RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

30.5.2011 - (COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Georgios Koumoutsakos
Relatore per parere (*):
Maria do Céu Patrão Neves, commissione per la pesca
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2010/0257(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0163/2011
Testi presentati :
A7-0163/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0494),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0292/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011[1],

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per la pesca, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0163/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Motivazione

Non vi sono attività previste a norma di tali articoli e le possibilità di opt-out di taluni Stati membri potrebbero complicare l'esecuzione del programma.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

(1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata coordinata, coerente, trasparente ed ecocompatibile per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e nei settori marittimi.

Motivazione

Il testo proposto è conforme agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Né il testo proposto, né il testo della Commissione sono citazioni letterali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide1, il Parlamento europeo ha appoggiato "l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza".

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386.

Motivazione

Occorre citare anche l'impegno del Parlamento a finanziare la politica marittima integrata e non solo l'impegno del Consiglio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.

(5) Un finanziamento regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) A partire dal 2014 sarà necessario disporre di risorse sufficienti che consentano lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi della politica marittima integrata, lasciando impregiudicate le risorse stanziate per altre politiche, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile delle regioni marittime dell'Unione europea, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. A tale scopo risulta necessario includere detta politica nelle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2014-2021.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L'apporto di un sostegno finanziario alle azioni inerenti alla politica marittima integrata inteso a far avanzare le questioni marittime avrebbe un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.

Motivazione

Il consolidamento della PMI attraverso un programma di sostegno contribuirà a promuovere lo sviluppo armonioso dell'intera Unione europea nonché a realizzare gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'UE.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 e 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, alla crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché alla promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata;

 

(6 bis) Gli obiettivi strategici della politica marittima integrata comprendono la governance marittima integrata a tutti i livelli, l'ulteriore sviluppo e attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, l'ulteriore sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata al fine di perfezionare le sinergie e il coordinamento tra politiche e strumenti esistenti grazie alla condivisione dei dati e delle conoscenze connesse al settore marittimo, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, la protezione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse marine e costiere, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nonché la protezione dell'ambiente marino e costiero e della sua biodiversità, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina e della direttiva quadro sulle acque, che costituiscono il pilastro ambientale della politica marittima integrata;

Motivazione

L'emendamento è conseguente alle proposte di modifica dell'articolo 2.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Occorre che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell'Unione che potenzialmente hanno una dimensione marittima, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, le azioni in materia di ambiente e cambiamento climatico, il programma quadro di ricerca e sviluppo e la politica dell'energia.

Motivazione

L'approccio integrato della PMI dovrebbe altresì applicarsi alla ricerca di sinergie con altre politiche europee che potenzialmente hanno una dimensione marittima.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate.

(8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate, l'acquis in materia e le pertinenti convenzioni internazionali.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e tenere conto delle priorità e dello stato di avanzamento dei progetti nazionali e locali.

Motivazione

L'obiettivo di promuovere e rafforzare la cooperazione e il dialogo tra gli Stati membri e le loro regioni costiere è essenziale ai fini del successo della PMI, indipendentemente dalla questione del suo finanziamento.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nell'attuare il programma occorre provvedere a garantire che le strutture non siano inutilmente duplicate, puntando invece all'integrazione delle iniziative settoriali esistenti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È altresì opportuno prevedere l'elaborazione di una proposta relativa alla sua proroga oltre il 2013, corredata di una proposta concernente un'adeguata dotazione finanziaria.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I programmi di lavoro annuali stabiliti per l'attuazione del programma devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(13) Per tenere conto di sviluppi imprevisti e prevedere un quadro dettagliato ma flessibile per l'attuazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. In particolare, possono rendersi necessari atti delegati per aggiornare gli obiettivi operativi e adottare i programmi di lavoro definiti a norma del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) (nuova) e all'articolo 7.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma"), il cui principale obiettivo è di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'UE mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale. Il programma appoggia l'utilizzazione sostenibile dei mari e degli oceani nonché l'approfondimento delle conoscenze scientifiche.

Motivazione

L'obiettivo principale dovrebbe essere definito chiaramente e dovrebbe essere coerente con la strategia 2020.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Principi in materia di attuazione

 

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario. L'assistenza finanziaria a titolo del programma è fornita solo nella misura in cui non siano disponibili altri finanziamenti dell'Unione.

 

2. Gli interventi sostenuti dal programma sono conformi agli obiettivi e alle politiche dell'Unione all'orizzonte 2020 e 2050. Tutti gli Stati membri, i settori marittimi e le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche possono beneficiare del programma, e viene creato un autentico valore aggiunto europeo. In relazione al finanziamento di azioni nei diversi bacini marittimi, si ricerca un adeguato equilibrio regionale. Il programma mira a creare sinergie tra politiche diverse mediante un loro migliore coordinamento.

 

3. Ove possibile e opportuno, la Commissione favorisce la partecipazione attiva ed effettiva delle autorità regionali e locali, delle parti economiche e sociali nonché delle ONG e delle organizzazioni della società civile.

 

4. L'attuazione del programma è improntata alla buona governance e alla trasparenza dei processi decisionali, e il programma stesso mira a contribuire alla trasparenza e alla buona governance in tutte le politiche settoriali connesse, a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Motivazione

Questa frase è stata spostata dall'articolo 7.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi generali

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;

 

a bis) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, segnatamente la pianificazione dello spazio marittimo, l'integrazione della sorveglianza marittima e delle conoscenze marine, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano il mare o le coste, in particolare in settori come lo sviluppo economico, l'occupazione, la protezione dell'ambiente, la ricerca, la sicurezza marittima, l'energia e lo sviluppo di tecnologie marittime verdi;

c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

c) promuovere la protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina e della direttiva quadro sulle acque;

d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;

 

 

d bis) sostenere la crescita economica "blu", l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'UE;

e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata.

e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali; al riguardo risulta essenziale la ratifica e l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle altre pertinenti convenzioni internazionali;

 

e bis) migliorare la visibilità dell'Europa marittima.

Motivazione

La struttura degli obiettivi generali deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a ciascun obiettivo generale. Occorre aggiungere il sostegno a favore della politica dell'Unione nell'ambito del diritto del mare nonché la visibilità della politica marittima integrata.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Motivazione

Il titolo proposto è più appropriato, visto il contenuto di tali obiettivi.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a:

1. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a) (governance marittima integrata), il programma:

a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;

a) incoraggia gli Stati membri e le regioni dell'UE a sviluppare, introdurre o attuare una governance marittima integrata;

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata;

b) stimola e rafforza il dialogo, la cooperazione e il coordinamento con e fra Stati membri, regioni dell'UE, parti interessate, cittadini, organizzazioni della società civile e parti sociali, garantendo una completa trasparenza;

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

c) facilita lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni, metodi, norme e migliori pratiche;

d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;

d) promuove piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche, delle autorità locali e regionali, dell'industria, del settore della ricerca, dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali.

e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni.

 

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a bis) (strategie dei bacini marittimi), il programma:

 

a) sostiene lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi in tutti i bacini marittimi europei, tenendo conto delle specificità dei bacini marittimi e dei sottobacini marittimi nonché delle strategie macroregionali esistenti, specialmente dove è già in atto uno scambio di informazioni ed esperienze tra diversi paesi ed esistono strutture operative multinazionali;

 

b) stimola e rafforza il dialogo e la cooperazione con e fra Stati membri, regioni e parti interessate, cittadini, organizzazioni della società civile e parti sociali;

 

c) facilita lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni, metodi, norme e migliori pratiche.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire:

2. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b) (strumenti), il programma:

a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

a) contribuisce allo sviluppo di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro ed ecologico dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza;

b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;

b) facilita la cooperazione degli Stati membri nel settore della pianificazione dello spazio marittimo, della gestione integrata delle zone costiere e dello sviluppo di nessi terra-mare, ad esempio per quanto riguarda lo sviluppo di misure sperimentali e di altro tipo che combinano la generazione di energia eolica e l'allevamento ittico;

c) una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web.

c) contribuisce allo sviluppo di una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web, utilizzando ove possibile programmi già sviluppati a tal fine.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera d) (protezione dell'ambiente e uso sostenibile), il programma:

 

a) contribuisce alla definizione e allo sviluppo dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino;

 

b) favorisce lo sviluppo di metodi e norme;

 

c) facilita il coordinamento tra Stati membri e altri attori nell'applicare l'approccio basato sugli ecosistemi e il principio di precauzione;

 

d) promuove azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sull'ambiente marino, costiero e insulare, prestando particolare attenzione alle zone più vulnerabili al cambiamento climatico;

 

e) agevola migliori condizioni per l'ambiente marino e costiero e previene e riduce l'inquinamento, compresi i rifiuti marini;

 

f) contribuisce alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità;

 

g) incoraggia la ricerca rivolta alla valutazione dello stato attuale degli ecosistemi minacciati, in modo da poter disporre di una base per la pianificazione a livello regionale e nazionale e al fine di individuare le lacune legislative in relazione alla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera d bis) (crescita, occupazione e innovazione), il programma:

 

a) promuove iniziative per la crescita e l'occupazione nel settore marittimo e nelle regioni costiere e insulari;

 

b) sostiene la formazione, l'istruzione e le opportunità di carriera nelle professioni marittime, come la formazione professionale per le persone responsabili della navigazione marittima e delle navi;

 

c) sostiene le azioni atte a rendere più interessanti le professioni marittime e a incoraggiare la mobilità dei giovani nei settori marittimi;

 

d) favorisce la ricerca e lo sviluppo intesi alla promozione delle tecnologie verdi e delle fonti energetiche marine rinnovabili, della navigazione ecocompatibile e del trasporto marittimo a corto raggio;

 

e) sostiene misure per lo sviluppo e la promozione di una strategia per il turismo costiero, marittimo e insulare.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:

3. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera e) (dimensione internazionale), il programma:

 

a) promuove la governance marittima internazionale e la cooperazione con paesi terzi basata sullo Stato di diritto attraverso la promozione dell'adesione universale alla UNCLOS;

 

a bis) promuove la firma, la ratifica e l'applicazione di accordi internazionali;

 

b) completa le politiche settoriali migliorando la cooperazione attraverso lo scambio di migliori pratiche e rafforza, ove necessario e opportuno, il dialogo a livello internazionale nelle sedi competenti;

 

c) rafforza la cooperazione nell'ambito di azioni intersettoriali integrate con:

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,

paesi terzi, specialmente quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,

b) operatori di paesi terzi,

– ove necessario e opportuno, altri operatori di paesi terzi quali autorità regionali, enti di ricerca, ONG e imprese regionali,

c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.

organizzazioni, partner e strumenti internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.

4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

Tali obiettivi operativi devono essere perseguiti in modo coerente con gli strumenti per le relazioni esterne e di adesione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali. Occorre incoraggiare l'applicazione nei paesi terzi di norme ambientali che siano almeno equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Nel quadro dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera e bis) (visibilità), il programma sostiene gli strumenti per la divulgazione e la comunicazione al pubblico e alle parti interessate private di informazioni concernenti l'approccio integrato agli affari marittimi.

Motivazione

La struttura degli obiettivi deve permettere una chiara attribuzione degli obiettivi operativi a un obiettivo generale. Gli obiettivi operativi devono essere più specifici.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Al fine di tenere conto di sviluppi imprevisti al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione può modificare il presente articolo mediante atti delegati conformemente all'articolo 13 e alle condizioni di cui agli articoli 13 bis e 13 ter.

Motivazione

Gli obiettivi operativi devono essere dettagliati e specifici, ma occorre una certa flessibilità. Pertanto deve esistere la possibilità di modificarli durante il periodo di attuazione. Dato che gli obiettivi operativi sono elementi non essenziali del presente atto legislativo che sono di applicazione generale, si deve applicare l'articolo 290 del TFUE relativo agli atti delegati.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

Il programma può concedere un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3:

a) studi e programmi di cooperazione;

a) studi, ricerche e programmi operativi di cooperazione, inclusi i programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificaizone;

b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;

b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;

c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;

c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate nonché attività di formazione per i pertinenti gruppi professionali;

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità, con priorità a quei progetti che contemplino un'attività di raccolta ed elaborazione dei dati secondo standard condivisi e omogenei;

e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Motivazione

L'elenco dei possibili tipi di azioni deve essere esauriente.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, incluse le agenzie dell'Unione.

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il programma deve andare a vantaggio degli Stati membri e dei loro soggetti interessati.

Motivazione

Conformemente all'obiettivo principale che si è proposto di inserire nell'articolo 1, la crescita nell'Unione deve costituire una priorità, pur senza escludere i paesi terzi e i soggetti interessati dei paesi terzi dall'elenco dei possibili beneficiari.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi, organizzazioni internazionali, ONG o altri organismi che perseguano uno o più degli obiettivi generali e operativi di cui agli articoli 2 e 3, conformemente all'articolo 2, lettera e), e all'articolo 3, paragrafo 3.

Motivazione

Conformemente all'obiettivo principale che si è proposto di inserire nell'articolo 1, la crescita nell'Unione deve costituire una priorità, pur senza escludere i paesi terzi e i soggetti interessati dei paesi terzi dall'elenco dei possibili beneficiari.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono definite nel programma di lavoro e indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

Motivazione

Le condizioni di ammissione sono norme di applicazione generale che completano il presente atto legislativo. Pertanto, devono essere definite mediante atti delegati.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Modalità di applicazione

Programmi di lavoro

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

 

2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Come quadro per l'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta uno o più programmi di lavoro per periodi appropriati mediante atti delegati conformemente all'articolo 13 e alle condizioni di cui agli articoli 13 bis e 13 ter.

3. Con riguardo alle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:

3. Con riguardo alle sovvenzioni, i programmi di lavoro indicano nel dettaglio:

a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione;

a) le priorità del periodo, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per ogni esercizio finanziario;

b) il titolo e l'oggetto delle azioni;

b) il titolo e l'oggetto delle azioni;

c) le modalità di applicazione;

c) le modalità di applicazione;

d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte;

d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte;

e) se del caso, le circostanze che giustificano la concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione;

 

f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi;

f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi;

g) il calendario degli inviti a presentare proposte.

g) il calendario degli inviti a presentare proposte.

4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:

4. Con riguardo agli appalti pubblici, i programmi di lavoro indicano nel dettaglio:

a) il titolo e l'oggetto delle azioni;

a) il titolo e l'oggetto delle azioni;

b) il massimale di bilancio per azione;

b) il massimale di bilancio per azione;

c) l'obiettivo delle azioni;

c) l'obiettivo delle azioni;

d) le modalità di applicazione;

d) le modalità di applicazione;

e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto.

e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto.

5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dal programma di lavoro annuale.

5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dai programmi di lavoro.

Motivazione

Gli elementi elencati sono norme di applicazione generale che completano il presente atto legislativo. Pertanto, devono essere definiti mediante atti delegati. Dato che la durata di questo programma è di soli due anni e mezzo, la Commissione non dovrebbe essere vincolata a una programmazione annuale se altri periodi di programmazione risultano più appropriati.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili e la nomenclatura appropriata nei limiti dell'attuale quadro finanziario, senza compromettere l'attuazione dei programmi e delle attività in corso, evitando così una ridistribuzione all'interno della pertinente rubrica dell'attuale quadro finanziario.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le risorse di bilancio destinate al programma sono prelevate dal margine disponibile nella rubrica 2 dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013, fatta salva la decisione dell'autorità di bilancio.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Aree di spesa per i vari obiettivi

 

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 8 è destinata a coprire le seguenti aree mediante atti delegati conformemente all'articolo 13 e alle condizioni di cui agli articoli 13 bis e 13 ter:

 

a) governance marittima integrata e attività integrate dei bacini marittimi;

 

b) strumenti per l'elaborazione di una politica marittima integrata;

 

c) promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e della visibilità dell'Europa marittima;

 

d) definizione dei limiti di sostenibilità delle attività marittime tramite la direttiva quadro sulla strategia marina, nonché crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

6. La Commissione verifica che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario e che siano coerenti con le misure adottate nel quadro di altri strumenti e altre politiche settoriali.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Relazioni, valutazione e proroga

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono regolarmente e tempestivamente informati dell'operato della Commissione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 

a) una relazione sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2012; tale relazione comprende una valutazione dell'impatto del programma sulle altre politiche dell'Unione;

 

b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

 

La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa di proroga del programma oltre il 2013 corredata di un'adeguata dotazione finanziaria.

