RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss
26.5.2011 - (2010/2213(IMM))
Commissione giuridica
Relatrice: Diana Wallis
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss, trasmessa dal Tribunale distrettuale centrale di Buda in data 6 luglio 2010 e comunicata in seduta plenaria il 6 settembre 2010,
– avendo ascoltato Ágnes Hankiss l'11 aprile 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010[1],
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0196/2011),
A. considerando che il Tribunale distrettuale centrale di Buda, Budapest, ha chiesto la revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss, membro del Parlamento, al fine di condurre un nuovo procedimento penale a suo carico, come ordinato dalla sentenza della Corte suprema della Repubblica di Ungheria,
B. considerando che la revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss concerne un presunto reato di diffamazione ai sensi dell'articolo 181 del codice penale ungherese a seguito di una dichiarazione resa nel corso del programma "Péntek 8 mondatvadász" il 23 gennaio 2004,
C. considerando che Ágnes Hankiss è stata accusata da un ricorrente privato in una denuncia datata 18 febbraio 2004 e presentata al Tribunale distrettuale centrale di Buda il 23 febbraio 2004; che il Tribunale distrettuale centrale di Buda ha emesso sentenza il 28 giugno 2005, la quale è stata poi impugnata presso il Tribunale municipale di Budapest e annullata da detto tribunale il 3 febbraio 2006,
D. considerando che di conseguenza la causa è stata rinviata al Tribunale distrettuale centrale di Buda, che in data 6 febbraio 2009 ha assolto Ágnes Hankiss dalle accuse; che il querelante ha presentato ricorso contro la sentenza presso il Tribunale municipale di Budapest, il quale il 25 marzo 2009 ha deciso di confermare la sentenza del Tribunale distrettuale in tutti i suoi motivi,
E. considerando che il 12 novembre 2009 la Corte suprema della Repubblica di Ungheria ha annullato entrambe le sentenze per violazione del diritto sostanziale e ha incaricato il Tribunale distrettuale centrale di Buda di condurre un nuovo procedimento,
F. considerando che Ágnes Hankiss è deputata al Parlamento dal 15 luglio 2009,
G. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che questo non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi membri,
H. considerando che l'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese dispone che il procedimento penale a carico di una persona che gode dell'immunità sia sospeso e che sia richiesta la revoca dell'immunità, e che l'articolo 551, paragrafo 1, di detto codice prevede che il procedimento penale possa essere avviato contro, tra l'altro, un membro del Parlamento europeo solo dopo la sospensione dell'immunità,
I. considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, della legge LVII dispone che la richiesta di revoca dell'immunità nelle cause avviate da soggetti privati sia presentata dal tribunale al Presidente del Parlamento europeo,
J. considerando che, nel nuovo procedimento successivo all'annullamento, Ágnes Hankiss ha dichiarato di essere membro del Parlamento e di conseguenza il Tribunale distrettuale centrale di Buda, ai sensi dell'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese e dell'articolo 12 della legge LVII, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere la revoca dell'immunità,
K. considerando che è pertanto opportuno raccomandare che l'immunità parlamentare sia revocata nel caso di specie,
1. decide di revocare l'immunità di Ágnes Hankiss;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Ungheria e ad Ágnes Hankiss.
- [1] Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/ Parlamento.
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Nella seduta del 6 settembre 2010 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di avere ricevuto una lettera inviata dal Tribunale distrettuale centrale di Budapest in data 6 luglio 2010 recante richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ágnes Hankiss.
Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.
Il Tribunale distrettuale centrale di Buda, Budapest, chiede al Parlamento europeo di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati, Ágnes Hankiss, nel quadro di un nuovo procedimento penale disposto dalla sentenza della Corte suprema della Repubblica di Ungheria pronunciata il 12 novembre 2009. Ágnes Hankiss è accusata da un ricorrente privato di un presunto reato di diffamazione dell'onore commesso in pubblico (articolo 179 del codice penale ungherese) e, in particolare, di diffamazione della memoria di una persona defunta, il padre del ricorrente, ai sensi dell'articolo 181 del codice penale ungherese, a seguito di una dichiarazione resa nel corso del programma "Péntek 8 mondatvadász" il 23 gennaio 2004. L'accusa, datata 18 febbraio 2004, è stata presentata al Tribunale distrettuale centrale di Buda il 23 febbraio 2004. Il 28 giugno 2005 il Tribunale ha emesso la sua sentenza, in seguito impugnata presso il Tribunale municipale di Budapest e da quest'ultimo annullata il 3 febbraio 2006. Conseguentemente, la causa è stata rinviata al Tribunale distrettuale centrale di Buda, che il 6 febbraio 2009 ha assolto Ágnes Hankiss dalle accuse. Detta sentenza è stata impugnata dal ricorrente presso il Tribunale municipale di Budapest, che il 25 marzo 2009 ha deciso di confermare la sentenza del Tribunale distrettuale in tutti i suoi motivi.
