RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)
15.7.2011 - (COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Simon Busuttil
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)
(COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0061),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0045/2010),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2010[1],
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0278/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
POSIZIONE DEL PARLAMENTO
IN PRIMA LETTURA[2]*
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sui diritti dell'uomo, la solidarietà e la responsabilità, in particolare per gli Stati membri che sono confrontati a pressioni specifiche o sproporzionate.
(2) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è contemplata l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
(3) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi. L'uso della forza dovrebbe essere conforme alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante nonché ai principi di necessità e proporzionalità.
(4 bis) L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti o gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della Convenzione internazionale sui servizi di ricerca e salvataggio in mare e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.
(5) Nel 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)[3], di seguito denominata "Agenzia", operativa dal maggio 2005.
(6) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è stato modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere[4].
(7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri.
(8) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno.
(8 bis) Un ulteriore potenziamento del ruolo dell'Agenzia è in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta a introdurre gradualmente il concetto di gestione integrata delle frontiere. Entro i limiti del suo mandato, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri nella messa in atto di tale concetto quale definito nelle conclusioni del Consiglio sulla gestione integrata delle frontiere del 4 dicembre 2006.
(9) Il Programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (Programma di Stoccolma), chiede che sia precisato e potenziato il ruolo dell'Agenzia in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.
(10) Occorre pertanto rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti, siano efficaci e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.
(11) Occorre rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne; l'Agenzia deve poter pianificare con sufficiente precisione il coordinamento delle operazioni congiunte o dei progetti pilota.
(12) Stabilendo una quantità minima di attrezzature tecniche necessarie fornite su base obbligatoria dagli Stati membri, secondo quanto stabilito nel quadro di negoziati e accordi annuali bilaterali, e/o dall'Agenzia si contribuirà ampiamente a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle operazioni previste coordinate dall'Agenzia.
(13) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia stessa e delle attrezzature di comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia, creando e conservando un registro centrale del parco attrezzature tecniche. Tale parco dovrebbe contenere un numero minimo di attrezzature tecniche necessarie per categoria, affinché l'Agenzia possa svolgere le sue attività.
(14) Per assicurare l'efficacia delle operazioni, l'Agenzia dovrebbe creare squadre di guardie di frontiera. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tali squadre con un numero adeguato di guardie di frontiera qualificate e metterle a disposizione per una missione, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.
(15) L'Agenzia deve poter contribuire a queste squadre con le guardie di frontiera che sono distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri, che siano soggette, nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, allo stesso quadro giuridico applicabile agli agenti direttamente distaccati dagli Stati membri presso le squadre. È opportuno che l'Agenzia adatti le sue regole interne relative agli esperti nazionali distaccati affinché lo Stato membro ospitante possa impartire le istruzioni direttamente alle guardie di frontiera durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.
(16) Un piano operativo chiaro che preveda una valutazione e l'obbligo di notificare gli incidenti, convenuto prima dell'avvio delle operazioni tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia, contribuirà ampiamente a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento con un modus operandi più armonizzato per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni.
(17) L'Agenzia dovrebbe utilizzare il meccanismo di notifica degli incidenti per trasmettere alle autorità pubbliche competenti e al consiglio di amministrazione tutte le informazioni relative ad accuse attendibili di violazioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 oppure del codice frontiere Schengen[5], in particolare dei diritti fondamentali, verificatesi nel corso di operazioni congiunte, di progetti pilota e di interventi rapidi.
(18) L'analisi dei rischi si è rivelata un elemento fondamentale nello svolgimento delle operazioni alle frontiere esterne. È opportuno migliorarne la qualità introducendo un metodo di valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle loro frontiere esterne. Tuttavia, tali valutazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il meccanismo di valutazione di Schengen.
(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, la protezione internazionale e l'accesso alle procedure in materia di asilo, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione, compreso un programma di scambi, in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell'Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera.
(20) L'Agenzia dovrebbe monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al suo settore di attività, contribuirvi e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
(21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell'Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell'UE, dovrebbe garantire di conseguenza il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non devono essere mobilitate risorse finanziarie dell'Unione per attività od operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali.
(22) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie contemplate dal regolamento (CE) n. 2007/2004, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne.
(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, in cooperazione con le autorità competenti di detti paesi, nonché di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme dell'Unione in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
(24) Onde garantire condizioni d'impiego aperte e trasparenti e la parità di trattamento, al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("statuto"), comprese le regole relative al segreto professionale o altro equivalente obbligo di segretezza.
(24 bis) Inoltre, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe adottare disposizioni specifiche per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Dette disposizioni dovrebbero fra l'altro specificare che le guardie di frontiera nazionali distaccate da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi sono da considerarsi agenti distaccati con le competenze e i compiti corrispondenti.
(25) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6]. Il garante europeo della protezione dei dati deve pertanto controllare il trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia e avere il potere di ottenere dall'Agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini.
(26) Quanto al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri, si applica pienamente la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7].
(27) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l'Agenzia osservi le norme europee e internazionali, incluse quelle concernenti la protezione dei dati, tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.
(28) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a creare una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo, in virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo[8]. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
(30) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo[9]. Di conseguenza, le delegazioni della Confederazione svizzera dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
(31) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo[10]. Di conseguenza, le delegazioni del Principato del Liechtenstein dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
(32) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo per le misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, quindi, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.
(33) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(34) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[12]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(35) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.
(36) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.
(37) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:
1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia, in quanto organismo dell'Unione quale definito all'articolo 15 e in conformità dell'articolo 19, semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen[13] ▌. Essa garantisce il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.
L'Agenzia espleta le proprie funzioni nel pieno rispetto delle pertinenti norme di diritto dell'Unione, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto internazionale, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951 ("la Convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali, nonché tenendo conto delle relazioni del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis."
1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare tra quelli che sono confrontati a pressioni specifiche o sproporzionate."
2) L'articolo 1 bis è così modificato:
a) è inserito il seguente punto:
"1 bis. "squadre di guardie di frontiera europee": ai fini degli articoli 3, 3 ter, 3 quater, 8 e 17, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte e i progetti pilota; ai fini degli articoli da 8 bis e 8 octies, squadre da impiegare per interventi rapidi alle frontiere (in appresso "interventi rapidi") ai sensi del regolamento (CE) n. 863/2007 e, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere e bis) e g), e dell'articolo 5, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;"
a bis) il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un intervento rapido, un'operazione congiunta o un progetto pilota;"
b) il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. "membri delle squadre": le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre di guardie di frontiera europee e non appartengono allo Stato membro ospitante;"
c) il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. "Stato membro richiedente": lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all'Agenzia di effettuare interventi rapidi nel suo territorio;"
3) L'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) effettua analisi dei rischi, compresa la valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne;
d) partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;"
i bis) è inserita la seguente lettera:
"d bis) coadiuva gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;"
i ter) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, in particolare quelli che sono confrontati a pressioni specifiche o sproporzionate;"
i quater) è inserita la seguente lettera:
"e bis) istituisce squadre di guardie di frontiera europee da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;"
ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte;"
ii bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) invia squadre di guardie di frontiera europee negli Stati membri per operazioni congiunte, progetti pilota o interventi rapidi ai sensi del regolamento (CE) n. 863/2007;"
iii) sono inserite le seguenti lettere ▌:
"h) sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio*;
i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un sistema comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi.
