RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

4.5.2011 - (COM(2010)0273 – C7‑0138/2010 – 2010/0147(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Salvatore Iacolino


Procedura : 2010/0147(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0157/2011
Testi presentati :
A7-0157/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

(COM(2010)0273 – C7‑0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0273),

–   visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0138/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0157/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni sulle armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, sulle strategie in materia di sicurezza, sul traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e sulle esportazioni di tecnologia militare, tra cui la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008;

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE, o

(ii) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE, o

Motivazione

L’emendamento tiene conto della modifica della direttiva 91/477/CEE del Consiglio contenuta nella direttiva 2008/51/CE per quanto riguarda i requisiti di marcatura.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "parti e componenti essenziali": qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

2. "parti": qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

"componente essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;

 

Motivazione

È necessario armonizzare le definizioni del presente regolamento con la legislazione UE esistente, in particolare con la direttiva 2008/51/CE, che prevede definizioni separate per i termini "parte" e "componente essenziale".

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "componente essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;

Motivazione

È necessario armonizzare le definizioni del presente regolamento con la legislazione UE esistente, in particolare con la direttiva 2008/51/CE, che prevede definizioni separate per i termini "parte" e "componente essenziale".

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. "autorizzazione di esportazione": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

12. "autorizzazione di esportazione": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;

Motivazione

Questa modifica è coerente con quella proposta all'articolo 2, punto 2.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. "autorizzazione di esportazione multipla": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple al medesimo utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

13. "autorizzazione di esportazione multipla": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple al medesimo utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;

Motivazione

Questa modifica è coerente con quella proposta all'articolo 2, punto 2.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) alle spedizioni marittime e attraverso porti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto.

(g) alle spedizioni aeree o marittime e attraverso aeroporti o porti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto, con esclusivo riferimento ai casi di transito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera (b).

Motivazione

Si è ritenuto che, per analogia, fosse doveroso introdurre un'eccezione anche per le spedizioni aeree effettuate senza trasbordo o cambio di mezzo di trasporto.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione o un'autorizzazione di esportazione multipla di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, lo Stato membro interessato verifica:

1. Prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione o un'autorizzazione di esportazione multipla di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica:

(a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d'importazione, e

(a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d'importazione, e

(b) che gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non sussistono obiezioni al transito.

(b) che gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non sussistono obiezioni al transito.

Motivazione

Questa modifica è coerente con quella proposta all'articolo 2, punto 2.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d’importazione, e

(a) che il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l’importazione in questione, e

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di assenza di obiezioni al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni e abbia prestato tacito consenso al transito.

2. Se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni di calendario a decorrere dalla data della richiesta scritta di autorizzazione al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni e abbia prestato tacito consenso al transito.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione o di autorizzazione di esportazione multipla entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non deve eccedere in ogni caso novanta giorni lavorativi.

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione o di autorizzazione di esportazione multipla entro un termine che non deve eccedere sessanta giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tutte le informazioni richieste sono state fornite alle autorità competenti.

Motivazione

Una riduzione della tempistica per il trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione è volta a rendere più snelle le procedure amministrative e burocratiche, consentendo altresì una migliore pianificazione delle attività da parte degli operatori del settore.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione o dell'autorizzazione di esportazione multipla è stabilito dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a dodici mesi.

5. Il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione è stabilito dagli Stati membri. Tale periodo non può essere inferiore a dodici mesi e, nel caso di spedizioni multiple, non può essere inferiore a ventiquattro mesi.

Motivazione

Una maggiore durata delle autorizzazioni di esportazione permette di diminuire gli oneri amministrativi sia per gli Stati membri sia per gli operatori che effettuano spedizioni in maniera continuativa e prolungata nel tempo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione.

6. Gli Stati membri possono promuovere un maggior ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di stimolare competitività ed efficienza del sistema. In particolare, essi possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione.

