RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

21.6.2011 - (COM(2010)0093 – C7‑0046/2009 – 2009/0089(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho

Procedura : 2009/0089(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0241/2011
Testi presentati :
A7-0241/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

(COM(2010)0093 – C7‑0046/2009 – 2009/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0093),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0046/2009),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 7 dicembre 2009[1],

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 9 giugno 2011 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti l'articolo 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0241/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione / alla posizione comune del Consiglio

---------------------------------------------------------

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 74, l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

(1)         Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[3] e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4]. Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione un’autorità di gestione.

(2)         Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)[5]. Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[6], la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione un’autorità di gestione.

(3)         EURODAC è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[7]. ▌Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino[8] prevede modalità di applicazione necessarie. ▌

(4)         Per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC, nonché di parti dell'infrastruttura di comunicazione al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, fatta salva l'adozione di strumenti giuridici separati, è necessario istituire un'autorità di gestione.

(5)         Per creare sinergie è indispensabile affidare la gestione operativa di questi sistemi IT su larga scala ad un solo organo, in modo da beneficiare di economie di scala, raggiungere una massa critica e assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.

(5 bis)   Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione nonché del VIS.

(6)         L’autorità di gestione deve avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica. Come è stato convenuto, l'agenzia dovrebbe aver sede a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS venivano già svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di backup per questi sistemi è già stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Questi due siti sono anche i luoghi in cui dovrebbero essere svolti i compiti relativi, rispettivamente, allo sviluppo tecnico e alla gestione operativa di EURODAC e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di backup per EURODAC. Ciò dovrebbe anche valere per quanto riguarda, rispettivamente, lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione in caso di guasto di tale sistema, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede.

(7)         È di conseguenza opportuno che i compiti dell’autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nel regolamento (CE) n. 767/2008 ▌siano affidati all’agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici.

(7 bis)   Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002, è istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l'agenzia dovrebbe sostituire la Commissione per questi ultimi compiti relativi alla gestione operativa di Eurodac compresi taluni compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione dalla data in cui l'agenzia assume le sue responsabilità.

(7 ter)   Il compito essenziale dell'agenzia è di assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti conferitile non aventi carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione, in via esclusiva o con l'assistenza di un comitato, nei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è assicurata dall'agenzia.

(8)         L'agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di SIS II, VIS ed EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.

(9)         Inoltre, sarebbe opportuno che l'agenzia fosse incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT ▌ in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Tali compiti dovrebbero essere affidati all'agenzia soltanto mediante strumenti giuridici successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.

(9 bis)   L'agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio delle ricerche e dei progetti pilota – in conformità delle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[9] – per i sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del TFUE, su richiesta esplicita della Commissione. Se incaricata di un progetto pilota, dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

(10)       Affidare a un’agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche ad essi applicabili. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche che governano le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascuno dei sistemi IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all’agenzia.

(11)       Per controllare in maniera efficace le attività dell’agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nell’ambito di un consiglio di amministrazione.. e che questo goda in particolare dei poteri necessari per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’agenzia, adottare il regolamento finanziario applicabile all’agenzia, nominare il direttore esecutivo e elaborare procedure disciplinanti le modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’agenzia.

(11 bis) Per quanto riguarda il SIS II, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e Eurojust, entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbero partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del giorno questioni relative all'applicazione della suddetta decisione. Sia Europol che Eurojust dovrebbero poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

(11 ter) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe partecipare come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del giorno questioni relative all’applicazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi[10]. Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

(11 quater)     Gli Stati membri dovrebbero avere diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell'agenzia per quanto concerne un sistema IT su larga scala a condizione che siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. Anche la Danimarca dovrebbe avere diritto di voto per quanto concerne un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al TFUE, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel suo diritto interno.

(11 quinquies)           Gli Stati membri dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala ove siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. Inoltre la Danimarca dovrebbe nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel suo diritto interno.

(12)       Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dell'agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Occorre che si applichino la procedura di bilancio e di discarico dell’Unione ▌. La revisione contabile e il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

(13)       Nel quadro delle rispettive competenze, l’agenzia deve collaborare con altre agenzie dell’Unione europea, specialmente quelle istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare l'agenzia per i diritti fondamentali. Ove opportuno, dovrebbe altresì, consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

(14)       Quando assicura lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, è opportuno che l’agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali, in particolare la strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

(15)       Al trattamento dei dati personali effettuato dall’agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[11], il quale stabilisce, tra l’altro, che il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di ottenere dall’agenzia l’accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini. Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione ha consultato il garante europeo della protezione dei dati, che ha reso un parere il 7 dicembre 2009.

(16)       Perché l’attività dell’agenzia sia trasparente, a questa deve applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[12]. L’azione dell'agenzia è sottoposta al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del TFUE.

(17)       È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[13], si applichi all’agenzia e che questa aderisca all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[14].

(17 bis) Tali Stati membri garantiscono le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.

(18)       Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’agenzia si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti di tale Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[15] (di seguito "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

(19)       L’agenzia è un organismo istituito dall’Unione ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ▌ e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.

(20)       All’agenzia deve applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[16].

(21)       Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un’agenzia a livello dell’Unione che sia responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del ▌TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(22)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, del TUE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(23)       ▌A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento che quindi non è vincolante né applicabile in Danimarca. Poiché il presente regolamento, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, sviluppa l’acquis di Schengen, ▌ la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del citato protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. In conformità dell'articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[17], la Danimarca notifica alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto del presente regolamento per quanto concerne Eurodac.

(24)       Per quanto riguarda le disposizioni in materia di SIS quali disciplinate dalla decisione 2007/533/GAI, il Regno Unito partecipa, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[18]. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi ▌della decisione 2000/365/CE ▌, il Regno Unito, con lettera del 5 ottobre 2010 al presidente del Consiglio, ha chiesto di essere autorizzato a partecipare all'adozione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE. A norma dell'articolo 1 della decisione 2010/779/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2010[19], relativa a detta richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno Unito è stato autorizzato a partecipare al presente regolamento. Inoltre, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano le disposizioni Eurodac, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato il suo auspicio di partecipare all’adozione e all'applicazione del presente regolamento, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE. Pertanto ▌, il Regno Unito partecipa all'adozione del presente regolamento, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.

(25)       Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[20]. L'Irlanda non ha chiesto di partecipare all'adozione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE. L’Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni, per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, sviluppano l’acquis di Schengen. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE l'Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, che quindi non è vincolante né applicabile in Irlanda, nella misura in cui esso riguarda le disposizioni di EURODAC. Poiché alla luce di quanto sopra non è possibile assicurare l'applicabilità del regolamento all'Irlanda in tutti i suoi elementi, come prescritto dall'articolo 288 del TFUE, l'Irlanda, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dai suddetti protocolli, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

(26)       Riguardo all’Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[21], che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo[22]. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel loro diritto interno, le delegazioni della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia ▌. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti i diritti di voto, che consentono la partecipazione della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detti Stati.

(27)       Riguardo alla Svizzera, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[23], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[24] ▌. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia ▌. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti i diritti di voto, che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detto Stato.

(28)       Riguardo al Liechtenstein, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[25], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[26]. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera[27]. Di conseguenza, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia ▌. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti i diritti di voto, che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detto Stato.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.        È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'Agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di EURODAC (di seguito "sistemi IT su larga scala ").

2.        L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, solo se così previsto dal pertinente strumento legislativo sulla base del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi delle ricerche di cui all'articolo 5 e dei risultati dei progetti pilota di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

3.        La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di detti sistemi IT su larga scala, inclusa la responsabilità per l'infrastruttura di comunicazione utilizzata detti sistemi. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati e/o non consentono la condivisione di informazioni e conoscenze salvo se così previsto da una specifica base giuridica.

