RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
6.10.2011 - (COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
(COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0799),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0008/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Dieta e dal Senato polacchi e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0322/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) In virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione. |
soppresso |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. Tale proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. |
(4) Al fine di garantire il corretto funzionamento del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È opportuno prestare la dovuta attenzione alle autorità regionali e locali nonché alle regioni insulari, scarsamente popolate, montane e ultraperiferiche, onde evitare di aggravare i vincoli che tali regioni già sopportano nell'attuale crisi. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11) Salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare simili atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio … [titolo del regolamento]. |
(11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. |
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1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento, che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato. |
(12) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento, che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione | |
Si tratta in questo caso di atti di esecuzione che non sono soggetti al controllo degli Stati membri. Il riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 mira a garantire una maggiore chiarezza. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per tali prodotti mediante atti delegati. |
Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione adotta, se necessario, atti delegati a norma dell'articolo 321 volti a fissare le campagne di commercializzazione per tali prodotti. |
(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compaiono le parole "mediante atti delegati".) | |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia (ma solo parzialmente, per non aggiungere troppo testo a questo regolamento già piuttosto lungo) l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati L'aggiunta delle parole "a norma dell'articolo 321" è nell'interesse della chiarezza del diritto. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 5 – alinea | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può, mediante atti di esecuzione: |
La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis: |
(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compaiono le parole "mediante atti di esecuzione".) | |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia (ma solo parzialmente, dato che il regolamento è già piuttosto lungo) i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri. L'aggiunta delle parole "conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis" è nell'interesse della chiarezza del diritto. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t. |
c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t, con particolare considerazione per i principi della coesione territoriale, onde tenere conto dell'impatto sui mercati regionali, i quali dipendono in ampia misura da questa tipologia di prodotto per la propria economia. |
(L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento ogniqualvolta compare la frase "senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1".) | |
Motivazione | |
Si tratta in questo caso di atti di esecuzione che non sono soggetti al controllo degli Stati membri. Il riferimento all'articolo 323 mira a garantire una maggiore chiarezza. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 21 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dell'aiuto per il burro a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
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Se al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato subiscono un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, la Commissione può aumentare l'importo dell'aiuto mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. Tale proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ove la situazione del mercato lo esiga al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e se necessario con procedura d'urgenza, misure speciali d'intervento per il settore dei cereali. Tali misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni dell'Unione i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento. |
1. Ove la situazione del mercato lo esiga al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e se necessario con la procedura d'urgenza prevista all'articolo 322, misure speciali d'intervento per il settore dei cereali. Tali misure d'intervento possono essere adottate qualora in una o più regioni dell'Unione i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento. |
(Le locuzioni "in particolare", "tra l'altro" e "compreso/a/i/e" devono essere soppresse ogniqualvolta compaiono in un passaggio del testo riguardante l'adozione di atti delegati da parte della Commissione. L'emendamento si applica a tutto il testo del regolamento.) | |
Motivazione | |
Con riferimento agli atti delegati, locuzioni come "in particolare", "tra l'altro" o "compreso/a/i/e" sono inaccettabili. L'enumerazione dei diversi tipi di norme da adottare mediante atti delegati dovrebbe sempre essere esaustiva. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 5 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 non è stato versato entro la data fissata, la Commissione detrae, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 81, lettera d), del presente regolamento e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. Non si applica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
5. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 non è stato versato entro la data fissata, la Commissione, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli istituito dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. Prima di prendere tale decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. Non si applica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
Motivazione | |
Il "comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005" cui si fa riferimento non è un comitato che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione: tale comitato dei fondi agricoli sarà soltanto consultato e non avrà diritto di voto. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 51 adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative. |
1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 51 adempiano i propri obblighi, la Commissione può adottare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese e la modifica delle date stabilite all'articolo 56, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative. |
Motivazione | |
La modifica di queste date stabilite nell'atto di base (per cui sono elementi non essenziali dell'atto di base) dovrebbe essere effettuata mediante atti delegati (cfr. anche l'emendamento seguente). | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 79 – lettera i | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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i) la modifica delle date di cui all'articolo 56; |
soppresso |
Motivazione | |
La modifica di queste date stabilite nell'atto di base (per cui sono elementi non essenziali dell'atto di base) dovrebbe essere effettuata soltanto mediante atti delegati (cfr. anche l'emendamento precedente). | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera c | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) vietare la commercializzazione del vino o dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. |
c) adottare le disposizioni relative al vino o ai prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. |
