RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

9.6.2011 - (COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Andres Perello Rodriguez


Procedura : 2010/0254(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0224/2011
Testi presentati :
A7-0224/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0490),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0278/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0224/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in questione. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, fornendo loro il più elevato livello di informazione possibile, garantire che i succhi di frutta siano etichettati con chiarezza e i consumatori possano distinguere tra tipi di prodotti e promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in questione. È necessario che le definizioni siano chiarite e ben differenziate e che le categorie siano stabilite affinché tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). I criteri fissati dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi in egual misura sia ai prodotti fabbricati nell'Unione che ai prodotti importati.

Motivazione

Il relatore appoggia la base giuridica proposta dalla Commissione (articolo 43) e sottolinea il ruolo della commissione competente per il merito quale garante degli aspetti relativi alla sicurezza alimentare e alla qualità dei succhi e altri prodotti analoghi, la cui etichettatura deve essere rivista per chiarire tutti gli aspetti che possano indurre i consumatori in errore.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno applicare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità5, in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta deve riportare i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da succo concentrato utilizzati.

(3) Fatto salvo il disposto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità5, è necessario modificare le disposizioni specifiche della direttiva 2001/112/CE relative all'etichettatura dei succhi di frutta e prodotti analoghi per rispecchiare le nuove norme sugli ingredienti autorizzati, quali quelle riferite all'aggiunta di zuccheri che non è più autorizzata nei succhi di frutta. L'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui come "succo naturale di frutta", che danno la falsa impressione che i succhi siano stati prodotti direttamente dalla frutta, deve essere vietato.

______________

______________

5 GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.

5 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La menzione “senza zuccheri aggiunti” è utilizzata da lunghissimo tempo per i succhi di frutta. La sua improvvisa scomparsa potrebbe fuorviare i consumatori e spingerli verso altre bevande che presentano una siffatta indicazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga limitata nel tempo al fine di permettere all’industria di informare adeguatamente i consumatori.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

3. Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate. In qualsiasi caso, tutte le specie di frutta utilizzate devono essere indicate nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente secondo il loro volume, seguito dalla quantità, espressa in percentuale, conformemente al regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

 

Se una specie di frutta è inclusa nella denominazione di vendita, il nome principale del prodotto corrisponde alla sua frutta dominante.

Motivazione

Benché non sia menzionato nel nome del prodotto, tutte le specie di frutta devono essere incluse nell'elenco di ingredienti. Il nome principale del prodotto deve corrispondere alla frutta dominante in modo da evitare, per esempio, che un succo contenente l'80% di succo di mela, il 10% di succo di mirtillo e il 10% di succo di lampone sia denominato "succo di mirtillo e di lampone".

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Paragrafo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli elementi grafici sulla confezione non traggono in inganno il consumatore quanto alla composizione reale del succo.

Motivazione

La disposizione è stata sostenuta nel fascicolo "Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" per tutti gli alimenti. Dato che i maggiori problemi in questo ambito si verificano attualmente per quanto riguarda i succhi di frutta, la legislazione del settore dovrebbe anche tenere conto di tale disposizione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui all'allegato III possono essere dolcificati con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La denominazione di vendita contiene la dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di zuccheri", seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui all'allegato III possono essere dolcificati con l'aggiunta di zuccheri, miele o edulcoranti. In tal caso, l'aggiunta deve figurare chiaramente nell'elenco degli ingredienti come previsto dalla legislazione in vigore, specificando il tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro. Per quanto riguarda il miele, se non si tratta di miele naturale, occorre altresì indicarne la composizione completa e/o il tenore in glucosio.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Paragrafo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Per aiutare il consumatore a distinguere tra succo e nettare per quanto riguarda il tenore in zuccheri, si consente l'indicazione "senza zuccheri aggiunti" per i succhi di frutta di cui alla parte I, punto 1 dell'allegato 1, conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali sulla salute fornite sui prodotti alimentari. A decorrere da [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] si valuterà nuovamente l'opportunità di utilizzare questa indicazione nutrizionale.