Articolo 1 bis

Obiettivi

Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli strumenti che disciplinano i sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, l'Agenzia garantisce:

(a)      la realizzazione di un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1;

(b)      la gestione efficiente e finanziariamente responsabile di tali sistemi IT su larga scala;

(c)       un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti di tali sistemi IT su larga scala;

(d)      la continuità e un servizio ininterrotto;

(e)       un elevato livello di protezione dei dati, conformemente alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche per ciascun sistema IT su larga scala di cui all'articolo 1;

(f)      un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale, in conformità alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascuno dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1; nonché

(g)      l'utilizzazione di un'adeguata struttura di gestione di progetto per lo sviluppo efficiente dei sistemi IT su larga scala.

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti relativi al SIS II

L’agenzia svolge:

-          gli incarichi che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI ▌ assegnano all’autorità di gestione ▌;

-          compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE, nonché alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 3

Compiti relativi al VIS

L’agenzia svolge:

-          gli incarichi che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI ▌ assegnano all'autorità di gestione ▌;

-          ▌ i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del VIS.

Articolo 4

Compiti relativi a EURODAC

L’agenzia svolge:

-          gli incarichi assegnati alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa di EURODAC conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e n. 407/2002;

-          i compiti seguenti relativi all'infrastruttura di comunicazione: supervisione, sicurezza e coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore;

-          i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di EURODAC.

Articolo 4 bis

Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala

Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'Agenzia esegue, se del caso, compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di tali sistemi.

Articolo 4 ter

Compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione

1.        L'agenzia svolge i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione assegnati all'autorità di gestione dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala.

2.        Conformemente a tali strumenti giuridici, i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione (comprese la gestione operativa e la sicurezza) sono suddivisi tra l'Agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle rispettive responsabilità, la Commissione e l'Agenzia concludono tra di loro accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d'intesa.

3.        L'infrastruttura di comunicazione è adeguatamente gestita e controllata al fine di proteggerla da minacce e di garantire la sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione medesima e dei sistemi IT su larga scala, compresi i dati scambiati attraverso la stessa.

4.        Sono adottate misure adeguate comprendenti piani di sicurezza volti tra l'altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che i dati personali possono essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione all'atto della loro trasmissione ovvero durante il trasporto dei supporti di dati. Viene garantito che nessuna informazione operativa connessa al sistema circoli senza cifratura nell'infrastruttura di comunicazione.

5.        I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o organismi esterni di diritto privato conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi VIS, EURODAC e SIS II e ai relativi scambi SIRENE.

6.        Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS e EURODAC la gestione delle chiavi criptate rimarrà di competenza dell'Agenzia e non può essere esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.

Articolo 5

Monitoraggio delle ricerche

1.        L’Agenzia segue gli sviluppi delle ricerche per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala ▌.

2.        L'Agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative alla protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Progetti pilota

1.        Soltanto su richiesta esplicita della Commissione, che ne avrà informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, e in seguito a decisione del consiglio di amministrazione, l'Agenzia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), può realizzare progetti pilota di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del TFUE. Il Parlamento europeo, il Consiglio e, per le questioni relative alla protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati sono tenuti periodicamente informati dell'evoluzione di detti progetti pilota.

2.        Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi successivi.

CAPO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Natura giuridica

1.        L’Agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.

2.        L’Agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, ed è anche autorizzata a concludere accordi sulla sede dell'Agenzia e sui siti istituiti conformemente al paragrafo 4 con gli Stati membri sui cui territori sono situati la sede e i siti tecnici e di backup (Stati membri ospitanti).

3.        L’Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

4.       L'agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha sede a Tallinn (Estonia).

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2), e agli articoli 2, 3, 4 e 4 ter sono svolti a Strasburgo (Francia).

Un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), se lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione e l'uso di tale sistema lo prevede.

Articolo 8

Struttura

1.        La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia consta di:

(a)       un consiglio di amministrazione;

(b)       un direttore esecutivo;

(c)       gruppi consultivi.

2.        La struttura dell'Agenzia comprende altresì:

(a)       un responsabile della protezione dei dati;

   (b)       un responsabile della sicurezza;

(c)       un contabile.

Articolo 9

Poteri del consiglio di amministrazione

1.        Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione ▌:

(a)       nomina il direttore esecutivo e se necessario lo revoca, alle condizioni di cui all'articolo 15;

(b)      esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, anche per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

(c)       stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia previa consultazione della Commissione;

(d)      stabilisce il regolamento interno dell'Agenzia previa consultazione della Commissione;

(f)       su proposta del direttore esecutivo, approva l'accordo sulla sede e gli accordi sui siti tecnici e di backup ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, che lo stesso direttore esecutivo dovrà firmare con gli Stati membri ospitanti;

(g)       di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 110 dello statuto;

(g bis) adotta le necessarie disposizioni di esecuzione relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia;

(g ter) adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui al Capo II, partendo dal progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 14, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all'articolo 16 e sentito il parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio dell'Unione, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex-ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della programmazione pluriennale;

(h)       adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e un progetto di programma di lavoro annuale che presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;

(i)        entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del TFUE, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;

(j)       entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 15 giugno, la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ▌, curandone la pubblicazione;

(k)      svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia, compresa l'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 30 del presente regolamento;

(l)        adotta il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;

(m)      nomina un contabile ▌, che è funzionalmente indipendente nell'espletamento dei suoi doveri;

(m bis) dà l'opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni, sia interne che esterne;

(n)       adotta le necessarie misure di sicurezza, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa nonché di ripristino in caso di catastrofe, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza presenti in seno ai gruppi consultivi;

(n bis) nomina un responsabile della sicurezza;

(o)      nomina un responsabile della protezione dei dati ▌conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;

(p)      entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

(q)      adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità rispettivamente dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI e del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI ▌;

(q bis) adotta la relazione annuale sulle attività dell'unità centrale EURODAC conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2725/2000;

(r)       presenta le proprie osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative agli audit conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dà l'opportuno seguito agli audit;

(s)       pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità rispettivamente dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

(s bis) elabora le statistiche sulle attività dell'unità centrale EURODAC conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2725/2000;

(t)       provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE come indicato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

(t bis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2725/2000;

(u)       svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.

2.        Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.

Articolo 10

Composizione del consiglio di amministrazione

1.        Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

2.        Ogni Stato membro e la Commissione nominano i membri del consiglio di amministrazione e i supplenti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine, la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. I supplenti rappresentano i membri in caso di assenza ▌.

3.        I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia nonché in base alle conoscenze in materia di protezione dei dati.

4.        Il mandato dei membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

5.        I paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC partecipano alle attività dell'Agenzia. Nominano ciascuno un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione ▌.

Articolo 11

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.        Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri.

2.        Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta. Il suo mandato scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.

3.        Il presidente può essere scelto soltanto fra i membri nominati dagli Stati membri ▌pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi su larga scala gestiti dall'Agenzia.

Articolo 12

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.        Il consiglio di amministrazione è convocato:

           (a)       su iniziativa del presidente,

           (b)       su istanza di almeno un terzo dei suoi membri,

           (c)       su istanza della Commissione, oppure

           (d)       su istanza del direttore esecutivo.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per semestre.

2.        Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni.

3.        I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.

4.        Europol ed Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI.

5.        Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6.        L'Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Modalità di voto

1.        Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) e l'articolo 15, paragrafo 1, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza ▌dei membri aventi diritto di voto.

2.        Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

3.        Ogni membro nominato da uno Stato membro vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema IT su larga scala gestito dall'Agenzia può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti quel sistema su larga scala. Per quanto concerne la Danimarca, inoltre, essa può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire nel proprio diritto interno lo strumento giuridico che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema IT su larga scala in questione.

3 bis.  Per quanto concerne i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, si applica l'articolo 33.

4.        Ove i membri non siano d'accordo di ricorrere a votazione in ordine a un sistema IT su larga scala specifico, è necessaria la maggioranza dei due terzi per decidere in tal senso.

