RELAZIONE sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne

18.3.2011 - (2010/2209(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Eva-Britt Svensson

Procedura : 2010/2209(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0065/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne

(2010/2209(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le disposizioni degli strumenti giuridici dell'ONU in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento,

–   visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),

–   viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147),

–   viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

–   viste la dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino, e del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10)[1] e del 25 febbraio 2010 sul seguito della Piattaforma d'azione di Pechino (Pechino +15),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,

–   visto il lavoro del Comitato ad hoc del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (CAHVIO), creato nel dicembre 2008 per preparare una futura Convenzione del Consiglio d'Europa a tale riguardo,

–    viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sulla violenza,

–    vista la sua risoluzione legislative del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo[2],

–   vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne[3],

–    vista la sua dichiarazione scritta del 21 aprile 2009 sulla campagna "Dire NO alla violenza contro le donne",

 vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea[4],

 vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,

–    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0065/2011),

A. considerando che i singoli interventi non permetteranno di eliminare la violenza di genere ma un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e interventi di altro genere nel settore dei servizi, potranno ridurre in modo significativo questo tipo di violenza e le sue conseguenze,

B.  considerando che, sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta dell’espressione "violenza contro le donne", le Nazioni Unite la definiscono come un qualsiasi atto di violenza di genere che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato[5],

C. considerando che la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, ma che quella di genere è principalmente inflitta da uomini a donne e ragazze, e che essa riflette e potenzia le disuguaglianze tra uomini e donne compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime,

D. considerando che da studi effettuati sulla violenza di genere risulta che da 1/5 a 1/4 di tutte le donne in Europa hanno subito atti di violenza fisica almeno una volta nella loro vita adulta e che più di 1/10 delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza; che le ricerche dimostrano altresì che il 26% dei bambini e dei giovani segnalano di aver subito violenze fisiche nella loro infanzia,

E.  considerando che il materiale pubblicitario e pornografico rappresenta spesso diversi tipi di violenza di genere, banalizzando così la violenza contro le donne e ostacolando le strategie a favore della parità di genere,

F.  considerando che la violenza degli uomini contro le donne influenza la posizione delle donne nella società: la loro salute, l'accesso alla vita professionale e all'istruzione, la partecipazione alle attività socio-culturali, l'indipendenza economica, la partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, nonché le relazioni con il genere maschile,

G. considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella polizia, nel sistema giuridico e nei servizi sociali e sanitari,

H. considerando che la violenza basata sul genere, in prevalenza quella perpetrata dagli uomini contro le donne, è un problema strutturale diffuso ovunque in Europa e nel mondo, un fenomeno che riguarda sia le vittime che gli autori delle violenze, di tutte le età, livelli di istruzione, di reddito o di posizione sociale, ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,

I.   considerando che lo stress economico porta spesso ad abusi più frequenti, violenti e pericolosi; che taluni studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e spossesso causati dalla crisi economica;

J.   considerando che la violenza nei confronti delle donne comprende un’ampia gamma di violazioni dei diritti umani, che includono: abusi sessuali, stupro, violenza domestica, violenza e molestie sessuali, prostituzione, tratta di donne e ragazze, violazione dei diritti sessuali e riproduttivi della donna, violenza nei confronti delle donne sul luogo di lavoro e in situazioni di conflitto, violenza contro le donne in carcere o in istituti di cura, nonché diverse pratiche tradizionali dannose; che ognuno di questi abusi può comportare profonde ferite psicologiche, danni alla salute in generale delle donne e delle ragazze, compresa la loro salute riproduttiva e sessuale, e in alcuni casi, causarne la morte,

K. considerando che in diversi Stati membri la violenza esercitata dagli uomini contro le donne in caso di stupro non costituisce reato perseguibile d’ufficio[6],

L.  considerando che non sono raccolti periodicamente dati comparabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'UE, il che rende difficile verificare la reale portata del problema e trovare soluzioni idonee; che è molto difficile raccogliere dati affidabili poiché la paura o la vergogna spingono uomini e donne a non denunciare le esperienze vissute alle parti interessate competenti,

M. considerando che, secondo gli studi disponibili sui paesi membri del Consiglio d'Europa, si stima che il costo annuale della violenza contro le donne si aggiri intorno ai 33 miliardi di euro[7],

N. considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione europea, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri,

O. considerando che l'Unione europea con il trattato di Lisbona ha acquisito maggiori competenze nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, ivi compreso in materia di diritto di procedura penale e diritto penale sostanziale, nonché per quanto attiene alla cooperazione di polizia,

P.  considerando il numero allarmante di donne che sono vittima della violenza di genere,

Q. considerando che il mobbing nei confronti delle madri e delle donne incinte costituisce un'altra forma di violenza o di abuso di cui le donne sono vittima, e che tale forma si manifesta principalmente nella sfera della famiglia, della coppia e in quella sociale e lavorativa, causando il licenziamento o la dimissione volontaria dal lavoro e situazioni di discriminazione e di depressione,

R.  considerando che la Commissione ha sottolineato nella sua strategia per la parità di genere 2010-2015 che la violenza di genere costituiva uno dei principali problemi da affrontare per conseguire una reale parità tra uomini e donne,

S.  considerando che la Commissione ha annunciato la presentazione nel 2011 di una proposta su una strategia volta a combattere la violenza contro le donne, sebbene nel suo programma di lavoro per il 2011 manchi qualsiasi riferimento esplicito a tale strategia,

1.  accoglie con favore l’impegno assunto dalla Commissione, nel suo Piano di azione che attua il Programma di Stoccolma, di presentare nel 2011-2012 una “Comunicazione su una strategia di lotta alla violenza contro le donne, la violenza domestica e la mutilazione genitale femminile, che dovrà essere seguita da un piano d’azione dell’UE”[8];

