RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
29.4.2011 - (COM(2010)0526 – C7‑0300/2010 – 2010/0280(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Corien Wortmann-Kool
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
(COM(2010)0526 – C7‑0300/2010 – 2010/0280(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0526),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0300/2010),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011[1],
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0178/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
IN PRIMA LETTURA[2]*
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2) Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita. Il regolamento (CE) n. 1466/97 e il regolamento (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e dal regolamento (CE) n. 1056/2005. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita".
(3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, e conseguentemente a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione.
(4) La parte preventiva del patto di stabilità e crescita impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza.
(4 bis) La parte preventiva del patto di stabilità e crescita può trarre beneficio da forme di vigilanza più rigorose che garantiscano un'azione degli Stati membri coerente e aderente al quadro di coordinamento finanziario dell'Unione.
(5) Occorre sviluppare ulteriormente, a livello nazionale e dell'Unione, il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché la loro procedura di esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita.
(5 bis) Gli obiettivi di bilancio definiti nei programmi di stabilità e convergenza devono considerare esplicitamente le misure adottate in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri e dell'Unione a favore dell'occupazione e, in generale, i programmi nazionali di riforma.
(5 ter) La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo e indipendente nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. In particolare, occorre limitare il ruolo del Consiglio nelle fasi che conducono a eventuali sanzioni ed è opportuno ricorrere, ogniqualvolta sia possibile, al voto a maggioranza qualifica inversa in seno al Consiglio a norma del TFUE.
(5 quater) L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenziano la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale (ownership) delle regole e delle politiche stabilite in comune e su un quadro di sorveglianza UE più solido delle politiche economiche nazionali.
(5 quinquies) Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato unico e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi delle posizioni di bilancio (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico, e su un credibile meccanismo permanente di risoluzione delle crisi.
(5 sexies) Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica devono integrare ed essere compatibili con una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Tuttavia, queste interconnessioni non devono comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.
(5 septies) Il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica di detta governance nell'Unione, obiettivo da conseguire mediante una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali all'intero iter delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.
(5 octies) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Semestre) deve svolgere un ruolo centrale nell'attuazione della norma di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, in cui si stabilisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano di conseguenza. La trasparenza, la responsabilità e il controllo indipendente sono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione devono rendere pubbliche e illustrare le ragioni alla base delle loro posizioni e decisioni nelle opportune fasi delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.
(5 nonies) Occorre rafforzare gli strumenti previsti dal trattato per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche definendo un quadro comune per la presentazione, il controllo e l'attuazione dei programmi nazionali di riforma che promuovano la competitività e favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione come parte integrante di una strategia europea di crescita.
(5 decies) Per rafforzare la titolarità nazionale del patto di stabilità e crescita, i quadri finanziari nazionali vanno pienamente allineati con gli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell'Unione e, in particolare, con il Semestre, nel cui quadro i parlamenti nazionali e tutti gli altri soggetti interessati, specialmente le parti sociali, vanno informati tempestivamente e debitamente associati.
(5 undecies) I soggetti interessati, segnatamente le parti sociali e la Piattaforma europea contro la povertà e per l'inclusione sociale, devono essere consultati nel quadro del Semestre europeo sulle principali misure programmatiche che dovranno essere discusse dalle istituzioni dell'Unione.
(5 duodecies) L'articolo 3 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati prevede che gli Stati membri assicurino che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro devono quindi recepire nel diritto nazionale gli obiettivi del quadro finanziario dell'Unione e assicurare che siano messe in atto adeguate procedure di bilancio per raggiungere tali obiettivi.
(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL al fine di assicurare finanze pubbliche sostenibili o rapidi progressi verso la sostenibilità mantenendo al tempo stesso margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici atti a favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione.
(6 bis) Gli Stati membri, nel quadro delle leggi finanziarie nazionali, devono stabilire obiettivi per i disavanzi e le eccedenze per i tre anni successivi, ai fini di un equilibrio a medio termine delle finanze pubbliche.
(7) L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi sottesi al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.
(7 bis) Ai fini del richiesto ritmo di adeguamento agli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per Stato membro da includere nei programmi di stabilità e convergenza, occorre considerare maggiormente l'opportunità di una valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche che includa il livello e il profilo del debito (incluse le scadenze), i costi dell'invecchiamento e la dinamica del debito.
(8) Occorre che l'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato sia agli Stati membri partecipanti che agli Stati membri con deroga.
(9) L'adeguatezza dei progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A questo riguardo, finché l'obiettivo di bilancio a medio termine non è raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non dovrebbe di norma superare un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, gli aumenti superiori a detta norma dovrebbero essere coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate compensate da riduzioni della spesa. Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL dovrebbe essere calcolato secondo una metodologia stabilita in comune e convalidata dagli Stati membri.
(10) Al fine di facilitare la ripresa economica, uno scostamento temporaneo dal percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine può essere eccezionalmente consentito qualora sia determinato da un evento inconsueto, al di fuori del controllo dello Stato membro interessato, che abbia rilevanti ripercussioni sul saldo strutturale della pubblica amministrazione – pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un dato anno - o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
(11) In caso di scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine la Commissione deve rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato cui seguirà, entro un mese, una raccomandazione del Consiglio che fissa un termine di non oltre cinque mesi per le necessarie misure correttive. Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato dal Consiglio, la Commissione raccomanda al Consiglio di constatare l'assenza di interventi efficaci.. La decisione deve considerarsi adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Nel contempo, il Consiglio deve presentare una relazione al Consiglio europeo, su proposta della Commissione. La Commissione può, in collegamento con la BCE per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati membri dell'ERM2, procedere a una missione d'ispezione. La Commissione deve riferire al Consiglio sull'esito della missione e pubblicarne i risultati.