 

_____________

 

1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Paragrafo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Nel caso di succhi di frutta ricostituiti da concentrato la denominazione di vendita contiene la dicitura "da concentrato" o "succo ricostituito da concentrato" a caratteri pari ad almeno la metà di quelli utilizzati per l'indicazione del succo di frutta.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Paragrafo 3 – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater. Si attuano controlli per garantire che non siano presenti nel prodotto finale semi di frutta. Nel caso in cui siano presenti semi nel prodotto finale, la possibile presenza di semi deve figurare con chiarezza nell'etichettatura.

Motivazione

Alcuni consumatori possono essere allergici ai semi ingeriti al momento di bere i succhi di frutta. Un'etichettatura chiara può contribuire a proteggere i consumatori dalle reazioni avverse.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5. L'aggiunta di polpa e di cellule, definite al punto 7 dell'allegato II, nei succhi di frutta è indicata nell'etichettatura.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata sull'imballaggio. È vietato l'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui come "succo naturale di frutta", che danno la falsa impressione che i succhi siano stati prodotti direttamente dalla frutta.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2001/112/CE

Paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Nell'articolo 5 è inserito il seguente comma 1 bis:

 

"La presente direttiva si applica ai prodotti figuranti nell'Allegato I fabbricati nell'Unione europea o importati nell'UE."

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) è inserito il seguente articolo 6 bis:

 

Articolo 6 bis

 

Campagne di informazione

 

La Commissione e gli Stati membri svolgono campagne di informazione, su scala generale e nei punti vendita, per illustrare ai consumatori le diverse categorie di succhi e altri prodotti analoghi stabilite dalla presente direttiva.

Motivazione

Viste le attuali difficoltà per distinguere, ad esempio, tra "succo" e "nettare", è necessario compiere uno sforzo per garantire che le categorie stabilite dal Codex, alle quali la direttiva si adegua, siano ben comprese dai consumatori.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e tener conto degli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, la Commissione può adattare gli allegati mediante atti delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II.

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e tener conto degli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, la Commissione può, se del caso, adattare gli allegati mediante atti delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte I, dell'allegato, I, parte II, punto 2 (ingredienti autorizzati) e dell'allegato II.

Motivazione

Secondo il relatore, viste le divergenze esistenti su problematiche quali, ad esempio, la questione degli aromi, le decisioni riguardo l'aggiunta di ingredienti autorizzati non devono essere prese mediante atti delegati.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultima data di recepimento della direttiva. Qualora non sussistano ragioni o richieste esplicite di revisione di specifici aspetti della presente direttiva, tale periodo è considerato prorogato.

Motivazione

Se non sussistono cambiamenti sostanziali che giustifichino una revisione della normativa, la Commissione può rifarsi alla formula della cosiddetta "proroga tacita".

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Periodo transitorio

 

Al fine di esaurire gli stock esistenti sul mercato e permettere un periodo di adeguamento alla nuova normativa, è previsto un periodo di transizione di diciotto mesi a decorrere dalla data di recepimento della direttiva.

Motivazione

Un periodo di transizione di diciotto mesi, aggiunto ai tempi di recepimento, darebbe all'industria europea e ai produttori dei paesi terzi un totale di tre anni per adeguarsi alla nuova normativa.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera a – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

L'aroma, la polpa e le cellule provenienti dal succo e separati durante la lavorazione possono essere restituiti al medesimo succo. La presente disposizione non si applica alla restituzione degli aromi di ananas, uva e pomodori, considerando l'impossibilità tecnologica di tale processo.

Motivazione

La Commissione propone di autorizzare l'aggiunta di aroma, polpa e cellule della stessa specie di frutta mentre, conformemente alla direttiva vigente, soltanto l'aroma proveniente dallo stesso processo di produzione può essere aggiunto al succo non concentrato. Ciò dovrebbe essere mantenuto in modo da continuare a garantire l'alta qualità del prodotto e soddisfare le aspettative dei consumatori che auspicano di trovare un prodotto il meno trasformato e il più naturale possibile.