Motivazione | |
Nei termini in cui è redatto, l'articolo non consentirebbe più la produzione di vino destinato al consumo familiare, attualmente autorizzata dalla regolamentazione unionale. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
2. La Commissione fissa la restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto, in particolare: |
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a) dei costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria dovrebbe sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, nonché |
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b) del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su tale mercato, del prezzo di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 101 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto del prezzo di riferimento per il latte scremato in polvere indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e dell'evoluzione della situazione del mercato per quanto riguarda il latte scremato e il latte scremato in polvere. Si tiene conto della necessità di prevedere misure di sostegno ai prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche nonché delle modifiche apportate dal presente regolamento. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto del prezzo di riferimento per il latte scremato in polvere indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e dell'evoluzione della situazione del mercato per quanto riguarda il latte scremato e il latte scremato in polvere. |
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L'aiuto di cui al primo comma può essere modificato dalla Commissione a seconda se il latte scremato è trasformato in caseina o caseinati e a seconda della qualità di detti prodotti. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 107 – lettere a e b | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) le condizioni alle quali gli Stati membri concedono le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati; |
a) le norme conformemente alle quali gli Stati membri concedono le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nonché le norme relative alla durata e al contenuto delle autorizzazioni e ai prodotti che esse possono riguardare; |
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b) gli obblighi che devono rispettare le imprese autorizzate ai sensi della lettera a); |
b) gli obblighi in materia di dichiarazioni e contabilità che devono rispettare le imprese autorizzate ai sensi della lettera a); |
Motivazione | |
I termini "condizioni" e "obblighi" sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, e non agli atti di esecuzione come quelli di cui alle succitate lettere a) e b). L'emendamento mira a chiarire esattamente le norme e gli obblighi sulla base del contenuto fattuale delle disposizioni derivanti dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 760/2008. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 108 – paragrafo 3 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
3. Le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare a sufficienza la fornitura di prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici. |
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La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ammissibili a beneficiarne mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto delle componenti lattiere del prodotto in questione. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 109 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di garantire che siano ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 108, paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti aventi diritto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto stesso. |
2. Al fine di garantire che siano ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 108, paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti aventi diritto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321, le condizioni per la concessione dell'aiuto stesso. |
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Per garantire che i richiedenti adempiano i propri obblighi, la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità, tra cui: |
Per garantire che i richiedenti adempiano i propri obblighi, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 321, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo. |
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a) la sospensione del diritto di partecipare al regime di aiuto; |
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b) il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo e |
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c) l'irrogazione di sanzioni per contrastare i comportamenti fraudolenti. |
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Motivazione | |
A fini di chiarezza giuridica, è opportuno raggruppare in articoli orizzontali le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione riguardo alle sanzioni. Il principio della sanzione deve essere sancito da una misura in un articolo apposito e una serie di articoli orizzontali deve poi definirne gli aspetti specifici. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 119 – lettera c | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) le conseguenze del riconoscimento. |
c) il pagamento dell'aiuto a seguito del riconoscimento. |
Motivazione | |
Il termine "conseguenze" è generalmente usato in relazione agli atti delegati. L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione grazie a una formulazione più precisa. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 128 – paragrafo 1 – lettera a | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e |
a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici gestiti o approvati dallo Stato membro, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 139 – paragrafo 3 – comma 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. |
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero al reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. |
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Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'espressione "avversità atmosferiche" ha lo stesso significato dell'espressione "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale" di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/20011. |
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1 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3. |
Motivazione | |
Le definizioni sono elementi importanti che devono essere inclusi nell'atto di base (ripresa della definizione contenuta nell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 555/2008). | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 155 – paragrafo 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto per telaino a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
4. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto a favore dei bachicoltori mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo conto dell'organizzazione del settore della bachicoltura in certe regioni dell'Unione e della necessità di favorire l'adeguamento dell'offerta alla situazione del mercato. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 174 – paragrafo 1 – commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies (nuovi) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iii) e della lettera b), punto iii), per "produzione" si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione. |
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Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata. |
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In deroga alla lettera a), punto iii), e alla lettera b), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: |
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a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure |
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b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, come definito nelle disposizioni nazionali, oppure |
