RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

6.5.2011 - (COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Elisa Ferreira


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

(COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0527),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0301/2010),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011[1],

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0183/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA[2]*

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 136,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)                     Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e dovrebbe comportare il rispetto di alcuni principi fondamentali: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, bilancia dei pagamenti sostenibile.

(1 bis)               L'obiettivo di un coordinamento economico forte dev'essere la creazione di un'unione economica e sociale stabile, basata sui principi della procedura comunitaria.

(1 ter)               Il mercato interno, come previsto dal TFUE, dovrebbe adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Unione, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e alla coesione sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

(1 quater)         Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione, la strategia Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Inoltre, il Consiglio europeo ha deciso di lanciare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche, onde consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello di Unione e permettere una sorveglianza rafforzata nonché una valutazione simultanea delle misure di bilancio e delle riforme strutturali, a favore della crescita e dell’occupazione.

(1 quinquies)   L'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE prevede l'adozione di indirizzi di massima per le politiche economiche, e l'articolo 148, paragrafo 2, dello stesso trattato prevede l'adozione di orientamenti per l'occupazione.

(1 sexies)          Al fine di elaborare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito dal TFUE, gli Stati membri e l'Unione devono agire in conformità dei principi guida volti a promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile e mercati del lavoro in grado di reagire ai cambiamenti economici.

(2)                     È necessario trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, migliorare la governance economica dell'Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale.

(2 bis)               È necessario che la realizzazione e il mantenimento di un mercato interno dinamico siano considerati un elemento del corretto e agevole funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

(2 ter)               Il miglioramento del quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse e coerenti a favore della crescita sostenibile, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, un semestre europeo per un maggiore coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi delle posizioni di bilancio (il patto di stabilità e crescita), un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari.

(2 quater)         La necessità di una soluzione globale e integrata alla crisi debitoria nell'area dell'euro deriva dal fatto che l'approccio frammentario fin qui seguito non ha funzionato.

(2 quinquies)   Al fine di rafforzare la crescita economica e sostenere gli obiettivi di Europa 2020, gli stanziamenti di pagamento non utilizzati vanno riassegnati a programmi comuni finalizzati alla crescita, alla competitività e all'occupazione, e le capacità di prestito della Banca europea per gli investimenti nonché la creazione di un mercato di obbligazioni per il finanziamento di un progetto dovrebbero essere utilizzate per attrarre finanziamenti da altre istituzioni finanziarie e da investitori privati presenti sul mercato dei capitali, come i fondi pensione e le assicurazioni, per finanziare progetti europei.

(2 sexies)          Il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il consolidamento della sua legittimità democratica nell'Unione, un obiettivo da conseguire tramite un più stretto e tempestivo coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali durante l'intero svolgimento delle procedure di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

(2 septies)         Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'attuazione del requisito di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, il quale stabilisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano di conseguenza. La trasparenza, la responsabilità e la sorveglianza indipendente sono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione devono rendere pubbliche e spiegare le ragioni alla base delle loro posizioni e decisioni nelle fasi appropriate delle procedure di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

(2 octies)          La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo e indipendente nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. In particolare, occorre limitare il ruolo del Consiglio nelle fasi che conducono a eventuali sanzioni ed è opportuno ricorrere, ogniqualvolta sia possibile, al voto a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio a norma del TFUE. Non dovrebbero partecipare alla votazione il membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato e i membri che rappresentano Stati membri inadempienti alle raccomandazioni del Consiglio di adottare un'azione correttiva ai sensi del patto di stabilità e crescita o di correggere squilibri macroeconomici eccessivi.

(3)                     In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri e vulnerabilità macroeconomici eccessivi in seno all'Unione. ▌

(3 bis)               Nello studio degli squilibri macroeconomici occorre prendere in considerazione gli squilibri interni, incluso il debito privato e pubblico, la sua evoluzione e origine (interna o internazionale) e i ritardi nei pagamenti del paese, soprattutto i pagamenti alle piccole e medie imprese da parte del settore pubblico e delle grandi multinazionali.

(3 ter)               Occorre considerare altresì gli sviluppi del mercato interno, compresi il collegamento tra salari e produttività nel mercato del lavoro e l'esistenza di ostacoli giuridici che non permettono una concertazione libera e diretta tra imprese e lavoratori.

(4)                     Per contribuire a correggere tali squilibri e vulnerabilità, sono necessari un approccio economico e sociale più integrato e una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

(4 bis)               Il presente regolamento non affronta la situazione attuale nel breve termine, ma piuttosto in un approccio strutturale per il medio-lungo termine.

(4 ter)               Il quadro per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e il quadro completo della governance economica dovrebbero essere complementari e compatibili con una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che miri ad accrescere la competitività e la stabilità sociale dell'Unione. Tali interconnessioni non dovrebbero tuttavia implicare deroghe alle disposizioni del presente regolamento né al patto di stabilità e di crescita.

(4 quater)         È opportuno che il meccanismo permanente di gestione delle crisi sia adottato con la procedura legislativa ordinaria e ispirato al metodo dell'Unione, da un lato per rafforzare la partecipazione del Parlamento e migliorare la responsabilità democratica, dall'altro per attingere alle competenze, all'indipendenza e all'imparzialità della Commissione.

(4 quinquies)   La volatilità dei mercati e i livelli dei differenziali di rendimento dei titoli di Stato di taluni Stati membri la cui moneta è l'euro rendono necessaria un'azione decisa volta a difendere la stabilità dell'euro.

(4 sexies)          Le misure adottate ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere pienamente coerenti con le disposizioni orizzontali del TFUE, in particolare gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e l'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

(5)                     È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4, del trattato con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri e delle vulnerabilità macroeconomici, una procedura che è assolutamente necessario integrare nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale. Per squilibri macroeconomici si intendono le situazioni in cui uno Stato membro registra o rischia di registrare ampi disavanzi delle partite correnti, significative perdite di competitività, aumenti dei prezzi delle attività tanto consistenti quanto insoliti, un elevato livello di indebitamento esterno, del settore pubblico o di quello privato, oppure un consistente deterioramento dell'indebitamento stesso.

(6)                     Questa procedura dovrebbe mettere in atto un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri e delle vulnerabilità macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, comprensivo di soglie indicative, accompagnato da un'analisi economica.

(7)                     Per poter fungere efficacemente da base per una miglior sorveglianza a livello macroeconomico, il "quadro di controllo" dovrebbe essere composto da un numero limitato di indicatori economici, finanziari e strutturali reali e nominali attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici e sociali, con soglie indicative corrispondenti. In virtù della simmetria nell'interpretazione delle soglie numeriche, i valori eccessivamente positivi o negativi registrati nei vari Stati membri nonché le divergenze di andamento tra indicatori analoghi degli Stati membri stessi comportano la necessità di procedere a un esame più approfondito. La composizione del "quadro di controllo" dovrebbe mutare nel tempo, in modo da adeguarsi al carattere mutevole degli squilibri macroeconomici, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. Gli indicatori non dovrebbero essere considerati come obiettivi per la politica economica, ma come strumenti per tenere conto del carattere evolutivo degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea.