(11 bis) Il Consiglio e la Commissione devono rendere pubbliche le loro posizioni e decisioni nelle opportune fasi delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, in modo da garantire un’efficace pressione reciproca. La Commissione deve presentare e illustrare al Parlamento europeo e alla sua commissione competente le azioni preventive e correttive raccomandate ad uno Stato membro. Il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare dinanzi alla sua commissione competente le decisioni e le politiche adottate.
(12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme in caso di scostamento persistente e significativo dal percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine, di assenza di interventi correttivi o di indisponibilità a cooperare.
(12 bis) Il presente regolamento deve entrare in vigore al più presto possibile dopo la sua adozione. In sede di elaborazione delle proposte relative alle misure di attuazione del presente regolamento, la Commissione deve tuttavia tenere conto della situazione economica e finanziaria dello Stato membro soggetto a un piano di aggiustamento strutturale UE/FMI.
(13) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del TFUE.
(14) È pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1466/97,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.
-1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all’esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell’ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di un debito e di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita ed occupazione.
Il presente regolamento stabilisce in linea generale che il bilancio degli Stati membri sia equilibrato nell'arco del ciclo economico, al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.
1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
b) "Stati membri con deroga": gli Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro."
1 bis. È inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE 1-BIS
SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE
Articolo 2-bis
1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche dello Stato membro, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale ex articolo 121, paragrafo 3 TFUE nel quadro di un "semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche" (Semestre), in aderenza agli obiettivi e agli obblighi sanciti dal TFUE.
2. Il Semestre prevede fra l'altro:
a) la sorveglianza multilaterale dei programmi di stabilità e di convergenza quale prevista dal presente regolamento,
b) la sorveglianza multilaterale dei programmi nazionali di riforma ex articolo 2-bis quater;
c) l'elaborazione e attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (Broad Economic Policy Guidelines) in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, nonché degli orientamenti per le politiche in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, del TFUE (Employment Guidelines);
d) l'azione di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici ex regolamento /UE) n .../2011;
e) l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al regolamento (CE) n. 1467/97.
3. Ogni proposta che la Commissione sottopone all'Unione nel suo complesso nel quadro del Semestre include una valutazione d'impatto degli interventi proposti in conformità dell'articolo 9 TFUE.
4. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono debitamente coinvolti nel Semestre europeo, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese. Al fine di assicurare un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2011 è concluso un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione. Detto accordo viene rivisto ogni tre anni e se del caso modificato.
Articolo 2 -bis bis
Il Comitato economico e finanziario istituito ex articolo 134 TFUE, il comitato per l'occupazione istituito ex articolo 150 TFUE, e il comitato per la protezione sociale istituito in forza dell'articolo 160 TFUE sono consultati nel quadro del Semestre europeo ogni qualvolta si renda necessario.
I soggetti interessati, segnatamente le parti sociali, sono consultati nel quadro del Semestre europeo sui principali interventi che dovranno essere discussi dalle istituzioni dell'Unione."
1b. È inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE 1-BIS bis
DIALOGO ECONOMICO
"Articolo 2-bis ter
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione da una parte, e i parlamenti, i governi e gli altri organi competenti degli Stati membri dall'altra, garantendo nel contempo una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può svolgere audizioni e organizzare dibattiti pubblici sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio intrapresa dal Consiglio e dalla Commissione."
1 quater. È inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE -1 BIS ter
PROGRAMMI NAZIONALI DI RIFORMA
"Articolo 2-bis quater
1. Gli Stati membri definiscono programmi nazionali di riforma che permettano alle rispettive politiche economiche di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, in conformità con le pertinenti disposizioni del TFUE e nel rispetto dell'obbligo di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune come previsto dall'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE.
2. I programmi nazionali di riforma degli Stati membri supportano la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e includono obiettivi programmatici concreti e relative riforme, investimenti pubblici e privati e altre opportune misure. Essi sono definiti in base
a) agli indirizzi di massima per le politiche economiche e agli orientamenti per le politiche in materia di occupazione;
b) agli orientamenti programmatici annuali e agli altri impegni formulati dal Consiglio europeo;
c) a eventuali pareri, raccomandazioni o avvertimenti formulati dalla Commissione all'indirizzo dello Stato membro interessato a norma delle pertinenti disposizioni del TFUE.
3. Ogni Stato membro presenta annualmente al Consiglio e alla Commissione anteriormente al 30 aprile il proprio programma nazionale di riforma ai fini della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE.
4. Ogni Stato membro pubblica il proprio programma nazionale di riforma dopo aver debitamente associato il parlamento nazionale e previa consultazione degli attori nazionali interessati, tra cui le parti sociali.
5. Il Consiglio, sulla base di valutazioni effettuate dalla Commissione e nell'ambito della sorveglianza multilaterale ex articolo 121 del TFUE, verifica l'attuazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri sulla scorta degli orientamenti programmatici, impegni, raccomandazioni e avvertimenti di cui al paragrafo 2.
6. Le valutazioni della Commissione tengono conto dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare quelli dell'area dell'euro, e delle informazioni da questi fornite alla Commissione, in merito alle progettate decisioni di politica economica aventi prevedibili e significativi effetti di ricaduta che potrebbero compromettere l'ordinato funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria.
7. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, valuta se le azioni previste e le ipotesi economiche (assumptions) su cui si basano i programmi nazionali di riforma, sono convincenti.
8. Il Consiglio, su proposta della Commissione, emette un parere su ciascun programma nazionale di riforma. Se ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato a sottoporre entro due mesi una rettifica della manovra presentata nel suo programma nazionale di riforma. Il programma modificato è esaminato dal Consiglio e dalla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
9. Qualora si riscontri una significativa divergenza dagli obiettivi strategici definiti nel parere di cui al paragrafo 8, la Commissione emette un avvertimento all'indirizzo dello Stato membro. L'avvertimento è oggetto di pubblicazione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può inoltre raccomandare allo Stato membro l'adozione delle necessarie misure correttive.
10. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo i risultati della sorveglianza multilaterale come previsto all'articolo 121, paragrafo 5, del TFUE. Qualora il Consiglio nutra gravi preoccupazioni in merito ai progressi compiuti da un determinato Stato membro, il Consiglio può, su proposta della Commissione, presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo.
11. Nel caso previsto ai paragrafi 9 e 10 il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare le sue politiche dinanzi alla propria commissione competente."
1 quater. L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:
"Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per Stato membro possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %. Ogni obiettivo di bilancio a medio termine assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, specie in relazione alla necessità di investimenti pubblici.
Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono definiti entro una forcella compresa tra il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo (cyclically adjusted) e al netto delle misure temporanee e una tantum.
L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni ed eventualmente con frequenza maggiore in caso di attuazione di importanti riforme strutturali.
L'obiettivo di bilancio a medio termine è parte integrante dei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al presente regolamento e alla direttiva del Consiglio 2011/…/UE concernente i requisiti per i quadri finanziari degli Stati membri."
1e. È inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE 1 BIS bis
TITOLARITA' NAZIONALE
Articolo 2 bis bis
1. Ogni Stato membro partecipante recepisce nella legislazione nazionale gli obiettivi del Patto di stabilità e di crescita e quelli derivanti dal TFUE in materia di politica di bilancio.
Gli Stati membri partecipanti predispongono un quadro di bilancio a medio termine con una programmazione di bilancio di almeno quattro anni, in modo da definire un obiettivo a medio termine di una certa rilevanza.
2. Organismi e istituzioni indipendenti operanti nel campo della politica di bilancio garantiscono agli Stati membri partecipanti un informato dibattito nazionale sulle attuali posizioni strutturali di bilancio e sull'obiettivo a medio termine enunciato nel presente regolamento.
3. Gli Stati membri partecipanti introducono regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei rispettivi obblighi ex TFUE nel settore della politica di bilancio. Tali regole di bilancio numeriche nazionali sono pienamente coerenti con l'obiettivo a medio termine e lo integrano.
4. Gli Stati membri partecipanti predispongono quadri finanziari nazionali per garantire la conformità con gli obiettivi del Patto di stabilità e di crescita. L'elaborazione dei quadri finanziari può avvenire tramite la legislazione nazionale o mediante accordo politico a livello nazionale. Nel definire il quadro finanziario nazionale ogni Stato membro partecipante va, se del caso, oltre le prescrizioni minime di cui alla direttiva del Consiglio 2011/…/UE concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
Ogni Stato membro partecipante si adopera per ottenere l'approvazione parlamentare del suo programma di stabilità. L'eventuale assenza di approvazione parlamentare deve essere precisata nel programma di stabilità.
5. Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni del Consiglio e della Commissione, soprattutto al momento della preparazione dei rispettivi bilanci, e associano opportunamente i parlamenti nazionali nelle procedure di coordinamento delle politiche economiche. Nel sottoporre il progetto di bilancio ai parlamenti nazionali, gli Stati membri presentano anche eventuali pareri del Consiglio o della Commissione sul programma di stabilità e, in caso di scostamento significativo dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine ex articolo 5, paragrafo 1, terzo comma del presente regolamento, la raccomandazione della Commissione accompagnata da una nota in cui si spiega in che modo si è tenuto conto di detti pareri e raccomandazioni.
6. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali - in linea con il Codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 - e delle corti dei conti nazionali. A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:
a) procedure di assunzione e licenziamento trasparenti e non legate all'esito delle elezioni politiche;
b) assegnazione annuale degli stanziamenti di bilancio;
c) data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con almeno un anno di anticipo.
1f. È inserita la seguente Sezione:
"SEZIONE 1 BIS ter
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'EUROGRUPPO
Articolo 2 bis ter
Il Presidente dell'Eurogruppo può, su richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltato dalle competenti commissioni del Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro dell'Eurogruppo, la situazione economica e l'evoluzione degli squilibri macroeconomici nella zona euro, la competitività negli Stati membri partecipanti e la convergenza reale delle loro economie, la sostenibilità delle posizioni finanziarie degli Stati membri partecipanti e la realizzazione dei loro programmi di stabilità e piani nazionali di riforma e l'evoluzione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'UE."
2. L'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro."
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, precisando gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;"
i bis) è inserita la seguente lettera:
"a bis) la prevista evoluzione del rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, nonché i dati sulle passività implicite o contingenti come i costi di bilancio previsti in relazione all'invecchiamento della popolazione e le garanzie pubbliche; la tipologia esatta di tali informazioni sarà indicata secondo un quadro armonizzato che la Commissione dovrà approntare;"
i ter) è inserita la seguente lettera:
"a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;"
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi complessiva del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;
b bis) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Il programma di stabilità si basa su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche e prudenziali, che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio gli scostamenti dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono predisposte tenendo opportunamente conto delle previsioni della Commissione e di altri organismi indipendenti. Eventuali divergenze significative tra lo scenario macrofinanziario prescelto e le previsioni della Commissione devono essere motivate nel programma di stabilità."
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), a ter e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi."
3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente tra il 1° e il 30 aprile. Gli Stati membri che abbiano adottato l'euro presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione all'euro.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità."
4. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL - e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia significativamente superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.
Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:
▐
a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.
La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.
La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.
Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è valutato sulla base di proiezioni o di dati storici, se questi ultimi non comportano un percorso di avvicinamento più lento all'obiettivo a medio termine. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione pubblica una valutazione trasparente, indipendente e motivata della metodologia utilizzata per tali proiezioni.
Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto verificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con uno scostamento che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che lo scostamento resti temporaneo e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
Il Consiglio e la Commissione esaminano inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.
Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sul saldo strutturale della pubblica amministrazione, pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un dato anno o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
2. La Commissione esamina il programma di stabilità entro al massimo ▌tre mesi dalla sua presentazione. Se necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, raccomanda al Consiglio di emettere un parere sul programma. Il parere si considera adottato dal Consiglio a meno che quest’ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerlo entro dieci giorni. Nel caso in cui gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, ▌il parere invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma."
5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo ▌.
2. In caso di scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4 del TFUE. L'avvertimento è reso pubblico. Il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare le sue politiche dinanzi alla propria commissione competente. Se lo scostamento significativo si verifica, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato una relazione integrativa.
Entro un mese dallo scostamento significativo di cui al primo comma il Consiglio adotta una raccomandazione per l'adozione di interventi rimediativi, basata sulla raccomandazione della Commissione, fissando per gli interventi un termine non superiore ai cinque mesi. In caso di scostamento notevole o in situazione di particolare gravità, il termine non è superiore ai tre mesi. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.
La Commissione esercita un monitoraggio sulle misure contenute nella raccomandazione sulla base delle visite di sorveglianza ex articolo -11 del presente regolamento e predispone una relazione per il Consiglio. La relazione è resa pubblica entro un mese.
Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di constatare l'assenza di interventi efficaci. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Nel contempo il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo dietro proposta della Commissione.
L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio ex secondo comma alla raccomandazione finale del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo ex quarto comma, non è superiore ai sei mesi.
Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.
La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:
per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.
Non si tiene conto dello scostamento se lo Stato membro interessato ha superato in misura significativa l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della presenza di squilibri macroeconomici eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.
Non si tiene conto dello scostamento anche quando sia determinato da un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sul saldo strutturale della pubblica amministrazione, pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un anno o in caso di grave recessione economica di natura generale, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
3. Qualora lo scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine persista o sia particolarmente grave, ▌la Commissione rivolge ▌una raccomandazione allo Stato membro interessato invitandolo a prendere le necessarie misure di aggiustamento. Il Consiglio può respingere la raccomandazione della Commissione a maggioranza qualificata. Il Consiglio ▌rende pubblica la raccomandazione. Il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare le sue politiche dinanzi alla propria commissione competente."
6. L'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascuno Stato membro con deroga presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 del TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;"
i bis) è inserita la seguente lettera:
"a bis) la prevista evoluzione del rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, nonché i dati sulle passività implicite o contingenti come i costi di bilancio previsti in relazione all'invecchiamento della popolazione e le garanzie pubbliche; la tipologia esatta di tali informazioni sarà indicata secondo un quadro armonizzato che la Commissione dovrà approntare;"
i ter) è inserita la seguente lettera:
"a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica, gli orientamenti in materia di occupazione e il programma nazionale di riforma;"
i quater) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle variabili economiche di una certa importanza per la realizzazione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;
b bis) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Il programma di convergenza si basa su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche e prudenti che fanno ricorso alle informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio gli scostamenti dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono predisposte tenendo opportunamente conto delle previsioni della Commissione e di altri organismi indipendenti. Eventuali divergenze significative tra lo scenario macrofinanziario prescelto e le previsioni della Commissione devono essere motivate nel programma di convergenza."
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), a ter e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi."
7. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente tra il 1° e il 30 aprile.
1 bis. Per i paesi il cui l'esercizio finanziario non corrisponde all'anno solare, la presentazione del programma di convergenza seguirà la presentazione del bilancio al parlamento nazionale e sarà il più vicino possibile alla sua pubblicazione.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.".
8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL - e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia significativamente superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.
Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o proposte sul lato delle entrate, sia conforme alle condizioni seguenti:
▐
a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da tagli di spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.
La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.
La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.
Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è valutato sulla base di proiezioni o di dati storici, se questi ultimi non comportano un percorso di avvicinamento più lento all'obiettivo a medio termine. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione pubblica una valutazione trasparente, indipendente e motivata della metodologia utilizzata per tali proiezioni.
Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che lo scostamento resti temporaneo e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
Il Consiglio e la Commissione esaminano inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.
Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sul saldo strutturale della pubblica amministrazione, pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un dato anno o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione gli Stati membri possono essere eccezionalmente autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
2. Il Consiglio procede all'esame del programma di convergenza entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio formula, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 del TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma."
9. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo derivanti da deviazioni dalla politica di bilancio prudente.
Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri con deroga alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano orientate alla stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.
2. In caso di scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4 del TFUE. L'avvertimento è reso pubblico. Il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare le sue politiche dinanzi alla propria commissione competente. In caso di scostamento significativo la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato una relazione integrativa.
Entro un mese dallo scostamento significativo di cui al primo comma il Consiglio adotta una raccomandazione per l'adozione di interventi rimediativi, basata sulla raccomandazione della Commissione, fissando per gli interventi un termine non superiore ai cinque mesi. In caso di scostamento notevole o in situazione di particolare gravità, il termine non è superiore ai tre mesi. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.
La Commissione esercita un monitoraggio sulle misure contenute nella raccomandazione sulla base delle visite di sorveglianza ex articolo -11 del presente regolamento e predispone una relazione per il Consiglio. La relazione è resa pubblica entro un mese.
Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di constatare l'assenza di interventi efficaci. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Nel contempo il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo dietro proposta della Commissione.
L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio ex secondo comma alla raccomandazione finale del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo ex quarto comma, non è superiore ai sei mesi.
Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1.
La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:
per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.
Non si tiene conto dello scostamento se lo Stato membro interessato ha superato in misura significativa l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della presenza di squilibri macroeconomici eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.