5.        Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

6.        Il regolamento interno stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 14

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.        L'Agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.

2.        Il direttore esecutivo è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.        Fatto salvo l'articolo 9, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati all'Agenzia ed è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio.

4.        Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

5.        Il direttore esecutivo:

(a)       si occupa della gestione corrente dell'Agenzia;

(b)      intraprende ogni azione necessaria per garantire il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

(c)       prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;

(d)      definisce e attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche, e dell'Agenzia, anche in termini di realizzazione efficiente ed efficace degli obiettivi di quest'ultima;

(e)       partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

(f)       esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e gestisce le questioni relative al personale;

(g)       fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi rispettivamente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI e all'articolo 26, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché per applicare norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che nello svolgimento delle rispettive funzioni abbiano accesso ai dati EURODAC;

(h)       negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l'accordo sulla sede e gli accordi sui siti tecnici e di backup con i governi degli Stati membri ospitanti.

6.        Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, in particolare i progetti di:

(a)       programma di lavoro annuale dell'Agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

(b)      norme finanziarie applicabili all'Agenzia;

(b bis) programma di lavoro pluriennale;

(c)       bilancio per l'esercizio successivo, stabilito secondo il principio della formazione del bilancio per attività;

(d)      piano strategico pluriennale per il personale;

(e)       mandato per la valutazione di cui all'articolo 27;

(f)       modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

(g)       misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa nonché di ripristino in caso di catastrofe;

(h)       relazione sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q), del presente regolamento, e relazione annuale sulle attività dell'unità centrale EURODAC di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q bis), del presente regolamento, sulla base dei risultati del controllo e della valutazione;

(i)        pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t), del presente regolamento e dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t bis), del presente regolamento.

7.        Il direttore esecutivo svolge ogni altra funzione conferitagli conformemente al presente regolamento.

Articolo 15

Nomina del direttore esecutivo

1.        Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato ▌ per un periodo di cinque anni dal consiglio di amministrazione che lo sceglie tra i candidati idonei selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non è persuaso dell'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai meriti personali, all'esperienza nel campo dei sistemi IT su larga scala e alle competenze in ambito amministrativo, finanziario e di gestione nonché in base alle conoscenze in materia di protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

2.        Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. A seguito di tale dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la propria opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo circa la misura in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è considerato personale e riservato fino alla nomina del candidato.

3.        Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, il consiglio di amministrazione, in stretta consultazione con la Commissione, procede a una valutazione che riguarda, in particolare, i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti. ▌

4.        Il consiglio d'amministrazione, ▌ tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'Agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

5.        Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

6.        Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

7.        Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione che decide a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 16

Gruppi consultivi

1.        I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione la consulenza in merito ai rispettivi sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

(a)       il gruppo consultivo SIS II;

(b)      il gruppo consultivo VIS;

(c)       il gruppo consultivo EURODAC;

(d)      ogni altro gruppo consultivo per i sistemi IT su larga scala, ove previsto dai pertinenti strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi in questione.

2.        Ciascuno Stato membro vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un determinato sistema IT su larga scala, nomina, insieme Commissione, un membro per il gruppo consultivo relativo al sistema in questione con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Per quanto concerne la Danimarca, essa nomina a sua volta un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un sistema IT qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire nel proprio diritto interno lo strumento giuridico che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dello specifico sistema in questione.

Ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, alle misure EURODAC e alle misure riguardanti altri sistemi IT su larga scala che partecipa a un determinato sistema nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema in questione.

3.        Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante per ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.

4.        I membri del consiglio di amministrazione non sono membri dei gruppi consultivi. Il direttore esecutivo dell'Agenzia o i suoi rappresentanti possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi, in qualità di osservatori.

5.        Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.

6.        Quando prepara un parere, ogni gruppo consultivo si adopera per giungere a un accordo. Ove ciò non sia possibile, il parere rispecchierà la posizione della maggioranza dei membri e le loro motivazioni. È messa a verbale anche la posizione di minoranza, con le relative motivazioni. L'articolo 13, paragrafi 3 e 3 bis, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC possono esprimere pareri sulle questioni in relazione alle quali non hanno diritto di voto.

7.        Ciascuno Stato membro, ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC facilita le attività dei gruppi consultivi.

8.        L'articolo 11 si applica alla presidenza, mutatis mutandis.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Personale

1.        Al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea (di seguito "statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito "regime applicabile agli altri agenti") di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio (di seguito "statuto") e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione▌per l'applicazione di detto statuto ▌.

1 bis.  Ai fini dell'attuazione dello statuto, l'Agenzia è considerata tale ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

2.        Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti ▌.

2 bis.  Il personale dell'Agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei e/o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso annualmente qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.

2 ter.  L'Agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.

2 quater.        La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano pluriennale in materia di politica del personale, adotta le disposizioni di esecuzione necessarie a tal fine.

3.        Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, l'Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

4.        Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

Articolo 18

Interesse pubblico

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno che è resa pubblica.

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia.

Articolo 19

Accordo sulla sede e accordi sui siti tecnici e di backup

Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture da questi messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tali Stati al direttore esecutivo dell’Agenzia, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo sulla sede dell’Agenzia e in accordi sui siti tecnici e di backup conclusi, previa approvazione del consiglio d’amministrazione, fra l’Agenzia e gli Stati membri ospitanti. ▌

Articolo 20

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1.        La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.        La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.

3.        In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4.        La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.        La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.

Articolo 22

Regime linguistico

1.        All’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea[28].

2.        Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 342 del TFUE, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e j), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

3.        I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione ▌.

Articolo 23

Accesso ai documenti

1.        In base a una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all’accesso ai documenti dell'Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001[29].

3.        Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia ▌, alle condizioni di cui agli articoli 228 e 263 del TFUE, rispettivamente.

Articolo 24

Informazione e comunicazione

1.        L’Agenzia, conformemente agli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1 e di propria iniziativa, effettua comunicazioni nei settori che rientrano nei suoi compiti. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all’articolo 9, paragrafo 1, lettere i), j), s) e t), all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.

2.        Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione del paragrafo 1.

Articolo 25

Protezione dei dati

1.        Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati quali stabilite negli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala, al trattamento dei dati effettuato dall’Agenzia conformemente al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001▌.

2.        Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Agenzia del regolamento (CE) n. 45/2001▌, in particolare della Sezione 8 del Capo II, relativa al responsabile della protezione dei dati ▌.

Articolo 26

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.        L’Agenzia applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione[30], in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate, ivi comprese le misure per la sicurezza fisica.

2.        L’Agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione ▌.

2 bis.  Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 1 bis e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera (n), la struttura interna dell'Agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

Articolo 26 bis

Sicurezza dell'Agenzia

1.        L'Agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell'ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L'Agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1.

2.        Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure effettive e adeguate per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall'Agenzia e forniscono a quest'ultima una protezione adeguata, conformemente all'accordo sulla sede e agli accordi sui siti tecnici e di backup pertinenti, garantendo nel contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall'Agenzia.

Articolo 27

Valutazione

1.        Entro tre anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le funzioni, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, svolge una valutazione dell’operato dell’Agenzia.

Tale valutazione esamina come e in che misura l'Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai suoi compiti descritti nel presente regolamento. Essa dovrebbe altresì valutare il ruolo dell'Agenzia nel contesto di una strategia dell'Unione intesa a stabilire a livello dell'UE un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente da realizzare nei prossimi anni.

2.        Basandosi su tale valutazione la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, anche per renderlo maggiormente conforme alla suddetta strategia dell'UE. La Commissione ▌trasmette tali raccomandazioni, insieme al ▌parere del consiglio di amministrazione e ad opportune proposte, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Garante europeo della protezione dei dati. ▌

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 28

Bilancio

1.        Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:

(a)       un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

(b)      un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC;

(c)       contributi finanziari degli Stati membri.