Formulazione utilizzata nella vigente direttiva 2001/112/CE. In modo da non indurre in inganno i consumatori, è opportuno che soltanto l'aroma, la polpa e le cellule ottenute dal succo separate durante la trasformazione possano essere restituite allo stesso succo.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera a – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alcuni succhi possono essere ottenuti da succhi con acini, semi e bucce, che non vengono di solito incorporati nel succo; tuttavia, le parti o i componenti di acini, semi e bucce che non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione, sono accettati.

Alcuni succhi possono essere ottenuti da succhi con acini, semi e bucce, che non vengono di solito incorporati nel succo; tuttavia, ove risulti necessario, le parti o i componenti di acini, semi e bucce che non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione, sono accettati.

Motivazione

Non si tratta di poterlo fare quando si vuole bensì allorché risulterà indispensabile.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito nella parte I.2 con acqua potabile che soddisfa i criteri della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*.

Designa il prodotto ottenuto mediante riaggiunta nel succo di frutta concentrato di acqua estratta da questo succo durante la concentrazione, e la restituzione dell'aroma e, se del caso, della polpa e delle cellule perse dal succo. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche adeguate, particolarmente dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

____________

* GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

 

Motivazione

L'acqua che si utilizza per ricostituire il succo a partire dal concentrato deve anche ottemperare a determinate condizioni per mantenere le caratteristiche essenziali di tipo fisico, chimico e nutrizionale di un tipo medio di succo ottenuto a partire da frutta dello stesso tipo. La qualità dell'acqua potabile non è di per sé sempre sufficiente. Pertanto, occorre continuare ad applicare le norme vigenti, in virtù delle quali l'acqua deve rispettare requisiti specifici.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricostituito e alla purea di frutta ricostituita prodotti nell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo. Nel caso in cui sia restituito l'aroma, l'aggiunta di aroma deve figurare sull'etichetta del succo di frutta.

Motivazione

Occorre informare i consumatori quando l'aroma sia stato restituito al concentrato di succo di frutta.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

Motivazione

Emendamento logico: si deve sempre aggiungere acqua per ottenere nettare; è l'aggiunta di edulcoranti ad essere opzionale.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte I – punto 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella fabbricazione di nettari di frutta senza zuccheri aggiunti o con debole apporto energetico, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Nella fabbricazione di nettari di frutta senza zuccheri aggiunti o con basso apporto energetico, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Motivazione

Emendamento linguistico per mettere il testo in conformità con il regolamento n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 Qualora il prodotto contenga l'aggiunta di anidride carbonica, il termine "gassato" o "frizzante" compare sull'etichetta accanto alla denominazione del prodotto.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 Si può aggiungere al succo di arancia succo ottenuto dalla Citrus reticulata e/o da ibridi della Citrus reticulata in una percentuale che non superi il 10% di solidi solubili di Citrus reticulata rispetto alla quantità totale di solidi solubili di succo d'arancia. Detta aggiunta deve essere indicata nell'elenco di ingredienti, come già stabilito dalla legislazione vigente.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato II – punto 1 – comma -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta, applicati conformemente alle disposizioni vigenti dell'Unione europea.

Motivazione

Questa menzione deve figurare al primo punto per applicarsi al resto dell’allegato. A fini di chiarezza è necessario menzionare anche i trattamenti post-raccolta.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato II – punto 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti applicati conformemente alle disposizioni vigenti dell'Unione europea.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento precedente, il comma è eliminato da questo paragrafo e spostato. Tale comma deve infatti piuttosto figurare al primo paragrafo generale, in cui si definisce la "frutta".

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – rigo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Pompelmo Sweetie

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – rigo 8 – colonna 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – rigo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Limetta

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

  • [1]  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 45.

MOTIVAZIONE

Il settore dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi rappresenta un'industria rilevante nell'Unione europea. Tuttavia, prendendo ad esempio il succo d'arancia, occorre menzionare che più dell'82% di quello consumato nell'UE proviene principalmente dal Brasile e dagli Stati Uniti. Ciò significa che meno del 20% del succo di arancia consumato nell'UE è stato prodotto nel suo territorio.

