Relazione - A7-0158/2011Relazione
A7-0158/2011

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

20.4.2011 - (COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro


Procedura : 2010/0267(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0158/2011

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0539),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0294/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento lituano, dalla camera dei deputati lussemburghese nonché dalla dieta e dal senato polacchi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7‑0158/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

(3) Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 73/2009 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che

(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

 

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, approvare la concessione di determinati tipi di sostegno specifico, decidere quali Stati membri soddisfano certe condizioni relative al premio per le vacche nutrici e autorizzare i nuovi Stati membri ad integrare, fatte salve talune condizioni, eventuali pagamenti diretti. Considerata la natura particolare di questi atti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato per i pagamenti diretti.

Motivazione

Nei casi in cui la Commissione agisce "senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater", un considerando dovrebbe spiegare tale competenza, trattandosi di un'eccezione alla regola generale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato I mediante un atto delegato.

Per tenere conto della nuova legislazione, la Commissione modifica l'allegato I, mediante atti delegati, al fine di inserirvi appropriati riferimenti alla nuova legislazione.

Motivazione

La formulazione è imprecisa: la legislazione sarà già stata adottata prima della modifica dell'allegato, ragion per cui la frase "che può rendersi necessaria" risulta superflua.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è soppressa.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Affinché siano adottate misure a livello degli agricoltori per il mantenimento a pascolo permanente delle terre la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che stabiliscono in particolare gli obblighi individuali che gli agricoltori devono rispettare laddove si constati una diminuzione della proporzione della superficie investita a pascolo permanente.

3. Affinché siano adottate misure a livello degli agricoltori per il mantenimento a pascolo permanente delle terre la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che stabiliscono in particolare gli obblighi individuali che devono essere rispettati laddove si constati una diminuzione della proporzione della superficie investita a pascolo permanente.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione rivede, mediante atti di esecuzione, i massimali stabiliti nell'allegato IV per tenere conto:

2. La Commissione rivede, mediante atti delegati, i massimali stabiliti nell'allegato IV per tenere conto:

Motivazione

Modifica degli allegati, condizione formale della modifica di un elemento non essenziale dell'atto di base.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato V mediante un atto delegato.

La Commissione modifica l'allegato V mediante un atto delegato.

Motivazione

È inopportuno utilizzare una formulazione come " nuova legislazione che può rendersi necessaria" nelle disposizioni che delegano poteri alla Commissione. Il contenuto e la portata delle deleghe devono essere definiti con precisione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

Motivazione

Mantenere invariato l'articolo 11 (relativo alla disciplina finanziaria) – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per garantire l'adeguato funzionamento del sistema di consulenza aziendale la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere tale sistema pienamente operativo. Tali disposizioni possono riguardare tra l'altro la portata del sistema di consulenza aziendale e i criteri di accesso degli agricoltori.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale.

6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale.

Motivazione

La formulazione è troppo generica, e pertanto è difficile distinguere le norme in questione da altri tipi di misure possibili.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

soppresso

Motivazione

Le proposte della Commissione in questo campo sono insufficienti e comportano ancora la necessità di svolgere il 100% dei controlli di verifica in loco. I controlli di verifica in loco nei casi di infrazioni minori determinano un considerevole aumento del numero di controlli in loco obbligatori. Ne deriva pertanto un notevole onere amministrativo. Ecco perché è importante abolire l'obbligo di svolgere controlli di verifica nei casi di infrazioni minori: ciò ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.";

(b) al paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;

Motivazione

Le proposte della Commissione in questo campo sono insufficienti e comportano ancora la necessità di svolgere il 100% dei controlli di verifica in loco. I controlli di verifica in loco nei casi di infrazioni minori determinano un considerevole aumento del numero di controlli in loco obbligatori. Ne deriva pertanto un notevole onere amministrativo. Ecco perché è importante abolire l'obbligo di svolgere controlli di verifica nei casi di infrazioni minori: ciò ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) norme in merito a ogni ulteriore misura che gli Stati membri debbano adottare per la corretta applicazione del presente capitolo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri.

