RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

24.3.2011 - (COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Sylvie Guillaume
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2009/0165(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0085/2011
Testi presentati :
A7-0085/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

(COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0248/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo[2],

–   vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0085/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(8) Risulta necessario mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire, tra l'altro, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. Negli Stati membri che accettano un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, occorre mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento ("non-refoulement") e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona desideri chiedere asilo e rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate e riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell’autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito “UNHCR”) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un’appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice .

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di garanzie procedurali effettive per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione definitiva dell'autorità accertante e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua a lui comprensibile o che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

(19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere all'autorità accertante le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Dal momento che il significato dell'espressione "trattare le domande di protezione internazionale" è particolarmente vago, è necessario precisare che le autorità diverse dall'autorità accertante sono competenti solo per la registrazione della domanda e la sua trasmissione a detta autorità, che si incaricherà di esaminarla.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le donne incinte, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose, e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

(22) Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate, qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso avente una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità accertanti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/../CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/../CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può garantire che un altro paese proceda all'esame o fornisca una protezione effettiva. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione accessibile ed efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato.

Motivazione

La formulazione "sufficiente protezione" non è chiara. La protezione di cui il richiedente deve poter beneficiare se è respinto in un altro paese deve essere effettiva e, in pratica, accessibile.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell’uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all’esame o all’esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

soppresso

Motivazione

Il concetto di "paese terzo europeo sicuro" non è accettabile così com'è. Esso non è accompagnato da alcuna garanzia né da alcun principio minimo, e l'accesso al territorio così come l'accesso alla procedura di asilo possono entrambi essere rifiutati. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che attualmente, nella realtà pratica, nessuno Stato membro fa ricorso a tale concetto.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "richiedente" o "richiedente protezione internazionale": qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

 

c) "richiedente" o "richiedente protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

Emendamento                      13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) “richiedente con esigenze particolari”: il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattie fisiche o psichiche o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Motivazione

Bisognerebbe fare altresì riferimento ai casi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere per permettere a questi richiedenti di beneficiare, eventualmente, di garanzie particolari. p bis) "familiari":

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

p bis) "familiari del richiedente": i familiari del richiedente di cui ai punti da i) a v) che si trovano nello stesso Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

 

i) il coniuge del richiedente o il suo partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

 

ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi, conformemente al diritto nazionale;

 

iii) i figli minori coniugati delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi, conformemente al diritto nazionale, ove sia nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

 

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

 

v) i fratelli o le sorelle minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli e sorelle sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme.

Motivazione

I "familiari" non sono definiti all'articolo 2 in cui figurano le definizioni, mentre il testo rivisto vi fa riferimento a più riprese. È quindi essenziale aggiungere tale definizione e, in un'ottica di armonizzazione, riprendere le definizioni contenute nelle proposte che costituiscono una revisione della direttiva accoglienza, della direttiva qualifiche e del regolamento Dublino. È tuttavia necessario modificare la definizione, dal momento che il rispetto dell'unità familiare non deve dipendere dal fatto che la famiglia esistesse o meno prima della fuga dal paese d'origine.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

p ter) "nuovi fatti e circostanze": i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che contribuiscono alla revisione di una decisione precedente.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d);

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

b) la consapevolezza di genere, l'orientamento sessuale e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età, con particolare attenzione per i minori non accompagnati;

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva.

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate e riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima. Quando i richiedenti non possono inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri fanno in modo che un rappresentante legale possa farlo a nome loro.

Motivazione

È importante che dei rappresentanti legali possano inoltrare una domanda a nome dei richiedenti che non hanno la possibilità di farlo (ad esempio per motivi medici).

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire – ovvero tramite il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica l'articolo 6, paragrafo 6.