2.        Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

3.        Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

4.        Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

5.        Entro il 10 febbraio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo.

6.        Il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all’autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno:

(a)       il suo progetto di programma di lavoro annuale;

(b)      il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti della Commissione;

(c)       le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni N–1 e N, nonché una stima per l’anno N+1;

(d)      informazioni sui contributi in natura concessi all’Agenzia dagli Stati membri ospitanti;

(e)       una stima del saldo del risultato dell’esecuzione del bilancio per l’anno N–1.

7.        La Commissione trasmette all’autorità di bilancio ▌lo stato di previsione con il progetto ▌di bilancio generale dell’Unione ▌.

8.        Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto ▌di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del TFUE.

9.        L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.

10.      Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

11.      Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell’organico, segue la medesima procedura.

12.      Il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con l’operazione prevista.

Articolo 29

Esecuzione del bilancio

1.        Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.        Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

3.        Entro il 1° marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.        Il contabile dell’Agenzia trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche all’autorità di bilancio.

5.        Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

6.        Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

7.        Entro il 1° luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, all’autorità di bilancio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, ▌nonché ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC.

8.        I conti definitivi sono pubblicati.

9.        Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

10.      Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.

11.      Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N+2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 30

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ▌solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 31

Lotta antifrode

1.        Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.        L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’Agenzia.

3.        Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Azioni preparatorie

1.        La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

2.        A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere distaccato solo dopo che sia stato convocato il consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2.

Se il direttore esecutivo ad interim non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.

3.        Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Agenzia. Ove ciò sia giustificato, il consiglio di amministrazione può limitare i poteri del direttore esecutivo ad interim.

Articolo 33

Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC

Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'Agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, compresi i lavori concernenti disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

1.        Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.        L’Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal […][31].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a ▌, il [...]

Per il Parlamento europeo                              Per il Consiglio

Il presidente                                                 Il presidente

ALLEGATO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Progetto dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono le particolari circostanze alla base dell’accordo specifico sulla sede e sui siti dell'Agenzia e il fatto che esso non pregiudica le conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di Capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003[32], in particolare per quanto riguarda la priorità da accordare agli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 nella distribuzione delle sedi di uffici o agenzie da istituire in futuro.

  • [1]               GU C 70 del 19.3.2010, pag. 13.
  • [2]               Posizione del Parlamento europeo del xxx
  • [3]               GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
  • [4]               GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
  • [5]               GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.
  • [6]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
  • [7]               GU L 316. del 15.12.2000, pag 1.
  • [8]               GU L 62 del 5.3.2002, pag.1.
  • [9]               GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [10]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
  • [11]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
  • [12]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
  • [13]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
  • [14]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
  • [15]             GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
  • [16]             GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [17]             GU l 66 del 8.3.2006, pag. 38.
  • [18]             GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.
  • [19]             GU L 333 del 17.12.2010, pag. 58.
  • [20]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
  • [21]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  • [22]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
  • [23]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
  • [24]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
  • [25]             GU: inserire i riferimenti della pubblicazione del protocollo contenuto nel doc. st 16462/06.
  • [26]             GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
  • [27]             GU…
  • [28]             GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
  • [29]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
  • [30]             GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
  • [31]       GU: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di un anno che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento.
  • [32]            Cfr. 5381/04, pag. 27.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La Commissione nel giugno 2009 aveva presentato un pacchetto di due proposte legislative al fine di istituire un'agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si trattava di una proposta di regolamento sugli aspetti inerenti al primo pilastro nell'ambito dei sistemi SIS, VIS e Eurodac e di una proposta di decisione sugli aspetti inerenti al terzo pilastro nell'ambito di questi tre sistemi.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali iniziative non avevano più senso. Il 19 marzo 2010 la Commissione ha presentato una nuova proposta che, nelle linee essenziali, corrisponde ad una versione rivista della proposta iniziale di regolamento, integrando gli aspetti relativi al terzo pilastro.

Sebbene la differenza tra i tre pilastri sia scomparsa a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta in questione esprime efficacemente la "geometrica variabile" che si registra in diversi aspetti dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in generale, e di Schengen in particolare. Il quadro giuridico dei vari sistemi che saranno gestiti da tale agenzia si applica a un insieme eterogeneo di Stati membri, con differenti livelli di partecipazione (nel caso del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca), e a diversi Stati terzi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e, in futuro, il Liechtenstein).

Per quanto riguarda il SIS II, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al vecchio primo pilastro (regolamento CE n. 1987/2006), ma soltanto al terzo pilastro (decisione 2007/533/GAI del Consiglio). La Danimarca partecipa. La Norvegia e l'Islanda sono associate e il Liechtenstein lo sarà in futuro.

Per quanto riguarda il VIS, il Regno Unito e l'Irlanda non vi aderiscono. La Danimarca partecipa. La Norvegia, l'Islanda e la Svizzera sono associate e il Liechtenstein lo sarà in futuro.

Per quanto riguarda Eurodac, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca vi partecipano. Il Regno Unito ha già comunicato al Consiglio la sua intenzione di partecipare alle materie collegate a Eurodac in seno all'agenzia, mentre l'Irlanda non l'ha fatto. La Norvegia, l'Islanda e la Svizzera sono associate e il Liechtenstein lo sarà in futuro.

Per quanto concerne questi tre sistemi che saranno gestiti dall'agenzia, il Regno Unito e l'Irlanda parteciperanno soltanto parzialmente al SIS-II, non parteciperanno al VIS e soltanto il Regno Unito parteciperà, in seno all'agenzia, agli aspetti relativi a Eurodac.

Sorgono di conseguenza i seguenti quesiti:

- In quale misura gli Stati membri che non partecipano a tutti i sistemi hanno diritto a partecipare all'adozione della presente iniziativa legislativa che istituisce l'Agenzia?

- In quale misura il presente regolamento vincola detti Stati membri?

La proposta della Commissione non è perfettamente chiara. Da un lato, la Commissione considera la proposta ancorata all'acquis di Schengen. Dall'altro, i considerando 24 e 25 della proposta della Commissione si riferiscono alla partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda al quadro giuridico di ciascuno dei tre sistemi. La proposta sembra voler determinare in quale misura i suddetti Stati membri potranno partecipare all'adozione della presente proposta e in quale misura sarà loro applicato il testo adottato. Tuttavia, per quanto riguarda il Regno Unito, il considerando 24 menziona solo vagamente che tale Stato membro partecipa alla decisione ed è vincolato dalle sue disposizioni in ordine agli aspetti non coperti dall'ex primo pilastro del SIS-II e del VIS. Un riferimento simile figura nel considerando 25 a proposito dell'Irlanda.

Il Servizio giuridico del Parlamento europeo, nel suo parere del 7 giugno 2010, ha ricordato la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Regno Unito contro Consiglio del 18 settembre 2010 (causa C-77/05 sull'adozione del regolamento (CE) n. 2007/2004 - regolamento FRONTEX). La Corte aveva deciso che, nonostante il Regno Unito avesse formalmente chiesto di partecipare all'adozione del regolamento in oggetto, non avrebbe dovuto essere autorizzato a farlo, poiché non aveva accettato di essere vincolato da questa parte dell'acquis di Schengen. Si noti che è pendente dinanzi alla Corte un altro ricorso analogo (relativo all'adozione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio sul VIS).

