RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

29.6.2011 - (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira

Procedura : 2010/0262(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0256/2011
Testi presentati :
A7-0256/2011
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

(COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0509),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0289/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il contributo presentato dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0256/2011),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il sistema europeo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, stabilito dal regolamento (CE) n. 428/2009[1], subordina ad autorizzazione l'esportazione dei prodotti a duplice uso[2] elencati nell'allegato del regolamento. L'Allegato I del regolamento dipende in gran parte dalle decisioni adottate con consenso nell'ambito dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, quali il gruppo Australia (AG) per i prodotti chimici e biologici, il Nuclear Suppliers Group (Gruppo dei fornitori nucleari, NSG) per i prodotti nucleari civili, il Missile Technology Control Regime (Sistema di controllo della tecnologia dei missili, MTCR) e il Wassenaar Arrangement (Accordo di Wassenaar, WA) per le armi convenzionali e i beni e le tecnologie a duplice uso. L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che "l’elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali".

L'Accordo di Wassenaar relativo ai controlli delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti e tecnologie a duplice uso (WA) è stato raggiunto per promuovere la trasparenza e una maggiore responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, impedendo accumuli destabilizzanti. È il successore del Comitato multilaterale di coordinamento per i controlli delle esportazioni (COCOM), dell'epoca della guerra fredda, ed è stato creato il 12 luglio 1996, nella città olandese di Wassenaar, vicino all'Aia. Il WA è sostanzialmente meno rigoroso del COCOM, si concentra innanzitutto sulla trasparenza dei regimi nazionali di controllo delle esportazioni e non concede il diritto di veto ai suoi membri nei confronti di decisioni organizzative. Attraverso le loro politiche nazionali, gli Stati membri[3] puntano a garantire che i trasferimenti di questi prodotti non contribuiscano allo sviluppo o al rafforzamento delle capacità militari, né siano dirottati per sostenere tali capacità. I rappresentanti degli Stati partecipanti si riuniscono regolarmente a Vienna, dove si trova il Segretariato del WA. Le decisioni sono adottate dalla plenaria annuale del WA, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati partecipanti.

Il gruppo Australia (AG) è formato da un gruppo informale di paesi, istituito su iniziativa del governo australiano nel 1985, a seguito dell'uso di armi chimiche fatto dall'Irak nel 1984, per assistere i paesi membri a individuare fra le loro esportazioni quelle che devono essere controllate, in modo da non contribuire alla diffusione di armi chimiche e biologiche. Il gruppo, inizialmente composto da 15 membri, ha tenuto la sua prima riunione nel settembre 1989. Attualmente conta 41 membri[4] tra cui i membri dell'OCSE (ad eccezione del Messico), la Commissione europea e tutti i 27 Stati membri dell'UE. I membri dell'AG esercitano controlli sulle esportazioni di un elenco uniforme di composti, fra cui alcuni la cui esportazione non è vietata ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche (CWC), ma che possono essere utilizzati nella fabbricazione di tali armi. L'AG si prefigge di permettere ai paesi esportatori o di trasbordo di ridurre al minimo il rischio di contribuire alla proliferazione di armi chimiche e biologiche (CBW). Il gruppo si riunisce annualmente. Tutti gli Stati che vi partecipano sono parte della CWC e della Convenzione sulle armi biologiche (BWC).

Il Sistema di controllo della tecnologia dei missili (MTCR) è stato fondato nell'aprile 1987 da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti per prevenire la proliferazione di sistemi di lancio teleguidati per armi nucleari, in particolare sistemi di lancio capaci di trasportare un carico minimo di 500 kg a una distanza minima di 300 km[5]. Nella riunione annuale a Oslo, nel luglio 1992 i membri hanno deciso di estendere l'ambito funzionale del MTCR per includervi la non proliferazione di veicoli aerei teleguidati per tutte le armi di distruzione di massa. I materiali vietati sono divisi in due categorie, descritte nell'allegato dell'MTCR (Equipment, Software, and Technology). Il MTCR ha contribuito con successo a rallentare o a interrompere taluni programmi missilistici balistici. Nel 2002 il MTCR è stato integrato nel Codice di condotta internazionale contro la proliferazione di missili balistici (ICOC), noto anche come Codice di condotta dell'Aia, che raccomanda cautela nei confronti della proliferazione di sistemi di missili balistici in grado di lanciare armi di distruzione di massa.

