RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune
31.5.2011 - (COM(2010)0772 – C7‑0013/2011 – 2010/0372(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore per parere: Britta Reimers
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune
(COM(2010)0772 – C7‑0013/2011 – 2010/0372(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0772),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0013/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(3) Per garantire un'applicazione uniforme della modulazione volontaria dei pagamenti diretti in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio su… [da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio]. |
(3) Per assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 378/2007 negli Stati membri interessati, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione per quanto riguarda la garanzia dell’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione di sviluppo rurale e la garanzia della gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali competenze vanno esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. | |||||||||||||||||||||
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GU L 55 del 28.02.11, pag. 1. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(4) Per garantire un'attuazione efficiente della modulazione volontaria la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, fissa gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria. Considerata la natura degli atti di esecuzione previsti, la Commissione deve adottare questi ultimi senza l'assistenza di un comitato. |
(4) Per garantire un'attuazione efficiente della modulazione volontaria, e data la natura speciale di tali atti, la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, fissa gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(5) Per lo stesso motivo, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione con l'assistenza del comitato per lo sviluppo rurale istituito ai sensi dell'articolo 91 quater del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per garantire l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione dello sviluppo rurale. Inoltre, alla Commissione viene conferito il potere di adottare atti di esecuzione con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, per garantire la gestione finanziaria della modulazione volontaria. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
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1 GU L 209, dell'11.8.2005, pag. 1. |
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Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento 2 bis. | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di disposizioni specifiche per la gestione finanziaria della modulazione volontaria onde garantire un’attuazione efficace della modulazione volontaria. | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
In caso di ricorso alla procedura consultiva, una giustificazione è necessaria. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 378/2007 Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Qualora non venga fatto alcun riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si intende implicitamente che la Commissione deve agire senza l'assistenza del Comitato. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 378/2007 Articolo 6 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Si introduce un testo standard per specificare esattamente la procedura che corrisponde alla disposizione specifica. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 378/2007 Articolo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Si introduce un testo standard per far riferimento ai comitati permanenti che sono già stati creati. Tale modifica deriva dal modello sulla formulazione standard negli atti esecutivi. |
- [1] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.
MOTIVAZIONE
Il trattato di Lisbona sopprime il vecchio sistema di comitatologia, che era basato sulle procedure classiche di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione) e la procedura di regolamentazione con controllo. Tale sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, costituita da atti delegati e da atti esecutivi (i primi includono il diritto di veto del Parlamento), che conferiscono alla Commissione competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Pertanto, l’attuale corpus legislativo deve essere allineato alla nuova realtà giuridica.
La proposta si limita esclusivamente alle modifiche necessarie all’allineamento.
Allineamento alle disposizioni del TFUE in materia di competenze di esecuzione
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione:
– l’articolo 290 dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3);
– l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).
Proposte del relatore relative all'allineamento
La proposta modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio aggiungendo una disposizione sugli atti di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1) – Le modalità di ricorso alle disposizioni degli atti esecutivi in questi articoli sono precisate agli articoli 6 bis e 6 ter.
Inoltre, dopo la recente conclusione di un’intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure dopo la conclusione della procedura sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico che includa la formulazione concordata dal Parlamento e dal Consiglio relativamente alle procedure di comitato.
Il relatore appoggia la proposta della Commissione. Basandosi sui criteri definiti per ogni tipo di atto, il relatore ha esaminato accuratamente la proposta della Commissione e ha individuato le aree in cui sono osservate le condizioni relative agli atti esecutivi. Non si sono rilevate incongruenze.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune |
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Riferimenti |
COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
22.12.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 18.1.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Britta Reimers 26.1.2011 |
Britta Reimers 26.1.2011 |
Britta Reimers 26.1.2011 |
Britta Reimers 26.1.2011 |
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Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula |
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Esame in commissione |
28.3.2011 |
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Approvazione |
25.5.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada |
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Deposito |
31.5.2011 |
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