Secondo il parere del Servizio giuridico, i considerando 24 e 25 della proposta della Commissione non sono sufficienti a garantire che l'adozione del regolamento possa aver luogo in modo trasparente e conforme alla succitata giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre, sarebbe impossibile [...] determinare gli effetti giuridici dell'atto in relazione al Regno Unito e all'Irlanda, il che di conseguenza creerebbe una situazione di incertezza giuridica contraria ai principi del diritto dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, nella loro qualità di colegislatori, stanno valutando seriamente le alternative suggerite dai rispettive servizi giuridici:

OPZIONE 1 - respingere la proposta della Commissione e chiedere che venga sostituita da altre iniziative (ad esempio un regolamento che istituisce l'agenzia e vari strumenti giuridici volti a conferirle competenze e a disciplinare la gestione di ciascun sistema; la partecipazione di ciascuno Stato membro alla decisione dipenderebbe dalla sua partecipazione al rispettivo sistema);

OPZIONE 2 - modificare la proposta in modo da chiarire quali sarebbero i diritti di voto di ciascuno Stato membro nel quadro dell'agenzia; parallelamente, si potrebbe adottare una decisione, su richiesta del Regno Unito e dell'Irlanda, che consenta a tali paesi di esercitare il diritto di "opt-in" nel regolamento che istituisce l'agenzia;

OPZIONE 3 - dividere in due la proposta, lasciando gli aspetti relativi al VIS ad un altro strumento (dato che è l'unico dei tre sistemi cui l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano in alcun modo).

La proposta della Commissione

Al momento dell'adozione degli strumenti legislativi riguardanti il SIS II e il VIS, il Parlamento e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare le iniziative legislative necessarie a istituire un organismo che avesse la responsabilità della gestione di tali sistemi.

La Commissione ha elaborato uno studio di valutazione d'impatto intesa a individuare la soluzione migliore dal punto di vista finanziario, operativo e istituzionale.

La posizione del relatore

Il relatore ritiene che, tra le varie opzioni che emergono dallo studio della Commissione, la migliore risulti essere l'istituzione di un'agenzia europea.

1. Perché occorre istituire una nuova agenzia

Appare evidente che non esiste altra soluzione. Non è difendibile attribuire tale competenza alla Commissione, soprattutto dopo i problemi che si trascinano negli ultimi anni in ordine allo sviluppo di tali sistemi. Inoltre, è proprio la Commissione che ha ricordato a più riprese che il fatto di assicurare la gestione di EURODAC costituisce soltanto una soluzione temporanea e che ritiene di non essere in grado di assumere la responsabilità diretta della gestione di grandi basi di dati (sistemi IT su larga scala).

Perché l'istituzione di un'agenzia esecutiva non costituisce una soluzione? Perché in questo caso si negherebbe al legislatore il potere di organizzare l'agenzia o di esercitare il controllo democratico. Le agenzie esecutive sono istituite dalla Commissione esclusivamente sotto il suo controllo e la sua responsabilità. La Commissione ne definisce il mandato e ne nomina gli organi direttivi, compreso il direttore. Un'agenzia esecutiva ha una durata limitata e costituirebbe quindi una soluzione temporanea.

2. Estensione dell'agenzia ad altri sistemi

Il relatore ritiene fondamentale chiarire che l'estensione dell'agenzia alla gestione di nuovi sistemi eventualmente creati sarà possibile soltanto attraverso adeguati strumenti legislativi.

3. Chiarire gli obiettivi e i compiti dell'agenzia

È importante chiarire che gli obiettivi e i compiti dell'agenzia sono esclusivamente di livello tecnico e di gestione operativa. L'agenzia non dovrà avere il potere di adottare decisioni politiche relative, ad esempio, alla creazione di nuovi sistemi o all'interoperabilità tra i diversi sistemi.

4. Progetti pilota

Sembra prudente stabilire delle regole per evitare l'estensione di fatto delle competenze dell'agenzia attraverso la proliferazione di progetti pilota senza controllo né trasparenza.

5. Ubicazione dell'agenzia

Esistono due paesi candidati a ospitare la sede dell'agenzia: l'Estonia e la Francia. Il relatore ritiene di non dover proporre per il momento un'ubicazione sebbene il Parlamento abbia il potere, congiuntamente al Consiglio, di adottare tale decisione.

Risulta opportuno tuttavia che il Parlamento fissi alcuni criteri da rispettare ai fini di una decisione corretta:

- è preferibile che esista un'ubicazione concreta (e non un modello decentrato) per ragioni di sicurezza e di bilancio (non sembra una buona idea moltiplicare le infrastrutture e il personale);

- è essenziale che le installazioni siano di proprietà oppure affittate dall'agenzia in modo da garantirne la protezione diplomatica e che non siano installazioni condivise con un altro sistema nazionale;

- occorre garantire i massimi livelli di sicurezza, per quanto riguarda sia le installazioni sia i dati;

- la soluzione prescelta deve essere la migliore dal punto di vista del rapporto costi-benefici.

6. L'infrastruttura di comunicazione

Conformemente al quadro giuridico del SIS II, l'agenzia sarà responsabile di una parte dell'infrastruttura di comunicazione – specificamente per la supervisione e la sicurezza dell'infrastruttura, garantendo una rete sicura per lo scambio di dati nell'ambito del quadro giuridico di ciascuno dei sistemi in questione.

È fondamentale proteggere la rete da qualsiasi minaccia nonché garantire la sua sicurezza, così come la sicurezza dei dati che sono trasmessi attraverso la stessa.

Il relatore non caldeggia la creazione di un'infrastruttura di comunicazione esclusiva per questi tre sistemi, in considerazione altresì del notevole impatto di bilancio che tale soluzione comporterebbe. La possibilità di "outsourcing" è prevista, ma è soggetta a criteri rigorosi. Ad esempio, la rete S-TESTA dovrebbe procedere a modifiche significative per soddisfare detti requisiti.

7. La struttura dell'agenzia deve inoltre comprendere:

- un responsabile della protezione dei dati;

- un responsabile della sicurezza;

- un contabile.

8. La questione della "geometria variabile"

Il relatore concorda con il parere del Servizio giuridico del Parlamento (di cui sopra) che occorra tener conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il relatore invita la Commissione e il Consiglio a contribuire attivamente alla soluzione di questi problemi giuridici per poter procedere all'istituzione dell'agenzia con la massima chiarezza.

9. Membri dell'amministrazione e diritti di voto

La geometria variabile condiziona la struttura direttiva dell'agenzia e la partecipazione dei vari Stati membri. Appare evidente che uno Stato membro che non partecipa a un sistema non debba avere la facoltà di accedere all'informazione, di partecipare e di votare in ordine alle rispettive questioni. Un problema più delicato riguarda gli Stati membri che partecipano soltanto parzialmente ad alcuni aspetti del sistema.

Il relatore, tramite la presentazione di emendamenti, ha cercato di chiarire come debba essere disciplinata la partecipazione di ciascuno Stato membro, nonché dei paesi terzi associati a ciascuno dei sistemi.

Il presidente deve essere designato tra i membri nominati dagli Stati membri che applicano integralmente tutti gli strumenti relativi ai sistemi gestiti dall'agenzia.

10. Rafforzamento della protezione dei dati e controllo democratico

In diversi articoli il relatore ha cercato di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e di garantire una maggiore trasparenza.

Nello stesso spirito, il relatore ha inteso rafforzare le norme relative alla protezione dei dati e all'integrità e sicurezza dei dati personali, potenziando il ruolo del Garante europeo della protezione dei dati.

Il ruolo del Parlamento europeo nella selezione dei candidati alla carica di direttore esecutivo deve essere chiaramente definito e rafforzato.

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (14.7.2010)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
(COM(2010)0093 – C7‑0046/2009 – 2009/0089(COD))

Relatore per parere: Marian-Jean Marinescu

BREVE MOTIVAZIONE

L'istituzione di una nuova Agenzia di regolamentazione comporta spese supplementari. È quindi estremamente importante garantire il migliore equilibrio possibile tra efficacia, risultati e costi.

Alla luce di varie relazioni di valutazione, si è concluso che vi è un certo numero di aspetti che è opportuno esaminare seriamente.

In primo luogo, la necessità di elaborare un documento per tradurre la strategia dell'Agenzia in un quadro pluriennale dotato di obiettivi chiari e di indicatori di performance. Ciò migliorerà i risultati, la gestione finanziaria e il controllo dell'Agenzia.

In secondo luogo, la necessità di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione. Ciò garantirà un regime lavorativo più efficace ed eviterà l'aumento dei costi di governance come pure un deficit strutturale per l'Agenzia. La riduzione dei membri del consiglio di amministrazione porterà automaticamente a una diminuzione dei membri del comitato di audit incaricato di assistere il consiglio di amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni.

