RELAZIONE sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
30.5.2011 - (2011/2037(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Antonio Masip Hidalgo
Relatore per parere (*):
Kay Swinburne, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione, del 13 ottobre 2010, sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)0561),
– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari[1],
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati[2],
– vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati[3],
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0200/2011),
A. considerando che la recente crisi finanziaria ha rimesso in discussione il lavoro dei revisori contabili,
B. considerando che, sulla scia della crisi, un'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari è stata ampiamente associata a meccanismi di controllo e di gestione del rischio flessibili, insufficienti e inefficaci, soprattutto a livello degli istituti finanziari di importanza sistemica (SIFI),
C. considerando che i revisori contabili sono stati identificati quali attori in grado di svolgere un ruolo cardine nel rafforzamento della sorveglianza della gestione del rischio, con particolare riferimento agli istituti finanziari,
D. considerando che non è ancora stato sfruttato appieno, in particolare, il ruolo dei comitati per la revisione contabile in seno agli istituti finanziari,
E. considerando che una revisione contabile di qualità è fondamentale per la stabilità economica e la fiducia dei mercati, giacché fornisce garanzie sulla veridicità della solidità finanziaria delle imprese,
F. considerando che l'indipendenza del revisore contabile svolge un ruolo fondamentale nella qualità della revisione contabile,
G. considerando che è probabile che esistano conflitti di interesse nel momento in cui le imprese di revisione contabile offrono servizi diversi alla stessa società,
H. considerando che la forte concentrazione del mercato, controllato dalle quattro principali imprese di revisione contabile (le "Big Four"), può determinare una concentrazione eccessiva del rischio, e che vi è una grande diversità fra le imprese più piccole, la cui crescita e le cui competenze andrebbero incoraggiate tramite maggiori opportunità di concorrenza,
I. considerando di conseguenza che è necessario rilanciare un dibattito approfondito sulla funzione del revisore contabile e la struttura del mercato della revisione contabile,
Questioni generali
1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione e plaude al suo approccio olistico;
2. si compiace della questione fondamentale sollevata dal Libro verde, vale a dire il modo in cui si potrebbe migliorare la revisione contabile, nonostante che in passato nulla indicasse che la revisione contabile non fosse eseguita nel rispetto delle norme e delle procedure in materia;
3. ritiene che il dibattito sul ruolo del revisore contabile dovrebbe andare di pari passo con un rafforzamento del ruolo del comitato per la revisione contabile – oggi sostanzialmente inefficace – nonché della comunicazione delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui rischi che spetta alle imprese;
4. considera che ancora non esistono basi sufficienti per una valutazione finale e rammenta quindi alla Commissione la necessità di ricorrere maggiormente ai regolamenti e di procedere a una valutazione d'impatto ampia ed esaustiva che analizzi le varie opzioni politiche, si concentri sulle questioni pratiche in linea con i principi del "Legiferare meglio", affronti l'importanza della funzione contabile nel fornire un'informazione corretta sullo sviluppo economico sostenibile delle imprese, e includa un'analisi dei rappresentanti di interesse al fine di chiarire la segmentazione dello studio di valutazione d'impatto per i vari gruppi, come le PMI, i SIFI e altre società quotate e non quotate; ritiene che si dovrebbe valutare l'impatto delle relazioni di revisione contabile sugli utenti, ad esempio sugli investitori e le autorità di regolamentazione dei SIFI; invita la Commissione ad analizzare il valore aggiunto derivante sia dal regolamento proposto che dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche di revisione contabile nel mercato unico europeo;
5. accoglie con favore il riconoscimento, nel Libro verde, del principio di proporzionalità;
Il ruolo del revisore contabile
6. è del parere che la revisione contabile legale svolga una funzione sociale e sia nell'interesse della collettività, in quanto costituisce una componente essenziale del sistema economico e politico democratico, e accoglie pertanto favorevolmente l'intenzione espressa nel Libro verde di aumentare la trasparenza e migliorare la qualità delle relazioni di revisione contabile al fine di contribuire alla stabilità del mercato finanziario e di agevolare l'accesso al finanziamento; è favorevole a qualsiasi misura fondata sulla prova che i costi e gli oneri imposti in particolare agli istituti finanziari sono controbilanciati dal notevole miglioramento della loro qualità, come pure da una regolare valutazione esterna e un adeguato controllo regolamentare; sottolinea la necessità di una legislazione specifica;
