RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

27.5.2011 - (17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore per parere: Vital Moreira

Procedura : 2010/0308(NLE)
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A7-0198/2011
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A7-0198/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (17403/2010),

–   visto il protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (17405/2010),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0036/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0198/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato di Andorra.

MOTIVAZIONE

Il deferimento della decisione del Consiglio al Parlamento europeo nel quadro della procedura di approvazione costituisce lo strumento giuridico per la conclusione del protocollo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra concluso il 28 giugno 1990. L'accordo era la base per l'unione doganale tra ambo le parti.

L'attuale intesa in merito alle misure doganali di sicurezza verrà aggiunta all'accordo del 1990 sotto forma di un nuovo titolo II BIS e, diversamente dall'unione doganale, sarà applicabile ai prodotti agricoli (articolo 12 ter, paragrafo 2 del protocollo).

Le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare, stabilite dal Codice doganale comunitario e dalle sue modalità di esecuzione, sono state modificate rispettivamente nel 2005 e 2006 per inserirvi le misure doganali di sicurezza. Il Codice doganale comunitario è, in linea di massima, applicabile al commercio con tutti i paesi terzi. Ciononostante consente la fissazione di norme diverse qualora accordi internazionali prevedano misure specifiche di sicurezza. L'articolo 12 quater, paragrafo 2 del Protocollo esenta Andorra dall'obbligo di applicare le misure doganali di sicurezza (disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza) definite all'articolo 12 ter, paragrafo 1, ai trasporti di merci tra i territori doganali dell'UE e di Andorra a condizione che le parti si impegnino ad applicarle e a garantire un livello di sicurezza equivalente alle frontiere esterne.

Osservazioni del relatore

Il relatore si compiace che l'intesa sia volta a garantire la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti rispettando un elevato livello di sicurezza doganale e che ciò preveda una serie di regole atte a garantire che l'accordo e l'acquis dell'UE restino allineati, e pertanto, propone che il Parlamento conceda la sua approvazione.

Il relatore osserva che l'articolo 12 septies del Protocollo prevede il controllo dell'attuazione del Protocollo attraverso il comitato misto. A tale riguardo, il relatore invita la Commissione ad informare il Parlamento sulle conclusioni delle riunioni e sui lavori del comitato misto nonché sulle risultanze delle valutazioni periodiche. Il relatore chiede altresì alla Commissione di impegnarsi a presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'accordo.

Infine, il relatore rileva altresì che le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 14 dicembre 2010 pongono in evidenza che le relazioni tra l'UE e il Principato di Andorra sono ampie ma frammentate, dato che parti considerevoli dell'acquis relativo al mercato interno non sono state introdotte nella legislazione di Andorra e, pertanto, non sono applicabili. Il relatore raccomanda di procedere quanto prima ad un'analisi delle possibilità e delle modalità della sua eventuale integrazione graduale nel mercato interno.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (14.4.2011)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
(17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Relatore per parere: Toine Manders

BREVE MOTIVAZIONE

Il contenuto principale della proposta

Andorra e l'UE formano un'unione doganale dal 1990 che si basa su un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra. L'accordo stabilisce un'unione doganale per i prodotti non agricoli (prodotti di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato).

La proposta concerne le modifiche del codice doganale comunitario e le sue modalità di esecuzione, in materia di misure doganali di sicurezza per le merci che vengono esportate o importate da paesi terzi. Soprattutto, le modifiche comprendono una disposizione secondo cui gli operatori devono presentare determinate informazioni prima di importare o esportare merci.

Tenendo conto delle variazioni intervenute nell'acquis doganale pertinente, la proposta istituisce un regime speciale tra l'UE e Andorra per assicurare che il commercio si svolga senza intoppi tra le due parti, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza.

Le norme proposte in materia di sicurezza doganale nel commercio bilaterale tra l'UE e Andorra prevedono l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione preventiva delle merci a condizione che UE e Andorra garantiscano, nei rispettivi territori, un livello equivalente di sicurezza come previsto dal rispettivo acquis.

L'articolo 12 decies, comma 2, della disposizione consente a esperti di Andorra di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato del codice doganale, nella misura in cui siano in discussione temi che li riguardano.

Il Parlamento, nel quadro della procedura di approvazione, può unicamente o respingere o approvare l'atto proposto, sulla base di una raccomandazione della sua commissione competente – nella fattispecie la commissione per il commercio internazionale (INTA) – alla quale la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori trasmette il presente parere.

Osservazioni del relatore

Il relatore si compiace che la proposta contenga una serie di misure per garantire che l'accordo rimanga allineato con l'evolversi dell'acquis UE pertinente.

Il relatore invita la Commissione e Andorra a impegnarsi in ulteriori colloqui al fine di prendere in considerazione e, se necessario, adeguare gli accordi bilaterali all'attuazione in corso del codice doganale aggiornato, che dovrebbe essere completata nell'Unione europea al più tardi il 24 giugno 2013.

Il relatore osserva che ampi settori del mercato interno restano al di fuori degli accordi esistenti, soprattutto per quanto riguarda i servizi, il lavoro e i capitali. Ritiene che un ulteriore ampliamento del mercato interno ad Andorra con norme di regolamentazione comuni dovrebbe essere di reciproco vantaggio per i cittadini e per le imprese dell'UE e di Andorra, e che l'accordo non dovrebbe avere alcun impatto negativo sul funzionamento del mercato interno.

Il relatore ritiene inoltre che l'attuale quadro istituzionale delle relazioni UE-Andorra rimanga frammentato. Incoraggia la Commissione e Andorra a proseguire il dialogo volto a razionalizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni tra l'UE e Andorra, tenendo conto delle esperienze acquisite con diversi modelli istituzionali nell'estendere il mercato interno al di là dell'UE (ad esempio accordo SEE, accordi bilaterali UE-Svizzera, ecc.)

Il relatore ritiene necessario correggere la base giuridica del progetto di decisione del Consiglio sopprimendo il riferimento all'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; egli è stato informato del fatto che il Consiglio ha acconsentito a trasmettere una rettifica nella quale il riferimento all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE è ritirato.

******

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

13.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

24.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Mário David, Salvatore Iacolino