RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
20.4.2011 - (COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
(COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0539),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0294/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento lituano, dalla camera dei deputati lussemburghese nonché dalla dieta e dal senato polacchi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7‑0158/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. |
(3) Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 73/2009 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che… |
(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, approvare la concessione di determinati tipi di sostegno specifico, decidere quali Stati membri soddisfano certe condizioni relative al premio per le vacche nutrici e autorizzare i nuovi Stati membri ad integrare, fatte salve talune condizioni, eventuali pagamenti diretti. Considerata la natura particolare di questi atti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato per i pagamenti diretti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei casi in cui la Commissione agisce "senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater", un considerando dovrebbe spiegare tale competenza, trattandosi di un'eccezione alla regola generale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione è imprecisa: la legislazione sarà già stata adottata prima della modifica dell'allegato, ragion per cui la frase "che può rendersi necessaria" risulta superflua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica degli allegati, condizione formale della modifica di un elemento non essenziale dell'atto di base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
È inopportuno utilizzare una formulazione come " nuova legislazione che può rendersi necessaria" nelle disposizioni che delegano poteri alla Commissione. Il contenuto e la portata delle deleghe devono essere definiti con precisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 11 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenere invariato l'articolo 11 (relativo alla disciplina finanziaria) – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 12 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 12 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione è troppo generica, e pertanto è difficile distinguere le norme in questione da altri tipi di misure possibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le proposte della Commissione in questo campo sono insufficienti e comportano ancora la necessità di svolgere il 100% dei controlli di verifica in loco. I controlli di verifica in loco nei casi di infrazioni minori determinano un considerevole aumento del numero di controlli in loco obbligatori. Ne deriva pertanto un notevole onere amministrativo. Ecco perché è importante abolire l'obbligo di svolgere controlli di verifica nei casi di infrazioni minori: ciò ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le proposte della Commissione in questo campo sono insufficienti e comportano ancora la necessità di svolgere il 100% dei controlli di verifica in loco. I controlli di verifica in loco nei casi di infrazioni minori determinano un considerevole aumento del numero di controlli in loco obbligatori. Ne deriva pertanto un notevole onere amministrativo. Ecco perché è importante abolire l'obbligo di svolgere controlli di verifica nei casi di infrazioni minori: ciò ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 31 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tali misure, adottate in situazioni di emergenza, potrebbero essere della stessa natura delle misure normalmente adottate ai sensi dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati). Poiché esiste una procedura d'urgenza prevista per gli atti delegati, il relatore propone di ricorrervi, al fine di garantire l'efficienza del processo decisionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 33 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione è imprecisa: la legislazione sarà già stata adottata prima della modifica dell'allegato, ragion per cui la frase "che può rendersi necessaria" risulta superflua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 23 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica degli allegati, condizione formale della modifica di un elemento non essenziale dell'atto di base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 25 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 42 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione è troppo generica, e pertanto è difficile distinguere le misure in questione da altri tipi di misure simili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 45 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 39 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 70 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 57 – lettera b Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 105 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di questo tipo possono creare diritti o, inversamente, avere conseguenze negative per gli agricoltori, e dovrebbero pertanto essere trattate come atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 58 – lettera c Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di questo tipo sono considerate atti delegati all'articolo 116, paragrafo 7, ragion per cui è necessario garantire la coerenza nell'intero testo legislativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 61 – lettera b – alinea Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica tecnica, presentazione di emendamenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 61 – lettera b Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 113 – paragrafo 5 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica tecnica, presentazione di emendamenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 61 – lettera b Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 113 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di questo tipo possono creare diritti o, inversamente, avere conseguenze negative per gli agricoltori, e dovrebbero pertanto essere trattate come atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 62 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 115 – paragrafo 4 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica tecnica, presentazione di emendamenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 62 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 115 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di questo tipo sono considerate atti delegati all'articolo 116, paragrafo 7, ragion per cui è necessario garantire la coerenza nell'intero testo legislativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 76 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 141 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 76 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 141 ter bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 76 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 141 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
- [1] GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.
