RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

20.4.2011 - (COM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro


Procedura : 2010/0266(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0161/2011

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(COM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0537),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0295/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese nonché dalla Dieta e dal Senato polacchi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0161/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per integrare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la facoltà di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1698/2005. È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo.

Motivazione

L'emendamento rispecchia la "intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) che Consiglio e Parlamento devono adottare formalmente.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 1698/2005 in tutti gli Stati membri, occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su ....

(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

 

________________________________________

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione) che è entrato in vigore il 1° marzo 2011.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il servizio di consulenza agli agricoltori riguarda almeno uno o più dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.

Il servizio di consulenza agli agricoltori (compresa la consulenza tecnica) riguarda obbligatoriamente più di uno dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), "agricoltore" è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

Il sostegno di cui al presente articolo riguarda soltanto gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che dedicano alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricavano una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 26 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 66 - paragrafo 3 - comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante modalità di applicazione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale.

Motivazione

Modifica di ordine tecnico.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 27 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 - paragrafo 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) All'articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"5 quinquies. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro."

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 29 - lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 71 - paragrafo 3 - comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"(a) "IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari [...]."

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Sono ammissibili a contributo del FEARS i "lavori in economia", realizzati nell'ambito delle misure di sviluppo rurale ed eseguiti dai beneficiari finali con manodopera e mezzi presenti in azienda; il calcolo delle spese ammissibili a fruire di contributi FEARS è fatto in tali casi sulla base di un prezzario per le differenti opere eseguite."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 37

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 91 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. La delega di poteri può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 20 bis, all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36 bis, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, agli articoli 52 bis e 63 bis, all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, all'articolo 74, paragrafo 4, prima frase, all'articolo 86, paragrafo 9, e all'articolo 92, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di [due] mesi.

 

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria intenzione di non sollevare obiezioni.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni contro l'atto delegato ne indica i motivi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

__________________________

* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento rispecchia la "intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) che Consiglio e Parlamento devono adottare formalmente.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 37

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 91 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

[Da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al PE e al Consiglio.]

1. La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

___________________________

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione) che è entrato in vigore il 1° marzo 2011.

MOTIVAZIONE

Campo di applicazione della nuova direttiva

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuale regolamento (CE) n. 1698/2005 (una delle prime proposte al riguardo) deve essere allineato applicando il principio della distinzione tra misure aventi natura di esecuzione e misure aventi natura delegata alle attuali competenze di esecuzione della Commissione conferite in virtù dei regolamenti (CE) n. 1974/2006 e 1975/2006.

Allineamento alle disposizioni del TFUE

Ai sensi dell'articolo 290 del trattato (atti delegati), il legislatore può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano, modificano o completano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, ove appropriato. Un atto delegato della Commissione può quindi definire gli elementi complementari necessari per il corretto funzionamento del regime stabilito dal legislatore.

Rispetto al regolamento in vigore, è mediante l'adozione di atti delegati che la Commissione può introdurre deroghe alla regola secondo la quale il sostegno allo sviluppo rurale non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato (articolo 5, paragrafo 6). Analogamente, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare modalità dettagliate che consentano di applicare tutte le misure e tutte le azioni di assistenza tecnica in modo coerente con le esigenze della politica, delle priorità e del diritto dell'UE (articoli 20, 32, 36, 38, 52, 63 e 66). Inoltre, la Commissione adotta atti delegati relativi alle modalità di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni (articolo 51, paragrafo 4), fissa una soglia di flessibilità per ogni asse (articolo 70, paragrafo 1) e definisce le modalità di applicazione delle altre forme di aiuto diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto (articolo 71, paragrafo 5). La Commissione fissa le modalità di controllo (articolo 74, paragrafo 4) e adotta misure transitorie specifiche (articolo 92, paragrafo 1).

Nel caso dell'articolo 291 del trattato (atti di esecuzione), il legislatore conferisce alla Commissione il potere di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea.

Rispetto al regolamento in vigore, il legislatore conferisce alla Commissione poteri di esecuzione, conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, per quanto riguarda le condizioni uniformi in materia di presentazione dei programmi di sviluppo rurale (articolo 18, paragrafo 3), l'approvazione dei programmi (articolo 18, paragrafo 4), l'approvazione della revisione dei programmi (articolo 19, paragrafo 2), la determinazione delle modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione (articolo 19, paragrafo 2), la durata superiore degli impegni (articolo 39, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1), le disposizioni specifiche sulla designazione delle zone (articolo 50, paragrafo 4), il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale (articolo 66, paragrafo 3), la presentazione di relazioni annuali specifiche (articolo 82, paragrafo 4), un quadro generale per i controlli e un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione che gli Stati membri devono attuare (articolo 74, paragrafo 4 e articolo 80).

Posizione del relatore sull'allineamento

Dal punto di vista del relatore, in questa proposta la Commissione ha effettuato una ripartizione accurata tra le disposizioni più generali, che stabiliscono elementi complementari (articolo 290), e gli elementi più tecnici che sono strettamente legati alla discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell'attuazione di questa misura (articolo 291). Di conseguenza, nessuno degli emendamenti relativi alla proposta di regolamento sullo sviluppo rurale (recante modifica al regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) riguarda la classificazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione.