Il Gruppo dei fornitori di missili (NSG) è un altro organo multinazionale per contenere la proliferazione nucleare mediante il controllo delle esportazioni e i ritrasferimenti di materiali che possono essere utilizzati per lo sviluppo di armi nucleari e il miglioramento delle garanzie relative ai materiali esistenti e della loro protezione. È stato fondato nel 1974, in risposta a un test nucleare indiano, effettuato in precedenza quello stesso anno, a dimostrazione del fatto che taluna tecnologia nucleare civile può essere facilmente trasformata per fabbricare armi. I firmatari del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) hanno ritenuto necessario limitare ulteriormente le esportazioni di attrezzature, materiali o tecnologia nucleari. Inizialmente i membri del NSG erano sette: Canada, Germania occidentale, Francia, Giappone, Unione sovietica, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1976-77 i membri sono diventati 15, con l'adesione di Belgio, Cecoslovacchia, Germania orientale, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Svizzera. La Cina vi ha aderito nel 2004. La Commissione europea partecipa in qualità di osservatore.[6]

L'ultimo aggiornamento dell'allegato I del regolamento ha avuto luogo in occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 428/2009, il 5 maggio 2009. Da allora, tutti i regimi internazionali di controllo delle esportazioni hanno preso decisioni per modificare e aggiornare i propri elenchi di prodotti soggetti a controllo. Di conseguenza, occorre procedere alle necessarie modifiche dell'allegato I.

2. Osservazioni

Finora l'Allegato I al regolamento è stato recepito pressoché automaticamente nella legislazione dell'UE, senza la partecipazione del Parlamento europeo o dei parlamenti nazionali dell'Unione europea. Il coordinamento e la rappresentanza dell'UE nei regimi internazionali di controllo sono stati caratterizzati da un ruolo di primo piano dei principali Stati membri, da un processo decisionale e politico a porte chiuse, nel quadro concettuale e intergovernativo della PESC. Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri del NSG e dell'AG, ma Cipro non è membro del WA e Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia, Slovacchia e Romania non sono membri del MTCR. Inoltre, la Commissione europea è membro fondatore dell'AG, osservatore del NSG, ma non ha alcun ruolo nel WA e nel MTCR. Di conseguenza, nessuna istituzione dell'UE può attualmente garantire la coerenza della politica dell'Unione nei confronti dei regimi di controllo internazionali e in seno ad essi.

Il Parlamento europeo ha ricevuto una proposta della Commissione, passibile di modifiche. Occorre tuttavia osservare che il margine di manovra del Parlamento è piuttosto limitato. Presentando una proposta legislativa, la Commissione sembra fungere da catalizzatore di quanto già concordato fra gli Stati membri. In realtà, la "vera" procedura di modifica dell'Allegato I al regolamento è la seguente:

1.  L'Organizzazione di controllo delle esportazioni del Regno Unito, che fa parte del Ministero delle imprese, l'innovazione e le competenze, raccoglie tutte le modifiche al regime internazionale e le inserisce in un unico documento.

2.  Il documento viene quindi trasmesso al Consiglio e distribuito agli Stati membri.

3.  Gli Stati membri dispongono di un certo tempo per esaminare le revisioni e presentare osservazioni.

4.  La questione viene discussa in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sul duplice uso (DUWP).

5.  Una volta che tutti sono d'accordo sugli emendamenti all'Allegato I, il Consiglio traduce il documento nelle lingue ufficiali.