Successivamente il ricorrente ha depositato presso la Corte suprema ungherese una domanda di revisione della sentenza della Corte d'appello, ritenendo l'assoluzione frutto di una violazione delle disposizioni sostanziali di diritto penale. Il 12 novembre 2009 la Corte suprema ha ritenuto che sussistesse effettivamente una violazione delle disposizioni sostanziali di diritto penale e ha ordinato la conduzione di un nuovo procedimento da parte del Tribunale distrettuale centrale di Buda. Il tribunale deve condurre tale nuovo procedimento alla luce delle considerazioni contenute nella decisione della Corte Suprema.
Il Tribunale distrettuale centrale di Buda ha avviato un nuovo procedimento il 31 marzo 2010. Lo stesso giorno il procedimento è stato sospeso per il fatto che Ágnes Hankiss gode di immunità parlamentare in quanto deputata al Parlamento europeo. La relativa richiesta di revoca dell'immunità è stata presentata da suddetto tribunale in data 6 luglio 2010.
2. Disposizioni legislative e procedurali concernenti l'immunità dei deputati al Parlamento europeo
Gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 recitano:
"Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri."
L'articolo 12 della legge LVII del 2004 sullo stato giuridico del deputati ungheresi al Parlamento europeo (legge LVII) recita:
"1) Il Parlamento europeo decide in merito alla sospensione dell'immunità dei suoi membri.
2) omissis
3) omissis
4) Le autorità che presentano la richiesta di sospensione dell'immunità devono fornire al Parlamento europeo e alla commissione del PE che si occupa dei casi di immunità tutte le informazioni necessarie a consentirgli di formarsi un'opinione in merito alla sospensione dell'immunità.
5) Se l'immunità viene sospesa, il giudice o l'autorità che adottano la decisione conseguente alla sospensione informano il Parlamento europeo della decisione presa in relazione all'immunità.
6) omissis
7) Le decisioni riguardanti la sospensione dell'immunità di candidati al Parlamento europeo sono adottate dal Consiglio elettorale nazionale. La richiesta in tal senso deve essere presentata al presidente del Consiglio elettorale nazionale."
L'articolo 10 della legge LVII dispone quanto segue:
"1) I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965.
2) I membri del Parlamento europeo beneficiano dell'immunità a decorrere dal giorno della loro elezione.
3) omissis"
L'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese dispone che il procedimento penale a carico di una persona che gode dell'immunità sia sospeso e che sia richiesta una revoca dell'immunità. L'articolo 551, paragrafo 1, di detto codice prevede che il procedimento penale possa essere avviato nei confronti, tra l'altro, di un deputato al Parlamento europeo solo dopo la revoca dell'immunità,
La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:
Articolo 6 – Revoca dell’immunità
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente. (...)
Articolo 7 - Procedure in materia di immunità
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. (...)
6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
3. Motivazione della decisione proposta
Ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo, visto che il procedimento riguarda un reato presuntamente commesso in Ungheria, paese di cui Ágnes Hankiss aveva la cittadinanza all'epoca dei fatti, l'unica parte applicabile è quella a norma della quale "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese". La legislazione ungherese applicabile è costituita dall'articolo 10 e dall'articolo 12 della legge LVII.
Al fine di decidere se difendere o meno l'immunità parlamentare, il Parlamento applica dei principi costanti.
Il relatore ritiene che il caso di specie non rientri nell'ambito delle attività politiche di Ágnes Hankiss in quanto deputata al Parlamento europeo. Il caso verte invece su una dichiarazione resa nel 2004, molto prima che Ágnes Hankiss fosse eletta membro del Parlamento. Il relatore non ha inoltre trovato alcuna prova di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente grave e preciso che la causa sia stato intentata con il proposito di causare danno politico al deputato.
Si deve tuttavia notare che la decisione della Corte Suprema del 12 novembre 2009, che ha ordinato la conduzione di un nuovo procedimento, è stata notificata quando Ágnes Hankiss era deputata al Parlamento e godeva dell'immunità parlamentare, la cui revoca in quel momento non era stata richiesta. Si potrebbe sostenere che si tratti di un vizio di procedura. Tuttavia, la revoca dell'immunità è stata correttamente richiesta dopo l'avvio del nuovo procedimento in primo grado il 31 marzo 2010 da parte del Tribunale distrettuale centrale di Buda, il quale, agendo a norma dell'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese e dell'articolo 12 della legge LVII, ha sospeso il procedimento e ha chiesto la revoca dell'immunità.
È pertanto opportuno raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nel caso di specie.
4. Conclusione
Sulla base delle considerazioni di cui sopra e ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni favorevoli e contrarie alla revoca dell'immunità della deputata, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare di Ágnes Hankiss.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
24.5.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
9 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka |
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