Nel caso degli agrumi, diversamente da quanto avviene per quanto riguarda gli altri grandi produttori mondiali, l'industria europea della trasformazione è un'industria sussidiaria e complementare a quella della commercializzazione di prodotti freschi. La trasformazione serve di frequente a smerciare la frutta che, per la sua condizione esterna (calibro, macchie sulla buccia), non viene immessa sul mercato dei prodotti freschi benché sia perfettamente accettabile per l'elaborazione di succhi di qualità. Negli Stati Uniti e in Brasile, al contrario, si piantano per la maggior parte varietà destinate ad essere trasformate direttamente. Dato che ambo i modelli di produzione sono legittimi, occorre rilevare che rispetto agli elevati costi ambientali derivanti da un'importazione massiccia (emissioni di CO2 causate dai trasporti), l'industria sussidiaria europea permette non soltanto di smerciare eventuali eccedenze bensì anche di usufruire di un servizio di trattamento necessario anche dal punto di vista ambientale (evitando la distruzione dei prodotti meno adatti ad essere conservati al fresco ed evitando che la frutta non raccolta in campagna resti a terra, il che potrebbe contribuire alla proliferazione di agenti infestanti) e genera un valore aggiunto che, in termini sociali ed economici, implica la creazione di posti di lavoro e ricchezza.

Da ciò deriva la necessità di sostenere il settore europeo, adeguando la direttiva alla normativa internazionale e al Codex e stabilendo le medesime regole per tutti i prodotti commercializzati nel territorio dell'UE. Si tratta di contribuire, come espresso nei considerando della direttiva, alla libera circolazione di tali prodotti, ma si tratta altresì di chiarire la normativa relativa alla loro etichettatura, alla categorizzazione dei prodotti, agli ingredienti autorizzati e all'ammissibilità di determinate pratiche. Pertanto, la revisione proposta arrecherà anche beneficio ai prodotti importati che attualmente sono già commercializzati nell'Unione europea. Con la presente direttiva, i produttori di paesi terzi avranno l'opportunità di migliorare la qualità dei loro prodotti mediante processi di produzione più sostenibili. Inoltre, le stesse norme per tutti eviteranno qualsiasi situazione di frode o di concorrenza sleale e contribuiranno a chiarire le informazioni ai consumatori.

Il principale successo della direttiva e della sua proposta di revisione è, senza dubbio, quello di continuare a puntare sul mantenimento della duplice denominazione che distingue i succhi di frutta spremuti e i succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati, nonché l'istituzione di categorie attraverso le definizioni dell'allegato 1. Tuttavia, i primi anni di applicazione della direttiva hanno anche messo in evidenza che, nella pratica, non è facile per il consumatore distinguere chiaramente tra le diverse categorie di prodotti che rientrano nell'ambito della stessa. Il relatore ha potuto constatare, in vari incontri con le associazioni di consumatori, che regna una grande confusione specialmente tra "succo" e "nettare". Un chiarimento in tal senso è particolarmente importante per il contenuto o meno di zucchero di questi prodotti, questione specialmente sensibile per i gruppi di consumatori con necessità specifiche (diabetici, bambini, persone con problemi di sovrappeso, ecc.). Per questo motivo, il relatore ritiene che si debba continuare a consentire la denominazione "senza zucchero aggiunto" per i succhi di frutta della categoria 1. Rispetto al "nettare", il relatore è convinto che non sia necessario stabilire una menzione obbligatoria del loro contenuto di zucchero che vada al di là di quanto stabilisce la legislazione vigente nell'elenco di ingredienti.

Pertanto, tali misure devono essere rafforzate con campagne di informazione specifiche che permettano di superare la confusione regnante già menzionata. Il consumatore deve avere la possibilità di sapere esattamente quale tipo di prodotto sta acquistando.

