RELAZIONE sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
18.3.2011 - (2010/2201(INI))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Marietta Giannakou
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (partiti politici e fondazioni ad essi affiliate quali definiti all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento stesso)[1] (in appresso "il regolamento di finanziamento"), in particolare l'articolo 12,
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei[2],
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza, del 18 ottobre 2010, sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004[3] che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di finanziamento,
– vista la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 che costituisce una versione rivista delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2010,
– visti l'articolo 210, paragrafo 6, e l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0062/2011),
A. considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea afferma che "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione", mentre il Parlamento e il Consiglio, conformemente all'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea determinano lo statuto di questi partiti e delle loro fondazioni politiche, in particolare le norme relative al loro finanziamento,
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma chiaramente che i partiti politici a livello dell'Unione europea contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione,
C. considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della "democrazia rappresentativa", come sancito all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
D. considerando che le fondamenta dei partiti politici a livello europeo sono state poste nei trattati di Maastricht e di Nizza, che hanno introdotto la possibilità di finanziarli e hanno pertanto dato loro autonomia operativa rispetto ai gruppi parlamentari,
E. considerando che nel 2007, a seguito di una richiesta del Parlamento[4], la Commissione ha presentato una proposta sul finanziamento delle fondazioni politiche a livello europeo (fondazioni politiche europee), adottata nel dicembre 2007, al fine di sostenere i partiti politici europei nella discussione su temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea,
F. considerando che il regolamento di modifica del 2007[5] si propone di agevolare il processo d'integrazione dei partiti politici a livello europeo permettendo ai partiti politici all'interno dell'Unione di strutturarsi e organizzarsi in modo più efficace,
G. considerando che il regolamento di modifica del 2007 ha notevolmente potenziato il ruolo dei partiti politici a livello europeo nelle elezioni del Parlamento europeo stabilendo che le loro spese possono comprendere il finanziamento delle campagne elettorali; considerando tuttavia che questa opzione era limitata dalla condizione che gli stanziamenti interessati non dovessero essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o candidati politici nazionali,
H. considerando che tutti i partiti politici a livello europeo finanziati hanno firmato un codice di condotta, che l'Ufficio di presidenza considera vincolante per tutte le parti, il quale fissa le regole da osservare durante le campagne elettorali,
I. considerando che il potenziamento del ruolo dei partiti politici a livello europeo è necessariamente collegato al loro coinvolgimento nelle elezioni al Parlamento europeo,
J. considerando che il regolamento di modifica del 2007 chiede un maggior riconoscimento formale dei partiti politici a livello europeo,
K. considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira alla creazione di partiti politici pienamente organizzati ed efficaci a livello europeo e nazionale attraverso un processo equilibrato di istituzionalizzazione,
L. considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira a realizzare la convergenza organizzativa dei partiti politici e delle loro fondazioni a livello europeo, riconoscendo al tempo stesso i diversi compiti svolti rispettivamente dai partiti politici e dalle fondazioni politiche,
M. considerando che questa convergenza organizzativa può essere realizzata solo definendo uno status politico, giuridico e fiscale comune per i partiti politici europei, anche se ciò non deve comportare una normalizzazione dell'organizzazione dei partiti politici europei e delle loro fondazioni, che è di competenza esclusiva dei partiti politici europei stessi e delle loro fondazioni,
N. considerando che il criterio dell'adozione di uno statuto giuridico per i partiti politici europei e le loro fondazioni politiche, basato sul diritto dell'Unione europea, rappresenta un passo in avanti chiaro e concreto per promuovere la democrazia all'interno dell'Unione,
O. considerando che la convergenza organizzativa e funzionale e il miglioramento del regime di finanziamento possono essere conseguiti solo adottando uno statuto europeo uniforme e comune, basato sul diritto dell'Unione europea, per tutti i partiti politici a livello europeo e le loro fondazioni politiche,