2.  propone un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda:

–   uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere,

–   misure per trattare le sei “P” del quadro sulla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato),

–   richieste agli Stati membri affinché garantiscano che i colpevoli siano puniti in funzione della gravità del crimine perpetrato,

–   richieste agli Stati membri di garantire la formazione dei funzionari che possono trovarsi a trattare casi di violenza contro le donne, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell’assistenza sociale, dell’assistenza ai minori, della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime,

–   requisiti per gli Stati membri affinché diano prova di due diligence e registrino e indaghino su tutte le tipologie di reato legate alla violenza di genere, al fine di procedere alla pubblica accusa,

–   piani di sviluppo di procedure d'indagine specifiche per le forze di polizia e i professionisti del settore sanitario ai fini dell'acquisizione delle prove della violenza di genere,

–   la creazione di un partenariato con gli istituti d'istruzione superiore al fine di fornire corsi di formazione sulla violenza di genere per i professionisti dei settori coinvolti, in particolare giudici, funzionari della polizia criminale, operatori del settore sanitario e dell'istruzione e il personale di sostegno alle vittime,

–   proposte politiche per aiutare le vittime a rifarsi una vita, che tengano conto delle necessità specifiche delle varie categorie di vittime tra cui le donne appartenenti a minoranze, oltre a garantire la loro sicurezza e il recupero della salute psicofisica, e misure che favoriscano lo scambio di informazioni e migliori prassi sul trattamento delle vittime sopravvissute alla violenza contro le donne,

–   l'introduzione di meccanismi specifici di identificazione e diagnosi nei servizi di pronto soccorso degli ospedali e nella rete di assistenza primaria, al fine di consolidare un sistema di accesso e di monitoraggio più efficiente per le vittime,

–   richieste agli Stati membri affinché forniscano una dimora sicura alle vittime della violenza di genere in cooperazione con le ONG pertinenti,

–   requisiti minimi sul numero delle strutture di assistenza ogni 10 000 abitanti per le vittime della violenza di genere, sotto forma di centri specializzati nell'aiuto alle vittime,

–   l'elaborazione di una Carta europea di servizi minimi di assistenza per le vittime della violenza contro le donne che includa il diritto all'assistenza legale gratuita, la creazione di centri dimora che coprano le necessità di protezione e alloggio temporaneo delle vittime, servizi di assistenza psicologica gratuiti, specializzati, decentralizzati e accessibili e un regime di assistenza economica che promuova l'autonomia delle vittime e faciliti il ritorno a una vita normale e al mondo del lavoro,

–   requisiti minimi per garantire che le vittime ricevano il sostegno necessario da parte di professionisti, quale la consulenza di un legale a prescindere dal loro ruolo nei procedimenti penali,

–   meccanismi atti a facilitare l’accesso all’assistenza giuridica gratuita che permettano alle vittime di far valere i propri diritti in tutta l’Unione,

–   piani per la messa a punto di linee guida sul metodo e la realizzazione di nuove campagne per la raccolta di dati, al fine di ottenere dati statistici raffrontabili sulla violenza di genere, inclusi la mutilazione genitale femminile, al fine di identificare l’estensione del problema e fornire una base per modificare l’azione nei confronti del problema;

–   l’istituzione, nei prossimi cinque anni, di un Anno europeo contro la violenza contro le donne allo scopo di sensibilizzare i cittadini europei;

–   la richiesta alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure appropriate sulla prevenzione, comprese campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le ONG;

–   l'introduzione di misure nei contratti collettivi e la promozione del coordinamento tra datori di lavoro, sindacati e imprese, nonché tra i rispettivi organi di gestione, allo scopo di fornire alle vittime le informazioni pertinenti sui loro diritti lavorativi;

–   un aumento del numero dei tribunali specificamente preposti a trattare i casi di violenza di genere; un incremento delle risorse e dei contenuti nella formazione dei giudici, dei procuratori e degli avvocati in materia di violenza di genere e un miglioramento delle unità specializzate degli organi preposti all’applicazione della legge, attraverso l'aumento degli effettivi e il miglioramento della formazione e delle risorse materiali;

3.  esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all'interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti "delitti d'onore" e le mutilazioni genitali femminili;

4.  riconosce che la violenza contro le donne è una delle forme più gravi di violenza dei diritti umani basata sul genere e che la violenza domestica – nei confronti di altre vittime, come i bambini, gli uomini e le persoen anziane – costituisce anche un fenomeno occulto che colpisce troppe famiglie tanto che non può essere ignorato;

5.  sottolinea che l’esposizione alla violenza e agli abusi di natura fisica, sessuale o psicologica tra genitori o altri famigliari ha un grave impatto sui bambini;

6.  invita gli Stati membri, per quanto riguarda i bambini testimoni di qualsiasi forma di violenza, a sviluppare una consulenza psicosociale appropriata in funzione dell'età specificamente mirata per i bambini in modo che possano far fronte alle loro esperienze traumatiche, e a tenere debitamente conto dell'interesse superiore del bambino;

7.  sottolinea che le donne migranti, comprese le donne migranti senza documenti, e le donne che chiedono l’asilo costituiscono due sottocategorie di donne particolarmente vulnerabili alla violenza basata sul genere;

8.  sottolinea l’importanza di una formazione adeguata per tutti coloro i quali operano a contatto con donne vittime della violenza di genere, in particolare per i rappresentanti del sistema giudiziario e dell'applicazione della legge, con particolare riferimento alla polizia, ai giudici, ai lavoratori sociali e al personale sanitario;