Emendamento                      21

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori celibi o nubili.

soppresso

Motivazione

La formulazione poco chiara di questo testo sembra essere in contraddizione con il rivisto articolo 6, paragrafo 7, lettera c), che concede a ogni minore, coniugato o meno, la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto. Nulla permette di giustificare il fatto che minori coniugati non beneficino anche di questa garanzia procedurale. Il matrimonio non ha alcun rapporto con il grado di maturità o di autonomia del minore.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per limmigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per trattare le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l’obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l’obbligo di trasmettere la domanda all’autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l’obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l’obbligo di trasmettere la domanda all’autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Motivazione

Dal momento che l'espressione "trattare le domande di protezione internazionale" può creare confusione, è necessario precisare che le autorità diverse dall'autorità accertante sono competenti solo per la registrazione della domanda e la sua trasmissione a detta autorità, che si incaricherà di esaminarla.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza, assistenza e/o rappresentanza legale ai richiedenti protezione internazionale accedano rapidamente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono adottare norme che disciplinino la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo, a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché lautorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro, né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo.

Motivazione

Le assicurazioni diplomatiche si sono rivelate insufficienti a garantire che la situazione in loco sia effettivamente sicura per il richiedente. Il coinvolgimento dell'UNHCR e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo permetterebbe di ovviare a questo stato di cose.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l’autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione ;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l’autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione;

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, di genere e inerenti ai minori.

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale e inerenti ai minori, al genere, alla fede religiosa o all'orientamento sessuale.

Emendamento                      30

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d).

Motivazione

Nel rispetto del principio dell'uguaglianza delle armi e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la proposta di rifusione della Commissione prevede, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni sui paesi di origine. Pertanto, a fini di coerenza e di rigore, è necessario aggiungere tale possibilità concernente l'accesso, per il richiedente e il suo avvocato, alle informazioni fornite nei pareri degli esperti sollecitati dall'autorità accertante.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta o accolta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di chiare motivazioni de jure e de facto e che, in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnarla.

Motivazione

Questa precisazione garantirà che il richiedente riceverà le informazioni rapidamente e sarà quindi in grado di rispettare gli eventuali termini per intraprendere ulteriori passi amministrativi.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di informare i richiedenti dei mezzi per impugnare una decisione negativa costituisce una garanzia procedurale fondamentale, che non può essere oggetto di una siffatta restrizione. Infatti, è difficile accertarsi che i mezzi di ricorso comunicati per via elettronica siano realmente accessibili ai richiedenti.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all’interessato è comunicata una decisione separata.

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, di identità di genere, di orientamento sessuale e/o di età. In tali casi all’interessato è comunicata una decisione separata.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 12;

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 12;

Motivazione

È essenziale che tali informazioni siano comunicate in una lingua che il richiedente capisce onde offrirgli un'opportunità adeguata ed effettiva di comprendere il prima possibile, una volta avviato il procedimento, la procedura da seguire e i suoi diritti e obblighi.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il richiedente asilo è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale . Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 10, paragrafo 2.

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 10, paragrafo 2.

 

Motivazione

Al fine di assicurare l'accesso a un ricorso effettivo, è indispensabile che il richiedente sia informato, in una lingua che capisce, della decisione presa nei suoi confronti e disponga delle informazioni necessarie per presentare un ricorso fondato su basi solide.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I richiedenti protezione internazionale cooperano con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

1. I richiedenti protezione internazionale hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti, nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche, la propria identità, la propria nazionalità e gli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche]. Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione di Stato. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso;

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso, adeguata all'età e alla cultura del richiedente, nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima che lautorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dellautorità accertante.

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, in una lingua a lui comprensibile, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sull'ammissibilità e sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere condotto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri stabiliscono nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale, tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni.

Motivazione

Al fine di rafforzare il principio dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri devono iscrivere nel loro diritto nazionale il diritto di tutti i minori di essere ascoltati, a condizione che il colloquio avvenga nell'interesse superiore del minore e sia condotto da personale avente la competenza appropriata necessaria per trattare i particolari bisogni dei minori (si veda altresì l'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)).

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) lautorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, lautorità competente consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Motivazione

Tale riferimento all'autorità accertante favorisce la coerenza della proposta della Commissione per quanto riguarda la promozione del principio di una sola e unica autorità accertante.