(7 bis)               Gli indicatori degli squilibri macroeconomici dovrebbero essere integrati da indicatori fondamentali, nel quadro dell'esame approfondito, all'interno della sorveglianza macrostrutturale prevista dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, con particolare attenzione agli obiettivi chiave della strategia (occupazione, innovazione, istruzione, inclusione sociale, clima ed energia).

(7 ter)               I criteri simmetrici non sono presi in considerazione per l'irrogazione delle ammende dovute ad eccedenze o disavanzi commerciali.

(8)                     Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica del quadro di controllo: l'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale e, in questo senso, l'analisi dello squilibrio dovrebbe in particolare comprendere anche l'identificazione della parte del ciclo economico che lo Stato membro sta sperimentando e le potenziali ricadute che lo squilibrio sta creando all'interno di un altro Stato membro, nell'area dell'euro o nell'insieme dell'Unione europea.

(9)                     Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare, mediante valutazione preliminare, gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticato un esame approfondito. La realizzazione di tale esame approfondito non dovrebbe implicare la presunzione dell'esistenza di squilibri macroeconomici eccessivi. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle cause di squilibrio e della capacità dello Stato membro in questione di porvi rimedio. L'esame approfondito dovrebbe essere considerato una procedura standard in fase di diagnosi.

(10)                   Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi e le vulnerabilità, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa dovrebbe prevedere un rafforzamento delle missioni di sorveglianza e del controllo delle statistiche negli Stati membri da parte della Commissione, d'intesa con la BCE quando tali missioni riguardano Stati membri partecipanti o Stati membri ammessi all'ERM II, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi gli squilibri e le vulnerabilità che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. Poiché tali missioni dovrebbero mirare ad ottenere un'immagine ampia ed equilibrata della situazione macroeconomica, le parti sociali e le altre parti interessate a livello nazionale dovrebbero essere attivamente impegnate nel dialogo.

(11)                   Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario per gli altri Stati membri. E' opportuno prestare particolare attenzione agli Stati membri che presentano notevoli disavanzi della bilancia commerciale e scarsa competitività. Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del TFUE nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

(11 bis)             La valutazione degli squilibri dovrebbe tener conto degli obiettivi della strategia dell'Unione in materia di crescita e occupazione nonché della necessità di utilizzare tale strategia come strumento per la coesione interna sostenibile, contribuendo a fare dell'Unione l'economia più competitiva del mondo. Occorre prendere in considerazione la crescita a medio termine e gli obiettivi di saldo primario dei "paesi in via di recupero".

(11 ter)             Occorre considerare le cause strutturali degli squilibri che rischiano di compromettere la stabilità finanziaria dello Stato membro o che hanno un impatto sulla stabilità economica e finanziaria dell'Unione.

(11 quater)       La valutazione degli squilibri dovrebbe tener conto degli obiettivi di equilibrio delle finanze pubbliche nella prospettiva a medio termine e della necessità di ridurre il debito pubblico e incrementare la crescita economica.

(11 quinquies) Le misure proposte ad uno Stato membro ai fini della correzione degli squilibri dovrebbero tener conto degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e della necessità di usare tale strategia come strumento per realizzare una coesione interna sostenibile, contribuendo a fare dell'Unione l'economia più competitiva del mondo. Occorre prendere in considerazione la crescita a medio termine e gli obiettivi di saldo primario dei "paesi in via di recupero".

(12)                   Se vengono individuati squilibri o vulnerabilità macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri e alle vulnerabilità dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche, e coinvolgere tutti i pertinenti soggetti interessati a livello nazionale. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato, essere compatibile con la convergenza a medio e lungo termine e con gli obiettivi inclusi in una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, sostenere il mercato unico, favorire collegamenti commerciali internazionali, accrescere la competitività e coprire inoltre i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e la regolamentazione del settore finanziario. Le raccomandazioni dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 153 del TFUE e la contrattazione collettiva tra le parti sociali in ciascuno Stato membro.

(12 bis)             A questo proposito, il Consiglio e la Commissione devono rispettare il ruolo delle parti sociali, in particolare il diritto di contrattazione collettiva, e possono invitarle a contribuire a promuovere opportune azioni per attenuare degli squilibri.

(13)                   L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi dovrebbero anche giustificare un'opportuna integrazione nel quadro di controllo e adeguate azioni di follow-up da parte della Commissione nel quadro della sorveglianza degli squilibri e delle vulnerabilità. Occorre rispettare rigorosamente il regime di indipendenza e riservatezza del comitato europeo per il rischio sistemico.

(14)                   Se vengono individuati gravi squilibri e vulnerabilità macroeconomici, o anche squilibri e vulnerabilità che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

(15)                   Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe riflettere la natura degli squilibri, essere limitato agli aspetti politici, sotto il controllo legittimo delle autorità governative, e prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste. e dovrebbe essere approvato dal Consiglio sulla base di una relazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

(15 bis)             Le disposizioni del presente regolamento sono pienamente coerenti con l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e con le clausole orizzontali del TFUE, segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del TFUE, con la Carta dei diritti fondamentali, nonché con le disposizioni del protocollo 26 sui servizi di interesse generale e allegato ai trattati e dell'articolo 153, paragrafo 5 del TFUE.

(15 ter)             Al fine di promuovere la responsabilità e la titolarità nazionale, il Consiglio si dovrebbe riunire e deliberare pubblicamente quando discute e adotta conclusioni e raccomandazioni su tali importanti questioni che incidono sugli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

(15 quater)       Il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione in relazione al quadro di controllo. In particolare, sono necessari atti delegati per stabilire un elenco di indicatori rilevanti da includere nel quadro di controllo e adattare la composizione degli indicatori, le soglie e la metodologia utilizzata. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

(16)                   Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri e delle vulnerabilità macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(16 bis)             Quando applicano il presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare pienamente il ruolo dei parlamenti nazionali e delle parti sociali e rispettare le disparità nei sistemi nazionali, come ad esempio i sistemi di formazione dei salari. In particolare, occorre tenere in considerazione gli articoli 152 e 153 del TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 5, l'articolo 153 non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero o al diritto di serrata.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo IOggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione. Esso non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto dell'Unione. Esso non pregiudica inoltre il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)         "squilibri": ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

(b)         "squilibri eccessivi": squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Capo IIIndividuazione degli squilibri e delle vulnerabilità

Articolo 3Quadro di controllo

1. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo, stabilisce un quadro di controllo indicativo quale strumento volto a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

2. Tale quadro di controllo, costituito da una serie di indicatori statistici macroeconomici e strutturali pertinenti e riconosciuti, consente raffronti tra Stati membri e riflette le tendenze a breve termine, strutturali e a medio-lungo termine. La Commissione fissa per detti indicatori soglie indicative massime e minime, eventualmente simmetriche, che servano da livelli di allerta. Il quadro di controllo degli indicatori, e in particolare le soglie di allerta, sono differenziati per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, se giustificato dalle specificità dell'Unione economica e monetaria e dalla situazione economica di ciascun paese. Gli indicatori e le soglie riflettono il processo di convergenza fra Stati membri. Il superamento delle soglie minime o massime comporta eventualmente solo una più rigorosa sorveglianza attraverso un esame approfondito.