9.  esorta la Commissione europea a sviluppare e fornire statistiche annue sulla violenza di genere, utilizzando tutte le competenze disponibili, ivi compresi dati sul numero di donne uccise ogni anno dal partner o dall'ex, basandosi sui dati forniti dagli Stati membri;

10. sottolinea che la ricerca sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e, più in generale, sulla violenza di genere e sessuale dovrebbe essere inclusa come area di ricerca multidisciplinare nel futuro Ottavo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

11. invita la Commissione a vagliare l'opportunità di creare un osservatorio sulla violenza contro le donne che si basi sulla comunicazione delle cause giudiziarie riguardanti atti di violenza contro le donne;

12. invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per combattere la violenza basata sul genere attraverso programmi dell'Unione europea, in particolare il programma Daphne, che ha già riscosso successo nella lotta contro la violenza contro le donne;

13. rileva che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) organizzerà un sondaggio su un campione rappresentativo di donne degli Stati membri alle quali saranno rivolte domande sulle loro esperienze di violenza e chiede che si ponga l'accento sull'esame delle risposte che le donne ricevono dalle diverse autorità e dai servizi di assistenza quando sporgono denuncia;

14. esorta gli Stati membri a mostrare chiaramente nelle proprie statistiche nazionali l'entità della violenza di genere e ad adottare provvedimenti atti a garantire la raccolta di dati su questo tipo di violenza, tra l’altro sul sesso delle vittime, sul sesso degli autori della violenza, sul rapporto esistente fra di essi, l'età, il luogo del reato e i danni provocati;

15. invita la Commissione a presentare uno studio sull'impatto finanziario della violenza contro le donne, sulla base di ricerche che impiegano metodologie che possono quantificare finanziariamente l’impatto della violenza contro le donne sui sistemi sanitari, sui regimi di previdenza sociale e sul mercato del lavoro;

16. invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a condurre una ricerca sulla diffusione della violenza nelle relazioni tra adolescenti e sull'impatto che tale fenomeno ha sul loro benessere;

17. prende atto che lo "stalking", le cui vittime sono donne per l'87% del totale, provoca traumi psicologici e un grave stress emotivo e dovrebbe pertanto essere considerato come una forma di violenza contro le donne ed essere oggetto di un quadro giuridico in tutti gli Stati membri;

18. osserva che pratiche tradizionali nefaste come la mutilazione genitale femminile (MGF) e i cosiddetti "omicidi d'onore" rappresentano forme altamente contestualizzate di violenza contro le donne, ed esorta pertanto la Commissione a prestare un'attenzione specifica a tali nefaste pratiche tradizionali nel quadro della sua strategia di lotta alla violenza contro le donne;

19. riconosce il grave problema della prostituzione, anche minorile, nell'Unione europea e chiede che il legame tra il quadro giuridico nel singolo Stato membro e la forma e la portata della prostituzione, siano oggetto di ulteriori studi; richiama l’attenzione sull'allarmante aumento della tratta di esseri umani verso l'Unione europea e in seno alla stessa – traffico di cui sono vittime in particolare le donne e i bambini – ed esorta gli Stati membri ad adottare misure energiche per combattere questa pratica illegale;

20. chiede agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili;

21. rileva che le donne e i bambini sono soggetti alle medesime forme di sfruttamento e possono essere considerati merci sul mercato internazionale della riproduzione, e che i nuovi regimi riproduttivi, come la surrogazione di maternità, incrementano la tratta di donne e bambini nonché le adozioni illegali transnazionali;

22. prende atto che la violenza domestica è stata identificata quale causa principale di aborti spontanei e di parti di feti morti nonché di decessi della madre al momento del parto, e chiede alla Commissione di concentrare maggiormente l'attenzione sulla violenza contro le donne gestanti, dato che l'autore del reato nuoce a più di una parte;

23. evidenzia che la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e altre organizzazioni di volontariato pubbliche e private che prestano sostegno alle vittime della violenza, offrono un servizio estremamente importante, in particolare assistendo le vittime che desiderano spezzare il silenzio in cui sono imprigionate dalla violenza, e dovrebbero ricevere il sostegno degli Stati membri;

24. ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa;

25. invita gli Stati membri a istituire centri di accoglienza per le donne al fine di aiutare le donne e i bambini a vivere una vita autodeterminata e libera dalla violenza e dalla povertà e a far sì che questi offrano servizi specializzati, cure mediche, assistenza legale, consulenza psicosociale e terapeutica, un aiuto legale durante i procedimenti giudiziari, un sostegno ai bambini vittime della violenza, e così via;

26. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse adeguate per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, anche mediante il ricorso ai Fondi strutturali;

27. rileva l'importanza dell’adozione, da parte degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, di azioni volte ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime della violenza di genere, mediante strumenti quali il Fondo sociale europeo o il programma "Progresso";

28. invita l'Unione europea e gli Stati membri a predisporre un quadro giuridico che accordi alle donne migranti il diritto di possedere personalmente il proprio passaporto e il proprio permesso di soggiorno e che consenta di ritenere penalmente responsabile chiunque s'impadronisca di tali documenti;

29. ribadisce che l'Unione europea, visto il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, dovrebbe sottoscrivere la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo[9];

30. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani sul piano internazionale, in particolare nel contesto degli accordi bilaterali di associazione e degli accordi commerciali internazionali in vigore e in corso di negoziazione;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
  • [2]  Testi adottati, P7_TA(2010)0470.
  • [3]  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
  • [4]  GU C 117E del 6.5.2010, pag. 52.
  • [5]  Articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104); punto 113 della Piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.
  • [6]  Studio della Commissione del 2010 intitolato “Studio di fattibilità per valutare le possibilità, le opportunità e la necessità di uniformare le legislazioni nazionali sulla violenza contro le donne, i bambini e l’orientamento sessuale, pag. 53.
  • [7]  Lotta alla violenza contro le donne: Studio analitico sulle misure e azioni adottate dai paesi membri del Consiglio d'Europa, Consiglio d'Europa, 2006.
  • [8]  COM(2010) 171 “Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma” pag. 13.
  • [9]  P6_TA(2010)0037, paragrafo 12.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La violenza contro le donne è un problema internazionale ed europeo[1]. Nonostante da decenni si parli della questione della violenza contro le donne, la comunità internazionale non è riuscita a porre fine a questa forma di criminalità estremamente distruttiva. È doloroso constatare come ancora non si riesca a proteggere le donne dalla violenza. Si tratta di proteggere l'integrità delle vittime ma anche di salvaguardare importanti interessi sociali comuni, quali la libertà e la democrazia. L'Unione europea deve pertanto assumersi la propria responsabilità e attuare i provvedimenti legislativi necessari per porre fine a questa violenza.

Nella presente relazione strategica, la relatrice riassume una serie di misure imprescindibili per poter garantire alle donne europee una vita decorosa.

Il Parlamento europeo ha già avviato una risoluzione sull'eliminazione della violenza contro le donne[2] nella quale evidenziava l'esigenza di "creare uno strumento giuridico globale per la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne". Il Parlamento sottolineava anche che è possibile eliminare la violenza di genere, ma ciò richiede interventi a lungo termine in molti settori diversi. Sono necessarie molte tipologie di diverse misure di natura politica, sociale e giuridica.

La Commissione ha adottato importanti decisioni di principio in tal senso, in particolare in occasione della preparazione del nuovo piano d'azione 2010-2015 sull'uguaglianza di genere, nel quale si riconosce che la violenza di genere è uno dei problemi principali da risolvere affinché si possa raggiungere una vera parità tra i sessi[3]. La Commissione ha inoltre comunicato che nel 2011 sarà proposto un piano strategico contro la violenza di genere.

La presente relazione è una relazione d'iniziativa del Parlamento europeo.

1.1 Base giuridica internazionale

La violenza di genere costituisce una violazione delle libertà e dei diritti fondamentali, quali il diritto alla sicurezza e alla dignità, e pertanto il problema è stato sollevato a livello internazionale. In occasione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel 1995, è stata adottata una piattaforma d'azione nella quale si mette in luce la questione della violenza contro le donne[4]. Nel documento si legge che uno degli obiettivi strategici principali della comunità internazionale è la prevenzione e l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, e si chiede chiaramente ai governi dei diversi Stati di introdurre e attuare i provvedimenti di legge necessari per contrastare questo tipo di violenza. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno sottoscritto la piattaforma d'azione dell'ONU. La piattaforma d'azione elaborata a Pechino ha successivamente ricevuto l'avallo dell'Assemblea generale attraverso una serie di follow-up[5]. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ECOSOC, darà la priorità alla questione dell'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze in occasione della propria riunione del 2013[6].

La CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) rappresenta uno dei documenti più importanti dell'ONU sui diritti delle donne. La Convenzione chiede agli Stati membri di garantire il rispetto delle libertà e dei diritti della donna in una serie di settori diversi, alcuni dei quali sono importanti anche per quanto riguarda il problema della violenza contro le donne, ad esempio il diritto di poter scegliere liberamente il proprio partner[7]. È fondamentale che anche l'UE sottoscriva la CEDAW.

È attualmente responsabilità degli Stati intervenire, ai sensi del cosiddetto "duty of due diligence", anche nei casi di abusi perpetrati dai singoli nei confronti di altre persone. Tale responsabilità riguarda sia la prevenzione del reato sia l'intervento in seguito all'abuso. Questo principio è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Opuz contro Turchia, laddove la Corte nella sua motivazione dimostra di considerare la violenza contro le donne come una forma di discriminazione in contraddizione con la Convenzione europea[8]. Vi sono anche altri strumenti giuridici internazionali pertinenti[9].

La Corte europea dei diritti dell'uomo negli ultimi anni ha evidenziato con chiarezza la possibilità di fare in modo che la legislazione dei singoli Stati garantisca veramente ai singoli il diritto all'autodeterminazione in ambito sessuale. La Corte ha sottolineato che qualsiasi atto sessuale imposto senza il consenso dei singoli debba costituire oggetto di legislazione[10].

Anche il Consiglio d'Europa ha adottato numerose iniziative importanti sulla protezione delle donne contro la violenza. Sono attualmente in corso i lavori relativi a una nuova Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica[11].

1.2 Base giuridica

La parità fra i sessi è un principio fondamentale dell'UE. Il rispetto dei diritti umani è un valore primario nel trattato sull'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la società europea debba essere caratterizzata dalla parità tra uomini e donne[12].

Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per l'UE di attuare regole comuni in materia penale. L'Unione ha acquisito competenze in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia penale in settori che siano stati oggetto di misure di armonizzazione[13]. L'Unione può inoltre stabilire norme minime, relative ad esempio alla definizione dei reati e delle sanzioni, in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati. Tale competenza riguarda anche i casi in cui sia assolutamente necessario combattere la criminalità su basi comuni[14]. Nel testo del trattato sono menzionati in particolare la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori.

Nell'ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime comuni. Queste regole comuni possono riguardare anche i diritti delle vittime della criminalità[15].

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il cosiddetto programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia[16]. Il programma di Stoccolma prevede dunque che la Commissione e gli Stati membri adottino provvedimenti penali o altre misure di sostegno necessarie per tutelare le vittime della criminalità [17].

Nel 2010, è stata presentata una proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo[18]. Essa mira a proteggere i singoli la cui integrità è gravemente minacciata da una persona determinata, anche nel caso in cui si trasferiscano in seno all'Europa. Si tratterà di uno strumento importante nel lavoro volto alla tutela delle donne che fuggono da violenze e persecuzioni.

