RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale

15.7.2011 - (08135/2011 – C7‑0098/2011 – 2011/0047(NLE)) - ***

Commissione per la pesca
Relatore: Carmen Fraga Estévez

Procedura : 2011/0047(NLE)
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A7-0274/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale

(08135/2011 – C7‑0098/2011 – 2011/0047(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (08135/2011),

–   vista la convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0098/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0274/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione della Convenzione;

2.  chiede alla Commissione di adoperarsi attivamente in tutte le sedi, sia internazionali che bilaterali, in cui possono essere presenti Stati, le cui flotte hanno interessi di pesca nella regione della Convenzione, per promuoverne la firma, la ratifica e l'attuazione, onde accelerarne l'entrata in vigore;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Nuova Zelanda, quale depositario della Convenzione.

MOTIVAZIONE

A tutt'oggi, la pesca nella zona del Pacifico meridionale è gestita attraverso due organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la Convenzione Interamericana dei tonnidi tropicali (CITT) e la Commissione per la pesca del Pacifico centrale e orientale (CPPCO) meglio conosciuta con la sua sigla in inglese WCPFC.

Obiettivo di entrambe, tuttavia, è la gestione delle specie altamente migratorie, cosicché la pesca di altri tipi di risorse in questa vasta area non era regolamentata tranne che nelle zone economiche esclusive degli Stati costieri che applicano le rispettive regole.

Per riempire questo vuoto, e in quanto vi è attività di pesca sia nelle ZEE che in alto mare, nel 2006 i governi di Australia, Cile e Nuova Zelanda hanno deciso di avviare un processo di consultazione internazionale per la creazione della Organizzazione regionale per la gestione della pesca nel Pacifico meridionale allo scopo di collaborare per affrontare le carenze nella gestione e conservazione delle specie non altamente migratorie e per la protezione della biodiversità in alto mare nel Pacifico meridionale, conformemente al diritto internazionale.

Il numero di navi UE che pesca (soprattutto sgombri e sugarelli e sporadicamente specie di acque profonde come il pesce specchio atlantico e l'alfonsino) nella regione, non è grande, ma obbliga l'Unione europea, in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a cooperare con gli altri soggetti interessati nella gestione e conservazione della zona, e a questo processo l'Unione europea ha partecipato fin dall'inizio, con un ruolo molto attivo grazie al quale si è riusciti ad inserire nel testo della Convenzione alcuni obblighi che, seppure ancora timidi, sono un passo avanti rispetto ad altre ORGP e in particolare alla WCPFC.

Infine, il testo della convenzione è stato approvato nel novembre 2009 e è stato aperto alla firma il 1 febbraio 2010. L'Unione europea ha firmato il 26 luglio 2010 in conformità con la relativa decisione del Consiglio del 24 luglio 2010.

La Convenzione è quindi in via di ratifica delle parti e la ratifica della UE è ciò cui è finalizzato il presente atto legislativo mediante progetto di decisione del Consiglio.

Perché la Convenzione entri pienamente in vigore è necessaria la ratifica di 8 parti interessate, tra cui tre Stati costieri e tre in mare aperto. Al momento della stesura della presente proposta di raccomandazione, si è già formalizzata la ratifica di tre Stati insulari: le Isole Cook, Cuba e le isole Faroe, firmataria la Danimarca, e di uno Stato costiero, il Belize.

Osservazioni della relatrice

Il processo di configurazione dell'Organizzazione regionale per la gestione della pesca nel Pacifico meridionale è riassunto nel progetto del Consiglio, e la relatrice non si dilungherà oltre, sebbene la lettura del processo non dia alcuna idea della lotta che i negoziatori UE hanno dovuto sostenere per quattro anni per riuscire ad andare un po' al di là di quanto rigorosamente stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sulle specie transzonali e altamente migratorie, che, in merito all'applicazione delle regole dentro e fuori le ZEE, contiene solo il minimo indispensabile, e che è già stata superata da concetti più avanzati, vigorosamente difesi dall'Unione europea, e che vanno nel senso che la tutela della biodiversità, attraverso tra l'altro la gestione delle buone pratiche di pesca, deve essere un obiettivo globale, applicabile a tutti mari del mondo, senza distinzione tra alto mare e ZEE.

La prima riflessione della relatrice è pertanto di evidenziare fino a che punto ancora la maggior parte degli Stati siano restii ad accettare nelle proprie acque misure di gestione in base al diritto internazionale. Ed è del tutto demoralizzante dover illustrare questa resistenza a una ORGP guidata da Stati che si suppone siano - o almeno così hanno saputo vendersi - campioni di buone pratiche di pesca, come l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile, fautori di questa nuova ORGP.