7. osserva che un sistema di revisione contabile di elevata qualità è parte integrante di un solido quadro di governo societario; chiede alla Commissione di presentare le sue proposte in materia di governo societario e di revisione contabile al Parlamento e al Consiglio in modo coerente;
8. sottolinea l'importanza della relazione di revisione contabile per gli azionisti e per la collettività; riconosce il principio "an audit is an audit" e mette in guardia contro il rischio elevato di incertezza giuridica per effetto dell'applicazione di norme diverse; è quindi favorevole all'estensione del campo di applicazione a tutti gli istituti finanziari;
9. concorda con la Commissione sul principio secondo cui le conclusioni di una relazione di revisione contabile dovrebbero privilegiare la sostanza piuttosto che la forma;
10. invita la Commissione a esaminare il modo in cui il ruolo del revisore contabile potrebbe essere esteso per includervi una revisione contabile delle informazioni sul rischio fornite dell'ente sottoposto a revisione, senza trascurare la verifica delle informazioni fornite nei bilanci principali; raccomanda che ai revisori contabili siano resi noti tutti i casi in cui non si è tenuto conto del parere del comitato dei rischi;
11. è del parere che le relazioni di revisione contabile dovrebbero essere brevi, contenere conclusioni chiare e concise, e affrontare tutte le materie rientranti nell'incarico legale del revisore contabile; ritiene che quest'ultimo dovrebbe fornire al comitato per la revisione contabile e all'assemblea generale spiegazioni complementari su questioni generali, come la metodologia di contabilizzazione utilizzata, e concrete, come gli indicatori chiave, le cifre rilevanti e le valutazioni dei rischi associati alle stime contabili pertinenti o i pareri significativi che sono stati emessi, nonché su difficoltà specifiche incontrate nel corso della revisione contabile;
12. chiede che le relazioni di revisione contabile degli istituti finanziari siano assoggettate a maggiori obblighi di informativa per quanto concerne la valutazione di attività meno liquide, così da consentire un raffronto tra le valutazioni degli strumenti finanziari dei vari istituti;
13. sottolinea che il supervisore o l'autorità competente devono essere avvertiti dal revisore contabile qualora venissero constatate difficoltà che potrebbero compromettere la stabilità dell'entità controllata; raccomanda l'organizzazione di incontri bilaterali tra revisori contabili e supervisori degli istituti finanziari più importanti;
14. prende atto della responsabilità eventuale che può derivare dal fatto di fornire informazioni più ampie rispetto a quelle imposte dal regolamento; ritiene tuttavia che la società esiga che i revisori contabili diano prova di apertura e lungimiranza, segnatamente per quanto concerne le grandi imprese che presentano un'importanza sistemica; ritiene altresì che le informazioni di interesse pubblico a disposizione dei revisori contabili, riguardanti rischi, operazioni fuori bilancio o esposizioni potenziali future, dovrebbero essere sempre accessibili alle autorità di regolamentazione e, nella maggior parte dei casi, rese disponibili al pubblico;
15. chiede che il ruolo dei comitati per la revisione contabile di tutti gli istituti finanziari sia rafforzato richiedendo a tali comitati di approvare un modello di valutazione del rischio che comprenda per ciascuna impresa raffronti specifici con parametri di riferimento che includano, fra l'altro, eventuali future esigenze finanziarie, accordi tra le banche, flussi di cassa futuri, gestione del rischio, previsioni della dirigenza, osservanza dei principali principi contabili e qualsiasi rischio prevedibile in relazione al modello di business dell'impresa; chiede che tale valutazione sia sottoposta annualmente per esame e approvazione, unitamente alla relazione di revisione contabile completa, agli organi direttivi e ai consigli di vigilanza degli istituti finanziari;
16. ritiene che lo scetticismo professionale costituisca una pietra angolare della verifica contabile e che interessi ogni sua fase; sostiene che tale scetticismo si ottiene con l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile associate al giudizio professionale sviluppatosi grazie all'esperienza, che non può essere sostituito da procedure meramente formali;
17. ritiene che il sistema delle riserve nelle relazioni di revisione contabile non debba essere riconsiderato, giacché svolge un ruolo di dissuasione e contribuisce alla qualità dell'informazione finanziaria;