__________________
GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48."
b) è inserito il seguente paragrafo ▌:
"1 bis. In conformità del diritto internazionale e dell'Unione, nessuno può essere sbarcato in un paese, o altrimenti consegnato alle sue autorità, in violazione del principio di non respingimento o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. Le speciali esigenze dei bambini, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale e di altre persone vulnerabili sono soddisfatte in conformità del diritto internazionale e dell'Unione."
c) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle attività operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tali attività su base regolare e almeno una volta l'anno."
3 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 2 bis
Codice di condotta
L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure che sono intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e che sono applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.
Il codice di condotta è messo a punto in cooperazione con il forum consultivo di cui all'articolo 26 bis."
4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne
1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, in particolare in caso di pressioni specifiche o sproporzionate.
L'Agenzia stessa può avviare e portare avanti operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri interessati e di comune accordo con lo Stato membro ospitante.
Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.
Precede le operazioni congiunte e i progetti pilota un'attenta analisi dei rischi.
1 bis. L'Agenzia può altresì, dopo avere informato lo Stato membro interessato, porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.
Gli Stati membri partecipanti possono chiedere all'Agenzia di porre termine a un'operazione congiunta o a un progetto pilota.
Lo Stato membro di origine prevede adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto nel caso di violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di tali attività.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia sospende o conclude, totalmente o parzialmente, operazioni congiunte e progetti pilota se ritiene che le violazioni in questione siano gravi o destinate a persistere.
2. L'Agenzia istituisce un pool di guardie di frontiera denominato "squadre di guardie di frontiera europee" in conformità dell'articolo 3 ter, per l'eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota di cui al paragrafo 1. L'Agenzia decide l'invio di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.
3. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.
4. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine dell'attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa dei risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).
5. L'Agenzia decide di finanziare o cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.
5 bis. I paragrafi 1 bis e 5 si applicano anche agli interventi rapidi."
5) Sono inseriti i seguenti articoli ▌:
"Articolo 3 bis
Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota
1. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, consultandosi con gli Stati membri partecipanti, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto dell'attività.
Il piano operativo copre tutti gli aspetti considerati necessari per la conduzione dell'operazione congiunta e del progetto pilota, fra cui i seguenti elementi:
a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;
c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta o il progetto pilota;
d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
e) la composizione delle squadre di agenti distaccati e l'impiego di altro personale pertinente;
f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l'Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante la missione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;
g) le attrezzature tecniche da inviare durante l'operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;
g bis) disposizioni dettagliate riguardo alla notifica immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità nazionali da parte dell'Agenzia;
h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente ▌i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4;
i) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti l'applicazione della giurisdizione competente e la legislazione nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, incluso il riferimento alla legislazione internazionale e dell'Unione riguardante l'intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco;
i bis) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e organismi dell'Unione europea o con le organizzazioni internazionali.
2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.
3. L'Agenzia, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi durante le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.
Articolo 3 ter
Composizione e invio delle squadre di guardie di frontiera europee
1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre di guardie di frontiera europee. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre di guardie di frontiera europee tramite un pool nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.
2. Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni specifiche per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. La richiesta va inoltrata almeno 45 giorni prima della missione. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
3. L'Agenzia contribuisce altresì alle squadre di guardie di frontiera europee con guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri.
Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.
La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su dodici. Ai fini del presente regolamento, tali guardie di frontiera sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all'articolo 10. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato "Stato membro di origine" come definito all'articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre di guardie di frontiera europee rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, essi non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
5. A norma dell'articolo 8 octies, l'Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre di guardie di frontiera europee.
L'agente di coordinamento ha il compito di favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e quelli partecipanti.
6. L'Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre di guardie di frontiera europee a norma del paragrafo 1, in conformità dell'articolo 8 nonies.
6 bis. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha distaccato per le squadre di guardie di frontiera europee a norma del presente articolo.
Articolo 3 quater
Istruzioni alle squadre di guardie di frontiera europee
1. Durante la missione delle squadre di guardie di frontiera europee, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.
2. L'Agenzia, tramite l'agente di coordinamento di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.
3. A norma dell'articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all'agente di coordinamento tutta l'assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre di guardie di frontiera europee in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre di guardie di frontiera europee restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d'origine."
6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
Analisi dei rischi
L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.
Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. ▌
Ai fini delle analisi dei rischi, l'Agenzia può valutare, previa consultazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, la capacità di questi ultimi di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne degli Stati membri, specialmente nel caso di quelli che devono far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate. A tal fine, l'Agenzia può valutare le attrezzature e le risorse ▌degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera. La valutazione è basata sulle informazioni fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e sulle relazioni e gli esiti di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi e altre attività dell'Agenzia. Tali valutazioni lasciano impregiudicato il meccanismo di valutazione di Schengen.
I risultati di dette valutazioni sono presentati al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
Per questi fini gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.
L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all'articolo 5."
7) L'articolo 5 è così modificato:
a) i seguenti commi sono inseriti prima del primo comma:
"Per le guardie di frontiera che fanno parte delle squadre di guardie di frontiera europee, l'Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze, e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata e di esercitazione fissato nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
L'Agenzia prende altresì le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e l'altro personale degli Stati membri che partecipano alle squadre di guardie di frontiera europee, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione per quanto attiene al pertinente diritto internazionale e dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, e orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e ad indirizzarle verso le strutture appropriate."
b) ▌il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali e accesso alla protezione internazionale, e diritto del mare pertinente.
La base comune è elaborata previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis.
Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali."
c) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente comma:
"L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera nazionali che partecipano alle squadre di guardie di frontiera europee di acquisire le conoscenze o le competenze specifiche dalle esperienze e buone prassi all'estero, lavorando con le guardie di frontiera in uno Stato membro diverso dal proprio."
8) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 6
Monitoraggio e contributo in materia di ricerca
L'Agenzia provvede a monitorare attivamente gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.
Articolo 7
Attrezzature tecniche
1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o prendere in locazione attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'acquisto o la locazione di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono previste nel bilancio dell'Agenzia quale adottato dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 29, paragrafo 9. Ove l'Agenzia acquisti o prenda in locazione importanti attrezzature tecniche come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto da utilizzare nelle operazioni congiunte, si applicano le seguenti disposizioni:
– in caso di acquisto e comproprietà, l'Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questi provvederà all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;
– in caso di locazione finanziaria, deve trattarsi di attrezzatura immatricolata in uno Stato membro.
Sulla base di un accordo tipo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro di registrazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura.
Lo Stato membro dell'immatricolazione ovvero il fornitore dell'attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura corretto sul piano giuridico e sicuro.
2. L'Agenzia crea e conserva un registro centrale del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia, e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia. Il parco attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, definito in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.
3. Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e all'invio di queste ultime per operazioni specifiche è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. La richiesta va inoltrata almeno 45 giorni prima della missione prevista. L'apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.
4. L'Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:
a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;
b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);
c) numero complessivo delle attrezzature richieste;
d) personale richiesto, se applicabile;
e) altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.
5. L'Agenzia finanzia l'invio delle attrezzature rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100% delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze dello Stato membro che invia dette attrezzature.
Il consiglio di amministrazione decide annualmente le regole applicabili, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo.
L'Agenzia propone il numero minimo di attrezzature in funzione del fabbisogno, in particolare della capacità di realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi e le operazioni di rimpatrio, in conformità del programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno in questione.
Se dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi o le operazioni di rimpatrio, il numero minimo di attrezzature è rivisto dall'Agenzia in funzione di esigenze giustificate e di un accordo tra l'Agenzia e gli Stati membri.
6. L'Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l'invio delle attrezzature che ne fanno parte. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull'ordine di priorità di invio, prende opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo la sua valutazione.