P. considerando che il regolamento sui partiti politici a livello europeo non opera una distinzione tra il riconoscimento e il finanziamento dei partiti politici,
Q. considerando che la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 ha raccomandato di rendere più rigorosi i criteri per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo; considerando che ciò equivale a restringere la concorrenza tra i partiti a livello europeo nella misura in cui i criteri per il riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti politici sono identici,
R. considerando che il regolamento di modifica del 2007 costituisce una base giuridica e finanziaria chiara per la creazione di partiti politici integrati a livello dell'Unione europea, al fine di aumentare la coscienza europea e di esprimere efficacemente la volontà dei cittadini dell'Unione europea,
S. considerando che il finanziamento dei partiti politici a livello europeo è soggetto alle disposizioni del titolo VI "sovvenzioni" del regolamento finanziario[6] e del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario[7],
T. considerando che l'Ufficio di presidenza, quale organo responsabile dell'applicazione del regolamento di finanziamento all'interno del Parlamento, ha deciso nel 2006 di apportare una serie di miglioramenti significativi alle modalità di applicazione, quali un aumento dal 50% all'80% dell'opzione di prefinanziamento, al fine di semplificare la procedura e accrescere la solvibilità dei beneficiari, e l'allentamento delle norme sui trasferimenti tra capitoli del bilancio dei beneficiari, al fine di consentire a questi ultimi di adeguare i loro bilanci all'evolvere delle circostanze politiche,
U. considerando che l'esperienza acquisita in materia di finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dimostra che partiti e fondazioni hanno bisogno di una maggiore flessibilità e di condizioni comparabili per quanto riguarda il riporto degli stanziamenti all'esercizio finanziario successivo e la creazione di riserve da risorse proprie superiori al livello minimo di spesa da finanziare obbligatoriamente mediante risorse proprie,
V. considerando che i partiti politici a livello europeo destinano in media circa la metà del loro bilancio all'amministrazione centrale (personale, affitti, ecc.) e un altro quarto alle riunioni degli organi di partito (statutari e non statutari), mentre il resto è speso per le campagne elettorali e il sostegno alle organizzazioni affiliate,
W. considerando che le fondazioni politiche europee presentano una struttura di spesa diversa, in quanto la spesa per l'amministrazione centrale e le riunioni assorbe in media il 40% del loro bilancio, mentre un altro 40% è speso per servizi esterni quali studi, ricerche, pubblicazioni e seminari,
X. considerando che la fonte principale delle risorse proprie dei partiti politici a livello europeo sono le quote versate dai partiti membri e che meno del 5% delle loro entrate totali è rappresentato dalle quote di iscrizione individuali e dalle donazioni,
Y. considerando che, rispetto alle entrate totali, nel caso dei partiti politici a livello europeo la quota dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione è più elevata che nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo,
Z. considerando che le donazioni non rappresentano ancora una parte significativa dei finanziamenti e che nel 2009 solo tre partiti e due fondazioni hanno ricevuto regolarmente donazioni,
AA. considerando che esiste un conflitto potenziale tra, da un lato, l'obiettivo di facilitare e accelerare il finanziamento rendendolo più efficace e, dall'altro, l'obiettivo di minimizzare il rischio finanziario per il bilancio dell'Unione,
BB. considerando che nel periodo coperto dalla presente relazione (2008-2011) non sono state imposte sanzioni a nessun partito e a nessuna fondazione finanziati,
CC. considerando che, per poter beneficiare del finanziamento, i partiti politici e le fondazioni a livello europeo devono acquisire personalità giuridica conformemente all'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede e considerando altresì che essi non hanno uno status giuridico comune,
DD. considerando che le sovvenzioni per i partiti politici e le fondazioni a livello europeo sono "sovvenzioni" ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario dell'Unione europea e del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ma che la loro natura specifica fa sì che esse non siano comparabili con nessuna sovvenzione concessa e gestita dalla Commissione; considerando che ciò si riflette in un numero significativo di disposizioni in deroga nel regolamento di finanziamento; considerando che questa soluzione non è soddisfacente,
Il nuovo contesto politico
1. nota che i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono strumenti essenziali di una democrazia parlamentare, giacché fanno sì che i parlamentari rendano conto del loro operato, contribuiscono a formare la volontà politica dei cittadini, redigono programmi politici, formano e selezionano i candidati, intrattengono il dialogo con i cittadini e consentono a questi ultimi di esprimere le proprie opinioni;