Non si tiene conto dello scostamento anche quando sia determinato da un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sul saldo strutturale della pubblica amministrazione, pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un anno o in caso di grave recessione economica di natura generale, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
3. Qualora lo scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine persista o sia particolarmente grave, la Commissione rivolge ▌una raccomandazione allo Stato membro interessato invitandolo a prendere le necessarie misure di aggiustamento. Il Consiglio ▌rende pubblica la raccomandazione. Il Parlamento europeo può invitare lo Stato membro interessato a illustrare le sue politiche dinanzi alla propria commissione competente.
3 bis. In caso di invito a una riunione tra la commissione competente del Parlamento europeo e quella di uno Stato membro per spiegare una posizione, le misure richieste o l'eventuale scostamento dagli obblighi imposti da tali misure, la riunione è convocata sotto gli auspici di una delle seguenti istituzioni:
a) Parlamento europeo;
b) parlamento dello Stato membro interessato;
c) parlamento dello Stato che detiene la presidenza di turno."
9 bis. È aggiunto il seguente articolo:
"Articolo -11
1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione effettua visite in tutti gli Stati membri aventi come scopo un dialogo periodico e, se del caso, la sorveglianza.
Se lo ritiene opportuno, la Commissione può invitare i rappresentanti della Banca centrale europea o di altre istituzioni interessate a partecipare al dialogo e alle visite di sorveglianza.
2. In fase di organizzazione delle visite di dialogo e di sorveglianza, la Commissione trasmette, se del caso, i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.
3. Nel contesto delle visite di dialogo, la Commissione esamina la situazione economica effettiva dello Stato membro e identifica eventuali rischi o difficoltà relativamente al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
4. Nel contesto delle visite di sorveglianza, la Commissione monitora i processi e verifica che le misure siano state adottate osservando le decisioni del Consiglio o della Commissione, conformemente agli obiettivi del presente regolamento. Le visite di sorveglianza sono realizzate soltanto in casi eccezionali e in condizioni manifeste di rischio o difficoltà nel conseguimento degli obiettivi.
5. La Commissione informa il comitato economico e finanziario dei motivi alla base delle visite di sorveglianza.
6. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a facilitare le visite di dialogo e di sorveglianza. Su richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono l'assistenza di tutte le autorità nazionali pertinenti per la preparazione delle visite di dialogo e di sorveglianza e per il loro svolgimento."
9 ter. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio e la Commissione effettuano la valutazione globale di cui all'articolo 121, paragrafo 3 TFUE.".
9 quater. È aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 11 bis
Il Parlamento e il Consiglio valutano, alla luce della relazione annuale della Commissione, l'attuazione del presente regolamento."
9 quinquies. È aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 12 bis
Riesame
1. Entro ...*, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
2. La relazione e le eventuali proposte che la corredano sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Se la relazione individua l'esistenza di ostacoli all'adeguato funzionamento delle disposizioni dei trattati che disciplinano l'Unione economica e monetaria, essa contiene le necessarie raccomandazioni al Consiglio europeo.
4. La relazione include una proposta per l'estensione del voto a maggioranza qualificata inversa al Consiglio a tutte le fasi della procedura di cui al presente regolamento.
5. Entro il … * la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio eventualmente accompagnata da proposte legislative volte a introdurre, nel quadro delle regole dell'Unione, un meccanismo di incentivazione che preveda la concessione di garanzie per una serie di Iniziative di "Project Bond" nel quadro di Europa 2020''.
*GU inserire la data: un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento."
10. Ogni riferimento all'articolo 99 viene sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all'articolo 121.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Sharon Bowles
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526 – C7‑0300/2010 – 2010/0280(COD))
Onorevole Presidente,
con lettera del 4 marzo 2011, Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica di varie proposte legislative su cui sono stati presentati emendamenti di modifica della stessa in seno alla Sua commissione, in quanto commissione competente per il merito, e/o in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12.4.2011
Il pacchetto sulla governance economica mira a rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento e di una più stretta sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria.
Il pacchetto è composto da sei proposte legislative.
Le proposte sono analizzate separatamente in allegato. Per motivi di convenienza, le conclusioni della commissione per quanto riguarda la base giuridica appropriata in ciascuno dei casi sono le seguenti:
-Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(COM(2010)527, 2010/0281 (COD)).
L'unico scopo della proposta di regolamento è quello di ampliare la procedura di sorveglianza economica, come consentito dall'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE. Tale base giuridica sembra quindi essere quella più appropriata.
-Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 definitivo, 2010/0277(NLE))
Lo scopo principale di questa proposta è quello di incoraggiare la responsabilità di bilancio stabilendo requisiti minimi per le strutture nazionali e di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. Pertanto, la base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire il terzo comma dell'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE, appare opportuna.
-Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526, 2010/0280 (COD))
La presente proposta mira a garantire un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Sembra quindi che l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE sia la base giuridica appropriata per questa proposta.
-Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 definitivo, 2010/0276 (CNS))
In considerazione del fatto che l'obiettivo principale di questa proposta è quello di fissare in dettaglio le modalità da seguire per applicare la procedura per i disavanzi eccessivi, l'unica base giuridica appropriata è l'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE.
-Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))
Si ritiene che l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE costituisca la base giuridica appropriata.
-Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525, 2010/0279 (COD))
Considerando lo scopo della proposta, che mira a rafforzare l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici dell'area dell'euro, l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE costituisce la base giuridica appropriata.
Nella riunione del 12 aprile 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[1], di tenere conto delle suddette raccomandazioni.
Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Klaus-Heiner Lehne
Allegato
Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526, 2010/0280 (COD)).
La crisi finanziaria ed economica ha messo in luce la necessità di rivedere il quadro dell'Unione economica e monetaria (UEM) per rafforzare gli strumenti esistenti e ampliare le procedure di coordinamento e sorveglianza multilaterale. Come sottolineato dalla Commissione nella relazione, il sistema deve essere rafforzato al fine di "consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione"[2].