Il fatto che nessuno di essi ha ancora ratificato la Convenzione (pur avendone preso l'iniziativa) e che, in generale, la ratifica sia ritardata in paesi che sono costieri della zona della convenzione aggiunge un altro punto di preoccupazione .

Questo dimostra anche fino a che punto, nonostante le nostre ripetute autocritiche, l'UE abbia già interiorizzato l'idea di una gestione generale responsabile, uno stato di opinione in cui sembra si stia cominciando ad ampliare la divaricazione rispetto a paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda. Alla relatrice sembra una questione degna di nota.

Al momento ci sono flotte di nove Stati, oltre all'Unione europea, con una presenza nella regione (Belize, Cile, Cina, Isole Cook, Isole Faroe, Corea, Perù, Vanuatu e Federazione russa).

Fino alla piena entrata in vigore della Convenzione, le Parti hanno adottato un accordo interinale di misure per la pesca di specie pelagiche che fissa i totali ammissibili di cattura per ciascuna delle parti e congela lo sforzo di pesca entro limiti certi. Secondo i rapporti scientifici, la popolazione di sugarelli è scesa in modo allarmante negli ultimi anni, il che ha determinato il livello delle possibilità di pesca concesse. Secondo il rapporto scientifico 2011, l'UE ha diritto a 40.000 tonnellate, con uno sforzo di pesca massimo di 78.600 GT. Ci sarà una revisione dei dati di biomassa in ottobre, ma la previsione è che le possibilità di pesca, nel migliore dei casi, si mantengano allo statu quo.

Le possibilità di pesca della UE consentirebbero la pesca di circa 10 navi oltre ai 2 e 4 pescherecci UE che operano nella regione in generale e, in ogni caso, si stima che anche se arrivassero richieste di autorizzazione alla pesca per detto massimo di 10 unità, difficilmente sarebbero presenti simultaneamente considerata la distanza dai porti d'origine.

Dato che la Convenzione copre lo sfruttamento degli stock ittici transzonali nell'area, come il sugarello, la relatrice è preoccupata dall'articolo 20.4.a), e in particolare il punto iii). In linea di principio, la convenzione prevede che la Commissione fisserà TAC o totali di sforzo di pesca ammissibili di una risorsa per l'intera area di distribuzione della risorsa medesima.

Ciò nonostante, secondo la clausola iii) se una Parte contraente che è Stato costiero non concorda con i TAC, è libera di fissarne altri nelle proprie acque. Trattandosi di specie transzonali, questa autoliberazione dall'obbligo potrebbe entrare immediatamente in contrasto con la misura di gestione in questione.

Tuttavia, si è riusciti a inserire un paragrafo 5 nell'articolo 20, che autorizza la Convenzione ad adottare misure di emergenza nel caso in cui la Convenzione ritienga che vi sia attività di pesca che può rappresentare una grave minaccia per la risorsa.

Resta da vedere quale risultato possa derivare da questa soluzione in quanto le misure di emergenza possono essere solo temporanee, ma si tratta di un innegabile passo avanti molto apprezzabile.

Nel corso della negoziazione del testo si sono anche conseguite da parte dell'UE garanzie aggiuntive nella procedura di opposizione. A differenza di altre ORGP, non è sufficiente che una parte semplicemente contesti un provvedimento per eluderne l'attuazione: in questo caso la procedura di opposizione è molto più ristretta, in quanto le cause che possono portare ad una contestazione sono limitate e, ciò che è ancora più importante, allo Stato che presenta la opposizione incombe comunque l'obbligo di adottare misure alternative di effetto equivalente.

Infine, il testo sembra garantire l'accesso per le navi di una Parte contraente ai porti di un altro Stato parte della Convenzione, il che, almeno per la flotta pelagica UE, apre l'accesso ai porti cileni.

In definitiva, data l'enorme resistenza degli Stati costieri di quella regione del mondo ad integrare nelle loro ZEE misure di gestione internazionali, la relatrice valuta che pesino più i punti a favore della convenzione che quelli contrari e, in ogni caso, mantiene la propria posizione che l'UE deve essere presente in tutte le ORGP, sia per difendere le proprie priorità in termini di ciò che ritiene sia una gestione sostenibile della pesca, sia per difendere gli interessi della sua flotta e, se del caso, fare da contrappeso per evitare che si perda di vista la lotta contro la pesca INN.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.7.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Chris Davies, Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos