RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos


Procedura : 2010/0366(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0204/2011
Testi presentati :
A7-0204/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0761),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0002/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0204/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 485/2008. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di stabilire un elenco di misure che per loro natura non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, alle quali il presente regolamento non si applica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 485/2008 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno che la Commissione adotti norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. La Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 41 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1 in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su…[da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio].

(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 485/2008, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

_____________

_____________

1 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 1 - paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate dal sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori1.

"Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica."

Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui all'articolo 13 bis del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica."

 

_____________

 

1 GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

Motivazione

Il regolamento n. 73/2009 ha abrogato il regolamento n. 1782/2003.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_____________

 

* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

soppresso

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Motivazione

Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

soppresso

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

Motivazione

Si tratta di un adattamento della formulazione in conformità dell'"Intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, ove necessario, mediante atti di esecuzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 42 quater, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1290/2005, adotta le disposizioni che mirano a raggiungere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare relativamente ai seguenti punti:

La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le disposizioni specifiche relativamente ai seguenti punti:

a) il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

a) il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;

b) dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;

c) condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento.

c) condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 sexies, paragrafo 2.

Motivazione

Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 sexies

 

1. La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Conformemente ai modelli per le disposizioni sugli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri, in linea con il proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

  • [1]               Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il trattato di Lisbona abolisce il vecchio sistema della comitatologia, basato sulle procedure di comitatologia classiche (comitato consultivo, di gestione, di regolamentazione) e sulla procedura di regolamentazione con controllo. Il sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, basata su atti delegati (che comprendono il diritto di veto del Parlamento) e atti di esecuzione, che consentono alla Commissione di esercitare competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Occorre pertanto allineare il corpus legislativo in vigore alla nuova realtà giuridica.

Una delle prime proposte è l'allineamento della presente proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia.

La proposta si limita a modifiche ai fini del solo allineamento.

Allineamento alle disposizioni del TFUE sulle competenze di esecuzione

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 485/2009 devono essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che distinguono due diverse categorie di atti della Commissione:

– l'articolo 290 consente al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici adottati dalla Commissione in questo modo sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3);

– l'articolo 291 consente agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto nazionale necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi; nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici adottati dalla Commissione in questo modo sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Proposte del relatore sull'allineamento

Il relatore sostiene la proposta della Commissione. Il relatore ha esaminato con attenzione la proposta della Commissione in base ai criteri stabiliti per le due categorie di atti, e ha individuato gli ambiti in cui sono rispettate le condizioni previste per gli atti delegati; in seguito ha esaminato la proposta per quanto riguarda le condizioni degli atti di esecuzione. Non si sono riscontrate incongruenze. Il ricorso fatto in questi articoli alle disposizioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione è appropriato.

Inoltre – in seguito alla recente approvazione di un'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure alla conclusione della procedura di adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione – il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico introducendo la formulazione convenuta dal Parlamento e dal Consiglio nonché precisando altre condizioni della delega (durata della delega, termine per sollevare obiezioni a un atto delegato, proroga di tale termine, procedura di comitato ecc.).

La proposta modifica il regolamento n. 485/2008 aggiungendo una disposizione sugli atti delegati (articolo 1, paragrafo 2 – istituzione di un elenco di misure cui il regolamento non si applica). La prima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 485/2008 contiene un riferimento al regolamento n. 1782/2003[1] che non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento n. 73/2009[2]: la proposta non modifica tale disposizione, ragion per cui è necessario un emendamento al riguardo.

Alcune parti della formulazione degli articoli sulla delega non corrispondono alla formulazione standard per tali articoli convenuta nel progetto di Intesa comune né alla formulazione concordata dalle istituzioni nel regolamento n. 438/2010, e pertanto devono essere emendate[3].

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pagg. 1-69).
  • [2]  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pagg. 16-99).
  • [3]  Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 132 del 29.5.2010, pagg. 3-10).

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

Riferimenti

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.12.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

 

 

 

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

       Annuncio in Aula

       

       

 

Esame in commissione

28.3.2011

 

 

 

Approvazione

25.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Deposito

31.5.2011