Relazione - A7-0237/2011Relazione
A7-0237/2011

RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

17.6.2011 - (COM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Tanja Fajon


Procedura : 2010/0325(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0237/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

(COM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/00325(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0662),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0365/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0237/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

IN PRIMA LETTURA

---------------------------------------------------------

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)      Sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985[2], le decisioni SCH/Com-ex (98)56[3] e SCH/Com-ex (99)14[4] hanno stabilito il manuale dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. È necessario adattare queste decisioni al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea.

(2)      Occorre controllare sistematicamente l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi per garantire che le autorità degli Stati membri responsabili del trattamento delle domande di visto e del controllo di frontiera dispongano di informazioni precise relative ai titoli di viaggio esibiti dai cittadini di paesi terzi. Occorre modernizzare e rendere più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti di viaggio rilasciati e sul loro riconoscimento, così come l'accesso dei cittadini all'elenco completo.

(2 bis) L'obiettivo dell'elenco dei documenti di viaggio è duplice: da un lato permette alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento di viaggio è riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera (a) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (Codice frontiere Schengen)[5], dall'altro consente al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono un dato documento di viaggio ai fini dell'apposizione di una vignetta di visto.

(3)      Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti[6], nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno compilare un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.

(4)      È necessario creare un meccanismo che garantisca un aggiornamento costante dell'elenco dei documenti di viaggio ▌.

(4 bis) Considerando l'importanza della sicurezza dei documenti di viaggio per quanto riguarda il loro eventuale riconoscimento, la Commissione, se del caso, assistita da esperti degli Stati membri, dovrebbe fornire una valutazione tecnica.

(5)      Gli Stati membri sono e devono rimanere competenti per il riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione dei visti.

(6)      Occorre che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o meno di tutti i documenti di viaggio e che cerchino di armonizzare le loro posizioni sui vari tipi di tali documenti. Visto che la mancata comunicazione da parte di uno Stato membro della propria posizione riguarda a un documento di viaggio può causare problemi ai titolari di tale documento di viaggio, andrebbe definito un meccanismo per imporre agli Stati membri l'obbligo di esprimere la loro posizione sul riconoscimento e non riconoscimento di detto documento. Tale meccanismo non impedisce agli Stati membri di comunicare un cambiamento della loro posizione in qualsiasi momento.

(6 bis) Andrebbe messa a punto a lungo termine una base dati online contenente modelli di tutti i documenti di viaggio per agevolare l'esame di un determinato documento di viaggio da parte delle autorità di controllo delle frontiere e del personale consolare. Tale base dati dovrebbe essere tenuta aggiornata in funzione dei cambiamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione.

(7)      A fini informativi, la Commissione dovrebbe redigere un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e camuffati conosciuti sottoposti alla sua attenzione da parte degli Stati membri. I passaporti di fantasia e camuffati figuranti nell'elenco non sono soggetti al riconoscimento o non riconoscimento. Non autorizzano il loro titolare ad attraversare le frontiere esterne e non può esservi apposto un visto.

(7 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio, alla Commissione andrebbero conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[7].

(7 ter) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per elaborare e aggiornare l'elenco dei documenti di viaggio, dato che tali atti costituiscono semplicemente la raccolta dei documenti di viaggio rilasciati.

(8)      Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[8] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[9].

(9)      Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[10] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[11] .

(10)    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[12] .

(11)    Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata o soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(12)    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[13]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(13)               La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[14]; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(14)    Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(15)    La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.        La presente decisione stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto (in appresso, "elenco dei documenti di viaggio"), e un meccanismo di compilazione di tale elenco.

2.        La presente decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali, (ordinari, diplomatici o di servizio/ufficiali o speciali), i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare.

2 bis.  La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio.

Articolo 2

Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio

1.        La Commissione compila l'elenco dei documenti di viaggio con la collaborazione degli Stati membri e in base alle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione locale Schengen, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.

2.        L'elenco dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 3

Struttura dell'elenco

1.        L'elenco è diviso in tre parti.

2.        La parte I enumera i documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e dalle entità territoriali di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[15].

3.        La parte II elenca i seguenti documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, compresi quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione della presente decisione e dagli Stati membri dell'Unione europea che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen:

a)        documenti di viaggio rilasciati a cittadini di paesi terzi;

b)        documenti di viaggio rilasciati a rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

c)        documenti di viaggio rilasciati ad apolidi in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi;

c bis)  documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese e che risiedono in uno Stato membro;

d)        documenti di viaggio rilasciati dal Regno Unito a cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione.

4.        La parte III enumera i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali.

5.        Di norma, l'inserimento nell'elenco di un dato documento di viaggio vale per tutte le serie di tale documento che sono ancora valide.

6.        Se un paese terzo non rilascia un particolare tipo di documento di viaggio, nell'elenco figurerà la menzione "non emesso".

Articolo 4

Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco

1.        Entro tre mesi dalla trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti di viaggio che vi figurano.

1 bis.  Se uno Stato membro non comunica la propria posizione entro il termine di cui al paragrafo 1, il documento di viaggio in questione è considerato riconosciuto fino a quando lo Stato membro comunica alla Commissione il proprio non riconoscimento.