Motivazione

Le relazioni sono un elemento fondamentale di un'attuazione responsabile e devono essere rafforzate. È necessaria una relazione sullo stato dei lavori prima di un'eventuale proposta legislativa relativa al successivo programma di politica marittima integrata.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Comitato consultivo

Esercizio della delega

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4 ter, all'articolo 7 e all'articolo 8 bis è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 bis e 13 ter.

Motivazione

Gli atti legislativi devono fissare esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega di potere.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

Revoca della delega

 

1. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 ter, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca mette fine alla delega del potere indicato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva precisata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Gli atti legislativi devono fissare esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega di potere.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica del medesimo. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

 

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

Gli atti legislativi devono fissare esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega di potere.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La politica marittima integrata è fautrice di un approccio integrato alla gestione e alla governance degli oceani, dei mari e delle coste e favorisce l'interazione tra tutte le politiche dell'UE relative al mare. Lo scopo del proposto finanziamento di 50 milioni di euro è quello di portare avanti il lavoro avviato a partire dal 2007.

Le basi per la politica marittima integrata sono state gettate. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni nel 2007[1], 2008[2] e 2010[3] in risposta al Libro verde della Commissione[4] e alla sua comunicazione su una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007)0575). Sono state finanziate varie iniziative mediante azioni preparatorie e progetti pilota, che, per la loro stessa natura, avevano un termine di due o tre anni.

Il regolamento prevede un programma per un quadro stabile al fine di continuare a sostenerle dal 2011 al 2013.

Le principali questioni affrontate nel presente progetto di relazione sono:

- una migliore precisazione degli obiettivi del programma;

- una posizione chiara in ordine al suo finanziamento;

- una maggiore partecipazione dei legislatori al futuro processo decisionale mediante atti delegati e relazioni.

  • [1]  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 su "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari", GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.
  • [2]  Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea, GU C 279 E del 19.11. 2009, pag. 30.
  • [3]  Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) - valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide, P7_TA-PROV(2010)0386.
  • [4]  Libro verde "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006) 0275).

PARERE della commissione GIURIDICA

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

Il Presidente

27.5.2011

On. Brian Simpson

Presidente

Commissione per i trasporti e il turismo

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM(2010)0484 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Signor Presidente,

Con lettera del 18 aprile 2011, Lei ha consultato la commissione giuridica a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per esprimere il proprio parere su una modifica della base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (la "proposta") dagli articoli 43, paragrafo 2, 74 e 77, paragrafo 2, 91, paragrafo 1 e 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2 e 195, paragrafo 2 del TFUE agli articoli 43, paragrafo 2, 91, paragrafo 1 e 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2 e 195, paragrafo 2 del TFUE.

Gli emendamenti presentati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) hanno aggiunto gli articoli 165, paragrafo 4 e 166, paragrafo 4, del TFUE alle basi giuridiche proposte.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 24.5.2011.

I. Elementi generali

La proposta è stata presentata dalla Commissione il 29 settembre 2010, come seguito dato alla comunicazione della Commissione sulla politica marittima integrata dell'ottobre 2007 (il cosiddetto "Libro blu")[1] e alla relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE del 15 ottobre 2009[2], e come risposta alle conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2009 che invitavano la Commissione a presentare le proposte necessarie per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata all'interno delle vigenti prospettive finanziarie, al fine di entrare in vigore entro il 2011.

La politica marittima integrata ("PMI") promuove dunque un approccio intersettoriale della governance marittima. Essa incoraggia l'identificazione di sinergie fra tutte le politiche UE che interessano gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi – ossia l'ambiente, i trasporti marittimi, l'energia, la ricerca, l'industria, la pesca e le politiche regionali.

Il piano d'azione che accompagna il Libro blu definiva un determinato numero di azioni che la Commissione proponeva di adottare come primo passo nella realizzazione della PMI per l'Unione. Sino alla fine del 2010, le azioni della PMI sono state finanziate esclusivamente sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b)del regolamento finanziario e dell'articolo 42 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori. Tuttavia, questa soluzione era provvisoria ed è necessario un ulteriore sostegno finanziario per le azioni da eseguire nel restante periodo (2011-2013) delle attuali prospettive finanziarie.

La proposta mira pertanto a fornire le finanze adeguate per lo sviluppo e l'attuazione ulteriori della PMI e a definire un quadro finanziario stabile per il periodo 2011-2013, prevedendo una dotazione finanziaria.

Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI)), il Parlamento ha appoggiato "l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza".

II. Basi giuridiche proposte dalla Commissione

Nella motivazione della sua proposta, la Commissione afferma che nel trattato non vi è alcuna esplicita base giuridica su cui possa basarsi la PMI dell'Unione. Tuttavia, la PMI copre molte politiche settoriali dell'UE con un impatto sui mari e le coste. Per questo motivo la base giuridica proposta comprende: gli articoli 43, paragrafo 2, 74 e 77, paragrafo 2, 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, del TFUE, che recitano:

"Articolo 43, paragrafo 2

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca."

"Articolo 74

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo."

"Articolo 77, paragrafo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;

d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne."

"Articolo 91, paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione."

"Articolo 100, paragrafo 2

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."

"Articolo 173, paragrafo 3

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

 ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali,

 a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese,

 a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,

 a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. [...]

3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti."

"Articolo 175

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174[3]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."

"Articolo 188

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 187[4].

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 e 185[5]. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati."

"Articolo 192, paragrafo 1

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191[6]."

"Articolo 194, paragrafo 2

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, e infine

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c)."

"Articolo 195, paragrafo 2

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri."

III. L'approccio della Corte di giustizia

La scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi obiettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale in cui rientrano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto.

In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche, e se una di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su un'unica base giuridica, ossia quella richiesta dalla componente principale o preponderante[7].

In via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza[8].

IV. Analisi delle basi giuridiche proposte

Il considerando 1 della proposta ricorda che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di "elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi".

Per perseguire tale obiettivo è necessario un continuo sostegno finanziario dell'Unione. La proposta mira a garantire una base finanziaria adeguata per le misure che sono destinate a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata.

Gli articoli 2 e 3 della proposta definiscono gli obiettivi generali e specifici su cui deve incentrarsi il programma volto a sostenere le misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della PMI.

Gli articoli 4 e 5 della proposta stabiliscono le azioni ammissibili a ricevere sostegno finanziario e i tipi di intervento finanziario. L'articolo 6 elenca i beneficiari del sostegno finanziario. Ulteriori disposizioni della proposta riguardano, tra l'altro, le modalità di attuazione, le risorse di bilancio e la sorveglianza e la valutazione delle azioni finanziate nell'ambito del presente programma.

Le basi giuridiche proposte sono numerose. Per decidere se una tale combinazione di più basi giuridiche sia giustificata, è opportuno stabilire che, in via eccezionale, la misura proposta persegue contemporaneamente molteplici obiettivi o contiene varie componenti che sono inscindibili, senza che l'una sia secondaria e indiretta rispetto all'altra. Non dovrebbe inoltre esservi alcun conflitto tra le procedure legislative necessarie per l'adozione della misura sulla base di ogni singola disposizione del Trattato che fa parte delle basi giuridiche multiple.

L'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE rientra nel titolo III "Agricoltura e pesca". Esso consente di adottare misure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per attuare la politica dell'Unione in materia di politiche comuni dell'agricoltura e della pesca (articoli 38 - 40 del TFUE). L'articolo 2, lettere b) e c) e l'articolo 3, paragrafo 2 della proposta stabiliscono che, tra gli obiettivi generali, vi sia la promozione di un uso sostenibile delle risorse marine e costiere. Sembra quindi che l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE possa costituire l'adeguata base giuridica delle misure previste per questo obiettivo.