Il pacchetto sulla governance economica prevede sei proposte volte a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria nel contesto della strategia Europa 2020 e del semestre europeo, un nuovo ciclo di sorveglianza che riunirà i processi nell'ambito del patto di stabilità e crescita (PSC)[3] e degli orientamenti di massima per le politiche economiche.
Due delle proposte in questione riguardano la procedura per i disavanzi eccessivi e si basano entrambe sull'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE. Le altre quattro riguardano la procedura di sorveglianza multilaterale e si basano sull'articolo 121, paragrafo 6; due di esse si basano sull'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE.
Le proposte fanno seguito a due comunicazioni[4] della Commissione e a un accordo del Consiglio europeo del giugno 2010 sulla necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto sulla governance economica è stato presentato il 29 settembre 2010.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza e delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (in appresso "la proposta") è in fase di prima lettura presso la commissione per i problemi economici e monetari (ECON), competente per il merito. Il relatore è Corien Wortmann-Kool. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha formulato un parere (relatore: Pervenche Berès).
Con lettera del 4 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di elaborare un parere sulla base giuridica. Sono stati presentati emendamenti per modificare la base giuridica, portandola da una singola base data dall'articolo 126, paragrafo 6, a una base multipla data dall'articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 4, o dall'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE.
Antefatti
Il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, nella cosiddetta parte preventiva del patto di stabilità, è stato modificato nel 2005 dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e completato dalla relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". La proposta in esame mira a modificare ulteriormente tale regolamento.
Il regolamento n. 1466/97 stabilisce le disposizioni che garantiscono la prudenza degli Stati membri nelle politiche di bilancio e la sostenibilità delle rispettive finanze pubbliche.
Per conseguire questi obiettivi il regolamento impone agli Stati membri di "conseguire e mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza" (considerando 4). Gli obiettivi di bilancio a medio termine (OMT) sono definiti in percentuale del PIL e variano tra gli Stati membri attorno a una posizione prossima al pareggio. Gli Stati membri che non hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine sono tenuti a convergervi a un determinato tasso annuo.
Nonostante questo quadro preciso, l'attuale contesto economico dimostra che i progressi verso gli OMT sono stati in linea di massima insufficienti. Inoltre, il saldo strutturale si è dimostrato insufficiente, nella pratica, per la situazione fiscale soggiacente di un paese.
Secondo la relazione[5], è necessaria una riforma della parte preventiva del patto di stabilità e crescita al fine di correggere tali carenze. Di conseguenza, la proposta si concentra sulle seguenti misure:
- È necessario che gli attuali obiettivi di bilancio a medio termine e il requisito di convergenza annuale pari allo 0,5% del PIL diventino operativi nell'ambito del principio della prudenza nella politica di bilancio. Questo principio implica che la spesa annuale non dovrebbe superare un tasso prudente di crescita del PIL.
Il Consiglio dovrebbe essere obbligato a monitorare "gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati (articoli 9 e 10).
- In caso di mancato rispetto delle disposizioni, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato (articolo 6).
- Qualora la deviazione persista o sia particolarmente grave, il Consiglio rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato, invitandolo ad adottare misure correttive a norma dell'articolo 121 del trattato. Tale raccomandazione potrebbe essere resa pubblica (articolo 6).
Ne consegue che il regolamento proposto fissa nel dettaglio le misure che garantiscono il coordinamento delle politiche e delle prestazioni economiche degli Stati membri.
Base giuridica proposta
Articolo 121, paragrafo 6
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4[6].
Articolo 136
1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
(a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
(b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Articolo 148, paragrafi 3 e 4
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
L'approccio della Corte di giustizia
È giurisprudenza costante che, in linea di principio, una misura debba essere fondata su una sola base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche, e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante.[7]
In via eccezionale, ove sia provato che l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza[8].
Analisi delle basi giuridiche proposte
A norma del considerando 4, lo scopo principale del regolamento proposto consiste nell'imporre agli Stati membri "di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza". È chiaro dunque che la proposta mira a garantire il rigoroso coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
L'ulteriore analisi delle disposizioni previste dalla proposta sostiene la medesima conclusione. L'articolo 5 stabilisce le norme dettagliate relative al principio della politica di bilancio prudente, l'articolo 6 impone al Consiglio il compito di controllare l'attuazione dei programmi di stabilità e gli articoli 7-10 stabiliscono le norme in caso di deroghe concesse agli Stati membri.
Tutte le misure di cui sopra sembrano costituire le norme dettagliate per una procedura di sorveglianza multilaterale integrata, come stabilito all'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE.
L'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE è quindi la base giuridica appropriata per questa proposta.
Proseguendo l'analisi, è necessario stabilire se gli obiettivi della proposta in esame potrebbero giustificare una base giuridica multipla. Come rilevato, la Corte di giustizia è rigorosa sulla questione.
In primo luogo, occorre osservare che l'articolo 148 fa parte del titolo IX, Occupazione. Questa disposizione consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare orientamenti che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione nelle loro politiche occupazionali.
L'articolo 148, paragrafi 3 e 4, consente al Consiglio di esaminare la "attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione" e di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. Tale disposizione non costituisce una base giuridica per l'adozione di legislazione in senso stretto.
Alla luce di quanto esposto, l'articolo 148 non costituisce una base giuridica appropriata.
In secondo luogo, è possibile rispondere brevemente alla domanda relativa all'eventuale adeguatezza della base giuridica dell'articolo 136 del TFUE. Dato che la misura proposta si applica a tutti gli Stati membri, l'articolo 136 non è appropriato poiché si applica solo ai paesi della zona euro.