2. Violenza di genere

2.1 Che cos'è la violenza di genere?

La violenza nei confronti delle donne è condizionata dal punto di vista storico e strutturale e colpisce le donne a livello individuale e collettivo[19]. L'ONU definisce violenza "qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato"[20]. Il problema della violenza di genere non riguarda dunque soltanto la violenza così come è intesa dal diritto penale. Si evidenzia piuttosto una serie di tipologie di reati diversi commessi contro le donne solo per il fatto di essere donne[21]. Si tratta di un tipo di abuso che contribuisce a un'oppressione delle donne come individui e come categoria. La violenza nei confronti delle donne è caratterizzata dal fatto che spesso coinvolge anche la sfera sessuale.

Per violenza di genere si intendono violazioni sottoforma di violenza nelle relazioni familiari, abusi sessuali, tratta degli esseri umani, matrimoni coatti, mutilazioni genitali e altre forme di violazione dell'integrità personale che colpiscono in particolare le donne e le ragazze. Altre violazioni delle libertà e dei diritti delle donne possono anche avere conseguenze terribili sulla loro salute psicofisica, in particolare le violazioni dei diritti riproduttivi[22]. È fondamentale che qualsiasi misura in questo ambito sia adottata a partire da una prospettiva globale.

2.2 Violenza di genere: un problema sociale

La violenza di genere provoca seri danni alla salute psicofisica delle persone. Per la società, ciò si traduce in costi esorbitanti perché si tratta di un problema sociale, e comporta anche spese di ordine giuridico e sanitario. Secondo le stime, i costi sociali della violenza di genere, sottoforma di spese nel settore della sanità, della giustizia e dei servizi sociali, nell'insieme degli Stati membri dell'UE ammonterebbero a 2 milioni di euro l'ora[23]. La violenza di genere rappresenta anche un grave problema per la democrazia, poiché il semplice fatto di essere così esposte alla violenza, limita le possibilità che le donne hanno di partecipare alla vita sociale e lavorativa. La violenza perpetrata danneggia le singole donne ma anche le loro famiglie e la vita familiare perde in tal modo la propria funzione di infondere sicurezza negli individui. I bambini che vivono esperienze di violenza domestica diventano vittime indirette della violenza. Secondo l'Eurobarometro 344, l'87% degli intervistati pensa che l'UE dovrebbe contribuire alla lotta contro la violenza nelle relazioni familiari.

3. Necessità di una tutela giuridica

3.1 Violenza nelle relazioni familiari

È di fondamentale importanza una protezione legislativa completa e coerente dell'integrità delle donne. La violenza perpetrata nell'ambito delle relazioni familiari non è una questione privata e non può nemmeno essere considerata una questione che è possibile risolvere privatamente. Legiferare sulla questione della violenza nelle relazioni familiari deve essere una priorità per i servizi incaricati dell'applicazione della legge.

È di assoluta importanza che nelle normative europee si presti particolare attenzione all'estrema vulnerabilità delle donne e dei bambini che subiscono violenza domestica. La violenza implica spesso che queste donne siano controllate e isolate. Le continue minacce e le ripetute molestie distruggono la loro autostima e le donne possono arrivare a sentirsi inutili. Le donne che subiscono violenza familiare hanno difficoltà a denunciare spontaneamente tali reati alle autorità competenti e possono avere problemi anche a comunicare il loro bisogno di aiuto. Esse subiscono spesso forti pressioni da parte dell'autore della violenza, dei parenti e altri affinché ritirino la denuncia. È possibile che abbiano una forte dipendenza affettiva dalla persona violenta e per tale ragione sono molto vulnerabili alla manipolazione distruttiva. Non è raro che le donne che subiscono violenza si trovino in condizioni di difficoltà economica, perdano la custodia dei figli o la casa.

3.2 Categorie particolarmente vulnerabili

La vulnerabilità derivante dalla violenza nelle relazioni familiari è maggiore per alcune categorie di persone particolarmente deboli, ad esempio donne di altre etnie o le cosiddette immigrate clandestine. Per le persone anziane e le persone con disabilità fisiche o mentali è estremamente problematico difendere sé stesse e i propri interessi. Tali categorie, in particolare coloro che vivono in istituti, riscontrano grandi difficoltà nel fuggire da condizioni di vita distruttive.

Gli omosessuali, i bisessuali e i transessuali possono trovarsi ad affrontare forme di stigmatizzazione sociale e per tale ragione talvolta rinunciano a denunciare atti di violenza.

Altri gruppi che possono riscontrare grandi difficoltà nella difesa della propria integrità sono le donne con dipendenza e quelle senzatetto.

3.3 Abusi sessuali

Un principio fondamentale della tradizione giuridica europea è il riconoscimento del diritto alla libertà d'azione per tutti gli esseri umani; è pertanto ragionevole pretendere che vi sia consenso in qualsiasi forma di relazione sessuale. Quest'importante principio del diritto deve essere valido a prescindere dal tipo di relazione esistente tra le parti interessate. Il matrimonio, o altre relazioni familiari analoghe, non devono essere una zona franca in cui i corpi delle donne e dei bambini sono disponibili sessualmente. Allo stesso modo, il luogo di lavoro deve essere un ambiente in cui le donne possono sentirsi al sicuro da qualsiasi violazione dell'integrità personale e da pressioni inopportune.

La violenza sessuale colpisce le donne in modo estremamente distruttivo. Essa può essere vista come parte di un ordine di potere che nega alle donne il diritto all'integrità sessuale e al libero arbitrio. Il modo in cui le donne vivono la violenza è influenzato dal fatto che questi atti si verificano in una società in cui il sesso è importante. Le aggressioni sessuali sul corpo hanno pertanto sempre un impatto del tutto particolare per la vittima.[24] Si tratta di una violenza degradante per chi la subisce.