Un altro dei punti centrali della revisione è il suo miglior adeguamento alle norme del Codex Alimentarius. Tuttavia, la Commissione, a quanto pare, intende delimitare gli aspetti del Codex a quelli di cui intende avvalersi, mettendone al margine altri che sono invece integrati dalla normativa internazionale. Il relatore è a favore di una commercializzazione di tutti i succhi e prodotti derivati nell'UE basata sulla stessa normativa e fa riferimento specificamente a pratiche innocue, come l'aggiunta di mandarino al succo di arancia, che può arricchire il sapore e il colore e, talvolta, è addirittura un'esigenza di alcuni settori di consumatori. Inoltre, nel caso del mandarino, come dimostrato dallo studio intitolato "Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children", le sue proprietà hanno effetti benefici sulla riduzione dei livelli di colesterolo nei bambini.

Per tutti questi motivi non si dovrebbe vietare ai produttori europei di aggiungere mandarini nei loro succhi mentre lo stesso tipo di pratica è applicato sui prodotti di origine brasiliana e statunitense.

Per quanto riguarda la polemica sulla "restituzione dell'aroma", tenendo presenti tutti i problemi tecnici inerenti, il relatore si dichiara soddisfatto della formula proposta dalla Commissione europea, dal momento che si mantiene il suo carattere facoltativo e si stabilisce che, in ogni caso, l'aroma restituito proviene dalla "stessa specie di frutta" anziché "dalla stessa frutta".

Le modifiche proposte dalla Commissione, benché limitate dal punto di vista quantitativo, implicano certamente un impatto qualitativo significativo per il settore. Pertanto, è necessario garantire un periodo sufficiente di adattamento che potrebbe raggiungere i 18 mesi. In tal modo, tenendo conto dei periodi di recepimento, i produttori disporrebbero di tre anni complessivi di tempo reale per eliminare gli stock fabbricati conformemente alla vecchia normativa e adattare le prassi tecnologiche e i macchinari ai nuovi requisiti.

Pur concordando con la maggior parte dei principi della proposta di revisione presentata dalla Commissione, il relatore ha qualche dubbio sul ruolo di questa istituzione in futuro e, concretamente, per quanto riguarda gli atti delegati. Pare opportuno, a tal riguardo, correggere il paragrafo 1 dell'articolo 7 bis per limitare a cinque anni, anziché "a tempo indeterminato", l'esercizio di detta facoltà da parte della Commissione. Il relatore introduce altresì la possibilità di procedere a una proroga tacita qualora, trascorsi cinque anni, non si siano verificate modifiche sostanziali che giustifichino una revisione della normativa.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione, il relatore ha qualche dubbio quanto alla revisione degli ingredienti autorizzati (allegato 1. II. 2) secondo la procedura degli atti delegati, proprio quando questo è stato uno dei punti che finora ha suscitato maggiori difficoltà ai gruppi di lavoro del Consiglio.

Infine, nell'elaborazione della presente relazione si sono rilevati numerosi problemi causati da determinati tipi di succo prodotti in paesi specifici nonché talune difficoltà provocate dalla denominazione dei frutti, prodotti e ingredienti nelle varie lingue dell'Unione. La relazione incoraggia le delegazioni nazionali a presentare le correzioni che ritengano opportune in modo che la futura legislazione sia il più efficace possibile.

I succhi di frutta fabbricati nell'Unione europea sono prodotti di grande qualità che contribuiscono a una dieta salutare e equilibrata e sono elaborati conformemente alle norme di sostenibilità difese dalla nostra legislazione. È pertanto giusto assicurare alti livelli di qualità a tutti i prodotti commercializzati nel territorio dell'Unione. Senza voler mettere in causa un qualsivoglia tipo di politica di importazione, la relazione difende il prodotto di prossimità che non deve essere trasportato su grandi distanze con conseguenti emissioni di CO2, fabbricato in condizioni sociali e lavorative compatibili con la legislazione dell'UE e secondo i principi enunciati dall'UE in materia di sicurezza alimentare. Non si tratta, dunque, di protezionismo europeo bensì di continuare a puntare sulla sostenibilità in tutti i settori della nostra economia. La qualità globale di un prodotto si misura anche in funzione della sua qualità etica, della sua qualità ecologica e della sua qualità sociale.