Motivazione

Un maggior ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rientra nella Strategia 2020 per una crescita intelligente basata sull'innovazione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla, l'autorizzazione d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:

1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla, la licenza o l'autorizzazione d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:

Motivazione

È evidente la necessità di chiarire, nel testo, che ai fini della tracciabilità si possono utilizzare sia le licenze d’importazione che altre forme di autorizzazione d'importazione. Come si spiega all’emendamento 16, la nostra esperienza di gestione del nostro sistema di licenze mostra che alcune destinazioni non hanno un regime di licenze d’importazione, e quindi è necessario poter fare riferimento ad altre forme di documentazione. L’uso generico dell’espressione "autorizzazione d’importazione" non è abbastanza chiaro. Questa impostazione è coerente con il testo dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) descrizione e quantitativo delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, compresa la marcatura apposta alle armi da fuoco.

(h) descrizione e quantitativo delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Motivazione

Questa modifica è coerente con quella proposta all'articolo 2, punto 2.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se contenute nell'autorizzazione d'importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, entro il momento della spedizione.

2. Se contenute nella licenza o nell'autorizzazione d'importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, entro il momento della spedizione.

Motivazione

Alcune destinazioni non rilasciano licenze d’importazione ed è pertanto necessario poter fare riferimento alle autorizzazioni di’importazione. In tali circostanze l’uso dell’espressione “autorizzazione d’importazione" non è abbastanza chiaro e richiede una precisazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le procedure semplificate descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione.

1. Le procedure semplificate descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco, loro parti, componenti o munizioni, per scopi legittimi e verificabili quali la caccia, il tiro sportivo, la perizia e la riparazione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le misure di transito stabilite dal presente regolamento non si applicano all'esportazione temporanea.

2. Le misure di transito stabilite dal presente regolamento non si applicano all'esportazione temporanea, che ha tra i suoi scopi la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna del loro Stato membro di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare la carta europea d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE, un porto d'armi nazionale, una licenza di caccia nazionale o un altro documento nazionale valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che si avvalgono della procedura semplificata quando escono dal territorio doganale dell'Unione o vi rientrano attraverso un valico di frontiera esterna del loro Stato membro di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni durante un viaggio verso un paese terzo devono presentare la carta europea d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE, o un porto d'armi nazionale, o una licenza di caccia nazionale o un altro documento nazionale valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare una carta europea d'arma da fuoco valida rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

4. I cacciatori e i tiratori sportivi che si avvalgono della procedura semplificata quando escono dal territorio doganale dell'Unione o vi rientrano attraverso un valico di frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo devono presentare quale unico documento una carta europea d'arma da fuoco valida rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il valico di frontiera esterna dell'Unione notifica all'autorità competente dello Stato membro di residenza del cacciatore o tiratore sportivo che ha rilasciato la carta europea d'arma da fuoco la data dell'esportazione temporanea, il quantitativo di armi da fuoco temporaneamente esportate e la data prevista di ritorno, secondo quanto dichiarato dal cacciatore o tiratore sportivo al momento dell'esportazione temporanea.

In caso di ragionevole sospetto, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il valico di frontiera esterna dell'Unione notifica all'autorità competente dello Stato membro di residenza del cacciatore o tiratore sportivo che ha rilasciato la carta europea d'arma da fuoco la data dell'esportazione temporanea, il quantitativo di armi da fuoco temporaneamente esportate e la data prevista di ritorno, secondo quanto dichiarato dal cacciatore o tiratore sportivo al momento dell'esportazione temporanea.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) negano l’autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se la persona fisica o giuridica che ne fa richiesta ha precedenti penali per traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, o per altri reati gravi;

(a) negano l'autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se la persona fisica o giuridica che ne fa richiesta ha precedenti penali per traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, o per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1;

 

________

1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Motivazione

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI). All'articolo 2, paragrafo 2, della sopracitata decisione quadro si elenca una serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano della libertà per almeno tre anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di armi da fuoco.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

1. Gli Stati membri chiedono al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura del possibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