La Commissione ha proposto una direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale dei minori, basata sulle nuove disposizioni del trattato di Lisbona[25].

3.4 Mutilazioni genitali femminili e matrimoni coatti

Le donne subiscono abusi di genere che implicano anche altre forme di violazioni della libertà. Un settore importante in cui è richiesta una forte tutela giuridica dell'integrità psicofisica delle donne è quello delle mutilazioni genitali. Atti che ledono gravemente la salute delle donne non posso essere legittimati da motivazioni culturali. Fare in modo che le mutilazioni genitali siano considerate un reato è una misura importante da adottare nell'ambito del lavoro volto alla tutela dei giovani[26]. Le mutilazioni genitali costituiscono una forma gravissima di violenza fisica, come evidenziato in modo particolare dal Parlamento europeo[27]. Tali pratiche sono talmente invasive da costituire una violazione del diritto all'autodeterminazione personale mediante il consenso. Una donna che vive in un contesto sociale caratterizzato da una forte pressione culturale non ha nemmeno una vera e propria possibilità di fornire un simile consenso. È pertanto estremamente importante che tutte le donne siano tutelate contro le mutilazioni genitali.

Il matrimonio coatto è un'altra forma di violenza di genere che rappresenta una grave violazione del diritto del singolo alla libertà e all'autodeterminazione. È importante che le giovani donne siano protette da simili relazioni forzate[28]. Spesso, in questo contesto, si parla anche della cosiddetta violenza d'onore.

3.5 Tratta degli esseri umani e prostituzione

La tratta degli esseri umani, in particolare ai fini dello sfruttamento sessuale, costituisce un grave problema in Europa. La tratta degli esseri umani è un fenomeno violento e degradante nell'ambito del quale chi è obbligato a prostituirsi subisce uno sfruttamento spietato. Spesso ad essere colpite sono persone molto giovani, la cui vita è rovinata. Tale pratica approfitta delle disparità esistenti in Europa, derivanti dalle disuguaglianze economiche e dai problemi sociali. La tratta degli esseri umani rappresenta una forma di criminalità transfrontaliera già designata dall'UE come uno dei suoi settori d'intervento prioritari. La proposta di direttiva della Commissione concernente la tratta degli esseri umani è attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio[29].

4. Legislazione in materia penale e altre misure

4.1 Pubblica accusa

Vi sono buone ragioni per chiedere che tutte le forme di violenza di genere possano essere perseguite mediante accusa pubblica. Occorre tutelare l'interesse delle vittime lasciando che sia il sistema giudiziario, ossia le forze di polizia o i magistrati, a decidere se un presunto abuso debba essere perseguito. Analogamente ai casi di violenza nelle relazioni familiari, pressioni enormi sono spesso esercitate sulla donna affinché ritiri la denuncia. Considerata la natura di tali violazioni, è nell'interesse della società che i colpevoli siano perseguiti.

4.2 Assistenza legale

In sede processuale, il magistrato difende l'interesse della parte civile, pertanto la vittima ha spesso bisogno anche di un'assistenza legale propria[30]. Garantendo anche alla vittima questo tipo di assistenza è possibile salvaguardarne gli interessi con maggiore efficacia[31]. Le vittime hanno pertanto diritto al patrocinio gratuito di un consulente legale personale, anche qualora siano solo testimoni. È più semplice avviare un procedimento se si crea una situazione di maggiore sicurezza per la donna durante l'interrogatorio dell'autorità giudiziaria e in altre sedi. In tal modo si può anche garantire efficacemente che alla vittima non siano rivolte domande non pertinenti e che i racconti di ciò che ha vissuto siano adeguatamente chiariti in sede processuale. Così come l'indagato ha diritto a un avvocato, la vittima ha bisogno di qualcuno che l'assista[32], ad esempio per rispondere a domande importanti ed essere costantemente informata sugli sviluppi del processo.

4.3 Miglioramento delle competenze delle autorità

Tuttavia, attuare o migliorare le disposizioni in materia penale a difesa delle donne non è sufficiente, occorre legiferare in modo più efficace[33]. La società civile deve individuare questo tipo di violenza precocemente, attraverso un lavoro attivo e preventivo dei servizi sociali e di altre istituzioni analoghe. Molti reati di violenza sulle donne denunciati sono prescritti già nelle fasi iniziali dalle autorità inquirenti. È necessario migliorare le conoscenze relative ai meccanismi della violenza di genere nell'ambito del sistema giudiziario, del sistema sanitario, delle autorità di polizia e dei servizi sociali.

È altresì necessario sensibilizzare i tribunali in merito alle implicazioni dell'abuso sessuale per la donna e alle misure da adottare per evitare alla vittima ulteriori sofferenze in sede processuale. Fornire alla vittima il sostegno necessario durante il processo permette anche di semplificare il lavoro dei tribunali.

4.4 Indagini efficaci

Una delle priorità nel quadro del programma di Stoccolma è la formazione delle forze di polizia in Europa. Le forze di polizia sono la prima istanza giudiziaria con cui entrano in contatto le donne vittime di violenza. Si potrebbe elaborare un manuale in base al quale le forze di polizia possano svolgere le proprie indagini e nel quale si affrontino tutte le questioni pertinenti quando si esaminano problemi riguardanti casi di violenza ripetuta. Nei casi di sospetta violenza domestica è possibile indagare se vi sono stati abusi anche in passato.