(e) norme che consentano agli Stati membri di adottare ogni ulteriore misura per la corretta applicazione del presente capitolo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 31 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di esecuzione

Delega di poteri alla Commissione

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo strettamente necessario.

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo strettamente necessario. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 141 ter bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Motivazione

Tali misure, adottate in situazioni di emergenza, potrebbero essere della stessa natura delle misure normalmente adottate ai sensi dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati). Poiché esiste una procedura d'urgenza prevista per gli atti delegati, il relatore propone di ricorrervi, al fine di garantire l'efficienza del processo decisionale.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 33 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato IX mediante un atto delegato.

5. Per tenere conto della nuova legislazione, la Commissione modifica l'allegato IX mediante atti delegati.

Motivazione

La formulazione è imprecisa: la legislazione sarà già stata adottata prima della modifica dell'allegato, ragion per cui la frase "che può rendersi necessaria" risulta superflua.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 sexdecies e dell'articolo 188 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, adegua mediante atti di esecuzione i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.

Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 sexdecies e dell'articolo 188 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, adegua mediante atti delegati i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.

Motivazione

Modifica degli allegati, condizione formale della modifica di un elemento non essenziale dell'atto di base.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure relative al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure relative alle modalità pratiche applicabili al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati.

Motivazione

La formulazione è troppo generica, e pertanto è difficile distinguere le misure in questione da altri tipi di misure simili.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 45 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di chiarire specifiche situazioni che possono verificarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati:

3. Al fine di chiarire specifiche situazioni che possono verificarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme concernenti:

(a) norme sulla definizione nella normativa nazionale dei concetti di "successione" e di "successione anticipata";

(a) l'uso della definizione data nella normativa nazionale dei termini "successione" e "successione anticipata" ai fini del presente regolamento;

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 39 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 70 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) all'articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Gli Stati membri adottano regole per stabilire il calcolo della produzione media annua dell'agricoltore."

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 57 – lettera b

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 105 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.

(6) La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie in relazione al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.

Motivazione

Le misure di questo tipo possono creare diritti o, inversamente, avere conseguenze negative per gli agricoltori, e dovrebbero pertanto essere trattate come atti delegati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 58 – lettera c

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito all'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al primo comma dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero.

La Commissione adotta, mediante atti delegati, le misure necessarie in merito all'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al primo comma dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero.

Motivazione

Le misure di questo tipo sono considerate atti delegati all'articolo 116, paragrafo 7, ragion per cui è necessario garantire la coerenza nell'intero testo legislativo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 61 – lettera b – alinea

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 113

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo:

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

Motivazione

Modifica tecnica, presentazione di emendamenti.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 61 – lettera b

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 113 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale.

soppresso

Motivazione

Modifica tecnica, presentazione di emendamenti.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 61 – lettera b

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 113 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative al trasferimento e/o alla cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale.

Motivazione

Le misure di questo tipo possono creare diritti o, inversamente, avere conseguenze negative per gli agricoltori, e dovrebbero pertanto essere trattate come atti delegati.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 62

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 115 – paragrafo 4 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero.

soppresso

Motivazione

Modifica tecnica, presentazione di emendamenti.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 62

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 115 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative all'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero.

Motivazione

Le misure di questo tipo sono considerate atti delegati all'articolo 116, paragrafo 7, ragion per cui è necessario garantire la coerenza nell'intero testo legislativo.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 76

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 141 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Atti delegati

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 2 bis, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 31 bis, all'articolo 33, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 45 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 54 bis, all'articolo 62 bis, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 4, all'articolo 67 bis, all'articolo 68, paragrafo 7, all'articolo 76 bis, all'articolo 77, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 85, paragrafo 4 o paragrafo 5, all'articolo 87, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 90, paragrafo 5, all'articolo 91, paragrafo 3, all'articolo 97, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 98, paragrafi 7 e 8, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 105, paragrafo 6, all'articolo 110, paragrafo 4, all'articolo 111, paragrafi 7 e 8, all'articolo 113, paragrafo 6 (nuovo), all'articolo 115, paragrafi 3 e 5 (nuovo), all'articolo 116, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 124, paragrafi 9 e 10, e all'articolo 132, paragrafo 9, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

3. La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 76

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 141 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 141 ter bis

 

Procedura d'urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione fintantoché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità della procedura di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 5, nel qual caso la Commissione procede senza indugio all'abrogazione dell'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Motivazione

Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 76

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 141 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Atti di esecuzione - Comitato

Procedura di comitato

[Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.]