Gli Stati membri verificano o convalidano l'autenticità delle autorizzazioni, anche attraverso i canali diplomatici.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La verifica e la convalida possono essere effettuate, ove appropriato, attraverso i canali diplomatici.

soppresso

Motivazione

La modifica al testo è volta a rendere più agevoli le procedure, semplifica il testo e lo rende più snello per gli operatori commerciali.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni cinque anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente ogni dieci anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore dopo 18 mesi successivi a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento avanzata dalla Commissione nel maggio 2010 si concentra sull'attuazione dell'articolo 10 del protocollo ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (di seguito "protocollo ONU" o "UNFP").

Questo protocollo è stato adottato nel maggio 2001 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite come protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU contro il crimine transnazionale organizzato. Esso è entrato in vigore il 3 giugno 2005, dopo la ratifica di 40 paesi, ed è il primo strumento vincolante per le armi da fuoco portatili adottato a livello globale.

La Commissione, che su mandato del Consiglio aveva negoziato e firmato l'UNFP nel 2002 in nome della Comunità europea, nella sua comunicazione del 18 luglio 2005 aveva annunciato l'intenzione di portare a termine il processo di ratifica recependo le disposizioni dell'articolo 10 UNFP che prevede testualmente i "Requisiti generali per i sistemi di licenza o di autorizzazione di esportazione, importazione e transito".

A oggi, il protocollo ONU è stato ratificato da 83 paesi (di cui 13 Stati membri dell'UE: Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna), firmato da 52 paesi (tra cui la Comunità europea e 9 Stati membri dell'UE: Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Regno Unito), e ancora né firmato né ratificato da molti paesi (tra cui 5 Stati membri dell'UE: Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Irlanda, Malta).

Il regolamento stabilisce un regime di esportazione per gli Stati membri verso i paesi terzi. Pertanto, la sua adozione con procedura legislativa ordinaria permetterebbe di applicare l'articolo 10 del protocollo ONU in tutti gli Stati membri, stabilendo finalmente un sistema unificato per il commercio di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni all'interno dell'Unione europea.

All'obiettivo generale di armonizzazione e semplificazione delle procedure si aggiunge quello del contrasto efficace al traffico illegale di armi da fuoco, attraverso la promozione e il rafforzamento della cooperazione tra Stati. Obiettivo reso ancor più rilevante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1°dicembre 2009.

La proposta riguarda le armi a funzionamento non automatico, loro parti e munizioni per uso civile (e non militare), e il relativo commercio o trasferimento verso paesi terzi, anche se si tratta di parti non contraenti del protocollo ONU; gli articoli che saranno coperti dal regolamento sono elencati nell'allegato 1.

Il testo prevede l'autorizzazione per l'esportazione, l'importazione e il transito di tali articoli verso paesi terzi. L'autorizzazione di esportazione dovrebbe essere concessa solo previa autorizzazione d'importazione da parte del paese terzo e una notifica di "non obiezione" da parte del paese di transito. Si introduce una procedura innovativa – il tacito consenso – nel caso il paese di transito non esprima entro un tempo determinato delle obiezioni.

Procedure semplificate saranno assicurate per alcuni tipi di esportazione e per alcune categorie di utenti, quali cacciatori e tiratori sportivi; gli Stati membri dovranno fornire poteri appropriati alle autorità competenti e definire le sanzioni per le violazioni al regolamento; quest'ultimo infine stabilisce l'istituzione di un Gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco.

La base giuridica della proposta legislativa è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguarda la politica europea commerciale, che, in base all'articolo 3 del trattato di Lisbona, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea.

Il relatore, nella sua analisi del testo, ha tenuto conto sia dei profili di sostenibilità industriale sia di quelli di pubblica sicurezza. Da un canto, infatti, assumono non poco rilievo le implicazioni sul piano socioeconomico dell'applicazione del regolamento. Il settore delle armi, infatti, rappresenta in Europa un volume di quasi 694 milioni di euro di export e oltre 220 milioni di euro di import, dunque una fonte non trascurabile di PIL e occupazione, che deve essere coerente con il sistema produttivo. Dall'altro, il programma di Stoccolma considera il traffico di armi come una delle minacce alla sicurezza interna dell'Unione europea.