2. sottolinea che il trattato di Lisbona prevede questo ruolo dei partiti e delle loro fondazioni al fine di creare una "polis" europea, uno spazio politico a livello europeo, e una democrazia europea, di cui l'iniziativa dei cittadini europei è un elemento costitutivo fondamentale;
3. osserva che, così come sono attualmente, i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere veramente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali e non sono direttamente in contatto con l'elettorato degli Stati membri;
4. nota tuttavia con soddisfazione che i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo sono diventati nondimeno soggetti imprescindibili della vita politica dell'Unione europea, in particolare in quanto modulano ed esprimono le posizioni delle varie "famiglie politiche";
5. sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);
6. è del parere che un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato;
7. sottolinea che i partiti politici hanno diritti, obblighi e responsabilità e pertanto dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti; ritiene che questa convergenza organizzativa possa essere raggiunta solo attraverso uno status giuridico e fiscale comune, basato sul diritto dell'Unione, dei partiti politici a livello europeo e delle loro fondazioni politiche;
8. è convinto che un vero status giuridico dei partiti politici a livello europeo e una personalità giuridica propria, basata direttamente sul diritto dell'Unione europea, consentiranno ai partiti politici europei e alle loro fondazioni politiche di agire quali rappresentanti dell'interesse pubblico europeo;
9. ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea e la sua evoluzione, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo; ritiene che sia della massima importanza che i partiti politici a livello europeo siano efficienti e incisivi sia a livello dell'UE che a livello nazionale e oltre;
10. richiama l'attenzione sulle grandi sfide in termini di capacità organizzativa cui i partiti politici a livello europeo saranno confrontati alla luce delle riforme che potrebbero essere apportate al sistema elettorale europeo (creazione di una circoscrizione supplementare, presentazione di liste transnazionali);
11. nota che, in linea di principio, ciò si concilia con l'idea che i partiti politici a livello europeo partecipino a campagne referendarie, qualora i referendum in questione siano direttamente collegati a temi relativi all'Unione europea;
12. decide pertanto di chiedere alla Commissione di proporre un progetto di statuto dei partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
13. osserva che, a più breve termine, è necessario migliorare il contesto regolamentare dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, adottando come primo passo lo statuto europeo;
Ulteriori proposte di riforma
14. ritiene che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni per il finanziamento, si dovrebbe tener conto dei membri dei parlamenti e delle assemblee regionali solo se il parlamento e l'assemblea in questione sono dotati di poteri legislativi;
15. sottolinea che la concessione di finanziamenti e la chiusura dei conti dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo sono procedure burocraticamente gravose e complesse; ritiene che ciò sia dovuto in larga misura al fatto che i finanziamenti sono considerati "sovvenzioni" ai sensi del regolamento finanziario, il che è appropriato per il finanziamento di progetti o di associazioni, ma non per i partiti;
16. ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe proporre di creare un nuovo titolo nel regolamento finanziario dedicato unicamente al finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale funzione; ritiene che il regolamento di finanziamento dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di questo nuovo titolo per quanto riguarda la sua attuazione;
17. sottolinea che l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni costituisce un segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe essere incoraggiato aumentando a 25 000 euro all'anno/per donatore l'attuale limite di 12 000 euro l'anno per le donazioni, combinandolo tuttavia con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione, conformemente alla normativa in vigore e ai fini della trasparenza;
18. ritiene che chiedere la presentazione di "programmi di lavoro annuali" quale precondizione per il finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici; sottolinea altresì che questo criterio non esiste in nessuno Stato membro dell'UE;
19. sottolinea che la tempestività dei finanziamenti è cruciale affinché essi adempiano al proprio fine; chiede, quale eccezione alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, che il finanziamento sia reso disponibile al 100% all'inizio dell'esercizio finanziario e non all'80%; ritiene che, viste le esperienze positive del passato, i rischi per il Parlamento siano irrisori;
20. sottolinea che il regolamento finanziario prevede che la "sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario"; osserva che il rispetto di tale norma è particolarmente difficile nel caso delle fondazioni e porta a tecniche contabili elusive (ad esempio "contributi in natura"); sottolinea che quasi nessuno dei sistemi di finanziamento degli Stati membri richiede un autofinanziamento parziale, in quanto ciò può svantaggiare i partiti più piccoli o di recente costituzione;