In terzo luogo, in un'ottica di buona governance, la composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe permettere una rappresentazione equa degli Stati membri, cosa che potrebbe essere garantita, fra l'altro, da un sistema di alternanza.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione.

Motivazione

Anche se l'Agenzia che sarà costituita svolgerà incarichi amministrativi in maniera autonoma, è necessario che, nel quadro della sua funzione di vigilanza, la Commissione garantisca il rispetto del diritto da parte dell'amministrazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui nel Capo II - Compiti, partendo da un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 14, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all'articolo 16 e sentito il parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio dell'Unione, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della pianificazione pluriennale;

Motivazione

Il regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie prevede un obbligo di programmazione pluriennale solo per il personale. Nella relazione speciale n. 5/2008 "Agenzie dell'Unione europea: ottenere risultati", la Corte dei conti raccomanda che le agenzie elaborino un documento che traduca le loro strategie in un programma di lavoro pluriennale, dotato di obiettivi chiari e di indicatori di performance. Questa stessa richiesta figura anche nella risoluzione del Parlamento europeo sul discarico 2008: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE (Testi approvati del 5 maggio 2010, P7_TA(2010)0139).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;

h) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale nonché un progetto di programma di lavoro annuale e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;

Motivazione

Per essere coerenti con l'articolo 28, paragrafo 6, lettera a).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;

i) nel quadro del programma pluriennale, entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) programma di lavoro pluriennale;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, da una lista di candidati proposti dalla Commissione.

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, da una lista di candidati proposti dalla Commissione. I candidati hanno le qualità e le competenze richieste per esercitare efficacemente la funzione di direttore esecutivo dell'Agenzia, in particolare per quanto concerne il regolamento finanziario ad essa applicabile.

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro per ciascun gruppo consultivo con un mandato di tre anni, rinnovabile.

2. Ogni gruppo consultivo è composto di dieci membri. Per ciascun gruppo consultivo la Commissione nomina un membro e il Consiglio nove membri. Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Motivazione

Dato che per elaborare un parere i gruppi consultivi devono sforzarsi di pervenire a un consenso, i gruppi di eccessive dimensioni non facilitano le cose. Se il numero dei membri è eccessivo, i gruppi consultivi rischiano pertanto di complicare inutilmente il compito dell'Agenzia.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Capo IV – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

FUNZIONAMENTO

PERSONALE

Motivazione

Nuovo titolo dedicato al personale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.

Motivazione

L'assunzione di personale interinale per lo svolgimento di mansioni finanziarie sensibili potrebbe compromettere i risultati dell'Agenzia qualora detto personale non fosse qualificato o formato o motivato. L'Agenzia potrebbe altresì trovarsi esposta alla frode finanziaria, dal momento che il personale interinale può lasciarsi influenzare più facilmente per ottenere il rinnovo del contratto. Si veda altresì il paragrafo 7 della risoluzione del Parlamento europeo sul discarico 2008: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE (Testi approvati del 5 maggio 2010, P7_TA(2010)0139).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se la Commissione constata che sono commesse ripetutamente infrazioni allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti e che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia non svolge la funzione di controllo che gli incombe in questo settore, la Commissione, nel quadro della sua funzione di vigilanza, può chiedere di intervenire nella gestione del personale al posto dell'Agenzia.

Motivazione

In passato è accaduto, in altre agenzie, che il consiglio di amministrazione non abbia esercitato un controllo adeguato sulle competenze del direttore esecutivo in materia di gestione del personale. Anche in caso di manifeste e ripetute infrazioni allo statuto dei funzionari, i consigli di amministrazione di altre agenzie si sono mostrati poco inclini a svolgere il loro ruolo di controllo. L'emendamento intende permettere alla Commissione di intervenire in ultima ratio nel quadro della sua funzione di vigilanza.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

 

Privilegi e immunità

 

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Motivazione

L'articolo 20 della proposta della Commissione diventa articolo 17 bis (nuovo).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Capo IV bis (nuovo) prima dell'articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO IV bis

DISPOSIZIONI GENERALI

Motivazione

Nuovo capo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Paragrafo 18

Testo della Commissione

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno.

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno. L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di accrescere la trasparenza, dato che le pratiche delle agenzie non sono uniformi sotto questo aspetto.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 19 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accordo sulla sede

Accordo sulla sede e condizioni operative

Motivazione

Modifica del titolo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

 

Privilegi e immunità

 

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

soppresso

Motivazione

Articolo reso superfluo dall'emendamento 11.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Controlli amministrativi

Le attività dell'Agenzia sono soggette al controllo del mediatore in conformità dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 27 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazione e revisione

Motivazione

È opportuno prendere in considerazione la possibilità di revisioni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull'attuazione del presente regolamento sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione.

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni tre anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull'attuazione del presente regolamento sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro. La valutazione accerta altresì che la struttura di gestione sia adeguata all'adempimento dei compiti dell'Agenzia. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

Motivazione

La valutazione accerta altresì che la struttura di gestione sia adeguata all'adempimento dei compiti dell'Agenzia.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro per la Commissione, che le trasmette, insieme al suo parere e ad opportune proposte, al Consiglio e al Parlamento europeo. Se necessario, è accluso anche un piano d'azione completo di calendario. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.

3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro per la Commissione, che le trasmette, insieme al suo parere e ad opportune proposte, al Consiglio e al Parlamento europeo. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.

Motivazione

Il calendario delle valutazioni future dovrebbe essere oggetto di un paragrafo distinto e più dettagliato, tenendo conto dei risultati della relazione di valutazione di cui al paragrafo 2. Si veda l'emendamento 21.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati della relazione di valutazione di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 20.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il suo progetto di programma di lavoro;

a) il suo progetto di programma di lavoro annuale;

Motivazione

Si veda l'emendamento 2.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il suo programma di lavoro pluriennale aggiornato;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio una relazione che sintetizza il numero e il tipo degli audit interni effettuati dal revisore contabile interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni, conformemente all'articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/20021.

 

_______________

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Motivazione

È necessario precisare i requisiti richiesti al direttore esecutivo conformemente al regolamento finanziario.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 32 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni preparatorie

Avvio delle attività dell'Agenzia

Motivazione

Modifica del titolo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 34 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore

PROCEDURA

Titolo

Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Riferimenti

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

14.7.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Marian-Jean Marinescu

1.10.2009

 

 

Esame in commissione

31.5.2010

 

 

 

Approvazione

12.7.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Theodoros Skylakakis, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

PARERE della commissione per i bilanci (15.7.2010)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
(COM(2010)0093 – C7‑0046/2009 – 2009/0089(COD))

Relatrice per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 giugno 2009 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte legislative al fine di istituire un’agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il pacchetto legislativo iniziale (proposte di regolamento e una decisione del Consiglio) ha dovuto essere fuso in un'unica proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il compito essenziale dell’agenzia consisterà nell’assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac, in modo che i sistemi funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sia quindi possibile uno scambio di dati continuo e ininterrotto, senza responsabilità per quanto riguarda l’immissione dei dati nei sistemi.

Sebbene sostenga gli obiettivi politici perseguiti con la creazione dell'Agenzia, la relatrice deve tuttavia sollevare alcuni interrogativi sotto il profilo del bilancio, tenendo presente che i punti relativi al mandato e ai compiti dell'Agenzia o anche all’opportunità della sua creazione rientrano nella sfera di competenza della commissione responsabile.