2 bis. L'attività del comitato europeo per il rischio sistemico è tenuta in debita considerazione ai fini dell'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.

2 ter. Il comitato europeo per il rischio sistemico è consultato per l'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.

3 bis. Il comitato per la protezione sociale è consultato in merito agli indicatori rilevanti per i mercati del lavoro e le questioni sociali, ai sensi rispettivamente dell'articolo 154, paragrafo 2, e dell'articolo 160 del TFUE.

3 ter. La Commissione adotta gli atti delegati ai sensi dell'articolo -12 ter che istituiscono l'elenco degli indicatori pertinenti da inserire nel quadro di controllo. L'elenco si estende ma non si limita alla seguente serie di indicatori:

(a) gli squilibri interni, compresi il debito pubblico e privato, il livello dei salari, i tassi di profitto per unità, nonché gli indicatori relativi alla produttività del lavoro, delle risorse e del capitale; la spesa pubblica e privata in materia di ricerca e di sviluppo; i tassi di disoccupazione e la relativa evoluzione, l'evoluzione dei prezzi dei beni (in particolare per quanto riguarda il settore immobiliare e i mercati finanziari);

(b) gli squilibri esterni, compresi i tassi di crescita reale del PIL, una media mobile di cinque anni di crescita comparativa reale; la bilancia delle partite correnti, con particolare attenzione alla componente energetica; la posizione degli investimenti netti diretti all’estero; l'evoluzione delle quote del mercato delle esportazioni intra ed extra UE;

4. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata e, se del caso, adotta atti delegati ai sensi dell'articolo -12 ter, adeguandoli per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di monitorare il loro sviluppo. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basata, sono rese pubbliche.

Articolo 4Meccanismo di allerta

1. La Commissione aggiorna i valori attribuiti agli indicatori che figurano sul quadro di controllo almeno una volta l'anno per ogni Stato membro prima di ogni periodo di programmazione di bilancio. Il quadro di controllo aggiornato è reso pubblico.

2. La pubblicazione dei valori aggiornati degli indicatori nel quadro di controllo è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una sana valutazione economica e finanziaria, comprendente una valutazione dell'andamento degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione, in cui gli indicatori sono messi in prospettiva. Occorre tener conto anche delle migliori pratiche. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri all'interno dello Stato membro interessato, in un altro Stato membro o a livello di Unione nel suo insieme. Occorre tener conto di tutte le informazioni disponibili senza trarre conclusioni dal quadro di controllo solo sulla base degli indicatori.

3. Nella relazione vengono segnalati gli Stati membri che la Commissione ritiene possano essere interessati da o essere a rischio di squilibri macroeconomici.

3 bis. La relazione è trasmessa tempestivamente al Parlamento europeo e alle sue commissioni competenti nonché alle parti sociali europee.

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio esamina e adotta conclusioni sulla relazione della Commissione. La commissione competente del Parlamento europeo può organizzare discussioni pubbliche sulla relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento, direttamente o indirettamente, agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Entro 10 giorni il Consiglio può respingere la relazione, con voto a maggioranza qualificata. Gli squilibri eccessivi comportano altresì, se del caso, la partecipazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e/o dell'autorità di sorveglianza europea competente.

4 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 forma parte integrante e deve essere pienamente coerente con le procedure, le analisi e le raccomandazioni effettuate nell'ambito del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui alla sezione 1-A del regolamento (CE ) n. 1466/97 (semestre).

4 ter. Se insorge una situazione di emergenza, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4bis è opportunamente adattata e debitamente affrontata nella successiva relazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5Esame approfondito

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga possa essere interessato da o essere a rischio di squilibri. Detto esame costituisce una procedura standard. Esso consiste, fra l'altro, nel valutare se gli Stati membri in questione presentino, o meno, squilibri, se questi possano costituire squilibri eccessivi, il livello di gravità e le interconnessioni tra Stati membri. L'esame approfondito si fonda su indagini dettagliate delle circostanze specifiche degli Stati membri, in particolare sulla diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza una vasta gamma di variabili economiche e riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale. L'esame si effettua in concomitanza di missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato, d'intesa con la BCE quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o è ammesso all'ERM II in conformità con l'articolo -12.

2. L'esame approfondito è reso pubblico. Esso considera soprattutto:

(a)         a seconda dei casi, ▌le raccomandazioni o gli inviti adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 del TFUE e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento nonché le conseguenze di tali raccomandazioni;

(a bis)   l'origine degli squilibri evidenziati, comprese le forti interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri, le ripercussioni delle politiche economiche nazionali e l'impatto asimmetrico delle politiche dell'Unione e dell'area dell'euro,

(a ter)   le circostanze economiche eccezionali che possono causare o aggravare tali squilibri;

(b)         le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, quali specificate nel suo programma di stabilità o di convergenza e nel programma nazionale di riforma;

(b bis)    gli indicatori relativi alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Tali indicatori si concentrano su occupazione (compresa la disoccupazione giovanile e di lunga durata), innovazione, istruzione, inclusione sociale, clima ed energia;

(c)         qualsiasi raccomandazione o allerta ▌indirizzata dal Comitato europeo per il rischio sistemico in merito ai rischi sistemici allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. Occorre rispettare il regime di riservatezza del Comitato europeo per il rischio sistemico.

2 bis. In normali circostanze, i risultati dell'esame approfondito sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro del semestre.

Articolo 6Misure preventive

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e, se gli squilibri sono legati agli sviluppi in un altro Stato membro, anche quest'ultimo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. La raccomandazione della Commissione si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

2. Il Consiglio informa il Parlamento europeo delle sue raccomandazioni. Le raccomandazioni del Consiglio sono rese pubbliche.

2 bis. Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione non usurpano settori, quali la formazione dei salari, che esulano esplicitamente dalle competenze dell'Unione. Il Consiglio e la Commissione attribuiscono la massima importanza alle pratiche e alle tradizioni nazionali del mercato del lavoro, che dovrebbero essere decisive nel determinare tutte le raccomandazioni aventi incidenza sulle responsabilità delle parti sociali o sulla loro particolare posizione nell'ambito del dialogo sociale.

3. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, rivede le sue raccomandazioni almeno su base annua prima di ogni periodo di programmazione di bilancio e, se del caso, può modificarle in conformità al paragrafo 1.

CAPO IIIprocedura per gli squilibri eccessivi

Articolo 7Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Se gli squilibri sono legati allo sviluppo economico o finanziario in un altro Stato membro, quest'ultimo ne è altresì informato. La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di sorveglianza e il comitato europeo per il rischio sistemico che prendono le misure necessarie.

2. Su raccomandazione della Commissione, e tenendo conto del dibattito pubblico in seno al Parlamento europeo, il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE, adottare una raccomandazione in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. La raccomandazione della Commissione si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio per porre ai voti la decisione in questione.

Le raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e i termini entro cui gli Stati membri interessati devono presentare un piano d'azione correttivo. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Articolo 8Piano d'azione correttivo

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7 e basato su di esse, al più tardi entro due mesi dall'adozione della raccomandazione. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. Il piano d'azione correttivo tiene conto dell'impatto sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione.