Gli articoli 74 e 77, paragrafo 2 del TFUE riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'articolo 74 del TFUE consente al Consiglio di adottare misure per assicurare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nei settori contemplati dal pertinente titolo del trattato. Tali misure sono adottate nel quadro della procedura di consultazione. L'articolo 77, paragrafo 2, disciplina, secondo la procedura legislativa ordinaria, l'adozione di misure relative alla politica comune dei visti, ai controlli alle frontiere e all'asilo. In questo contesto va osservato che: (i) non vi sono attività previste dalla politica marittima integrata in forza di tali specifici articoli; (ii) le possibilità di opt-out di taluni Stati membri in materia di libertà, sicurezza e giustizia potrebbero complicare l'attuazione del programma e sembrerebbe giuridicamente (e anche logicamente) impossibile combinare basi giuridiche che richiedono la partecipazione di tutti gli Stati membri con altre che consentono a taluni Stati membri la possibilità di opt in /out; (iii) l'articolo 74 del TFUE contempla una specifica procedura legislativa che è incompatibile con la procedura prevista per le altre basi giuridiche[9]. In conclusione, né l'articolo 74, né l'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE permettono un fondamento giuridico appropriato nel caso di specie.

Gli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del TFUE rientrano nel titolo VI concernente la politica comune dei trasporti. L'articolo 91 consente al legislatore di stabilire le norme applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché le eventuali opportune disposizioni sulla sicurezza dei trasporti. L'articolo 100, paragrafo 2, fa riferimento, in particolare, alle "opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea". Sebbene gli articoli 2 e 3 della proposta non si riferiscano alla navigazione marittima in quanto tale e ad essa non venga fatto specifico riferimento in alcun punto della proposta, la questione rientra nell'ambito della governance marittima integrata e potrebbe essere interessata da strumenti trasversali nell'area marittima. Entrambi sono contemplati dagli obiettivi della proposta.

L'articolo 173, paragrafo 3 del TFUE si concentra sulle misure relative alla competitività dell'industria dell'Unione. Esso prevede misure specifiche volte, tra l'altro, ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione segnatamente delle PMI e a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. Va sottolineato che lo scopo della proposta corrisponde a tale disposizione, in particolare attraverso l'obiettivo di un sostegno per giungere alla formulazione congiunta di politiche e alla promozione di una crescita economica sostenibile, dell'innovazione e dell'occupazione nel settore marittimo. Questo dovrebbe quindi essere considerato come uno degli scopi principali della proposta.

L'articolo 175 del TFUE rientra nel titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale". Esso permette misure da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria, a condizione che azioni specifiche si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi strutturali già stabiliti. Tali azioni dovrebbero mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni degli Stati membri.

La proposta sottolinea la necessità di promuovere l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere (articolo 2, lettera c), di facilitare lo scambio di buone prassi e di istituire piattaforme e reti di cooperazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), determinando, in ultima analisi, la riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo nel settore marittimo. Inoltre, un emendamento presentato in commissione (emendamento 14) stabilisce l'obiettivo principale della proposta nei seguenti termini: "ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'UE mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale".

L'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE consente di adottare con la procedura legislativa ordinaria misure per attuare la politica dell'Unione definita all'articolo 191, che prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. La proposta prevede una serie di riferimenti alla promozione dell'uso sostenibile delle risorse marine e costiere e la definizione dei limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino (articolo 2, lettere c) e d). Essa fa inoltre riferimento alla pianificazione dello spazio marittimo e alla gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono uno strumento fondamentale per una gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere.

L'articolo 194, paragrafo 2 del TFUE prevede misure da adottare, tramite la procedura legislativa ordinaria, nel campo della politica dell'Unione nel settore dell'energia. L'articolo 194, paragrafo 1, fa riferimento all'efficienza e al risparmio energetici, allo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e all'interconnessione delle reti energetiche. Gli emendamenti presentati in commissione hanno aggiunto "energia" all'elenco degli obiettivi generali della proposta. Inoltre, l'articolo 2 sottolinea la necessità di un uso sostenibile delle risorse marine e costiere.

Infine, l'articolo 195, paragrafo 2 del TFUE riguarda l'azione dell'Unione volta a completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo attraverso la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore e a promuovere la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche. Va sottolineato che gli obiettivi del programma contribuiranno alla realizzazione dell'azione dell'Unione in questo settore.

Nella sua riunione del 24 maggio 2011, la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[10], di raccomandare che la proposta della Commissione di istituire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata sia basata sugli articoli 43, paragrafo 2, 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, del TFUE e che gli articoli 74 e 77, paragrafo 2, non costituiscono la corretta base giuridica in questo caso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2007)0575.
  • [2]  COM(2009)0540.
  • [3]  Articolo 174
    Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
    In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
    Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
  • [4]  Articolo 187
    L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.
  • [5]  Articolo 183
    Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione:
    — fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,
    — fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
    Articolo 184
    Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.
    L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
    Articolo 185
    Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.
  • [6]  Articolo 191
    1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
    — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
    — protezione della salute umana,
    — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
    — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici."
    2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
    In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
    3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
    — dei dati scientifici e tecnici disponibili,
    — delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
    — dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
    — dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
    4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
    Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
  • [7]  Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio [2008] Raccolta I-3651.
  • [8]  Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio [2004] Raccolta I-4829.
  • [9]  Causa C-178/03 Commissione contro Parlamento e Consiglio [2006], Raccolta I-107.
  • [10]  Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer (vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (relatore), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka e Pablo Arias Echeverría, a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento.

PARERE della commissione per la pesca (6.4.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Relatore per parere (*): Maria do Céu Patrão Neves

(*)       Commissione associata – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

1. Origini della politica marittima integrata (PMI)

La presentazione del Libro verde sulla politica marittima integrata (PMI), avvenuta il 7 giugno 2006, ha istituzionalizzato una visione olistica del mare che va di pari passo con un approccio integrato alle attività marittime; l'obiettivo principale è potenziare al massimo lo sfruttamento sostenibile del mare senza compromettere la crescita dell'economia marittima e delle regioni costiere o la preservazione degli ecosistemi marini.

Da allora la PMI si è via via affermata in quanto nuovo e promettente approccio allo spazio marittimo e costiero europeo incentrato sull'ottimizzazione e la sostenibilità dello sviluppo di tutte le attività marittime dell'Unione europea.

2. Polivalenza del mare

L'importanza della PMI è legata all'inevitabile riconoscimento della polivalenza del mare; tale caratteristica rende necessaria una politica che includa, in maniera proporzionale, le varie potenzialità dello spazio marittimo sulla base di un approccio globale e articolato.

La pluralità di valenze del mare rappresenta un fattore decisivo per, in particolare, la competitività dell'UE, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza dello spazio marittimo e terrestre europeo nonché l'approvvigionamento energetico e alimentare, ovvero alcuni degli obiettivi della strategia UE 2020. Vale la pena di elencare in questa sede alcune delle potenzialità di più recente scoperta come la realizzazione di parchi eolici offshore, gli investimenti nelle tecnologie legate all'energia delle onde, l'acquicoltura offshore, e molti altri aspetti della cosiddetta "tecnologia azzurra" che, associati ad altri utilizzi più tradizionali del mare, ad esempio nel settore dei trasporti (ogni anno più di 350 milioni di passeggeri e 3,5 milioni di tonnellate di merci transitano per i porti marittimi europei) o in quello della pesca (l'Unione europea, con 6,9 milioni di tonnellate di pesce l'anno, è il terzo produttore ittico al mondo), fanno della PMI una priorità fondamentale e imprescindibile nel processo di crescita dell'Unione europea.

Va ancora aggiunto che il mare costituisce un importante fattore di sviluppo socioculturale con implicazioni dirette e indirette per molti cittadini europei, dal momento che oltre la metà della popolazione vive in un raggio di 50 km dalla costa.

3. Piano d'azione della PMI

In seguito alla presentazione del Libro verde del 2006 sulla politica marittima integrata, il 10 ottobre 2007 la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007)1278). Il testo propone una serie di iniziative settoriali in tutti i pertinenti settori di intervento legati al mare, in particolare i trasporti, la pesca, l'ambiente, l'energia, l'industria, l'occupazione, la ricerca, le relazioni esterne, ecc., ponendo l'accento sulla necessità di promuovere sinergie attraverso l'applicazione di un approccio integrato alle varie politiche settoriali.