Da una valutazione d'impatto pubblicata dalla Commissione europea sull'applicazione del regolamento emerge un aumento dei costi per le imprese e le pubbliche amministrazioni di circa 1,3/1,6 milioni di euro annui, portando la spesa totale per le licenze di armi da fuoco ad uso civile tra i 3,8 e i 4,6 milioni di euro.

Al relatore è sembrato pertanto doveroso concentrare la propria riflessione prioritariamente sulla snellezza e sull'efficienza delle procedure commerciali.

Va sottolineato, altresì, come alcune lungaggini e malfunzionamenti delle singole amministrazioni nazionali non possano ostacolare il commercio, ma debbano essere piuttosto progressivamente ridotte da un virtuoso scambio di best practices tra le autorità competenti degli Stati membri.

In generale, comunque, il testo proposto dalla Commissione appare equilibrato e meritevole di approvazione con talune modifiche.

In particolare, per quanto concerne il Capo I (Oggetto, applicazione e definizioni) il relatore ha valutato attentamente la possibilità di apportare alcune modifiche, intanto sotto un profilo lessicale, per attribuire alle definizioni appropriatezza, chiarezza e correttezza tecnica. Si è pensato, pertanto, di precisare ulteriormente la differenza tra parte e componente allineandola alla legislazione UE vigente, in particolare alla direttiva 2008/51 CE del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Inoltre, con riferimento alle eccezioni previste dal testo all'articolo 3, per analogia alla previsione sulle spedizioni marittime, si è ritenuto utile inserire – tra i casi di esenzione in caso di transito – anche le spedizioni aeree attraverso aeroporti terzi laddove non vi sia trasbordo o cambio di mezzo di trasporto.

Con riferimento ai termini generali sulle procedure proposte dalla Commissione (autorizzazione di esportazione, procedure, controlli, articoli 4-14) si è ravvisata tuttavia la necessità di intervenire sulla tempistica prevista per l'esame delle domande di esportazione da parte degli Stati membri (da 90 a 60 giorni lavorativi) e per il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione multipla (da 12 a 18 mesi), al fine di rendere le procedure più snelle e meno onerose per gli operatori del comparto.

Il relatore ha cercato di rendere più comprensibile il testo nella parte relativa alle procedure semplificate per l'esportazione temporanea. Le normali procedure di transito non si applicano nel caso di caccia, tiro sportivo, perizia, esposizione e riparazione. Cacciatori e tiratori sportivi possono beneficiare di ulteriori semplificazioni per esportazioni temporanee legate allo svolgimento delle attività ricreative. Le attività di perizia, esposizione e riparazione, invece, sono tuttora troppo esposte al rischio di fenomeni distorsivi, e dunque al traffico illegale di armi da fuoco, che lo stesso protocollo ONU intende contrastare.

Per garantire una maggiore certezza del diritto, si è suggerito di esemplificare il concetto di reato, già definito grave dall'articolo 9, facendo riferimento, invece, ad una lista di reati già prevista dalla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI, modificata con decisione quadro del Consiglio 2009/299/JHA). La natura dei reati sopracitati e l'entità delle pene detentive normalmente comminate non lasciano alcun dubbio sull'inconciliabilità dei colpevoli con l'attività di esportazione di armi da fuoco e sull'automatismo della corrispondente inibizione.