21. sottolinea che le risorse indipendenti che i partiti politici a livello europeo devono dimostrare di possedere potrebbero essere ridotte al 10% del loro bilancio totale al fine di promuovere maggiormente lo sviluppo dei partiti stessi; ritiene nel contempo che le risorse proprie sotto forma di risorse in natura non dovrebbero superare il 7,5% del bilancio totale;
22. rileva che, nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo, la revisione dello strumento giuridico dovrebbe essere vista come un'opportunità per abolire il requisito di dimostrare la disponibilità di risorse proprie;
23. osserva che, nel contesto di detta revisione, è opportuno abolire la restrizione che impone alle fondazioni politiche a livello europeo di utilizzare le proprie risorse all'interno dell'Unione europea, così da permettere loro svolgere un ruolo sia all'interno dell'UE che al di fuori di essa;
24. sottolinea tuttavia che l'allentamento del regime di finanziamento dovrebbe essere controbilanciato dalla previsione di sanzioni nel regolamento di finanziamento, che attualmente ne è privo; ritiene che queste sanzioni potrebbero prendere la forma di penalità finanziarie in caso di violazione delle norme riguardanti, ad esempio, la trasparenza delle donazioni; sottolinea la necessità di stabilire condizioni identiche, sia per i partiti politici a livello europeo che per le fondazioni politiche a livello europeo ad essi affiliate, per quanto riguarda la costituzione di riserve a partire dalle risorse proprie in eccedenza e il riporto di stanziamenti;
25. sottolinea che dal 2008 i partiti politici europei possono utilizzare somme ricevute come sovvenzioni per "campagne di finanziamento realizzate (...) nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo" (articolo 8, terzo comma, del regolamento di finanziamento); sottolinea anche che è tuttavia fatto loro divieto di utilizzare questi importi per finanziare "campagne referendarie"; ritiene nondimeno che, per svolgere un ruolo politico a livello UE, i partiti politici europei dovrebbero avere anche il diritto di partecipare a queste campagne, nella misura in cui l'argomento del referendum abbia un collegamento diretto con tematiche riguardanti l'Unione europea;
26. invita i partiti politici a livello europeo ad avviare un processo per analizzare le modalità di adesione individuale diretta e studiare meccanismi adeguati per una partecipazione individuale, diretta o indiretta, alle attività interne e ai processi decisionali dei partiti;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5).
- [2] GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.
- [3] Modificata con decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° febbraio 2006 e del 18 febbraio 2008.
- [4] Risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei, paragrafo 14 (GU C 292 E, dell'1.12.2006, pag.127).
- [5] Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007, GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5.
- [6] Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
- [7] Regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2342/2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
MOTIVAZIONE
I. Contesto normativo
Lo sviluppo dei partiti politici a livello europeo è fondamentale per suscitare l'interesse dell'opinione pubblica per gli affari europei. Andando oltre la centralità degli interrogativi frequenti in merito a "chi e come governa", si attira l'attenzione su "chi è governato". I dibattiti che accompagnano la regolamentazione dei partiti a livello europeo fanno emergere una profonda preoccupazione su come creare uno spazio civico transnazionale composto da cittadini liberi e uguali e sulle conseguenze di un finanziamento collettivo, in forma di "contratto civico" tra diverse persone, per il futuro dell'integrazione. L'elaborazione di un pacchetto di riforme per i partiti politici a livello europeo, come strumento per mobilitare le energie democratiche dei singoli e delle organizzazioni dei cittadini, non è un compito semplice, anche a causa della complessità sistemica dell'UE. Tutto ciò può comunque essere trasformato in un vantaggio se si chiarisce la "missione costitutiva" dei partiti politici a livello europeo e come un dialogo, informato e basato su principi, sul loro sviluppo politico possa contribuire all'emergere di un "demos" plurale, i cui componenti possano rivolgere le proprie richieste democratiche alle istituzioni centrali e mediante le stesse. Dato che l'UE non dovrebbe discostarsi dalle sue identità costitutive, la creazione di un "demos" europeo fa riferimento a uno spazio civico discorsivo, in cui cittadini connessi politicamente sono liberi di sviluppare basi democratiche comuni, al fine di perseguire gli obiettivi politici scelti. Il rafforzamento dei partiti politici a livello europeo consente di migliorare la governance partecipativa nell'UE e infine di consolidare la democrazia.