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c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione. |
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In deroga alla lettera b), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto a indicazione geografica protetta può continuare a essere vinificato al di fuori delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione fino al 31 dicembre 2012. |
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In deroga alla lettera a), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 175, paragrafo 2, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 202 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati. |
1. Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati. L'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato XII, parte II, punti da 1 a 11, 13, 15 e 16, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto qualora esse soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE. |
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2. Se uno o più degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato XII, parte II, del presente regolamento, essi devono figurare nell'etichetta, preceduti dalla parola "contiene". |
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Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: "solfiti", "sulfiti", "anidride solforosa" o "biossido di zolfo". |
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3. L'obbligo di etichettatura di cui al paragrafo 2 può comprendere l'uso di un pittogramma da stabilire mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 203 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta e per il vino spumante di qualità sulla cui etichetta figura il termine "Sekt". |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 228 – paragrafo 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Quando una o più delle azioni di cui al paragrafo 2 sono svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell'interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell'organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo. |
1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell'interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o, qualora il riconoscimento sia stato concesso dalla Commissione, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell'organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo. |
Motivazione | |
Nella proposta legislativa mancava la menzione delle competenze di esecuzione della Commissione. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 254 – paragrafo 2 – alinea e lettera a | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può disporre mediante atti di esecuzione: |
2. La Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis: |
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a) l'uso di titoli, oppure può adottare disposizioni specifiche, ove necessario, riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario; |
a) l'uso di titoli, oppure può adottare disposizioni specifiche, ove necessario, riguardanti in particolare le procedure per la presentazione di domande di titolo di importazione nonché per la concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario; |
Motivazione | |
I tipi di norme che comportano obblighi e, in particolare, il termine "condizioni" sono generalmente usati in relazione agli atti delegati. L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione grazie a una formulazione più precisa. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 273 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
2. La Commissione fissa le restituzioni mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis: Le restituzioni possono essere fissate: |
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a) a intervalli regolari; |
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b) mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari. |
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Tranne in caso di fissazione mediante gara, almeno una volta ogni tre mesi la Commissione stabilisce l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e fissa l'importo di tali restituzioni. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adeguato dalla Commissione senza l'applicazione dell'articolo 323, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. |
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3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti: |
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a) la situazione esistente e le prospettive di evoluzione in materia di: |
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i) prezzi e disponibilità del prodotto in questione sul mercato dell'Unione, |
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ii) prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale; |
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b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato; |
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c) l'esigenza di evitare turbative tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione; |
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d) gli aspetti economici delle esportazioni considerate; |
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e) i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato; |
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f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di paesi terzi importati in regime di perfezionamento; |
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g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; |
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h) la domanda sul mercato dell'Unione; |
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i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 273 bis (nuovo) | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 273 bis |
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Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per i cereali e il riso |
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1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione stabilite per i settori dei cereali e del riso. Ove necessario, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza l'applicazione dell'articolo 323, modificare gli importi correttivi. |
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Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XVII. |
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2. Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente. |
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3. La restituzione all'esportazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), stabilita conformemente all'articolo 274, paragrafo 2, può essere adeguata dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento. |
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Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti elencati in detto allegato I, parte I, che sono esportati sotto forma di merci indicate nell'allegato XVII, parte I. In tal caso, la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, applicando un coefficiente che rappresenta il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate. |
Motivazione | |
L'emendamento introduce il testo dell'articolo 10 della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193). | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 281 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per tener conto dell'andamento del mercato di ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura di cui al codice NC 0601 10, ogni anno possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione. Le misure per la fissazione dei prezzi minimi sono stabilite dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. |
1. Per tener conto dell'andamento del mercato di ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura di cui al codice NC 0601 10, ogni anno possono essere fissati dalla Commissione uno o più prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione. |