2.        Nel quadro del comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri si scambiano informazioni sui motivi del riconoscimento o del non riconoscimento di specifici documenti di viaggio nell'ottica di giungere a una posizione armonizzata.

3.        Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni cambiamento rispetto al riconoscimento o meno, già indicato, di un dato documento di viaggio.

Articolo 5

Emissione di nuovi documenti di viaggio

1.        Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a c bis).

2.        Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio da parte di paesi terzi, Stati membri e organizzazioni internazionali, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per raccogliere modelli dei nuovi documenti di viaggio al fine di condividerli.

3.        La Commissione aggiorna l'elenco conformemente alle comunicazioni e alle informazioni ricevute e chiede agli Stati membri di esprimere la propria posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti interessati ai sensi dell'articolo 4.

4.        L'elenco aggiornato è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5 bis

Informazioni concernenti i passaporti di fantasia e camuffati conosciuti

La Commissione elabora e aggiorna altresì un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e camuffati conosciuti sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 6

Valutazione dei ▌ documenti di viaggio

1.        Per aiutare gli Stati membri nella loro valutazione tecnica dei documenti di viaggio, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, può ▌ effettuare un'analisi tecnica di tali documenti, tenendo conto in particolare delle norme e delle raccomandazioni ICAO pertinenti.

1 bis.  Se del caso, in questo contesto possono essere analizzate anche le condizioni e le procedure per il rilascio di documenti di viaggio.

2.        I risultati della valutazione di cui ai paragrafi (1) e (2) sono comunicati agli Stati membri.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.        La Commissione è assistita da un comitato (il comitato "Documenti di viaggio"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.        Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Pubblicazione dell'elenco

La Commissione mette l'elenco di cui all'articolo 3, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 4, e l'elenco di cui all'articolo 5 bis, a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.

Articolo 9

Abrogazioni

Le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14 sono abrogate.

Articolo 10

Entrata in vigore

1.        La presente decisione entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.        Tutte le disposizioni della presente decisione sono applicabili dalla data della sua entrata in vigore, eccezion fatta per l'articolo 9 che si applicherà dalla data della prima pubblicazione di cui all'articolo 8 da parte della Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a […],

Per il Parlamento europeo                                                Per il Consiglio          

Il presidente                                                                     Il presidente

___________

  • [1] * Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
  • [3]  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207.
  • [4]  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 298.
  • [5]  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
  • [6]  GU L 243 del 15.09.09, pag. 1.
  • [7]  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
  • [8]  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  • [9]  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  • [10]  GU L 53 del 27.2.2008, pag.52.
  • [11]  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
  • [12]  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
  • [13]  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
  • [14]  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
  • [15]  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

MOTIVAZIONE

In linea con la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, le decisioni SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14 riguardano la compilazione di un manuale dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto. Tuttavia, queste decisioni risalgono al tempo della cooperazione intergovernativa su Schengen e devono essere adattate all'attuale quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea.

L'obiettivo dell'elenco dei documenti di viaggio è duplice: da un lato permette alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento di viaggio è riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera (a) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (Codice frontiere Schengen); dall'altro consente al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono un dato documento di viaggio ai fini dell'apposizione della vignetta del visto.

In questo contesto e per garantire agli Stati membri un'informazione il più completa possibile al riguardo, sembra essere necessaria una misura che garantisca un aggiornamento continuo dell'elenco dei documenti di viaggio. Gli Stati membri sarebbero tenuti a comunicare la loro posizione in merito al riconoscimento o non riconoscimento di tali documenti a fini di semplificazione e di efficienza.

Il relatore è del parere che la proposta, basata sull'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE (questioni legate alle frontiere), presenti di per sé un valore aggiunto in quanto atto legislativo dell'Unione, in particolare fornendo sicurezza alla polizia di frontiera chiamata a controllare i documenti di viaggio alle frontiere esterne. Altrimenti l'obiettivo del progetto di proposta risulterebbe del tutto compromesso. L'elenco dei documenti di viaggio dovrebbe pertanto essere giuridicamente vincolante. Inoltre, il relatore è del parere che la formulazione proposta rispetti la competenza degli Stati membri di riconoscere i documenti di viaggio ma, al tempo stesso, garantisca la certezza del diritto dopo il periodo dato, che potrebbe in effetti essere più lungo di quanto proposto dalla Commissione.

L'obiettivo della presente decisione è creare certezza del diritto per quanto riguarda l'elenco dei documenti di viaggio, per cui il relatore propone di chiarire le conseguenze di una mancata comunicazione della posizione di uno Stato membro entro il periodo di tempo dato. Questa disposizione è coerente con la competenza esclusiva degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio in quanto essi dovrebbero avere sempre il diritto di comunicare che non riconoscono il documento di viaggio in questione.

PROCEDURA

Titolo

Elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

Riferimenti

COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.11.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Relatore(i)

 Nomina

Tanja Fajon

9.12.2010

 

 

 

Esame in commissione

15.6.2011

 

 

 

Approvazione

15.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marita Ulvskog

Deposito

20.6.2011