RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

29.6.2011 - (COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira


Procedura : 2010/0369(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0257/2011
Testi presentati :
A7-0257/2011
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

(COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0765),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0009/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0257/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli atti di seguito elencati, relativi alla politica commerciale comune, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

soppresso

Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

 

Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer, era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l'anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia- Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana, era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo con l'Egitto e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull'accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall'accordo di associazione entrato in vigore il 1° gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.

 

Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco, ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l'entrata in vigore degli accordi di associazione con l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, nel frattempo avvenuta.

 

Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98, introduceva una misura applicabile unicamente nell'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati, riguardava unicamente l'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

La decisione del Consiglio 2004/910/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005, aveva carattere temporaneo e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

Il regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati, introduceva una misura applicabile nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

La decisione del Consiglio 2007/317/CE, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in un atto successivo.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Gli atti di seguito elencati, relativi alla politica commerciale comune, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

 

_____________

 

1 GU L 134 del 31.5.1988, pag. 1.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer1, era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l'anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

_____________

 

1 GU L 55 del 29.2.1992, pag. 2.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia- Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

______________

 

1 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 3.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana1, era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo con l'Egitto e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

________________

 

1 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele1, ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull'accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall'accordo di associazione entrato in vigore il 1° gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.

 

______________

 

1 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 octies) Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco1, ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l'entrata in vigore degli accordi di associazione sottoscritti con l'Algeria il 22 aprile 2002, entrati in vigore il 1° settembre 2005, l'accordo di associazione sottoscritto con il Marocco il 26 febbraio 1996, entrato in vigore il 1° marzo 2000, e i cui allegati agricoli sono stati modificati da accordi entrati in vigore nel 2003 e 2005, e l'accordo di associazione sottoscritto con l'Egitto il 28 ottobre 2009, entrato in vigore il 1° giugno 2010.

 

_____________

 

1 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 16.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 nonies) Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/981, introduceva una misura applicabile unicamente nell'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

______________

 

1 GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 decies) Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati1, riguardava unicamente l'anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

____________

 

1 GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 undecies) La decisione del Consiglio 2004/910/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/20051, aveva carattere temporaneo e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

_____________

 

1 GU L 391 del 31.12.2004, pag. 1.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 duodecies) Il regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati1, introduceva una misura applicabile nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

 

_______________

 

1 GU L 331 del 5.11.2004, pag. 9.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 2 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 terdecies) La decisione del Consiglio 2007/317/CE, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 19951, ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in un atto successivo.

 

_______________

 

1 GU L 119 del 9.5.2007, pag. 30.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli atti di seguito elencati, concernenti determinati paesi, sono divenuti obsoleti a seguito dell'adesione di tali paesi all'Unione europea:

soppresso

Decisione del Consiglio 98/658/CE, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.

 

Regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia.

 

Regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria.

 

Regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia.

 

Regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia.

 

Regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia.

 

Regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania.

 

Regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca.

 

Regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca.

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Gli atti di seguito elencati, concernenti determinati paesi, sono divenuti obsoleti a seguito dell'adesione di tali paesi all'Unione europea:

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La decisione del Consiglio 98/658/CE, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra1.

 

_______________

 

1 GU L 314 del 24.11.1998, pag. 6.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Il regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia1.

 

_______________

 

1 GU L 42 del 15.02.2003, pag. 1.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) Il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria1.

 

_______________

 

1 GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) Il regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia1.

 

_______________

 

1 GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septies) Il regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia1.

 

_______________

 

1 GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 octies) Il regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia1.

 

_______________

 

1 GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 nonies) Il regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania1.

 

_______________

 

1 GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 3 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 decies) Il regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca1.

 

_______________

 

1 GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 3 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 undecies) Il regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca1.

 

_______________

 

1 GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'abrogazione degli atti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati:

 

(a) il mantenimento in vigore degli atti dell'Unione adottati in base a detti regolamenti; e infine

 

(b) la persistente validità delle modifiche apportate dagli atti di cui al paragrafo 1 ad altri atti del diritto dell'Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di abrogare una serie di atti giuridici, presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria, è dettata dall'impegno politico dell'Unione europea di migliorare la qualità dell’attività legislativa e di semplificare la legislazione vigente al fine di creare un ambiente legislativo migliore e più chiaro per le imprese.

Numerosi atti giuridici nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione, adottati negli ultimi decenni, hanno esaurito i loro effetti, ma continuano a restare tecnicamente in vigore. Tali atti sono divenuti obsoleti per le seguenti ragioni:

§ il loro carattere provvisorio (regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, decisione n. 2004/910/CE del Consiglio, regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio), o

§ il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi (regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, decisione 2007/317/CE del Consiglio ), o

§ il loro contenuto derivava da un accordo internazionale sostituito successivamente da un altro accordo (regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio), o

§ sono stati creati come strumento temporaneo per il periodo precedente l'entrata in vigore di un accordo internazionale, finalizzato nel frattempo (regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio).

Inoltre, diverse misure connesse con l'adesione di nuovi Stati membri sono divenute obsolete in seguito alla loro adesione (decisione 98/658/CE del Consiglio, regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio).

Nel loro accordo interistituzionale “Legiferare meglio” il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurne il volume, abrogando gli atti non più applicati[1]. Gli atti che non sono più rilevanti dovrebbero essere eliminati dall'acquis comunitario per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione in cui si indica chiaramente che essa non ha competenza per dichiarare obsoleti atti che siano stati adottati dal Consiglio o dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'abrogazione di atti giuridici è autorizzata dal legislatore dell'Unione nell'interesse della certezza giuridica.

Gli emendamenti proposti intendono stabilire una maggiore chiarezza e certezza giuridica per i cittadini e le istituzioni dell'Unione.

  • [1]               GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

PROCEDURA

Titolo

Abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

Riferimenti

COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

18.1.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

18.1.2011

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

26.1.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

26.1.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.4.2011

23.5.2011

 

 

Approvazione

21.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa

Deposito

29.6.2011