18. ritiene che un dialogo fluido e regolare tra il revisore esterno, il revisore interno e il comitato per la revisione contabile sia essenziale per una revisione contabile efficace, vista la necessità di tenere costantemente informati gli azionisti, ad esempio quanto ai motivi della nomina, della conferma o della cessazione del revisore contabile, mediante chiarimenti concreti relativi alla relazione del comitato per la revisione contabile;
19. ritiene che i revisori contabili debbano avere il diritto di parola nelle assemblee generali delle società, in relazione a materie che riguardano la loro attività di revisione contabile;
20. ritiene che sia necessario definire chiaramente a norma di legge i due aspetti della revisione contabile, vale a dire la revisione interna e la revisione esterna;
Principi di revisione internazionali (ISA)
21. suggerisce l'adozione urgente da parte della Commissione dei principi di revisione internazionali (ISA), chiariti attraverso un regolamento, cosa che permetterebbe di armonizzare le revisioni contabili a livello europeo e faciliterebbe il compito degli organismi di vigilanza; ritiene che la revisione contabile sia un'unica procedura, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa sottoposta a revisione, ma che sia necessaria un'esecuzione adattata alle caratteristiche delle piccole e medie imprese (PMI); ricorda alla Commissione che, oltre alle imprese cui dovrebbero essere applicati i principi di revisione internazionali, esistono altre imprese la cui situazione finanziaria, sebbene esse siano esentate dall'applicazione di questi principi, dovrebbe essere oggetto di revisione contabile da parte di imprese autorizzate;
Governance e indipendenza delle imprese di revisione contabile
22. condivide l'opinione secondo cui il fatto che il revisore contabile sia nominato e retribuito dall'entità sottoposta a revisione costituisce un conflitto inevitabile; non reputa tuttavia giustificato, per il momento, che tale nomina sia effettuata da un terzo; chiede a tale proposito, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, un potenziamento del ruolo del comitato per la revisione contabile;
23. è del parere che il revisore contabile, quando tale ruolo è legale, dovrebbe essere nominato dal comitato per la revisione contabile e non dalla direzione dall'entità da controllare, e che, in tale ottica, almeno la metà dei membri di detto comitato dovrebbe avere esperienza nella contabilità e nella revisione contabile; è altresì del parere che il comitato per la revisione contabile dovrebbe prendere misure volte a garantire l'indipendenza del revisore, in particolare per quanto riguarda i servizi di consulenza che quest'ultimo fornisce o propone;
24. ritiene che le norme volte a garantire l'indipendenza del revisore contabile e la qualità della revisione debbano essere oggetto di un esame professionale approfondito e del tutto indipendente;
25. appoggia la creazione di un codice internazionale di buona governance per le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico;
26. concorda sul fatto che l'indipendenza dei revisori contabili è di fondamentale importanza e che devono essere prese misure per prevenire l'eccesso di familiarità; suggerisce che la Commissione intraprenda una valutazione d'impatto che copra opzioni diverse, in particolare la rotazione esterna dei revisori e l'impatto di revisioni contabili congiunte volontarie; considera la rotazione esterna come un modo per rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili, ma ribadisce il proprio punto di vista secondo cui non è la rotazione esterna, ma piuttosto un cambio regolare dei revisori interni a rappresentare la migliore soluzione da un punto di vista regolamentare – come confermato dalla direttiva 2006/43/CE – e secondo cui gli accordi già esistenti per la rotazione dei partner garantiscono l'indipendenza necessaria per l'efficacia delle revisioni contabili;
27. invita la Commissione a fare in modo che le pratiche delle imprese contribuiscano a garantire le tutele stabilite, compresa quella connessa alla rotazione obbligatoria dei principali partner revisori, anche nel caso in cui essi cambino società;
28. suggerisce di prendere in considerazione soluzioni diverse o complementari rispetto al ciclo predeterminato di rotazione: ad esempio, se vengono effettuate revisioni contabili congiunte, il ciclo di rotazione potrebbe essere di lunghezza doppia rispetto a quando si fa ricorso a un singolo revisore contabile, dal momento che la dinamica che si determina è diversa a causa della presenza di un ulteriore revisore; la rotazione delle revisioni congiunte potrebbe altresì essere scaglionata;
29. ritiene che dovrebbe essere effettuata una distinzione chiara tra i servizi di revisione contabile e i servizi diversi dalla revisione contabile che vengono forniti al cliente da un'impresa di revisione, e ciò al fine di evitare possibili conflitti di interesse quali menzionati all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE e in conformità dei codici di condotta della professione; sottolinea che, in tal modo, sarebbe possibile limitare l'abbassamento artificiale delle tariffe della revisione contabile ("low balling"), con la speranza di compensarle con altri servizi complementari; è quindi del parere che tale distinzione debba applicarsi a tutte le imprese e ai loro clienti; invita la Commissione, in riferimento alle Raccomandazioni 2002 sull'indipendenza del revisore contabile legale, a elaborare un elenco di condizioni alle quali detti servizi sarebbero ritenuti incompatibili con i servizi di revisione contabile; riconosce che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, se non è incompatibile con l'indipendenza del revisore, può essere un elemento essenziale per ampliare la base di competenze delle piccole e medie imprese di revisione contabile, ma ritiene che i servizi di revisione contabile interna ed esterna non dovrebbero essere forniti contemporaneamente;
30. giudica essenziale garantire l'indipendenza del revisore; ritiene che ai revisori contabili esterni dovrebbe essere vietato prestare alla società sottoposta a revisione contabile servizi che possano dar luogo a un mancato rispetto dei previsti requisiti di indipendenza o di altri requisiti etici; riconosce che, al fine di potenziare la crescita dell'economia europea, è necessario che tutte le società, indipendentemente dalle loro dimensioni, comprese le PMI, possano fare appello a revisori contabili e a imprese di revisione contabile indipendenti che possiedano un'ampia gamma di competenze;
31. rileva in particolare che i servizi di revisione contabile che sono suscettibili di dare adito a un conflitto di interesse non devono essere prestati dalla stessa impresa, compresi taluni servizi di consulenza e le valutazioni di prodotti strutturati complessi; sostiene che tale aspetto dovrebbe essere oggetto di controlli da parte delle competenti autorità di vigilanza;
32. ritiene che i comitati per la revisione contabile abbiano un importante ruolo di supervisione nell'assicurare che il revisore contabile mantenga la sua indipendenza e chiede alla Commissione di fornire orientamenti per sostenere detti comitati a questo riguardo;
33. raccomanda che spetti al comitato per la revisione contabile, quale organo del consiglio di sorveglianza, e non al consiglio direttivo decidere se autorizzare la fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile a una determinata società finanziaria, nonché negoziare l'appalto e i dettagli del mandato; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e sugli effetti dell'introduzione di un massimale per i servizi diversi dalla revisione contabile in rapporto alle entrate;
34. ritiene che gli onorari che un'impresa di revisione contabile o una rete di imprese di revisione contabile possono ricevere da un unico cliente dovrebbero essere pubblicati quando superano una determinata soglia e che i supervisori dovrebbero essere in grado di intervenire effettuando controlli o imponendo limiti o altri requisiti in materia di pianificazione quando gli onorari eccedono una determinata percentuale rispetto al reddito complessivo dell'impresa di revisione contabile, così da evitare che essa si ritrovi in una situazione in cui perde la propria indipendenza economica; sottolinea, tuttavia, che per le imprese più piccole un intervento di questo tipo non dovrebbe pregiudicare la crescita, poiché conquistare un cliente importante, che all'inizio rappresenta una percentuale elevata delle attività dell'impresa di revisione, è parte essenziale del processo di crescita;
35. ritiene che le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico dovrebbero pubblicare i loro conti, e che questi ultimi e i metodi utilizzati dovrebbero essere verificati, in modo da garantirne la correttezza;
36. ritiene che, in caso di accertato abuso d'ufficio da parte della direzione di un'impresa o di un ente di interesse pubblico e/o dell'impresa di revisione contabile, tutti debbano poter essere perseguiti penalmente;
37. ritiene che il modello di associazione sia adeguato per le imprese di revisione contabile, giacché tutela la loro indipendenza;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la revisione contabile delle strutture pubbliche sia esemplare e a evitare i conflitti di interesse che possono derivare da legami tra il revisore contabile e gli organi decisionali della struttura pubblica sottoposta a revisione;
Revisione contabile dei gruppi
39. sostiene le proposte del Libro verde in materia di revisione contabile dei gruppi;
40. invita la Commissione a esaminare, nel contesto della futura revisione del quadro legislativo dell'UE relativo alla protezione dei dati, la questione della trasmissione di dati durante le revisioni contabili dei gruppi;