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (3.5.2011)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

Relatore per parere: Vasilica Viorica Dăncilă

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a modificare per la seconda volta la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, che stabilisce regole concernenti la composizione, l'impiego delle denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei prodotti in questione, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

La prima modifica risale al 2009 e mirava in particolare a introdurre valori Brix minimi (tenore di sostanza secca solubile) al fine di evitare frodi mediante aggiunte esagerate di acqua. La proposta oggi all’esame conferma la distinzione tra succhi di frutta (ottenuti mediante semplice spremitura della frutta) e i succhi di frutta a base di succo concentrato (ricostituiti mediante reincorporazione nel succo di frutta concentrato della medesima quantità di acqua estratta al momento della concentrazione), semplifica le disposizioni in materia di ricostituzione degli aromi, prevede la soppressione dello zucchero dall’elenco degli ingredienti autorizzati (l’aggiunta di zucchero resta tuttavia autorizzata a fini di edulcorazione per i nettari di frutta) e include i pomodori nell’elenco dei frutti utilizzati nella produzione di succhi di frutta. Mediante questa nuova modifica, la Commissione intende dare attuazione ad un maggior numero di disposizioni della norma del Codex Alimentarius e del codice di buone pratiche dell’Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Se la soppressione dello zucchero dall’elenco degli ingredienti è avvenuta su richiesta della categoria, ciò potrebbe determinare un effetto perverso ove non si autorizzasse, almeno per un periodo limitato, la possibilità di indicare sulle etichette la menzione "senza zuccheri aggiunti". In effetti, è difficilmente immaginabile che i consumatori siano immediatamente informati che l’aggiunta di zuccheri è ormai vietata ad eccezione dello zucchero proveniente dalla frutta stessa. Si può dunque temere che il consumatore possa essere indotto in errore e credere che è stato aggiunto dello zucchero allorché vedrà che il succo che egli consuma abitualmente non reca più la menzione “senza zuccheri aggiunti”. Il rischio è tanto più grande ove questo prodotto continuerà ad affiancarsi negli scaffali dei negozi alle bevande a base di frutta, le quali, non rientrando nel campo di applicazione della direttiva, potranno continuare a recare l'indicazione “senza zuccheri aggiunti”. È pertanto necessario lasciare all’industria il tempo per comunicare ed informare i consumatori.

Per quanto riguarda il periodo necessario per l’attuazione della presente direttiva negli Stati membri, è opportuno prevedere, oltre al periodo di 18 mesi, un ulteriore periodo di 18 mesi per permettere all’industria di smaltire le sue scorte di magazzino.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in questione. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in questione. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). I criteri fissati dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi in egual misura sia ai prodotti fabbricati nell'Unione che ai prodotti importati.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno applicare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta deve riportare i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da succo concentrato utilizzati.

(3) È opportuno applicare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta deve riportare i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da succo concentrato utilizzati. L'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui come "succo naturale di frutta", che danno la falsa impressione che si tratti di succhi di frutta fresca, deve essere vietato.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La menzione “senza zuccheri aggiunti” è utilizzata da lunghissimo tempo per i succhi di frutta. La sua improvvisa scomparsa potrebbe fuorviare i consumatori e spingerli verso altre bevande che presentano una siffatta indicazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga limitata nel tempo al fine di permettere all’industria di informare adeguatamente i consumatori.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di peso dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

Motivazione

In accordo al Codice STAN 247 del 2005, punto 8.1.1.7.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) L'indicazione nutrizionale "senza zuccheri aggiunti" può essere utilizzata per l'etichettatura dei succhi di frutta conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari1. A decorrere da [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] si valuterà nuovamente l'opportunità di utilizzare questa indicazione nutrizionale.