6 bis. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro ha impegnato nel parco attrezzature a norma del presente articolo."
9) L'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, uno o più Stati membri che debbano far fronte a pressioni specifiche o sproporzionate e che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia predispone, a norma dell'articolo 3, l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti."
b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) impiegare guardie di frontiera delle squadre di guardie di frontiera europee."
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro degli interventi rapidi per la loro durata."
9 bis) L'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 8 bis
Interventi rapidi
Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, l'Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di guardie di frontiera europee (di seguito "le squadre"), per la durata necessaria, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007."
9 ter) All'articolo 8 quinquies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l'Agenzia e lo Stato membro richiedente stabiliscono immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 8 sexies."
10) All'articolo 8 sexies, il paragrafo 1 è così modificato:
a) le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
"e) la composizione delle squadre come anche l'impiego di altro personale pertinente;
f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre ▌, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle stesse;
g) le attrezzature tecniche da inviare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;"
b) sono aggiunte le seguenti lettere ▌:
"h) disposizioni dettagliate riguardo alla notifica immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità nazionali da parte dell'Agenzia;
i) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente ▌i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4;
j) per le operazioni in mare, informazioni riguardanti l'applicazione della giurisdizione competente e la legislazione nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, incluso il riferimento alla legislazione internazionale e dell'Unione riguardante l'intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco;
k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie e gli organi e organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali."
11) All'articolo 8 nonies, ▌paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 8 bis e 8 quater:"
12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Cooperazione in materia di rimpatrio
1. L'Agenzia, fatta salva la politica di rimpatrio dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE[14], e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento o l'organizzazione necessari per le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, anche mediante il noleggio di aerei ai fini di tali operazioni. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione previsti per il rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.
2. L'Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio ▌dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate dall'Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.
3. Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE nonché della strategia in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1. Il controllo delle operazioni di rimpatrio congiunte dovrebbe svolgersi sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e vertere sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio. ▌
4. ▌Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza e di coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.
5. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi interessati di cui all'articolo 14, individua le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare."
13) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa internazionale e dell'Unione, i diritti fondamentali e la legislazione dello Stato membro ospitante."
14) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Sistemi di scambio delle informazioni
L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le agenzie dell'Unione di cui all'articolo 13. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti attori, compresi i dati personali di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater.
L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con il Regno Unito e l'Irlanda se sono inerenti alle attività cui essi partecipano a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 20, paragrafo 5."
15) Sono inseriti i seguenti articoli ▌:
"Articolo 11 bis
Protezione dei dati
Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. Senza pregiudizio degli articoli 11 ter e 11 quater, l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.
Articolo 11 ter
Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio congiunte
In conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis:
1. Nello svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri di cui all'articolo 9, l'Agenzia può trattare i dati delle persone che sono oggetto di dette operazioni.
2. Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. In particolare, esso è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio congiunta.
3. I dati personali sono cancellati non appena viene conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti e al più tardi 10 giorni dopo l'operazione di rimpatrio congiunta.
4. Qualora uno Stato membro non trasferisca i dati personali al supporto, l'Agenzia può procedere a tale trasferimento.
Articolo 11 quater
Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi
In conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis:
1. Senza pregiudizio della competenza degli Stati membri per quanto attiene alla raccolta di dati personali nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi, e con riserva delle limitazioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, l'Agenzia può trattare ulteriormente i dati personali che sono raccolti dagli Stati membri durante tali attività operative e che le sono trasmessi al fine di contribuire alla sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione.
2. Questo ulteriore trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è limitato ai dati riguardanti persone che sono sospettate dalle competenti autorità degli Stati membri, per motivi ragionevoli, di essere coinvolte in attività criminali transfrontaliere, nell'agevolazione di attività di migrazione illegale o in attività di traffico di esseri umani quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali*.
3. I dati personali di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente trattati dall'Agenzia solo per i seguenti scopi:
a) trasmissione, caso per caso, a Europol o ad altre agenzie incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 13;
b) elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Nel risultato di dette analisi i dati sono resi anonimi.
4. I dati personali sono cancellati non appena sono stati trasmessi a Europol o ad altre agenzie dell'Unione ovvero utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Il termine di memorizzazione non deve in ogni caso superare i tre mesi dalla data di raccolta di tali dati.
5. Il trattamento dei dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. I dati personali non sono utilizzati dall'Agenzia a fini di investigazione, un'attività che rimane di responsabilità delle autorità nazionali competenti.
In particolare, il trattamento dei dati è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari per gli scopi di cui al paragrafo 3.
6. Senza pregiudizio del regolamento (CE) n. 1049/2001, la trasmissione ulteriore o altra comunicazione dei dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi o ad altre terze parti sono vietate.
Articolo 11 quinquies
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione**, che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.
2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati e attuati dalla Commissione europea in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.
________________
* GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.
** GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1."
16) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 13
Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali
L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.
La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati.
L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza è conforme agli obiettivi di tali attività, può contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone pratiche e non influisce sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
Articolo 14
Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi
1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.
L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.
L'istituzione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere, che comprendono altresì il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato. Tali accordi di lavoro sono puramente connessi alla gestione della cooperazione operativa.
3. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi i suoi ufficiali di collegamento, ai quali deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali ufficiali di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione*, e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. La loro missione è approvata dal consiglio di amministrazione. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità alle missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere ufficiali di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.
4. Rientra tra i compiti degli ufficiali di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei diritti fondamentali, istaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.
5. L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento ▌.
6. L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi ▌a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza è conforme agli obiettivi di tali attività, può contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone pratiche e non influisce sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
7. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, possono disporre in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle attività di cui all'articolo 3.
8. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al previo parere ▌della Commissione e il Parlamento europeo ne è informato quanto prima e in modo esaustivo.
____________________
* GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1."
16 bis) All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica."
17) È inserito il seguente articolo ▌:
"Articolo 15 bis
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti."
18) L'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell'articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione e al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, possono essere designati a prestare servizio nelle squadre di guardie di frontiera europee soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l'Agenzia. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che presteranno servizio nelle squadre di guardie di frontiera europee in conformità di quell'articolo."
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione secondo le modalità disposte all'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione.
5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all'articolo 10. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di invio."
20) L'articolo 20 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale ▌. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;"
ii) è aggiunta la seguente lettera ▌:
"i) approva il piano pluriennale dell'Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell'Agenzia."
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all'articolo 6."
21) L'articolo 21 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
"Il mandato è rinnovabile."
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, l'entità e le modalità particolareggiate della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale."
22) L'articolo 25 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, in particolare sulla messa in atto e il monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sul piano pluriennale dell'Agenzia di cui all'articolo 20, lettera i)."
b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
"g) assicura l'attuazione del piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 octies."
22 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 26 bis
Strategia in materia di diritti fondamentali
1. L'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua la sua strategia in materia di diritti fondamentali. Essa istituisce un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.
2. Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali. L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.
Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e sull'attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sul codice di condotta e sulla base comune per la formazione.
Il forum consultivo prepara una relazione annuale delle sue attività. Le relazioni annuali sono messe a disposizione del pubblico.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia designa un responsabile dei diritti fondamentali. Questi dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali, è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Egli riferisce regolarmente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.
4. Il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo hanno accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia."
23) All'articolo 33, sono inseriti i seguenti paragrafi ▌:
"2 bis. La prossima valutazione analizzerà altresì il fabbisogno di un maggiore coordinamento della gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, compresa la fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera.
2 ter. La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento."
Articolo 2Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'UE dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'UE non dovrebbero parlare di "immigrazione illegale" e di "migranti illegali", ma piuttosto di "immigrazione irregolare" e di "migranti irregolari".
Or. en
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
- [4] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.
- [5] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
- [6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
- [7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
- [9] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
- [10] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
- [11] GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.
- [12] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
- [13] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
- [14] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
MOTIVAZIONE
Una delle prerogative dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea è l'aver eliminato le frontiere interne, soprattutto nell'area Schengen. Questo però ha fatto delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE una questione di interesse comune e ha reso ancora più urgente la necessità di una gestione integrata di tali frontiere esterne.
Delimitato da 42 672 km di frontiere esterne marittime e da 8 826 km di frontiere terrestri, lo spazio Schengen di libera circolazione comprende 25 paesi (tre dei quali non sono Stati membri dell'UE) e consente a quasi mezzo miliardo di persone in tutto il continente di spostarsi liberamente al suo interno. L'abolizione delle frontiere interne ha agevolato la libertà di movimento dei cittadini in un modo senza eguali.
Questo però impone un approccio coordinato per la sicurezza delle frontiere esterne, e se tali frontiere rimangono aperte ed efficienti per i viaggiatori in buona fede e per quanti sono bisognosi di protezione, devono essere chiuse alla criminalità transfrontaliera e ad altre attività illecite.
È dunque necessaria una gestione integrata che garantisca un livello elevato e uniforme di controllo e di sorveglianza. Ciò richiede l'adozione e l'applicazione di norme comuni e anche una maggiore cooperazione fra gli Stati membri per rendere sicure le proprie frontiere esterne. Occorre un miglior coordinamento degli sforzi e una maggiore condivisione delle risorse.
L'aspetto fondamentale è che la cooperazione deve basarsi sulla solidarietà fra Stati membri, specialmente nei confronti degli Stati membri di frontiera che, in ragione della loro situazione geografica o demografica, devono far fronte a ingenti flussi migratori che premono ai loro confini. Un esempio al riguardo è dato dall'invio, nell'ottobre 2010, delle prime squadre Frontex di intervento rapido alle frontiere (Rapid Border Intervention Teams, RABITS) su richiesta della Grecia, data la situazione di emergenza che si era venuta a creare al confine con la Turchia.
È alla luce di questa esigenza di maggiore coordinamento e solidarietà che l'Agenzia Frontex svolge un ruolo importante.
Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005. Durante gli ultimi cinque anni, l'Agenzia si è trovata a far fronte a uno scenario di flussi migratori in rapida evoluzione alle frontiere esterne dell'Unione. Si è ampliata fino a raggiungere un organico di 200 persone e ha partecipato attivamente a diverse operazioni congiunte via terra, aria e mare. La sua efficacia non ha però raggiunto i livelli attesi.
Dobbiamo trarre insegnamento da questi cinque anni di esperienza e conferire all'Agenzia un nuovo mandato, dotandola di maggiori risorse e strumenti che la rendano più efficace.
In risposta al programma dell'Aia, la Commissione ha presentato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia Frontex, approvata il 13 febbraio 2008. La situazione dell'Agenzia Frontex è stata trattata in alcune risoluzioni del Parlamento europeo concernenti l'immigrazione, nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma. Il messaggio generale comune a ciascuno dei suddetti documenti è che un certo numero di aspetti dell'Agenzia necessitavano un miglioramento.
Un problema frequentemente segnalato era che Frontex dipendeva troppo dagli Stati membri per l'invio di personale e attrezzature nell'ambito di missioni coordinate dall'Agenzia. Gli Stati membri hanno partecipato in modo diseguale e gli impegni assunti in termini di attrezzature sono stati modesti. Tali carenze hanno seriamente ostacolato l'efficienza dell'Agenzia. Un altro problema era la mancanza di cooperazione da parte dei paesi terzi.
Da parte sua, il Parlamento europeo ha costantemente sostenuto l'Agenzia, segnatamente tramite aumenti significativi, da un anno all'altro, della dotazione finanziaria destinata a sostenere le operazioni di Frontex. Il Parlamento ha inoltre ripetutamente chiesto che fossero migliorati i provvedimenti di attuazione relativi all'Agenzia, in modo da ovviare alle sue carenze e migliorarne l'efficacia.
La proposta della Commissione costituisce un passo avanti verso il miglioramento dell'Agenzia alla luce dei suoi primi anni di attività. Essa contiene modifiche che erano necessarie ad assicurare una migliore definizione del mandato e un migliore funzionamento dell'Agenzia per gli anni a venire.
Il relatore si compiace delle proposte della Commissione e confida di migliorarle ulteriormente, tramite gli emendamenti figuranti nella presente relazione.
Il futuro dell'Agenzia Frontex
Il relatore è dell'avviso che sia necessario definire chiaramente cosa vogliamo da Frontex e quale assetto vogliamo farle assumere nei prossimi anni. Il trattato di Lisbona, il programma di Stoccolma e la proposta legge sul mercato unico confermano all'unisono che l'Europa ambisce a conseguire uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia a vantaggio dei suoi cittadini. A tal proposito, dobbiamo assicurarci che i meccanismi relativi a tale spazio siano all'altezza delle nostre ambizioni. Frontex non rappresenta un'eccezione e la relativa normativa di attuazione deve essere modificata per garantire che sia meglio attrezzata per adempiere alle sue funzioni.
Frontex dovrebbe pertanto essere l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne, che coordina l'azione comune dell'UE in relazione alle frontiere esterne degli Stati membri. In particolare, Frontex dovrebbe essere pronta ad assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, soprattutto quegli Stati membri che si trovano a far fronte a pressioni specifiche o sproporzionate. Nel fare ciò, l'Agenzia dovrebbe dare concretezza alla solidarietà europea per mezzo della quale le risorse rese disponibili da diversi Stati membri possono essere messe insieme per sostenere Stati membri in difficoltà o punti specifici delle frontiere esterne dell'Unione che sono vulnerabili o che richiedono un'azione concertata.
Frontex dovrebbe collaborare strettamente con le altre Agenzie europee, segnatamente Europol ed Eurojust, nella lotta contro la criminalità transfrontaliera; dovrebbe inoltre collaborare strettamente con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione all'interno dell'Unione europea riescano ad avere accesso al regime europeo in materia di asilo mediante modalità corrette e legittime.
Frontex deve altresì essere disponibile in qualsiasi momento sia necessario, comprese situazioni di emergenza. L'Europa non può più rimanere inerte dinanzi a situazioni di emergenza perché non è in grado di mettere insieme le risorse o mettere in condivisione i punti di forza. Frontex deve dunque disporre di attrezzature e strumenti necessari per garantire i risultati attesi in modo puntuale ed efficiente, e la relativa legislazione deve essere aggiornata per consentirle di raggiungere l'obiettivo.
Il relatore ritiene che Frontex dovrebbe pertanto avere la facoltà di riunire guardie di frontiera nazionali di diversi Stati membri in un pool di guardie di frontiera dell'UE, o meglio, un sistema europeo di guardie di frontiera. Tale pool dovrebbe essere schierato per le operazioni congiunte, le missioni di intervento rapido alle frontiere e i progetti pilota che riguardano l'Agenzia e tutti gli Stati membri dovrebbero prendervi parte. L'Agenzia deve inoltre sostenere il pool mediante un addestramento specifico e altre iniziative. Questo sistema potrebbe consistere in una struttura embrionale, da sviluppare eventualmente in seguito in una vera e propria Agenzia delle guardie di frontiera dell'Unione europea.