41. ritiene che i revisori contabili dei gruppi dovrebbero avere una chiara visione d'insieme del gruppo e, nel caso di istituti finanziari soggetti a vigilanza a livello del gruppo, essi dovrebbero avviare un dialogo con l'organo di vigilanza del gruppo stesso;
Supervisione
42. invita la Commissione a presentare una proposta per potenziare la comunicazione tra il revisore contabile di entità di interesse pubblico e le autorità di regolamentazione;
43. ritiene che dovrebbero essere stabiliti protocolli di comunicazione e confidenzialità, e che il dialogo dovrebbe funzionare nei due sensi;
44. chiede una migliore comunicazione bidirezionale tra i revisori contabili e le autorità di vigilanza finanziaria degli istituti finanziari, con speciale riferimento a specifici ambiti di interesse, compresa l'interazione tra prodotti finanziari diversi; chiede che la stessa comunicazione sia istituita dai revisori contabili e dalle autorità di vigilanza europee per le entità transfrontaliere;
45. segnala la necessità di armonizzare le pratiche di vigilanza in materia di revisione contabile e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di integrare il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti nel Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, possibilmente attraverso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
46. chiede ai revisori contabili esterni degli istituti finanziari di riferire periodicamente, a titolo settoriale, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al fine di individuare le tendenze settoriali, le possibili cause di rischio sistemico e i potenziali fallimenti, e osserva che ciò dovrebbe essere fatto in modo proporzionato;
47. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle conclusioni pubblicate dagli organismi nazionali di revisione contabile nel quadro della loro missione di revisione;
Concentrazione e struttura del mercato
48. ritiene, data l'attuale configurazione del mercato, che la caduta di una delle "Big Four" comprometterebbe la credibilità della professione di revisore contabile nel suo complesso;
49. ritiene che, sebbene il fallimento di un'impresa di revisione contabile non possa avere un effetto domino diretto sul resto dell'economia, le imprese considerate "troppo grandi per fallire" potrebbero generare un rischio morale, e che sarebbe opportuno potenziare i piani di emergenza in relazione alle imprese di revisione contabile di grandi dimensioni; ritiene inoltre che gli obiettivi di questi piani dovrebbero essere di ridurre al minimo il rischio che un'impresa di revisione contabile abbandoni il mercato senza giusta causa e di contenere l'incertezza e i disagi che tale sparizione potrebbe provocare;
50. è del parere che i piani di emergenza rappresentino un elemento importante per prevenire la dissoluzione disordinata di un'impresa e che dovrebbero comprendere un meccanismo attraverso il quale l'autorità di regolamentazione viene informata di tutti i problemi che minacciano un'impresa di revisione contabile a livello nazionale o internazionale, al fine di consentire a detta autorità di svolgere il proprio ruolo e di gestire situazioni di questo tipo con la dovuta attenzione;
51. è favorevole all'introduzione di "testamenti in vita" per le "Big Four" e per quei revisori contabili che forniscono significativi servizi di revisione al settore finanziario, compresa l'elaborazione di piani di emergenza transfrontalieri per l'ordinata cessione dei contratti dei clienti qualora un importante operatore dovesse uscire dal mercato;
52. sottolinea che uno degli obiettivi di ogni azione intrapresa in materia di revisione contabile deve essere lo sviluppo, tra le diverse imprese operanti nel settore, di una concorrenza basata sulla qualità effettiva, sull'accuratezza e sulla profondità delle revisioni;
53. chiede alla Commissione di creare condizioni di parità concorrenziale per tutte le imprese presenti sul mercato della revisione contabile e di ridurre la complessità delle disposizioni che disciplinano detta revisione a livello europeo; ritiene che un più agevole accesso al mercato e l'eliminazione degli ostacoli per le imprese che desiderano tale accesso siano elementi fondamentali per attirare un numero più elevato di partecipanti sul mercato della revisione contabile; ritiene altresì che i comitati per la revisione contabile siano meglio in grado, rispetto ai consigli di amministrazione delle imprese, di selezionare il tipo di revisione che più si confà alle esigenze dell'entità controllata e di monitorare l'efficacia e la qualità di tale revisione, e che un accento particolare andrebbe posto sull'indipendenza del revisore contabile; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe trovare vie che consentano alle entità di interesse pubblico, al settore pubblico e alle istituzioni europee di giudicare meglio la qualità dei servizi di revisione contabile forniti da tutte le imprese di revisione contabile, indipendentemente dalle loro dimensioni;
