RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
18.4.2011 - (COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore per parere: Jan Zahradil
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
(COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0544),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0316/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0156/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione di abrogare il regolamento (CE) n.1541/98[1] del Consiglio e di modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93[2] del Consiglio, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, è animata dall’impegno politico dell’Unione europea di semplificare la legislazione in vigore, nella prospettiva di creare un contesto legislativo migliore e più chiaro per le imprese, specialmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità amministrative espletate dagli importatori di taluni prodotti tessili messi in libera pratica nella Comunità che rientrano nella Sezione XI della Nomenclatura combinata[3] , elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. Inoltre, la Commissione si propone di migliorare l'uniformità delle norme per l'importazione allineando le norme relative alle importazioni di prodotti tessili a quelle di altri prodotti industriali, cosa che dovrebbe migliorare la coerenza generale del contesto legislativo in questo settore.
Campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1541/98
Lo strumento giuridico che deve essere abrogato riguarda le condizioni di accettazione delle attestazioni d'origine per taluni prodotti tessili e articoli tessili originari di paesi terzi, che rientrano nella Sezione XI della Nomenclatura combinata (NC): seta; lana, peli fini o grossolani di animali, filati e tessuti di crine; cotone; altre fibre tessili vegetali, filati di carta; filamenti sintetici o artificiali, lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali; fibre sintetiche o artificiali in fiocco; ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili; tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili; stoffe a maglia; indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia; indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattieri e stracci, quali indicati nell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
Motivazione dell'abrogazione
1) Evoluzione del contesto normativo
L'Unione europea ha inizialmente adottato il regolamento (CE) n.1541/98 che stabiliva requisiti specifici per la presentazione dell'attestazione di origine dei succitati prodotti tessili originari dei paesi terzi cui si applicavano le restrizioni quantitative. L'obiettivo era principalmente quello di fornire uno strumento per attuare le misure di politica commerciale adottate onde evitare turbative del mercato dovute a un aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, come la Repubblica popolare cinese (RPC).
In seguito, alla scadenza dell'accordo dell'OMC sui prodotti tessili e capi di abbigliamento, nel 2005 le restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dai paesi membri dell'OMC sono state soppresse. Le misure di salvaguardia speciali per le importazioni di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della RPC e disciplinate dall'accordo sui prodotti e capi di abbigliamento (ATA) sono scadute il 31 dicembre 2008 e con esse è scaduto il regime che prevedeva un sistema di duplice controllo per le categorie di prodotti importati originari della RPC.
Il relatore condivide il punto di vista della Commissione secondo cui, per i motivi sopra illustrati, le misure di politica commerciale molto limitate applicate dall'UE nel settore tessile possono essere gestite senza imporre l'eccessivo onere di presentare l'attestazione di origine per tutte le importazioni.
2) Strumenti di controllo delle importazioni di prodotti tessili
Per continuare a controllare le importazioni di prodotti tessili soggette alle restrizioni quantitative ancora in vigore e provenienti dalla Bielorussia e dalla Corea del Nord, che non sono ancora membri dell'OMC, l'UE si basa ora sulle autorizzazioni d'importazione. Ciò contribuisce a prevenire il problema delle distorsioni del mercato che sarebbero causate da un aumento delle importazioni di determinati prodotti tessili al mercato dell'UE, in caso di non rispetto delle quote consentite.
Inoltre, per quanto riguarda le categorie di prodotti che rientrano nella Sezione XI della NC, non soggetti a restrizioni quantitative all'importazione e immessi in libera pratica nell'UE, viene applicato un sistema di sorveglianza statistica ex post per controllare il loro impatto sul mercato dell'UE. Tale sistema è gestito in conformità dell'articolo 308, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che istituisce il Codice doganale comunitario[4].
Infine, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il paese d'origine di tutti i prodotti importati deve essere precisato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico che gli importatori devono completare per l'immissione in libera pratica delle merci. Tale indicazione è subordinata alle normali procedure di verifica, compresa la possibilità per le autorità doganali di richiedere un'attestazione complementare, laddove è opportuno e valutando caso per caso.
Migliore informazione dei consumatori
Il relatore desidera ricordare altresì che, in aggiunta ai succitati meccanismi di controllo delle importazioni di prodotti tessili verso l’UE, il Parlamento europeo ha approvato nel 2010, in prima lettura, la relazione dell’on. Cristiana Muscardini[5] sull’indicazione del paese d’origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (Made in), che riguarda anche prodotti tessili e d’abbigliamento. La relazione Muscardini, pur non introducendo un nuovo meccanismo di controllo, propone un regolamento sull’indicazione del paese d’origine che, una volta entrato in vigore, fornirà ai consumatori europei le informazioni necessarie sull'origine di diversi prodotti, compresi i prodotti tessili e d’abbigliamento.
- [1] Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della Sezione XI della Nomenclatura combinata e messi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni.
- [2] Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
- [3] La Nomenclatura combinata (NC) è la Nomenclatura comune dell'UE. Essa include sotto-identificazioni di otto cifre, utilizzate nelle dichiarazioni di esportazione e nelle dichiarazioni statistiche del commercio interno per individuare le varie categorie di merci. La NC è aggiornata ogni anno e la nuova versione che entra in vigore all'inizio dell'anno successivo è pubblicata annualmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al più tardi entro la fine di ottobre.
- [4] Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario.
- [5] La relazione Muscardini è stata approvata nella commissione INTA il 29 settembre 2010 (19 voti favorevoli e 2 contrari); il PE l'ha adottata in prima lettura il 21 ottobre 2010 (525 voti favorevoli, 49 contrari e 44 astensioni). La proposta di regolamento sul “Made In” è in attesa di approvazione del Consiglio.
PROCEDURA
Titolo |
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili |
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Riferimenti |
COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
6.10.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 19.10.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Jan Zahradil 26.10.2010 |
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Esame in commissione |
26.1.2011 |
15.3.2011 |
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Approvazione |
13.4.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter |
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Deposito |
18.4.2011 |
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