Diritti fondamentali
Al pari di qualsiasi altra Agenzia e organismo dell'Unione europea, Frontex ha il dovere di rispettare e sostenere i diritti fondamentali in tutti i settori della sua attività. Il relatore valuta positivamente i numerosi elementi che, all'interno della proposta della Commissione, sottolineano l'importanza dei diritti fondamentali e rafforzano la capacità e l'obbligo di Frontex di garantire che il rispetto di tali diritti sia parte integrante della gestione delle frontiere.
Emendamenti proposti
Alla luce di quanto precede, il relatore propone emendamenti al regolamento Frontex, al fine di realizzare i seguenti obiettivi.
1. Rafforzare le disposizioni relative ai diritti umani fondamentali.
2. Unificare gli articoli che prevedono l'istituzione delle squadre comuni di sostegno Frontex e le squadre di intervento rapido alle frontiere in un unico articolo che preveda un sistema europeo di guardie di frontiera, il quale consisterà in un pool di guardie di frontiera nazionali che possa essere utilizzato dall'Agenzia ai fini delle proprie operazioni congiunte, delle missioni di intervento rapido alle frontiere e dei progetti pilota. Ciò contribuirà a semplificare le disposizioni del regolamento, ad aumentare la trasparenza, a evitare duplicazioni e confusioni di ruoli e, aspetto ancora più importante, a conferire una più chiara identità europea alle missioni dell'Agenzia.
3. Sostenere la proposta della Commissione in base alla quale agli Stati membri sia richiesto di partecipare al sistema europeo di guardie di frontiera inviando guardie di frontiera nazionali, ovvero la cosiddetta clausola di solidarietà obbligatoria, e dotare l'Agenzia dei mezzi per acquistare o affittare le proprie attrezzature.
4. Incaricare l'Agenzia di prestare particolare attenzione agli Stati membri che devono far fronte a oneri specifici e sproporzionati per i rispettivi sistemi nazionali in materia di asilo.
5. Limitare i tempi di invio delle missioni di intervento rapido alle frontiere. Ridurre tutte le scadenze degli interventi in modo che gli interventi rapidi alle frontiere possano veramente essere d'aiuto in situazioni di emergenza.
6. Inserire, tra le mansioni di Frontex, un ruolo di assistenza al rimpatrio volontario, in aggiunta al ruolo dell'Agenzia negli altri tipi di rimpatrio.
7. Inserire un riferimento agli uffici operativi regionali, alla luce della recente esperienza di apertura del primo ufficio operativo regionale in Grecia.
8. Autorizzare l'Agenzia al trattamento dei dati personali, onde poter svolgere un ruolo più importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, assicurando nel contempo le dovute garanzie di tutela dei dati personali. I dati dovrebbero essere così trattati per scopi limitati, segnatamente in situazioni riguardanti persone che sono sospettate, su basi ragionevoli, di essere coinvolte in attività criminali transfrontaliere, di immigrazione illegale o di traffico di esseri umani, persone che sono vittime di tali attività e i cui dati possono condurre ai responsabili di tali attività illegali, oppure persone che sono soggette a operazioni di rimpatrio nelle quali è coinvolta l'Agenzia. Le modalità di trattamento di questi dati dovrebbero essere soggette a criteri rigorosi.
9. Aumentare il controllo democratico dell'Agenzia attribuendo al Parlamento europeo un ruolo maggiore in materia di monitoraggio delle sue attività, compresi gli accordi di lavoro con i paesi terzi.
10. Richiedere una revisione del mandato dell'Agenzia dopo cinque anni, per poter analizzare la successiva evoluzione del sistema europeo di guardie di frontiera.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
25.5.2011
On. Juan Fernando López Aguilar
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))
Onorevole Presidente,
con lettera del 14 aprile 2011 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, sulla modifica della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
Le basi giuridiche proposte dalla Commissione sono l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che rientrano entrambi nel titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia".
Nel contesto dei negoziati con il Consiglio e la Commissione, e al fine di giungere a un compromesso in prima lettura, è stato proposto che la seconda base giuridica fosse sostituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE.
I - Contesto
La Commissione ha presentato la proposta in questione nel febbraio 2010 con lo scopo di rafforzare l'Agenzia Frontex chiarendone il mandato e correggendo le carenze rilevate, e ciò per il tramite di un adattamento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio basato sulle valutazioni effettuate e l'esperienza pratica.
Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio è stato modificato nel 2007 dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, basato sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ossia l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66.
Come è noto, il trattato di Lisbona ha eliminato la struttura a pilastri e ora praticamente tutta la legislazione attinente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve essere adottata nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Per la proposta in questione, la Commissione ha quindi indicato come basi giuridiche l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del TFUE.
II - Articoli pertinenti del TFUE
Gli articoli del TFUE in appresso figurano come basi giuridiche nella proposta della Commissione (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 74
Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 76
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
Articolo 77
1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
3. ...
4. ...
L'articolo del TFUE in appresso è proposto come base giuridica in sostituzione della seconda base giuridica suggerita dalla Commissione:
Articolo 77
1. ...
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3. ...
4. ...
Gli articoli in appresso costituivano le basi giuridiche della modifica apportata nel 2007 dal regolamento (CE) n. 863/2007:
Articolo 62 del TCE
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1. misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
2. misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:
a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;
b) ...
i) ...
ii) ...
iii) ...
iv) ...
3. ...
Articolo 66 del TCE
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Articolo 67 del TCE
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
– il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio,
– il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
– le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie,
– le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.
III - Basi giuridiche proposte
L'articolo 74 del TFUE, che rimanda alla procedura stabilita all'articolo 76 del TFUE per i settori di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, fisse le norme generali della cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri. In base a questi due articoli è unicamente il Consiglio ad adottare misure, mentre il Parlamento è soltanto consultato. Tuttavia, è importante rilevare che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 3, del TUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, poiché l'articolo 76 del TFUE non dispone diversamente.
L'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), prevede che l'Unione sviluppi una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne, e ad instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
L'articolo 77, paragrafo 2, conferisce al Parlamento e al Consiglio il compito di adottare misure, ai fini dello sviluppo della politica stabilita al paragrafo 1, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. L'articolo enumera altresì i compiti e i settori specifici riguardo ai quali si adottano misure; le lettere b) e d) riguardano, rispettivamente, i controlli ai quali sono sottoposte le persone e un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
IV - Giurisprudenza sulla base giuridica
In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[1]. La scelta di una base giuridica non corretta può pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in questione.
Nella causa Melki[2], in relazione all'adozione di misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, la Corte di giustizia ha fatto riferimento all'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE quale base giuridica in sostituzione dell'articolo 62 del TCE, anziché all'articolo 77, paragrafo 1, del TFUE.
V - Scopo e contenuto della proposta di regolamento
I considerando della proposta di regolamento ne enunciano le finalità nel modo seguente:
a) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, e a tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne. L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
b) Il programma di Stoccolma chiede che sia precisato e potenziato il ruolo di Frontex in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e pertanto il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere rivisto in particolare in vista di un rafforzamento delle capacità operative.
c) Dovrebbero essere predisposte squadre di guardie di frontiera che l'Agenzia dispiegherebbe per la partecipazione a operazioni congiunte e progetti pilota; l'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, riservati ai funzionari dei servizi nazionali competenti.
d) Per assolvere le sue funzioni, l'Agenzia dovrebbe collaborare con l'Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, nonché agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
e) Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
Si descrive di seguito l'articolato.