54. riconosce che l'attuazione di revisioni congiunte potrebbe avere effetti positivi in termini di diversificazione del mercato della revisione contabile; rammenta che i vari Stati membri presentano situazioni di mercato ed esperienze di revisione congiunta diverse; invita la Commissione a valutare i potenziali benefici e costi dell'introduzione obbligatoria sia per le imprese di revisione contabile, in particolare quelle di piccole dimensioni, che per le società sottoposte a revisione, in particolare gli istituti finanziari, e a valutare in che modo essa potrebbe incidere sulla concentrazione del mercato della revisione contabile e sulla stabilità finanziaria;
55. ritiene che le acquisizioni da parte delle "Big Four" debbano essere considerate alla luce dell'impatto sulla crescita di altre imprese o reti;
56. invita la Commissione a esaminare il ricorso da parte delle banche e di altri istituti finanziari ad accordi restrittivi sui prestiti e altri prodotti finanziari forniti alle imprese, che potrebbero limitare la scelta del revisore contabile;
57. ritiene fondamentale vietare l'inclusione nei contratti di clausole restrittive a favore delle "Big Four";
58. chiede di incoraggiare le fusioni tra piccole e medie imprese di revisione contabile; sollecita la Commissione a considerare la creazione di un certificato e di un registro di qualità per le imprese di revisione contabile, cosicché quelle di medie e piccole dimensioni possano dimostrare che svolgono anch'esse un lavoro soddisfacente; ritiene che il settore degli appalti pubblici dovrebbe mirare a selezionare altre imprese rispetto alle "Big Four" e che gli organismi pubblici dovrebbero stabilire una percentuale di riferimento per l'utilizzo di imprese diverse dalle "Big Four";
59. invita la Commissione a stabilire, in relazione alle aggiudicazioni di entità di interesse pubblico, che sia previsto un accesso equo alla procedura di aggiudicazione per almeno altre due imprese oltre alle "Big Four"; ritiene che ai comitati per la revisione contabile debba essere conferito un ruolo centrale in questo processo, che dovrebbe coinvolgere anche gli azionisti; invita la Commissione a riesaminare le prassi dei comitati per la revisione contabile in relazione alle procedure di appalto, prestando un'attenzione particolare agli aspetti relativi agli oneri amministrativi associati a una formale procedura di gara e con lo scopo di assicurare che la decisione finale degli azionisti sulla nomina dei revisori contabili si basi su una proposta del comitato per la revisione contabile; è del parere che tale proposta dovrebbe comprendere una descrizione della procedura seguita, dei criteri utilizzati e dei motivi che sottendono alla raccomandazione del comitato per la revisione contabile;
60. invita la Commissione (DG COMP) a condurre un'indagine approfondita sul mercato della revisione contabile;
Creazione di un mercato europeo
61. ritiene che la revisione contabile sia parte integrante del processo di rilancio del mercato interno; invita la Commissione a esaminare in quale misura il fatto di agevolare la fornitura di servizi di revisione contabile transfrontalieri potrebbe condurre all'eliminazione delle barriere che si frappongono all'accesso al mercato e delle strozzature di capacità; invita altresì la Commissione a esaminare in quale misura un mercato europeo per i servizi di revisione contabile potrebbe servire a ridurre la complessità procedurale e i costi per tutti i partecipanti, in particolare per le imprese di revisione contabile di piccole e medie dimensioni; sollecita la Commissione a prendere tutte le iniziative del caso per incorporare nel diritto dell'Unione europea e per attuare norme di revisione contabile internazionali, che contribuiscano alla creazione di condizioni di concorrenza realmente uniformi per le imprese di revisione contabile; rammenta alla Commissione le sue raccomandazioni sulla responsabilità dei revisori contabili; invita in tale ottica la Commissione a presentare proposte per una progressiva armonizzazione, con l'obiettivo finale di creare un passaporto europeo dei revisori contabili, rivolgendo un'attenzione particolare a tutto ciò che garantisce l'indipendenza del revisore contabile;
62. invita la Commissione a elaborare un regime di responsabilità paneuropeo per la professione di revisore contabile;
Cooperazione internazionale
63. chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in vista di una maggiore convergenza;
o
o o
64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P7_TA(2011)0223.
- [2] GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 23.