1. La Commissione è assistita dal comitato per i pagamenti diretti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione *.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

____________________

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

  • [1]  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.

MOTIVAZIONE

Il trattato di Lisbona abolisce il vecchio sistema di comitatologia, basato sulle procedure di comitatologia classiche (comitato consultivo, di gestione, di regolamentazione) e sulla procedura di regolamentazione con controllo. Il sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, basata su atti delegati (che prevedono il diritto di veto del Parlamento) e atti di esecuzione, che consentono alla Commissione di esercitare competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Occorre perciò allineare il corpus legislativo in vigore alla nuova realtà giuridica.

Una delle prime proposte di allineamento consiste nella presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

La proposta contiene modifiche in termini di allineamento, ma prevede anche una semplificazione del regolamento n. 73/2009.

Allineamento alle disposizioni del TFUE sulle competenze di esecuzione

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 devono essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli 290 e 291 del TFUE distinguono due tipi di atti della Commissione:

– l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3);

– l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Proposte del relatore sull'allineamento

Nel complesso, il relatore sostiene la proposta della Commissione, che presenta un testo equilibrato e tecnicamente solido. In base ai criteri stabiliti per ciascun tipo di atto, il relatore ha esaminato con attenzione la proposta della Commissione e ha individuato gli ambiti in cui sono rispettate le condizioni previste per gli atti delegati. Di conseguenza, il relatore propone il ricorso agli atti delegati nei seguenti casi:

- nei casi in cui si modifica l'atto di base, in particolare quando si tratta di modifiche degli allegati al testo giuridico;

- nei casi in cui si conferiscono diritti agli agricoltori o, inversamente, si possono determinare conseguenze negative per i medesimi;

- nei casi in cui, al fine di mantenere la coerenza del testo giuridico, si prevede di adottare un determinato tipo di misura sempre mediante un unico tipo di atto, o delegato o di esecuzione.

Inoltre – in seguito alla recente conclusione di un'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure alla conclusione della procedura concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione – il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico, che comprende la formulazione convenuta dal Parlamento e dal Consiglio e riguarda anche altre condizioni della delega (durata della delega, termine per sollevare obiezioni a un atto delegato, proroga di tale termine, procedura di comitato, ecc.).

Il relatore ritiene altresì che la procedura definita all'articolo 11 del regolamento n. 73/2009 (riguardante il meccanismo di disciplina finanziaria) non possa più essere applicata senza la partecipazione del Parlamento europeo, alla luce delle disposizioni del trattato di Lisbona sulla politica agricola comune e sulla procedura di bilancio. Mantenere invariato l'articolo 11 – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata.

Semplificazione

La proposta prevede inoltre una serie di disposizioni volte a semplificare l'attuale contesto normativo e a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Tali modifiche – concernenti la condizionalità e la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di dichiarazione della superficie gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti per superficie e che dichiarano solo superfici ridotte (inferiori a un ettaro) – riguarderanno per lo più allevatori che non possiedono terreni ammissibili a beneficiare di pagamenti per superficie.

Sebbene risulti difficile prevedere quanti agricoltori possano essere interessati da tale modifica, si può presumere che non siano molti se si tiene conto della tendenza sempre più marcata al disaccoppiamento dei pagamenti per animale e al trasferimento ai pagamenti per superficie. La modifica comporta tuttavia una riduzione dell'onere amministrativo per taluni Stati membri.

Il relatore è favorevole alle modifiche proposte come pure alle definizioni formulate, al fine di garantire una maggiore chiarezza e certezza del diritto.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori

Riferimenti

COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.9.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

19.10.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2010

REGI

19.10.2010

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

28.10.2010

REGI

14.2.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Esame in commissione

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Deposito

20.4.2011