1 bis. Il piano d'azione correttivo è coerente con il patto di stabilità e crescita, i programmi di stabilità e convergenza, i programmi nazionali di riforma e gli obiettivi a medio e lungo termine, vale a dire la convergenza e la strategia dell'Unione in materia di crescita e occupazione.

2. Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo. Qualora quest'ultimo venga considerato soddisfacente, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, lo approva tramite una raccomandazione che elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che potrebbe trascorrere tra l'azione correttiva e l'effettiva soluzione degli squilibri.

Ove i provvedimenti adottati o previsti nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione non siano ritenute sufficienti, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro di presentare un nuovo piano d'azione correttivo di norma entro due mesi. Il nuovo piano d'azione correttivo modificato viene esaminato secondo la procedura di cui al presente paragrafo.

Le proposte della Commissione si considerano adottate dal Consiglio se quest'ultimo non decide, a maggioranza qualificata, di respingerle entro dieci giorni dalla loro adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio per porre ai voti la decisione in questione.

3. Il piano d'azione correttivo, la relazione della Commissione e l'invito del Consiglio di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici.

Articolo 9Monitoraggio delle misure correttive

1. La Commissione segue con attenzione l'attuazione da parte dello Stato membro interessato ▌del piano d'azione correttivo. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In seguito alla relazione intermedia dello Stato membro, il Presidente dell'Eurogruppo e il Commissario competente presentano una relazione al Parlamento europeo.

2. Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri.

3. La Commissione effettua missioni di sorveglianza presso lo Stato membro interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo, d'intesa con la BCE qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l'euro o Stati membri ammessi all'ERM II. L'obiettivo di tali missioni è ottenere un'immagine ampia ed equilibrata della situazione macroeconomica. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono se del caso attivamente coinvolti nel dialogo.

4. In caso di pertinenti cambiamenti sostanziali delle circostanze economiche per motivi che sfuggono al controllo dello Stato membro, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 7 secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Lo Stato membro interessato presenta un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Articolo 10Valutazione delle misure correttive

1. Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate in conformità della raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

1bis. In virtù dell'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE la Commissione elabora una relazione supplementare che valuta se gli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione siano diminuiti o meno, tenendo presenti alcuni aspetti a livello dell'UE come la domanda, le opportunità sui mercati, le condizioni di credito, il margine fiscale per investire, il sostegno finanziario per le regioni in fase di recupero, ecc. La relazione della Commissione si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

2. La relazione della Commissione è resa pubblica.

3. Il Consiglio ▌ effettua la sua valutazione entro il termine stabilito dal Consiglio nelle raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 che sono rese pubbliche.

4. Qualora il Consiglio ritenga che lo Stato membro interessato non abbia preso le misure correttive raccomandate, esso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazionein cui dichiara l'inadempienza e fissa un nuovo termine per l'adozione delle misure correttive.▌ La Commissione dà allo Stato membro l'opportunità di fornire una spiegazione dell'inadempienza entro 10 giorni. Nel formulare la propria raccomandazione, la Commissione tiene conto della spiegazione dello Stato membro. La raccomandazione della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio per porre ai voti la decisione in questione.

4 bis. Ai sensi della raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 4, il Consiglio adotta raccomandazioni rivedute conformemente all'articolo 7 che stabiliscono un ulteriore termine per l'azione correttiva soggetta a nuova valutazione ai sensi del presente articolo.

5. Qualora il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, concluda che lo Stato membro ha adottato le misure correttive raccomandate, la procedura per gli squilibri eccessivi viene sospesa. Il monitoraggio prosegue in conformità del calendario adottato nelle raccomandazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. Il Consiglio rende pubblici i motivi della sospensione della procedura prendendo atto delle misure correttive specifiche adottate dallo Stato membro. La raccomandazione della Commissione si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

5 bis. Qualora il Consiglio concluda, su raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, che lo Stato membro non ha adottato le misure correttive raccomandate, la decisione del Consiglio ha forza esecutiva in conformità del regolamento (UE) n. .../2011.

6. In conformità alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5, il Consiglio verifica regolarmente se sussistono ancora le condizioni per la sospensione della procedura nei confronti degli Stati membri interessati.

Articolo 11Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

La procedura per gli squilibri eccessivi viene chiusa nel momento in cui il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, decide che lo Stato membro non presenta più squilibri eccessivi ai sensi dell'articolo 2, lettera b).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 bis

Incontri tra i parlamenti

In caso di invito ad una riunione tra la commissione competente del Parlamento europeo e di uno Stato membro per illustrare una posizione, le misure richieste o l'eventuale scostamento dagli obblighi imposti in tali misure, la riunione è convocata sotto l'egida di una delle seguenti istituzioni:

a) il Parlamento europeo

b) il parlamento dello Stato membro o

c) il parlamento dello Stato membro che detiene la presidenza di turno.

Articolo -12Missioni di dialogo e di sorveglianza

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione effettua, in tutti gli Stati membri, missioni ai fini di un dialogo regolare e, se necessario, di sorveglianza.

2. Quando effettua missioni di dialogo e di sorveglianza, la Commissione trasmette se del caso i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

3. La Commissione, nel contesto delle missioni di dialogo, rivede la situazione economica reale nello Stato membro e individua i rischi o le potenziali difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

4. Nel contesto delle missioni di sorveglianza, la Commissione sottopone a monitoraggio i processi e verifica che siano state adottate misure rispondenti alle decisioni del Consiglio o della Commissione, in conformità degli obiettivi del presente regolamento.

Le missioni di sorveglianza sono effettuate ogniqualvolta siano state formulate raccomandazioni. La Commissione può invitare i rappresentanti della Banca centrale europea o di altre istituzioni competenti a prendere parte alle missioni di sorveglianza.

5. La Commissione informa regolarmente il comitato economico e finanziario in merito a quanto emerso dalle missioni di dialogo e di sorveglianza.

6. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad agevolare le missioni di dialogo e di sorveglianza. Gli Stati membri assicurano, su richiesta della Commissione e su base volontaria, l'assistenza di tutte le autorità nazionali competenti per la preparazione e lo svolgimento delle missioni di dialogo e di sorveglianza.

Articolo –12 bisDialogo sugli squilibri macroeconomici e la sorveglianza di bilancio

Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, da una parte, e i parlamenti, i governi e gli altri organi competenti degli Stati membri, dall'altra, garantendo nel contempo una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può organizzare dibattiti pubblici sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio intrapresa dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo -12 terEsercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni fissate dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3 ter e 4 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal …*. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 ter e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 ter e 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo -12 quaterRiesame

1. Entro ...*, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta fra l'altro:

(a) se gli indicatori e le soglie di cui al quadro di controllo hanno permesso di individuare gli squilibri emergenti e di monitorarne l'evoluzione;

(b) i progressi compiuti in termini di efficace coordinamento delle politiche economiche conformemente al TFUE.

2. La relazione e le eventuali proposte che la accompagnano sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 12 bisRelazione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sulla sua applicazione e la presenta al Parlamento europeo.