Il relatore afferma l'importanza dell'applicazione in tutti gli Stati membri dell'articolo 10 del protocollo ONU per armonizzare le procedure e creare finalmente un sistema comune per il commercio di armi da fuoco.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (1.3.2011)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni
(COM(2010)0273 – C7‑0138/2010 – 2010/0147(COD))

Relatrice per parere: Véronique Mathieu

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento risponde all’esigenza per l’Unione europea di trasporre nel diritto unionistico l’articolo 10 del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Tale protocollo, negoziato e firmato dalla Commissione il 16 gennaio 2002, in nome della Comunità europea, prevede all’articolo 10 di rafforzare il controllo sulle esportazioni, importazioni e misure di transito verso paesi terzi di armi da fuoco per uso civile, nonché di loro parti, componenti e munizioni. Detto articolo dispone in particolare che “ciascuno Stato parte stabilisce o mantiene un efficace sistema di licenze o autorizzazioni per l’esportazione e l’importazione, nonché misure relative al transito internazionale per il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni”.

Attualmente le normative nazionali in vigore in materia di esportazione, importazione e transito extracomunitario di armi da fuoco per uso civile differiscono da uno Stato membro all’altro. Detto protocollo prevede quindi una serie di misure fatte proprie dalla proposta di regolamento volte a stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri. L’obiettivo essenziale di questo insieme di misure è quello di rafforzare la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco prevedendo un controllo più rigoroso dei trasferimenti legali e rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali.

Il vostro relatore ritiene importante aumentare la sicurezza interna dell’Unione europea diminuendo i rischi di sviamento delle armi da fuoco nel mercato legale. Tale iniziativa non rappresenta altro che l’attuazione del Programma di Stoccolma che elenca il traffico di armi tra le attività illegali che minacciano la sicurezza interna dell’Unione. Ciò, tuttavia, non deve avvenire a danno delle piccole e medie imprese europee che operano in tale mercato. L’adozione di misure armonizzate a livello europeo non deve accompagnarsi all’imposizione di oneri amministrativi inutili e eccessivi che nuocciono alla competitività dell’industria europea. Attualmente l’Unione europea conosce una crisi economica senza precedenti per cui è importante evitare di sottoporre le piccole e medie imprese operanti sul territorio comunitario a gravami amministrativi supplementari al fine di assicurare loro condizioni di concorrenza leale con le imprese stabilite nei paesi terzi.

A questo riguardo il vostro relatore plaude all’introduzione di procedure semplificate nella proposta di regolamento che gli è stata sottoposta, pur ritenendo che tali procedure dovrebbero applicarsi a tutte le ipotesi di esportazione temporanea di armi da fuoco per fini legali verificabili compresa la perizia, l’esposizione e la riparazione di armi da fuoco. Dette esportazioni sono già soggette alla legislazione esistente in materia di controllo doganale e devono quindi essere esentate da qualsiasi onere amministrativo inutile.

Il vostro relatore plaude altresì all’esistenza di un termine massimo per il trattamento delle domande di autorizzazione all’esportazione. Cionondimeno gli sembra necessario ridurre tale termine a sessanta giorni di calendario onde evitare di prolungare inutilmente le procedure di esportazione e far sì che la competitività delle imprese europee non sia intaccata dalle imprese concorrenti stabile nei paesi terzi che beneficiano spesso di termini di rilascio più brevi.

Il vostro relatore ritiene infine che il termine iniziale di 120 giorni previsto per l’entrata in vigore del regolamento non sia realistico e propone un termine di trentasei mesi.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione di esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione di esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (di seguito, "protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "parti e componenti essenziali": qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

2. "parti essenziali": qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e essenziale al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

"Componente essenziale": "componente essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;

 

Motivazione

I termini "parti e componenti" sono sinonimi. La definizione di "componenti essenziali" va soppressa. Qualsiasi parte di un’arma da fuoco è forzatamente interessata dalla precedente definizione. Sul piano tecnico è inesatto in quanto la nozione di chiusura di un meccanismo non è definibile. Tale imprecisione crea il rischio di vedere detta definizione includere come parti essenziali piccoli pezzi standard che fanno parte del meccanismo di chiusura (coppiglie, viti, …) che non presentano alcun pericolo per la sicurezza pubblica e non sono parti essenziali di un’arma.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "munizioni": l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

3. "munizioni": l’insieme della cartuccia, utilizzato in un’arma da fuoco, composto da bossoli, inneschi, polvere da sparo e proiettili;

Motivazione

Solo le polveri da sparo sono interessate da una procedura di autorizzazione a livello comunitario (Direttiva 93/51/CEE e seguenti).