Le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le regioni hanno quindi avviato un processo di creazione di strutture di governance atte a garantire che le rispettive politiche marittime fossero elaborate non più secondo una prospettiva isolata, ma in un'ottica ispirata all'interrelazione dinamica con altre aree di intervento, sulla base di un approccio dal basso verso l'alto (bottom-up). Contestualmente sono stati via via promossi e attuati strumenti transettoriali, ad esempio la pianificazione dello spazio marittimo, la sorveglianza integrata o lo studio dell'ambiente marino, con il proposito di contribuire a migliorare sensibilmente la gestione del mare e delle aree costiere.

4. Il settore della pesca come parte integrante della PMI

Per quanto riguarda l'utilizzo del mare e la preservazione delle condizioni di ripopolamento e sviluppo degli stock alieutici, la pesca e l'acquicoltura presentano esigenze e specificità peculiari che rendono indispensabile la realizzazione di programmi di ricerca e di tutta una serie di altre misure che meritano di essere opportunamente integrate nel quadro della PMI.

A livello di pesca l'Unione europea è una delle principali potenze al mondo nonché il più grande mercato di prodotti ittici trasformati, e di conseguenza è suo dovere preoccuparsi della sostenibilità e della redditività di un settore che, oltretutto, rappresenta la più antica attività marittima dell'uomo.

Ritenuto un prodotto di elevata qualità nutrizionale, il pesce è da sempre considerato un elemento fondamentale dell'alimentazione degli europei.

Malgrado il sovrasfruttamento di alcuni stock ittici, cui è necessario porre urgentemente rimedio, il settore della pesca rimane estremamente importante nel contesto delle attività marittime, ed è auspicabile che con la riforma della PCP aumentino la sostenibilità e la redditività a livello economico del settore stesso.

5. Considerazioni del relatore per parere

Il relatore per parere ritiene che la PMI debba rientrare tra le priorità strategiche dell'Europa. In tale ottica ritiene importanti tutte le iniziative volte a incentivare la strategia delineata dalla Commissione e sfociata nel piano d'azione allegato alla comunicazione intitolata "Una politica marittima integrata per l'Unione europea".

Il piano d'azione prevede progetti pilota e azioni preparatorie nell'ambito della PMI che tuttavia dispongono di finanziamenti solo fino al 2010. A tale proposito il relatore per parere si compiace della proposta di regolamento in oggetto in quanto fornirà la base giuridica necessaria per il finanziamento delle attività legate all'attuazione della PMI nel periodo gennaio 2011-31 dicembre 2013. Saranno così garantiti, fino all'applicazione del prossimo quadro comunitario, i finanziamenti necessari per la prosecuzione dei lavori già iniziati e per la realizzazione di altri progetti che dovessero nel frattempo rivelarsi fondamentali ai fini dell'attuazione degli orientamenti di cui alla relazione intermedia del 15 ottobre 2009.

Il relatore per parere ritiene che i 50 milioni di EUR proposti, seppur scarsi, costituiscano un punto di partenza ragionevole per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 4 della proposta; desidera tuttavia porre l'accento sulla questione della provenienza di detti fondi. L'emendamento all'articolo 8 mira appunto a chiarire l'origine dei finanziamenti proposti e a evitare che gli stessi siano erogati a scapito di precedenti stanziamenti a favore della pesca.

Nel progetto di testo il relatore per parere propone inoltre il ricorso agli atti delegati quale strumento necessario per l'adozione dei programmi di lavoro annuali, dal momento che questi ultimi possono precisare, rispetto alle statuizioni del regolamento, la scelta della priorità, gli obiettivi, i risultati attesi e, a grandi linee, gli stanziamenti. I programmi in questione dovrebbero quindi fornire orientamenti strategici secondari che non possono essere definiti mediante disposizioni di attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

(1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale coordinata e coerente per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni insulari e costiere e i settori marittimi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide1, il Parlamento europeo ha appoggiato espressamente "l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza".

 

_____________________

1 P7_TA(2010)0386.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la tutela e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere e la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina e della direttiva quadro "politica comunitaria nel settore dell'acqua", che costituiscono il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate, specialmente del settore della pesca, a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, l'elaborazione di indicatori per una suddivisione equilibrata dei diritti di sfruttamento delle risorse marine, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche europee.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Occorre che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare i Fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, le azioni relative all'ambiente e al cambiamento climatico, il programma quadro di ricerca e sviluppo e la politica dell'energia.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Il programma dovrebbe incoraggiare il dinamismo economico e la competitività delle regioni costiere e insulari, segnatamente nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate.

(8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate, e dovrebbe integrare altri strumenti di cooperazione dell'UE come gli accordi esistenti di partenariato nel settore della pesca e i programmi di sviluppo ed essere compatibile con essi. Il programma dovrebbe sostenere la governance internazionale marittima basata sullo Stato di diritto promuovendo l'adesione universale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) conformemente all'impegno dell'Unione nei confronti di tale convenzione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste nonché fomentare lo sviluppo e la crescita economica sostenibile delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche europee, specialmente delle zone altamente dipendenti dalle attività marittime.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nell'attuare il programma occorre provvedere a garantire che le strutture non siano duplicate senza necessità, puntando invece all'integrazione delle iniziative settoriali esistenti.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per tener conto di sviluppi imprevisti e prevedere un quadro dettagliato ma flessibile per l'attuazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. In particolare, possono rendersi necessari atti delegati per aggiornare gli obiettivi operativi e adottare i programmi di lavoro definiti a norma del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma"), il cui principale obiettivo è ottimizzare lo sfruttamento sostenibile dei mari e degli oceani evitando nel contempo di compromettere la crescita dell'economia marittima sostenibile e delle regioni costiere nonché la protezione dell'ecosistema marino, comprese le regioni ultraperiferiche, e assicurando la coesione sociale e la divulgazione delle conoscenze scientifiche.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;

a) promuovere lo sviluppo sostenibile e l'attuazione di una governance integrata della politica marittima integrata;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;

b) contribuire alla creazione/allo sviluppo e all'applicazione di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste i quali sono importanti per la crescita sostenibile, l'innovazione e l'occupazione, la vigilanza ambientale, la sicurezza marittima e l'approvvigionamento alimentare ed energetico, nel rispetto dei nessi terra-mare, segnatamente per i partner più vulnerabili in tale campo;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) sviluppare approcci di gestione regionalizzati che siano in sintonia con le caratteristiche delle zone marittime in questione;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, specialmente nelle zone altamente dipendenti dalle attività marittime, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;

d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino e l'inquinamento marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla politica comunitaria nel settore dell'acqua e della direttiva quadro sulla strategia marina;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata.

e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata, sulla base di uno scambio di informazioni sulle migliori pratiche e promuovendo la discussione in materia nelle sedi internazionali; al riguardo risulta essenziale la ratifica e l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle altre pertinenti convenzioni internazionali;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) sostenere a tutti i livelli la trasparenza e il buon governo in tutti gli aspetti della politica marittima integrata e delle politiche settoriali ad essa associate nonché garantire la completezza dell'informazione e la trasparenza dei processi decisionali;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) concorrere all'applicazione degli approcci ecosistemici e precauzionali in tutte le politiche settoriali marine e marittime.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a:

Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma dovrebbe:

 

1) In merito alla governance integrata della politica marittima:

a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;

a) incoraggiare gli Stati membri e le regioni a sviluppare, introdurre e attuare una governance marittima integrata creando condizioni quadro eque per gli interessati e assicurando il miglior equilibrio possibile dei loro interessi;

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata;

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate a tutti i livelli di governance, nonché con la società civile e i rappresentanti delle professioni legate al mare, con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata, garantendo nel contempo la piena trasparenza;

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere, e specialmente nelle zone altamente dipendenti dalle attività marittime;

 

d) incoraggiare il coordinamento e la ricerca di sinergie tra la politica marittima e le altre politiche dell'Unione;

d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;

e) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale, con la partecipazione di rappresentanti delle industrie connesse alle attività marittime, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche, della società civile e delle ONG, favorendo la diffusione di prassi responsabili in tutte le attività connesse alla PMI al fine di garantire la protezione e la riduzione degli impatti negativi delle attività umane sull'ambiente marino, la salvaguardia degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e costiere;

e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni.

f) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni al fine di assicurare uno sfruttamento equilibrato delle risorse naturali e delle zone marine.

