RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)

27.9.2011 - (COM(2010)0784 – C7‑0030/2011 – 2010/0387(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sven Giegold
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2010/0387(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0314/2011
Testi presentati :
A7-0314/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)

(COM(2010)0784 – C7‑0030/2011 – 2010/0387(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0784),

–   visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0030/2011),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 25 marzo 2011 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0314/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

(9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno nonché a prevenire le forme estreme di imposizione insufficiente o di mancata imposizione, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione, o

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione se gli stessi sono già stati assoggettati nel paese della società figlia a un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota non inferiore al 70% dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta, o

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

b) li sottopongono a un'imposta sul reddito delle società, con un'aliquota non inferiore al 70% dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

  • [1]       GU L 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La grande pressione sulle finanze pubbliche obbliga i parlamenti a dare prova di creatività nel tentativo di riequilibrare i loro bilanci. Si tratta di una situazione già presente prima dello scoppio della crisi finanziaria. Gli elevati livelli, ormai insostenibili, del debito sovrano e dei disavanzi pubblici, uniti alle crescenti disparità sociali che caratterizzano tutte le società europee, rendono necessarie iniziative di ampio respiro.

Tuttavia, se da un lato il mercato unico è parte integrante del progetto europeo, dall'altro esso limita la sovranità degli Stati membri, soprattutto in ambito fiscale. La creazione di un mercato interno comune a beneficio delle imprese e dei consumatori è stata la principale argomentazione a sostegno della quasi totalità delle direttive europee riguardanti la fiscalità delle società. Purtroppo però, anche a causa della persistente presunzione di assoluta indipendenza dei legislatori nazionali in ambito fiscale, sono emersi effetti estremamente negativi sempre più evidenti.

L'autonomia decisionale ha subito una continua erosione, che è andata di pari passo con la progressiva agevolazione della circolazione dei capitali nell'UE.

La concorrenza fiscale nell'UE è ormai arrivata a un punto morto per quanto concerne il margine di manovra degli Stati membri nell'ambito delle rispettive politiche relative al settore pubblico, come dimostra la diminuzione dell'aliquota fiscale media applicabile alle società dell'UE, passata dal 44% del 1980, al 35% del 1995 e infine al 23,2% del 2010[1]. Diventa quindi sempre più difficile garantire una maggiore sostenibilità e integrazione della società in un contesto in cui trasferire capitali e utili è estremamente facile e lucrativo per alcuni ma praticamente impossibile per altri.

I cittadini e le imprese attivi su scala UE sono soggetti a regimi fiscali nazionali diversi. La protezione della base imponibile a livello nazionale è quasi sempre illegale, mentre per contrastare la doppia imposizione per le società esistono accordi bilaterali e norme comunitarie. Per porre fine al livellamento verso il basso (il cosiddetto fenomeno race-to-the-bottom) delle aliquote fiscali applicabili alla società e innescare un'inversione di tendenza è necessario un approccio comune a livello europeo.

Si impone quindi nel momento attuale un'attenta revisione della direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. L'obiettivo della direttiva è agevolare le fusioni multinazionali e quindi abolire la doppia imposizione dei redditi da dividendi:

Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili.

In virtù della citata disposizione, il fenomeno elusivo del treaty shopping all'interno dell'Europa ha assunto particolare rilevanza in termini di pianificazione fiscale, e sono sorti contrasti tra Stati membri e investitori per la determinazione della sede sociale. La semplice codificazione della cosiddetta direttiva sulle società madri e figlie non risolve i problemi, sempre più pressanti, relativi alla mancata imposizione di lungo periodo e addirittura alla doppia assenza di imposizione.

Inoltre, suscita interrogativi il fatto che gli utili realizzati da multinazionali (europee) attraverso società figlie situate al di fuori dell'UE confluiscano nel mercato comune grazie ai benefici offerti da taluni regimi fiscali nazionali che attirano tali capitali prevedendo un'imposizione nulla o comunque limitata per i flussi in entrata provenienti dai paesi terzi. Infatti, gli utili in questione sono spesso realizzati in paradisi fiscali e derivano da operazioni di transfer pricing nell'ambito di regimi di concessione delle licenze (ad esempio il versamento di diritti d'autore per l'utilizzo della proprietà intellettuale). Una volta entrati con il regime fiscale agevolato descritto, gli utili possono circolare all'interno dell'UE e arrivare alla società madre (indipendentemente dallo Stato membro in cui la stessa ha sede) senza essere oggetto di imposizione alcuna nel territorio dell'Unione europea.

Un caso particolare è costituito dalla Svizzera che, in virtù dell'accordo bilaterale dalla stessa stipulato con l'Unione europea, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva[2]. A tale proposito valgono le stesse osservazioni già formulate. I dividendi che le società madri dell'UE ricevono dalle loro società figlie svizzere sono esenti da imposte o comunque deducibili in tutta l'Unione europea. Lo Stato risulta così in perdita rispetto alle società multinazionali che non si assumono più una congrua porzione del finanziamento delle esigenze sociali. È pertanto necessario imporre, laddove non sia ammessa l'imposizione dei flussi in uscita (outbound), un'aliquota fiscale minima del 25% applicabile nello Stato di arrivo (inbound).

I casi illustrati dimostrano che è necessario integrare nella direttiva disposizioni più severe atte a evitare gli abusi. Occorre imporre requisiti minimi in relazione ai flussi di dividendi in entrata provenienti da società figlie di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da limitare l'erosione della base imponibile da parte delle società dell'UE.

Sono inoltre necessarie ulteriori misure volte a contrastare la doppia assenza di imposizione. La Commissione ha recentemente presentato una proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)[3]. Si tratta tuttavia di un provvedimento che può risultare efficace, sia in termini di limitazione delle possibilità di evasione fiscale da parte delle società all'interno dell'UE che di alleggerimento degli oneri di conformità a carico delle imprese, solo se, in primo luogo, le norme sono vincolanti per tutte le aziende dell'Unione che operano su scala transfrontaliera e se, in secondo luogo, si effettua un prelievo fiscale comune basato su un'aliquota minima applicata a una medesima base imponibile.

  • [1]  Fonte: Taxation trends in the European Union (Tendenze dell'Unione europea in ambito fiscale), edizione 2010.
  • [2]  Cfr. l'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30).
  • [3]  COM(2011)0121.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref.: D(2011)16256

Ms Sharon BOWLES

Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs

ASP 10G201

Brussels

Subject:        Proposal for a directive of the Council on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (recast)

                    (COM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS))

Dear Madam,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal.

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 22 March 2011, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

PROCEDURA

Titolo

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)

Riferimenti

COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS)

Consultazione del PE

25.1.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

3.2.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

JURI

3.2.2011

 

 

 

Relatore

Nomina

Sven Giegold

15.2.2011

 

 

 

Esame in commissione

24.5.2011

31.8.2011

 

 

Approvazione

22.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Thijs Berman, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in 't Veld, Mojca Kleva, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Deposito

27.9.2011

  • [1]  The following Members were present: Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.