2. La relazione e le eventuali proposte che la accompagnano sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto del semestre europeo.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo                               Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

  • [1]           Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]           GU C, pag. .

MOTIVAZIONE

- I sei relatori esamineranno le sei proposte legislative sulla governance economica adottate dalla Commissione il 29 settembre 2010 con un profondo senso di responsabilità, tenendo presente l’obiettivo di garantire la coerenza di tutti i testi legislativi. Questo pacchetto riveste grande importanza per il futuro dell’UE e, in particolare, dell'area euro. Il Parlamento intende migliorare le proposte della Commissione onde definire un quadro solido e coerente per i prossimi decenni che garantisca la compatibilità fra la disciplina fiscale e la crescita economica nonché gli obiettivi occupazionali nell’Unione e negli Stati membri. Solo tale prerequisito garantirà stabilità e sostenibilità all’Unione e all’euro.

- Questa sfida si presenta in un momento particolarmente difficile per l’Unione e per l’area euro, confrontati a tensioni in materia di crescita, occupazione e divergenze interne, seriamente aggravate da una grave crisi internazionale, ma questo è anche il momento giusto per modificare, completare e correggere il modello esistente alla luce dell'esperienza passata e presente. Questa è la prima volta che il Parlamento agisce in codecisione con il Consiglio in materia di sviluppi macroeconomici e disciplina fiscale dell'Unione. I relatori sono consapevoli del fatto che, in base alle nuove competenze previste dal trattato di Lisbona, il Consiglio necessita dell’accordo del Parlamento per raggiungere un consenso finale.

- Il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica delle decisioni adottate, il che richiede una partecipazione più stretta e tempestiva non solo dei soggetti interessati, ma soprattutto dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'intero processo.

- I relatori sottolineano che il quadro del nuovo semestre economico europeo deve essere inserito nei testi giuridici e non solo come codice di condotta avallato dal Consiglio; il semestre dovrà essere un grande strumento per garantire coerenza tra il Patto di crescita e stabilità, i programmi di stabilità e convergenza, i programmi nazionali di riforma e tutti questi con gli obiettivi a medio e a lungo termine, vale a dire la convergenza e la strategia dell'Unione in materia di crescita e occupazione. Il Patto di stabilità e di crescita e il quadro completo della governance economica dovrebbero sostenere ed essere compatibili con le strategie UE in materia di crescita ed occupazione nonché con l'obiettivo di incrementare la competitività di tutti gli Stati membri e la stabilità sociale in tutte le regioni dell'Unione.

- La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici costituiscono un potente strumento per affrontare le fragilità che derivano, in particolare, dalle tendenze strutturali a medio e a lungo termine, dalle crescenti divergenze all’interno dell’Unione (e dell’area euro in particolare) nonché dall'impatto delle politiche dei singoli Stati membri. La complessità e la novità di questo approccio richiederanno la costruzione di un quadro di controllo con una serie limitata ma adeguata di indicatori (da concordare tra il Consiglio e il Parlamento) e con la definizione di soglie massime e minime; il quadro di controllo non va interpretato automaticamente, ma deve essere piuttosto integrato da un'analisi economica completa e da missioni di dialogo e sorveglianza “in loco”.

- Occorre prevedere sanzioni per punire le frodi o l’indisponibilità a reagire in base alle raccomandazioni concordate senza accettabile giustificazione e non l’incapacità di conseguire gli obiettivi proposti. Sarà valutata l’efficacia reale di tutte le sanzioni imposte ad un paese nonché il loro carattere cumulativo e prociclico e il loro importo totale sarà soggetto ad un massimale. Le multe versate entreranno in un fondo centrale per il meccanismo permanente di crisi. Occorre analizzare incentivi a complemento delle sanzioni che dovrebbero far parte integrante di tale meccanismo.

- Il miglioramento del quadro della governance economica non può essere dissociato da una maggiore regolamentazione e sorveglianza dei mercati finanziari (compresa la vigilanza macroprudenziale da parte del comitato europeo per il rischio sistemico);

- L'esperienza acquisita durante il primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenzia la chiara esigenza di un miglioramento del quadro di governance economica, che dovrebbe fondarsi su una più forte titolarità nazionale delle norme e delle politiche decise di comune accordo, su un più solido sistema di sorveglianza a livello europeo delle politiche economiche nazionali, due elementi inquadrati in un contesto di crescita sostenibile ed equilibrata dell’Unione nel suo complesso. I relatori raccomandano quindi un’ampia riforma del quadro di governance sulla base del metodo comunitario (dell’Unione).

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Sharon Bowles

Presidente

Commissione per i problemi economici e monetari

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 4 marzo 2011 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esprimere un parere sull'idonea base giuridica di varie proposte legislative su cui sono stati presentati emendamenti di modifica della stessa in seno alla Sua commissione, in quanto commissione competente per il merito, e/o in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 aprile 2011.

Il pacchetto sulla governance economica mira a rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento e di una più stretta sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria.

Il pacchetto è composto da sei proposte legislative.

Le proposte sono analizzate separatamente in allegato. Per motivi di convenienza, le conclusioni della commissione per quanto riguarda la base giuridica appropriata in ciascuno dei casi sono le seguenti:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(COM(2010)527, 2010/0281 (COD)).

L'unico scopo della proposta di regolamento è quello di ampliare la procedura di sorveglianza economica, come consentito dall'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE. Tale base giuridica sembra quindi essere quella più appropriata.

- Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 definitivo, 2010/0277(NLE))

Lo scopo principale di questa proposta è quello di incoraggiare la responsabilità di bilancio stabilendo requisiti minimi per le strutture nazionali e di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. Pertanto, la base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire il terzo comma dell'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE, appare opportuna.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526, 2010/0280 (COD))

La presente proposta mira a garantire un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Sembra quindi che l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE sia la base giuridica appropriata per questa proposta.

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 definitivo, 2010/0276 (CNS))

In considerazione del fatto che l'obiettivo principale di questa proposta è quello di fissare in dettaglio le modalità da seguire per applicare la procedura per i disavanzi eccessivi, l'unica base giuridica appropriata è l'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Si ritiene che l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE costituisca la base giuridica appropriata.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525, 2010/0279 (COD))

Considerando lo scopo della proposta, che mira a rafforzare l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici dell'area dell'euro, l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE costituisce la base giuridica appropriata.

Nella riunione del 12 aprile 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[1] di raccomandare quanto sopra.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

Allegato

Allegato

Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM (2010) 527, 2010/0281 (COD))

Il pacchetto sulla governance economica è costituito da sei proposte volte a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria (UEM) nel contesto della strategia Europa 2020 e del semestre europeo, un nuovo ciclo di sorveglianza che riunirà i processi nell'ambito del PSC (patto di stabilità e crescita[2]) e degli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Queste proposte giungono in risposta alle carenze del sistema attuale messe in luce dalla crisi economica e finanziaria globale. Due delle proposte in questione riguardano la procedura per i disavanzi eccessivi, ciascuna delle quali si basa sull'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE. Le altre quattro riguardano la procedura di sorveglianza multilaterale e si basano sull'articolo 121, paragrafo 6; due di esse (COM(2010)0524 e COM(2010)0525) sono basate sull'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE.