Qualora vi sia un sospetto di abuso sessuale, è importante che la vittima sia sottoposta a visita medica al fine di individuate le tracce della violenza e raccogliere le prove necessarie in fase processuale. Le esperienze di elaborazione e utilizzo di manuali specifici per la raccolta delle tracce sono state positive[34]. Con l'aiuto di istruzioni specifiche, è possibile procedere all'acquisizione delle prove in modo coerente. Ne consegue una maggiore certezza giuridica dell'indagine e del processo sia per l'imputato sia per la vittima[35]. Attraverso formulari ben strutturati sulle modalità con cui effettuare la visita medica e interrogare la vittima, è possibile evitare a quest'ultima uno stress inutile.

4.5 Centri di accoglienza per le vittime

Il sostegno prestato dai centri di accoglienza volontari alle donne vittime di violenza si è rivelato molto efficace per aiutare le donne vulnerabili; tuttavia, queste strutture risultano insufficienti e la responsabilità non può essere affidata unicamente ai volontari. Gli Stati membri devono provvedere all'istituzione di centri di accoglienza ad un livello tale da poter soddisfare i bisogni più essenziali. L'obiettivo potrebbe essere la creazione di almeno un centro di accoglienza ogni 10 000 abitanti. Quando si creano centri di accoglienza di questo genere, è fondamentale disporre di personale preparato ed esperto nell'ambito della violenza nei confronti delle donne[36]. Questa forma di aiuto rivolta alle vittime dovrebbe anche essere tesa a offrire un alloggio protetto, nonché assistenza legale e psicologica. Il personale dei centri di accoglienza potrebbe anche fornire sostegno alle vittime durante l'interrogatorio e il processo[37].

4.6 Numero per chiamate di emergenza

Una misura concreta che può essere adottata è l'attivazione di un numero d'emergenza per le vittime della violenza di genere negli Stati membri. Le donne che subiscono violenza possono chiamare questo numero per ricevere un aiuto immediato. Il personale del servizio di emergenza necessita di una formazione specifica per poter individuare e sostenere le vittime della violenza di genere. Esso deve ricevere istruzioni chiare che includano le domande da rivolgere nel caso in cui si sospetti una violenza di genere. Gli Stati membri devono rendere disponibili informazioni facilmente accessibili, in particolare su Internet, relativamente al sostegno e all'assistenza che le donne in situazioni di questo genere possono ricevere dalla società, dalle organizzazioni di volontariato e da organismi analoghi.

4.7 Iniziative a favore dei giovani

I giovani conducono una vita sociale che spesso li porta a stare fuori casa a lungo, sovente fanno parte di gruppi numerosi e si trovano in situazioni in cui consumano bevande alcoliche e questo può far sì che diventino violenti o siano essi stessi oggetto di violenza. Il problema riguarda in particolare le giovani donne per le quali può sussistere un rischio significativo di violenza sessuale. È importante educare i bambini in età scolastica e i giovani affinché comprendano la gravità della violenza sessuale ed è altresì rilevante che i giovani imparino sin da piccoli a rispettare l'integrità di ciascuno e a fare attenzione agli atteggiamenti degradanti e denigranti, in particolare a quelli rivolti contro le ragazze più giovani. Le iniziative dirette alle giovanissime possono comprendere, ad esempio, corsi di difesa personale volti all'insegnamento delle varie tecniche utili per difendersi dalle violenze. Altrettanto importante è rafforzare la fiducia e la stima delle giovanissime fornendo loro conoscenza e coraggio, affinché possano difendere sé stesse e la propria integrità[38]. Sono necessarie attività d'informazione specifiche per impedire che i giovani cadano vittime della tratta degli esseri umani o dei crimini d'onore.

4.8 Gli autori dei reati

La violenza di genere è innanzitutto una questione di diritto penale. La società civile deve pertanto reagire con pene proporzionate alla gravità del reato. Quando si stabiliscono le priorità di utilizzo delle risorse pubbliche è importante non perdere di vista la prospettiva delle vittime, in quanto sono loro che oggi necessitano di azioni di protezione specifiche. Ciò non toglie che ci si possa preoccupare anche dei singoli colpevoli, ad esempio attraverso la terapia della parola o altri metodi atti a contrastare un atteggiamento violento. Questa forma di trattamento alternativo diretto ai responsabili di gravi abusi nei confronti delle donne non deve tuttavia mai sostituire la sanzione prevista dalle sentenze penali. La terapia della parola o altri tipi di trattamento analoghi possono soltanto servire per integrare altre pene, quali la detenzione.

La violenza è per molti versi conseguenza di una relazione di potere iniqua tra uomini e donne ed è l'espressione di una dominanza e di un rapporto di sottomissione tra il violento e la vittima. Una terapia della parola cui partecipino sia la vittima sia il violento deve pertanto essere esclusa per questi reati, dal momento che per loro stessa natura impediscono un confronto delle parti su base paritaria ed egualitaria.

Le valutazioni dei rischi, in particolare nei casi di violenza perpetrati nell'ambiente domestico in cui non sia stata la vittima a denunciare il reato, devono essere svolte dalle forze di polizia e non dai servizi sociali. Ciascuna valutazione di questo genere deve riguardare la pericolosità del colpevole e non la vulnerabilità della vittima. Il fattore decisivo da valutare è l'inclinazione del colpevole a commettere nuovamente un reato.

5. Conoscenze e informazioni

5.1 Dati statistici

Il Parlamento europeo ha evidenziato già in passato la necessità di registrare la portata di questo tipo di criminalità, ad esempio gli omicidi che risultano da casi di violenza domestica. Una raccolta sistematica dei dati permetterebbe di stabilire quali azioni in materia penale devono avere la priorità, affinché sia possibile prevenire e, in ultima analisi, eliminare la violenza di genere. Le statistiche ufficiali elaborate dagli Stati membri sono lacunose. È giunto il momento di procedere a una raccolta comune di informazioni pertinenti e raffrontabili da parte dei vari Stati membri. L'istituto per l'uguaglianza di genere, creato di recente, deve svolgere un ruolo importante in tal senso.