Gli elementi inerti e gli inneschi non presentano alcun pericolo sul piano della sicurezza.

È quindi necessario che la definizione di munizione comprenda solo la cartuccia completa e finita.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. "autorizzazione di esportazione multipla": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple al medesimo utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

13. "autorizzazione di esportazione multipla": un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore su richiesta per spedizioni multiple a uno o più utilizzatori finali o destinatari e/o di uno o più paesi terzi specifici e riguardante una o più armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis. "paese terzo": un paese al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;

(a) alle operazioni tra Stato membro e Stato membro e ai trasferimenti fra Stati membri;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri istituiscono un sistema preliminare dei titoli di importazione per consentire ai paesi terzi di importare armi da fuoco dall'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri introducono un sistema affinché sia previsto un requisito che autorizzi il transito attraverso paesi che non hanno aderito al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d'importazione, e

(a) che il paese terzo d'importazione abbia rilasciato la pertinente autorizzazione d'importazione qualora lo preveda la legislazione nazionale, e

Motivazione

Taluni paesi terzi non prevedono autorizzazione per l’esportazione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) l'esportazione o il trasferimento sia conforme a quanto stabilito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari1, e in particolare l’esportazione o il trasferimento non contraddica in alcun modo le politiche dell'Unione in materia di contrasto della criminalità internazionale, di lotta al traffico di armi da fuoco, nonché di lotta contro la proliferazione e la diffusione di armi leggere dentro e fuori i confini dell'Unione europea;

 

1 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1- comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il punto (b) non si applica alle spedizioni marittime o per via aerea e attraverso porti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di assenza di obiezioni al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni e abbia prestato tacito consenso al transito.

2. Se non pervengono obiezioni al transito entro 20 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica scritta di assenza di obiezioni al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni e abbia prestato tacito consenso al transito.

Motivazione

Il riferimento ai "giorni lavorativi" non può essere proposto come criterio di tempo in quanto differiscono a seconda dei paesi, il che può generare incertezza. Si noterà che, "venti giorni lavorativi" rappresentano al massimo un mese, termine che è certamente eccessivo nel contesto di spedizioni necessariamente rapide che il mercato mondiale oggi impone per questi scambi di prodotti civili.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri esigono che l'identità dei soggetti coinvolti in una determinata transazione o trasferimento figuri, in modo chiaro e completo, su tutta la pertinente documentazione relativa all'importazione o all'esportazione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione o di autorizzazione di esportazione multipla entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non deve eccedere in ogni caso novanta giorni lavorativi.

4. Gli Stati membri completano le procedure per l’emissione delle autorizzazioni di esportazione semplici o multiple entro un termine che non deve eccedere in ogni caso 60 giorni di calendario.

Motivazione

Anche in questo caso il riferimento ai "giorni lavorativi" appare impraticabile. Scadenze superiori a novanta giorni influiscono fortemente sulla competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti esterni che spesso godono di termini più brevi di rilascio e dunque si trovano in una posizione concorrenziale migliore sui mercati internazionali, in quanto i termini di consegna sono oggi un fattore essenziale nel commercio internazionale.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione o dell'autorizzazione di esportazione multipla è stabilito dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a dodici mesi.

5. Il periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione stabilito dagli Stati membri non può essere inferiore a 12 mesi; il periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione multipla non può essere inferiore a 24 mesi.

Motivazione

È evidente che il periodo di validità delle autorizzazioni multiple deve essere esteso. La procedura di autorizzazione unica per più spedizioni va incoraggiata per diminuire gli oneri degli Stati membri nonché i costi indotti per gli operatori e ottimizzare quindi la competitività del sistema.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione.