Emendamento                      41

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità per il richiedente di un colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

Quando l'autorità accertante non prevede la possibilità di un colloquio personale per il richiedente, in applicazione della lettera b), oppure, ove applicabile, per la persona a carico, l'autorità accertante consente al richiedente o alla persona a carico di rinviare il colloquio personale e di produrre ulteriori informazioni.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale .

soppresso

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il sesso o la vulnerabilità del richiedente;

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia le qualifiche, la formazione e la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la vulnerabilità del richiedente;

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste unaltra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente . Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio, e tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e i doveri. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Motivazione

Tenuto conto, in particolare, delle lacune recentemente evidenziate in relazione alle qualifiche degli interpreti, è essenziale prevedere, a livello nazionale, un codice di condotta per questa categoria. Tale deontologia permetterà di offrire ai richiedenti un'effettiva e congrua possibilità di corroborare la loro istanza di protezione e di garantire una migliore comprensione e collaborazione tra gli interpreti e il personale incaricato di svolgere il colloquio. D'altro canto, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo potrà contribuire all'elaborazione di un codice di condotta degli interpreti.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori.

Emendamento                      46

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali

Diritto alla consulenza su aspetti procedurali e giuridici e all’assistenza e alla rappresentanza legali

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) prevedono l’assistenza legale gratuita nell’ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

a) prevedono consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e giuridici nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa; Detta consulenza può essere prestata da un organismo non governativo qualificato o da professionisti qualificati.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prevedono lassistenza o la rappresentanza legali gratuite nellambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

b) prevedono l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

b) soltanto per i servizi forniti dagli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Motivazione

Chiarimento reso necessario dalla poco felice formulazione iniziale.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. Gli Stati membri possono accordare detta assistenza e/o rappresentanza soltanto se sussistono sufficienti ipotesi di esito positivo nell'esame giudiziario.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V.

5. Gli Stati membri consentono e agevolano alle organizzazioni non governative la prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V, e agevolano tale processo.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale o da un esperto qualificato.

Emendamento                      54

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Conformemente all'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nella loro legislazione nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, come anche di indicare la natura di tali esigenze.

Motivazione

Le garanzie particolari introdotte nella proposta della Commissione a favore dei richiedenti con esigenze particolari non potranno essere messe in atto in modo effettivo se non si predispongono meccanismi sistematici che consentano di individuare tali richiedenti. 3 bis.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [.../.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all’interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda.

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [.../.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all’interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. Si presta particolare attenzione ai richiedenti che non hanno immediatamente dichiarato il proprio orientamento sessuale.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Alle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva.

Motivazione

Si cerca così di assicurare una messa in atto effettiva delle garanzie rafforzate di cui all'articolo 20.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presenteazione e allesame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […./../CE]17 [direttiva qualifiche];

a) adottano immediatamente misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […./../CE]17 [direttiva qualifiche];

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o lavvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale o altro professionista qualificato partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

soppresso

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; oppure

 

b) è, o è stato, sposato.

 

Motivazione

La lettera a) dell'articolo 21, paragrafo 2 deve essere soppressa onde evitare che gli Stati siano tentati di ritardare l'adozione di decisioni in primo grado, quando al contrario occorre promuovere un approccio generoso – e non discriminatorio – per quanto riguarda i minori che raggiungono effettivamente la maggiore età nel corso della procedura. La stessa cosa vale per l'articolo 21, paragrafo 2, lettera b). In alcuni paesi l'età nubile può essere molto bassa, ma non è in relazione con il grado di maturità o di autonomia del minore.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e diritti dei minori;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e diritti dei minori.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è concessa assistenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, alle condizioni di cui all’articolo 18.

4. Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva, ai minori non accompagnati e al loro rappresentante designato è concessa, alle condizioni di cui all'articolo 18, una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante le procedure previste dalla presente direttiva.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età.

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione deve essere sempre favorevole al minore non accompagnato.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

 

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con metodi meno invasivi.

 

Motivazione

Adattamento linguistico alla versione inglese ("less invasive").

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

Le visite mediche sono effettuate, nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi più affidabili e meno invasivi, da medici qualificati e imparziali.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dellesame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

Motivazione

Per ragioni pratiche e in considerazione della difficoltà di dimostrare la conoscenza di una lingua, è preferibile riprendere la formulazione utilizzata nella direttiva in vigore.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata da tale rifiuto.