MOTIVAZIONE
Il trattato di Lisbona abolisce il vecchio sistema di comitatologia, basato sulle procedure di comitatologia classiche (comitato consultivo, di gestione, di regolamentazione) e sulla procedura di regolamentazione con controllo. Il sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, basata su atti delegati (che prevedono il diritto di veto del Parlamento) e atti di esecuzione, che consentono alla Commissione di esercitare competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Occorre perciò allineare il corpus legislativo in vigore alla nuova realtà giuridica.
Una delle prime proposte di allineamento consiste nella presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
La proposta contiene modifiche in termini di allineamento, ma prevede anche una semplificazione del regolamento n. 73/2009.
Allineamento alle disposizioni del TFUE sulle competenze di esecuzione
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 devono essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli 290 e 291 del TFUE distinguono due tipi di atti della Commissione:
– l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3);
– l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).
Proposte del relatore sull'allineamento
Nel complesso, il relatore sostiene la proposta della Commissione, che presenta un testo equilibrato e tecnicamente solido. In base ai criteri stabiliti per ciascun tipo di atto, il relatore ha esaminato con attenzione la proposta della Commissione e ha individuato gli ambiti in cui sono rispettate le condizioni previste per gli atti delegati. Di conseguenza, il relatore propone il ricorso agli atti delegati nei seguenti casi:
- nei casi in cui si modifica l'atto di base, in particolare quando si tratta di modifiche degli allegati al testo giuridico;
- nei casi in cui si conferiscono diritti agli agricoltori o, inversamente, si possono determinare conseguenze negative per i medesimi;
- nei casi in cui, al fine di mantenere la coerenza del testo giuridico, si prevede di adottare un determinato tipo di misura sempre mediante un unico tipo di atto, o delegato o di esecuzione.
Inoltre – in seguito alla recente conclusione di un'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure alla conclusione della procedura concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione – il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico, che comprende la formulazione convenuta dal Parlamento e dal Consiglio e riguarda anche altre condizioni della delega (durata della delega, termine per sollevare obiezioni a un atto delegato, proroga di tale termine, procedura di comitato, ecc.).
Il relatore ritiene altresì che la procedura definita all'articolo 11 del regolamento n. 73/2009 (riguardante il meccanismo di disciplina finanziaria) non possa più essere applicata senza la partecipazione del Parlamento europeo, alla luce delle disposizioni del trattato di Lisbona sulla politica agricola comune e sulla procedura di bilancio. Mantenere invariato l'articolo 11 – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata.
Semplificazione
La proposta prevede inoltre una serie di disposizioni volte a semplificare l'attuale contesto normativo e a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.
Tali modifiche – concernenti la condizionalità e la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di dichiarazione della superficie gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti per superficie e che dichiarano solo superfici ridotte (inferiori a un ettaro) – riguarderanno per lo più allevatori che non possiedono terreni ammissibili a beneficiare di pagamenti per superficie.
Sebbene risulti difficile prevedere quanti agricoltori possano essere interessati da tale modifica, si può presumere che non siano molti se si tiene conto della tendenza sempre più marcata al disaccoppiamento dei pagamenti per animale e al trasferimento ai pagamenti per superficie. La modifica comporta tuttavia una riduzione dell'onere amministrativo per taluni Stati membri.
Il relatore è favorevole alle modifiche proposte come pure alle definizioni formulate, al fine di garantire una maggiore chiarezza e certezza del diritto.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori |
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Riferimenti |
COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
30.9.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 19.10.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 19.10.2010 |
REGI 19.10.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 28.10.2010 |
REGI 14.2.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Paolo De Castro 27.10.2010 |
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Esame in commissione |
30.11.2010 |
14.3.2011 |
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Approvazione |
12.4.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose |
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Deposito |
20.4.2011 |
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