- [3] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*) (11.5.2011)
destinato alla commissione giuridica
sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
(2011/2037(INI))
Relatore per parere(*): Kay Swinburne(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che l'alta concentrazione di mercato detenuta dalle quattro principali società di revisione contabile – le cosiddette "Big Four" – può determinare un eccessivo accumulo di rischio, mentre le imprese più piccole sono diversificate e la loro crescita e le loro competenze andrebbero incoraggiate tramite maggiori opportunità di concorrenza,
B. considerando che il fallimento di una società di revisione dominante pregiudicherebbe seriamente la credibilità della professione di revisione contabile nel suo insieme e potrebbe generare una forte incertezza in merito alla qualità dei bilanci delle società quotate,
C. considerando che, in seguito alla crisi finanziaria, i revisori contabili sono stati identificati quali attori in grado di svolgere un ruolo cardine nel rafforzamento della sorveglianza della gestione del rischio, con particolare riferimento agli istituti finanziari,
D. considerando che non è ancora stato sfruttato appieno, in particolare, il ruolo dei comitati per la revisione contabile in seno agli istituti finanziari,
E. considerando che è probabile che esistano conflitti di interesse nel momento in cui le società di revisione offrono diversi servizi alla stessa impresa,
F. sottolineando l'importanza della relazione di revisione per gli azionisti e per la collettività; riconoscendo il principio "an audit is an audit" e mettendo in guardia contro il rischio elevato di incertezza giuridica per effetto dell'applicazione di norme diverse; esprimendo quindi parere favorevole all'estensione del campo di applicazione a tutti gli istituti finanziari,
G. considerando che, sulla scia della crisi, l'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari è stata ampiamente associata a meccanismi di controllo e di gestione del rischio flessibili, insufficienti e inefficaci, soprattutto negli istituti finanziari di importanza sistemica,
1. chiede che le imprese di dimensioni più piccole possano beneficiare di maggiori opportunità, facendo sì che i servizi di revisione contabile interna ed esterna non possano essere svolti dalla stessa società, poiché ciò metterebbe a rischio l'indipendenza del revisore; rileva in particolare che i settori dei servizi di revisione contabile che possono dare adito a conflitti di interesse non devono essere svolti dalla stessa società, compresi taluni servizi di consulenza e le valutazioni di prodotti strutturati complessi; ritiene che ciò debba essere oggetto di controlli da parte delle competenti autorità di vigilanza;
2. suggerisce che spetta al comitato per la revisione contabile, quale organo del consiglio di vigilanza, e non al consiglio direttivo decidere se autorizzare la fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile alla rispettiva società finanziaria, nonché negoziare l'appalto e i dettagli del mandato; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e sugli effetti di un massimale per i servizi diversi dalla revisione contabile in rapporto alle entrate;
3. riconosce che la revisione legale svolge una funzione sociale ed è nell'interesse della collettività, pertanto accoglie molto favorevolmente l'intenzione espressa nel Libro verde di aumentare la trasparenza e migliorare la qualità delle relazioni di revisione al fine di contribuire alla stabilità del mercato finanziario e agevolare l'accesso al finanziamento; sostiene qualsiasi misura fondata sulla prova che i costi e gli oneri imposti in particolare agli istituti finanziari siano controbilanciati dal notevole miglioramento della loro qualità, come pure da una regolare valutazione esterna e un adeguato controllo regolamentare; sottolinea la necessità di una legislazione specifica;
4. invita la Commissione a riesaminare le prassi dei comitati per la revisione contabile in relazione alle procedure d'appalto, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla trasparenza e agli oneri amministrativi associati a un formale processo di gara, garantendo nel contempo che ciò non incida sulla qualità dei servizi di audit; ritiene che, al fine di garantire l'indipendenza delle revisioni contabili, le società dovrebbero valutare la possibilità di bandire ogni otto anni una gara d'appalto aperta obbligatoria per le nomine statutarie di revisori contabili esterni, con possibilità di rinnovo; incoraggia la Commissione a includere i risultati della discussione annuale sulla selezione dei revisori in una relazione del comitato per la revisione contabile destinata all'assemblea degli azionisti;
5. chiede che i comitati per la revisione contabile siano tenuti a comunicare nelle loro relazioni il verificarsi di periodiche discussioni con i principali azionisti, nonché le questioni importanti emerse nel corso della revisione contabile riguardo all'informativa finanziaria, e a motivare la decisione assunta in merito alla gara d'appalto per la revisione e alla nomina dei revisori per tutti i compiti connessi con la revisione contabile e in particolare per il contratto di revisione esterna;
6. conferma che, allo scopo di mantenere un livello elevato di qualità della revisione contabile, la rotazione interna dei revisori, così come confermato dalla direttiva 2006/43/CE, è preferibile alla rotazione esterna;