Le proposte fanno seguito a due comunicazioni[3] della Commissione e a un accordo del Consiglio europeo del giugno 2010 sulla necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto sulla governance economica è stato presentato il 29 settembre 2010.

La proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (in prosieguo: la proposta), completa la procedura di sorveglianza multilaterale prevista nell'ambito della strategia Europa 2020, introducendo un elemento del tutto nuovo, la "procedura per gli squilibri eccessivi". Secondo la relazione, questa proposta "mira a fornire un quadro per l'individuazione e la correzione degli squilibri macroeconomici"[4]. La proposta andrebbe analizzata insieme al regolamento sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici; i due atti costituiscono il meccanismo completo sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Gli emendamenti presentati dalla commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, e dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali cercano di modificare la base giuridica, portandola da una singola base data dall'articolo 121, paragrafo 6, a una base multipla data dall'articolo 121, paragrafo 6, e dall'articolo 148, paragrafi 3 e 4, o dall'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136.

Antefatti

Come sottolineato dalla Commissione nella relazione[5], l'UE necessita di una sorveglianza economica più forte, che copra tutti gli ambiti economici pertinenti. Quindi, "gli squilibri macroeconomici devono essere affrontati nel contesto della politica di bilancio e delle riforme attuate per stimolare la crescita nel quadro della strategia Europa 2020". Si potrebbe individuare una tendenza caratterizzata, da un lato, dall'estensione della sorveglianza delle politiche economiche al di là della sorveglianza di bilancio al fine di evitare eccessivi squilibri macroeconomici e, dall'altro, dall'approfondimento della sorveglianza di bilancio.

Il meccanismo di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici è formato da due serie di progetti di proposta.

La prima serie di misure è contenuta nella proposta di regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi, che mira a fornire un quadro per individuare e affrontare gli squilibri macroeconomici. Essa comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibri che consente di correggere gli squilibri macroeconomici, unita a regole che danno luogo ad azioni correttive.

Il secondo progetto di proposta si concentra sulla messa in atto delle misure volte a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi. Riguarda solo gli Stati membri della zona euro e costituisce un incentivo per gli Stati membri a correggere gli squilibri macroeconomici in una fase iniziale e a garantire adeguate misure correttive laddove necessario.

Le basi giuridiche proposte

Articolo 121, paragrafo 6

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4[6].

Articolo 121, paragrafo 3

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

Articolo 148, paragrafi 3 e 4

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Articolo 136

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a)     rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b)     elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

L'approccio della Corte di giustizia

È giurisprudenza costante che, in linea di principio, una misura debba essere fondata su una sola base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche, e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante[7].

In via eccezionale, ove sia provato che l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza[8].

Analisi delle basi giuridiche proposte

Secondo il considerando 3, l'obiettivo della proposta in questione è di estendere la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri "per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino". Per conseguire tale scopo, la proposta presenta disposizioni per l'individuazione (capo II, articoli 3-5), la prevenzione (capo II, articolo 6) e la correzione di squilibri macroeconomici (capo III, articoli 7-11).

La proposta di regolamento contempla una valutazione periodica dei rischi di squilibri basata su una tabella di indicatori e accompagnata da approfondite analisi del paese in esame. Ogniqualvolta ciò sia necessario, il Consiglio può far pervenire raccomandazioni specifiche a uno Stato membro che presenta gravi squilibri o rischi in tal senso. Inoltre, il Consiglio può constatare l'esistenza di gravi squilibri o di squilibri che mettono a rischio la UEM. In questo caso viene avviata una procedura per squilibri eccessivi. Il Consiglio può raccomandare agli Stati membri interessati di adottare misure correttive entro un termine stabilito e di presentare un piano d'azione correttivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra che l'unico scopo della proposta di regolamento sia quello di ampliare la procedura di sorveglianza economica, come consentito dall'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE. La base giuridica della proposta sembra quindi essere quella giusta.

Pare inoltre superfluo aggiungere uno qualsiasi degli articoli supplementari di cui agli emendamenti presentati nelle commissioni competenti.

Innanzitutto, dato che l'articolo 121, paragrafo 6, rimanda già al paragrafo 3, non è necessario aggiungere l'articolo 121, paragrafo 3, come base giuridica supplementare.

In secondo luogo, l'articolo 148 fa parte del titolo IX, riguardante l'occupazione. Tale disposizione consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare orientamenti che gli Stati membri sono obbligati a tenere in considerazione nelle loro politiche occupazionali. L'articolo 148, paragrafi 3 e 4, consente al Consiglio di esaminare la "attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione" e di "rivolgere raccomandazioni agli Stati membri". Tali disposizioni non costituiscono una base giuridica per l'adozione di legislazione in senso stretto.

L'articolo 148, paragrafi 3 e 4, non potrebbe quindi costituire una base giuridica adeguata per la proposta di regolamento, il cui obiettivo riconosciuto è in ogni caso quello di ampliare la sorveglianza economica.

In terzo luogo, nessun elemento della proposta di atto giustifica l'aggiunta dell'articolo 136 del TFUE come base giuridica.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE risulta essere la base giuridica appropriata per la proposta in esame.

  • [1]  Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Il patto di stabilità e crescita è composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita.
  • [3]  Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, del 12 maggio 2010; Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione - Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'Unione, del 30 giugno 2010.
  • [4]  Relazione. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).
  • [5]  Ibid.
  • [6]  Articolo 121, paragrafo 4: "Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
    Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
    Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a)."
  • [7]  Causa C-91/05 Commissione /Consiglio [2008] Raccolta I-3651.
  • [8]  Causa C-338/01 Commissione/Consiglio [2004] Raccolta I-4829.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (23.3.2011)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
(COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD))

Relatore per parere: Pervenche Berès

BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il 29 settembre 2010, la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo volto a rafforzare la governance economica nell'Unione europea e nella zona euro. Il pacchetto si compone di sei proposte: quattro di esse riguardano questioni fiscali, compresa una riforma del Patto di stabilità e di crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti mirano ad individuare e ad affrontare gli squilibri macroeconomici emergenti all'interno dell'UE e della zona euro.

Nelle ultime due proposte, al fine di ampliare la vigilanza economica dell'UE ad aree non fiscali, la Commissione propone una serie di nuovi elementi relativi alla sorveglianza e alla correzione degli squilibri macroeconomici. La "parte preventiva" di questi elementi comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibri sulla base di un quadro di controllo degli indicatori e corredata da approfondite analisi del paese. Ove necessario, le raccomandazioni per paese potrebbero essere trasmesse dal Consiglio ad uno Stato membro con gravi squilibri o squilibri che mettono a rischio il funzionamento dell'UEM. Inoltre, la "parte correttiva" come presentata nella proposta di "misure volte ad imporre la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi", prevede che nei confronti degli Stati membri della zona euro che presentano un'osservanza non sufficiente delle rispettive raccomandazioni possa essere avviata una procedura per i disavanzi eccessivi e, in ultima analisi, possano essere applicate sanzioni sotto forma di un'ammenda annuale.