L'articolo 1 contiene le modifiche proposte al regolamento. Sono aggiunti i seguenti articoli:
o Articolo 3 sulle operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne;
o Articolo 3 bis sugli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota;
o Articoli 3 ter e 3 quater sulla composizione e l'invio delle squadre comuni di sostegno Frontex e sulle istruzioni;
o Articolo 4 sull'analisi dei rischi;
o Articolo 6 sul monitoraggio e il contributo in materia di ricerca;
o Articolo 7 sulle attrezzature tecniche;
o Articolo 9 sulla cooperazione in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare;
o Articoli da 11 a 11 ter sui sistemi di scambio delle informazioni, la protezione dei dati e le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate;
o Articolo 13 sulla collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali;
o Articolo 14 sulla cooperazione con i paesi terzi;
o Articolo 15 bis sull'accordo sulla sede.
L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.
VI - Determinazione della base giuridica appropriata
Dallo scopo e dal contenuto della proposta risulta chiaramente che le modifiche presentate riguardano le stesse questioni su cui vertevano lo scopo e il contenuto del regolamento modificato. Tale regolamento e le sue successive modifiche erano tuttavia basati sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e sugli articoli 66 e 67 del TCE.
Se da un lato la seconda base giuridica su cui la Commissione fonda la proposta all'esame, vale a dire l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del TFUE, riguarda l'effettuazione di controlli sulle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne, unitamente all'instaurazione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, dall'altro essa si limita a prevedere che l'Unione europea sviluppi una politica a tale riguardo. Essa non costituisce quindi un fondamento giuridico sulla base del quale possano essere emanati atti legislativi.
La base giuridica proposta in alternativa, vale a dire l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b), e d), del TFUE, verte sulle stesse questioni, ma prevede esplicitamente l'adozione di misure secondo la procedura legislativa ordinaria ai fini dello sviluppo della politica di cui all'articolo 77, paragrafo 1, di detto trattato. Inoltre, nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha fatto riferimento all'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE quale base giuridica in sostituzione dell'articolo 62 del TCE, anziché all'articolo 77, paragrafo 1, del TFUE. La base giuridica alternativa proposta rappresenta quindi chiaramente, in questo caso, la base giuridica appropriata.
Sebbene gli articoli 74 e 76 del TFUE, diversamente dall'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, non prevedano l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, essi dispongono che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. Di conseguenza, tali articoli non sono incompatibili sotto il profilo procedurale.
VII - Conclusione e raccomandazione
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 24 maggio 2011.
Nella riunione del 24 maggio 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità,[3] di raccomandare quanto segue: l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del TFUE deve essere sostituito dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE per costituire, unitamente all'articolo 74 del TFUE, la base giuridica per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)0061).
Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to) Klaus-Heiner LEHNE
- [1] Causa C-45/86 Commissione contro Consiglio, ("Preferenze tariffarie generalizzate"), Racc. 1987, pag. 1439, punto 5; causa C-440/05 Commissione contro Consiglio [2007] Racc. I-9097; Causa C-411/06 Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio (8 settembre 2009) (GU C 267 del 7.11.2009, pag. 8).
- [2] Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 Aziz Melki e C-189/10 Sélim Abdeli (non ancora pubblicata), punto 65.
- [3] Erano presenti al momento della votazione finale Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Pablo Arias Echeverría, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Syed Kamall, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Piotr Borys, Kurt Lechner, József Szájer, Eva Lichtenberger.
PARERE della commissione per gli affari esteri (18.1.2011)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)
(COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))
Relatore per parere: Barbara Lochbihler
BREVE MOTIVAZIONE
Il 24 febbraio 2010 la Commissione ha adottato una proposta legislativa recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
Tale proposta legislativa mira ad adeguare il regolamento alla luce della comunicazione della Commissione del 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia e sulla scorta delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, nell'ottica di rafforzare le capacità operative dell'Agenzia. Più precisamente, la proposta in esame conferirebbe all'Agenzia un ruolo rafforzato nella preparazione, nel coordinamento e nello svolgimento delle operazioni con particolare riferimento alla condivisione dei compiti con gli Stati membri, segnatamente riguardo all'invio di risorse umane e attrezzature tecniche. In virtù di tale proposta, il mandato sia interno che esterno e i poteri di Frontex risulterebbero inoltre considerevolmente rafforzati. L'Agenzia potrebbe dirigere di concerto con gli Stati membri operazioni di pattugliamento delle frontiere, inviare ufficiali di collegamento in paesi terzi, coordinare operazioni di rimpatrio congiunte, varare e finanziare progetti pilota.
Il riesame del mandato di Frontex giunge a seguito di un sostanziale e progressivo aumento della sua dotazione finanziaria, che è passata da 6,2 milioni di EUR nel 2004, quando l'Agenzia fu istituita, a 83 milioni di EUR nel 2009.
L'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporta un nuovo quadro giuridico che il presente parere deve tenere in considerazione, poiché crea un unico spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, espande la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in questo settore, amplia i poteri del Parlamento europeo conferendogli un ruolo legislativo su un piano di parità con il Consiglio e rafforza i principi relativi ai diritti fondamentali, rendendo vincolante la Carta dei diritti fondamentali e impegnando l'Unione ad aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il parere elaborato dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo e destinato alla commissione per gli affari esteri mira pertanto a esaminare come l'Agenzia, alla luce della revisione e dell'estensione del suo mandato, possa garantire, tutelare e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali conformemente agli obblighi che le incombono in qualità di Agenzia dell'Unione europea. Un altro obiettivo del parere è quello di affrontare la questione della responsabilità e dell'obbligo di rendere conto, come pure della mancanza di trasparenza dell'Agenzia, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni e allo spirito del trattato di Lisbona. La questione generale relativa alla ripartizione delle responsabilità tra funzionari degli Stati membri, funzionari di frontiera degli Stati membri ospitanti e personale di Frontex rimane vaga e ambigua nella proposta della Commissione e sarebbe opportuno che la commissione competente in seno al Parlamento la affrontasse, unitamente agli interrogativi aperti riguardo all'organo competente per la denuncia di eventuali violazioni dei diritti umani dei migranti.
Le modifiche proposte dalla Commissione sono da accogliere positivamente e tendono a formalizzare l'impegno e l'obbligo dell'Agenzia di rispettare i diritti umani nei settori in appresso, mediante:
– una definizione più chiara del quadro giuridico delle operazioni Frontex, confermando che le attività dell'Agenzia sono disciplinate dal codice delle frontiere di Schengen e dovrebbero essere condotte in conformità del pertinente diritto dell'Unione, del diritto internazionale, degli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali;
– l'obbligo di impartire una formazione in materia di diritti fondamentali al personale che prende parte alle operazioni congiunte;
– la creazione di un meccanismo di rendicontazione e valutazione degli incidenti;
– l'introduzione di una condizione che subordina il sostegno finanziario alle operazioni di rimpatrio congiunte al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali;
– l'elaborazione di un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, che comprenda la creazione di un sistema efficace di controllo dei rimpatri forzati ove il controllo sia eseguito da un supervisore indipendente che riferisce alla Commissione;
– la richiesta di inserire nella valutazione quinquennale condotta dal consiglio di amministrazione un'analisi specifica "del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali".
Le proposte sopra illustrate rimangono tuttavia limitate e mancano di sistematicità. Gli interventi proposti devono essere attuati in modo sistematico e vincolante per poter diventare meccanismi efficaci. È inoltre da considerare essenziale a qualsiasi livello e fase delle operazioni condotte da Frontex disporre di competenze altamente qualificate e indipendenti in materia di diritti fondamentali e di accesso alla protezione internazionale.