Conclusione e raccomandazione
Alla luce di quanto sopra, l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE risulta essere la base giuridica appropriata per la proposta in esame.
- [1] Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
- [2] Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, Relazione
- [3] Il patto di stabilità e crescita è composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita.
- [4] Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, del 12 maggio 2010; Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione - Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'Unione, del 30 giugno 2010.
- [5] Si rimanda alla nota 1 della relazione.
- [6] Articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a)." - [7] Causa C-91/05 Commissione/ Consiglio [2008] Raccolta I- 3651.
- [8] Causa C-338/01 Commissione/ Consiglio [2004] Raccolta I- 4829.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (18.3.2011)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
(COM(2010)0526 – C7‑0300/2010 – 2010/0280(COD))
Relatrice per parere: Pervenche Berès
BREVE MOTIVAZIONE
Antefatti
Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a rafforzare la governance economica nell'UE e nell'area dell'euro. Il pacchetto si compone di sei proposte, quattro delle quali riguardano questioni finanziarie, compresa una riforma del patto di stabilità e crescita. Due nuovi regolamenti sono invece volti a individuare e a trattare squilibri macroeconomici emergenti nell'ambito dell'UE e nell'area dell'euro.
La Commissione propone di migliorare il rispetto del patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri e di approfondire il coordinamento della politica di bilancio. A titolo del cosiddetto "braccio preventivo" del patto di stabilità e crescita, il vigente regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche è modificato con lo scopo di garantire che gli Stati membri applichino, nei periodi di congiuntura favorevole, politiche di bilancio "prudenti" onde costituire le necessarie riserve per i periodi di congiuntura sfavorevole. A titolo del cosiddetto "braccio correttivo", invece, si propongono emendamenti al regolamento (CE) n. 1467/97 concernente le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, al fine di assicurare che l'andamento del debito sia seguito più da vicino e che abbia la stessa importanza dell'andamento del disavanzo.
Inoltre, viene proposta una direttiva che introduce requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, con lo scopo di promuovere la responsabilità in materia di bilancio stabilendo requisiti minimi per i quadri finanziari nazionali e assicurando che essi siano il linea con gli obblighi del trattato. Per sostenere i cambiamenti a livello del "braccio preventivo" e del "braccio correttivo" del patto di stabilità e crescita, la Commissione propone altresì di rafforzare i meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle norme per gli Stati membri dell'area dell'euro.
Osservazioni
Il progetto di parere in esame riguarda la proposta della Commissione volta a modificare il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. Il relatore per parere concorda sul fatto che il patto di stabilità e crescita, che si tratti della sua parte preventiva come della sua parte correttiva, ha fallito il suo scopo e deve essere riformato. Tale riforma dovrebbe basarsi sull'esperienza maturata negli anni della sua applicazione, compresi quelli della attuale crisi economica e sociale. Tuttavia, il relatore per parere è dell'avviso che la proposta della Commissione volta a riformare la parte preventiva del patto di stabilità e crescita sia carente sotto molti punti di vista e propone quindi emendamenti riguardo ai seguenti aspetti principali:
– Il quadro di sorveglianza di bilancio e di coordinamento delle politiche economiche dell'UE dovrebbe essere ampliato così da includere l'occupazione e gli aspetti sociali. L'articolo 148 del trattato dovrebbe pertanto essere aggiunto quale base giuridica nella parte preventiva del quadro di sorveglianza.
– In relazione con quanto precede, gli strumenti basati sull'articolo 148 del trattato, in particolare gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri che presentano programmi di stabilità e di convergenza, come anche durante la fase di esame di detti programmi. Il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) dovrebbero quindi essere coinvolti in tutte le pertinenti procedure di sorveglianza.
– La sorveglianza multilaterale dei programmi di stabilità e di convergenza dovrebbe essere esercitata nel quadro del "semestre europeo", che andrebbe incluso nel regolamento, e parallelamente alla sorveglianza degli squilibri macroeconomici e sociali, nonché all'esame dell'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per le politiche in materia di occupazione.
– I programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri dovrebbero comprendere informazioni sulla coerenza degli obiettivi di bilancio degli Stati membri con la strategia dell'UE in materia di crescita e di occupazione, come la strategia Europa 2020, e in particolare con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione.
– Bisognerebbe consentire, in caso di grave recessione non solo economica ma anche sociale, una deviazione temporanea dalla politica di bilancio quale definita dal regolamento, politica che il relatore per parere preferisce qualificare come efficace anziché prudente, aggettivo che manca di una definizione.
– La possibilità per gli Stati membri che pongono in atto riforme strutturali di allontanarsi dai rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine non dovrebbe essere legata a riforme del sistema pensionistico volte a promuovere determinati modelli. Una possibilità di questo tipo dovrebbe per contro essere concessa agli Stati membri che procedono a riforme strutturali atte a contribuire alla conservazione o alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà.