6. Gli Stati membri si sforzano di utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione e di usare documenti elettronici per facilitare le procedure di esportazione e di comunicazione con i paesi terzi.

Motivazione

La comunicazione tra i paesi deve ricorrere quanto più possibile alle moderne tecniche di comunicazione e di trattamento in quanto permettono di costituire un sistema più rapido, efficace e competitivo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) descrizione e quantitativo delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, compresa la marcatura apposta alle armi da fuoco.

(h) descrizione e quantitativo delle armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, compresa la marcatura apposta alle armi da fuoco.

Motivazione

Il riferimento alla descrizione e alla marcatura delle armi da fuoco, loro parti e munizioni, potrebbero far pensare che l’autorizzazione di esportazione (e la corrispondente autorizzazione di importazione) deve comprendere tutte le informazioni relative alla marcatura di ciascuna arma, sue parti essenziali o imballaggi e munizioni

Tale misura renderebbe l’esportazione impossibile in termini pratici dal momento che, quando viene effettuata la richiesta di esportazione, le merci non sono ancora state prodotte e non sono disponibili informazioni sulla marcatura.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) al più tardi al momento dell’imbarco, una dichiarazione secondo cui le armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni sono state marcate in conformità con l’articolo 4 della direttiva 91/477/CEE.

Motivazione

È quindi importante che, per quanto riguarda l’articolo 6, lettera h bis), l’esportatore dichiari che le armi, parti essenziali e munizioni interessate sono marcate in concordanza con le norme in vigore all’interno dell’UE.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se contenute nell'autorizzazione d'importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, entro il momento della spedizione.

2. Se contenute nell'autorizzazione d'importazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite dall'esportatore ai paesi terzi di transito, al momento della spedizione.

Motivazione

Il paragrafo è semplificato per renderlo più chiaro.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le procedure semplificate descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione.

1. Le procedure semplificate descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le misure di transito stabilite dal presente regolamento non si applicano all'esportazione temporanea.

2. Le misure di transito stabilite dal presente regolamento non si applicano all'esportazione temporanea di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione e la riparazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna del loro Stato membro di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare la carta europea d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE, un porto d'armi nazionale, una licenza di caccia nazionale o un altro documento nazionale valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione o vi rientrano attraverso un valico di frontiera esterna del loro Stato membro di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare la carta europea d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE, un porto d'armi nazionale, una licenza di caccia nazionale o un altro documento nazionale valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso un valico di frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare una carta europea d'arma da fuoco valida rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

4. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione o vi rientrano attraverso un valico di frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello di residenza per esportare temporaneamente una o più armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, durante un viaggio verso un paese terzo possono presentare una carta europea d'arma da fuoco valida rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Un’autorizzazione di esportazione non deve essere richiesta per l’esportazione temporanea a fini legali verificabili di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni in occasione di fiere, perizie, esposizioni o riparazioni sempre che l’esportatore giustifichi il possesso legale di tali armi da fuoco e le esporti secondo la procedura di perfezionamento passivo o quella di esportazione temporanea doganale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario e sul rischio di sviamenti.

(d) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario e sul rischio reale di sviamenti, tenendo conto degli sforzi dell'Unione in materia di non proliferazione, lotta al traffico illegale di armi nelle zone interessate da conflitti e contro la diffusione di armi leggere nel mondo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) negano l’autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se la persona fisica o giuridica che ne fa richiesta ha precedenti penali per traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, o per altri reati gravi;

(a) negano l’autorizzazione di esportazione o l'autorizzazione di esportazione multipla se la persona fisica o giuridica che ne fa richiesta ha precedenti penali per traffico illecito di armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni, o per altri reati intenzionali violenti;

Motivazione

La nozione di gravità di un reato è difficile da stabilire e la sua sola menzione generica genera di per sé applicazioni discrezionali che possono risultare da discriminazioni aleatorie. Il riferimento a un "reato intenzionale violento" (o "violent intentional crime" in inglese) di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera (b) della Direttiva 91/477/CE modificata dalla Direttiva 2008/51/CEE è previsto per ovviare a tale genericità.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