Il processo di valutazione delle attività dell'Agenzia, che è svolto ogni cinque anni dal consiglio di amministrazione, ha sinora dimostrato che l'impatto di tali attività sui diritti umani non è mai stato valutato approfonditamente, nonostante la richiesta del Parlamento europeo, avanzata nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008, di "valutare pienamente le attività di Frontex per quanto riguarda l'impatto che hanno sulle libertà fondamentali e sui diritti, compresa la 'responsabilità di proteggere' le persone". Una valutazione esaustiva e indipendente, che comprenda anche gli organismi che collaborano con Frontex, quali l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), come pure organizzazioni non governative con competenze nel settore, è pertanto indispensabile ai fini del proposto rafforzamento del mandato interno ed esterno dell'Agenzia. Il relatore desidera inoltre raccomandare l'approvazione di una modifica del nuovo articolo 33, paragrafo 2 ter, in modo da richiedere che la valutazione sia incentrata sul modo in cui sono garantiti i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, anziché sul modo in cui è stata osservata la Carta. Sarebbe opportuno che tale valutazione fosse addirittura allegata alla relazione generale annuale di Frontex.
Oltre alla valutazione quinquennale, la valutazione da parte di Frontex delle operazioni congiunte e dei progetti pilota richiede un controllo sistematico e indipendente nonché una valutazione del modo in cui sono stati onorati gli obblighi in materia di diritti umani fondamentali nella pratica e non deve limitarsi all'esame del raggiungimento degli obiettivi operativi. Tale rendiconto indipendente deve diventare, nel regolamento riveduto, una questione di principio. Una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali offrirebbe inoltre alla Commissione la reale opportunità di reagire alle carenze riscontrate nelle operazioni di Frontex in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione. L'attuale cooperazione con l'UNHCR dovrebbe essere estesa in modo da consentire all'Agenzia delle Nazioni Unite di partecipare alla preparazione e alla messa in atto delle operazioni congiunte, in particolare quando si tratta degli aspetti relativi all'asilo.
L'introduzione nella proposta legislativa di un meccanismo di rendicontazione e di valutazione contenente disposizioni sulla notifica degli incidenti è un provvedimento che va nella giusta direzione, ma che manca tuttora di procedure concrete per garantire l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali e per controllare l'obbligo di informazione e la responsabilità, nozione quest'ultima che rimane estremamente vaga nella proposta della Commissione. In linea con i requisiti di controllo introdotti per le operazioni di rimpatrio congiunte, il regolamento riveduto dovrebbe includere un requisito obbligatorio affinché tutte le operazioni di Frontex formino oggetto di osservazioni e relazioni indipendenti destinate alle istituzioni dell'UE, vertenti sulla conformità con il diritto dell'UE e sul rispetto dei diritti fondamentali.
È da valutare positivamente la nuova disposizione della proposta legislativa che stabilisce l'obbligo, per quanti prendono parte alle operazioni congiunte, di ricevere una formazione adeguata. Tra Frontex e l'Agenzia per i diritti fondamentali è stato recentemente siglato un accordo che prevede segnatamente una valutazione delle esigenze formative del personale di Frontex e una valutazione di come viene impartita la formazione in materia di diritti fondamentali. Uno scambio di lettere tra Frontex e l'UNHCR ha inoltre formalizzato la loro collaborazione in quest'ambito sin dal 2008.
La Commissione deve tuttavia mettere a disposizione del Parlamento le informazioni relative alla formazione, comprese le valutazioni espresse dall'Agenzia per i diritti fondamentali. Una migliore cooperazione, sia con l'Agenzia per i diritti fondamentali sia con l'UNHCR, nel quadro delle iniziative di rafforzamento delle capacità, come la formazione, potrebbe essere considerata un evidente valore aggiunto. Frontex dovrebbe nel contempo assicurare la partecipazione di organizzazioni della società civile allo sviluppo e all'attuazione dei programmi di formazione.
Il relatore è dell'avviso che la dimensione della consulenza giuridica in seno a Frontex debba essere sostanzialmente rafforzata tramite l'istituzione di un gruppo di esperti in materia di diritti degli stranieri e di protezione internazionale, compresi gli aspetti relativi all'asilo. Tale gruppo, il cui compito principale sarebbe quello di fornire consulenza ai richiedenti asilo e ad altre persone particolarmente vulnerabili quali le donne in gravidanza, i minori e le vittime della tratta di esseri umani, dovrebbe essere sistematicamente inviato sul posto durante le operazioni di Frontex e collaborare con i servizi nazionali competenti per l'asilo nonché con le organizzazioni non governative qualificate nel settore.
L'ampliamento del mandato esterno di Frontex è una questione che desta preoccupazione dal punto di vista dei diritti umani e dovrebbe richiedere una serie di salvaguardie onde poter assicurare l'ottemperanza agli obblighi dell'UE in materia di diritti umani. Il relatore raccomanda vivamente di includere nella proposta legislativa un chiaro riferimento al rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali e del diritto di ognuno di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e dall'articolo 2, paragrafo 2, del IV protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La proposta della Commissione garantisce che gli ufficiali di collegamento svolgano le loro mansioni nel rispetto del diritto dell'UE e dei diritti fondamentali e siano inviati "nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani". Tali salvaguardie dovrebbero ovviamente valere per gli ufficiali di collegamento. A tale riguardo il relatore sottolinea la necessità di chiarire le loro funzioni, che non possono essere equiparate alle funzioni consultive talvolta espletate da ufficiali di collegamento nazionali, e di garantire che essi ricevano una formazione altamente qualificata in materia di diritti umani e di accesso alla protezione internazionale. La cooperazione rafforzata con paesi terzi, che è formalizzata da accordi di lavoro bilaterali tra Frontex e tali paesi, richiede inoltre che anteriormente alla conclusione dell'accordo sia effettuata una valutazione della situazione dei diritti umani nel paese terzo interessato.
Secondo il parere del garante europeo della protezione dei dati occorre una base giuridica specifica che affronti la questione del trattamento dei dati personali da parte di Frontex e chiarisca le circostanze in cui potrebbe avvenire tale trattamento da parte dell'Agenzia, fatte salve rigorose garanzie di protezione dei dati. L'introduzione nella proposta legislativa in esame del riferimento a una base giuridica adeguata e alle garanzie è pertanto considerata dal relatore altrettanto fondamentale, considerando i ruoli interni ed esterni e le responsabilità dell'Agenzia e con particolare riferimento al rispetto del principio di non respingimento.