Infine, il relatore per parere reputa della massima importanza che il rafforzamento della governance economica vada di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica della governance europea. A questo riguardo, il ruolo del Parlamento europeo dovrebbe essere rafforzato in tutto il processo di sorveglianza. Inoltre, la consultazione regolare delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali costituiscono presupposti indispensabili per un quadro di sorveglianza credibile e trasparente.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Visto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 4, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Al fine di sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione quale prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri e l'Unione dovrebbero rispettare i seguenti principi guida: promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, e promozione di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 ter) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere pienamente conformi alle disposizioni orizzontali del TFUE, segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, all'articolo 153, paragrafo 5 del TFUE e al protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 quater) Il TFUE stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile, basata sulla stabilità finanziaria, che favorisca la creazione di posti di lavoro. |
(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile, basata sulla stabilità finanziaria, che favorisca la creazione di posti di lavoro, e dovrebbe quindi promuovere investimenti a lungo termine per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Occorre adattare ulteriormente il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché i criteri del loro esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita. |
(5) Occorre sviluppare e discutere ulteriormente sia a livello nazionale che di Unione il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché le procedure e i criteri del loro esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita, segnatamente per quanto attiene al suo contributo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nonché alla competitività e alla convergenza dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe andare di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica di detta governance nell'Unione, un obiettivo che andrebbe conseguito mediante un coinvolgimento maggiore e più tempestivo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali a livello di tutte le procedure di coordinamento della politica economica, facendo pienamente uso degli strumenti offerti dal TFUE, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL al fine di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità e avere margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici. |
(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL al fine di assicurare finanze pubbliche sostenibili e rapidi progressi verso la sostenibilità, lasciando al tempo stesso margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici favorevoli al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione e al miglioramento della competitività e della convergenza degli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e di convergenza e in particolare i loro obiettivi di bilancio a medio termine o i percorsi mirati di avvicinamento a tali obiettivi, il Consiglio deve tenere conto delle pertinenti caratteristiche cicliche e strutturali dell'economia di ciascuno Stato membro e delle loro ripercussioni sulle economie di altri Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi di una politica di bilancio prudente. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Occorre porre in essere un approccio simmetrico a una politica di bilancio efficace nel corso del ciclo mediante una migliore disciplina di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, con l'obiettivo di consentire politiche anticicliche e di conseguire progressivamente l'obiettivo di bilancio a medio termine. Il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe permettere agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL, e di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità di bilancio. Tenendo conto di ciò, l'obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe lasciare margini di manovra in bilancio, segnatamente per investimenti pubblici favorevoli al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Al fine di migliorare la titolarità nazionale del patto di stabilità e crescita, i quadri di bilancio nazionali dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell'Unione, e in particolare con il "semestre europeo per il coordinamento delle politiche", nel contesto del quale i parlamenti nazionali e tutti gli altri soggetti interessati, segnatamente le parti sociali, dovrebbero essere tempestivamente informati e debitamente coinvolti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) La politica di bilancio prudente implica che il tasso di crescita della spesa pubblica non supera di norma un tasso di crescita prudente a medio termine del PIL, che aumenti superiori a detta norma sono coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e che le riduzioni discrezionali delle entrate sono compensate da riduzioni della spesa. |
(9) Una politica di bilancio efficace e sostenibile implica il rispetto di una serie di regole sul lato delle entrate e delle spese, nell'ambito delle quali la crescita del gettito fiscale in termini strutturali, escluse le misure congiunturali, quelle orientate ciclicamente e le misure una tantum, non dovrebbe di norma rimanere al di sotto del tasso di crescita medio del PIL nell'arco del ciclo economico. Il tasso di crescita della spesa pubblica non supera di norma un tasso di crescita a medio termine del PIL nell'arco del ciclo economico, gli aumenti discrezionali superiori a detta norma sulla spesa o le riduzioni discrezionali del gettito fiscale sono coperti da altre misure discrezionali di accompagnamento sul lato della spesa e/o sul lato del gettito fiscale. Una politica di bilancio sostenibile significa che occorre tener debitamente ed esplicitamente conto di fattori aggravanti o attenuanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97, dei determinanti a lungo termine della sostenibilità economica, come l'inclusione sociale, le esternalità ambientali, in particolare il cambiamento climatico, nonché dei costi relativi all'internalizzazione di altre esternalità negative che rappresentano un onere per le generazioni future. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Occorre consentire una deviazione temporanea dalla politica di bilancio prudente in caso di grave recessione economica di natura generale al fine di facilitare la ripresa economica. |
(10) Occorre consentire in via eccezionale una deviazione temporanea dalla politica di bilancio efficace e sostenibile in caso di una grave recessione economica o di un deciso aumento della disoccupazione, compreso il periodo in cui l'economia funziona al di sotto del suo normale potenziale, al fine di facilitare una piena ripresa economica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente occorre rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato e qualora la deviazione significativa persista o sia particolarmente grave, occorre rivolgere una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti le necessarie misure correttive. |
(11) In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio efficace e sostenibile occorre rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato e qualora la deviazione significativa persista o sia particolarmente grave, occorre rivolgere una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti le necessarie misure correttive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 del trattato uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi in cui prevalga una deviazione persistente e significativa dalla politica di bilancio prudente. |
(12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 del TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi in cui prevalgano una deviazione persistente e significativa dalla politica di bilancio efficace e sostenibile, l'inazione o l'indisponibilità a cooperare. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo -2 bis (nuovo) (prima della sezione 1 bis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto ii Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 3 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione emendamento 1 ETUC. Inoltre, l'argomento secondo il quale i governi sono in grado di controllare la spesa, ma non le entrate, non è corretto. Sia le spese che le entrate interagiscono fortemente con il ciclo economico e la recessione erode il gettito fiscale allo stesso modo in cui gonfia la spesa pubblica. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b – punto i bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b – punto ii Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera c Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 7 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 9 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1466/97 Articolo 10 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche |
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Riferimenti |
COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 21.10.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Pervenche Berès 21.10.2010 |
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Esame in commissione |
1.12.2010 |
25.1.2011 |
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Approvazione |
16.3.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 2 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Liam Aylward, Fiona Hall, Janusz Wojciechowski |
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche |
|||||||
Riferimenti |
COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.9.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 21.10.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 21.10.2010 |
EMPL 21.10.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 20.10.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Corien Wortmann-Kool 21.9.2010 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 12.4.2011 |
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Esame in commissione |
26.10.2010 |
24.1.2011 |
22.3.2011 |
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Approvazione |
19.4.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 18 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Thomas Mann, Claudio Morganti |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Karima Delli |
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Deposito |
29.4.2011 |
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