1. Gli Stati membri chiedono al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura del possibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo l’articolo 18 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni cinque anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3. Ogni 10 anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Allegato – lettera A

Testo della Commissione

Emendamento

A: Armi da fuoco

A : Armi da fuoco

9302 000 00 Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9302 000 00 Rivoltelle e pistole, diverse da quelle della voce 9303

9303 Altre armi da fuoco compresi fucili e carabine da caccia

9303 Altre armi da fuoco compresi fucili e carabine da caccia

9303 20 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:

9303 20 00 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo da fuoco, comprese le armi combinate canna lisca/canna rigata:

9303 20 10 – ad una canna liscia

9303 20 10 Armi da fuoco ad una canna liscia

9303 20 95 - altri

 

9303 20 00 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

9303 20 00 Altre carabine da caccia o da tiro sportivo a fuoco

9303 90 00 Altri

 

9304 00 00 Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)

 

Motivazione

Tutte le menzioni "altri" citate devono essere soppresse e ciascun articolo deve essere chiaramente definito nell'Allegato onde evitare qualsiasi ambiguità da parte dei servizi doganali e delle imprese. Ogni menzione di arma o oggetto fuori dal campo di azione del Protocollo ONU, come le armi a molla, le armi ad aria o a gas devono essere soppresse. È evidente che tali prodotti non sono interessati dalla "criminalità organizzata internazionale". Altri articoli non pericolosi di per sé stessi come i proiettili o i colpi devono essere esclusi dal campo di attuazione della regolamentazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Allegato – lettera B

Testo della Commissione

Emendamento

B: Parti e componenti essenziali

B: Parti essenziali costituenti parti di

9305 Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9302 a 9304:

9305 Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9302 a 9303:

9305 10 00 – di rivoltelle o pistole

9305 10 00 – di rivoltelle o pistole

– di fucili o carabine della voce 9303:

– di fucili o carabine della voce 9303:

9305 21 00 – – Canne lisce

9305 21 00 – – Canne lisce

9305 29 00 Altri

 

9305 99 00 Altri

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Allegato – lettera C

Testo della Commissione

Emendamento

C: Munizioni

C: Munizioni quali definite all’articolo 2, paragrafo 3, classificate alle voci

9306 Cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallini

 

−Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti:

 

9306 21 00 Cartucce

9306 21 00 –– Cartucce per fucili a canna liscia

9306 29 – – Altri

 

9306 29 40 – – – Bossoli

 

9306 29 70 – – – Altri

 

9306 30 – altre cartucce e loro parti:

 

9306 30 10 – – per rivoltelle e pistole della voce 9302

9306 30 10 – – per rivoltelle e pistole della voce 9302

– – – altri

 

9306 30 91 – – – – Cartucce a percussione centrale

9306 30 91 – – – – Cartucce a percussione centrale

9306 30 93 – – – – Cartucce a percussione anulare

9306 30 93 – – – – Cartucce a percussione anulare

9306 30 97 – – – Altri

 

9306 90 – Altri

 

9306 90 90 – – Altri

 

PROCEDURA

Titolo

Attuazione dell’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e prescrizione di autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

Riferimenti

COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

15.6.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Véronique Mathieu

2.9.2010

 

 

Esame in commissione

26.10.2010

31.1.2011

28.2.2011

 

Approvazione

28.2.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

14

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Leonidas Donskis, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marina Yannakoudakis

PROCEDURA

Titolo

Attuazione dell’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e prescrizione di autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

Riferimenti

COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

15.6.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

15.6.2010

IMCO

15.6.2010

LIBE

15.6.2010

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

14.7.2010

IMCO

24.6.2010

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Salvatore Iacolino

23.6.2010

 

 

Esame in commissione

28.9.2010

1.12.2010

15.3.2011

 

Approvazione

13.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique Mathieu

Deposito

4.5.2011