La Spagna ha istituito un sistema per raccogliere le informazioni che emergono nell'ambito del sistema giudiziario nel corso delle indagini e dei processi[39]. Sono registrate informazioni pertinenti sui reati commessi e sulle parti coinvolte, ad esempio il sesso, l'etnia, il luogo in cui è stato commesso il reato, l'impiego di armi ecc. Un'altra informazione pertinente da registrare è se le parti abbiano avuto in precedenza contatti con le autorità.

5.2 Ricerca

È necessaria una maggiore conoscenza circa l'entità della violenza di genere in Europa e, pertanto, è estremamente importante sostenere la ricerca sulla violenza. A tale riguardo, è stato di notevole aiuto soprattutto il cosiddetto progetto Daphne.

6. Conclusioni

La relatrice ritiene necessario rompere il silenzio su queste gravi violazioni. Maggiore sarà la conoscenza relativa alla violenza di genere, maggiore potrà essere la consapevolezza dell'opinione pubblica a tale riguardo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani d'azione nazionali per contrastare la violenza di genere.

  • [1]  Almeno il 20% delle donne europee ha subito violenza nelle relazioni familiari e questa è una delle principali cause di decesso per le donne.
  • [2]  P7_TA (2009)0098 - Eliminazione della violenza contro le donne.
  • [3]  COM(2010) 491 definitivo – "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010–2015", p. 4.
  • [4]  Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, Pechino 1995.
  • [5]  Revisione quinquennale della dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino, 2000; revisione a distanza di 10 anni 2005 e revisione a distanza di 15 anni realizzata nel 2010; Rapporto del Segretario generale sulla risoluzione 63/155 delle Nazioni Unite relativa all'intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne.
  • [6]  Risoluzione 2009/15 dell'ECOSOC delle Nazioni Unite.
  • [7]  Articolo 16 della CEDAW.
  • [8]  Causa Opuz contro Turchia (2009).
  • [9]  Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, articolo 1, nonché la cosiddetta dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere, in particolare il punto 1 dell'allegato, in cui è definito il concetto di "vittima".
  • [10]  M.C. contro Bulgaria (n. 39272/98).
  • [11]  Consiglio d'Europa doc. 12013 (2009); CAHVIO (2010) 17, Terza proposta di Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
  • [12]  Articolo 2 del trattato sull'Unione europea; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 23 "Parità tra donne e uomini".
  • [13]  Articolo 83, paragrafo 2, del TFUE; sentenza della Corte di giustizia dell'UE (2005) C-176/03, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, REG I – 7879.
  • [14]  Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.
  • [15]  Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del TFUE.
  • [16]  Programma di Stoccolma 17024/09, approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
  • [17]  Programma di Stoccolma 17024/09, approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, paragrafo 2.3, in particolare il punto 2.3.4.
  • [18]  L'ordine di protezione europeo, 2010/C69/02.
  • [19]  ONU, Piattaforma d'azione di Pechino (1995), punto 118: "La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona."
  • [20]  ONU, Piattaforma d'azione di Pechino (1995), punto 113.
  • [21]  Raccomandazione generale n. 19 della commissione CEDAW.
  • [22]  P7_TA-PROV(2010)0037 su Pechino 15 anni dopo – Piattaforma delle Nazioni Unite per la parità di genere punti 9-10.
  • [23]  Psytel (2006) - Progetto Daphne sul costo della violenza domestica in Europa.
  • [24]  K. Berglund "Gender and harm", Scandinavian Studies in Law, pagg. 12-27.
  • [25]  COM (2010) 0094 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
  • [26]  Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, articolo 24, paragrafo 3.
  • [27]  P6_TA (2009)0161, Lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE; "Pratiche tradizionali nocive", Gli opuscoli di Daphne 2008.
  • [28]  Articolo 17:2 della CEDAW.
  • [29]  COM(2010) 95 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.
  • [30]  Ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI ciascuno Stato membro garantisce che la vittima abbia accesso all'assistenza; secondo la relazione della Commissione, SEC (2009)476, "l'attuazione da parte degli Stati membri risulta incompleta".
  • [31]  Ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, le vittime hanno accesso all'assistenza legale in qualità di possibili parti del procedimento; secondo la relazione della Commissione, SEC (2009)476, tale disposizione è stata correttamente recepita dalla maggior parte degli Stati membri.
  • [32]  Risoluzione (2009/C 295/01) del Consiglio dell'Unione europea, misura C.
  • [33]  Programma di Stoccolma 17024/09, approvato dal Consiglio europeo del 10 - 11 dicembre 2009; punti 6, 8, 10 e 11 della decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 2001/220/GAI.
  • [34]  Ne è un esempio il manuale relativo alla raccolta delle prove e al rilevamento delle tracce nei casi di abuso sessuale, messo a punto dal Nationellt Centrum för Kvinnofrid dell'Università svedese di Uppsala.
  • [35]  Il Programma di Stoccolma 17024/09, adottato dal Consiglio europeo del 10 - 11 dicembre 2009, prevede anche misure volte a garantire una maggiore certezza del diritto agli indagati e agli imputati.
  • [36]  Articolo 13 della decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 2001/220/GAI.
  • [37]  Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 2001/220/GAI.
  • [38]  Achievements Against the Grain: Self-defence training for Women and Girls in Europe, relazione nel quadro del progetto Daphne.
  • [39]  www.observatorioviolencia.org.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

15.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vilija Blinkevičiūtė, Jill Evans, Norica Nicolai, Joanna Senyszyn