Per quanto concerne gli accordi di lavoro tra Frontex e le autorità dei paesi terzi, la proposta della Commissione fa unicamente riferimento al proprio "previo parere favorevole", senza menzionare alcun controllo democratico da parte del Parlamento europeo. Poiché Frontex è un organo dell'Unione, soggetto ai principi del pieno controllo democratico e della trasparenza, sarebbe appropriato e legittimo che il Parlamento fosse informato esaustivamente in merito a tali accordi di lavoro. Sarebbe altresì opportuno che vigesse maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento e che quest'ultimo beneficiasse di un migliore accesso a documenti come le relazioni di analisi del rischio, le valutazioni delle operazioni congiunte e le valutazioni richieste in materia di diritti umani da effettuarsi prima della conclusione degli accordi.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi. |
(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Il presente regolamento è in linea con le disposizioni della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare2, così come della direttiva del Consiglio 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato3 e della direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri4. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi. | |||||||||||||||
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___________________ 1GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12. | |||||||||||||||
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2GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. | |||||||||||||||
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3GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. | |||||||||||||||
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4GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Frontex deve rispettare le disposizioni della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e il contenuto della protezione garantita nel quadro delle sue attività di gestione delle frontiere conformemente ai suoi obblighi internazionali in materia di protezione. | ||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(4 bis) L'Agenzia deve far osservare integralmente sia le disposizioni della Carta, con la debita attenzione per il rispetto e la protezione dei diritti umani dei migranti, sia la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Tutte le attività dell'Agenzia devono essere conformi alle pertinenti norme di diritto internazionale e agli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale; | |||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. |
(7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso attività efficienti di controllo e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. | |||||||||||||||
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(La modifica si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo) | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Il relatore propone di sostituire il termine "clandestina" con "irregolare" nel caso di immigrazione e di migranti "clandestini" onde adeguare la formulazione del regolamento a quella utilizzata in altri testi legislativi che vertono su questo tema. | ||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(10) Occorre pertanto rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. |
(10) Le sfide sopradescritte, inclusa la crescente complessità e diversificazione dei percorsi migratori, esigono la revisione del mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. | |||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 19 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell'Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera. |
(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente sui diritti fondamentali, il diritto internazionale e la struttura delle autorità nazionali competenti in materia di asilo, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell'Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera. | |||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 21 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell'Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell'UE, dovrebbe offrire di conseguenza l'assistenza e il coordinamento necessari per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non devono essere mobilitate risorse finanziarie dell'Unione per attività e operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali. |
(21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell'Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell'UE, dovrebbe offrire di conseguenza l'assistenza e il coordinamento necessari per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. L'Unione non deve svolgere o finanziare attività o operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali. In caso di violazione di detta Carta le operazioni di rimpatrio devono essere sospese e si deve avviare un'indagine sulla violazione. | |||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 23 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. |
(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data inoltre la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. | |||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Alla luce dei suoi obblighi in quanto agenzia dell'Unione, Frontex deve ugualmente attuare le misure dell'UE relative alla gestione delle frontiere esterne e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali. | ||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
È importante che nel suo processo di analisi dei rischi Frontex tenga conto di dati indipendenti ed esaustivi sulla situazione dei diritti umani nei paesi di transito. | ||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 2 – paragrafo 1 bis | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Occorre rendere esplicito l'obbligo di garantire agli ufficiali di collegamento di Frontex inviati in missione in un paese terzo una formazione relativa al diritto dell'UE e al diritto internazionale, che includa i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale. | ||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'Agenzia può avviare operazioni congiunte solo dopo aver ottenuto l'accordo dello Stato membro ospitante. | ||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 5 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Lo Stato membro ospitante deve avere un ruolo determinante, anche decisionale, nella cessazione delle operazioni. | ||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le valutazioni non dovrebbero essere circoscritte alla verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi delle specifiche operazioni bensì dovrebbero includere una valutazione indipendente del rispetto dei diritti fondamentali, in linea con il quadro giuridico che disciplina le operazioni Frontex. | ||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Il piano operativo deve fare specifico riferimento a tutti gli elementi essenziali per condurre operazioni congiunte e progetti pilota. | ||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Il piano operativo deve indicare in modo dettagliato l'assegnazione funzionale degli agenti distaccati e degli altri membri del personale interessati. | ||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La rendicontazione e la valutazione degli incidenti sono di importanza cruciale per la corretta attuazione del quadro giuridico applicabile alle operazioni Frontex. Va precisato che gli incidenti includono le accuse di violazioni del codice frontiere Schengen e dei diritti fondamentali, come attualmente enunciato al considerando 17. | ||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le operazioni marittime devono basarsi sulle disposizioni normative applicabili. | ||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i bis (nuova) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le modalità di cooperazione con i paesi terzi devono essere sempre incluse nel piano operativo ed essere conformi ai pertinenti accordi operativi di cooperazione. | ||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 3 ter – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le precise modalità per quanto riguarda il contributo di ciascuno Stato membro in termini di guardie di frontiera per ogni operazione deve essere determinato tramite accordi bilaterali annuali fra l'Agenzia e lo Stato membro interessato. | ||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 5 – comma 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso alle informazioni relative alla formazione. Una migliore cooperazione, sia con l'Agenzia per i diritti fondamentali sia con l'UNHCR, nelle iniziative di rafforzamento delle capacità quale la formazione potrebbe essere considerata un evidente valore aggiunto. | ||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Per l'immatricolazione dell'attrezzatura, la legislazione nazionale deve essere sempre rispettata. | ||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
È importante che, per tutti gli Stati membri, i costi operativi delle attrezzature siano sostenuti dall'Agenzia. | ||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'Agenzia deve immediatamente informare il consiglio di amministrazione e le competenti autorità nazionali in merito agli incidenti eventualmente occorsi. | ||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera h | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La notifica degli incidenti è menzionata separatamente alla precedente lettera. | ||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera i | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le operazioni marittime devono basarsi sulle disposizioni normative applicabili. | ||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 9 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La possibilità di sospendere un allontanamento qualora questo comporti la violazione dei diritti fondamentali costituisce una garanzia procedurale essenziale. | ||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Per poter monitorare in modo completo ed efficace i rimpatri forzati, i controllori devono disporre di un accesso senza restrizioni a tutte le strutture di interesse. La qualità e l'efficacia del monitoraggio dipendono altresì dalla possibilità dei controllori di ricevere una formazione adeguata. | ||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 13 | ||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Per quanto riguarda le attività degli ufficiali di collegamento inviati in missione in paesi terzi, il regolamento dovrebbe includere un chiaro riferimento al diritto di ognuno di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e dall'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). | ||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Non andrebbero accordati finanziamenti UE a paesi terzi laddove si può prevedere che le operazioni congiunte potrebbero condurre a violazioni dei diritti fondamentali, in modo da riflettere il principio enunciato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione europea. | ||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi contenenti disposizioni concernenti il ruolo e le competenze di Frontex dovrebbero poter essere soggetti al controllo del Parlamento europeo ed essere messi a disposizione della Commissione europea per assicurare che siano conformi agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto dell'UE e delle disposizioni del presente regolamento in materia di diritti fondamentali. | ||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
In quanto agenzia dell'UE, Frontex ha l'obbligo di rispettare pienamente e promuovere i diritti fondamentali nella condotta delle proprie attività (articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali). Tali principi fondamentali si applicano ugualmente al momento di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi. | ||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 2007/2004 Articolo 14 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Frontex è un organismo dell'UE soggetto ai principi del pieno controllo democratico e della trasparenza. Gli accordi di lavoro devono essere coerenti con la politica esterna dell'UE e la Commissione deve motivare le ragioni per cui formula un parere favorevole. | ||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 23 Regolamento (CE) n. 2007/200404 Articolo 33 – paragrafo 2 ter | ||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) |
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Riferimenti |
COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD) |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 11.3.2010 |
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Relatore Nomina |
Barbara Lochbihler 30.3.2010 |
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Esame in commissione |
14.10.2010 |
10.1.2011 |
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Approvazione |
13.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Kristian Vigenin, Graham Watson |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Janusz Władysław Zemke |
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11.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) |
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Riferimenti |
COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.2.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 11.3.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 11.3.2010 |
DEVE 11.3.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
DEVE 17.3.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Simon Busuttil 21.4.2010 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 24.5.2011 |
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Esame in commissione |
11.10.2010 |
26.10.2010 |
15.11.2010 |
26.1.2011 |
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24.5.2011 |
12.7.2011 |
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Approvazione |
12.7.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 5 7 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström |
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Deposito |
15.7.2011 |
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