 

g) promuovere le misure atte a sensibilizzare e consapevolizzare in merito all'importanza degli oceani nelle loro diverse valenze;

 

h) sviluppare criteri mirati a un equo bilanciamento di tutti gli interessi in causa a favore della società nel suo insieme;

 

i) incoraggiare la ricerca rivolta alla valutazione dello stato attuale degli ecosistemi minacciati, in modo da poter disporre di una base per la pianificazione a livello regionale e nazionale;

 

j) promuovere le fonti di energia marina rinnovabili.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire:

2) In merito alla creazione di sinergie per azioni multidisciplinari e all'istituzione di politiche multisettoriali:

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

a) garantire la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere, e rafforzare l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione, anche attraverso la creazione di un corpo europeo di guardia costiera;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;

b) attuare la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nonché lo sviluppo dei nessi terra-mare, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insulari, prestando particolare attenzione alle zone più vulnerabili al cambiamento climatico, e mettere in atto misure di salvaguardia della biodiversità;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web.

c) creare/sviluppare una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino e sull'economia marittima, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori, evitando le duplicazioni delle informazioni e, laddove possibile, utilizzando i programmi già sviluppati all'uopo quali: 1) INSPIRE - Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, e 2) GMES - Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) promuovere lo scambio di dati sulla ricerca marina.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:

3) In merito all'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina:

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,

a) definire i limiti dell'azione sostenibile per le attività umane aventi un impatto sull'ambiente marino;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) operatori di paesi terzi,

b) integrare e coordinare le azioni che promuovono l'impiego di tecnologie meno inquinanti.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) In merito alla dimensione internazionale della PMI, il programma promuove la firma, la ratifica e l'applicazione di accordi internazionali.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

4) In merito alla mappatura dello Spazio marittimo europeo e alla gestione dei bacini marittimi:

 

a) promuovere la creazione di un atlante dello Spazio marittimo europeo, che definisca le attività marittime realizzate nelle varie regioni marittime europee e indichi i potenziali conflitti d'interesse nell'utilizzazione di tali zone;

 

b) sostenere lo sviluppo di strategie di gestione marittima basate su un approccio regionalizzato agli oceani, cioè rispondente alle particolarità e alle caratteristiche dei diversi bacini marittimi;

 

c) creare sinergie tra le autorità locali, le autorità nazionali e l'UE onde garantire una gestione ottimale delle varie zone marittime e costiere dell'Unione, evitando nel contempo i conflitti d'interesse.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) In merito alla crescita, all'occupazione e all'innovazione, il programma è inteso a:

 

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'applicazione della conoscenza nell'interesse di pratiche più sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito di attività aventi un impatto sull'ambiente marino;

 

b) garantire la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nel campo delle attività marittime, nonché salari più elevati e migliori condizioni sociali (salute, sicurezza ecc.) per i lavoratori dei settori marittimi quali la pesca;

 

c) appoggiare la creazione e lo sviluppo di nuove forme di attività economiche connesse al mare;

 

d) promuovere le qualifiche professionali nelle attività marittime, tra cui anche la pesca, estendendo la gamma degli studi marittimi e valorizzando competenze e qualifiche.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) In merito alla promozione della dimensione esterna della politica marittima integrata:

 

a) includere gli obiettivi orizzontali della politica marittima integrata negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione;

 

b) sviluppare strategie e azioni di cooperazione con paesi terzi, ONG e altre organizzazioni internazionali ai fini della protezione/del ripristino degli ecosistemi marini;

 

c) coinvolgere organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione agli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti, compresi gli accordi internazionali miranti alla protezione di aree marittime particolarmente sensibili e altre misure di protezione nell'ambito della gestione delle attività marine, al fine di assicurare il reciproco rispetto, da parte dei paesi terzi rivieraschi firmatari, degli obblighi e degli standard di protezione adottati all'interno dell'Unione europea.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater) In merito alla promozione della dimensione esterna della PMI, il programma è inteso a:

 

a) includere gli obiettivi orizzontali della politica marittima integrata negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione;

 

b) sviluppare strategie e azioni di cooperazione con paesi terzi e altre organizzazioni internazionali finalizzate alla protezione e al ripristino degli ecosistemi marini, compresa la promozione di programmi riguardanti la raccolta e la condivisione dei dati.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) studi e programmi di cooperazione;

a) progetti, compresi progetti pilota, studi (anche sull'individuazione delle lacune legislative in relazione alle bandiere di comodo e alle attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate), programmi di cooperazione, strategie macroregionali, nonché azioni concernenti strumenti trasversali;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;

b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) scambi di buone prassi in materia di sorveglianza marittima, compresa la creazione di un corpo europeo di guardia costiera;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità, con priorità a quei progetti che contemplino un'attività di raccolta ed elaborazione dei dati secondo standard condivisi e omogenei;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi, organizzazioni internazionali, ONG o altri organismi che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il programma arreca vantaggi alle comunità costiere e insulari locali.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

1. Il programma è applicato in conformità del regolamento finanziario.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Come quadro per l'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta uno o più programmi di lavoro per periodi appropriati attraverso atti delegati conformemente all'articolo 13 e alle condizioni di cui agli articoli 13 bis e 13 ter.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione;

a) le priorità del periodo, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per ogni esercizio finanziario;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) le possibili sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'Unione.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:

4. Con riguardo agli appalti pubblici, i programmi di lavoro indicano nel dettaglio:

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) le possibili sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'Unione.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario, in particolare sulla base del margine designato di cui alla rubrica 2 (Preservazione e gestione delle risorse naturali).

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Relazioni e valutazione

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono regolarmente e tempestivamente informati dell'operato della Commissione.

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 

a) una relazione sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2012;

 

b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014;

 

c) se del caso, una proposta di regolamento concernente una proroga del programma oltre il 2013.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Comitato consultivo

Esercizio della delega

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 bis e 13 ter.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere indicato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva precisata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

 

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

PROCEDURA

Titolo

Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

Riferimenti

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

7.10.2010

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

10.3.2011

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Esame in commissione

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Approvazione

4.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Philippe Boulland, Nuno Teixeira

PARERE della commissione per i bilanci (18.3.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Relatore: Dominique Riquet

BREVE MOTIVAZIONE

La politica marittima integrata (PMI) incoraggia la sinergia tra tutte le azioni dell'UE riguardanti gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

I progetti pilota e le azioni preparatorie nel settore della politica marittima sono terminati nel 2010 (per il 2011 non erano previsti stanziamenti d'impegno). Serve un quadro finanziario pluriennale per la PMI per il periodo 2011-2013, ricorrendo a due nuove linee di bilancio (11 09 05 e 11 01 04 04 07). La creazione di tale programma consentirebbe alla Commissione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, di continuare l'attività esplorativa che è già stata iniziata e di sviluppare ulteriormente e concretizzare le opzioni per implementare la PMI. Al momento attuale non è garantito un finanziamento a lungo termine per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di questa politica.

La proposta all'esame intende fornire alla PMI un quadro finanziario stabile per il periodo 2011-2013, prevedendo una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro. Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI)), il Parlamento europeo ha appoggiato "l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza". L'importo proposto dalla Commissione è ragionevole e deve rappresentare il minimo.

Per quanto riguarda le basi giuridiche su cui si fonda la proposta, giova aggiungere gli articoli 165 e 166 relativi all'istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù, per consentire lo sviluppo di programmi di cooperazione in tali settori.