Il regolamento 2004/2003, approvato nel 2003, istituisce un quadro per il finanziamento trasparente dei partiti politici a livello europeo, riflettendo l'articolo 10, paragrafo 4 del TUE, il quale riconosce che i partiti "contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione" e l'articolo 224 del TFUE che prevede che le norme relative al loro finanziamento devono essere deliberate mediante la procedura legislativa ordinaria. Inoltre, il regolamento, come modificato dal regolamento 1524/2007, inserisce le fondazioni politiche nella medesima procedura di finanziamento, specificandone il rispettivo ruolo.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3 del regolamento, il requisito principale per il finanziamento è la classificazione come partito o fondazione politica a livello europeo. Un partito politico a livello europeo può presentare ogni anno una domanda di finanziamento al Parlamento europeo. Il regolamento definisce un "partito politico" come un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici e che è riconosciuta e istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro. Per qualificarsi come un "partito politico a livello europeo", un partito deve:
– avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
– essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo (o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali) oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
– rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
– aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.
Il Parlamento europeo garantisce il rispetto di questi criteri da parte dei partiti politici a livello europeo. Se una delle condizioni indicate non è più soddisfatta, il partito in questione perde lo stato di "partito politico a livello europeo" e di conseguenza è escluso dal finanziamento ai sensi del regolamento.
Anche le fondazioni politiche affiliate a un partito politico a livello europeo possono presentare una domanda di finanziamento tramite il partito a cui sono affiliate. Il regolamento definisce una "fondazione politica a livello europeo" come un ente o una rete di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro e affiliati a un partito politico a livello europeo. Le fondazioni politiche a livello europeo hanno il compito di osservare, analizzare, comunicare e contribuire al dibattito, in particolare in relazione alle elezioni europee. Le norme finanziarie applicabili alle fondazioni sono identiche a quelle relative ai partiti. Le domande di finanziamento devono essere corredate dai documenti comprovanti lo stato di partito politico a livello europeo. Vanno indicati inoltre il programma del partito politico e uno statuto che definisca in particolare gli organismi responsabili della gestione politica e finanziaria nonché le persone fisiche che detengono il potere di rappresentanza giuridica in ciascuno Stato membro. Qualsiasi modifica successiva ai documenti citati deve essere comunicata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è sospeso. Il Parlamento europeo elabora una decisione entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di finanziamento.
II. L'esigenza e le proposte di riforma
È estremamente importante che ai partiti politici a livello europeo che promuovono la democrazia nell'Unione sia assegnato uno status giuridico comune e uniforme. L'approvazione di uno statuto europeo basato sul diritto dell'UE è più importante che mai per il conseguimento degli obiettivi dei partiti. I partiti politici a livello europeo dovrebbero avere personalità giuridica, al fine di colmare l'ampio divario fra il trattamento fiscale dei partiti politici europei e quello applicato alle istituzioni europee. Le riforme proposte nella relazione 2010 del Segretario generale e nelle decisioni dell'Ufficio di presidenza del 13 dicembre 2011 sono il risultato di un'analisi approfondita della situazione attuale e offrono una risposta nel complesso positiva agli interrogativi, alle preoccupazioni e alle osservazioni dei partiti politici a livello europeo. Nel progetto di relazione le proposte sono orientate verso un'uniformità organizzativa dei partiti politici a livello europeo. La convergenza organizzativa può essere ottenuta solo mediante uno status politico, giuridico e fiscale comune dei partiti politici a livello europeo.
Il relatore valuta positivamente l'istituzione di una forma giuridica europea speciale e uniforme per i partiti politici a livello europeo soprattutto per motivi di convergenza organizzativa e fiscale.
Per quanto riguarda i criteri di riconoscimento, il relatore propone che solo i partiti nazionali o regionali siano autorizzati a costituire un partito europeo. Per la formazione dei partiti europei lo statuto dei partiti europei tiene conto in modo indifferenziato dei rappresentanti eletti a livello europeo, nazionale e regionale nella misura in cui i rappresentanti regionali fanno riferimento ai parlamenti regionali. La possibilità di riconoscimento dei rappresentanti regionali eletti dovrebbe essere mantenuta allo scopo di istituire partiti ma solo in caso di regioni dotate di poteri legislativi. Inoltre, ogni partito politico a livello europeo dovrebbe essere rappresentato da almeno un deputato al Parlamento europeo. Per essere finanziato dal Parlamento europeo, un partito politico a livello europeo deve essere rappresentato al PE da almeno un deputato. Inoltre, si dovrebbe tenere conto del criterio del completo rispetto della democrazia interna nella composizione e nella formazione dei partiti politici nazionali, regionali ed europei stessi. Tale requisito significa che il partito che non soddisfa la condizione di democrazia interna non è preso in considerazione per l'obbligo di essere rappresentato in almeno sette Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in materia di finanziamenti.