In generale, la proposta della Commissione suggerisce di garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi per quanto riguarda il trattamento dei beneficiari, che nella proposta è coperto essenzialmente da atti delegati. Altre disposizioni concernenti le modalità concrete dei programmi, delle misure e delle norme sono coperte nella proposta da atti di esecuzione che devono essere adottati dagli Stati membri.

Semplificazione

Inoltre, nell'attuale regolamento sono introdotti alcuni elementi di semplificazione, il sostegno Natura 2000 è esteso ai settori di cui all'articolo 10 della direttiva Habitat (92/43/CEE) (elementi giuridici della proposta), mentre il numero delle relazioni annuali di avanzamento e di sintesi a titolo dello sviluppo rurale è ridotto, i controlli sulla condizionalità sono semplificati e le norme sull'uso dei servizi di consulenza sono modificate (questi elementi dovrebbero contribuire a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri). Accanto a questo elemento (giuridico) di semplificazione, occorre introdurre un elemento di incentivazione per le misure approvate ai sensi dell'articolo 43 del trattato (misure cofinanziate nell'ambito dello sviluppo rurale). Ciò significa che l'aiuto concesso retroattivamente per azioni già realizzate dal beneficiario ma prive dell'elemento di incentivazione sarebbe quindi vietato, e che occorre fissare una data di inizio dell'ammissibilità.

Posizione del relatore sulla semplificazione

La Commissione propone di estendere a tutti gli Stati membri le attuali opportunità di finanziamento a sostegno della costituzione e del funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori, ma il relatore ritiene discriminante escludere il sostegno alle associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

Al fine di evitare interpretazioni diverse del regolamento 1698/2005, sembra utile – per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali – consentire il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie a livello dello Stato membro (emendamento 5).

Al fine di armonizzare FEASR e FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), il relatore propone che l'IVA sui soggetti non passivi (istituzioni pubbliche) diventi ammissibile a beneficiare del contributo a titolo del FEASR.

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (22.3.2011)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Relatore per parere: Iosif Matula

BREVE MOTIVAZIONE

Il trattato opera una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo e i poteri della Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

Il legislatore conferisce alla Commissione il compito di aggiungere ulteriori elementi necessari al corretto funzionamento del regime proposto dal legislatore stesso. Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime negli Stati membri, il legislatore ha concesso poteri di esecuzione della Commissione.

Il relatore ritiene che il presente testo che modifica il regolamento 1659/2005 persegua in modo adeguato il suo scopo. Ha, tuttavia, presentato tre emendamenti che evidenziano la necessità di rafforzare la governance in questo settore insistendo sulla piena partecipazione dei rappresentanti locali e regionali e delle parti interessate in tutte le decisioni da prendere.

In particolare, il relatore ritiene che vada infine trovato un giusto equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolarne un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari.

(13) Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolarne un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a creare piattaforme di consulenza telematica per gli agricoltori utilizzando la banda larga. Dovrebbe essere altresì incoraggiato l'utilizzo di tutti i servizi di consulenza forniti dalle autorità regionali e locali allo scopo di promuovere l'uso delle tecnologie dell'informazione da parte degli agricoltori.

Motivazione

Lo strumento della consulenza telematica costituisce un'opportunità unica perché gli Stati membri comunichino con gli agricoltori residenti in zone ultraperiferiche. Un migliore accesso degli agricoltori ai servizi di Internet, come l'internet a banda larga, costituisce un presupposto per lo sviluppo economico.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000.

(17) L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000. Nel fare questo le autorità regionali e locali dovrebbero stabilire un equilibrio tra la protezione dell'ambiente e le esigenze di sviluppo locale.

Motivazione

Al fine di evitare disarmonie tra le disposizioni ambientali e lo sviluppo locale occorre trovare un compromesso in modo da rispondere sia alle preoccupazioni in materia di investimenti economici che a quelle concernenti la tutela dell'ambiente.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale. Per garantire che le diverse reti rurale nazionali siano istituite in modo coerente ed uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.

(19) Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale, che comprenda rappresentanti nazionali, regionali e locali. Per garantire che le diverse reti rurali nazionali siano istituite in modo coerente e uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.

Motivazione

E' importante che non solo sia instaurato un rapporto tra ogni Stato membro e la sua rete rurale nazionale ma anche che ogni rete rurale nazionale comprenda rappresentanti nazionali, regionali e locali in modo da assicurare uno stretto contatto con le esigenze dei cittadini.

Emendamento  4

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. In particolare, il sostegno da parte del FEASR è coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento dell'Unione di sostegno alla pesca. Per garantire che gli interventi del FEASR siano coerenti anche con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, disporre le misure specifiche dell'Unione con le quali deve essere garantita detta coerenza.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. In particolare, il sostegno da parte del FEASR è coerente con gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale e con quelli dello strumento dell'Unione di sostegno alla pesca. Per garantire che gli interventi del FEASR siano coerenti anche con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, disporre le misure specifiche dell'Unione con le quali deve essere garantita detta coerenza.

PROCEDURA

Titolo

Modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Riferimenti

COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Commissione competente per il merito

AGRI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

19.10.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Iosif Matula

28.10.2010

 

 

Esame in commissione

28.2.2011

 

 

 

Approvazione

22.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček

PROCEDURA

Titolo

Modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Riferimenti

COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.9.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

19.10.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

REGI

19.10.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Esame in commissione

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Deposito

20.4.2011