6.  Dopo la traduzione, il progetto di allegato viene inviato alla Commissione.

7.  La Commissione trasferisce le modifiche concordate in una proposta legislativa e vi aggiunge una motivazione.

8.  La Commissione verifica le procedure di adozione necessarie.

9.  La Commissione adotta l'insieme della proposta e la trasmette al Parlamento e al Consiglio.

In tale procedura il Parlamento, nella sua veste di organo colegislativo, non dispone pertanto di effettive possibilità di modifica. In vista di future modifiche del presente regolamento, è opportuno migliorare il coordinamento e il ruolo dell'UE in seno ai regimi internazionali di controllo e garantire che essa parli a una sola voce e che il Parlamento sostenga fermamente tutte le questioni di competenza esclusiva dell'UE.

3. Conclusioni

Per porre rimedio a tale situazione sono in corso negoziati fra il Parlamento e il Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso (relazione A7-0028/2011 - COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)). In tal caso il Parlamento ha approvato emendamenti sostanziali all'articolo 1 del regolamento, per obbligare la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema sicuro per la raccolta, la trasmissione e l'archiviazione delle notifiche, e per costringere la Commissione a informare il Parlamento europeo sul funzionamento di tale sistema che, finora, è soltanto un'opzione prevista dal regolamento del 2009. Esso dovrebbe avvalersi dell'accesso a una banca dati online contenente, ad esempio, tutte le domande di autorizzazione di esportazione respinte. Il Parlamento intende inoltre stabilire l'obbligo, fatto al gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, di riferire annualmente all'Istituzione, per consentirle di svolgere la sua funzione di controllo nei confronti della Commissione europea. Infine, il Parlamento propone di introdurre l'obbligo, per la Commissione, di riferire in merito all'attuazione e all'applicazione del regolamento nonché a fornire una valutazione d'impatto del regolamento stesso.

Convinto che il succitato regolamento sarà riformato in conformità delle esigenze del trattato di Lisbona, al fine di disporre di un processo decisionale più trasparente e democratico in materia di beni a duplice uso nell'Unione, il vostro relatore raccomanda che la proposta della Commissione sia adottata in prima lettura.

  • [1]               Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
  • [2]               I prodotti a duplice uso sono definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 come "i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari".
  • [3]               Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Federazione russa, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti.
  • [4]              Argentina (1993), Repubblica di Corea (1996), Australia (1985), Lettonia (2004), Austria (1989), Lituania (2004), Belgio (1985), Lussemburgo (1985), Bulgaria (2001), Malta (2004), Canada (1985), Paesi Bassi (1985), Croazia (2007), Nuova Zelanda (1985), Repubblica di Cipro (2000), Norvegia (1986), Repubblica ceca (1994), Polonia (1994), Danimarca (1985), Portogallo (1985), Estonia (2004), Romania (1995), Commissione europea (1985), Slovacchia (1994), Finlandia (1991), Slovenia (2004), Francia (1985), Spagna (1985), Germania (1985), Svezia (1991), Grecia (1985), Svizzera (1987), Ungheria (1993), Turchia (2000), Islanda (1993), Ucraina (2005), Irlanda (1985), Regno Unito (1985), Italia (1985), Stati Uniti (1985), Giappone (1985).
  • [5]              Membri attuali: Argentina (1993), Australia (1990), Austria (1991), Belgio (1990), Bulgaria (2004), Brasile (1995), Canada (1987), Repubblica ceca (1998), Danimarca (1990), Finlandia (1991), Francia (1987), Germania (1987), Grecia (1992), Ungheria (1993), Islanda (1993), Irlanda (1992), Italia (1987), Giappone (1987), Lussemburgo (1990), Paesi Bassi (1990), Nuova Zelanda (1991), Norvegia (1990), Polonia (1998), Portogallo (1992), Repubblica di Corea (2001), Federazione Russa (1995), Sudafrica (1995), Spagna (1990), Svezia (1991), Svizzera (1992), Turchia (1997), Ucraina (1998), Regno Unito (1987), Stati Uniti d'America (1987).
  • [6]               Membri attuali: Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakstan, Repubblica di Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione russa, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione europea partecipa in qualità di osservatore.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Riferimenti

COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.9.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

7.10.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

26.1.2011

 

 

 

Esame in commissione

16.3.2011

12.4.2011

23.5.2011

 

Approvazione

21.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa

Deposito

29.6.2011