Osservazioni

Le proposte della Commissione contengono molte buone idee. In generale, il relatore per parere condivide l'opinione della Commissione secondo cui è necessario sviluppare una nuova procedura strutturata per la prevenzione e la correzione di squilibri macroeconomici negativi in ogni Stato membro. Il relatore per parere ricorda che la comunicazione UEM @ 10 della Commissione già sottolineava l'aumento delle divergenze tra gli Stati membri prima della crisi e rammenta, altresì, che tale punto era stato dettagliatamente affrontato della risoluzione del Parlamento europeo sulla UEM @ 10. Un meccanismo per monitorare e prevenire tali divergenze e squilibri è quindi più che benvenuto. Tuttavia, il relatore per parere giudica necessaria una serie di modifiche al fine di garantire che gli squilibri e le divergenze tra gli Stati membri vengano individuati, evitati o, in ultima analisi, corretti in modo efficiente. Il relatore per parere introduce quindi una serie di emendamenti alle proposte della Commissione sulla "prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici" e sulle "misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro", affrontando i seguenti aspetti principali:

– Il quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. L'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe pertanto essere aggiunto come base giuridica nella parte preventiva del quadro di sorveglianza e il relativo regolamento dovrebbe affrontare la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e sociali su base paritaria. In questo modo, sarà garantito un approccio economico e sociale più integrato.

– In collegamento a quanto sopra esposto, e in fase di valutazione degli squilibri, si dovrebbe tener conto degli strumenti basati sull'articolo 148 del TFUE, in particolare gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, corredati da strumenti specifici per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri sociali. Il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per gli affari sociali (SPC) dovrebbero quindi essere attivamente coinvolti in tutte le pertinenti procedure di sorveglianza.

– Sarebbe opportuno che il quadro di controllo degli indicatori atto a fungere da strumento per una tempestiva individuazione ed un monitoraggio degli squilibri sia adottato e regolarmente aggiornato dalla Commissione sotto forma di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. I principali indicatori dovrebbero comprendere gli aspetti relativi all'occupazione, alla disoccupazione, alla povertà e alla fiscalità.

– Il sistema di correzione degli squilibri dovrebbe non solo contribuire alla disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro ma, elemento altrettanto importante, essere progettato in modo tale da evitare la comparsa di shock asimmetrici e contribuire anche alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Il sistema dovrebbe quindi operare a sostegno della realizzazione degli obiettivi in materia di crescita e occupazione dell'Unione europea, come quelli adottati nel quadro della strategia Europa 2020.

– Inoltre, il sistema di correzione, anche quando si tratta della correzione degli squilibri eccessivi, dovrebbe essere composto non solo di ammende (sanzioni), ma anche di incentivi. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di una sanzione o di un'ammenda ad uno Stato membro dovrebbe essere oggetto di una valutazione dell'impatto sociale.

– Le ammende raccolte negli Stati membri che non rispettano le raccomandazioni dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di investimenti e occupazione e non distribuite solo agli Stati membri che non sono oggetto di alcuna procedura di disavanzo eccessivo, come proposto dalla Commissione.

Infine, il relatore per parere ritiene della massima importanza che il ruolo del Parlamento europeo, nell'intero processo di sorveglianza, venga rafforzato. La regolare consultazione delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali sono, inoltre, presupposti necessari di un quadro di sorveglianza credibile e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e sociali

Motivazione

Il nuovo quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. Il regolamento proposto dovrebbe quindi affrontare gli squilibri sia macroeconomici che sociali all'interno dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 4,

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di sviluppare una strategia coordinata per l'occupazione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri e l'Unione dovrebbero operare in conformità dei principi fondamentali relativi alla promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il mercato interno, come previsto dal TFUE, dovrebbe adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Unione, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirante alla piena occupazione e alla coesione sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Il TFUE prevede che l'Unione tenga conto, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale e alla lotta contro l'esclusione sociale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Il Consiglio europeo, riunitosi il 17 giugno 2010, ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione al fine di consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di avviare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche onde consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello dell'Unione e permettere una migliore sorveglianza e una valutazione simultanea sia delle misure di bilancio sia delle riforme strutturali a favore della crescita e dell'occupazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria per quanto riguarda gli squilibri macroeconomici e sociali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici e sociali eccessivi, aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino, promuovere strategie sinergiche di sviluppo e facilitare il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e posti di lavoro. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, sono necessari un approccio economico e sociale più integrato e una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le misure adottate ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere pienamente coerenti con le disposizioni orizzontali del TFUE, in particolare gli articoli 7,8,9,10 e 11 e l'articolo 153, paragrafo 5, e con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del TFUE con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, che comprendano sia incentivi che ammende.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È altresì opportuno integrare la relazione annuale comune di cui all'articolo 148 del TFUE con strumenti specifici per il rilevamento e la prevenzione degli squilibri sociali.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica.

(6) Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri macroeconomici e sociali emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica e sociale incentrata, in particolare, sulla competitività, la convergenza e la solidarietà.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Per consentire al "quadro di controllo" di fungere da strumento atto ad agevolare l'individuazione precoce e il monitoraggio degli squilibri, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di istituire un elenco di indicatori pertinenti da includere nel "quadro di controllo" e adattare la composizione degli indicatori, le soglie e la metodologia utilizzata. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti e con le parti sociali. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici e finanziari attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del "quadro di controllo" può mutare nel tempo, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti.

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici, sociali e finanziari reali e nominali attinenti alla competitività e all'individuazione di squilibri macroeconomici e sociali, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del "quadro di controllo" dovrebbe essere modificata mediante atti delegati, se del caso, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica e sociale o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.

(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici o sociali, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche e sociali nonché della fase del ciclo economico in cui si trova una particolare economia. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione. Dovrebbe essere discussa in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio interno ed esterno nello Stato membro in questione nonché nella zona euro. Tale esame dovrebbe basarsi sull'indagine accurata di una vasta gamma di variabili economiche e riconoscere le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale. Dovrebbe essere discusso in sede di Parlamento europeo, di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici e sociali negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale e volti ad analizzare l'impatto dell'occupazione sulla situazione macroeconomica in base al quadro di valutazione comune, compreso il controllo della prestazione occupazionale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria o la coesione sociale.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario per gli altri Stati membri. Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e segnatamente delle potenziali conseguenze negative sul piano economico, sociale e finanziario per gli altri Stati membri. Occorre comprendere se gli squilibri sono di carattere strutturale o a breve termine e se le loro cause vanno individuate a livello nazionale, di Unione o esterno. È necessario tenere adeguatamente conto delle interazioni tra le opzioni strategiche dei vari Stati membri oltre che degli effetti di ricaduta. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi degli articoli 121 e 148 del TFUE nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, nonché delle conseguenze di tali raccomandazioni.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario.

(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici e sociali, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici pertinenti, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Tale risposta politica dovrebbe basarsi su uno stretto dialogo con le parti sociali e gli altri soggetti nazionali coinvolti nonché tenere pienamente conto delle restrizioni all'azione del governo imposte dai diritti fondamentali dei citati attori. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e fiscali, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario. Essa dovrebbe essere avviata in conformità all'articolo 9 del TFUE e in vista della promozione di un livello elevato di occupazione, della garanzia di un'adeguata protezione sociale e della lotta all'esclusione sociale.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri.