Motivazione

Il rifiuto di un minore non accompagnato di sottoporsi alla visita medica può giustificarsi con ragioni molteplici senza alcun legame con la sua età o i motivi della sua domanda di protezione.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Trattenimento di minori

Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda.

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro.

Motivazione

Un ritiro esplicito della domanda dovrebbe portare alla chiusura della procedura e non al respingimento della domanda stessa. Infatti, la decisione di respingimento dovrebbe essere presa solo previo esame del merito della domanda.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 26 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere allincolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese dorigine.

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Motivazione

In linea con il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

Al termine del periodo di cui al paragrafo 3, in caso di mancata adozione della decisione, è all'autorità accertante che spetta l'onere della prova per contestare la concessione di protezione al richiedente.

Motivazione

Al fine di limitare le interpretazioni e le applicazioni divergenti contrarie all'obiettivo di armonizzazione del sistema europeo comune di asilo, occorre stabilire le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro i termini previsti.

Emendamento                      73

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II :

5. Le autorità accertanti possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari:

b) qualora il richiedente abbia esigenze particolari, in particolare i minori non accompagnati;

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche]; oppure

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2005/85/CE. È opportuno prevedere la possibilità di respingere una domanda con una procedura accelerata anche nei casi in cui è chiaro che le domande presentate dalle persone richiedenti protezione internazionale non sono verosimilmente fondate.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l’articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d’origine; oppure

soppresso

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 9.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale.

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 23, paragrafo 4, lettera m), della direttiva 2005/85/CE. In un'epoca in cui le reti terroristiche operano a livello globale, è urgente prevedere la possibilità di espellere immediatamente le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come lassenza di documenti o luso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti al momento dell'ingresso o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Motivazione

I richiedenti asilo possono essere costretti a utilizzare documenti di viaggio falsificati per poter lasciare il paese in cui sono perseguitati. Tuttavia, dopo l'ingresso nel territorio, essi devono rivelare le loro vera identità all'autorità accertante. Solo se sono note l'identità e la nazionalità del richiedente è possibile accertare se si tratta di un caso di persecuzione. Il soggiorno nel paese di persone la cui identità non è stata accertata a causa del loro rifiuto a cooperare costituisce un grande pericolo per la sicurezza.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l’articolo 23, gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se lautorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche].

Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche].

Motivazione

Una domanda di protezione internazionale dovrebbe essere considerata infondata solo e unicamente se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sullammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

1. Prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, l'autorità accertante organizza un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere condotto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme.

Motivazione

A fini di coerenza, analogamente al personale che conduce il colloquio sul merito di una domanda, il personale che conduce il colloquio sull'ammissibilità di una domanda deve rispettare l'obbligo di non portare l'uniforme. Quest'ultima può infatti creare confusione presso il richiedente circa la funzione esatta del suo interlocutore e nuocere così alla percezione di confidenzialità e di imparzialità, indispensabile per il buon svolgimento del colloquio.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio dinon refoulement,

b) goda altrimenti di una protezione effettiva in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

Motivazione

La formulazione "protezione sufficiente" non è chiara. La protezione di cui il richiedente deve poter beneficiare se è respinto in un paese di primo asilo deve essere effettiva e, in pratica, accessibile.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nellapplicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri possono tener conto dellarticolo 32, paragrafo 1.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri tengono conto dell'articolo 32, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare.

Motivazione

Al fine di rafforzare le garanzie contro la violazione del principio di "non refoulement", gli Stati membri devono riferirsi ai criteri di sicurezza introdotti dall'articolo 32, paragrafo 1, quanto al paese terzo sicuro. Analogamente, se l'articolo 30 garantisce il diritto a un colloquio personale, l'articolo 31, secondo comma, deve anche offrire al richiedente una possibilità effettiva di confutare, nella sua situazione particolare, la presunzione di sicurezza quale garantita dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paese terzo sicuro

soppresso

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

 

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

 

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche];

 

c) è rispettato il principio di “non refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

 

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

 

2. L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

 

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

 

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

 

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a) Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

 

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

 

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

4. Se il paese terzo non concede al richiedente protezione internazionale l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

 

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

soppresso

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato II, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale . .

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

 

3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

 

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento                      86

Proposta di direttiva

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paese di origine sicuro

soppresso

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:

 

a) ha la cittadinanza di quel paese;

 

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

 

c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche].

 

2. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

 

Motivazione

L'obiettivo è di creare un sistema comune europeo di asilo. Pertanto, le definizioni di "paese terzo sicuro" devono essere uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nellambito dellesame della precedente domanda o dellesame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui l'autorità accertante possa tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Motivazione

Solo l'autorità accertante è competente a valutare tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata. Tale chiarimento contribuisce inoltre agli sforzi di razionalizzazione della procedura e di miglioramento della qualità del processo decisionale.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 41.

soppresso

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero rifiutare sistematicamente di esaminare una domanda reiterata con il pretesto che il richiedente avrebbe potuto far valere, nel procedimento precedente o nel suo ricorso, elementi o risultanze nuovi. Tale automatismo potrebbe infatti portare a una violazione del principio di "non refoulement".

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dellammissibilità delle domande ivi presentate; e/o

a) dell'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 29, delle domande ivi presentate; e/o

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere condotto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo. La proposta della Commissione ribadisce che le procedure alla frontiera devono altresì soddisfare i principi e le garanzie fondamentali di cui al capo II.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Il fatto di bloccare i richiedenti alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi è assimilabile a un trattenimento ai sensi dell'articolo 22.

Motivazione

Il fatto di bloccare i richiedenti alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi è assimilabile a un trattenimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza sviluppata dalla Corte incaricata della sua applicazione. Tenere il richiedente alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi dovrebbe pertanto soddisfare i requisiti fissati in materia nella proposta della Commissione relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008)0815).

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Concetto di paesi terzi europei sicuri

Concetto di paesi terzi sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente protezione internazionale sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

 

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

1. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se nel paese terzo in questione la persona richiedente protezione internazionale sarà trattata in conformità dei principi e delle condizioni seguenti:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva […./../CE] [direttiva qualifiche];

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi.

c) è rispettato il principio di “non refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

 

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della [direttiva …./../UE] [la direttiva qualifiche] e, per chi è riconosciuto come rifugiato o beneficiario di una forma di protezione complementare, ottenere una protezione comparabile a quella accordata a norma della [direttiva …./../UE] [la direttiva qualifiche];

 

f) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

 

g) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

 

h) è stato designato tale dal Consiglio e dal Parlamento in conformità del paragrafo 2.

 

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, operando a norma della procedura legislativa ordinaria, adottano o modificano un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement", prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e delle norme che richiedono:

 

a) un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

 

b) un metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente;

 

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati ne informano il richiedente.

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

5 bis. Gli Stati membri non stilano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri né elenchi nazionali di paesi terzi sicuri.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per lesercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri prevedono termini minimi e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Tenuto conto della grande varietà dei termini che sono stati fissati dagli Stati membri e della necessità di pervenire a un sistema europeo comune di asilo quale previsto all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario introdurre un termine minimo comune, consentendo così al richiedente di beneficiare di fatto e di diritto dell'accesso a un ricorso effettivo.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni lavorativi durante il quale i richiedenti possono esercitare il loro diritto al ricorso effettivo. Per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 27, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

Motivazione

Tenuto conto della grande varietà dei termini che sono stati fissati dagli Stati membri e della necessità di pervenire a un sistema europeo comune di asilo quale previsto all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario introdurre un termine minimo comune, consentendo così al richiedente di beneficiare di fatto e di diritto dell'accesso a un ricorso effettivo. Il termine fissato varia in funzione della procedura che è stata applicata nella fattispecie.

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ove la legislazione nazionale non preveda il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e se, in queste fattispecie, la legislazione nazionale non prevede il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Motivazione

Chiarimento dovuto al fatto che la formulazione iniziale può creare confusione.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 45

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il […], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullapplicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo alloccorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Entro il […], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e il costo finanziario della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione e dato finanziario utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due anni.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 27, paragrafo 3 entro [3 anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 27, paragrafo 3 entro [2 anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
  • [2]  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 10.