Bilancio

Per il finanziamento dell'agenzia a titolo del bilancio dell'UE verranno create due nuove linee al capitolo 18 02. Si prevede che il costo totale fino alla fine del quadro finanziario ammonterà a 113 milioni euro, ripartiti come segue:

Milioni di euro,

 

2010

2011

2012

2013

Totale

Costo finanziario totale

1.500

15.500

55.700

40.300

113.000

Come indicato nella scheda finanziaria legislativa, tali stanziamenti proverranno dalle linee di bilancio attualmente destinate ai sistemi informatici contemplati: 18 02 04 "Sistema d'informazione Schengen (SIS II)", 18 02 05 "Sistema d'informazione visti (VIS)" e 18 03 11 "EURODAC". La proposta è quindi compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Per il periodo 2010-2013, secondo gli ultimi dati della programmazione finanziaria, a queste linee di bilancio sono destinate le seguenti dotazioni:

Milioni di euro,

 

2010

2011

2012

2013

Totale

VIS, SIS II, Eurodac FP

58.000

112.000

109.000

122.000

401.000

Poiché gli stanziamenti rimanenti (circa 288 milioni di euro) iscritti nelle linee di bilancio per il VIS, SIS II e Eurodac hanno continuato ad essere necessari nonostante la creazione dell'Agenzia, la relatrice desidera esprimere la sua sorpresa per il fatto che l'importo complessivo ritenuto necessario, compreso quello per la creazione di un'agenzia, corrisponda perfettamente agli importi inizialmente previsti nella programmazione finanziaria (senza risparmi né spese aggiuntive).

La relatrice desidera inoltre sottolineare che la creazione di agenzie decentrate equivale a un modo di utilizzare fondi operativi per coprire costi amministrativi. Si dovrebbe affrontare la questione del finanziamento di una parte delle spese delle agenzie a titolo della rubrica 5. Il ristretto margine disponibile nella rubrica 3A depone a favore di tale soluzione in quanto potrebbe non essere possibile finanziare altre priorità del Parlamento europeo. La relatrice auspica che il gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di regolazione possa approfondire la discussione in materia.

Personale

Una volta pienamente funzionante, l'Agenzia dovrebbe impiegare 120 dipendenti, da assumere gradualmente dall'inizio del 2011 in poi.

Anche se i compiti dell'Agenzia saranno trasferiti dalla Commissione, non è previsto alcun trasferimento di posti dalla Commissione all'Agenzia:

- per Eurodac, 4 funzionari e agenti temporanei e 1 agente esterno attualmente a Bruxelles saranno "liberati" e riassegnati ad altre priorità della Commissione;

- e circa 20 funzionari e 25 agenti esterni (agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati), assegnati allo sviluppo e alla preparazione delle operazioni SIS II e VIS, saranno riassegnati secondo le procedure di gestione e la strategia annuale della Commissione.

La relatrice deplora pertanto che l'esternalizzazione dei compiti a un'agenzia serva a liberare alcuni posti che saranno assegnati ad altre priorità. Come riconosciuto dalla Commissione, solamente mediante l'esternalizzazione di attività essa riuscirà a mantenere il suo impegno a non richiedere personale supplementare.

Valutazione d'impatto

La relatrice ritiene che la valutazione d'impatto fornita dalla Commissione presenti alcune gravi lacune in termini di informazione corretta e completa dell’autorità legislativa.

In particolare, detta valutazione non affronta esplicitamente il motivo per cui è stato necessario affidare a un’agenzia un compito tecnico che fino ad ora è rientrato tra le competenze della Commissione.

Inoltre, la valutazione dell'impatto è stata ultimata nel 2007 e, nonostante il miglioramento qualitativo rispetto ad altre agenzie, appare superata e/o insufficiente per diversi motivi:

- non sono state considerate tutte le attuali opzioni possibili;

- non viene fatta menzione del modo in cui l’agenzia possa affrontare meglio le difficoltà incontrate dalla Commissione né della modalità di coordinamento dei suoi compiti con la Commissione, in particolare data la difficile transizione al SIS II;

- i parlamenti nazionali hanno sollevato alcune preoccupazioni aggiuntive che non sono state affrontate, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e l’incoerenza tra la responsabilità proposta e la mancanza di accesso ai dati;

- l'impatto di bilancio complessivo della creazione di tale agenzia non è chiaramente presentato nella valutazione d'impatto, sia per quanto riguarda il bilancio della Commissione sia, eventualmente, per i bilanci nazionali.

Non è la prima volta che la Commissione presenta una valutazione d'impatto o un'analisi costi-benefici (ACB) priva di coerenza. La relatrice ritiene che il Parlamento europeo debba esaminare la possibilità che in futuro la Commissione invii la propria valutazione d'impatto/analisi costi-benefici concernente la creazione di una nuova agenzia alla Corte dei conti, affinché quest'ultima possa formulare un parere sulla coerenza delle valutazioni d'impatto onde evitare questo tipo di situazione.

Modifiche

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti della proposta:

- riferimento alla serie completa di basi giuridiche;

- tutela delle prerogative del PE nelle procedure di bilancio e di discarico, e controllo parlamentare;

- compiti della Corte dei conti;

- obblighi degli Stati membri ospitanti;

- attuazione del metodo ABB-ABM (bilancio e gestione per attività ) al fine di migliorare il monitoraggio delle attività e il bilancio dell'Agenzia;

- effettive attività di gestione e di controllo da parte del consiglio d’amministrazione e competenze adeguate dei suoi membri;

- seguito dato alle relazioni di audit;

- durata del mandato del direttore;

- dimensioni ragionevoli dei comitati consultivi;

- esito delle valutazioni dell’agenzia e informazione del PE;

- adeguamento alla terminologia di bilancio del trattato di Lisbona;

- fase di avvio dell'Agenzia e sostegno della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario)1, in particolare l'articolo 185,

 

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 47,

 

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Motivazione

Il regolamento finanziario (articolo 185) e l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (articolo 47) devono essere indicati come base giuridica per l'istituzione di una nuova agenzia dell’UE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5bis) È opportuno che la Commissione presenti all'autorità di bilancio una tabella di marcia ("roadmap") per lo sviluppo dei sistemi, in particolare SIS II e VIS. Essa dovrebbe indicare quali misure tecniche sono previste, specificando date e costi. In caso di mancato rispetto della programmazione stabilita, l'autorità di bilancio potrà iscrivere in riserva i relativi stanziamenti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell’Unione europea. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dell'Agenzia è oggetto di un accordo da parte dell'autorità di bilancio, ai sensi del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. Occorre che si applichino la procedura di bilancio e di discarico dell’Unione. La revisione contabile e il controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

Motivazione

È opportuno che nel considerando venga menzionata la necessità di un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito al finanziamento dell'Ufficio, come previsto dall'AII. I considerando dovrebbero anche fare riferimento alla procedura di discarico e rispecchiare il fatto che l’ultimo discarico non si applica solo alle attività finanziate dall’UE. Inoltre, come di prassi per altre agenzie dell'UE, l'Agenzia dovrebbe essere oggetto di un controllo della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti ai conti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13bis) Per quanto riguarda la cooperazione fra le agenzie che operano nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, vanno create sinergie per una migliore attuazione delle politiche del settore, garantendo una gestione sana ed evitando duplicazioni delle procedure e delle strutture e quindi dei costi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

È istituita un’agenzia europea (di seguito “l’Agenzia”) per la gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell’informazione (di seguito “IT”) su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È istituita un’agenzia europea (di seguito “l’Agenzia”) per la gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell’informazione (di seguito “IT”) su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Motivazione

Nell'articolo concernente la definizione e lo status giuridici dell'Agenzia occorre fare riferimento alla disposizione del regolamento finanziario relativa alla creazione delle agenzie decentrate, in base alla quale l'Agenzia deve essere istituita.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L’Agenzia ha sede a [...].

4. L’Agenzia ha sede a [...]. Lo Stato membro ospitante garantisce che l'Agenzia benefici di condizioni interessanti per quanto riguarda il suo insediamento e le norme applicabili al personale e ai membri degli organi decisionali dell'Agenzia, da definire in un accordo sulla sede.