Il presente parere intende chiarire, completare e rafforzare gli obiettivi del programma. In particolare suggerisce che la promozione dello sviluppo sostenibile, la protezione e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere e lo sviluppo di strategie mirate per i bacini marittimi siano inclusi negli obiettivi generali del programma, che gli obiettivi andrebbero suffragati da norme più specifiche in materia di spesa e che il Parlamento europeo sia adeguatamente coinvolto nella loro attuazione. Quanto meno specifici risultano gli obiettivi e i criteri di spesa, tanto più si rivela necessario il coinvolgimento parlamentare nella relativa attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il trasporto e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È altresì opportuno prevedere, nella fase di valutazione del programma, una proposta per la sua proroga oltre il 2013, corredata di una proposta per un'adeguata dotazione finanziaria.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) migliorare la pianificazione coordinata delle attività marittime concorrenti, la gestione strategica delle zone marittime, il livello generale di sicurezza, la qualità delle attività di sorveglianza e l'applicazione delle leggi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) se del caso, le circostanze di giustifica nella concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento

(CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione

soppresso

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Risorse di bilancio

Risorse di bilancio e tetti di spesa per i vari obiettivi

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. a) governance marittima integrata: 2 500 000 EUR

 

b) attività relative ai bacini marittimi: 4 600 000 EUR;

 

c) strumenti per l'elaborazione della politica integrata: 33 000 000 EUR;

 

d) promozione della dimensione internazionale della PMI: 600 000 EUR;

 

e) definizione dei limiti di sostenibilità delle attività marittime tramite l'approvazione della direttiva quadro sulla strategia marina: 5 100 000 EUR;

 

f) crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione: 1 500 000 EUR;

 

g) miglioramento della visibilità dell'Europa marittima: 2 300 000 EUR.

 

Questi importi sono forniti a titolo indicativo e possono essere ridistribuiti fra gli obiettivi in funzione dei bisogni.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili e la nomenclatura appropriata nei limiti del quadro finanziario attuale, senza compromettere l'attuazione dei programmi e delle attività in corso, evitando così una ridistribuzione all'interno della pertinente rubrica dell'attuale quadro finanziario.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I criteri di cofinanziamento sono chiaramente definiti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Le risorse di bilancio destinate al programma sono prelevate dal margine disponibile nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, ferma restando la decisione dell'autorità di bilancio.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della politica marittima integrata entro il 30 giugno 2012. Contemporaneamente la Commissione presenta una proposta di proroga del programma, con un'adeguata dotazione finanziaria, oltre il 2013.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La relazione intermedia sull'attuazione della politica marittima integrata comprende una valutazione precisa dell'impatto del programma su altre politiche dell'UE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo.

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo, con la partecipazione del Parlamento europeo.

PROCEDURA

Titolo

Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI)

Riferimenti

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Relatore

Nomina

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Approvazione

16.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marit Paulsen

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (17.3.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Relatore: Corinne Lepage

BREVE MOTIVAZIONE

La politica marittima integrata (PMI) incoraggia la sinergia tra tutte le azioni dell'UE riguardanti gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

Per il momento il finanziamento dello sviluppo e dell'attuazione di tale politica non è garantito a lungo termine. In effetti, esso si basa unicamente sull'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento finanziario e sull'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori. Tale situazione non è stabile e rischia di compromettere la sopravvivenza stessa della PMI che non disporrà di alcun mezzo finanziario per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie (2011-2013).

La proposta all'esame intende fornire alla PMI un quadro finanziario stabile per il periodo 2011-2013, prevedendo una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro. Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI), il Parlamento europeo ha appoggiato "l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza". L'importo proposto dalla Commissione è ragionevole e deve rappresentare il minimo.

Per quanto riguarda le basi giuridiche su cui si fonda la proposta, giova aggiungere gli articoli 165 e 166 relativi all'istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù per autorizzare lo sviluppo di programmi di cooperazione in tali settori.

Il presente parere chiarisce, completa e rafforza gli obiettivi del programma. Esso propone in particolare di introdurre tra gli obiettivi generali la promozione dello sviluppo sostenibile, la protezione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse marine costiere, nonché lo sviluppo di strategie per bacini marittimi. Il parere propone altresì di chiarire la presentazione generale e completare gli obiettivi specifici ribattezzati "operativi".

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane e l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;

(a) attuare una governance integrata degli affari marittimi e costieri;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per sostenere le politiche riguardanti i mari o le zone costiere, in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell'occupazione, della protezione dell'ambiente, della ricerca, della sicurezza marittima, dell'energia e dello sviluppo delle tecnologie marittime verdi;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

(c) promuovere la protezione della biodiversità marina, lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) esaminare gli effetti delle attività marittime illecite, in particolare il ricorso a bandiere di comodo e le attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate sull'economia, la sostenibilità e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;

(d) promuovere la protezione della biodiversità marina e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) sviluppare strategie individuali per i bacini marittimi;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata;

(e) migliorare la dimensione esterna della politica marittima integrata e la sua attenzione alle regioni ultraperiferiche;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) agevolare migliori condizioni per l'ambiente marino e costiero e ridurre l'inquinamento, in particolare quello causato dai fosfati e dai nitrati provenienti da attività umane quotidiane;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a:

1. Ai fini dell'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri di cui all'articolo 2, lettera a), il programma è volto in particolare a:

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;

(a) incoraggiare gli Stati membri e le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

Non concerne la versione italiana

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;

(d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche regionali e locali, dell'industria, del settore della ricerca, delle parti sociali, della società civile e delle ONG, e favorire la diffusione di informazioni sui progetti di ricerca in corso;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni.

(e) favorire la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di metodi comuni e sostenere le strategie regionali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei bacini marittimi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) garantire l'applicazione di norme ambientali equivalenti e sufficienti.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire:

2. Al fine di sviluppare gli strumenti intersettoriali di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire in particolare:

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

(a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro ed ecocompatibile dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;

(b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere, prestando una particolare attenzione alle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e l'occupazione, secondo quanto previsto all'articolo 2, lettera c), il programma è volto in particolare a favorire:

 

(a) la promozione di nuove fonti di sviluppo economico sostenibile e di occupazione nel settore marittimo e nella protezione della biodiversità marina nelle zone costiere;

 

(b) la promozione di fonti energetiche marine rinnovabili;

 

(c) misure intese a rendere le professioni marittime più attraenti e, in particolare, a incoraggiare la mobilità transnazionale dei giovani occupati nel settore della protezione della biodiversità marina e nel settore marittimo in generale.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Al fine di promuovere la protezione della biodiversità marina e l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere, secondo quanto previsto all'articolo 2, lettera d), il programma è volto in particolare a favorire:

 

(a) l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina e, segnatamente, la definizione dei limiti della sostenibilità delle attività umane (incluse le attività che non sono direttamente collegate all'ambiente marino ma hanno un impatto diretto su di esso) che hanno un impatto sull'ambiente marino;

 

(b) lo sviluppo di piattaforme per lo scambio di informazioni e di allerte nel settore della sicurezza marittima, ad esempio in relazione all'estrazione di petrolio e di gas offshore, alle attività di prospezione e al trasporto mediante petroliere o condotte; è anche richiesta la partecipazione dei paesi terzi a tali piattaforme;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. In vista dello sviluppo di strategie individuali per i bacini marittimi di cui all'articolo 2, lettera d bis), il programma è volto a contribuire all'ideazione di strategie individuali per i bacini marittimi e a sostenerne lo sviluppo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:

3. In vista del miglioramento della dimensione esterna della politica marittima integrata di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:

(a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,

(a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'applicazione in tali paesi di norme ambientali che non siano inferiori a quelle applicabili nell'Unione ;

(b) operatori di paesi terzi,

(b) operatori di paesi terzi,

(c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.

(c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

4. Gli obiettivi operativi di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi operativi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) studi e programmi di cooperazione;

(a) studi (anche sull'individuazione delle lacune legislative in relazione alle bandiere di comodo e alle attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate) e programmi di cooperazione (anche in materia di istruzione e di formazione professionale);

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) azioni relative allo sviluppo e alla promozione di tecnologie di navigazione verdi, da adottare in stretta collaborazione con i servizi competenti della Commissione;

PROCEDURA

Titolo

Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

Riferimenti

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ENVI

7.10.2010

 

 

 

Relatore

Nomina

Corinne Lepage

17.11.2010

 

 

Esame in commissione

24.1.2011

 

 

 

Approvazione

16.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (24.3.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

BREVE MOTIVAZIONE

Le regioni costiere svolgono un ruolo fondamentale ai fini della crescita economica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Molte di esse costituiscono centri ittici di prima categoria, punti logistici di importazione ed esportazione e mete turistiche attrattive.

La Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno emesso vari pareri sul nuovo concetto di politica marittima integrata e sugli obiettivi che essa dovrebbe prefiggersi. Si tratta di un approccio complesso ma, allo stesso tempo, necessario: l'obiettivo principale, in definitiva, è quello di sfruttare in modo sostenibile il pieno potenziale delle risorse marittime per il beneficio dell'intera Unione europea.

In questa fase, occorre consolidare lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata tramite lo stanziamento di risorse finanziarie sufficienti e dare continuità alle azioni preparatorie e ai progetti pilota. La relatrice sostiene pertanto senza riserve la proposta di regolamento presentata dalla Commissione. Ritiene inoltre che gli importi stanziati siano sufficienti per il conseguimento degli obiettivi perseguiti negli ultimi tre anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale, come si evince chiaramente dai diversi contatti che la relatrice ha mantenuto. Sembra quindi, da tutti gli elementi a disposizione, che una dotazione di 50 milioni di euro per il periodo 2011-2013 possa ottenere il consenso necessario.

La relatrice desidera ribadire anche la necessità di garantire un finanziamento sufficiente e continuo nel prossimo quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2014. Il processo di definizione delle prossime prospettive finanziarie è già stato avviato e, dato che la politica marittima integrata costituisce una delle priorità dell'Unione, occorre, per coerenza, stanziare fondi sufficienti da destinare a detta politica con il dovuto anticipo. Questo stanziamento pluriennale di fondi non deve arrecare pregiudizio alle altre politiche dell'UE che sono già consolidate.

Dal punto di vista del finanziamento delle varie attività a titolo del programma in questione, è auspicabile rispettare un determinato equilibrio regionale in fase di assegnazione dei fondi disponibili. La relatrice sottolinea tale questione presentando un emendamento all'articolo 2 del regolamento.

I restanti emendamenti, agli articoli 2, 3, 4, 10 e 11, mirano a puntualizzare alcuni degli obiettivi del regolamento ai fini del loro allineamento con gli obiettivi della politica marittima integrata, chiarire il contenuto di alcune delle azioni ammissibili al finanziamento e rafforzare le responsabilità della Commissione relativamente alla supervisione e al controllo dell'attuazione del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) A partire dal 2014 sarà necessario disporre di risorse sufficienti che consentano lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi della politica marittima integrata, lasciando impregiudicate le risorse stanziate alle altre politiche, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile delle regioni marittime dell'Unione europea, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L'apporto di un sostegno finanziario alle azioni inerenti alla politica marittima integrata inteso a far avanzare le questioni marittime avrebbe un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.

Motivazione

L'approfondimento della PMI attraverso la creazione di un programma di sostegno contribuirebbe allo sviluppo armonioso dell'intera Unione europea nonché agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'UE.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata e la coesione territoriale in questo contesto specifico. Tali obiettivi comprendono la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei nonché delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina e della direttiva quadro "politica comunitaria nel settore dell'acqua", che costituiscono il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti locali e regionali interessate a regimi integrati di governance a più livelli nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali e di un approccio intersettoriale per l'elaborazione della politica integrata volto a migliorare le sinergie e il coordinamento tra le politiche e gli strumenti esistenti grazie alla condivisione dei dati e delle conoscenze connesse al settore marittimo, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

(7) Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (di seguito: "il programma"), sebbene gli strumenti precedentemente elencati dovrebbero in ogni caso essere coordinati in modo migliore nel quadro della politica marittima per conseguire maggiore efficienza ed efficacia in tale contesto.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Occorre che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, le azioni a favore dell'ambiente e del clima, il programma quadro di ricerca e di sviluppo e la politica dell'energia.

Motivazione

L'approccio integrato della PMI dovrebbe altresì applicarsi alla ricerca di sinergie con altre politiche europee che hanno potenzialmente una dimensione marittima.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Secondo la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2004 dal titolo “Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche” (COM(2004)0343), le regioni ultraperiferiche devono svolgere un ruolo di collegamento tra l'Unione e il resto del mondo e adottare strategie marittime atte a facilitarne l'integrazione regionale associandovi strettamente i paesi vicini.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) La strategia macroregionale relativa al Mar Baltico e la strategia marittima relativa alla regione atlantica offrono un quadro propizio a uno sviluppo più intenso delle regioni marittime; tali strategie possono essere seguite da altre, ad esempio, quelle riguardanti il bacino del Mare del Nord.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.

(9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, e contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le regioni costiere.

Motivazione

L'obiettivo di promuovere e rafforzare la cooperazione e il dialogo tra gli Stati membri e le loro regioni costiere è essenziale ai fini del successo della PMI, indipendentemente dalla questione del suo finanziamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

(15) Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento, concentrandosi in particolare sul loro impatto territoriale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata multilivello degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate di tutti i bacini marittimi dell'Unione, assicurando la partecipazione attiva ed efficace di partner come le autorità pubbliche regionali e locali, le parti economiche e sociali e gli attori della società civile;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti che interessano il mare, le coste e i nessi terra-mare e creare sinergie assicurando un miglior coordinamento di tali politiche e dei relativi strumenti;

Motivazione

Occorre aggiungere un riferimento ai nessi terra-mare onde permettere una connessione della PMI con le politiche di sviluppo territoriale. È importante infatti non separare i litorali dal loro entroterra.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;

c) sostenere la formulazione congiunta di politiche che associno le autorità pubbliche regionali e locali e attuare l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere così come la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere e insulari, in particolare le regioni ultraperiferiche, in modo coerente con la legislazione dell'Unione e con gli impegni a livello internazionale;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;

d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino e l'inquinamento marino, costiero, insulare e delle regioni ultraperiferiche nell'ambito della direttiva quadro sulla "strategia marina" e della direttiva quadro "politica comunitaria nel settore dell'acqua";

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) promuovere l'inserimento regionale delle regioni ultraperiferiche e l'approccio integrato della politica marittima nella loro zona geografica e promuovere la partecipazione attiva delle regioni marittime periferiche, sostenendo i legami che uniscono dette regioni, le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari ai centri economici continentali;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli obiettivi generali del programma sono perseguiti mantenendo un equilibrio territoriale adeguato in relazione al finanziamento delle azioni nei vari bacini marittimi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;

a) assistere gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata multilivello;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata;

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate e i partner a tutti i livelli di governance, nonché con la società civile e i rappresentanti delle professioni legate al mare, con riguardo a questioni connesse alla politica marittima integrata;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance, e sulle politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere, insulari e ultraperiferiche;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) incoraggiare il coordinamento e la ricerca di sinergie tra la politica marittima e le altre politiche dell'Unione, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, le azioni a favore dell'ambiente e del clima, il programma quadro di ricerca e di sviluppo e la politica dell'energia;

Motivazione

L'approccio integrato della PMI dovrebbe altresì applicarsi alla ricerca di sinergie con altre politiche europee che hanno potenzialmente una dimensione marittima.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;

d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle autorità regionali e locali e delle altre autorità pubbliche nonché delle ONG;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;

b) la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e lo sviluppo dei nessi terra-mare, che promuovono la cooperazione territoriale o si basano su strutture esistenti di cooperazione territoriale, e costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) consultazione con le pertinenti parti interessate a livello regionale e locale su questioni relative alle necessità specifiche e sull'impatto territoriale delle eventuali misure previste;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;

d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota e le strategie macroregionali.

Motivazione

Occorre menzionare le strategie macroregionali, in particolare quelle per il Baltico, il Danubio e l'Atlantico, che sono contraddistinte da una forte dimensione marittima.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

6. La Commissione valuta l'impatto territoriale del programma e verifica che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario e che siano coerenti con le misure nel quadro degli altri strumenti e delle altre politiche settoriali.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:

1. La Commissione garantisce che, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:

PROCEDURA

Titolo

Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

Riferimenti

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

7.10.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010

 

 

Esame in commissione

28.2.2011

 

 

 

Approvazione

22.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček

PROCEDURA

Titolo

Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

Riferimenti

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.9.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

7.10.2010

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

PECH

7.10.2010

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

25.10.2010

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

PECH

10.3.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

 

 

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

       Annuncio in Aula

       

       

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

24.5.2011

 

 

 

Esame in commissione

15.3.2011

11.4.2011

 

 

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Deposito

30.5.2011