MOTIVAZIONE

Contesto

I lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo sono iniziati dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base dei principi approvati dal Consiglio europeo di Tampere. L'obiettivo della prima fase del sistema comune europeo di asilo (1999-2005) consisteva nell'armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri attraverso la definizione di norme minime comuni. Adottata il 1° dicembre 2005, la direttiva 2005/85/CE del Consiglio relativa alle procedure di asilo (di seguito " la direttiva" o "la direttiva procedure") costituisce l'ultimo dei cinque elementi legislativi dell'Unione europea in materia di asilo.

Al termine di questa prima fase, secondo quanto stabilito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e confermato dal programma dell'Aia, la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio alcune proposte allo scopo di colmare adeguatamente le carenze riscontrate e garantire norme di protezione più elevate e maggiormente armonizzate in seno all'Unione. Il 21 ottobre 2009, la Commissione ha quindi presentato ai due colegislatori una proposta di rifusione della direttiva procedure.

Ribadito con forza nel programma di Stoccolma, l'obiettivo della seconda fase dei lavori legislativi in materia di asilo consiste nell'istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà fondato, tra l'altro, su una procedura comune di asilo. Si tratta di un aspetto cruciale che si iscrive peraltro in un nuovo contesto giuridico: con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la nozione di "norme minime" di cui all'articolo 63 del trattato CE è stata sostituita da quella più ambiziosa di "procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria" (articolo 78, paragrafo 2, del TFUE).

Le sfide della nuova fase di armonizzazione

Malgrado gli sforzi di armonizzazione messi in atto da dieci anni in materia di asilo, sussistono tuttavia divergenze importanti tra le disposizioni nazionali e per quanto riguarda la loro applicazione. Tali disparità sono incompatibili con un sistema comune europeo di asilo e costituiscono un ostacolo alla sua realizzazione. In particolare, esse sono contrarie a uno dei fondamenti del sistema di Dublino, che si basa sulla presunzione che i sistemi di asilo degli Stati membri siano comparabili: qualunque sia lo Stato membro in cui presentano la domanda di asilo, i richiedenti devono beneficiare di un elevato livello di trattamento equivalente in tutta Europa. Se l'armonizzazione legislativa da sola non sarà sufficiente a ridurre tali differenze e richiederà di essere associata a un rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri, l'adozione di un solido quadro giuridico europeo rappresenterà una condizione imprescindibile se l'Unione vorrà attuare, in maniera adeguata ed efficace, un sistema comune europeo di asilo, come più volte si è impegnata a fare.

Le sfide attuali sono quindi chiare: soltanto il miglioramento e l'armonizzazione delle procedure e delle garanzie correlate permetteranno di realizzare un sistema comune. In questo contesto, una revisione fondamentale della direttiva procedure è assolutamente necessaria al fine di assicurare una procedura accessibile, equa ed efficace, nell'interesse sia dei richiedenti asilo che degli Stati membri.

Una proposta della Commissione pragmatica e ambiziosa

La Commissione europea parte da una premessa chiara: il testo precedente, privilegiando un approccio minimalista, ha favorito non soltanto la proliferazione, a livello nazionale, di regimi procedurali disparati ma anche di carenze in relazione alle garanzie procedurali per i richiedenti asilo.

Nell'insieme, il relatore ritiene che il lavoro di rifusione proposto dalla Commissione sia sostanzialmente di natura tale da:

- consentire una maggiore armonizzazione, migliorando la coerenza tra gli strumenti in materia di asilo, chiarendo e consolidando le nozioni giuridiche e i meccanismi procedurali e semplificando, in tal modo, la loro applicazione;

- migliorare le norme di protezione internazionale in seno all'Unione, introducendo in particolare nuove garanzie procedurali al fine di assicurare la piena compatibilità tra le norme dell'acquis dell'Unione europea e quelle stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (CGUE) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e

- rafforzare la qualità e l'efficacia delle procedure d'asilo "anticipando" i servizi, la consulenza e l'assistenza e incoraggiando gli Stati membri ad adottare, in tempi ragionevoli, decisioni solide in primo grado. L'iniziativa proposta dalla Commissione ("frontloading") permetterebbe, in particolare, di identificare meglio le richieste fondate, infondate e fraudolente, di migliorare la difendibilità delle decisioni negative e ridurre il rischio che siano annullate in sede di ricorso, nonché di diminuire i costi di accoglienza e di procedura a carico degli Stati membri. L'esistenza di norme comuni, nonché un'applicazione migliore e più coerente delle stesse, dovrebbe inoltre prevenire o ridurre i movimenti secondari all'interno dell'Unione e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Gli emendamenti proposti

Gli emendamenti proposti dal relatore sono di conseguenza perfettamente in linea con la proposta della Commissione e il suo approccio di "frontloading" per assicurare procedure armonizzate, eque ed efficaci nel quadro di un sistema comune europeo di asilo.