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Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola. |
Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola. |
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2. La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, tutte le misure amministrative necessarie per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato. |
2. La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 323, paragrafo 1 bis, tutte le misure necessarie per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, tenendo conto, in particolare, dei prezzi sui mercati internazionali nonché degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato. |
Motivazione | |
Non dovrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Invece, il contenuto della recente proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011) 193) dovrebbe sostituire le parti corrispondenti del nuovo regolamento OCM unica. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 296 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 296 [da cancellare dopo il 31/12/2010] |
soppresso |
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Disposizioni specifiche per il settore ortofrutticolo |
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Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni: |
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a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione; |
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b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75% del sostegno dell'Unione ricevuto dai produttori appartenenti all'organizzazione di produttori in questione e |
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c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate. |
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 304 – paragrafo 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 cessino di applicarsi. |
4. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321, che i paragrafi 1, 2 e 3 cessino di applicarsi. |
Motivazione | |
Elementi non essenziali dell'atto di base possono essere modificati soltanto mediante atti delegati. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 314 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi: |
2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi: |
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– 2009: 40 660 000 EUR, |
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– 2010: 82 110 000 EUR, |
– 2010: 82 110 000 EUR, |
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– a partire dal 2011: 122 610 000 EUR. |
– a partire dal 2011: 122 610 000 EUR. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 315 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici specifici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario. |
1. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 321, le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici specifici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario. |
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2. Se necessario, per risolvere il problema la Commissione agisce conformemente all'articolo 323, paragrafo 2. |
2. Qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la procedura d'urgenza prevista all'articolo 322 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. |
Motivazione | |
Tali misure, adottate in situazioni di emergenza, possono essere della stessa natura delle misure adottate ai sensi dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati). Dal momento che è prevista anche una procedura d'urgenza per gli atti delegati, il relatore propone di ricorrervi, eventualmente, al fine di garantire l'efficienza del processo decisionale. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 321 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
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L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. |
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La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese. |
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. |
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L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. |
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Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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* Data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 322 – paragrafo 2 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 321, paragrafo 3. In tal caso, l'atto cessa di applicarsi. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. |
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 321, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia l'intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 323 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. [Quando adotta atti di esecuzione in virtù del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e si applica la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito all'adozione del regolamento relativo alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio]. |
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi di urgenza di cui agli articoli 265, 266, 282 e 315, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica la procedura di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy]. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia i modelli comuni per gli atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato V – parte A – sezione III – punto 2 – comma 1 bis | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi previste ai punti 1 e 2 fino a un massimo di tre sottoclassi. |
Motivazione | |
La codifica dell'OCM deve avvenire in un contesto giuridico invariato. Occorre pertanto riprendere integralmente il testo dell'attuale allegato. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Allegato V – parte C – sezione III | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore". |
1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore". |
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2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 323, a utilizzare i seguenti criteri di classificazione: |
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a) il peso della carcassa, |
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b) il colore della carne, |
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c) lo stato d'ingrassamento. |
Motivazione
La codifica dell'OCM deve avvenire in un contesto giuridico invariato. Occorre pertanto riprendere integralmente il testo dell'attuale allegato, adattandolo alle disposizioni del trattato di Lisbona.
- [1] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 89.
MOTIVAZIONE
Presentazione generale
La proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica), con la nuova distinzione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, a fini di completezza, la presente proposta include le proposte di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 già presentate a parte dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Gli articoli 290 e 291 del TFUE operano una netta distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi, da un lato, e il potere ad essa conferito di adottare atti di esecuzione, dall'altro:
a) l'articolo 290 del TFUE concernente gli atti delegati dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo;
b) l'articolo 291 del TFUE concernente gli atti di esecuzione prescrive agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi.
La proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai nuovi requisiti è basata su una differenziazione, operata dalla Commissione, dei poteri attualmente attribuitile tra "poteri delegati" e "competenze di esecuzione" nel contesto delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione in virtù delle sue attuali competenze.
