamenti d'impegno verso la linea di bilancio FEG 04 05 01.
Il relatore si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01.
Il relatore ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
L'accordo interistituzionale consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.
La presente proposta di mobilitazione del Fondo è la prima presentata all'autorità di bilancio nel 2011. Di conseguenza, gli stanziamenti messi a disposizione per l'importo attualmente richiesto (453 570 EUR) lasciano a disposizione un importo pari a 499 546 430 EUR fino alla fine del 2011. Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell’importo massimo annuo assegnato al FEG per le assegnazioni durante l’ultimo quadrimestre del 2011, come previsto all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento FEG.
III. Procedura
La Commissione ha presentato una richiesta di storno[3] per iscrivere nel bilancio 2011 gli stanziamenti d'impegno necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come disposto dall'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento e Consiglio.
In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) dovrebbe essere associata al processo, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.
A seguito della sua valutazione, la commissione EMPL del Parlamento europeo esprimerà la propria posizione in merito alla mobilitazione del Fondo, che figurerà nella lettera allegata alla presente relazione.
La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nella riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
ES/jm
D(2011)13078
Alain Lamassoure
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 13E158
Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione al caso FEG/2010/013 PL/Podkarpackie (COM(2011)0062 def.)
Signor Presidente,
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione del FEG in relazione al caso FEG/2010/013 PL/Podkarpackie e approvato il parere in appresso.
La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A questo proposito la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in questione lo storno di pagamenti.
Le deliberazioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:
A) considerando che la domanda si basa sull'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG e riguarda 200 dei 594 licenziamenti verificatisi nel periodo di riferimento di 9 mesi, fra il 1° giugno 2009 e il 1° marzo 2010, in 3 imprese che operano nella divisione 28 NACE rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) in conformità al regolamento (CE) n. 1893/2006;
B) considerando che il settore è stato gravemente colpito dalla crisi economica e finanziaria che nel 2009 ha causato un calo del 54% delle esportazioni di Huta Stalowa Wola S.A., un calo del 47% delle vendite complessive e del 34% delle esportazioni di HSW - ZZN Sp. Z o.o. e un calo del 58% delle esportazioni di ZM DEZAMET S.A., in seguito a una diminuzione del valore delle esportazioni di macchinari e apparecchiature dalla Polonia agli Stati membri dell'UE a 15 superiore al 10% tra il 2008 e il 2009, mentre si registra un calo pari a circa l'8% della produzione complessiva di macchinari, che va ad aggiungersi ai forti tagli messi in atto anche nei paesi europei dell'Est;
C) considerando che nei tre distretti interessati di Stalowa Wola, Nisko e Tarnobrzeg il tasso di disoccupazione era superiore al tasso medio della Polonia (rispettivamente il 24%, il 17% e il 15% rispetto al 13% della Polonia nel febbraio 2010);
D) considerando che la Polonia riferisce che i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori hanno partecipato alle discussioni sulla possibilità di sostegno da parte del FEG e sulle forme di tale sostegno e dichiara che tali soggetti sono coinvolti nell'attuazione delle misure del FEG;
E) considerando che il 77,0% dei lavoratori beneficiari delle misure è rappresentato da donne e il 23,0% da uomini; che il 20% dei lavoratori ha più di 54 anni e il 9,0% ne ha meno di 64 (nel 2010);
F) considerando che il bilancio dell'UE per il 2011 prevede per la prima volta stanziamenti di pagamento alla linea di bilancio FEG 04 05 01, sostituendo lo storno di pagamenti da altre linee di bilancio inutilizzate;
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione relativa alla domanda polacca:
1. concorda con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b) del regolamento FEG 1927/2006 sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Polonia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. rileva che il pacchetto di servizi personalizzati sembra comprendere una misura per lavoratore;
3. valuta positivamente le misure destinate al 50% dei lavoratori in esubero, che consentono loro di conseguire certificazioni, diplomi, qualifiche o titoli professionali;
4. si compiace inoltre delle misure che consentono ai lavoratori di età inferiore ai 25 anni di approfondire l'esperienza professionale mediante la formazione sul posto di lavoro;
5. chiede ulteriori informazioni sulla misura "Attrezzatura e adeguamento del luogo di lavoro" e sull'eventualità che i datori di lavoro debbano garantire l'occupazione di un lavoratore in esubero per un determinato periodo in cambio del contributo;
6. chiede maggiori informazioni sulle misure destinate ai lavoratori che hanno compiuto 64 anni nel 2010 e sui risultati previsti per tali misure in merito al reinserimento di questi lavoratori nel mercato del lavoro, in conformità dell'articolo 3 del regolamento FEG.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima,
Pervenche Berès
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
16.3.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marit Paulsen |
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