Per quanto riguarda le risorse indipendenti comprovate dai partiti politici a livello europeo, il dato potrebbe essere ridotto al 10% per favorire loro sviluppi ulteriori. Inoltre, l'apporto di risorse in forma di risorse in natura "controverse" dovrebbe essere limitato al 7,5%. Per quanto riguarda le fondazioni politiche, il relatore ritiene che il riesame dello strumento giuridico debba essere un'opportunità per abolire l'obbligo di dimostrare che esse dispongono di risorse proprie. Mediante un accordo con i partiti politici a livello europeo e le loro fondazioni, si dovrebbero adottare criteri uniformi per l'utilizzo dei fondi. Non esistono problemi né controversie tra le parti in merito alla possibilità per le fondazioni di accumulare riserve e riportare i fondi. Per quanto riguarda il problema delle donazioni, una ragionevole estensione del limite della donazione sarebbe sufficiente, portando il limite da 12 000 a 25 000 EUR.
Come esaminato nella relazione, ma anche nel rispetto di quanto emerso dall'incontro con i gruppi politici europei prima dell'elaborazione della relazione, i partiti politici a livello europeo dovrebbero essere in grado di partecipare solo ai referendum su questioni strettamente collegate all'Unione europea. La personalità giuridica e lo statuto europeo comune dei partiti politici a livello europeo daranno ulteriore spazio all'approvazione di una lista transnazionale di deputati al Parlamento europeo, come proposto nella relazione Duff. La creazione di un sistema partitico transnazionale è complessa, ma attualmente le circostanze sono più favorevoli che in passato. In una prima fase si dovrebbero definire la personalità giuridica e lo statuto europeo dei partiti politici a livello europeo, per poi passare all'approvazione di una lista transnazionale di deputati candidati al PE.
Per la procedura di finanziamento il relatore è favorevole alla massima trasparenza. Il finanziamento trasparente è un elemento fondamentale per sostenere i valori democratici e promuovere la buona governance. Come rilevato da Transparency International nel 2007, in seguito alla modifica del regolamento 2004/2003, la trasparenza è di fatto aumentata; le relazioni finanziarie di tutti i partiti e delle fondazioni sono facilmente reperibili sul sito Internet centrale del Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, lettera a, del regolamento modificato. I finanziamenti ai partiti politici a livello europeo dovrebbero essere approvati per mezzo di una decisione basata su una procedura snellita. Alle fondazioni politiche europee dovrebbe essere consentito di accumulare riserve e riportare i fondi. Le fondazioni politiche europee possono utilizzare le attrezzature tecniche del PE a titolo oneroso, analogamente a quanto avviene per i partiti europei. Al fine di garantire la trasparenza, dovrebbe essere possibile effettuare controlli ex-post sui finanziamenti.
È opinione diffusa e condivisa da molti che i partiti politici a livello europeo possano legittimamente richiedere l'armonizzazione del proprio statuto con quello delle istituzioni europee e si invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento ad approfondire la questione.
III. Osservazioni conclusive
La creazione di un contesto sicuro e trasparente per il funzionamento e il finanziamento dei partiti politici a livello europeo è un atto profondamente democratico. È necessario uno spazio europeo per l'azione dei partiti politici che metta i cittadini al centro dell'Unione e li aiuti nella loro vita quotidiana. L'approvazione di norme specifiche consente il conseguimento di questo obiettivo e un duplice vantaggio: da un lato fornisce informazioni attuali, rapide e pubbliche sulla formazione dei partiti politici a livello europeo e sul loro status europeo comune. I cittadini sanno che la partecipazione a un partito politico a livello europeo significa essere coperti dal diritto dell'Unione europea e che i partiti politici hanno diritti e doveri. Dall'altro, lo statuto europeo dei partiti politici a livello europeo apre la strada alla creazione di un sistema partitico transnazionale. Si tratta del primo passo, indispensabile, per una maggiore partecipazione, una maggiore democrazia e, infine, una maggiore Europa.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
15.3.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 2 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elmar Brok, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland |
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