La proposta conferisce al legislatore il potere di definire gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Quest'ultimo definisce, ad esempio, gli obiettivi delle misure di intervento sul mercato, dei regimi di contenimento della produzione e dei regimi di aiuto. Parimenti, il legislatore sancisce il principio dell'istituzione di un sistema di titoli di importazione e di esportazione e il principio dell'applicazione di sanzioni, riduzioni ed esclusioni. Il legislatore prevede inoltre l'esistenza di disposizioni specifiche per i singoli settori.
Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il legislatore conferisce alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Un atto delegato della Commissione può quindi definire gli elementi complementari necessari per il corretto funzionamento dell'OCM. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per stabilire le condizioni di partecipazione degli operatori a un dato regime, gli obblighi derivanti dal rilascio di un titolo e, se la situazione economica lo giustifica, l'eventuale requisito di depositare una cauzione per il rilascio dei titoli. Analogamente, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare provvedimenti che stabiliscono i criteri di ammissibilità dei prodotti in relazione all'intervento sul mercato. La Commissione può anche adottare atti delegati recanti definizioni.
D'altra parte, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le condizioni uniformi di esecuzione dell'organizzazione comune dei mercati e il quadro generale dei controlli che gli Stati membri devono attuare.
La questione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE – Poteri del Consiglio
Secondo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, "il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative […]". Si tratta di una deroga all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (PLO) per stabilire "l'organizzazione comune dei mercati agricoli […] e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca". In realtà, il trattato di Lisbona ha fatto della procedura legislativa ordinaria l'iter normale per l'adozione degli atti legislativi dell'Unione europea. In quanto disposizione derogatoria, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere pertanto interpretato in modo restrittivo per non ostacolare l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al legislatore dal paragrafo 2 dello stesso articolo. Tra queste rientra la regolamentazione degli elementi fondamentali della politica agricola comune e l'adozione delle decisioni politiche necessarie a configurarne la struttura, gli strumenti e gli effetti. In questo contesto, la procedura speciale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE andrebbe applicata soltanto quando le materie menzionate in tale disposizione non fanno parte delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. Di conseguenza, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non dovrebbe essere applicato quando una di tali materie è inestricabilmente legata alla sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore.
Secondo la Commissione, la proposta in esame si basa sui seguenti principi:
a) Il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) è l'unico a poter decidere i parametri strutturali e gli elementi fondamentali della PAC. Ad esempio, l'intervento pubblico (ivi compreso il quadro in base al quale la Commissione determina taluni prezzi d'intervento mediante gara) e i regimi di quote nei settori del latte e dello zucchero di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrebbero rimanere di competenza del legislatore, trattandosi di elementi inestricabilmente legati alla definizione del contenuto del regime istituito dal legislatore e ai limiti del regime stesso.
b) Le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono decise dal Consiglio. La Commissione intendeva presentare una proposta di regolamento basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE in relazione alle disposizioni dell'articolo 21 sulle condizioni per l'aiuto obbligatorio all'ammasso privato di burro, dell'articolo 99 sulla restituzione alla produzione nel settore dello zucchero, degli articoli 101 e 102 sugli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'articolo 108 sulla fornitura di prodotti lattiero-caseari agli allievi nelle scuole, dell'articolo 155 sugli aiuti nel settore della bachicoltura, dell'articolo 273 sulle restituzioni all'esportazione, e dell'articolo 281 sui prezzi minimi all'esportazione delle piante vive. Relativamente a tali disposizioni, il regolamento che la Commissione intendeva proporre avrebbe previsto che le condizioni per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione fossero determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e che gli importi degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi in questione fossero fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
In effetti, l'11 aprile 2011 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli" (COM(2011) 193), sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. In virtù di tale regolamento, il Consiglio stabilirà i criteri per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione e lascerà che gli importi di tali aiuti, restituzioni all'esportazione e prezzi minimi all'esportazione siano determinati dalla Commissione (mediante atti di esecuzione). Tuttavia, per quanto riguarda il contenuto, la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione essenzialmente riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007.
