RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia
31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia
(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0761),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0002/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0204/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 485/2008. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. |
(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di stabilire un elenco di misure che per loro natura non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, alle quali il presente regolamento non si applica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 485/2008 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno che la Commissione adotti norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. La Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 41 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1 in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su…[da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio]. |
(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 485/2008, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. |
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 1 - paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento n. 73/2009 ha abrogato il regolamento n. 1782/2003. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 13 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 13 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 13 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 485/2008 Articolo 13 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il trattato di Lisbona abolisce il vecchio sistema della comitatologia, basato sulle procedure di comitatologia classiche (comitato consultivo, di gestione, di regolamentazione) e sulla procedura di regolamentazione con controllo. Il sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, basata su atti delegati (che comprendono il diritto di veto del Parlamento) e atti di esecuzione, che consentono alla Commissione di esercitare competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Occorre pertanto allineare il corpus legislativo in vigore alla nuova realtà giuridica.
Una delle prime proposte è l'allineamento della presente proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia.
La proposta si limita a modifiche ai fini del solo allineamento.
Allineamento alle disposizioni del TFUE sulle competenze di esecuzione
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 485/2009 devono essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che distinguono due diverse categorie di atti della Commissione:
– l'articolo 290 consente al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici adottati dalla Commissione in questo modo sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3);
– l'articolo 291 consente agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto nazionale necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici adottati dalla Commissione in questo modo sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).
Proposte del relatore sull'allineamento
Il relatore sostiene la proposta della Commissione. Il relatore ha esaminato con attenzione la proposta della Commissione in base ai criteri stabiliti per le due categorie di atti, e ha individuato gli ambiti in cui sono rispettate le condizioni previste per gli atti delegati; in seguito ha esaminato la proposta per quanto riguarda le condizioni degli atti di esecuzione. Non si sono riscontrate incongruenze. Il ricorso fatto in questi articoli alle disposizioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione è appropriato.
Inoltre – in seguito alla recente approvazione di un'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure alla conclusione della procedura di adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione – il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico introducendo la formulazione convenuta dal Parlamento e dal Consiglio nonché precisando altre condizioni della delega (durata della delega, termine per sollevare obiezioni a un atto delegato, proroga di tale termine, procedura di comitato ecc.).
La proposta modifica il regolamento n. 485/2008 aggiungendo una disposizione sugli atti delegati (articolo 1, paragrafo 2 – istituzione di un elenco di misure cui il regolamento non si applica). La prima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 485/2008 contiene un riferimento al regolamento n. 1782/2003[1] che non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento n. 73/2009[2]: la proposta non modifica tale disposizione, ragion per cui è necessario un emendamento al riguardo.
Alcune parti della formulazione degli articoli sulla delega non corrispondono alla formulazione standard per tali articoli convenuta nel progetto di Intesa comune né alla formulazione concordata dalle istituzioni nel regolamento n. 438/2010, e pertanto devono essere emendate[3].
- [1] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pagg. 1-69).
- [2] Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pagg. 16-99).
- [3] Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 132 del 29.5.2010, pagg. 3-10).
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia |
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Riferimenti |
COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.12.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 18.1.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Luis Manuel Capoulas Santos 26.1.2011 |
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Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula |
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Esame in commissione |
28.3.2011 |
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Approvazione |
25.5.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada |
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Deposito |
31.5.2011 |
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