7. riconosce che l'attuazione della revisione congiunta potrebbe avere effetti positivi in termini di diversificazione del mercato della revisione contabile; rammenta le diverse situazioni del mercato e le diverse esperienze di revisione congiunta negli Stati membri; invita la Commissione a valutare i potenziali benefici e i costi dell'introduzione obbligatoria sia per le società di revisione, in particolare quelle di piccole dimensioni, sia per le aziende soggette a revisione, in particolare gli istituti finanziari, e a valutare come questa potrebbe incidere sulla concentrazione del mercato della revisione contabile e sulla stabilità finanziaria;
8. invita la Commissione (DG Concorrenza) a condurre un'approfondita indagine sul mercato della revisione contabile;
9. chiede una migliore comunicazione bidirezionale tra i revisori contabili e le autorità di vigilanza finanziaria degli istituti finanziari, con speciale riferimento a specifici ambiti di interesse, compresa l'interazione fra diversi prodotti finanziari; chiede che la stessa comunicazione sia istituita dai revisori e dall'autorità di vigilanza europea per le entità transfrontaliere;
10. segnala la necessità di armonizzare le pratiche di vigilanza in materia di revisione contabile e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di integrare il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti all'interno del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, possibilmente attraverso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
11. invita la Commissione a elaborare un chiaro regime di responsabilità paneuropeo per la professione di revisore contabile;
12. chiede ai revisori contabili esterni degli istituti finanziari di riferire periodicamente, a titolo settoriale, al Comitato europeo per il rischio sistemico al fine di individuare le tendenze settoriali, le possibili cause di rischio sistemico e i potenziali fallimenti, osservando che ciò deve essere fatto in modo proporzionato;
13. chiede che il ruolo dei comitati per la revisione contabile di tutti gli istituti finanziari sia rafforzato, richiedendo a tali comitati di approvare un modello di valutazione del rischio che comprenda raffronti specifici per ciascuna azienda con parametri di riferimento che diano conto, fra l'altro, di eventuali future esigenze finanziarie, clausole stipulate con le banche, flussi di cassa futuri, gestione del rischio, previsioni dei dirigenti dell'impresa, osservanza dei principali principi contabili e qualsiasi rischio prevedibile in relazione al modello di business della società; sollecita che tale valutazione sia sottoposta annualmente per esame e approvazione, unitamente alla relazione completa di audit, agli organi direttivi e ai consigli di vigilanza degli istituti finanziari;
14. osserva che un sistema di revisione contabile di elevata qualità è parte integrante di un solido quadro di governo societario; invita la Commissione a presentare le sue proposte in materia di governo societario al Parlamento e al Consiglio in modo coerente;
15. invita la Commissione a esaminare il ricorso a clausole restrittive da parte delle banche e di altri istituti finanziari sui prestiti e altri prodotti finanziari forniti alle aziende, che potrebbero limitare la scelta del revisore;
16. invita la Commissione ad analizzare gli ostacoli giuridici, esistenti sia all'interno dell'UE sia tra Stati membri e paesi terzi, per quanto concerne la trasmissione dei dati durante le revisioni dei gruppi;
17. è favorevole all'introduzione del "testamento biologico" per le "Big Four" e per i revisori contabili che forniscono significativi servizi di revisione al settore finanziario, compresa l'elaborazione di piani di emergenza transfrontalieri per l'ordinata cessione dei contratti dei clienti qualora un importante operatore esca dal mercato;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la revisione contabile delle strutture pubbliche sia esemplare e a evitare possibili conflitti di interesse derivanti da legami tra il revisore e gli organi decisionali delle strutture politiche soggette a revisione;
19. chiede che le relazioni di revisione degli istituti finanziari siano assoggettate a maggiori obblighi di informativa per quanto concerne la valutazione di attività meno liquide per consentire il raffronto tra le valutazioni degli strumenti finanziari dei vari istituti;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle conclusioni pubblicate dagli organismi nazionali di revisione contabile nel quadro della loro missione di audit;
21. raccomanda che i revisori contabili siano informati di tutti i casi in cui il comitato dei rischi è stato esautorato;
22. ritiene che i revisori dei gruppi debbano avere una chiara visione d'insieme del gruppo e, nel caso di istituti finanziari soggetti a una vigilanza di gruppo, essi dovrebbero dialogare con l'organo di vigilanza del gruppo;
23. invita la Commissione a individuare modalità per rendere più trasparente il funzionamento delle società di revisione; osserva che un contributo in tal senso potrebbe venire dall'introduzione di un obbligo di pubblicazione dei bilanci verificati dalle pubbliche autorità competenti.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
9.5.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Siiri Oviir |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.5.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Iosif Matula |
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