Posizione del relatore
Il relatore ritiene che la proposta della Commissione sull'OCM unica non rispetti il principio secondo cui l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere interpretato in modo restrittivo. La definizione delle condizioni e dei criteri per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione dovrebbe restare di competenza del legislatore, mentre alla Commissione andrebbe lasciata soltanto la fissazione dei relativi importi, mediante atti di esecuzione. Di conseguenza, la proposta ostacola l'esercizio delle prerogative assegnate al legislatore dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.
La posizione del Parlamento sulla proposta relativa all'OCM unica può scegliere tra varie opzioni per affrontare questo problema. È possibile:
a) semplicemente sopprimere qualunque disposizione faccia riferimento all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE; così si costringerebbe il Consiglio a negoziare la questione, ma non è un modo logico di legiferare;
b) modificare le disposizioni pertinenti sopprimendo il riferimento all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e inserendo la disposizione che il Parlamento e il Consiglio decideranno in merito a tali aspetti nell'ambito di un regolamento specifico adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; così si mirerebbe all'adozione di un nuovo regolamento specifico concernente materie che a tutt'oggi sono stabilite nel quadro dell'OCM unica, il quale tuttavia non avrebbe un'autentica ragion d'essere;
c) sopprimere tutte le disposizioni relative all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e sostituirle con il rispettivo contenuto stabilito nella summenzionata proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione (che, come sottolineato sopra, essenzialmente riproduce le corrispondenti disposizioni del vigente regolamento OCM unica n. 1234/2007). Tale impostazione è più pragmatica e anche più logica dal punto di vista procedurale (lege artis). Quest'ultima impostazione è quella adottata nel presente progetto di relazione.
Modifiche di altri aspetti
a)
Emendamenti intesi a sostituire gli atti di esecuzione con atti delegati:
I termini come "condizioni" e "obblighi" o concernenti tipi di "norme" che comportano obblighi sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, e non agli atti di esecuzione. Lo stesso vale per la modifica di elementi non essenziali dell'atto di base: essi dovrebbero essere modificati solo mediante atti delegati (ad esempio, nella proposta della Commissione sull'OCM unica: date, non applicazione di certi paragrafi, misure per situazioni d'emergenza).
b) Diversi emendamenti rispecchiano formulazioni standard concordate tra le istituzioni ("intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati" e "modelli comuni per gli atti di esecuzione").
Urgenza del nuovo regolamento
Il relatore desidera sottolineare l'urgente necessità di adottare questo nuovo regolamento il prima possibile. L'imminente riforma sostanziale dell'OCM unica (nel quadro della riforma generale della PAC) sarebbe gravata di un onere irragionevole se fosse ancora aperta la negoziazione sulla proposta di allineamento della Commissione in esame.
Il principio guida è che sarebbe opportuno trovare un equilibrio tra la necessità della Commissione di agire con efficienza e tempestività, da un lato, e i poteri conferiti al Parlamento e al Consiglio dal trattato di Lisbona per quanto riguarda il processo legislativo, dall'altro. In linea generale, il relatore è favorevole alla maggior parte delle scelte operate dalla Commissione a favore rispettivamente di atti delegati o di atti di esecuzione e reputa equilibrata in tal senso la proposta della Commissione. Tuttavia, come spiegato in precedenza, vi sono singoli emendamenti intesi a sostituire atti di esecuzione con atti delegati in disposizioni concernenti condizioni, obblighi e tipi di norme che comportano obblighi, poiché questi termini sono generalmente usati in relazione agli atti delegati, nonché alla modifica di elementi non essenziali dell'atto di base.
Altri emendamenti, a parte alcuni che si spiegano da sé, sono di natura orizzontale (come illustrato sopra), al fine di tenere conto dell'intesa comune raggiunta dalle istituzioni sul ricorso agli atti delegati nonché della recente entrata in vigore del regolamento sugli atti di esecuzione (regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011).
PROCEDURA
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Titolo |
Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) |
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Riferimenti |
COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
21.12.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 18.1.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Paolo De Castro 26.1.2011 |
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Esame in commissione |
1.2.2011 |
21.6.2011 |
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Approvazione |
26.9.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz |
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Deposito |
7.10.2011 |
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