 

1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4) I nettari e i prodotti specifici di cui all'allegato III possono essere dolcificati con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La denominazione di vendita contiene la dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di zuccheri", seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro.";

4) I nettari e i prodotti specifici di cui all'allegato III possono essere dolcificati con l'aggiunta di zuccheri o di miele. Il fabbricante indica sull'etichetta del prodotto il tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro.";

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) Nel caso di succhi di frutta ricostituiti da concentrato la denominazione di vendita contiene la dicitura "da concentrato" o "succo ricostituito da concentrato" a caratteri pari ad almeno la metà di quelli utilizzati per l'indicazione del succo di frutta.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari*. Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari*. Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento. È vietato l'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui come "succo naturale di frutta", che danno la falsa impressione che si tratti di succhi di frutta fresca.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

"La presente direttiva si applica ai prodotti figuranti nell'Allegato I fabbricati nell'Unione europea o importati nell'UE."

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e tener conto degli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, la Commissione può adattare gli allegati mediante atti delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II.

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e tener conto degli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, la Commissione può, se del caso, adattare gli allegati mediante atti delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri entro nove mesi dalla fine del periodo di cinque anni.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2001/112/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in applicazione le predette disposizioni a decorrere dal [diciotto mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

 

Misure transitorie

 

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della data di messa in vigore da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva possono continuare ad essere commercializzati entro un termine massimo di diciotto mesi dopo la data di messa in vigore negli Stati membri.

Motivazione

È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti commercializzati o etichettati tra la data di entrata in vigore e la trasposizione nelle legislazioni nazionali.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I –Parte I – punto 1 – lettera a – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alcuni succhi possono essere ottenuti da succhi con acini, semi e bucce, che non vengono di solito incorporati nel succo; tuttavia, le parti o i componenti di acini, semi e bucce che non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione, sono accettati.

Alcuni succhi possono essere ottenuti da succhi con acini, semi e bucce, che non vengono di solito incorporati nel succo; tuttavia, ove risulti necessario, le parti o i componenti di acini, semi e bucce che non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione, sono accettati.

Motivazione

Non si tratta di poterlo fare quando si vuole bensì allorché risulterà indispensabile.

Amendement  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I –Parte I – punto 1 – lettera b – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricostituito e alla purea di frutta ricostituita prodotti nell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I –Parte I – punto 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua con o senza aggiunta di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

Motivazione

L’aggiunta di acqua è sempre indispensabile per ottenere un nettare mentre l’aggiunta di prodotti edulcoranti è facoltativa.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- Qualora il prodotto contenga l'aggiunta di anidride carbonica, il termine "gassato" o "frizzante" compare sull'etichetta accanto alla denominazione del prodotto.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al succo di pomodoro e al succo di pomodoro a base di succo concentrato possono essere aggiunti sale, spezie ed erbe aromatiche.

Al succo di pomodoro e al succo di carota nonché al succo di pomodoro e di carota prodotto a base di succo concentrato possono essere aggiunti sale, spezie ed erbe aromatiche nonché estratti naturali dei medesimi.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per i succhi di pomodoro e di carota contenenti spezie e/o erbe aromatiche, l'indicazione "condimenti aggiunti" e/o l'usuale denominazione dell'erba aromatica figura sull'etichetta accanto alla denominazione del succo.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato II – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Frutta

1. Frutta

Ai fini della presente direttiva, anche il pomodoro è considerato un frutto.

Ai fini della presente direttiva, anche il pomodoro e la carota sono considerati frutta.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato II –punto 1 – comma 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta, applicati conformemente alle disposizioni vigenti dell'Unione europea.

Motivazione

Questa menzione deve figurare al primo punto per applicarsi al resto dell’allegato. A fini di chiarezza è necessario menzionare anche i trattamenti post-raccolta.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – voce 6 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Pompelmo Sweetie

 

Citrus paradisi, Citrus grandis

 

10

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – voce 8 – colonna 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Rissa

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato

Direttiva 2001/112/CE

Allegato V – voce 8 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Limetta

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

Riferimenti

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Commissione competente per il merito

ENVI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Vasilica Viorica Dăncilă

29.9.2010

 

 

Esame in commissione

28.3.2011

 

 

 

Approvazione

2.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eider Gardiazábal Rubial

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

Riferimenti

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.9.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

23.9.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

 

 

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

       Annuncio in Aula

       

       

 

Esame in commissione

18.4.2011

 

 

 

Approvazione

24.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

9

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Deposito

9.6.2011