Si tratta in particolare di:

- consolidare la coerenza dell'applicazione delle nozioni di autorità "accertante" e autorità "competente" ai fini del principio di un'unica autorità accertante;

- migliorare la coerenza tra gli strumenti in materia di asilo (per quanto riguarda le definizioni e i meccanismi applicati);

- rafforzare le garanzie procedurali minime stabilite dalla giurisprudenza della CGUE e della CEDU (concernenti, in particolare, il principio di parità delle armi, il diritto di essere informato, il diritto di essere ascoltato e il diritto all'assistenza legale gratuita) e la coerenza della loro applicazione nel testo;

- garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze dei richiedenti vulnerabili e dell'interesse superiore del minore;

- rivedere strumenti procedurali essenziali quali i concetti di paesi di origine sicuri, paesi terzi sicuri e paesi terzi europei sicuri, al fine di assicurare un'applicazione omogenea che rispetti le garanzie e i principi dei diritti minimi.

Pur essendo consapevole che persistono serie riserve su questa proposta in seno al Consiglio, il relatore ritiene tuttavia indispensabile che il Parlamento europeo, in quanto colegislatore nei lavori legislativi della seconda fase, sfrutti questa opportunità per sviluppare un sistema comune europeo di asilo che sia equo ed efficace. Le politiche in materia di asilo hanno in effetti un impatto diretto sulle persone che cercano protezione, ma anche sulla capacità dell'Unione europea di sviluppare e realizzare un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

PRESIDENTE

COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2010)5201

Fernando LOPEZ AGUILAR

Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia

e gli affari interni

ASP 11G306

Bruxelles

Oggetto:  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

           COM(2009) 554 del 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

Inoltre, in conformità dell'articolo 87, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del suddetto gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 27 gennaio 2010, la commissione giuridica, con 22 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

All.: Parere del gruppo consultivo.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 novembre 2009

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

COM(2009)0554 del 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 29 ottobre e il 4 novembre 2009 per esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che procede alla rifusione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:

1) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere indicate con caratteri su sfondo retinato usati di norma per contraddistinguere modificazioni sostanziali:

- al considerando 30, la sostituzione proposta della parola "rifugiato" con le parole "beneficiario di protezione internazionale";

- all'articolo 13, paragrafo 4, le parole "paragrafo 2, lettera b)" e la soppressione proposta delle parole "e c), e del paragrafo 3";

- all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, alinea, e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), la soppressione proposta delle parole "e 14" e l'aggiunta proposta delle parole "e 15";

- all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), l'aggiunta proposta del numero dell'articolo 15 e la sostituzione proposta del numero dell'articolo 14 con l'articolo 16;

- all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), la soppressione proposta del numero di articolo "32, paragrafo 2" e l'aggiunta proposta del numero di articolo "35, paragrafo 3";

- all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'aggiunta proposta delle parole "e 15";

- all'articolo 46, paragrafo 1, ultima frase "Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva";

- all'articolo 46, paragrafo 4, le parole finali "nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva".

2) All'articolo 50, si dovrebbero reintrodurre le parole finali dell'articolo 46 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio ("conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea").

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1] Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Norme minime per le procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale negli Stati membri (rifusione)

Riferimenti

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.10.2009

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

12.11.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

 Annuncio in Aula

JURI

12.11.2009

 

 

 

Relatore(i)

 Nomina

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

Esame in commissione

1.12.2009

16.3.2010

27.9.2010

10.1.2011

 

28.2.2011

17.3.2011

 

 

Approvazione

17.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

22

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Cătălin Sorin Ivan, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen, Åsa Westlund, Anna Záborská, Csaba Őry

Deposito

24.3.2011