(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano esclusivamente rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici e sociali, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria o la coesione sociale, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio sulla base di una relazione della Commissione.

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe rispecchiare la natura degli squilibri, limitarsi agli aspetti delle politiche posti sotto il legittimo controllo delle autorità governative e prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio sulla base di una relazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici e sociali non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo,

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e sociali all'interno dell'Unione.

Motivazione

Il nuovo quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. Il regolamento proposto dovrebbe quindi affrontare gli squilibri sia macroeconomici che sociali all'interno dell'Unione europea.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici o sociali che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia, sulla competitività e sulla convergenza o sulla coesione sociale di uno Stato membro, della zona euro o dell'intera Unione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "squilibri eccessivi": squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

b) "squilibri eccessivi": squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria o la coesione sociale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce un quadro di controllo indicativo quale strumento volto a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, previa consultazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo -12, al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri istituendo un quadro di controllo comprendente un elenco di indicatori, che, ove necessario, possono essere modificati al fine di integrare nuovi squilibri emergenti e valutare meglio le posizioni di competitività o gli squilibri eccessivi interni ed esterni.

 

1 bis. Il quadro di controllo comprende un elenco di indicatori come sancito nell'allegato.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per ogni Stato membro. La Commissione può decidere di fissare per detti indicatori soglie indicative massime o minime che servano da livelli di allerta. Le soglie applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

2. Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori utili all'individuazione del rischio di potenziali squilibri macroeconomici, macrofinanziari e sociali negli Stati membri o tra i medesimi. La Commissione fissa per detti indicatori soglie simmetriche indicative massime e minime che servano da livelli di allerta, tenendo conto delle prestazioni di partenza degli Stati membri, nonché della posizione media dell'Unione e della zona euro e della sua evoluzione nel tempo. Le soglie applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata e, se del caso, l'adegua per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di monitorare il loro sviluppo. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basata, sono rese pubbliche.

4. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, e ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo -12 al fine di adeguare, se del caso, tale quadro di controllo per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di monitorare il loro sviluppo.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una valutazione economica e finanziaria in cui l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico e finanziario utile all'individuazione di squilibri. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri.

2. La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una corretta valutazione economica, sociale e finanziaria, in particolare della competitività e della convergenza, in cui gli indicatori sono messi in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico, sociale e finanziario o strutturale utile all'individuazione di squilibri. Occorre tenere conto delle migliori pratiche. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri all'interno dello Stato membro interessato, in un altro Stato membro o a livello dell'Unione nel suo insieme. Occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili, senza trarre conclusioni dal quadro di controllo sulla base esclusiva degli indicatori.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio esamina e adotta conclusioni sulla relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento, direttamente o indirettamente, agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del TFUE e dell'esame dell'attuazione delle politiche in materia di occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, il Consiglio esamina e adotta conclusioni sulla relazione della Commissione previa consultazione del comitato per l'occupazione e delle parti sociali. La commissione competente del Parlamento europeo può organizzare discussioni pubbliche sulla relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento, direttamente o indirettamente, agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi.

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Tale esame approfondito si basa sull'indagine accurata di una vasta gamma di variabili economiche e riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121 e 126 del trattato e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 del TFUE e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento, nonché le conseguenze economiche e sociali e altre conseguenze importanti di tali raccomandazioni;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il Consiglio. Questi, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Questi, su raccomandazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In circostanze normali, i risultati dell'esame approfondito sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio informa il Parlamento europeo delle sue raccomandazioni. Le raccomandazioni del Consiglio sono rese pubbliche.

2. Il Consiglio informa i parlamenti nazionali delle sue raccomandazioni. Le raccomandazioni del Consiglio sono rese pubbliche.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione non usurpano settori, quali la formazione dei salari, che esulano esplicitamente dalle competenze dell'Unione. Il Consiglio e la Commissione attribuiscono la massima importanza alle prassi e alle tradizioni nazionali del mercato del lavoro, che dovrebbero essere decisive nel determinare tutte le raccomandazioni aventi incidenza sulle responsabilità delle parti sociali o sulla loro particolare posizione nell'ambito del dialogo sociale.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Consiglio.

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

2. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7 del TFUE. Il piano d'azione correttivo si avvale di tutti gli strumenti strategici pertinenti posti sotto il controllo delle autorità pubbliche, tenendo conto dei diritti fondamentali dei cittadini, delle parti sociali e degli altri soggetti nazionali interessati. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora le circostanze economiche cambino, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 7 secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Lo Stato membro interessato presenta un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

4. Qualora le circostanze economiche cambino, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 7 secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Lo Stato membro interessato presenta un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo -12 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -12

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ...*. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere indicato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_____

* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo -12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo - 12 bis

 

Riesame

 

1. Entro il ... * e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta, tra l'altro:

 

a) se gli indicatori e le soglie del quadro di controllo sono riusciti a rilevare squilibri emergenti e a monitorarne l'andamento;

 

b) il progresso dell'efficace coordinamento delle politiche economiche in conformità del TFUE.

 

2. La relazione e le eventuali proposte che l'accompagnano sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

______

* GU inserire la data: xxx anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO

 

L'elenco di indicatori da includere nel quadro di controllo di cui all'articolo 3 può comprendere le seguenti categorie di indicatori:

 

1) mercati dei prodotti e dei servizi (inflazione, bilancia delle partite correnti, spesa pubblica e privata per R&S, edilizia abitativa, agricoltura, evoluzione dei prezzi dell'energia);

 

2) mercati dei capitali (crescita del credito, debito pubblico e privato, investimenti pubblici e privati, posizioni delle attività estere al netto da IDE);

 

3) mercati del lavoro (occupazione e tasso di disoccupazione per genere ed età, scala dei salari e dei compensi, investimenti nell'istruzione, povertà);

 

4) fiscalità (aliquote di tassazione del lavoro e del capitale);

 

5) sostenibilità fiscale, economica, sociale e ambientale;

 

6) domanda e offerta aggregate;

 

7) disparità di reddito a livello interno;

 

8) quota del reddito da lavoro sul PIL totale e tassi di profitto unitari;

 

9) evoluzione dei prezzi delle attività e dell'energia;

 

10) evoluzione delle quote di mercato delle esportazioni nell'Unione e nei mercati dei paesi terzi, nonché posizioni delle attività estere nette;

 

11) flussi di investimenti diretti esteri dei paesi terzi.

PROCEDURA

Titolo

Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici

Riferimenti

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Pervenche Berès

21.10.2010

 

 

Esame in commissione

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Approvazione

16.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz

PROCEDURA

Titolo

Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici

Riferimenti

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.9.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

21.10.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Elisa Ferreira

21.9.2010

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Esame in commissione

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Approvazione

19.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Herbert Dorfmann, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karima Delli, Monika Hohlmeier

Deposito

29.4.2011

 -