 

Per assicurare a lungo termine il miglior funzionamento possibile dell'Agenzia, è opportuno che la conclusione dell'accordo sulla sede sia preceduta da una valutazione costi/benefici. Si tiene conto in modo particolare della disponibilità dello Stato membro a fornire risorse proprie per ospitare l'Agenzia e della sua capacità di farlo, al fine di garantire all'Agenzia buone condizioni di insediamento e di operatività.

Motivazione

L'offerta di condizioni tanto interessanti non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla buona volontà dello Stato membro ospitante. Mentre spetta agli Stati membri decidere in merito all'ubicazione dell'agenzia, una valutazione finanziaria preventiva, con particolare riferimento alla collocazione fisica nel paese ospitante, dovrebbe determinare il luogo in cui verranno probabilmente sostenuti minori costi aggiuntivi per la costituzione dell'Agenzia, fatto salvo l'articolo 19 del regolamento. La valutazione deve anche tenere conto della disponibilità di uno Stato membro a fornire risorse proprie per soddisfare le esigenze dell'Agenzia, nonché della sua capacità di farlo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell’Agenzia per l’anno precedente e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

(j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell’Agenzia per l’anno precedente, comparando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale, e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), la relazione annuale di attività dell'Agenzia deve vertere sugli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro per consentire un sano monitoraggio dei risultati dell'Agenzia.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis) controlla e dà un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni contenute nelle varie relazioni di audit e valutazioni, sia interne che esterne;

Motivazione

Al fine di migliorare la titolarità e il seguito dato per quanto riguarda i risultati dell'audit e delle valutazioni, il consiglio d'amministrazione, da cui il direttore dipende, dovrebbe essere esplicitamente responsabile del loro monitoraggio.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell’ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell’ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Essi possiedono altresì le competenze amministrative e gestionali necessarie per assolvere i compiti di cui all'articolo 9.

Motivazione

Le competenze dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere in linea con le funzioni loro assegnate.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell’Agenzia;

(d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione, di audit e di controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell’Agenzia, anche in termini di realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi dell'Agenzia;

Motivazione

In linea con il precedente emendamento 6 / articolo 9, paragrafo 1, lettera m bis, dovrà essere attuato un sistema di controllo e di seguito dei risultati degli audit, non solo per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di conformità, ma anche per il controllo delle prestazioni.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l’accordo sulla sede con il governo dello Stato membro ospitante.

(h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l’accordo sulla sede con il governo dello Stato membro ospitante, tenuto conto della valutazione costi/benefici di cui all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) programma di lavoro annuale dell’Agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

(a) programma di lavoro annuale dell’Agenzia e relativa relazione annuale di attività, con l'indicazione delle risorse assegnate a ciascuna attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la relazione annuale di attività dovrebbero fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) bilancio per l’esercizio successivo;

(c) bilancio per l’esercizio successivo, stabilito secondo il principio del bilancio per attività;

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il bilancio dell'Agenzia dovrebbe esplicitamente basarsi sugli obiettivi e le attività di quest’ultima, creando un collegamento tra i compiti, gli obiettivi, le attività e le risorse dell’Agenzia.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. Prima della nomina saranno esaminati i loro eventuali pareri.

Motivazione

Gli eventuali pareri del Parlamento sul candidato selezionato saranno presi in considerazione prima della nomina di quest'ultimo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consiglio d’amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell’Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

4. Il consiglio d’amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell’Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo non superiore a otto anni.

Motivazione

Poiché si tratta di un posto sensibile, il direttore esecutivo non dovrebbe rimanere in carica per più di otto anni, neanche mediante una candidatura esterna per lo stesso posto, dopo la proroga del suo mandato.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro per ciascun gruppo consultivo con un mandato di tre anni, rinnovabile.

2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro di uno dei tre gruppi consultivi con un mandato di tre anni rinnovabile a rotazione;

Motivazione

Per evitare una struttura amministrativa in cui il numero dei membri dei vari organi sia pari a quello dei membri del personale dell'Agenzia, il numero dei membri dei comitati consultivi non dovrebbe essere superiore a 1/3 del numero degli Stati membri. Questo metodo di rappresentazione è compatibile con la natura consultiva di tali comitati ed è controbilanciato dalla rappresentazione di tutti gli Stati membri in seno al consiglio di amministrazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell’Ufficio, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione, fra l’Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.

Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche volte a garantire l'attrattiva dell'Agenzia per il personale, applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell’Ufficio, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione, fra l’Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati. Tali condizioni devono essere esaminate nella valutazione costi/benefici prima della firma dell'accordo di sede e in conformità con il secondo comma dell'articolo 7, paragrafo 4, e tenendo conto della disponibilità e della capacità dello Stato membro di fornire risorse proprie per ospitare l'Agenzia.

Motivazione

La finalità di tali disposizioni deve essere esplicitamente indicata.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione esamina l’utilità, la pertinenza e l’efficacia dell’Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

2. La valutazione esamina l’utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l’efficacia dell’Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se del caso, della sua esistenza.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, sulla base delle attività svolte dall'Agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il bilancio dell'Agenzia dovrebbe esplicitamente basarsi sugli obiettivi e le attività di quest’ultima, creando un collegamento tra i compiti, gli obiettivi, le attività e le risorse dell’Agenzia.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il suo progetto di programma di lavoro;

(a) il suo progetto di programma di lavoro, unitamente alle stime delle risorse umane e finanziarie associate a ciascuna attività programmata;

Motivazione

In linea con i principi di gestione per attività e di bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia dovrebbe fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito “autorità di bilancio”) lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito “autorità di bilancio”) lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

Motivazione

Applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, unitamente ad una descrizione e una giustificazione delle eventuali discrepanze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e il contributo a carico del bilancio generale.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio adeguate informazioni qualora le stime dell'Agenzia vengano modificate dalla Commissione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia, che diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti del bilancio e del programma di lavoro annuale.

Motivazione

In caso di significativi tagli al bilancio da parte della Commissione, all'Agenzia non dovrebbe essere chiesto di svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse ridotte.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. La Commissione presenta all’autorità di bilancio una tabella di marcia ("roadmap") per l’ulteriore sviluppo dei sistemi, in particolare del SIS II e del VIS. La tabella di marcia indica le misure tecniche previste e ne specifica date e costi.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Corte dei conti europea controlla i conti dell'Agenzia nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Essa fornisce altresì, ove disponibili, le eventuali risultanze riguardo alla performance dell'Agenzia nella realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi.

Motivazione

Le informazioni sulle prestazioni delle agenzie spesso mancano quando il Parlamento deve valutare il conseguimento dei loro obiettivi. Sebbene non si possa chiedere che la Corte dei conti, con le sue risorse attuali, verifichi le prestazioni di ciascuna agenzia, le informazioni disponibili riguardo alle prestazioni dovrebbero essere trasmesse all'autorità di discarico.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione distacca ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

Motivazione

Prima che l'Agenzia abbia acquistato la propria autonomia, l'assistenza della Commissione al momento dell'avvio dell'Agenzia non dovrebbe essere ipotetica.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012.

2. L’Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012, a condizione che gli Stati membri siano giunti ad un accordo in merito all'ubicazione della sua sede con un anticipo sufficiente per consentire che la sua infrastruttura di base e le sue procedure divengano operative in tale sede.

Motivazione

Con questa aggiunta si intende evitare situazioni – simili a quelle createsi nel caso dell'EMSA – in cui un'agenzia viene provvisoriamente istituita in una sede diversa da quella definitiva e deve successivamente sostenere considerevoli costi aggiuntivi per il trasferimento.

PROCEDURA

Titolo

Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Riferimenti

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Approvazione

14.7.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucas Hartong

PROCEDURA

Titolo

Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Riferimenti

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.3.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

14.7.2009

CONT

14.7.2009

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Carlos Coelho

2.9.2009

 

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Esame in commissione

15.6.2011

 

 

 

Approvazione

15.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marita Ulvskog

Deposito

21.6.2011